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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa NN NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6338/2020 vertente tra:
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Everardo J. Zilio, come da mandato in calce al ricorso introduttivo
ATTORI
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Percolla Vincenza, come da mandato in CP_1 calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e rappresentate e difese dall'Avv. Liuzzi Carmela, Controparte_2 CP_3 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTE
All'udienza cartolare del 10 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 172 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 3.11.2020 , e Parte_1 Parte_2
- premesso di essere legati da vincoli di parentela e di affinità in quanto Parte_3
è la madre di , , (deceduto il Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
19.10.2015) e (deceduto il 9.5.1998), era stato sposato con Persona_2 Persona_2 CP_2
(odierna convenuta), con la quale aveva generato tre figli, ossia
[...] CP_1 CP_3
(gli odierni convenuti) e che in data 4.10.2013 effettuava
[...] CP_4 Parte_3 con spirito di liberalità un vaglia circolare in favore di dell'importo di € Controparte_2
1 20.000,00 e in pari data effettuava con spirito di liberalità un vaglia circolare Parte_2 in favore di dell'importo di € 10.000,00 e effettuava con spirito di CP_3 Parte_1 liberalità un vaglia circolare in favore di dell'importo di € 10.000,00; che le CP_1 cessioni di denaro predette, da intendersi donazioni, erano nulle per difetto di forma, ex art. 782
c.c.; che la donazione non poteva intendersi di modico valore in considerazione della condizione reddituale dei donanti, i quali, intendevano comunque revocare le predette donazioni in considerazione del comportamento assunto dai convenuti – chiedevano al
Tribunale di accertare e dichiarare la nullità delle predette donazioni, annullare le donazioni medesime per l'errore in cui erano incorsi i donanti sui presupposti donativi;
in ogni caso, condannare al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
condannare al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dal dì Parte_3 della costituzione in mora al soddisfo;
condannare al pagamento in favore di CP_3 [...]
della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora al Pt_2 soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 12.3.2021, CP_1 esisteva alle domande di parte ricorrente;
in via preliminare invocava il mutamento del
[...] rito;
nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccependo in primis l'inesistenza di un contratto di donazione, non essendo provato l'incontro di conformi volontà, del donante (di arricchire l'altro per spirito di liberalità) e del donatario (di ricevere a titolo di liberalità e non ad altro titolo), secondo lo schema tipico della donazione;
eccepiva l'assenza dell'animus donandi, in quanto le dazioni di denaro avvenivano pochi giorno dopo che le odierne parti attrici (e anche il figlio poi deceduto ) avevano ricevuto dalla Compagnia di Persona_1
Assicurazione Admiral elevate somme a titolo risarcitorio a seguito del decesso in un sinistro stradale in data 14.11.2012 di (capostipite marito di , in CP_5 Parte_3 adempimento di un obbligo in tal senso assunto nei confronti degli odierni convenuti e della nipote i quali in cambio non avrebbero insistito nelle loro richieste risarcitorie CP_4 nei confronti della compagnia assicurativa, onde evitare l'allungarsi della istruttoria della pratica risarcitoria, posto che fu loro riferito da che l'assicurazione non intendeva Parte_1 riconoscere alcunché al coniuge e ai figli del figlio pre morto della vittima, ; in Persona_2 via subordinata, eccepiva il modico valore della dazione e che la stessa sarebbe comunque da qualificare quale adempimento di una obbligazione naturale come tale non ripetibile ex art. 2034 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 11.3.2021, e CP_3 Controparte_2 resistevano alle domande di parte ricorrente;
in via preliminare invocavano il mutamento del rito;
nel merito chiedevano il rigetto delle avverse domande, eccependo in primis l'assenza dell'animus donandi, in quanto le somme venivano elargite quale corrispettivo dell'accordo intercorso in relazione alle trattative in corso con la compagnia assicurativa interessata dal sinistro stradale mortale occorso al congiunto;
eccepivano, in subordine, CP_5
l'adempimento da parte dei ricorrenti di una obbligazione naturale di somme, peraltro, di modico valore, avuto riguardo alla condizione economica dei ricorrenti medesimi.
Con ordinanza del 18.7.2021 veniva disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., in quanto la causa richiedeva una istruttoria non sommaria.
