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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 6 luglio al numero 6299 avente per oggetto una controversia in materia di vendita di cose immobili
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti Parte_1
steso in calce all'atto di citazione dall'avvocato NZ LO, presso il cui studio ha eletto domicilio in Salerno alla via Santi Martiri Salernitani n.31;
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi, Controparte_1 Controparte_2
in virtù di procura alle liti steso a margine della comparsa di costituzione,
dall'avvocato Roberto Raito, presso il cui studio hanno eletto domicilio in
Salerno alla piazza Casalbore n.32;
CONVENUTI
1
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, rispettivamente, il 10, il 3 e il 4 luglio 2017
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 [...]
(d'ora innanzi solo “ ) Controparte_4 CP_5
deducendo che: 1) con contratto preliminare di vendita del 6 marzo 2007,
gli aveva promesso in vendita un terreno dell'estensione di Controparte_1
circa 15.000 metri quadrati, sito in Giffoni Valle Piana (Salerno) alla località
“Santa Maria”; 2) il ridetto aveva dichiarato di non essere Controparte_1
proprietario del terreno e di avere precedentemente stipulato, a sua volta, un contratto preliminare di acquisto con la proprietaria 3) il prezzo Per_1
era stato fissato in euro 150.000,00 complessivi, “di cui 30.000,00 euro pagati
al sig. al momento della sottoscrizione del contratto preliminare quale CP_1
caparra confirmatoria, e 120.000,00 da pagarsi contestualmente alla stipula
dell'atto pubblico che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30\06\2007”; 4)
il promittente venditore aveva, poi, comunicato che la data fissata per il trasferimento dell'immobile non avrebbe potuto essere rispettata, in quanto la proprietaria gli aveva chiesto ulteriore tempo per trasferirgli il bene oggetto della contrattazione preliminare;
5) in ogni caso e ingenuamente, aveva
2 corrisposto a l'intero prezzo di vendita di euro 150.000,00, Controparte_1
prezzo “che peraltro, su richiesta del venne corrisposto con assegni CP_1
circolari, parte in favore del medesimo e la residua parte anche in CP_1
favore di terzi, ed in particolare, euro 70.000,00 in favore della sig.ra
[...]
ed euro 30.000,00 in favore della sig.ra la Per_1 Controparte_2
quale, congiunta e socia del era a perfetta conoscenza della CP_1
circostanza, peraltro ovvia, che esso esponente aveva emesso gli assegni in
suo favore su indicazione dello stesso in esecuzione del preliminare”; CP_1
6) nonostante l'intero prezzo pattuito fosse stato corrisposto entro il mese di settembre dell'anno 2007, aveva rinviato il trasferimento Controparte_1
dell'immobile in questione e che, pertanto, era stato costretto a diffidare il convenuto al perfezionamento del contratto definitivo con raccomandate a.r.
del 2 settembre 2010; 7) successivamente, nell'anno 2011, aveva appresso che,
in vero, con atto pubblico del 16 gennaio 2009 - steso col ministero del notaio
, contrassegnato da numero di repertorio 45.904 e da numero di raccolta Per_2
23.151 - in uno ad alcuni suoi congiunti, aveva trasferito il Per_1
terreno oggetto della contrattazione preliminare, unitamente ad altri terreni,
alla rispetto alla quale i convenuti non avevano assunto la qualità di CP_3
soci; 8) dalla lettura dell'atto pubblico era emerso che alcuni degli assegni circolari emessi in favore di erano stati utilizzati dalla per Per_1 CP_3
pagare parte del prezzo di acquisto dei fondi (euro 60.000,00 pagati con tre assegni circolari di euro 20.000,00 cadauno emessi il 12 settembre 2007 dalla banca ICCREA nn. 4026222325, 4026222335 e 4026222345); 9) il convenuto non aveva, in via definitiva, adempiuto all'obbligo assunto in sede di contrattazione preliminare e che, pertanto, con l'atto di citazione, aveva manifestato la volontà di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c.; 10)
3 era, dunque, tenuto sia al pagamento del valore monetario Controparte_1
pari al doppio della caparra confirmatoria prestata sia, “quale effetto della
intervenuta risoluzione del contratto per recesso ex art. 1385 c.c.”, alla restituzione della somma di euro 120.000,00, pagata a titolo di prezzo,
unitamente agli interessi;
11) tali somme, e i relativi interessi, avrebbero dovuto “essere restituite non solo dal promittente venditore sig. ma CP_1
anche, in relazione alla sola somma da essa ricevuta pari ad euro 30.000,00,
dalla sig.ra la quale è stata beneficiaria degli indicati Controparte_2
pagamenti effettuati dall'esponente senza alcun titolo ovvero, comunque, con
titolo oggi venuto meno”; 12) in via gradata, il contratto avrebbe dovuto essere risolto in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1453 c.c. e che il promittente venditore avrebbe dovuto essere condannato alla restituzione dell'importo di euro 150.000,00, “pagata in esecuzione del preliminare”; 13)
anche al cospetto della risoluzione giudiziale del Controparte_2
contratto, avrebbe dovuto essere condanna alla restituzione della somme indebitamente percepite;
14) la somma di euro 60.000,00 avrebbe dovuto essere restituita, a titolo di risarcimento del danno, dalla la quale CP_3
aveva, dolosamente o colposamente, utilizzato gli assegni circolari, per un importo complessivo di euro 60.000,00, al precipuo fine di acquistare gli immobili da 15) ancora, in via subordinata, la ridetta società Persona_3
avrebbe dovuto restituire la somma a titolo d'indebito oggettivo ovvero, in via gradata, d'ingiustificato arricchimento.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'attore ha agito per: 1) ottenere l'accertamento della risoluzione del contratto preliminare del 6 marzo 2007 in ragione del recesso espresso e la condanna di a pagare, quale Controparte_1
doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., la somma di euro
4 60.000,00 oltre interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, c.c. dalla data della domanda;
2) ottenere la condanna di e Controparte_1 [...]
nei limiti di quanto ricevuto, a restituire la ulteriore somma di euro CP_2
120.000,00 oltre interessi “dalla data dell'ultimo pagamento avvenuto nel
Settembre 2007 (interessi che, dalla data della domanda giudiziale, dovranno
essere liquidati nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.)”; 3) “in via
subordinata rispetto ai precedenti punti 1 e 2”, ottenere la sentenza costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, “ovvero ancora più gradatamente
sentenza dichiarativa di nullità del preliminare, condannando, per quanto di
ragione, il sig. e la sig. ra (queste ultima Controparte_1 Controparte_2
nel limite di quanto da essa ricevuto) a restituire all'attore la somma di euro
150.000,00 quale pagamento del prezzo di vendita fissato nel preliminare”; 4)
ottenere la condanna della al pagamento di euro 60.000,00, oltre agli CP_3
interessi, a titolo di risarcimento del danno ovvero d'indebito arricchimento,
“e ciò in solido con chi degli altri convenuti sarà condannato alla restituzione
della medesima somma”.
