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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3715 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AP
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2545/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4800/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Decima sezione civile, il 16.5.2022 e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dagli Avv.ti Luigia Mandes (c.f.: ) e Ornella Giaculli C.F._1
(c.f.: ; C.F._2
APPELLANTE
E
S. (c.f.: NTroparte_1
) con sede in alla via P. Giannone n. 30, costituitasi in persona della P.IVA_2 Pt_1 dr.ssa , dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata NTroparte_2
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 1 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Fabio Musto (c.f.: ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.3.2018 all' , lo NTroparte_3 [...]
in qualità di struttura accreditata presso il S.S.N. a NTroparte_4 svolgere prestazioni sanitarie appartenenti alla branca di patologia clinica (laboratori) NT nell'ambito territoriale della suddetta con cui aveva sottoscritto un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-2017 – chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna del detto ente sanitario al pagamento della somma di € 18.409,62, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nei mesi di marzo e giugno
2017 per cui erano state emesse le fatture n. 03PA-2017 del 6.4.2017 di € 10.644,97, totalmente impagata e n. 6PA-2017 del 6.7.2017 di € 10.816,68, in relazione alla quale risultavano impagati € 7.766,65. In via subordinata, chiedeva il pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto l'esecuzione di prestazioni non remunerabili, perché rese oltre il tetto di spesa, era imputabile alla NT mancata effettuazione del monitoraggio da parte dell' in via ulteriormente subordinata chiedeva lo stesso importo a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Centro, a sostegno della propria pretesa, deduceva che:
- per l'anno 2017 il confronto fatturato/tetto di spesa doveva avvenire con riferimento a 4 trimestri (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre e novembre/dicembre) con conseguenziale divisione del budget annuale in 4 quote;
NT
- in base al contratto, l' doveva effettuare un monitoraggio mensile dell'andamento della spesa, comunicando la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa trimestrale e la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
NT
- rispetto ai primi due trimestri del 2017 l on aveva effettuato il monitoraggio, sicché non era stata mai comunicata la data prevista per l'esaurimento del tetto di spesa. NT Si costituiva l' con comparsa depositata l'1.6.2018, deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 2 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- gravava sulla controparte l'onere di provare la tipologia, qualità e quantità delle prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- il creditore doveva provare altresì di aver rispettato i limiti della c.o.m. e del tetto di spesa di macroarea;
- l'importo non era dovuto a causa del superamento del tetto di spesa trimestrale, che si era verificato il 23.2.2017 per il I trimestre e il 6.6.2017 per il II trimestre, come indicato nelle note del D.G. recanti n. prot. 53853 e 53897, entrambe del 31.7.2017;
- il limite di spesa per gli assistiti fuori regione era stato raggiunto il 6.4.2017, come indicato nella nota del D.G. n. 53823/2017;
- il monitoraggio era stato eseguito costantemente ed era stato comunicato ai Centri
e alle loro associazioni di categoria;
- la controparte aveva riconosciuto l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ma si lamentava del ritardo con cui le erano state inviate le comunicazioni mensili di andamento della spesa dell'ente sanitario;
- con la sottoscrizione del contratto e l'accettazione del contenuto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del detto contratto, il Centro aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
- non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., considerato che NT l' on era stata consapevole dell'arricchimento, né lo aveva voluto.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “che codesto On.le Tribunale rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, NTroparte_3 inammissibile, ed infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese di giudizio”.
Il Centro, nella prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il
30.1.2019, contestava di aver ammesso la circostanza del superamento del tetto di spesa,
“dal momento che alcun documento è mai stato recapitato e comunicato nelle forme e nei modi di legge al qui deducente che attesti e confermi la regolare determinazione e esaurimento del tetto di spesa per l'anno 2017 per la branca di Analisi Cliniche”.
Con sentenza n. 4800/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) condanna
l' a pagare, in favore della NTroparte_3 NTroparte_4
€ 18.409,62, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 4, del contratto
[...]
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 3 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in atti, con decorrenza dal 31.05.2017 quanto a € 9.580,47, dal 01.08.2017 quanto a €
1.064,49, dal 31.08.2017 quanto a € 6.684,98 e dal 01.11.2017 quanto alla restante somma” oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite della soccombente convenuta con distrazione in favore del difensore del Centro che ne aveva fatto richiesta.