Acquisita idonea documentazione ed espletata prova orale, all'udienza cartolare del 10 marzo
2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate, ex art. 127 ter c.p.c.. con successiva ordinanza del 9.4.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale rileva la fondatezza della domanda per le ragioni di seguito esposte.
La dazione di denaro da parte degli attori in favore dei convenuti risulta ampiamente provata sul piano documentale e non contestata, sia nel quantum sia nelle modalità (vaglia circolari riportanti la firma di girata dei beneficiari).
Risulta parimenti pacifico tra le parti che le elargizioni per cui è causa seguivano ai risarcimenti ottenuti dagli attori per il sinistro occorso al congiunto ed erano comunque ai CP_5 predetti risarcimenti strettamente connesse, sulla scorta della ingenerata (da o Parte_1 dall'avv. Lanucara, a seconda delle diverse tesi) convinzione che all'epoca del sinistro la giurisprudenza di legittimità non fosse favorevole rispetto alla posizione dei nipoti del de cuius, ossia e della sorella Per era in radice esclusa CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 la successione per rappresentazione, in quanto coniuge e non discendente del figlio TO di , ai sensi dell'art. 468 c.c.. CP_5
Orbene, parte attrice ha invocato la nullità dell'atto di liberalità, per difetto di forma.
E' pacifico tra le parti che la dazione delle somme per cui è causa non è supportata da un atto pubblico, ex art. 782 c.c..
In assenza di elementi sui cui fondare l'esistenza di una causa solvendi, quale atto di liberalità donativa lo stesso è da ritenersi affetto da nullità, per difetto della forma imposta dalla norma di cui all'art. 782 c.c..
3 La parte convenuta, infatti, sulla quale incombe l'onere di dimostrare una valida causa diversa dalla donazione (vedi Cassazione, sez. III, 6 ottobre 2015 n. 19902), alcun riscontro probatorio ha offerto circa la dedotta assunzione da parte degli odierni attori dell'obbligo di provvedere al versamento delle somme per cui è causa nei confronti degli odierni convenuti, dopo la liquidazione delle somme ottenute dalla Compagnia di Assicurazione Admiral a titolo risarcitorio a seguito del decesso in un sinistro stradale in data 14.11.2012 di CP_5
(capostipite marito di ), in cambio della rinuncia da parte dei convenuti ad Parte_3 insistere nelle loro richieste risarcitorie nei confronti della compagnia assicurativa medesima.
In primis, non è provato che i convenuti fossero formalmente coinvolti nella procedura stragiudiziale per la liquidazione del danno e che l'assicurazione subordinasse la liquidazione in favore degli attori alla rinuncia degli altri (i convenuti) alla procedura stragiudiziale, onde poter apprezzare il vantaggio che sarebbe derivato ai primi dalla rinuncia dei secondi;
senza considerare che la rinuncia, a detto fine, i convenuti avrebbero dovuto comunque manifestarla alla compagnia di assicurazione e ciò non risulta neppure allegato;
senza considerare, inoltre,
l'inverosimiglianza di un accordo in tal senso coinvolgente , che alcuna pretesa Controparte_2 avrebbe potuto azionare a seguito del decesso del suocero.
Le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio, lungi dall'assumere valore Parte_3 confessorio, confermano la tesi attorea, ossia che la determinazione a elargire le somme di denaro per cui è causa era derivata proprio dalla convinzione (errata o corretta che fosse) che i nipoti di , figli del figlio TO , e la RA , CP_5 Persona_2 Controparte_2 nulla avrebbero ottenuto a titolo di risarcimento per la perdita del nonno / suocero.
L'accordo, dunque, non ha trovato adeguato riscontro probatorio, anzi risulta smentito sul piano documentale dal fatto che i convenuti (e non rinunciavano bensì agivano per via CP_4 giudiziale e ottenevano il risarcimento del danno per la perdita del congiunto (con esclusione della RA ). Controparte_2
Sul punto occorre richiamare la quietanza liberatoria nei confronti della compagnia di assicurazione, datata 10.12.2018, a firma di e per la somma di € CP_4 CP_3
35.000,00 per ciascuna, con valore transattivo e a tacitazione di ogni pretesa iure proprio e iure ereditatis, infine con abbandono del giudizio civile pendente dal 2016 presso il Tribunale di
Taranto.
