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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6039 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6069/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. , elett.te dom.to in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Benedetto Croce n. 62, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Iannettone che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Simona Graziosi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. . P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.IVA n. ), in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_2 unico e legale rappresentante che è la società in persona del suo Controparte_3 procuratore Dr. , e per essa la mandataria (iscrizione al CP_4 CP_5 Registro delle Imprese di Verona e C.F. - P. IVA ), in persona P.IVA_3 P.IVA_4 della Dott.ssa , elett.te dom.ta in Roma, Viale Regina Margherita 278, presso CP_6 lo studio dell'Avv. Marco Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 514/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 514/2024 con cui il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 788/2021, con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento - in solido con gli altri fideiussori - della somma complessiva di € 101.778,66, oltre interessi e spese, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta Controparte_1
, liquidate per compensi in euro 2.904,00, oltre IVA e CPA come per
[...] legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.”.
Con tre motivi di appello e contestuale istanza di sospensione della immediata esecutività della sentenza impugnata , contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, poiché asseritamente coincidenti con il modello ABI censurato con il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, per diniego della richiesta di ordine di esibizione documentale pag. 2/13 formulata da esso opponente nel corso del giudizio di primo grado, per asserita carenza di legittimità attiva in capo alla cessionaria del credito terza intervenuta, nonché in punto di spese di lite.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 514/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione Civile, Giudice
Dott. Michele Cappai, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3275/2021, depositata in cancelleria in data 24/04/2024, mai notificata,
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in tutti gli scritti difensivi con particolare riferimento alla memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6 n. 1 ed alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto
- revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 788/2021 – R.G. n. 1395/2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli
- accertata la carenza di prova relativamente alla effettiva titolarità del credito in capo alla
Controparte_7
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva della stessa società
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale del presente appello,
- dichiarare la legittimazione attiva unicamente in capo alla creditrice originaria
[...]
Ed infine Controparte_8
pag. 3/13 - ordinare lo stralcio della documentazione depositata dalla intervenuta Controparte_2 con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si insiste affinché venga ordinata l'esibizione della documentazione tutta afferente il contratto di mutuo, il contratto di garanzia stipulato con il Fondo di Garanzia del Medio
Credito Centrale e relativo al contratto di mutuo, la documentazione tutta relativa al contratto di conto corrente ed il relativo contratto di garanzia stipulato con il Fondo di
Garanzia del Medio Credito Centrale.”
non Controparte_1 si è costituita nel presente giudizio di appello e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita e per essa la mandataria la quale ha Controparte_2 CP_5 chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
➢ Dare atto, preliminarmente e per le ragioni meglio illustrate in narrativa, del difetto di legittimazione passiva della in relazione a qualsivoglia eventuale Controparte_7 pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli opponenti nel presente giudizio;
➢ Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito e in via principale
➢ Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto, confermando integralmente la Sentenza n. 514/2024 pubbl. il 24/04/2024 RG n.
3275/2021 Repert. n. 1003/2024 del 24/04/2024
pag. 4/13 Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
All'udienza a trattazione scritta del 25.03.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 21.10.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.07.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.10.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto due distinti crediti, rispettivamente afferenti ad un contratto di mutuo e ad un contratto di conto corrente sottoscritti dalla società Parte_2 con la rispetto ai quali l'istituto di
[...] Controparte_8 credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un unico decreto ingiuntivo a carico dell'odierno appellante, nella sua qualità di fideiussore, in solido con altri.
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui non ha rilevato, e conseguentemente dichiarato, la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto asseritamente coincidenti con il modello ABI censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, rispetto alle quali il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto mancanti le rispettive produzioni in giudizio, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente.
Ferma ogni considerazione in punto di allegazione del modello ABI e del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, in quanto trattasi di documentazione effettivamente depositata da parte dell'opponente in primo grado (cfr. allegati doc. 5 e doc. 6 all'atto di pag. 5/13 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad ogni buon conto tale doglianza è infondata e deve essere disattesa.
