Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29826
CASS
Ordinanza 19 novembre 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 10 settembre 2024, riguardante un caso di risarcimento danni per suicidio in carcere. Le parti in causa erano il Ministero della Giustizia, ricorrente, e le eredi del defunto, controricorrenti. Le eredi avevano richiesto il risarcimento per la morte del loro familiare, avvenuta in carcere a causa di un'overdose di cocaina, sostenendo la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria per omessa vigilanza e violazione delle norme di sicurezza. Il Ministero, al contrario, contestava la responsabilità, argomentando che la condotta del defunto fosse autonoma e che non vi fosse stata una violazione specifica degli obblighi di vigilanza.

La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria per il 50% del decesso. Ha argomentato che, sebbene l'assunzione della sostanza fosse volontaria, l'Amministrazione aveva l'obbligo di vigilare, soprattutto considerando la storia di tossicodipendenza del detenuto. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali, affermando che la responsabilità omissiva dell'Amministrazione non può essere esclusa e che la vigilanza deve essere adeguata alle specifiche condizioni del detenuto. La decisione ha ribadito l'importanza della protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, sancita dalla legge, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime1

In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell'amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un detenuto - dimesso dal SERT appena tre giorni prima dell'ingresso in carcere e già ammesso ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica - per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l'ingresso della droga nell'istituto penitenziario).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29826
    Data del deposito : 19 novembre 2024

    Testo completo