Analogamente, occorre richiamare “la comunicazione di pagamento” inoltrata dalla compagnia di assicurazione a relativa alla liquidazione del danno parentale per il sinistro CP_1
4 occorso al congiunto , nell'ambito di un giudizio presso il Tribunale di Taranto CP_5 esitato in sentenza nell'anno 2022.
L'unica teste sentita dalle parti convenute, al fine di provare il dedotto accordo, è CP_4 la quale, tuttavia, non ha confermato l'esistenza di un “accordo” nei termini dedotti dalle parti convenute, posto che si è limitata a raccontare che era stato lo zio a proporre di gestire il Pt_1 sinistro unitariamente con l'avv. Lanucara e lo stesso zio disse che se ne sarebbe occupato Pt_1 lui. Tuttavia la circostanza che avrebbe condotto all'accordo, ossia che lo zio avrebbe Pt_1 riferito che a causa della premorienza del padre dei convenuti, loro non avrebbero avuto diritto ad alcun risarcimento, è circostanza appresa de relato ex parte e non ricorda neppure bene se a riferirgliela fu la madre odierna convenuta o il fratello o la sorella, anche loro odierni convenuti.
Ricorda, tuttavia, che una volta fu lo stesso zio a rassicurarla che una volta ottenuti i soldi Pt_1 avrebbe corrisposto loro una parte però dovevano impegnarsi a non fare causa. Ciò sarebbe accaduto a casa della nonna , la teste da atto della presenza di quest'ultima ma Parte_3 non degli altri parenti (ossia gli altri zii, i suoi fratelli e sua madre), non è provato che detta promessa gli odierni attori formulavano nei confronti degli odierni convenuti. La teste, peraltro, esclude in radice che si sia mai parlato degli importi che sarebbero stati elargiti ai convenuti e alla teste medesima, in quanto “loro non sapevano quanto avrebbero percepito”.
Peraltro, la credibilità sul piano soggettivo della teste è posta fondatamente in CP_4 discussione, posto che anch'ella è stata destinataria della medesima somma ricevuta dallo zio
, fratello deceduto degli odierni convenuti;
come tale, è portatrice di un interesse Persona_1 che, se pur non la rende incapace a testimoniare, in quanto inidoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, è potenzialmente in grado di incidere sulla sua deposizione, avendo astrattamente interesse a che venga smentita la natura liberatoria delle somme di cui è causa.
Pertanto, le sue dichiarazioni necessiterebbero comunque di validi riscontri esterni, in atti inesistenti, in quanto inidonee da sole a valere come prova degli assunti di parte convenuta.
Da ciò consegue che può ritenersi provata la causa della donazione, ossia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, in assenza di corrispettivo patrimoniale.
L'istruttoria, infatti, ha pure escluso la sussistenza di un animus solvendi che avrebbe caratterizzato la spontaneità della dazione di denaro, onde poterne validamente inferire che il pagamento fosse avvenuto in adempimento di una obbligazione naturale ed escludere la sussistenza di uno spirito di liberalità (animus donandi).
Le parti convenute, sulle quali incombeva il relativo onere, hanno omesso di allegare e tantomeno provare la sussistenza di un dovere morale e sociale, ai sensi e per gli effetti di cui
5 all'art. 2034 c.c.. Può in definitiva ritenersi esclusa la sussistenza di un animus solvendi da cui poter validamente inferire che il pagamento sia avvenuto in adempimento di una obbligazione naturale.
Le donazioni non possono validamente ritenersi di modico valore, onde escludere la necessità della forma scritta. Il valore delle donazioni non risulta affatto modesto e ciò anche in rapporto alla condizione economica dei donanti e in rapporto alle somme che già avevano incassato a titolo risarcitorio.