L'odierno appellante , congiuntamente con altri garanti, ha sottoscritto Parte_1 due contratti di garanzia, di cui una fideiussione specifica in data 16.12.2016, relativamente al contratto di mutuo n. 004/709719/67, e una fideiussione omnibus in data 21.06.2018, relativamente al contratto di conto corrente n. 004/00242, entrambe rilasciate in favore della società Parte_2
Tali garanzie sono state escusse in sede monitoria dalla Controparte_1 nel 2021, vale a dire a distanza di ben sedici anni dal provvedimento n. 55/2005
[...] assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, tale provvedimento non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni sottoscritte dall'opponente rispettivamente nel
2016 e nel 2018, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di Vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (2002- 2005), l'opponente sarebbe stato onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Diversamente, parte opponente non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2016 e/o nel 2018 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
pag. 6/13 Neanche è sufficiente ritenere che lo schema contrattuale delle singole fideiussioni sottoposte all'attenzione del giudice risultino speculari rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole - tra cui quella che deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. - indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole
“incriminate” – per i contratti di fideiussione sottoscritti nel 2016 e nel 2018, e dunque successivi di molti anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, siano espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la di Roma citata, parte opponente Controparte_1 avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all' utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus Pt_3 contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente, non risultando a tal fine sufficiente il fatto che l'odierno appellante abbia depositato copia di un'altra fideiussione sottoscritta nel 2017 con un diverso istituto di credito.
Tale impostazione risulta conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia pag. 7/13 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 41994/2021).
Dunque, poiché nel caso di specie, riguardante una fideiussione specifica rilasciata nel 2016
e una fideiussione omnibus rilasciata nel 2018, parte opponente non ha in alcun modo provato né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema, il giudice di primo grado ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti, tra gli altri, da , a garanzia delle obbligazioni della Parte_1 Parte_2
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di appello in esame poiché manca la prova che detti schemi siano stati il frutto di intese volte a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata da essa opponente in primo grado, con conseguente errata valutazione dell'incidenza della garanzia del medio credito centrale prestata ai sensi della Legge 662/1996.
Tale motivo deve essere rigettato.
La richiesta di ordine di esibizione spiegata dall'opponente in primo grado, formulata nel modo che segue “Si chiede sin d'ora che il Giudice voglia ordinare alla
[...] la produzione della documentazione tutta afferente il Controparte_8 contratto di mutuo n. 004/709719 e del conto corrente n. 2427 intestato alla Parte_2
P.I. – C.F. , con sede in Roma alla Salita Castel Giubileo n. 160, P.IVA_5 P.IVA_6 nonché di tutta la documentazione relativa ai contratti di fideiussione omnibus e della documentazione relativa alla garanzia sottoscritta ex L. 662/1996”, era finalizzata alla verifica della eventuale applicazione della garanzia del medio credito centrale anche al contratto di conto corrente, posto che la sussistenza della medesima rispetto al contratto di mutuo si evinceva dallo stesso ed era fatto pacifico tra le parti.
Ebbene, posto che la richiesta di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., formulata nel corso del giudizio di appello in ambito bancario, deve necessariamente essere preceduta da una richiesta stragiudiziale ex art. 119 comma 4 T.U.B., in quanto essa ha pag. 8/13 natura sussidiaria rispetto allo strumento ordinario e risulta ammissibile laddove la parte dimostri di non aver potuto ottenere altrimenti la documentazione richiesta, ad ogni modo essa non può rappresentare un mezzo per eludere le regole che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio.
Ciò in quanto la parte che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve allegare e produrre la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, non potendo riversare sul giudice un tale incombente bensì, eventualmente, soltanto allo scopo di integrarlo alle specifiche condizioni previste dalla legge.
A tal proposito si riporta la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ.
Sez. 1 Sentenza n. 24641 del 13/09/2021).
Invero, nel caso di specie, parte appellante, opponente in primo grado, omettendo di chiedere preliminarmente in via stragiudiziale la documentazione afferente alla garanzia del medio credito centrale asseritamente prestata anche al contratto di conto corrente, allo scopo di lamentare la mancata preventiva escussione della stessa e anche al fine di vedersi manlevato nella sua qualità di fideiussore, ha chiesto al giudice di prime cure - in via istruttoria - di ordinarne l'esibizione in via generica, senza dimostrare che non era riuscito ad acquisire previamente tale documentazione, nonostante ne fosse onerato in qualità di parte attrice.