In data 21 novembre 2017 hanno accettato il contraddittorio CP_2
e eccependo la prescrizione dei diritti azionati in
[...] Controparte_1
giudizio. Nel merito, ha, poi, rappresentato la propria Controparte_2
estraneità alla vicenda narrata nel libello introduttivo del giudizio;
differentemente, ha evidenziato l'inadempimento dell'attore, Controparte_1
rifiutatosi di partecipare alla compravendita.
Nel corso della prima udienza di comparizione e trattazione, il convenuto ha eccepito la tardiva costituzione dell'attore. Dal canto suo, l'attore ha eccepito la tardiva costituzione del convenuto, avvenuta solo il 21 novembre 2017, a
5 fronte di un'udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno 10 dicembre
2017.
Dichiarata la contumacia della sono stati concessi i termini ex art. 183, CP_3
sesto comma, c.p.c. e, una volta conclusasi la fase istruttoria, la causa è stata assegnata allo scrivente, che ha fissato l'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, infine, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, giova confrontarsi con le questioni di natura processuale poste dalle difese delle parti.
Procedendo con ordine, va certamente affermata la tempestiva costituzione dell'attore. Sul tema, è noto che l'attore deve costituirsi in giudizio entro il termine di dieci giorni dalla data di notificazione dell'atto di citazione. Il
termine decorre dal momento in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario e se vi sono più destinatari – come nel caso in esame -, il termine decorre dal momento in cui si è perfezionata la prima notifica effettuata verso uno dei destinatari (si confrontino Cass. n. 10864 del 2011; Cass. n. 89 del
2017; Cass. 12949 del 2014; Cass. n. 13345 del 2011; Cass. n. 17958 del
2007).
Ora, risulta che l'attore si sia costituito in data 3 luglio 2017, alle ore 17,51,
e, dunque, prima dell'avvenuta notificazione dell'atto. Del resto, è altresì noto che le attività che presuppongono la notificazione possono essere compiute dal notificante fin dal giorno della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario all'agente postale e deve, pertanto, escludersi che sia inesistente o inefficace
6 un'iscrizione al ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità
insanabile la costituzione dello stesso (Cass. n. 19118 del 2020).
Permanendo sul piano delle notazioni processuali, va osservato come non coglie nel segno la deduzione difensiva afferente alla tardiva costituzione del convenuto.
Sul punto, deve rilevarsi che l'udienza fissata nell'atto di citazione per il giorno 10 dicembre 2017 [si rammenti, in linea generale, che - quand' anche la data effettiva della prima udienza sia posteriore a quella indicata dall'attore e sia quella, appunto successiva, cui la causa sia rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma quarto, in ragione del calendario delle udienze del giudice designato (nella specie, il 13 dicembre 2017) - il termine di costituzione va comunque calcolato in relazione alla data indicata dall'attore
(Cass. n. 4965 del 1998; Cass. n. 12490 del 2007)], è caduta di domenica,
errore che di per sé non incide sulla validità dell'atto di citazione (già Cass. n.
1976, n. 1980; già Cass. n. 6630 del 1981).
Ora, se, da un lato, deve escludersi che il termine di costituzione vada calcolato in relazione alla data effettiva della prima udienza di comparizione,
individuata per effetto dello slittamento determinato in applicazione del meccanismo automatico ai sensi dell'art. 168-bis, comma quarto, c.p.c.,
dall'altro lato, giova evidenziare che, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 c.p.c., necessaria anche per il promovimento delle eccezioni in senso stretto, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo – come nel caso che ci impegna - deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 7 155, quarto comma, c.p.c. (già Cass. n. 194 del 2009 e, più di recente, Cass.
n. 3132 del 2012).
Se così è, l'ultimo giorno utile per la (tempestiva) costituzione del convenuto,
considerato il primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, ossia l'11 dicembre 2017, è, effettivamente, quello del 21
novembre 2017.
Ciò posto, giova inquadrare le pretese veicolate dalla parte attrice.
Orbene, appare chiaro che abbia, sul presupposto del Parte_1
legittimo esercizio del diritto potestativo di recesso in autotutela dal contratto preliminare perfezionato in data 6 marzo 2007, esperito, in via principale, nei confronti del proprio interlocutore contrattuale, id est una Controparte_1
domanda tesa a ottenere la condanna al pagamento di un valore monetario pari al doppio di quanto versato a titolo di caparra confirmatoria, scilicet la complessiva somma di euro 60.000,00. Più analiticamente, l'attore,
esercitando il diritto di recesso attraverso la notifica della citazione in giudizio, ha preteso, innanzitutto, la condanna del proprio interlocutore contrattuale al pagamento dell'importo innanzi indicato in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 1385 c.c., la quale disciplina l'istituto della cd. caparra confirmatoria, che costituisce un contratto accessorio, reale e a effetti reali, collegato necessariamente e funzionalmente al contratto principale posto a governo del rapporto tra le parti.
In punto di diritto e in linea generale, va evidenziato che la caparra confirmatoria assolve a una triplice funzione: 1) confirmatoria per l'appunto,
in quanto è, innanzitutto, volta a dimostrare l'esistenza di un contratto in mancanza di altre prove;
2) di acconto, ossia di anticipare l'importo della prestazione dovuta;
3) d'indennizzo, in quanto tesa a rafforzare il diritto del
8 creditore al risarcimento del danno e a determinare preventivamente l'ammontare dei danni conseguenti all'inadempimento dell'obbligazione principale (Cass. n. 20532 del 2020; Cass. n. 2969 del 2019).
L'operatività dello statuto disciplinatorio della caparra confirmatoria suppone che in tali termini sia qualificata la somma di danaro trasferita dal promissario acquirente al promittente alienante.
Giova confrontarsi allora con la costante giurisprudenza di legittimità e di merito (si vedano Cass nn 9478 del 1991, 28573 del 2013, 12423 del 2018;
App. Milano 28 giugno 2019), le quali hanno sempre sostenuto che la locuzione "caparra confirmatoria" adoperata dalle parti nel contratto deve prevalere in base al criterio ermeneutico del significato letterale delle parole,
potendo per altro interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di differenti ed univoci elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva, dovendosi in tal caso propendersi per la natura "penitenziale" della caparra, con ogni conseguenza di legge ex art 1386 c.c.