Le parti attrici hanno adeguatamente documentato la loro condizione reddituale e lavorativa, in quanto è risultata titolare di redditi da pensione (pari a circa € 9.000,00 circa Parte_3 su base annua), è risultato titolare di redditi da lavoro dipendente presso il Comune Parte_1 di Taranto (pari a circa € 18.700,00 lordi su base annua) e è risultato Parte_2 disoccupato in conservazione ordinaria dal 2007, mentre prima risulta documentato che abbia svolto il lavoro di carpentiere, o di manovale o di operatore generico.
donava circa 1/6 di quanto ottenuto a titolo di risarcimento, analogamente CP_6 [...]
donava 1/10 di quanto incassato dalla compagnia assicurativa, infine Pt_2 Parte_1 donava circa il 9% di quanto incassato, a riprova della consistenza non modica del donatum.
Parte resistente non ha fornito adeguata prova del possesso di terreni da parte di e Parte_1 del lavoro fi fotografo a nero dallo stesso svolto.
Con riguardo a permane il valore non modico della donazione, pur Parte_3 considerando le vicende patrimoniali che l'hanno riguardata, con particolare riguardo alla successione nell'eredità della madre (la cui successione veniva aperta nel Persona_3
1991), in quanto diveniva titolare del diritto di proprietà su due unità immobiliari (una abitazione di tipo popolare di quattro vani e un appartamento) in San Giorgio Ionico in misura pari a 6/72 e su tre terreni in Monteiasi in misura pari ad 3/24. A ciò aggiungasi la titolarità in costanza di matrimonio di un terreno, ricadente nelle comunione legale e che coniugi cedevano a titolo oneroso nel 2011. Dalla successione per causa di morte al coniuge , CP_5 derivava alla la proprietà pro indivisa in ragione di 6/36 di una unità immobiliare di Pt_3 tipo popolare (ai figli odierni attori in misura pari a 3/36 ciascuno).
Il Tribunale rileva, in definitiva l'inidoneità delle predette vicende patrimoniali ad incidere in modo significativo sulla condizione economica dei ricorrenti, tenuto conto della natura dei beni ereditari e delle quote di partecipazione di ciascun erede.
Occorre sul punto rilevare la inammissibilità della richiesta di informative alla Guardia di
Finanza sulla condizione economica dei ricorrenti al momento della donazione, unitamente alla
6 richiesta di acquisizione informative presso l'Ufficio Postale di San Giorgio Ionico, in relazione ai conti correnti e/o libretti postali e/ rapporti intestati a , , Parte_3 Parte_1 [...]
e (estraneo al presente giudizio), con riferimento alle operazioni a far Pt_2 Persona_1 data dall'01.01.2013. Non è dato evincere dalle difese delle parti convenute, la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., in quanto non viene sufficientemente allegato quali atti o documenti sarebbe necessario acquisire al processo;
ove le richieste debbano essere intese come ordini di esibizione, ex art. 210 c.p.c., se ne rileva la inammissibilità, in quanto aventi natura meramente esplorativa, non essendovi certezza della esistenza e del contenuto della documentazione ricercata, onde poter valutare la non acquisibilità aliunde della prova del fatto che si intende dimostrare e vagliare la indispensabilità dei documenti medesimi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, consegue la declaratoria di nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., delle dazioni di denaro per cui è causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dell'indebito oggettivo in favore degli odierni attori.