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato (accreditamento, risultante dal D.C.A. n. 63 del 16.7.2014, rapporto contrattuale, esecuzione delle prestazioni non NT oggetto di specifica contestazione da parte dell' onvenuta);
- il superamento della c.o.m. non era stato provato dalla convenuta che, in ordine alle contestazioni dell'attrice, si era limitata a dedurre che spettava al Centro la prova di non aver superato la capacità operativa massima;
- la convenuta neppure aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa trimestrale, avendo la stessa depositato delle note (le nn. prot. 53853 e 53897 del
31.7.2017) costituenti “mere comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale (23.2.2017 e 6.6.2017) che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali non sono dotate di adeguata forza probatoria” e delle notifiche di addebito, insufficienti a dimostrare il fatto impeditivo dedotto in quanto “le due note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto”;
- in ogni caso, mancavano i provvedimenti di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro Pirolo, sicché le somme richieste erano dovute per intero;
infatti, in base all'art. 5 comma 3 del contratto, ove l'esaurimento si sia verificato prima della data presunta preventivamente comunicata, si applica la regressione tariffaria in proporzione al contributo dato da ciascun centro allo sforamento del tetto di spesa;
NT inoltre, ad avviso del Tribunale, anche in mancanza di monitoraggio, l' obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria, non potendo, invece, rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto “perché il contratto configura la comunicazione della data
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 4 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”;
- nel caso di specie, nel primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto di spesa era stata comunicata ai Centri, tramite posta elettronica certificata, soltanto il 3 maggio 2017, ben dopo la fine del trimestre, né il verbale del tavolo tecnico poteva costituire prova dell'effettuazione del monitoraggio mensile nel corso del primo trimestre in quanto relativo ad una riunione tenutasi dopo la fine del I trimestre, sicché, non NT essendovi stata una comunicazione tempestiva, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni rese in eccesso;
NT
- in relazione al secondo trimestre, invece, l' veva prodotto una comunicazione dell'8.6.2017 riguardante il monitoraggio al 30.4.2017, in cui non era indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso, pari al
73,19%, una comunicazione consegnata il 19.6.2017 inerente al monitoraggio al
31.5.2017, in cui la percentuale di consumo era pari al 90,05% e una p.e.c. consegnata il
19.7.2017, a trimestre scaduto;
da nessuna delle dette comunicazioni si poteva individuare la data presuntiva dello sforamento del tetto trimestrale “sicché anche per quanto Con riguarda il corrispettivo relativo alle prestazioni erogate nel giugno 2017, l doveva abbattere il fatturato di controparte tramite l'applicazione della regressione tariffaria”; in assenza di un provvedimento di determinazione della R.T.U. anche per il residuo sulla fattura di giugno 2017 la domanda andava accolta;
- era irrilevante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in quanto “non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale” perché “la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti al superamento in concreto del tetto di spesa”;
- quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto prevedeva la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo la necessità della costituzione in mora;
la detta clausola contrattuale nella parte in cui stabiliva per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/02 non poteva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 “in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 5 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del
Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di NTroparte_3 citazione notificato il 9.6.2022, formulando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo (“sulla giurisdizione”) l'appellante ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa;
Con il secondo motivo, rubricato “sul mancato rispetto della procedura”,
l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto non rispettata la procedura di recupero degli importi extra tetto a causa della mancata emissione del provvedimento di regressione tariffaria. A tal proposito, ha ribadito che la somma richiesta non è dovuta in quanto relativa a prestazioni extra budget e il rispetto del tetto di spesa è un limite invalicabile per il pagamento delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento a carico del .. Con riferimento al caso di specie ha affermato che, CP_5 per il primo trimestre 2017, ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) del contratto. Infatti, l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo in una data successiva (28/02/2017) rispetto alla data di previsione comunicata (24/02/2017); di NT conseguenza, la non doveva affatto applicare la regressione tariffaria. Quanto al secondo trimestre 2017, l'ente sanitario ha sostenuto che mancasse la prova dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, essendosi verificata la diversa fattispecie
“in cui non risulta indicata una data presuntiva di sforamento del tetto di spesa” che comunque non avrebbe potuto giustificare la corresponsione di emolumenti extra tetto.
Ha poi affermato di aver sempre provveduto alle necessarie comunicazioni e a tal proposito ha richiamato le note prot. n. 7823 dell'11/10/2017 e prot. n. 8167 del
19/10/2017, notificate al Centro, in cui rappresentava che, per marzo e giugno 2017, le prestazioni erano state rese oltre il tetto di spesa ed invitava ad emettere le relative note NT di credito;
inoltre, eventuali ritardi nelle comunicazioni non erano imputabili all' ensì all'attività del Tavolo Tecnico.
Ha insistito poi nel ritenere errata la prevalenza della mancata applicazione della regressione tariffaria rispetto al principio di invalicabilità del tetto di spesa, tenuto conto
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 6 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) anche che l'art. 5 bis del contratto stabiliva che gli sforamenti del limite trimestrale progressivo, se contenuti entro una certa misura, potevano essere remunerati solo se recuperati nel trimestre successivo ed entro il 31 dicembre 2017 e che le prestazioni rese in eccesso rispetto a tale oscillazione massima non sarebbero state remunerate.
Infine, ha rilevato che il Centro accreditato aveva svolto le prestazioni senza la sottoscrizione del contratto, posto che per la branca in questione era stato stipulato solo il
19.12.2017, successivamente all'esecuzione delle prestazioni (marzo e giugno 2017), sicché in mancanza di un accordo contrattuale non potevano essere remunerate.
Con il terzo motivo, intitolato “sull'asserito inadempimento contrattuale”, ha censurato l'interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto contenuta nella sentenza di primo grado;
tale clausola prevedeva che le strutture private accettassero “espressamente, completamente ed incondizionatamente” i provvedimenti relativi ai tetti di spesa e rinunciassero ad eventuali azioni legali contro tali provvedimenti. Di conseguenza, le prestazioni erogate in eccesso rispetto al tetto di NT spesa non sarebbero state considerate dovute dall' quindi non remunerabili a carico del CP_5
Ha poi evidenziato che le note di addebito per il superamento del tetto di spesa erano state notificate alla società appellata prima della sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia e, ciò nonostante, il Centro aveva comunque avviato un giudizio per il pagamento delle prestazioni asseritamente extra tetto, violando la clausola stessa e i principi di buona fede, correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto.
Pertanto, “è evidente che il Giudice di prime cure sia incorso in errore anche per la valutazione in ordine alla cd. clausola di salvaguardia;
a ben vedere, infatti, la firma del contratto la portata della cd. clausola di salvaguardia in virtù della quale, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la firma del contratto in epoca successiva alla richiesta di note di credito per superamento del tetto di spesa od alla comunicazione dell'importo non dovuto per tale ragione, comporta la rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”;
Con l'ultimo motivo (“sugli interessi”) ha osservato “che in assenza di contratto non può configurarsi nessun ritardo nei pagamenti, ritardo, peraltro, non addebitabile NT alla tenuto conto che la remunerazione a carico del Parte_3
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 7 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascuna del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs 502/92 e s.m.i. e che, pertanto, NT in mancanza del contratto non sorge alcuna obbligazione in capo alla .
Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di
Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza n. 4800/2022, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea;
condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 2.11.2022 si è costituito lo
[...]
NT che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall NTroparte_4 sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni: “-Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la Sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli n 4800 del 2022 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. Forziati pubblicata in data 16.05.2022, a definizione del procedimento giudiziario recante R.g. 7802-2018 e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
2. In via gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc e condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., a titolo NTroparte_3 di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 18.409,62 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n.
198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo
502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. in via residuale accertare
l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta CP_3
in persona de legale rapp.te p.t. in danno dell'attore e per l'effetto condannarla
[...]
a titolo di indennizzo al pagamento di €. 18.409,62 (giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo. 4
In via istruttoria ove lo si renda necessario in ragione della valutazione delle domande avanzate in via gradata ed assorbite dalla valutazioni giudiziaria di cui alla sentenza di
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 8 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) primo grado ammettere CTU con la quale a quantificare in primo luogo il danno subito dal centro appellato ovvero l'indennizzo esso spettante in ragione del comprovato impauperamento cui è corrisposto il conseguente arricchimento di parte appellante;
5.
In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza dell'1.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. di cinquanta giorni per le comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in NT condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 9 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2. Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il terzo motivo di impugnazione, giacché, ove lo stesso fosse fondato, sarebbe superfluo l'esame del secondo;
con tale doglianza, infatti, l'appellante deduce che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché comporterebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe poi, a detta NT dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
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In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. NT 3.1. È parimenti infondato il secondo motivo con il quale l' ha dedotto la sostanziale ineludibilità del tetto di spesa.
Ed infatti, nel contratto stipulato dalle parti per il biennio 2016 e 2017, è previsto, NT al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima NT comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato di ogni singolo centro in proporzione al contributo dato dallo stesso al superamento del tetto di spesa. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica in una data successiva rispetto alla data NT prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella NT prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data NT comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 11 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1CP CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del NT contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. NT Nel caso di specie, l' soltanto per il primo trimestre allega che la data previsionale di superamento del tetto sarebbe stata fissata, per la branca qui considerata, al 24.2.2017, a seguito del monitoraggio del Tavolo Tecnico, mentre la reale data, poi comunicata, di esaurimento dei limiti di spesa sarebbe stata individuata nel 28.2.2017; per il secondo, invece, allega che non è stata indicata una data presuntiva di sforamento del tetto di spesa. NT Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall' er il primo trimestre non emergono conferme di quanto solo allegato;
infatti, non si evincono comunicazioni dell'ente sanitario in cui è indicata la data prevista di sforamento.
Infatti, come pure evidenziato dal giudice di prime cure, per il primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto del primo trimestre del 2017 è stata comunicata ai Centri, a mezzo p.e.c., soltanto in data 3.5.2017, quando il trimestre era terminato. Con NT riferimento al secondo trimestre, invece, l a prodotto tre p.e.c. di monitoraggio – da cui, tuttavia, non si evince la prova dell'invio allo Studio di diagnostica Pirolo - datate
8.6.2017 (con monitoraggio al 30.4.2017), 19.6.2017 (con monitoraggio al 31.5.2017) e
19.7.2017 a trimestre spirato;
in tali messaggi non viene indicata la data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo del budget che, però, non risulta mai esaurito.
Anche le note nn. 53853/2017, 53823/2017 e 53897/2017, tutte datate 31.7.2017,
e quindi successive alla scadenza dei trimestri considerati, indicano solo le date effettive di esaurimento del tetto di spesa.
Non si desume alcunché sulla data presuntiva nemmeno dalle note di addebito recanti prot. n. 7823 dell'11.10.17 e n. 8167 del 19.10.17, anch'esse successive ai periodi
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 12 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in questione, aventi ad oggetto le decurtazioni per gli importi ritenuti extra budget e riportanti soltanto la data effettiva di esaurimento.
Infine, la data preventiva di sforamento non risulta nemmeno dai verbali del tavolo tecnico, tutti relativi a riunioni successive alla conclusione del trimestre in questione.
Dunque, in mancanza della comunicazione preventiva della data prevista per il superamento del tetto di spesa di macroarea può solo farsi luogo all'applicazione della
RTU. Come affermato correttamente dal Tribunale, infatti, può operare solo la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa di macroarea. Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di NT allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica/laboratori”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri in proporzione al contributo che ciascun centro ha NT dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere dell' quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile in esame al centro appellato. Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta, sicché le NT doglianze dell' risultano infondate.
In altri termini, non essendo stata comunicata la data prevista per lo sforamento NT del tetto di spesa nel periodo oggetto della presente controversia, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della
S.C. (Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) allegate dall'appellante alla propria comparsa conclusionale. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché si afferma solo che tale provvedimento, di natura autoritativa, produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. e Pag. 13 a 19 Parte_2 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno. Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli
(pure allegata alla comparsa conclusionale), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati NT dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
È altresì irrilevante il riferimento all'art. 5bis del contratto e all'inciso “le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione non saranno remunerate”; il comma 2° di tale articolo nel quale è contenuta l'espressione richiamata dall'appellante, disciplina solo un meccanismo di compensazione tra gli importi dovuti per i vari trimestri, qualora in alcuni di essi non venga raggiunto il tetto di spesa, e presuppone la regolare operatività del sistema stabilito dall'art. 5.