Ebbene, tale richiesta non poteva e non doveva essere accolta, non potendo tale strumento rappresentare un mezzo per eludere le regole di riparto dell'onere probatorio.
Ad ogni buon conto, la eventuale acquisizione della documentazione relativa alla garanzia pubblica sarebbe del tutto irrilevante, non potendo essa incidere sulla validità della fideiussione personale rilasciata dall'appellante e dagli altri fideiussori.
pag. 9/13 Sul punto è ad oggi concorde la giurisprudenza di merito nell'affermare che la garanzia
MCC si configura certamente come una garanzia che presta lo Stato attraverso il Fondo avente natura accessoria rispetto alla obbligazione principale assunta dal debitore e la cui finalità principale resta quella di attenuare il rischio creditizio nella erogazione dei finanziamenti in favore delle PMI.
Pur tuttavia, si afferma anche come la garanzia personale che non è certamente configurabile come una garanzia reale, assicurativa o bancaria, resti esclusa dal divieto normativo della legge e ciò, in quanto la fideiussione personale presenta connotazioni del tutto diverse rispetto alle altre tipologie di garanzia sopra richiamate.
Le fideiussioni bancarie e assicurative, infatti, comportano l'intervento di terzi intermediari finanziari che sono soggetti a ben specificato obblighi regolamentari, al contrario delle fideiussioni volontarie prestate da terzi persone fisiche.
Ne consegue, che non può ritenersi inammissibile in quanto contra legem, la concessione volontaria di fideiussioni personali in aggiunta a quelle rilasciate dal MCC. (Trib.
Mantova19.2.2025 n. 95; Trib. Pavia 11.7.2024 n. 1124; Corte Appello Roma n.
2413/2025).
E del resto, alcun pregiudizio potrebbe derivare al fideiussore ove mai allo stesso fosse richiesta una ulteriore somma dal MCC ben potendo esso procedere a rituale opposizione fornendo la prova dell'avvenuto pagamento, ferma restando profili di evidente responsabilità processuale della parte a fronte di una simile evenienza.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione spiegata in relazione alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_2
quale cessionaria del credito - terza intervenuta - nel giudizio di primo grado.
[...]
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Nel corso del giudizio di primo grado la terza , e per essa la Controparte_2 mandataria è intervenuta in qualità di cessionaria del credito, allegando che CP_5 in data 11 novembre 2021 la Controparte_9 ha concluso con
[...] Controparte_10
pag. 10/13 un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'articolo CP_1
58 del Testo Unico Bancario, in forza del quale la banca acquirente ha acquistato con efficacia pro-soluto ogni credito pecuniario derivante dai rapporti aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 137 del 18 novembre 2021 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di intervento). Cont Successivamente, in data 16 novembre 2021 ha concluso con – tra le Controparte_2 altre - e dei CP_9 Controparte_9 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB12179 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di intervento).
La giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Ebbene, in virtù dei contratti di cessione, ha acquistato pro-soluto Controparte_2 dalle Banche Cedenti tutti i crediti pecuniari che sono stati individuati nella suddetta G.U.
Ora, premessa la tardività con cui solo con la comparsa di replica sono stati prodotti gli ulteriori documenti dalla terza intervenuta, ritiene la Corte che il comportamento stesso tenuta dalla cedente e dal suo difensore che hanno immediatamente dichiarato la avvenuta cessione dei crediti a terzi tanto che la udienza di trattazione è stata rinviata dal Giudice di prime cure, di fatto poi non più proponendo ulteriori difese in sede di giudizio, portano a ritenere certa la consapevolezza della debitrice e dei fideiussori della effettiva avvenuta cessione e sarebbe stato semplice acquisire le dovute informazioni nei termini e modi indicati espressamente nella stessa G.U. dove si afferma testualmente: “Ogni informazione pag. 11/13 potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto alla Banca Cedente, le quali agiranno in qualità di responsabili del trattamento dei Dati.”
