Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
In caso di morte in carcere per assunzione di stupefacenti di detenuto tossicodipendente, sussiste la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, riconducibile a colpa omissiva, per non aver impedito l'ingresso, non consentito ed illecito, della sostanza stupefacente nel carcere, il cui fondamento si rinviene nell'art. 1 della l. n. 354 del 1975, che prevede la garanzia dei diritti fondamentali a favore della persona detenuta, e negli artt. 2 e 14 del relativo regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), che garantiscono la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la gravata sentenza che aveva ritenuto sussistente la responsabilità, concorrente con il fatto dello stesso danneggiato, dell'amministrazione penitenziaria per il decesso, a seguito di assunzione di cocaina, di un detenuto - dimesso dal SERT appena tre giorni prima dell'ingresso in carcere e già ammesso ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica - per non avere sottoposto il ragazzo ad adeguata vigilanza e per il mancato dovuto controllo atto a impedire l'ingresso della droga nell'istituto penitenziario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29826 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
contro
AN AN IA e EZ AL, rappresentate e difese dall'avvocato PIERETTI IA CRISTINA ([...]), elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3325/2020 depositata l'8 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere FRANCESCO IA CIRILLO. Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 Numero di raccolta generale 29826/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 19/11/2024 1. Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2005 AN AR AN e AL EL, rispettivamente madre e moglie del defunto KO AN, convennero in giudizio il Ministero della giustizia, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da loro sofferti a causa della morte del proprio familiare. A sostegno della domanda esposero, tra l'altro, che KO AN, in data 10 marzo 2002, era stato arrestato in flagranza di furto di un telefono cellulare e condotto nel carcere romano di Regina CO, dove aveva dichiarato, al momento del suo ingresso, di essere tossicodipendente. Era stato quindi avviato a terapia disintossicante presso il SERT del carcere, dal quale era stato dimesso in data 12 luglio 2002, in quanto risultava aver superato il problema e manifestato la sua volontà di condurre una nuova vita. Nonostante ciò, il successivo 18 luglio 2002 era morto in carcere, all'età di 24 anni, a seguito di assunzione di cocaina, com'era emerso dall'esame autoptico eseguito a seguito della morte. Si costituì in giudizio il Ministero, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese processuali e la Corte d'appello di Roma confermò la decisione di primo grado. La sentenza d'appello fu impugnata dagli attori soccombenti e questa Corte, con ordinanza 21 maggio 2018, n. 12469, cassò la decisione e rinviò la causa alla stessa Corte d'appello, affinché valutasse l'eventuale concorso di colpa dell'Amministrazione penitenziaria nel decesso del giovane KO AN. Rilevò questa Corte, tra l'altro, richiamando precedenti decisioni in argomento, che deve considerarsi sussistente una concorrente responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nell'ipotesi di uso volontario di sostanza stupefacente da parte di 2 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 Numero di raccolta generale 29826/2024 un detenuto poi deceduto per tale ragione, posto che la Data pubblicazione 19/11/2024 responsabilità dell'assuntore non fa venire meno l'obbligo di vigilanza in capo alla struttura carceraria. 2. La causa è stata riassunta dalle eredi e la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'8 luglio 2020, in riforma della decisione del Tribunale, ha condannato il Ministero al risarcimento dei danni – liquidati nella somma di euro 222.925,82 in favore della AN e in quella di euro 211.769,43 in favore della EL – oltre che al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. Ha osservato la Corte territoriale che era pacifico che il ragazzo fosse morto a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti e che però non poteva ritenersi che egli fosse totalmente incapace di intendere e di volere nel momento in cui aveva assunto la fatale dose di cocaina;
per cui sussisteva certamente il nesso di causalità tra la condotta della vittima e l'evento della sua morte. Ciò nonostante, recependo l'insegnamento di cui all'ordinanza di questa Corte suindicata, la Corte capitolina ha aggiunto che la condotta della vittima non poteva considerarsi autonoma ed eccezionale rispetto alla serie causale in atto. Contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, infatti, «la situazione clinica di AN KO era tale da rendere altamente probabile una ricaduta nella tossicodipendenza qualora il medesimo, una volta dimesso dal SERT, avesse avuto la disponibilità di sostanze stupefacenti». Dal diario clinico del carcere emergeva, infatti, che egli era tossicodipendente dall'età di 19 anni e che, pur avendo manifestato di aver avviato un percorso di affrancamento, non poteva tuttavia ipotizzarsi che fosse definitivamente disintossicato;