Detto altrimenti, secondo tale opzione ricostruttiva non può attribuirsi al
nomen iuris utilizzato dai contraenti un valore esaustivo, soverchiante a priori
ogni altro elemento interpretativo.
Nel caso di specie, dall'esame complessivo della documentazione in atti e dal dibattito processuale non sono emersi elementi univoci e pregnanti idonei a suggerire che la locuzione adoperata dai paciscenti nel documento denominato “contratto preliminare di compravendita” sia stata utilizzata in modo improprio (all'art. 3 si legge: “quanto a euro 30.000 vengono qui alla
sottoscrizione del presente atto versati dalla parte acquirente alla parte
9 venditrice a titolo di caparra confirmatoria ed esso signor Controparte_1
con la sottoscrizione del presente atto rilascia ampia quietanza alla Parte
Acquirente”). Dunque, la comune volontà delle parti - che traspare dal significato letterale delle parole inserite nel corpo del testo contrattuale - non può che orientare verso il convincimento secondo cui la corresponsione della complessiva somma di euro 30.000,00 sia stata imposta al promissario acquirente proprio a titolo di “caparra confirmatoria”.
Ciò legittima, chiaramente, la parte attrice ad azionare il particolare meccanismo del recesso in autotutela previsto dal secondo comma di cui all'art 1385 c.c., secondo cui “se la parte che ha dato la caparra è
inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se
inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra”. Alla disposizione normativa citata segue quella scolpita al terzo comma, il quale prevede che “se però la
parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la
risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme
generali”.
Detto altrimenti, il meccanismo delineato dall'art. 1385 c.c. comporta che la parte non inadempiente che alleghi un inadempimento grave imputabile alla controparte può recedere dal contratto attraverso una comunicazione alla parte inadempiente e, in tal caso, se ha corrisposto la caparra, può esigere dall'altro contraente la restituzione del doppio dell'importo versato a tale titolo oppure, se l'ha ricevuta, può trattenerla a titolo di liquidazione forfettaria del danno subito. Alternativamente a siffatta opzione, la parte non inadempiente può chiedere l'adempimento oppure la risoluzione del contratto in via
10 ordinaria e in tal caso il risarcimento del danno è liquidato secondo le regole ordinarie (articolo 1385, terzo comma, c.c.).
In tema, deve pure sottolinearsi che il recesso rappresenta un negozio giuridico unilaterale di secondo grado recettizio, che acquista, cioè, efficacia quanto viene portato a conoscenza dell'altra parte del rapporto contrattuale,
in applicazione del disposto di cui all'art. 1334 c.c.
Se così è, non pare potersi assegnare alle missive stragiudiziali allegate il valore di negozio di recesso, in quanto con le stesse, la parte attrice ha chiesto l'adempimento del vincolo preparatorio di natura preliminare. Tuttavia,
questo Tribunale ben può assegnare all'atto introduttivo del giudizio il valore di comunicazione di recesso alla parte inadempiente (si vedano in tal senso
Cass. n. 22657 del 2017 e Cass. n. 2032 del 1994), come, del resto, richiesto dallo stesso attore alla terza pagina del libello introduttivo del giudizio (“In
tale logica, con il presente atto, esso attore comunica la propria volontà di
recedere dal contratto preliminare ex art. 1385 c.c., con condanna del
al pagamento della somma di euro 60.000,00 pari al doppio della CP_1
caparra confirmatoria pagata al momento della stipula preliminare”).
Ora, prima di verificare se, nel caso di specie, sono integrati i presupposti di operatività del meccanismo di risoluzione stragiudiziale di cui all'art. 1385,
secondo comma, c.c., pare opportuna la delibazione della questione di
“prescrizione ordinaria, ex art. 2946 c.c. di tutti i diritti vantati dall'attore e
posti a base dell'azione giudiziaria promossa (…)”.
Appare chiaro, alla luce delle asserzioni difensive sviluppate alla seconda e alla terza pagina della (tempestiva) comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse del convenuto che quest'ultimo Controparte_1
abbia eccepito la prescrizione del diritto di di ritirarsi dal Parte_1
11 rapporto negoziale e di pretendere il pagamento di euro 60.000,00 a titolo di
“doppio” della caparra versata.
L'eccezione di prescrizione, però, non coglie nel segno, avendone l'attore interrotto il decorso.
Al riguardo, giova segnalare che, secondo la Corte di cassazione “La
domanda di adempimento del contratto ha effetto interruttivo anche della
prescrizione del diritto di chiedere la risoluzione del contratto, posto che, nei
contratti con prestazioni corrispettive, l'azione di adempimento e quella di
risoluzione costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto del
contraente adempiente contro quello inadempiente, in relazione ai quali l'art.
1453 cod. civ., in considerazione della identità della "causa petendi",
consente il mutamento della domanda di adempimento in quella di
risoluzione senza porre limiti di carattere temporale ed anche dopo, quindi,
l'accoglimento (ovvero l'abbandono) con sentenza passata in giudicato della
domanda di adempimento tempestivamente proposta" (Cass. n. 11825 del
1992). Sempre in argomento, il Supremo Collegio ha pure affermato che “In
tema di risoluzione del contratto per inadempimento, mentre con l'azione di
adempimento la parte chiede la prestazione dovutale, in base all'accordo
concluso con il soggetto divenuto inadempiente, con quella di risoluzione
chiede lo scioglimento del rapporto;
pur presentando diversità di "petitum",
entrambe dette azioni sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla
prestazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di
adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento
al diritto di chiedere la risoluzione del contratto, il quale potrà essere
esercitato fino a quando il termine prescrizionale non sarà nuovamente
decorso per intero" (Cass. n. 4126 del 1995).
12 L'assetto interpretativo delineato dalla Corte di cassazione in tema di risoluzione del contratto ben può essere applicato al recesso ex art. 1385 c.c.,
che, come già rammentato, rappresenta pur sempre una "forma di risoluzione
stragiudiziale del contratto che presuppone l'inadempimento della
controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la
risoluzione giudiziale", cui consegue, tra l'altro, una "rilevante
semplificazione del quadro probatorio" (si veda Cass. sez. un. 553 del 2009).
Ed allora, non può che annettersi alla missiva ricevuta da il Controparte_1
7 settembre 2010 – rivolta, chiaramente, a ottenere l'adempimento del vincolo preliminare assunto il 6 marzo 2007 – una valenza interruttiva del decorso della prescrizione decennale anche dell'azione qui in scrutinio, missiva la cui ricezione non è stata specificamente contestata dalla difesa di CP_1
(si veda Cass. n. 28580 del 2024).
[...]