3.2. È altresì priva di pregio l'eccezione inerente alla mancanza di contratto al momento dell'erogazione delle prestazioni, con la conseguenza che il non avrebbe CP_3 avuto diritto alla loro remunerazione. Pur essendo stata sollevata per la prima volta soltanto in appello, riguardando profili di nullità del contratto, rilevabili anche d'ufficio, può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte.
L'appellante asserisce che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta soltanto il
19.12.2017, tuttavia non prova tale affermazione. Infatti, l'unico contratto depositato in atti è quello prodotto dal Centro avente ad oggetto gli esercizi 2016 e 2017 che in calce
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 14 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) di fianco alla sottoscrizione non reca la data ma solo l'indicazione dell'anno 2016, come peraltro anche sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. pag. 14). Dunque, in assenza di prova l'eccezione è infondata.
Tuttavia, anche laddove si volesse considerare che il contratto regolante l'esercizio qui considerato fosse stato sottoscritto dopo l'erogazione delle prestazioni
(anche il centro nella propria comparsa di costituzione, a pag. 17, indica il 19.12.2017 come data di sottoscrizione del contratto) l'eccezione sarebbe comunque da rigettare.
Infatti, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. sentt. nn. 2254/2023, Pt_1
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva NT
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi NT contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei
Co N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 15 a 19 CP_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento NT che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del tetto di spesa.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non NT solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di NT essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche
C N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro e Pag. 16 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già NT osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente NT a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Tale orientamento è sato di recente condiviso anche da una pronuncia della S.C. nella quale si legge che “trattandosi di contratti «imposti», che rappresentano il risultato finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo come nel
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 17 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) caso di specie -, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese” (Cass. 16221/2025, in motivazione).
4. È infine infondato anche l'ultimo motivo relativo agli interessi moratori ritenuti non dovuti in assenza di un contratto sottoscritto precedentemente all'erogazione delle prestazioni. Orbene, per questo motivo valgono gli stessi argomenti esposti nel paragrafo precedente, non avendo l'appellante dimostrato che la stipula del contratto relativo alle prestazioni qui considerate fosse avvenuta dopo la loro erogazione. Peraltro, anche ove così fosse, se si ritiene che il contratto operi retroattivamente esso deve produrre tutti i suoi effetti, anche quelli previsti dall'art. 7 in ordine ai termini di pagamento ed agli interessi di mora.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante CP_3
al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente grado di
[...] giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.500,00 (fase di studio € 700,00, fase introduttiva € 600,00, fase istruttoria € 950,00, fase decisoria € 1.250,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4800/2022, pubblicata il 16.5.2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dello NTroparte_3 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che NTroparte_4 liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore,
Avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 18 a 19 CP_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 19 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI AP
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2545/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 4800/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Decima sezione civile, il 16.5.2022 e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona Pt_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 5.9.2019 (rep. n. 42728, racc. Persona_1
n. 16316), dagli Avv.ti Luigia Mandes (c.f.: ) e Ornella Giaculli C.F._1
(c.f.: ; C.F._2
APPELLANTE
E
S. (c.f.: NTroparte_1
) con sede in alla via P. Giannone n. 30, costituitasi in persona della P.IVA_2 Pt_1 dr.ssa , dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, rappresentata NTroparte_2
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 1 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Fabio Musto (c.f.: ); C.F._3
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2.3.2018 all' , lo NTroparte_3 [...]
in qualità di struttura accreditata presso il S.S.N. a NTroparte_4 svolgere prestazioni sanitarie appartenenti alla branca di patologia clinica (laboratori) NT nell'ambito territoriale della suddetta con cui aveva sottoscritto un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 volto a regolare le prestazioni da rendere nel biennio 2016-2017 – chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna del detto ente sanitario al pagamento della somma di € 18.409,62, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nei mesi di marzo e giugno
2017 per cui erano state emesse le fatture n. 03PA-2017 del 6.4.2017 di € 10.644,97, totalmente impagata e n. 6PA-2017 del 6.7.2017 di € 10.816,68, in relazione alla quale risultavano impagati € 7.766,65. In via subordinata, chiedeva il pagamento del detto importo a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. in quanto l'esecuzione di prestazioni non remunerabili, perché rese oltre il tetto di spesa, era imputabile alla NT mancata effettuazione del monitoraggio da parte dell' in via ulteriormente subordinata chiedeva lo stesso importo a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il Centro, a sostegno della propria pretesa, deduceva che:
- per l'anno 2017 il confronto fatturato/tetto di spesa doveva avvenire con riferimento a 4 trimestri (gennaio/marzo; aprile/giugno; luglio/settembre e novembre/dicembre) con conseguenziale divisione del budget annuale in 4 quote;
NT
- in base al contratto, l' doveva effettuare un monitoraggio mensile dell'andamento della spesa, comunicando la data prevedibile di esaurimento del tetto di spesa trimestrale e la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
NT
- rispetto ai primi due trimestri del 2017 l on aveva effettuato il monitoraggio, sicché non era stata mai comunicata la data prevista per l'esaurimento del tetto di spesa. NT Si costituiva l' con comparsa depositata l'1.6.2018, deducendo che:
- sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 2 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
- gravava sulla controparte l'onere di provare la tipologia, qualità e quantità delle prestazioni eseguite, nonché la corrispondenza a quelle previste in contratto;
- il creditore doveva provare altresì di aver rispettato i limiti della c.o.m. e del tetto di spesa di macroarea;
- l'importo non era dovuto a causa del superamento del tetto di spesa trimestrale, che si era verificato il 23.2.2017 per il I trimestre e il 6.6.2017 per il II trimestre, come indicato nelle note del D.G. recanti n. prot. 53853 e 53897, entrambe del 31.7.2017;
- il limite di spesa per gli assistiti fuori regione era stato raggiunto il 6.4.2017, come indicato nella nota del D.G. n. 53823/2017;
- il monitoraggio era stato eseguito costantemente ed era stato comunicato ai Centri
e alle loro associazioni di categoria;
- la controparte aveva riconosciuto l'avvenuto superamento del tetto di spesa, ma si lamentava del ritardo con cui le erano state inviate le comunicazioni mensili di andamento della spesa dell'ente sanitario;
- con la sottoscrizione del contratto e l'accettazione del contenuto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11 del detto contratto, il Centro aveva accettato il contenuto e gli effetti dei provvedimenti dei tetti di spesa e si era impegnata a non instaurare contenziosi “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
- non vi erano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2041 c.c., considerato che NT l' on era stata consapevole dell'arricchimento, né lo aveva voluto.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “che codesto On.le Tribunale rigetti in toto la domanda attorea nei confronti della perché nulla, NTroparte_3 inammissibile, ed infondata in fatto e diritto e comunque non provata, con vittoria di spese di giudizio”.