Da ultimo, l'appellante si duole del punto in cui sono state liquidate le spese di lite in favore della in funzione dell'accoglimento del presente Controparte_1 appello.
Appare evidente che il rigetto di tutti e tre i precedenti motivi di appello comporta il rigetto della domanda di ripetizione delle spese di lite in favore della Controparte_1
quale parte vittoriosa in primo grado.
[...]
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene corretto il decisum del Tribunale di Tivoli che ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese in favore dell'appellata Controparte_1
, in considerazione della contumacia nel presente
[...] grado di giudizio di appello che si dichiara con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Tivoli, Parte_1 contro Controparte_1
rimasta contumace nel presente grado di giudizio di appello, nonché
[...] contro ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_2
- dichiara la contumacia di Controparte_1
;
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 12/13 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata e Controparte_2 per essa della sua mandataria, delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese in favore di Controparte_1
.
[...]
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 13/13
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6069/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. , elett.te dom.to in Roma alla Parte_1 C.F._1
Via Benedetto Croce n. 62, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Iannettone che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente all'Avv. Simona Graziosi, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. . P.IVA_1
- APPELLATA CONTUMACE –
NONCHE' CONTRO
(C.F. e P.IVA n. ), in persona dell'Amministratore Controparte_2 P.IVA_2 unico e legale rappresentante che è la società in persona del suo Controparte_3 procuratore Dr. , e per essa la mandataria (iscrizione al CP_4 CP_5 Registro delle Imprese di Verona e C.F. - P. IVA ), in persona P.IVA_3 P.IVA_4 della Dott.ssa , elett.te dom.ta in Roma, Viale Regina Margherita 278, presso CP_6 lo studio dell'Avv. Marco Ferraro che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 514/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 514/2024 con cui il Tribunale di Tivoli ha rigettato la domanda attorea in sede di opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 788/2021, con cui il medesimo Tribunale gli aveva intimato il pagamento - in solido con gli altri fideiussori - della somma complessiva di € 101.778,66, oltre interessi e spese, così statuendo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte opposta Controparte_1
, liquidate per compensi in euro 2.904,00, oltre IVA e CPA come per
[...] legge e rimborso per spese forfettarie al 15%.”.
Con tre motivi di appello e contestuale istanza di sospensione della immediata esecutività della sentenza impugnata , contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata per nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, poiché asseritamente coincidenti con il modello ABI censurato con il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005, per diniego della richiesta di ordine di esibizione documentale pag. 2/13 formulata da esso opponente nel corso del giudizio di primo grado, per asserita carenza di legittimità attiva in capo alla cessionaria del credito terza intervenuta, nonché in punto di spese di lite.
Ha, pertanto, concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 514/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione Civile, Giudice
Dott. Michele Cappai, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3275/2021, depositata in cancelleria in data 24/04/2024, mai notificata,
- accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in tutti gli scritti difensivi con particolare riferimento alla memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6 n. 1 ed alla comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e per l'effetto
- revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 788/2021 – R.G. n. 1395/2021 emesso dal
Tribunale di Tivoli
- accertata la carenza di prova relativamente alla effettiva titolarità del credito in capo alla
Controparte_7
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva della stessa società
- in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale del presente appello,
- dichiarare la legittimazione attiva unicamente in capo alla creditrice originaria
[...]
Ed infine Controparte_8
pag. 3/13 - ordinare lo stralcio della documentazione depositata dalla intervenuta Controparte_2 con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si insiste affinché venga ordinata l'esibizione della documentazione tutta afferente il contratto di mutuo, il contratto di garanzia stipulato con il Fondo di Garanzia del Medio
Credito Centrale e relativo al contratto di mutuo, la documentazione tutta relativa al contratto di conto corrente ed il relativo contratto di garanzia stipulato con il Fondo di
Garanzia del Medio Credito Centrale.”
non Controparte_1 si è costituita nel presente giudizio di appello e, pertanto, deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita e per essa la mandataria la quale ha Controparte_2 CP_5 chiesto il rigetto dell'appello e ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
➢ Dare atto, preliminarmente e per le ragioni meglio illustrate in narrativa, del difetto di legittimazione passiva della in relazione a qualsivoglia eventuale Controparte_7 pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dagli opponenti nel presente giudizio;
➢ Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese processuali.