Con riferimento al quantum, alle somme elargite a mezzo vaglia circolari, occorre aggiungere gli interessi legali a far data dalla domanda (in assenza di allegazione e prova della malafede dell'accipiens).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
e , disattesa ogni altra domanda, così provvede:
[...] Parte_1 Parte_2
1) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 20.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto Parte_3 postale n. 16693209, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 8962404185; Controparte_2
2) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 10.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto Parte_2 postale n. 1014844953, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 896240415112; CP_3
3) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 10.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto postale Parte_1
n. 45130425, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 896240416904; CP_1
4) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della Controparte_2 Parte_3 complessiva somma di € 20.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
7 5) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della CP_3 Parte_2 complessiva somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
6) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
7) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle parti attrici delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre r.f.s. i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
NN NA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa NN NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6338/2020 vertente tra:
, e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'Avv. Everardo J. Zilio, come da mandato in calce al ricorso introduttivo
ATTORI
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Percolla Vincenza, come da mandato in CP_1 calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e rappresentate e difese dall'Avv. Liuzzi Carmela, Controparte_2 CP_3 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTE
All'udienza cartolare del 10 marzo 2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 172 ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 3.11.2020 , e Parte_1 Parte_2
- premesso di essere legati da vincoli di parentela e di affinità in quanto Parte_3
è la madre di , , (deceduto il Parte_3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
19.10.2015) e (deceduto il 9.5.1998), era stato sposato con Persona_2 Persona_2 CP_2
(odierna convenuta), con la quale aveva generato tre figli, ossia
[...] CP_1 CP_3
(gli odierni convenuti) e che in data 4.10.2013 effettuava
[...] CP_4 Parte_3 con spirito di liberalità un vaglia circolare in favore di dell'importo di € Controparte_2
1 20.000,00 e in pari data effettuava con spirito di liberalità un vaglia circolare Parte_2 in favore di dell'importo di € 10.000,00 e effettuava con spirito di CP_3 Parte_1 liberalità un vaglia circolare in favore di dell'importo di € 10.000,00; che le CP_1 cessioni di denaro predette, da intendersi donazioni, erano nulle per difetto di forma, ex art. 782
c.c.; che la donazione non poteva intendersi di modico valore in considerazione della condizione reddituale dei donanti, i quali, intendevano comunque revocare le predette donazioni in considerazione del comportamento assunto dai convenuti – chiedevano al
Tribunale di accertare e dichiarare la nullità delle predette donazioni, annullare le donazioni medesime per l'errore in cui erano incorsi i donanti sui presupposti donativi;
in ogni caso, condannare al pagamento in favore di della somma di € 10.000,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dal dì della costituzione in mora al soddisfo;
condannare al Controparte_2 pagamento in favore di della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dal dì Parte_3 della costituzione in mora al soddisfo;
condannare al pagamento in favore di CP_3 [...]
della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dal dì della costituzione in mora al Pt_2 soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 12.3.2021, CP_1 esisteva alle domande di parte ricorrente;
in via preliminare invocava il mutamento del
[...] rito;
nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande, eccependo in primis l'inesistenza di un contratto di donazione, non essendo provato l'incontro di conformi volontà, del donante (di arricchire l'altro per spirito di liberalità) e del donatario (di ricevere a titolo di liberalità e non ad altro titolo), secondo lo schema tipico della donazione;
eccepiva l'assenza dell'animus donandi, in quanto le dazioni di denaro avvenivano pochi giorno dopo che le odierne parti attrici (e anche il figlio poi deceduto ) avevano ricevuto dalla Compagnia di Persona_1
Assicurazione Admiral elevate somme a titolo risarcitorio a seguito del decesso in un sinistro stradale in data 14.11.2012 di (capostipite marito di , in CP_5 Parte_3 adempimento di un obbligo in tal senso assunto nei confronti degli odierni convenuti e della nipote i quali in cambio non avrebbero insistito nelle loro richieste risarcitorie CP_4 nei confronti della compagnia assicurativa, onde evitare l'allungarsi della istruttoria della pratica risarcitoria, posto che fu loro riferito da che l'assicurazione non intendeva Parte_1 riconoscere alcunché al coniuge e ai figli del figlio pre morto della vittima, ; in Persona_2 via subordinata, eccepiva il modico valore della dazione e che la stessa sarebbe comunque da qualificare quale adempimento di una obbligazione naturale come tale non ripetibile ex art. 2034 c.c.; con vittoria di spese e compensi di lite.
2 Con comparsa di costituzione depositata il 11.3.2021, e CP_3 Controparte_2 resistevano alle domande di parte ricorrente;
in via preliminare invocavano il mutamento del rito;
nel merito chiedevano il rigetto delle avverse domande, eccependo in primis l'assenza dell'animus donandi, in quanto le somme venivano elargite quale corrispettivo dell'accordo intercorso in relazione alle trattative in corso con la compagnia assicurativa interessata dal sinistro stradale mortale occorso al congiunto;
eccepivano, in subordine, CP_5
l'adempimento da parte dei ricorrenti di una obbligazione naturale di somme, peraltro, di modico valore, avuto riguardo alla condizione economica dei ricorrenti medesimi.
Con ordinanza del 18.7.2021 veniva disposto il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c., in quanto la causa richiedeva una istruttoria non sommaria.