Il Centro, nella prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il
30.1.2019, contestava di aver ammesso la circostanza del superamento del tetto di spesa,
“dal momento che alcun documento è mai stato recapitato e comunicato nelle forme e nei modi di legge al qui deducente che attesti e confermi la regolare determinazione e esaurimento del tetto di spesa per l'anno 2017 per la branca di Analisi Cliniche”.
Con sentenza n. 4800/2022 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) condanna
l' a pagare, in favore della NTroparte_3 NTroparte_4
€ 18.409,62, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 4, del contratto
[...]
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 3 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in atti, con decorrenza dal 31.05.2017 quanto a € 9.580,47, dal 01.08.2017 quanto a €
1.064,49, dal 31.08.2017 quanto a € 6.684,98 e dal 01.11.2017 quanto alla restante somma” oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite della soccombente convenuta con distrazione in favore del difensore del Centro che ne aveva fatto richiesta.
Osservava in particolare che:
- sussisteva la giurisdizione del G.O.;
- erano provati i fatti costitutivi del credito rivendicato (accreditamento, risultante dal D.C.A. n. 63 del 16.7.2014, rapporto contrattuale, esecuzione delle prestazioni non NT oggetto di specifica contestazione da parte dell' onvenuta);
- il superamento della c.o.m. non era stato provato dalla convenuta che, in ordine alle contestazioni dell'attrice, si era limitata a dedurre che spettava al Centro la prova di non aver superato la capacità operativa massima;
- la convenuta neppure aveva dimostrato il superamento del tetto di spesa trimestrale, avendo la stessa depositato delle note (le nn. prot. 53853 e 53897 del
31.7.2017) costituenti “mere comunicazioni delle date in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale (23.2.2017 e 6.6.2017) che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri documentali non sono dotate di adeguata forza probatoria” e delle notifiche di addebito, insufficienti a dimostrare il fatto impeditivo dedotto in quanto “le due note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto”;
- in ogni caso, mancavano i provvedimenti di determinazione della regressione tariffaria unitaria applicabile al Centro Pirolo, sicché le somme richieste erano dovute per intero;
infatti, in base all'art. 5 comma 3 del contratto, ove l'esaurimento si sia verificato prima della data presunta preventivamente comunicata, si applica la regressione tariffaria in proporzione al contributo dato da ciascun centro allo sforamento del tetto di spesa;
NT inoltre, ad avviso del Tribunale, anche in mancanza di monitoraggio, l' obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria, non potendo, invece, rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto “perché il contratto configura la comunicazione della data
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 4 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento”;
- nel caso di specie, nel primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto di spesa era stata comunicata ai Centri, tramite posta elettronica certificata, soltanto il 3 maggio 2017, ben dopo la fine del trimestre, né il verbale del tavolo tecnico poteva costituire prova dell'effettuazione del monitoraggio mensile nel corso del primo trimestre in quanto relativo ad una riunione tenutasi dopo la fine del I trimestre, sicché, non NT essendovi stata una comunicazione tempestiva, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria sulle prestazioni rese in eccesso;
NT
- in relazione al secondo trimestre, invece, l' veva prodotto una comunicazione dell'8.6.2017 riguardante il monitoraggio al 30.4.2017, in cui non era indicata una data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo dello stesso, pari al
73,19%, una comunicazione consegnata il 19.6.2017 inerente al monitoraggio al
31.5.2017, in cui la percentuale di consumo era pari al 90,05% e una p.e.c. consegnata il
19.7.2017, a trimestre scaduto;
da nessuna delle dette comunicazioni si poteva individuare la data presuntiva dello sforamento del tetto trimestrale “sicché anche per quanto Con riguarda il corrispettivo relativo alle prestazioni erogate nel giugno 2017, l doveva abbattere il fatturato di controparte tramite l'applicazione della regressione tariffaria”; in assenza di un provvedimento di determinazione della R.T.U. anche per il residuo sulla fattura di giugno 2017 la domanda andava accolta;
- era irrilevante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto in quanto “non è destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale” perché “la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche afferenti al superamento in concreto del tetto di spesa”;
- quanto agli interessi moratori, l'art. 7 del contratto prevedeva la decorrenza automatica degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale, escludendo la necessità della costituzione in mora;
la detta clausola contrattuale nella parte in cui stabiliva per i primi 6 mesi un interesse di mora inferiore a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/02 non poteva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 “in quanto occorre considerare che, a seguito dell'accreditamento, provvisorio o
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 5 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) istituzionale, e della stipula dei contratti, i centri privati entrano in un sistema, quello del
Servizio sanitario nazionale, che, oltre ad essere finalizzato alla cura di un bene essenziale della persona umana quale la salute (cfr. art. 32 Cost.), è connotato da finalità solidaristiche, che giustificano la parziale deviazione dalla regolamentazione prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto di NTroparte_3 citazione notificato il 9.6.2022, formulando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo (“sulla giurisdizione”) l'appellante ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione amministrativa;
Con il secondo motivo, rubricato “sul mancato rispetto della procedura”,
l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata laddove ha ritenuto non rispettata la procedura di recupero degli importi extra tetto a causa della mancata emissione del provvedimento di regressione tariffaria. A tal proposito, ha ribadito che la somma richiesta non è dovuta in quanto relativa a prestazioni extra budget e il rispetto del tetto di spesa è un limite invalicabile per il pagamento delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento a carico del .. Con riferimento al caso di specie ha affermato che, CP_5 per il primo trimestre 2017, ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) del contratto. Infatti, l'esaurimento del limite di spesa si era verificato a consuntivo in una data successiva (28/02/2017) rispetto alla data di previsione comunicata (24/02/2017); di NT conseguenza, la non doveva affatto applicare la regressione tariffaria. Quanto al secondo trimestre 2017, l'ente sanitario ha sostenuto che mancasse la prova dell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto, essendosi verificata la diversa fattispecie
“in cui non risulta indicata una data presuntiva di sforamento del tetto di spesa” che comunque non avrebbe potuto giustificare la corresponsione di emolumenti extra tetto.