Nel merito e in via principale
➢ Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto, confermando integralmente la Sentenza n. 514/2024 pubbl. il 24/04/2024 RG n.
3275/2021 Repert. n. 1003/2024 del 24/04/2024
pag. 4/13 Con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
All'udienza a trattazione scritta del 25.03.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria e ha rinviato per discussione collegiale all'udienza del 21.10.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 30.07.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 21.10.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, l'appello è da ritenersi ammissibile in quanto proposto nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio.
Nel merito, l'appello non è comunque meritevole di accoglimento.
L'odierna controversia ha ad oggetto due distinti crediti, rispettivamente afferenti ad un contratto di mutuo e ad un contratto di conto corrente sottoscritti dalla società Parte_2 con la rispetto ai quali l'istituto di
[...] Controparte_8 credito ha chiesto ed ottenuto l'emissione di un unico decreto ingiuntivo a carico dell'odierno appellante, nella sua qualità di fideiussore, in solido con altri.
Con il primo motivo di appello, contesta la sentenza di primo Parte_1 grado nella parte in cui non ha rilevato, e conseguentemente dichiarato, la nullità delle fideiussioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto asseritamente coincidenti con il modello ABI censurato con il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia, rispetto alle quali il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto mancanti le rispettive produzioni in giudizio, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente.
Ferma ogni considerazione in punto di allegazione del modello ABI e del provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, in quanto trattasi di documentazione effettivamente depositata da parte dell'opponente in primo grado (cfr. allegati doc. 5 e doc. 6 all'atto di pag. 5/13 citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), ad ogni buon conto tale doglianza è infondata e deve essere disattesa.
L'odierno appellante , congiuntamente con altri garanti, ha sottoscritto Parte_1 due contratti di garanzia, di cui una fideiussione specifica in data 16.12.2016, relativamente al contratto di mutuo n. 004/709719/67, e una fideiussione omnibus in data 21.06.2018, relativamente al contratto di conto corrente n. 004/00242, entrambe rilasciate in favore della società Parte_2
Tali garanzie sono state escusse in sede monitoria dalla Controparte_1 nel 2021, vale a dire a distanza di ben sedici anni dal provvedimento n. 55/2005
[...] assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005.
Pertanto, tale provvedimento non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni sottoscritte dall'opponente rispettivamente nel
2016 e nel 2018, in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di Vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame (2002- 2005), l'opponente sarebbe stato onerato dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Diversamente, parte opponente non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2016 e/o nel 2018 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche, in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva, e non solo apparente, tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
pag. 6/13 Neanche è sufficiente ritenere che lo schema contrattuale delle singole fideiussioni sottoposte all'attenzione del giudice risultino speculari rispetto a quello stigmatizzato dalla
Banca d'Italia con il suddetto provvedimento.
In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole - tra cui quella che deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. - indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una fideiussione sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema, utilizzato – almeno con riguardo alle clausole
“incriminate” – per i contratti di fideiussione sottoscritti nel 2016 e nel 2018, e dunque successivi di molti anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato, siano espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché applicate in modo uniforme, o perché l'approvazione di detto schema risultava imposto dalla Banca quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti.
In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche,
e tra queste anche la di Roma citata, parte opponente Controparte_1 avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all' utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus Pt_3 contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente, non risultando a tal fine sufficiente il fatto che l'odierno appellante abbia depositato copia di un'altra fideiussione sottoscritta nel 2017 con un diverso istituto di credito.
Tale impostazione risulta conforme a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia pag. 7/13 desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 41994/2021).