Pertanto, al momento dell'instaurazione del presente giudizio non risultava affatto maturato il generale termine di prescrizione decennale. La lettera ha,
in altri termini, interrotto, per la prima volta, il decorso della prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e, quindi - per quanto innanzi osservato -, anche dell'azione tesa alla demolizione del vincolo negoziale, decorso iniziato il 02
luglio 2007, individuato, quale momento iniziale, il giorno successivo alla scadenza del termine di adempimento fissato ex contractu, ai sensi dell'art. 2963, comma secondo, c.c. (si confronti sul punto Cass. n. 31369 del 2022,
secondo cui in tema di contratto preliminare di vendita di immobile,
l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto
definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente
all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c.
13 non inizia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla
data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo”).
Tanto chiarito, giova ora interrogarsi sulla configurabilità dei presupposti di accoglimento dell'azione promossa, in via principale, da Parte_1
Orbene, poiché il recesso in autotutela dell'art. 1385 c.c. rappresenta – come già avvertito - una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, colui che agisca per ottenere l'accertamento della legittimità della dichiarazione di recesso e la conseguente condanna al trattenimento della caparra confirmatoria o, come nel caso di specie, alla restituzione di un importo pari al doppio del valore monetario della stessa è assoggettato al medesimo onere probatorio gravante sul creditore che, facendo valere l'inadempimento dell'obbligazione, agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno.
In particolare, costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui (si vedano, per tutte, Cass. n. 15659 del 2011 e Cass. n. 826 del
2015), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Cass. n. 2221 del
1984; Cass. n. 8336 del 1990; Cass. sez. un. n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373
del 2010).
14 Va soggiunto, poi, che l'inadempimento a cui si riferisce la norma è da valutarsi sulla base delle regole generali in tema di inadempimento. Pertanto – come già
accennato -, l'inadempimento rilevante è quello che legittima la risoluzione sia sotto il profilo oggettivo della gravità sia sotto il profilo soggettivo dell'imputabilità.
In tale ottica, ai fini del legittimo esercizio del recesso conseguente alla previsione di una caparra confirmatoria, così come accade in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la "non scarsa importanza" prevista dall'art. 1455 c.c.,
dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale (Cass. n. 27491 del 2019; Cass. n. 409 del 2012; Cass.
n. 21838 del 2010).
Occorre altresì, che, nel quadro delle reciproche obbligazioni facenti carico alle parti e dell'impegno di cooperazione previsto per contratto,
l'inadempimento o il ritardato adempimento sia considerato colposo o doloso,
configurandosi soltanto così, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità del debitore (Cass. n. 6551 del 2013), la quale deve, dunque, escludersi quando costui provi che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ossia dimostri la sussistenza di circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico
(Cass. n. 6551 del 2013, cit.; Cass. n. 16291 del 2002).
Sotto tale ultimo angolo prospettico, lo scioglimento del vincolo negoziale in ragione dell'esercizio del diritto potestativo di recesso non può pronunciarsi allorché il debitore superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di
15 eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili,
e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l'incolpevolezza dell'inadempimento (Cass. n. 8924 del 2019; Cass. n. 27702
del 2024). Come accennato, poi, la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto è presunta sino a prova contraria e che tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili (già Cass. n. 3328 del 1983; Cass. n. 2853 del 2005). La nozione di causa non imputabile ex art. 1218 c. c. si specifica come evento esterno alla cerchia di attività del debitore, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 4372 del
2012).
A tale quadro si aggiunge, però, un ulteriore elemento di complessità, dato dall'eccezione d'inadempimento sollevata dalla difesa di Controparte_1
Alla terza pagina della comparsa di costituzione è stata, infatti, eccepita la volontaria sottrazione dell'attore all'adempimento del vincolo preliminare.
È noto, sul punto, che lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova, innanzi valorizzato, è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga – come nell'ipotesi che ci impegna - dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. sez. un. 13533 del 2001; da ultimo, Cass. n. Giungendo all'esame del caso di specie e procedendo con ordine, va sin da subito avvertito che appare al di fuori del thema probandum il perfezionamento del contratto reale di caparra confirmatoria accessorio al vincolo negoziale di natura preliminare, non avendo unico interlocutore Controparte_1
contrattuale su tale aspetto dell'odierno attore, provveduto alla (esigibile)
contestazione della circostanza della ricezione delle somme versate a titolo di caparra, rappresentato dalla parte attrice.
Peraltro, dalla lettura del contratto preliminare emerge che il promittente venditore ha rilasciato “ampia quietanza alla parte acquirente” del versamento della ridetta caparra (si veda, in linea generale, sul tema, Cass. n.
26325 del 2008 Cass. n. 4196 del 2014).
Ora, a parere del Tribunale, risulta configurabile un rilevante inadempimento del promittente alienante, tale da giustificare il recesso esercitato dal promissario acquirente. Ed invero, il convenuto non ha assolto i propri oneri probatori, non avendo dimostrato né di avere adempiuto né che la mancata stipulazione del contratto definitivo sia dipesa da un fattore non imputabile alla sua sfera giuridica (si confronti sull'irrilevanza dei mezzi di prova testimoniale richiesti l'ordinanza del 10 aprile 2025).
Al cospetto dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal convenuto, che ha rappresentato la circostanza della mancata presentazione dell'attore dinanzi al notaio rogante – eccezione che integra, come noto, un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass. n. 20719 del 2023; Cass. n. 23759 del 2016) -, l'attore ha, dal canto suo, dimostrato di aver adempiuto. In atti vi sono, infatti, le missive stragiudiziali mercè le quali ha indicato il giorno della Parte_1
stipulazione dell'atto pubblico definitivo presso lo studio professionale del
17 notaio in Cava de' Tirreni e ciò è rappresenta un'evenienza certamente Per_2
incompatibile con la rappresentata volontà di sottrarsi all'impegno preliminare, dovendosi comunque considerare che, alla data del 30 settembre
2010 – fissata dall'attore per il perfezionamento dell'atto pubblico definitivo –
l'immobile promesso in vendita era già stato trasferito, sin dal 16 gennaio
2009, dalla comproprietaria alla non costituitasi in Persona_3 CP_3
questo giudizio.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, è noto che l'eccezione d'inadempimento deve essere sollevata in buona fede oggettiva, imponendo, per questo, di verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (Cass. n. 36295 del 2023, Cass. n. 2154 del 2021 e Cass.
n. 8880 del 2000). In tale ottica, pur volendo aderire alla prospettazione del convenuto, non può affermarsi che mancata presentazione dell'attore dinanzi al notaio abbia inciso sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, già frustrato, evidentemente, dal trasferimento dell'immobile – cui il convenuto si era impegnato nei confronti dell'attore - da parte dei comproprietari alla in data 16 gennaio 2009. CP_3
Pertanto, sulla scorta della situazione oggettiva esistente al momento del prospettato inadempimento, l'eccezione sollevata dal convenuto si apprezza,
in ogni caso, come del tutto inidonea a paralizzare la pretesa attorea, apparendo contraria al principio di buona fede.