Ha poi affermato di aver sempre provveduto alle necessarie comunicazioni e a tal proposito ha richiamato le note prot. n. 7823 dell'11/10/2017 e prot. n. 8167 del
19/10/2017, notificate al Centro, in cui rappresentava che, per marzo e giugno 2017, le prestazioni erano state rese oltre il tetto di spesa ed invitava ad emettere le relative note NT di credito;
inoltre, eventuali ritardi nelle comunicazioni non erano imputabili all' ensì all'attività del Tavolo Tecnico.
Ha insistito poi nel ritenere errata la prevalenza della mancata applicazione della regressione tariffaria rispetto al principio di invalicabilità del tetto di spesa, tenuto conto
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 6 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) anche che l'art. 5 bis del contratto stabiliva che gli sforamenti del limite trimestrale progressivo, se contenuti entro una certa misura, potevano essere remunerati solo se recuperati nel trimestre successivo ed entro il 31 dicembre 2017 e che le prestazioni rese in eccesso rispetto a tale oscillazione massima non sarebbero state remunerate.
Infine, ha rilevato che il Centro accreditato aveva svolto le prestazioni senza la sottoscrizione del contratto, posto che per la branca in questione era stato stipulato solo il
19.12.2017, successivamente all'esecuzione delle prestazioni (marzo e giugno 2017), sicché in mancanza di un accordo contrattuale non potevano essere remunerate.
Con il terzo motivo, intitolato “sull'asserito inadempimento contrattuale”, ha censurato l'interpretazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 del contratto contenuta nella sentenza di primo grado;
tale clausola prevedeva che le strutture private accettassero “espressamente, completamente ed incondizionatamente” i provvedimenti relativi ai tetti di spesa e rinunciassero ad eventuali azioni legali contro tali provvedimenti. Di conseguenza, le prestazioni erogate in eccesso rispetto al tetto di NT spesa non sarebbero state considerate dovute dall' quindi non remunerabili a carico del CP_5
Ha poi evidenziato che le note di addebito per il superamento del tetto di spesa erano state notificate alla società appellata prima della sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia e, ciò nonostante, il Centro aveva comunque avviato un giudizio per il pagamento delle prestazioni asseritamente extra tetto, violando la clausola stessa e i principi di buona fede, correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto.
Pertanto, “è evidente che il Giudice di prime cure sia incorso in errore anche per la valutazione in ordine alla cd. clausola di salvaguardia;
a ben vedere, infatti, la firma del contratto la portata della cd. clausola di salvaguardia in virtù della quale, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la firma del contratto in epoca successiva alla richiesta di note di credito per superamento del tetto di spesa od alla comunicazione dell'importo non dovuto per tale ragione, comporta la rinunzia ad agire per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget”;
Con l'ultimo motivo (“sugli interessi”) ha osservato “che in assenza di contratto non può configurarsi nessun ritardo nei pagamenti, ritardo, peraltro, non addebitabile NT alla tenuto conto che la remunerazione a carico del Parte_3
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 7 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate è subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascuna del contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs 502/92 e s.m.i. e che, pertanto, NT in mancanza del contratto non sorge alcuna obbligazione in capo alla .
Ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di
Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata sentenza n. 4800/2022, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea;
condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 2.11.2022 si è costituito lo
[...]
NT che ha resistito ai motivi di doglianza formulati dall NTroparte_4 sostenendo la correttezza del ragionamento del Giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni: “-Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la Sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli n 4800 del 2022 emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. Forziati pubblicata in data 16.05.2022, a definizione del procedimento giudiziario recante R.g. 7802-2018 e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado;
2. In via gradata accertare e dichiarare la responsabilità ex art 2043 cc e condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., a titolo NTroparte_3 di saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 18.409,62 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n.
198/12 e maggiorato come da DCA 89/16 e relativo contratto ex art. 8 quinques, d.l.vo
502/92 stipulato tra le parti all'effettivo soddisfo;
3. in via residuale accertare
l'arricchimento senza giusta causa ex art 2041 cc conseguita dalla convenuta CP_3
in persona de legale rapp.te p.t. in danno dell'attore e per l'effetto condannarla
[...]
a titolo di indennizzo al pagamento di €. 18.409,62 (giusta CTP all.ta in atti) oltre accessori ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia oltre interessi ex d.l.vo 231/02 sì come modificato dal d.l.vo n. 198/12 all'effettivo soddisfo. 4
In via istruttoria ove lo si renda necessario in ragione della valutazione delle domande avanzate in via gradata ed assorbite dalla valutazioni giudiziaria di cui alla sentenza di
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 8 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) primo grado ammettere CTU con la quale a quantificare in primo luogo il danno subito dal centro appellato ovvero l'indennizzo esso spettante in ragione del comprovato impauperamento cui è corrisposto il conseguente arricchimento di parte appellante;
5.