Dunque, poiché nel caso di specie, riguardante una fideiussione specifica rilasciata nel 2016
e una fideiussione omnibus rilasciata nel 2018, parte opponente non ha in alcun modo provato né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere cogente del suddetto schema, il giudice di primo grado ha correttamente disatteso l'eccezione di nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti, tra gli altri, da , a garanzia delle obbligazioni della Parte_1 Parte_2
Conseguentemente, non può trovare accoglimento il motivo di appello in esame poiché manca la prova che detti schemi siano stati il frutto di intese volte a comprimere la concorrenza e l'autonomia negoziale.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la richiesta di ordine di esibizione documentale formulata da essa opponente in primo grado, con conseguente errata valutazione dell'incidenza della garanzia del medio credito centrale prestata ai sensi della Legge 662/1996.
Tale motivo deve essere rigettato.
La richiesta di ordine di esibizione spiegata dall'opponente in primo grado, formulata nel modo che segue “Si chiede sin d'ora che il Giudice voglia ordinare alla
[...] la produzione della documentazione tutta afferente il Controparte_8 contratto di mutuo n. 004/709719 e del conto corrente n. 2427 intestato alla Parte_2
P.I. – C.F. , con sede in Roma alla Salita Castel Giubileo n. 160, P.IVA_5 P.IVA_6 nonché di tutta la documentazione relativa ai contratti di fideiussione omnibus e della documentazione relativa alla garanzia sottoscritta ex L. 662/1996”, era finalizzata alla verifica della eventuale applicazione della garanzia del medio credito centrale anche al contratto di conto corrente, posto che la sussistenza della medesima rispetto al contratto di mutuo si evinceva dallo stesso ed era fatto pacifico tra le parti.
Ebbene, posto che la richiesta di ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., formulata nel corso del giudizio di appello in ambito bancario, deve necessariamente essere preceduta da una richiesta stragiudiziale ex art. 119 comma 4 T.U.B., in quanto essa ha pag. 8/13 natura sussidiaria rispetto allo strumento ordinario e risulta ammissibile laddove la parte dimostri di non aver potuto ottenere altrimenti la documentazione richiesta, ad ogni modo essa non può rappresentare un mezzo per eludere le regole che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio.
Ciò in quanto la parte che agisce in giudizio per far valere un proprio diritto deve allegare e produrre la documentazione a sostegno delle proprie ragioni, non potendo riversare sul giudice un tale incombente bensì, eventualmente, soltanto allo scopo di integrarlo alle specifiche condizioni previste dalla legge.
A tal proposito si riporta la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ.
Sez. 1 Sentenza n. 24641 del 13/09/2021).
Invero, nel caso di specie, parte appellante, opponente in primo grado, omettendo di chiedere preliminarmente in via stragiudiziale la documentazione afferente alla garanzia del medio credito centrale asseritamente prestata anche al contratto di conto corrente, allo scopo di lamentare la mancata preventiva escussione della stessa e anche al fine di vedersi manlevato nella sua qualità di fideiussore, ha chiesto al giudice di prime cure - in via istruttoria - di ordinarne l'esibizione in via generica, senza dimostrare che non era riuscito ad acquisire previamente tale documentazione, nonostante ne fosse onerato in qualità di parte attrice.
Ebbene, tale richiesta non poteva e non doveva essere accolta, non potendo tale strumento rappresentare un mezzo per eludere le regole di riparto dell'onere probatorio.
Ad ogni buon conto, la eventuale acquisizione della documentazione relativa alla garanzia pubblica sarebbe del tutto irrilevante, non potendo essa incidere sulla validità della fideiussione personale rilasciata dall'appellante e dagli altri fideiussori.
pag. 9/13 Sul punto è ad oggi concorde la giurisprudenza di merito nell'affermare che la garanzia
MCC si configura certamente come una garanzia che presta lo Stato attraverso il Fondo avente natura accessoria rispetto alla obbligazione principale assunta dal debitore e la cui finalità principale resta quella di attenuare il rischio creditizio nella erogazione dei finanziamenti in favore delle PMI.
Pur tuttavia, si afferma anche come la garanzia personale che non è certamente configurabile come una garanzia reale, assicurativa o bancaria, resti esclusa dal divieto normativo della legge e ciò, in quanto la fideiussione personale presenta connotazioni del tutto diverse rispetto alle altre tipologie di garanzia sopra richiamate.