Tanto chiarito, l'inadempimento in cui è incorso è certamente Controparte_1
grave, anche a fronte di un termine qualificabile come non essenziale.
18 In tema, deve rammentarsi che il termine può ritenersi essenziale solo se le parti lo abbiano espressamente considerato tale, anche senza l'uso di formule solenni, o se questo suo carattere risulti, comunque, dal contratto, in considerazione della sua natura o del suo oggetto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine (Cass. n. 21587 del 2007; Cass. n. 9619 del 1991); in caso contrario, deve ritenersi che il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un ordinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali e che la relativa scadenza non determini di per sé la risoluzione del contratto e l'automatica caducazione del relativo vincolo (Cass.
n. 8216 del 2011).
Nel caso di specie, il preliminare de quo, disponendo che l'atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro e non oltre il 30/06/2007”, si limita a fissare una semplice data, di cui non può escludersi, alla stregua del complessivo regolamento negoziale, la prorogabilità. Detto altrimenti, non vi sono elementi per ritenere che la scadenza del riferito termine avrebbe determinato automaticamente la perdita dell'utilità economica perseguita dalle parti (Cass.
n. 6086 del 1999; Cass. n. 2491 del 1999).
In effetti, la funzione del preliminare, in quanto negozio preparatorio, è anche quella di vincolare le parti alla stipula di un futuro contratto che, al momento,
non può essere concluso per la mancanza di alcuni presupposti o requisiti di validità dello stesso, come la presenza di pesi e oneri gravanti sul bene,
consentendo in tal modo ad una o entrambe le parti, nelle more della stipula del definitivo, di rimuovere gli ostacoli alla valida instaurazione del rapporto giuridico dalle stesse voluto.
19 Del resto, come già ricordato, l'attore ha diffidato al perfezionamento del contratto definitivo solo nell'anno 2010, palesando così il proprio interesse al mantenimento del vincolo negoziale nonostante la scadenza del termine e mantenendo una condotta certamente improntata ai criteri di buona fede oggettiva, attendendo diversi anni prima di notificare al convenuto l'atto di recesso. In buona sostanza, ha assegnato al proprio Parte_1
interlocutore contrattuale un termine del tutto congruo per consentire a questi di provvedere, diffidandolo a distanza di anni dalla scadenza del termine fissato nel contratto ed esercitando il recesso ex art. 1385 c.c. solo attraverso la notificazione dell'atto di citazione.
Trascorso un ampio lasso di tempo, il convenuto è rimasto del tutto inerte,
senza fornire alcuna plausibile giustificazione. A ben vedere, poi, nell'anno
2011, ha preteso l'attivazione di un'interlocuzione con Controparte_1
l'attore al fine di “demolire” il vincolo preliminare (si veda l'oggetto della missiva depositata il 12 febbraio 2018 non specificamente disconosciuta dalla parte convenuta), manifestando, per tale via, evidentemente, l'intenzione di non volere adempiere al vincolo derivante dall'intrapresa contrattazione preliminare.
Va soggiunto, poi, che, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di non è stata rappresentata alcuna Controparte_1
circostanza integrante la non imputabilità dell'inadempimento, sottraendo,
dunque, anche siffatto profilo tematico al thema probandum.
Ne deriva che, al cospetto di un inadempimento grave e imputabile al convenuto, va accertata la legittimità del recesso operato dall'attore. Per
l'effetto, il promissario alienante va condannato al pagamento, a favore di
20 della somma di euro 60.000,00, a titolo di restituzione del Parte_1
doppio della caparra ricevuta.
Si tratta di un debito di valuta, per cui tale importo non è soggetto a rivalutazione monetaria, "se non nei termini del maggior danno rispetto a
quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, peraltro,
provato dal richiedente" (Cass. 14289 del 2018, Cass. n. 5639 del 2014, Cass.
n. 13339 del 2006, Cass. n. 6758 del 2003, Cass. n. 10373 del 2002, n. 3113
del 1995).
Nel caso di specie, dunque, non essendo stato allegato il maggior danno,
saranno dovuti i soli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto,
c.c. dalla notificazione dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_1
id est il 10 luglio 2017, sino al saldo.
Esaurita la disamina della domanda di recesso, giova analizzare la pretesa restitutoria pure veicolata dall'attore nei confronti di entrambi i convenuti,
rispetto alla quale non vi è possibilità di affermare il decorso del termine prescrizionale, ponendo mente all'opzione interpretativa per la quale, nel caso in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento – come nel caso in esame - il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo, poiché solo da questo momento diviene attuale l'interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto [da ultimo, Cass. n. 25954 del 2021; si veda
Cass. 12472 del 2012 (con richiamo a Cass. 7651 del 2005; a Cass. 15669 del
2011, nonché all'impianto motivazionale di Cass. sezioni unite n. 24418 del
2010)].
In particolare, sul presupposto dell'avvenuto pagamento del residuo prezzo di acquisto dell'immobile e dello scioglimento del vincolo negoziale in ragione
21 dell'accertata legittimità, in questa sede, dell'esercizio del diritto di recesso,
ha preteso la restituzione dell'importo di euro 120.000,00. Parte_1
La domanda deve trovare, almeno in parte, accoglimento, in quanto lo scioglimento del vincolo negoziale – accertato in questo giudizio all'esito della delibazione della legittimità del manifestato recesso - ha determinato,
giocoforza, la (sopravvenuta) caducazione della ragione giustificatrice dello spostamento patrimoniale (condictio ob causam finitam) a titolo di saldo del prezzo pattuito.
Sul punto, in sede d'interrogatorio formale ha confessato che Persona_4
gli assegni circolari di euro 70.000,00 ed euro 30.000,00 – emessi dalla filiale di Pontecagnano della Cassa rurale di Battipaglia – sono stati ritirati a titolo di prezzo. Il convincimento del Tribunale è giustificato dalla dichiarazione mercé
la quale il convenuto ha rappresentato di non rammentare di aver ricevuto il residuo prezzo [“Non ricordo se ho ricevuto il residuo prezzo e devo verificare
tali questioni con il mio legale (..)”]. A ben vedere, infatti, il riferimento al
“residuo prezzo” suggerisce inevitabilmente che gli assegni circolari consegnatigli abbiano costituito, sicuramente, parte del prezzo di acquisto pattuito. La dichiarazione è senz'altro sfavorevole alla sfera giuridica del convenuto, in considerazione dell'oggetto della controversia e dei termini della contestazione (vedasi, sul piano generale, Cass. n. 16127 del 2002; Cass. n.