Acquisita idonea documentazione ed espletata prova orale, all'udienza cartolare del 10 marzo
2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate, ex art. 127 ter c.p.c.. con successiva ordinanza del 9.4.2025 la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di conclusionali e repliche.
Passando all'esame del merito della controversia, il Tribunale rileva la fondatezza della domanda per le ragioni di seguito esposte.
La dazione di denaro da parte degli attori in favore dei convenuti risulta ampiamente provata sul piano documentale e non contestata, sia nel quantum sia nelle modalità (vaglia circolari riportanti la firma di girata dei beneficiari).
Risulta parimenti pacifico tra le parti che le elargizioni per cui è causa seguivano ai risarcimenti ottenuti dagli attori per il sinistro occorso al congiunto ed erano comunque ai CP_5 predetti risarcimenti strettamente connesse, sulla scorta della ingenerata (da o Parte_1 dall'avv. Lanucara, a seconda delle diverse tesi) convinzione che all'epoca del sinistro la giurisprudenza di legittimità non fosse favorevole rispetto alla posizione dei nipoti del de cuius, ossia e della sorella Per era in radice esclusa CP_1 CP_3 CP_4 Controparte_2 la successione per rappresentazione, in quanto coniuge e non discendente del figlio TO di , ai sensi dell'art. 468 c.c.. CP_5
Orbene, parte attrice ha invocato la nullità dell'atto di liberalità, per difetto di forma.
E' pacifico tra le parti che la dazione delle somme per cui è causa non è supportata da un atto pubblico, ex art. 782 c.c..
In assenza di elementi sui cui fondare l'esistenza di una causa solvendi, quale atto di liberalità donativa lo stesso è da ritenersi affetto da nullità, per difetto della forma imposta dalla norma di cui all'art. 782 c.c..
3 La parte convenuta, infatti, sulla quale incombe l'onere di dimostrare una valida causa diversa dalla donazione (vedi Cassazione, sez. III, 6 ottobre 2015 n. 19902), alcun riscontro probatorio ha offerto circa la dedotta assunzione da parte degli odierni attori dell'obbligo di provvedere al versamento delle somme per cui è causa nei confronti degli odierni convenuti, dopo la liquidazione delle somme ottenute dalla Compagnia di Assicurazione Admiral a titolo risarcitorio a seguito del decesso in un sinistro stradale in data 14.11.2012 di CP_5
(capostipite marito di ), in cambio della rinuncia da parte dei convenuti ad Parte_3 insistere nelle loro richieste risarcitorie nei confronti della compagnia assicurativa medesima.
In primis, non è provato che i convenuti fossero formalmente coinvolti nella procedura stragiudiziale per la liquidazione del danno e che l'assicurazione subordinasse la liquidazione in favore degli attori alla rinuncia degli altri (i convenuti) alla procedura stragiudiziale, onde poter apprezzare il vantaggio che sarebbe derivato ai primi dalla rinuncia dei secondi;
senza considerare che la rinuncia, a detto fine, i convenuti avrebbero dovuto comunque manifestarla alla compagnia di assicurazione e ciò non risulta neppure allegato;
senza considerare, inoltre,
l'inverosimiglianza di un accordo in tal senso coinvolgente , che alcuna pretesa Controparte_2 avrebbe potuto azionare a seguito del decesso del suocero.
Le dichiarazioni rese da in sede di interrogatorio, lungi dall'assumere valore Parte_3 confessorio, confermano la tesi attorea, ossia che la determinazione a elargire le somme di denaro per cui è causa era derivata proprio dalla convinzione (errata o corretta che fosse) che i nipoti di , figli del figlio TO , e la RA , CP_5 Persona_2 Controparte_2 nulla avrebbero ottenuto a titolo di risarcimento per la perdita del nonno / suocero.
L'accordo, dunque, non ha trovato adeguato riscontro probatorio, anzi risulta smentito sul piano documentale dal fatto che i convenuti (e non rinunciavano bensì agivano per via CP_4 giudiziale e ottenevano il risarcimento del danno per la perdita del congiunto (con esclusione della RA ). Controparte_2
Sul punto occorre richiamare la quietanza liberatoria nei confronti della compagnia di assicurazione, datata 10.12.2018, a firma di e per la somma di € CP_4 CP_3
35.000,00 per ciascuna, con valore transattivo e a tacitazione di ogni pretesa iure proprio e iure ereditatis, infine con abbandono del giudizio civile pendente dal 2016 presso il Tribunale di
Taranto.
