Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4795/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Fersini;
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Marco Ruta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 22/06/2024 e trascritto nei registri dello
stato civile del Comune di Tiggiano (atto n. 2, parte II, serie A, anno
2024). Hanno precisato che dalla loro unione è nato Persona_1
(Tricase, 25/03/2021).
Con il ricorso depositato in data 13/11/2024, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, senza ingerenze reciproche;
la IG.ra con il piccolo continueranno a vivere Pt_1 Per_1 presso la casa coniugale di proprietà della madre del IG.
[...] con l'impegno a lasciare detto immobile ed a CP_1 trasferirsi presso altra civile abitazione, sempre nel comune di
Tiggiano e/o Corsano, che dovrà in ogni caso essere idonea secondo le necessità della IG.ra e del piccolo . Pt_1 Per_1
2) Il IG. ha già lasciato la casa coniugale Controparte_1 trasferendosi presso altro monolocale che insiste nello stesso stabile ove abita la IG.ra ; le parti concordano che il Pt_1 non dovrà e non potrà in alcun caso accedere alla CP_1 casa coniugale senza il preventivo assenso della IG.ra
, così come dovrà entrare nel detto monolocale nel Pt_1 pieno rispetto della privacy della IG.ra e dei suoi Pt_1 ospiti e ciò a prescindere dal fatto che il utilizzerà CP_1 lo stesso ingresso utilizzato dalla moglie o il garage, che sarà comunque utilizzato dallo stesso in via principale. CP_1
Le spese delle utenze dell'immobile, intestata al IG.
[...]
saranno dallo stesso pagate, nel mentre la IG.ra CP_1
parteciperà in ragione degli effettivi consumi Parte_1 che saranno calcolati sulla base dei contatori di sottrazione che verranno installati.
3) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori.
4) Il IG. verserà al figlio a titolo di assegno Controparte_1 di mantenimento euro 300,00 (trecento/00) mensili, entro il
10 di ogni mese, assegno rivalutabile di anno in anno secondo gli indici Istat al 100%, senza preventiva richiesta, a far data
2 R.G.V.G. 4795/2024
dal deposito del presente ricorso. L'assegno unico verrà corrisposto interamente a favore della IG.ra . Il IG. Pt_1 inoltre, corrisponderà il 60% delle spese CP_1 straordinarie, che dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i coniugi, secondo quanto previsto dal
Protocollo di questo Tribunale.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore e del proprio lavoro. In caso di disaccordo tra i coniugi il padre potrà tenere con sé il figlio il lunedì e il venerdì dalle
18 alle 20,00, nonché due fine settimana al mese dal sabato dalle 17 alla domenica alle 21,00. Il padre trascorrerà almeno
15 gg. consecutivi durante il periodo estivo con il figlio, vacanze da concordare entro il mese di marzo di ogni anno. Le festività di calendario (a solo titolo di esempio: Immacolata,
Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) ad anni alterni tra i coniugi.
6) I coniugi hanno proceduto o comunque nelle more vi stanno provvedendo, con un termine massimo di gg. 15 dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione consensuale, alla divisione dei beni mobili comuni o di loro esclusiva proprietà. I risparmi del nucleo familiare nella disponibilità del IG. alla data di effettiva CP_1 cessazione della convivenza verranno equamente divisi secondo le regole del codice civile, per cui il CP_1 corrisponderà alla IG.ra la somma di € 4.000,00 in Pt_1 quattro rate mensili di € 1.000,00 cadauna, a far data dal mese di dicembre 2024.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 16/01/2025).
3 R.G.V.G. 4795/2024
I.3.- All'udienza dell'11/02/2025, i coniugi, con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo, precisando in merito alla condizione sub 4 del ricorso introduttivo, che il versamento sarà effettuato nei confronti di a titolo di mantenimento del figlio. Parte_1
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4795/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 13/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Gagliano del Capo (LE), 21/06/1990) e Controparte_1
(Manduria (TA), 02/08/1993) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate in occasione dell'udienza dell'11/02/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tiggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di conIGlio del 11/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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