come risultava, tra l'altro, anche dal fatto che egli era stato ammesso ad un programma di recupero presso una comunità terapeutica di Trapani, dove aveva intenzione di recarsi. 3 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 In tale contesto, quindi, l'Amministrazione penitenziaria era da Numero di raccolta generale 29826/2024 ritenere colpevole, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., Data pubblicazione 19/11/2024 nella misura del 50 per cento, sia per non aver sottoposto il AN a adeguata vigilanza dopo le sue dimissioni dal SERT sia per la violazione delle norme del regolamento penitenziario, posto che non c'era stato il dovuto controllo al fine di evitare che la droga circolasse all'interno della struttura carceraria. Sulla base di tale ricostruzione la Corte d'appello ha poi provveduto alla liquidazione dei danni e delle spese di lite. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso il Ministero della giustizia con atto affidato ad un motivo. Resistono con un unico controricorso AN AR AN e AL EL. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 1 della legge n. 354 del 1975 e degli artt. 2 e 14 del d.P.R. n. 230 del 2000, per avere la Corte d'appello riconosciuto esistente la responsabilità dell'Amministrazione carceraria per un comportamento omissivo, senza però aver individuato quale fosse lo specifico comportamento omesso. Il Ministero rileva che la Corte d'appello, ribaltando, con una decisione considerata apodittica, l'esito delle precedenti fasi del giudizio di merito, ha collegato la responsabilità del ricorrente alla mancata vigilanza del detenuto dopo le dimissioni dal SERT e all'omesso rispetto delle norme del regolamento. Nella responsabilità omissiva, infatti, acquista rilievo solo la violazione di un obbligo giuridico di agire, e non sarebbe chiaro quali disposizioni e quali misure la Direzione del carcere avrebbe dovuto assumere per impedire al detenuto di fare uso di sostanze stupefacenti. 4 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 Anche in base alla giurisprudenza della CEDU, non può ritenersi che Numero di raccolta generale 29826/2024 lo Stato abbia violato i propri obblighi di vigilanza per il solo fatto Data pubblicazione 19/11/2024 che un detenuto abbia avuto accesso alle sostanze stupefacenti. Nessuna violazione di obblighi era stata accertata nel caso di specie, né può ipotizzarsi che l'Amministrazione abbia l'obbligo di vigilare su tutti i detenuti dimessi dal SERT. Nel caso di specie, osserva il ricorrente, risultando assente una specifica situazione di fragilità del detenuto, non vi era alcuna ragione per adottare misure cautelari diversificate. In definitiva, dunque, il Ministero sostiene che dal semplice obbligo di protezione gravante sull'Amministrazione nei confronti dei detenuti con problemi pregressi di tossicodipendenza la Corte d'appello avrebbe fatto discendere una sua responsabilità per il decesso conseguente all'uso di sostanze stupefacenti.
1.1. Il ricorso, che presenta anche alcune ragioni di inammissibilità, è comunque privo di fondamento. 1.2. La premessa principale dalla quale occorre prendere le mosse è che l'ordinanza n. 12469 del 2018 di questa Corte, benché motivata in modo sintetico e con un richiamo ai precedenti giurisprudenziali in argomento, conteneva già un accertamento al quale il giudice di rinvio era tenuto a conformarsi. L'ordinanza citata, infatti, ha osservato, tra l'altro, che l'uso consapevole della droga, pur determinando di per sé l'assunzione di un rischio, «non comporta tuttavia una totale neutralizzazione degli antecedenti causali con conseguente esclusione della responsabilità dell'amministrazione carceraria»; e ancora, in un passaggio successivo, si dice che la sentenza in allora impugnata meritava la cassazione perché, pur partendo dalla (corretta) premessa per cui l'assunzione della sostanza stupefacente da parte del AN era stata volontaria, aveva omesso «di valutare qualsiasi profilo attinente ad un concorso di colpa dell'amministrazione nella causazione del decesso del AN». 5 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 Il principio giuridico enunciato nell'ordinanza n. 12469 – al Numero di raccolta generale 29826/2024 quale il giudice di rinvio, appunto, era tenuto a dare seguito – non Data pubblicazione 19/11/2024 rappresenta una novità nel panorama della giurisprudenza di questa Corte. Dalla lettura coordinata dei due precedenti ivi richiamati, cioè le sentenze 31 marzo 2007, n. 8051, e 19 giugno 2015, n. 12705, risulta che era stato già affermato in quelle decisioni che l'atto di assunzione della sostanza stupefacente è, normalmente, frutto di una libera scelta di chi lo compie;
ma che questa scelta, sicuramente rilevante in termini causali ai sensi dell'art. 41 cod. pen., non è tuttavia da sola idonea a determinare l'evento. Affinché ciò si verifichi occorre che la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l'evento, cioè che sussista la prova dell'irrilevanza delle altre cause, antecedenti o concomitanti.