Analogamente, occorre richiamare “la comunicazione di pagamento” inoltrata dalla compagnia di assicurazione a relativa alla liquidazione del danno parentale per il sinistro CP_1
4 occorso al congiunto , nell'ambito di un giudizio presso il Tribunale di Taranto CP_5 esitato in sentenza nell'anno 2022.
L'unica teste sentita dalle parti convenute, al fine di provare il dedotto accordo, è CP_4 la quale, tuttavia, non ha confermato l'esistenza di un “accordo” nei termini dedotti dalle parti convenute, posto che si è limitata a raccontare che era stato lo zio a proporre di gestire il Pt_1 sinistro unitariamente con l'avv. Lanucara e lo stesso zio disse che se ne sarebbe occupato Pt_1 lui. Tuttavia la circostanza che avrebbe condotto all'accordo, ossia che lo zio avrebbe Pt_1 riferito che a causa della premorienza del padre dei convenuti, loro non avrebbero avuto diritto ad alcun risarcimento, è circostanza appresa de relato ex parte e non ricorda neppure bene se a riferirgliela fu la madre odierna convenuta o il fratello o la sorella, anche loro odierni convenuti.
Ricorda, tuttavia, che una volta fu lo stesso zio a rassicurarla che una volta ottenuti i soldi Pt_1 avrebbe corrisposto loro una parte però dovevano impegnarsi a non fare causa. Ciò sarebbe accaduto a casa della nonna , la teste da atto della presenza di quest'ultima ma Parte_3 non degli altri parenti (ossia gli altri zii, i suoi fratelli e sua madre), non è provato che detta promessa gli odierni attori formulavano nei confronti degli odierni convenuti. La teste, peraltro, esclude in radice che si sia mai parlato degli importi che sarebbero stati elargiti ai convenuti e alla teste medesima, in quanto “loro non sapevano quanto avrebbero percepito”.
Peraltro, la credibilità sul piano soggettivo della teste è posta fondatamente in CP_4 discussione, posto che anch'ella è stata destinataria della medesima somma ricevuta dallo zio
, fratello deceduto degli odierni convenuti;
come tale, è portatrice di un interesse Persona_1 che, se pur non la rende incapace a testimoniare, in quanto inidoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, è potenzialmente in grado di incidere sulla sua deposizione, avendo astrattamente interesse a che venga smentita la natura liberatoria delle somme di cui è causa.
Pertanto, le sue dichiarazioni necessiterebbero comunque di validi riscontri esterni, in atti inesistenti, in quanto inidonee da sole a valere come prova degli assunti di parte convenuta.
Da ciò consegue che può ritenersi provata la causa della donazione, ossia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, in assenza di corrispettivo patrimoniale.
L'istruttoria, infatti, ha pure escluso la sussistenza di un animus solvendi che avrebbe caratterizzato la spontaneità della dazione di denaro, onde poterne validamente inferire che il pagamento fosse avvenuto in adempimento di una obbligazione naturale ed escludere la sussistenza di uno spirito di liberalità (animus donandi).
Le parti convenute, sulle quali incombeva il relativo onere, hanno omesso di allegare e tantomeno provare la sussistenza di un dovere morale e sociale, ai sensi e per gli effetti di cui
5 all'art. 2034 c.c.. Può in definitiva ritenersi esclusa la sussistenza di un animus solvendi da cui poter validamente inferire che il pagamento sia avvenuto in adempimento di una obbligazione naturale.
Le donazioni non possono validamente ritenersi di modico valore, onde escludere la necessità della forma scritta. Il valore delle donazioni non risulta affatto modesto e ciò anche in rapporto alla condizione economica dei donanti e in rapporto alle somme che già avevano incassato a titolo risarcitorio.