In ogni caso condannare, l' in persona del legale rapp.te p.t. al NTroparte_3 pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
All'udienza dell'1.4.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ridotti ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. di cinquanta giorni per le comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che è infondato il primo motivo di appello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in NT condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato)
l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte
"replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 9 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così
Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass. 372/2021).
Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non
è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
2. Sotto il profilo logico occorre esaminare prima il terzo motivo di impugnazione, giacché, ove lo stesso fosse fondato, sarebbe superfluo l'esame del secondo;
con tale doglianza, infatti, l'appellante deduce che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché comporterebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili;
dal secondo comma dell'articolo 11 deriverebbe poi, a detta NT dell'appellante, una rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti – quale, ad esempio, quello di determinazione del tetto di spesa - che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. 1 Centro c. e Pag. 10 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente “contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. NT 3.1. È parimenti infondato il secondo motivo con il quale l' ha dedotto la sostanziale ineludibilità del tetto di spesa.
Ed infatti, nel contratto stipulato dalle parti per il biennio 2016 e 2017, è previsto, NT al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) che l deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. Sono poi previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ossia qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima NT comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, per questo l'ente sanitario deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato di ogni singolo centro in proporzione al contributo dato dallo stesso al superamento del tetto di spesa. Nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si verifica in una data successiva rispetto alla data NT prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, non spetta nessuna remunerazione per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella NT prevista (e comunicata) dall' on è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data NT comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l' applicare la regressione
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 11 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1CP CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n.
1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del NT contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese. NT Nel caso di specie, l' soltanto per il primo trimestre allega che la data previsionale di superamento del tetto sarebbe stata fissata, per la branca qui considerata, al 24.2.2017, a seguito del monitoraggio del Tavolo Tecnico, mentre la reale data, poi comunicata, di esaurimento dei limiti di spesa sarebbe stata individuata nel 28.2.2017; per il secondo, invece, allega che non è stata indicata una data presuntiva di sforamento del tetto di spesa. NT Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta dall' er il primo trimestre non emergono conferme di quanto solo allegato;
infatti, non si evincono comunicazioni dell'ente sanitario in cui è indicata la data prevista di sforamento.
Infatti, come pure evidenziato dal giudice di prime cure, per il primo trimestre la data previsionale di sforamento del tetto del primo trimestre del 2017 è stata comunicata ai Centri, a mezzo p.e.c., soltanto in data 3.5.2017, quando il trimestre era terminato. Con NT riferimento al secondo trimestre, invece, l a prodotto tre p.e.c. di monitoraggio – da cui, tuttavia, non si evince la prova dell'invio allo Studio di diagnostica Pirolo - datate
8.6.2017 (con monitoraggio al 30.4.2017), 19.6.2017 (con monitoraggio al 31.5.2017) e
19.7.2017 a trimestre spirato;
in tali messaggi non viene indicata la data presuntiva di sforamento del tetto, bensì la percentuale di consumo del budget che, però, non risulta mai esaurito.
Anche le note nn. 53853/2017, 53823/2017 e 53897/2017, tutte datate 31.7.2017,
e quindi successive alla scadenza dei trimestri considerati, indicano solo le date effettive di esaurimento del tetto di spesa.
Non si desume alcunché sulla data presuntiva nemmeno dalle note di addebito recanti prot. n. 7823 dell'11.10.17 e n. 8167 del 19.10.17, anch'esse successive ai periodi
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. c. e Pag. 12 a 19 NTroparte_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) in questione, aventi ad oggetto le decurtazioni per gli importi ritenuti extra budget e riportanti soltanto la data effettiva di esaurimento.
Infine, la data preventiva di sforamento non risulta nemmeno dai verbali del tavolo tecnico, tutti relativi a riunioni successive alla conclusione del trimestre in questione.
Dunque, in mancanza della comunicazione preventiva della data prevista per il superamento del tetto di spesa di macroarea può solo farsi luogo all'applicazione della
RTU. Come affermato correttamente dal Tribunale, infatti, può operare solo la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08 con conseguente riduzione dei compensi dei singoli centri in proporzione al contributo dato da ciascuno di essi al superamento del tetto di spesa di macroarea. Come ha più volte affermato questa Corte, è evidente, quindi, che non si tratta di un problema di prova, che sarebbe solo successivo, bensì di NT allegazione, non avendo l' neppure dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro. Essendo stato fissato il tetto per la macroarea “patologia clinica/laboratori”, il superamento di tale limite non si ripercuote in maniera uniforme su ogni centro, ma dà luogo alla regressione tariffaria che comporta la riduzione della remunerazione dovuta ai vari centri in proporzione al contributo che ciascun centro ha NT dato al superamento stesso. Sarebbe dunque stato onere dell' quanto meno allegare l'entità della regressione tariffaria applicabile in esame al centro appellato. Nulla di tutto ciò è stato fatto, né tali circostanze si desumono dalla documentazione prodotta, sicché le NT doglianze dell' risultano infondate.
In altri termini, non essendo stata comunicata la data prevista per lo sforamento NT del tetto di spesa nel periodo oggetto della presente controversia, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni.