11635 del 1997).
La circostanza che gli assegni siano stati intestati a e a Per_1 CP_2
poi, non appare né idonea a inficiare la costruzione che precede né a
[...]
imporre il dovere di restituzione alla convenuta costituita.
Come sostenuto da autorevole dottrina, infatti, il pagamento può anche avvenire senza il materiale versamento di denaro al venditore, allorquando –
22 come nel caso in esame - le parti abbiano pattuito che lo stesso debba effettuarsi nei confronti e nell'interesse di un terzo. Può ragionevolmente sostenersi,
allora, che, pur volendo ritenere – come dichiarato dal convenuto in sede d'interrogatorio formale – che la direttrice della banca abbia autonomamente deciso di indicare e quali beneficiari degli Persona_3 Controparte_2
assegni, è pure vero che il convenuto, ritirando gli assegni a titolo di pagamento del prezzo, ha certamente confermato e fatto propria l'indicazione, elevando,
per così dire, le ridette beneficiarie a “indicate” e designandole per la ricezione del pagamento. Del resto, l'indicato – legittimato esclusivamente a ricevere e non a esigere (Cass. n. 5579 del 1997; Cass. n. 3307 del 1955) - riceve il pagamento in nome proprio, liberando ugualmente il debitore (Cass. n. 5353
del 1987; Cass. n. 568 del 1983).
Il risultato interpretativo che precede è suffragato dalla natura di mero atto giuridico della ricezione della prestazione, natura che implica, pertanto, che
“la rappresentanza a riceverla, con effetto liberatorio per il solvens ai sensi
dell'art. 1188 c.c., comma 1, può risultare anche da una condotta
concludente”, “dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (Cass. n.
20345 del 2015; Cass. n. 3064 del 1984; Cass. n. 3947 del 1979). In tale ottica,
la ricezione degli assegni emessi in favore di altri soggetti, ma chiaramente rivolti al soddisfacimento di un proprio credito (il convenuto ha confermato che gli assegni sono stati emessi per pagare il prezzo della compravendita,
precisando solo che l'intestazione è stata frutto della libera scelta della direttrice della filiale), costituisce una circostanza dotata d'indubbia valenza persuasiva circa l'operatività dell'istituto di cui all'art. 1188, comma primo,
c.c.
23 A ciò si aggiunga che testimone escussa nel corso Testimone_1
dell'udienza del 20 gennaio 2021 sullo specifico tema del pagamento del prezzo [si specifica che l'inammissibilità della prova è stata oggetto di eccezione;
tuttavia, dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio, il convenuto non ha eccepito, come avrebbe dovuto, la nullità ai sensi dell'art. 157, comma secondo, c.p.c., al fine di evitare il consolidamento degli effetti
(da ultimo, Cass. n. 13198 del 2025)], ha riferito di avere ascoltato CP_1
rappresentare al genitore la necessità di emettere assegni circolari in
[...]
favore anche di e della coniuge (“sono stata Per_1 Controparte_2
presente ai vari incontri tra mio padre e e so che erano in Controparte_1
trattative per l'acquisto di un terreno in S Maria a Vico di Giffoni Valle piana;
ricordo di aver assistito ad un colloquio tra e Parte_1 CP_1
presso l'abitazione di mio padre, nel corso della quale il
[...] CP_1
chiedeva a mio padre il saldo del prezzo del preliminare tra loro stipulato per
completare, a sua volta, il pagamento del prezzo del bene alla proprietaria
chiedeva assegni circolari per un importo complessivo di euro Per_1
120.000,00 a saldo del prezzo e segnatamente euro 70.000,00 a , Per_1
euro 20.000 a se stesso ed euro 30.000,00 alla moglie ”). Controparte_2
In ogni caso, pur volendo ritenere che e non Per_1 Controparte_2
fossero state incaricate dal convenuto di ricevere il pagamento, non potrebbe negarsi che il creditore ne abbia comunque approfittato Controparte_1
liberando il debitore dall'obbligo di pagamento su di esso gravante. Il
convenuto in parola è, infatti, comparso dinanzi al notaio incaricato di stendere l'atto pubblico tra i germani e la e, dal corpo del testo, emerge Per_1 CP_3
che parte del prezzo di acquisto, pari a euro 60.000,00, è stato corrisposto proprio attraverso gli assegni circolari emessi il 12 settembre 2007 in favore di
24 e ritirati da che ne ha sottoscritto le distinte di Per_1 Controparte_1
emissione (si confrontino i numeri degli assegni circolari depositati dall'attore).
Chiaramente, la (ricostruita) natura di mera “indicata” dal creditore di esclude che la stessa possa essere passivamente legittimata Controparte_6
in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Ed infatti, se è vero, da un lato, che, rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (da ultimo, Cass. n. 27421 del 2023; ancora Cass. n. 610 del
2019; Cass. n. 25170 del 2016; Cass. n. 11073 del 2003), è pure vero, dall'altro lato, che l'azione in discorso deve essere rivolta all'effettivo accipiens, inteso,
però, come destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il
dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens (Cass. n. 5926,
del 1995 confermata anche dalle successive Cass. 13357 del 2004 e 13829 del
2004), “essendo, dunque, inconferente la prova del materiale trasferimento
delle somme dal mandatario all'incasso al creditore mandante” (Cass. n.
27421 del 2023; Cass. n. 7871 del 2011).
Detto altrimenti, nell'indebito oggettivo, disciplinato dall'art. 2033 c.c.,
l'azione restitutoria, avendo carattere personale, può essere esperita solo nei rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento che abbia incassato,
personalmente o per mezzo di terzi, la somma non dovuta.
La Corte di cassazione ha, poi, condivisibilmente, precisato che la legittimazione passiva rispetto alla condictio indebiti va attribuita all'accipiens
materiale solo ove vi sia coincidenza tra questi e il soggetto in favore del quale
25 si sia verificata l'attribuzione patrimoniale;
differentemente, mancando tale coincidenza, la legittimazione passiva va attribuita al soggetto che abbia effettivamente ricevuto l'incremento patrimoniale e non a quello che materialmente ha percepito il pagamento (si veda Cass. n. 610 del 2019).
Se così è, sebbene l'indicatario sia privo di potere rappresentativo in senso proprio, egli ha, in ogni caso, una legittimazione limitata alla ricezione del pagamento, i cui effetti si riverberano, pur sempre, nella sfera giuridica del creditore, a favore del quale si è chiaramente prodotta l'attribuzione patrimoniale con effetti liberatori del vincolo obbligatorio. Del resto – è stato osservato -, la differenza tra rappresentanza e indicazione consiste nel fatto che la legge considera rappresentante la persona alla quale il creditore si rivolge direttamente nel concedere la procura all'incasso, mentre l'indicatario è la persona la cui legittimazione deriva da una dichiarazione comunicata al solo debitore.