Le fideiussioni bancarie e assicurative, infatti, comportano l'intervento di terzi intermediari finanziari che sono soggetti a ben specificato obblighi regolamentari, al contrario delle fideiussioni volontarie prestate da terzi persone fisiche.
Ne consegue, che non può ritenersi inammissibile in quanto contra legem, la concessione volontaria di fideiussioni personali in aggiunta a quelle rilasciate dal MCC. (Trib.
Mantova19.2.2025 n. 95; Trib. Pavia 11.7.2024 n. 1124; Corte Appello Roma n.
2413/2025).
E del resto, alcun pregiudizio potrebbe derivare al fideiussore ove mai allo stesso fosse richiesta una ulteriore somma dal MCC ben potendo esso procedere a rituale opposizione fornendo la prova dell'avvenuto pagamento, ferma restando profili di evidente responsabilità processuale della parte a fronte di una simile evenienza.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione spiegata in relazione alla carenza di legittimazione attiva in capo alla CP_2
quale cessionaria del credito - terza intervenuta - nel giudizio di primo grado.
[...]
Il motivo è infondato e non merita accoglimento.
Nel corso del giudizio di primo grado la terza , e per essa la Controparte_2 mandataria è intervenuta in qualità di cessionaria del credito, allegando che CP_5 in data 11 novembre 2021 la Controparte_9 ha concluso con
[...] Controparte_10
pag. 10/13 un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti dell'articolo CP_1
58 del Testo Unico Bancario, in forza del quale la banca acquirente ha acquistato con efficacia pro-soluto ogni credito pecuniario derivante dai rapporti aventi le caratteristiche indicate nell'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica
Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 137 del 18 novembre 2021 (cfr. doc. 2 allegato all'atto di intervento). Cont Successivamente, in data 16 novembre 2021 ha concluso con – tra le Controparte_2 altre - e dei CP_9 Controparte_9 contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 25 novembre 2021, contrassegnato dal codice redazionale TX21AAB12179 (cfr. doc. 3 allegato all'atto di intervento).
La giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, sostiene che “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).
Ebbene, in virtù dei contratti di cessione, ha acquistato pro-soluto Controparte_2 dalle Banche Cedenti tutti i crediti pecuniari che sono stati individuati nella suddetta G.U.
Ora, premessa la tardività con cui solo con la comparsa di replica sono stati prodotti gli ulteriori documenti dalla terza intervenuta, ritiene la Corte che il comportamento stesso tenuta dalla cedente e dal suo difensore che hanno immediatamente dichiarato la avvenuta cessione dei crediti a terzi tanto che la udienza di trattazione è stata rinviata dal Giudice di prime cure, di fatto poi non più proponendo ulteriori difese in sede di giudizio, portano a ritenere certa la consapevolezza della debitrice e dei fideiussori della effettiva avvenuta cessione e sarebbe stato semplice acquisire le dovute informazioni nei termini e modi indicati espressamente nella stessa G.U. dove si afferma testualmente: “Ogni informazione pag. 11/13 potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto alla Banca Cedente, le quali agiranno in qualità di responsabili del trattamento dei Dati.”
Da ultimo, l'appellante si duole del punto in cui sono state liquidate le spese di lite in favore della in funzione dell'accoglimento del presente Controparte_1 appello.
Appare evidente che il rigetto di tutti e tre i precedenti motivi di appello comporta il rigetto della domanda di ripetizione delle spese di lite in favore della Controparte_1
quale parte vittoriosa in primo grado.
[...]
Alla luce di ciò, il Collegio ritiene corretto il decisum del Tribunale di Tivoli che ha rigettato l'opposizione, dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nulla per le spese in favore dell'appellata Controparte_1
, in considerazione della contumacia nel presente
[...] grado di giudizio di appello che si dichiara con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Tivoli, Parte_1 contro Controparte_1
rimasta contumace nel presente grado di giudizio di appello, nonché
[...] contro ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede: Controparte_2
- dichiara la contumacia di Controparte_1
;
[...]
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pag. 12/13 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata e Controparte_2 per essa della sua mandataria, delle competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese in favore di Controparte_1
.
[...]
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 13/13