1.3. Il giudice di rinvio, pertanto, era vincolato a ritenere sussistente il concorso di cause e a determinare, di conseguenza, il riparto delle percentuali di responsabilità; cosa che ha fatto, riconoscendo il concorso nella misura del 50 per cento. È evidente, peraltro, che, trattandosi di una responsabilità per fatto illecito, il giudice di rinvio era chiamato ad individuare, a carico dell'amministrazione penitenziaria, almeno l'esistenza della colpa;
e tanto la Corte d'appello ha fatto, ricostruendo in modo analitico e completo le ultime fasi di vita dello sfortunato giovane. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver confermato che il AN, pur essendo in una situazione di estremo disagio, era lucido nel momento dell'assunzione della dose fatale, ha osservato che l'amministrazione penitenziaria non poteva non comprendere quanto fosse alta la probabilità di una sua ricaduta nella tossicodipendenza, il che avrebbe dovuto imporre la massima vigilanza. E il fondamento giuridico della colpa omissiva dell'amministrazione è stato correttamente individuato nell'art. 1 della legge n. 354 del 1975 – che prevede, con norma di portata generale, la garanzia di protezione dei diritti fondamentali a favore 6 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 della persona detenuta – e negli artt. 2 e 14 del relativo Numero di raccolta generale 29826/2024 regolamento (d.P.R. n. 230 del 2000), i quali garantiscono, Data pubblicazione 19/11/2024 appunto, la sicurezza nei luoghi di detenzione e individuano gli oggetti che i detenuti possono ricevere e possedere in carcere. Non è un caso, del resto, che non sia ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche e che i «generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono essere sottoposti a controllo» (art. 14, comma 5, cit.). Ritiene questa Corte, in proposito, di dover chiarire che, alla luce del quadro normativo complessivo in tema di circolazione e assunzione di sostanze stupefacenti, debba essere affermato in modo netto che l'amministrazione penitenziaria è tenuta a vigilare in modo efficace per evitare che all'interno delle carceri possa esserci circolazione di droga. Ne consegue che, essendo indiscutibile che lo sfortunato AN intanto ebbe la possibilità di assumere la fatale dose di cocaina in quanto tale sostanza era evidentemente entrata nel carcere romano di Regina CO, tale ingresso, certamente non consentito e illecito, non può che ricondursi a responsabilità omissiva dell'amministrazione stessa. Né può condividersi la linea difensiva del Ministero ricorrente là dove sostiene che tale amministrazione «non può essere chiamata a rispondere di qualsiasi evento dannoso consumatosi all'interno dell'istituto penitenziario», trattandosi nel caso di specie di circolazione di droga pesante, il cui commercio è sicuramente vietato. 1.4. La Corte osserva, inoltre, che è improprio il richiamo, contenuto alle pp.
7-8 del ricorso, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo circa l'impossibilità di garantire in modo totale l'assenza di circolazione di stupefacenti all'interno delle carceri. Ed infatti – tralasciando ogni riferimento alla sentenza 24 marzo 2011 pronunciata nel noto caso UL, che nulla in 7 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 comune ha con quello odierno – anche l'ulteriore sentenza CEDU Numero di raccolta generale 29826/2024 richiamata – e cioè quella dell'8 aprile 2014, che ha ad oggetto la Data pubblicazione 19/11/2024 stessa vicenda di cui questa Corte si era occupata nella suindicata sentenza n. 8051 del 2007 – non può utilmente essere invocata nel caso odierno. La Corte europea, nello stabilire che la responsabilità dell'amministrazione non può essere ritenuta oggettiva – perché non si può «imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo» – rilevò in quel caso che i familiari della vittima non avevano dimostrato che «che le autorità disponessero di elementi tali da indurre queste ultime a credere che il loro parente si trovasse in una particolare situazione di pericolo e che, facendo uso di droga, corresse, rispetto a qualsiasi altro detenuto tossicodipendente, un rischio potenzialmente più elevato di subire conseguenze mortali». Nel caso odierno, come si è detto, la Corte di merito ha esaminato il caso ed è pervenuta ad una conclusione opposta, e cioè che l'amministrazione ben doveva conoscere la difficoltà della situazione del AN, dimesso dal SERT del carcere pochi giorni prima;
di talché è evidente l'improprietà del richiamo alla giurisprudenza europea. Del tutto fuor di luogo appare, inoltre, il richiamo compiuto dall'Avvocatura dello Stato, in sede di memoria, alla sentenza 8 luglio 2020, n. 14258, dettata a proposito di un caso del tutto diverso. 1.4. Alla luce della ricostruzione qui compiuta risulta anche evidente, ad abundantiam, come il motivo di ricorso in esame si caratterizzi per profili di inammissibilità, dal momento che sostenere che la sentenza impugnata è motivata in modo apodittico e che non indica quali sarebbero le norme violate poste a fondamento del riconoscimento della colpa in capo all'amministrazione penitenziaria significa, in concreto, che il 8 di 9 Numero registro generale 655/2021 Numero sezionale 2810/2024 Numero di raccolta generale 29826/2024 ricorso non è correlato alla motivazione e finisce, in sostanza, con Data pubblicazione 19/11/2024 ignorarla. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente una parte pubblica.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 8.200, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 settembre 2024. Il Presidente AF NO ON AS 9 di 9