È chiaro, però, che è tenuto alla restituzione, in quanto Controparte_1
indebito, (solo) della somma pari a euro 100.000,00, in ragione della prova raggiunta all'esito del dibattito processuale. Ed infatti, in disparte la rilevante dichiarazione confessoria del convenuto – che, si ripeta, ha dichiarato di avere ricevuto gli assegni, a titolo di prezzo della compravendita, per un importo complessivo di euro 100.000,00 - l'attore ha prodotto le copie dei titoli di credito per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 (assegno n.
4005995680 emesso l'11 settembre 2007 dell'importo di euro 10.000,00
all'ordine di assegno n. 4026222315 emesso l'11 Controparte_2
settembre 2007 dell'importo di euro 20.000,00 all'ordine di CP_2
assegno n. 4026222335 emesso il 12 settembre 2007 dell'importo di
[...]
euro 20.000,00 all'ordine di assegno n. 40005995700 emesso il Per_1
26 12 settembre 2007 dell'importo di euro 10.000,00 all'ordine di Per_1
assegno n. 4026222325 emesso il 12 settembre 2007 dell'importo di euro
20.000,00 all'ordine di assegno n. 4026222345 emesso il 12 Per_1
settembre 2007 dell'importo di euro 20.000,00 all'ordine di . Per_1
Nessun elemento probatorio circa l'emissione dell'assegno di euro 20.000,00
in favore di , poi, può essere ricavato dalla testimonianza della Controparte_1
ridetta (si richiami quanto già osservato in ordine alla rituale Testimone_1
acquisizione della testimonianza), la quale: a) ha riferito di aver solo ascoltato la richiesta del convenuto;
b) di avere appreso da conversazioni in famiglia dell'emissione degli assegni circolari richiesti dal convenuto.
Invero, il contributo dichiarativo espresso dalla testimone in parola circa l'emissione dell'assegno (anche) in favore dell'odierno convenuto, per il complessivo importo di euro 20.000,00, è chiaramente de relato actoris, come tale totalmente irrilevante (“Mio padre si fidò di questo accordo e, dopo
qualche giorno, per quanto ho appreso in famiglia, so che il sig padre CP_1
si è recato in banca presso la BCC di Pontecagnano ove lavorava mia madre
e mia madre gli consegnò gli assegni circolari che aveva preparato su
indicazione di mio padre”).
Come affermato chiaramente dalla Corte di cassazione nella pronuncia 8358
del 2007, la testimonianza indiretta è la deposizione di persona che ha solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, "de relato actoris" o "de relato"
in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento; i secondi depongono invece su circostanze che hanno
27 appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché
indiretta, pur potendo assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice,
nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (così, più di recente, anche Cass. n. 869 del 2015).
Ora, pur volendo qualificare il contributo narrativo di in Testimone_1
termini di testimonianza de relato in genere (in vero, il teste fa riferimento, per la conoscenza del fatto rappresentato, alle interlocuzioni avvenute con la famiglia, che ben potrebbe comprendere, dunque, anche la madre), le dichiarazioni rese sarebbero, pur sempre, irrilevanti sul piano probatorio, in quanto le stesse, per poter orientare il libero convincimento del giudice,
avrebbero richiesto – come già accennato - il suffragio di ulteriori elementi oggettivi concordanti, che, però, l'attore non ha portato all'attenzione di questo
Tribunale, elementi che avrebbero potuto, in ipotesi, stimolare un ragionamento inferenziale.
Del tutto generica si rivela, poi, la testimonianza di , il quale, Testimone_2
per l'imprecisione e l'incompletezza della deposizione resa (il testimone ha rappresentato, in modo generico, la conoscenza della circostanza narrata), è da reputarsi inattendibile (“Ricordo che il prezzo residuo rispetto alla somma di
euro 30.000,00 di acconto, era di euro 120.000,00 e so che gli assegni furono
consegnati, come richiesto dal in un secondo momento e furono CP_1
emessi dalla moglie del sig su richiesta del marito. ricordo che la Pt_1
conversazione tra e afferiva un rapporto contrattuale tra Pt_1 CP_1
loro”).
A ciò si aggiunga che, all'esito dell'istruttoria orale, la difesa dell'attore ha preteso che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni
28 (“L'avv. LO chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni”) e che, in ogni caso, le istanze istruttorie di cui ha preteso l'accoglimento involgono capitoli del tutto irrilevanti, in quanto afferenti alla già dimostrata circostanza dell'emissione di assegni in favore di e Controparte_2 Per_1
Tanto puntualizzato, ritiene il Tribunale che non possa trovare accoglimento la pretesa risarcitoria rivolta nei confronti della pretesa che ha sullo CP_3
sfondo, evidentemente, la prospettazione della cooperazione della società
all'inadempimento del debitore, nella nota prospettiva della cd. tutela aquiliana del credito. In particolare, secondo la ricostruzione attorea, la società avrebbe
“dolosamente o quantomeno colposamente, sapendo o comunque dovendo
sapere di non averne alcun titolo, utilizzato il danaro dell'esponente (i tre
indicati assegni circolari dell'importo di euro 20.000,00 cadauno) per pagare
parte del prezzo per l'acquisto dei fondi ad essa venduti dalla sig. ra
[...]
e dei suoi familiari”. Per_1
Secondo la difesa di l'illecito ascrivibile alla società Parte_1
consisterebbe nel pagamento dell'immobile attraverso gli assegni circolari emessi sì in favore della parte venditrice, ma per il precipuo scopo di realizzare l'effetto traslativo in suo favore in sede di contrattazione definitiva. Ciò che viene imputato alla parte è, in altri termini, il contributo, doloso o colposo,
prestato all'inadempimento definitivo del convenuto.
Ora, è certamente vero che la parte non inadempiente, che pretenda il pagamento del doppio della caparra, in ragione della sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria, non può, poi,
esperire una domanda di risarcimento del danno secondo le regole generali (si confrontino Cass. n. 5095 del 2015; Cass. n. 10178 del 2021; Cass. n. 32727
del 2023).
29 È pure vero, però, che la caparra non è opponibile alla soggetto terzo CP_3
rispetto alla contrattazione preliminare intervenuta tra l'attore e CP_1
[...]
Pertanto, un'azione risarcitoria – inquadrata entro il paradigma di cui all'art. 2043 c.c. – è certamente ammissibile nei suoi confronti.