Deve aggiungersi che del tutto irrilevanti sono anche le due recenti pronunce della
S.C. (Cass. 25184/2024 e Cass. 31364/2024) allegate dall'appellante alla propria comparsa conclusionale. In entrambi i casi, infatti, come si rileva dalla descrizione della vicenda nelle stesse contenuta, era intervenuto il provvedimento applicativo della regressione tariffaria, sicché si afferma solo che tale provvedimento, di natura autoritativa, produce effetti anche qualora nel corso dell'anno non sia stato regolarmente
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. e Pag. 13 a 19 Parte_2 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) svolto il monitoraggio o qualora la fissazione dei limiti di spesa sia intervenuta successivamente all'inizio dell'anno. Pertanto, non appare condivisibile la soluzione adottata (sulla base di tali pronunce) nella sentenza n. 2790/2025 del Tribunale di Napoli
(pure allegata alla comparsa conclusionale), secondo la quale in ogni caso il superamento del tetto di spesa determinerebbe la non remunerabilità delle prestazioni, salva la possibilità per il creditore di ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che, con l'applicazione della RTU, avrebbe ottenuto una remunerazione maggiore. Ed infatti, in tal modo si attribuisce alle menzionate sentenze della S.C. un contenuto che non hanno, essendo intervenute con riguardo a casi in cui la regressione tariffaria era stata fissata, e si giunge al sostanziale svuotamento di significato della pattuizione contenuta nel contratto.
In mancanza del provvedimento di applicazione della regressione tariffaria, quindi, la remunerazione deve essere riconosciuta integralmente.
Va aggiunto che l'applicazione dell'art. 5 del contratto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non elude affatto i limiti di spesa che devono essere rispettati NT dall' ma stabilisce solo le modalità con le quali quest'ultima deve provvedere a mantenere la spesa sanitaria entro tali limiti;
ogni altra soluzione, pertanto, sarebbe del tutto arbitraria.
È altresì irrilevante il riferimento all'art. 5bis del contratto e all'inciso “le prestazioni rese in eccesso rispetto alla suddetta oscillazione non saranno remunerate”; il comma 2° di tale articolo nel quale è contenuta l'espressione richiamata dall'appellante, disciplina solo un meccanismo di compensazione tra gli importi dovuti per i vari trimestri, qualora in alcuni di essi non venga raggiunto il tetto di spesa, e presuppone la regolare operatività del sistema stabilito dall'art. 5.
3.2. È altresì priva di pregio l'eccezione inerente alla mancanza di contratto al momento dell'erogazione delle prestazioni, con la conseguenza che il non avrebbe CP_3 avuto diritto alla loro remunerazione. Pur essendo stata sollevata per la prima volta soltanto in appello, riguardando profili di nullità del contratto, rilevabili anche d'ufficio, può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte.
L'appellante asserisce che la sottoscrizione del contratto sia avvenuta soltanto il
19.12.2017, tuttavia non prova tale affermazione. Infatti, l'unico contratto depositato in atti è quello prodotto dal Centro avente ad oggetto gli esercizi 2016 e 2017 che in calce
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 14 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) di fianco alla sottoscrizione non reca la data ma solo l'indicazione dell'anno 2016, come peraltro anche sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata (cfr. pag. 14). Dunque, in assenza di prova l'eccezione è infondata.
Tuttavia, anche laddove si volesse considerare che il contratto regolante l'esercizio qui considerato fosse stato sottoscritto dopo l'erogazione delle prestazioni
(anche il centro nella propria comparsa di costituzione, a pag. 17, indica il 19.12.2017 come data di sottoscrizione del contratto) l'eccezione sarebbe comunque da rigettare.
Infatti, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr. C.App. sentt. nn. 2254/2023, Pt_1
3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso stipula di contratti ex art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8- quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva NT
“contratti imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi NT contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei
Co N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 15 a 19 CP_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012,
n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento NT che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del tetto di spesa.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non NT solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di NT essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche
C N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro e Pag. 16 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già NT osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica
Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto
(nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass.
15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente NT a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Tale orientamento è sato di recente condiviso anche da una pronuncia della S.C. nella quale si legge che “trattandosi di contratti «imposti», che rappresentano il risultato finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo come nel
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Pag. 17 a 19 Parte_2 CP_4 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) caso di specie -, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese” (Cass. 16221/2025, in motivazione).
4. È infine infondato anche l'ultimo motivo relativo agli interessi moratori ritenuti non dovuti in assenza di un contratto sottoscritto precedentemente all'erogazione delle prestazioni. Orbene, per questo motivo valgono gli stessi argomenti esposti nel paragrafo precedente, non avendo l'appellante dimostrato che la stipula del contratto relativo alle prestazioni qui considerate fosse avvenuta dopo la loro erogazione. Peraltro, anche ove così fosse, se si ritiene che il contratto operi retroattivamente esso deve produrre tutti i suoi effetti, anche quelli previsti dall'art. 7 in ordine ai termini di pagamento ed agli interessi di mora.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante CP_3
al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente grado di
[...] giudizio da liquidarsi - in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra €
5.200,01 e € 26.000,00 - in € 3.500,00 (fase di studio € 700,00, fase introduttiva € 600,00, fase istruttoria € 950,00, fase decisoria € 1.250,00).
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante,
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4800/2022, pubblicata il 16.5.2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la al pagamento, in favore dello NTroparte_3 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che NTroparte_4 liquida in € 3.500,00 per compenso professionale ed € 525,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore,
Avv. Fabio Musto, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 18 a 19 CP_3 NTroparte_1 CORTE D'APPELLO DI AP QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2545/2022 R.G.A.C.C. Centro c. e Pag. 19 a 19 CP_3 NTroparte_1 CP_4