Le parti attrici hanno adeguatamente documentato la loro condizione reddituale e lavorativa, in quanto è risultata titolare di redditi da pensione (pari a circa € 9.000,00 circa Parte_3 su base annua), è risultato titolare di redditi da lavoro dipendente presso il Comune Parte_1 di Taranto (pari a circa € 18.700,00 lordi su base annua) e è risultato Parte_2 disoccupato in conservazione ordinaria dal 2007, mentre prima risulta documentato che abbia svolto il lavoro di carpentiere, o di manovale o di operatore generico.
donava circa 1/6 di quanto ottenuto a titolo di risarcimento, analogamente CP_6 [...]
donava 1/10 di quanto incassato dalla compagnia assicurativa, infine Pt_2 Parte_1 donava circa il 9% di quanto incassato, a riprova della consistenza non modica del donatum.
Parte resistente non ha fornito adeguata prova del possesso di terreni da parte di e Parte_1 del lavoro fi fotografo a nero dallo stesso svolto.
Con riguardo a permane il valore non modico della donazione, pur Parte_3 considerando le vicende patrimoniali che l'hanno riguardata, con particolare riguardo alla successione nell'eredità della madre (la cui successione veniva aperta nel Persona_3
1991), in quanto diveniva titolare del diritto di proprietà su due unità immobiliari (una abitazione di tipo popolare di quattro vani e un appartamento) in San Giorgio Ionico in misura pari a 6/72 e su tre terreni in Monteiasi in misura pari ad 3/24. A ciò aggiungasi la titolarità in costanza di matrimonio di un terreno, ricadente nelle comunione legale e che coniugi cedevano a titolo oneroso nel 2011. Dalla successione per causa di morte al coniuge , CP_5 derivava alla la proprietà pro indivisa in ragione di 6/36 di una unità immobiliare di Pt_3 tipo popolare (ai figli odierni attori in misura pari a 3/36 ciascuno).
Il Tribunale rileva, in definitiva l'inidoneità delle predette vicende patrimoniali ad incidere in modo significativo sulla condizione economica dei ricorrenti, tenuto conto della natura dei beni ereditari e delle quote di partecipazione di ciascun erede.
Occorre sul punto rilevare la inammissibilità della richiesta di informative alla Guardia di
Finanza sulla condizione economica dei ricorrenti al momento della donazione, unitamente alla
6 richiesta di acquisizione informative presso l'Ufficio Postale di San Giorgio Ionico, in relazione ai conti correnti e/o libretti postali e/ rapporti intestati a , , Parte_3 Parte_1 [...]
e (estraneo al presente giudizio), con riferimento alle operazioni a far Pt_2 Persona_1 data dall'01.01.2013. Non è dato evincere dalle difese delle parti convenute, la sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., in quanto non viene sufficientemente allegato quali atti o documenti sarebbe necessario acquisire al processo;
ove le richieste debbano essere intese come ordini di esibizione, ex art. 210 c.p.c., se ne rileva la inammissibilità, in quanto aventi natura meramente esplorativa, non essendovi certezza della esistenza e del contenuto della documentazione ricercata, onde poter valutare la non acquisibilità aliunde della prova del fatto che si intende dimostrare e vagliare la indispensabilità dei documenti medesimi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, consegue la declaratoria di nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., delle dazioni di denaro per cui è causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione dell'indebito oggettivo in favore degli odierni attori.
Con riferimento al quantum, alle somme elargite a mezzo vaglia circolari, occorre aggiungere gli interessi legali a far data dalla domanda (in assenza di allegazione e prova della malafede dell'accipiens).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
e , disattesa ogni altra domanda, così provvede:
[...] Parte_1 Parte_2
1) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 20.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto Parte_3 postale n. 16693209, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 8962404185; Controparte_2
2) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 10.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto Parte_2 postale n. 1014844953, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 896240415112; CP_3
3) dichiara la nullità per difetto di forma, ex art. 782 c.c., della dazione di denaro per l'importo di 10.000,00, effettuata in data 4.10.2013 da , quale titolare del libretto postale Parte_1
n. 45130425, a mezzo vaglia circolare in favore di n. 896240416904; CP_1
4) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della Controparte_2 Parte_3 complessiva somma di € 20.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
7 5) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della CP_3 Parte_2 complessiva somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
6) Condanna, per l'effetto, alla restituzione in favore di , della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 10.000,00, oltre ad interessi legali a far data dalla domanda;
7) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore delle parti attrici delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.100,00 per compensi, oltre r.f.s. i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
NN NA
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