Trattandosi di azione ex art. 2043 c.c. sarebbe stato pur sempre onere dell'attore dimostrare il dolo o la colpa della società non costituitasi in giudizio. Tuttavia, non sono stati portati all'attenzione dell'adito Tribunale
elementi per affermare, quanto meno, la colpa della dovendosi CP_3
considerare che, in ogni caso, non avrebbe potuto esprimere, in Per_1
sede di stesura dell'atto pubblico di compravendita, differenti dichiarazioni rispetto a quelle trasfuse nel testo del contratto, scilicet l'emissione in suo favore dei tre assegni circolari per l'acquisto dell'immobile poi alienato alla convenuta non costituita.
Ne deriva il rigetto della pretesa di risarcimento del danno esperita nei confronti della compagine sociale e ciò determina l'assorbimento di ogni ulteriore profilo tematico.
Ulteriori considerazioni meritano l'azione di ripetizione dell'indebito e d'ingiustificato arricchimento veicolate dalla parte attrice nei confronti della
CP_3
Orbene, è certamente infondata l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., azione che, come noto, ha carattere personale a parti "necessitate",
ossia il solvens e l'accipiens, id est il percettore del pagamento, inteso, però,
come il “soggetto in favore del quale si sia verificata l'attribuzione
patrimoniale, favorito dall'“incremento patrimoniale” (si veda Cass. n. 27421
del 2023).
30 Nel caso di specie, l'azione è stata esperita nei confronti di un soggetto diverso dal percettore del pagamento, nei termini innanzi illustrati, e, pertanto, non può
essere accolta. Ed infatti, l'utilizzo degli assegni da parte della per CP_3
l'acquisto del bene non vale a conferire alla stessa la qualità di soggetto percettore del pagamento, fatto pur sempre a diretto vantaggio di CP_1
in forza dell'indicazione di pagamento.
[...]
A ben vedere, non appare fondata neppure l'azione d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Sul punto, l'attore ha sollecitato la riflessione circa l'indebito vantaggio ottenuto dalla società convenuta, la quale avrebbe pagato parte del prezzo di acquisto dell'immobile, precedentemente promesso in vendita all'attore da attraverso gli assegni circolari da quest'ultimo pretesi e Controparte_1
incassati dalla venditrice prima del perfezionamento dell'atto Per_1
pubblico.
Trattasi, evidentemente, di un vantaggio indiretto conseguito dalla società
convenuta, rimasta estranea al rapporto contrattuale che ha giustificato l'emissione e l'incasso degli assegni circolari.
Ora, la Corte di cassazione insegna che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può
essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cosiddetto "indiretto", nei quali l'arricchimento è
31 realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. n. 29672 del 2021; Cass. sez. un. n. 24772 del 2008;
Cass. n. 11051 del 2002 secondo cui l'azione di arricchimento non può essere esercitata quando il soggetto che si è arricchito è diverso da quello con il quale chi compie la prestazione ha un rapporto diretto in forza di legge o in base a contratto, in quanto in questo caso l'eventuale arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita;
Cass. n. 1686 del 1993;
già Cass. n. 5236 del 1983, secondo cui l'esperibilità dell'azione di arricchimento senza giusta causa postula che l'arricchimento di un soggetto e la corrispondente diminuzione patrimoniale di altro soggetto siano legati tra loro da un nesso di interdipendenza necessaria e siano, quindi, riconducibili ad uno stesso ed unico fatto causativo).
In ipotesi di arricchimento cosiddetto "indiretto", l'azione ex art. 2041 c.c. è
esperibile, per ragioni di equità, nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla pubblica amministrazione in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito a un ente pubblico ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (si confronti Cass. 29672 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie, non vertendosi nelle ipotesi da ultimo richiamate e venendo in rilievo, evidentemente, un vantaggio indiretto della – la CP_3
quale ha potuto godere degli effetti dello spostamento patrimoniale realizzato dall'attore a favore della sfera giuridica di - non residua Controparte_1
alcuno spazio applicativo per l'istituto di cui all'art. 2041 c.c., con assorbimento di ogni ulteriore questione posta dalla difesa dei convenuti.
In definitiva, accertata la legittimità dell'esercitato recesso, l'attore ha diritto
(solo) alla corresponsione (da parte di : a) di un valore Controparte_1
monetario pari alla misura doppia della somma versata a titolo di caparra, oltre
32 al pagamento degli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma primo, c.c.
dalla domanda giudiziale;
b) della somma di euro 100.000,00 a titolo di ripetizione dell'indebito in ragione del venir meno della causa giustificatrice del contratto, oltre al pagamento degli interessi al saggio legale ex art. 1284,
comma primo, c.c. dalla domanda giudiziale.
Ciò posto, deve soggiungersi che, contrariamente a quanto preteso dall'attrice,
sull'importo dovuto a titolo restitutorio devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale (10 luglio 2017). Ed infatti,
la disciplina dell'obbligo restitutorio accertato in capo al convenuto CP_1
è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché – come già
[...]
accennato - viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali eseguite in forza del contratto risolto (si veda in generale Cass. n.
20651 del 2005). Di conseguenza, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al solvens la somma percepita,
con frutti ed interessi dal giorno del pagamento, nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda, qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009).
Ora, considerato che, in materia di indebito, la buona fede si presume (Cass.
n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza dei convenuti costituiti (si confronti Cass. n.
27476 del 2018) nei confronti di e sono liquidate nella misura Parte_1
33 indicata in dispositivo, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89
del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022).
Da ultimo, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della CP_3
preclude che possa procedersi alla regolamentazione degli oneri di lite in relazione al rapporto processuale tra questa e l'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico,
dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
34 1) dichiara legittimo il recesso, operato dall'attore in data Parte_1
10 luglio 2017, dal contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato il 6 marzo 2007 con Controparte_1
2) condanna al pagamento, a favore di Controparte_1 Parte_1
a) della somma di euro 60.000,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra ricevuta, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dal 10 luglio 2017 sino al saldo;
b) della somma di euro 100.000,00, a titolo di indebito oggettivo, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c. decorrenti dal 10 luglio 2017
sino al saldo;
3) rigetta la domanda di restituzione esperita nei confronti di CP_2
[...]
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno esperita nei confronti di
Controparte_3
5) rigetta le domande di ripetizione dell'indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento esperite nei confronti di Controparte_3
6) condanna e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_2
di lite sostenute da liquidate in euro 589,80 per esborsi Parte_1
documentati ed euro 8.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge per competenze della difesa, da distarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. NZ LO;
7) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_7
Salerno, 21 maggio 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5629 del 2025).
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