CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8228/2019 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. RICCARDO MICCI.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MARIA LUISA ACCIARI e
GUIDO SALEPPICHI.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.1143/2019 con cui il Tribunale ordinario di Viterbo ha accolto la domanda e ha condannato l' a versare all' Controparte_2 Parte_2 la somma di € 6.655.685,33, oltre rivalutazione ed interessi;
ha condannato parte convenuta a
1 rifondere le spese di lite a favore della convenuta liquidate per la fase di merito in € 36.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu e per la fase cautelare in € 10.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “L di con Controparte_2 CP_1 atto di citazione notificato il 30.5.2012 l'11.2.15 conveniva innanzi al Tribunale di Viterbo l' di per ottenerne la condanna “a titolo di risarcimento Controparte_2 Parte_1 danni da occupazione senza titolo delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno, di complessivi ettari 1527.65.60”.
Esponeva parte attrice che l'U.A. di aveva preso in affitto dal Pio Parte_1 CP_3
le tenute di Ancarano e Poggio del Forno;
che detti terreni erano gravati da usi civici di
[...] pascolo a favore della di;
che l' di era stata condannata CP_4 CP_1 CP_4 Parte_1 dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1715/71 al rilascio di tali tenute in favore del;
che la sentenza di rilascio era stata eseguita a cura dell'Ufficiale Parte_3
Giudiziario presso il Tribunale di Civitavecchia, con verbale di rilascio del 5.2.1976; che il Pio
Istituto era stato condannato dal Commissario usi civici del Lazio con sentenza n. 8/78 a restituire i fondi percepiti alla i avendo accertato l'esistenza dei diritti civici di CP_4 CP_1 pascolo a favore della stessa sulle tenute di Ancarano e Poggio del Forno;
che la CP_2
di aveva continuato ad occupare senza alcun titolo le tenute di
[...] Parte_1
Ancarano e Poggio Tondo;
che rispetto a detti terreni il Commissario per Usi Civici del Lazio con sentenza n. 25 del 26.5.1995, la Corte d'Appello di Roma – Sezione speciale Usi Civici, con sentenza n. 16 del 14.4.1998 e la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2886 del 2002 avevano accertato l'inesistenza dei diritti vantati dalla convenuta;
che le tenute di Ancarano e Poggio del Forno erano state trasferite in forza dell'art. 65 della L. 833/78 al Comune di;
che i terreni in questione erano stati quindi trasferiti con atto di CP_1 conciliazione tra il Comune di e la i , approvato dalla Regione Lazio CP_1 CP_4 CP_1 con deliberazione n. 323 del 25.1.1983, alla i;
che alla CP_4 CP_1 Controparte_2 era stato ordinato con sentenza n. 241 del 28.4.2003 della Sezione Specializzata Parte_1
RA del Tribunale di Civitavecchia il rilascio delle tenute di e Poggio Tondo essendo state occupate senza titolo;
che oltre al rilascio la sentenza aveva disposto il risarcimento dei danni da quantificare in separato giudizio;
che detta sentenza era stata confermata dalla sentenza di
Appello n. 5228/05 e quindi da quella di Cassazione n. 16910 del 21.7.2009; che il giudizio definito con la sentenza n. 241/2003 era stato proposto con citazione del 28.3.1983 dovendo quindi la risarcire i danni da tale data fino al momento Parte_4 del rilascio delle tenute avvenuto il 7.10.2009; che l'occupazione abusiva delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno ne aveva impedito il godimento, la gestione economica e la possibilità di disposizione da parte degli utenti di e dell'Ente gestore;
che con CP_1 l'occupazione senza titolo delle tenute era stato commesso un atto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc;
che aveva subito un danno costituito dal valore del reddito non goduto per i mancati introiti;
che le tenute di Ancarano e Poggio del Forno erano censite alla partita 9242 intestata all' di , inquadrate in catasto ai fogli 28, 41, 42 e 62 e parte dei Controparte_2 CP_1 fogli 61, 82 e 83 con superficie di ha 1524.46.85; che detti terreni erano utilizzati per pascolo, semina e bosco;
che inoltre aveva subito il danno derivato dalla mancata realizzazione di un'azienda agrituristica in località Ancarano oltre al danno non patrimoniale;
che il reddito dei terreni boschivi era rappresentato dall'importo che l' avrebbe ricavato dalla Controparte_2 vendita del materiale legnoso e dal corrispettivo per il pascolo allo stato brado;
che per ogni anno non aveva ricavato il corrispettivo di 23.040 quintali di legna per un danno complessivo di € 1.132.445,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
che inoltre non aveva potuto esercitare l'attività di allevamento brado;
che i terreni in questione erano vocati a detta attività costituendo i cedui di cerro un elemento integratore nella dieta dei bovini e degli equini
2 maremmani;
che il relazione a tale attività il mancato reddito era di € 212.132,25; che non aveva potuto sfruttare 650 ha di terreni seminativi con mancato reddito per quanto riguarda il frumento di € 3.160.956,50 e perdita di contributi comunitari per € 6.199.463,73 e per l'erbaio di € 773.831,50 e perdita di contributi di € 3.349.045,31; che non aveva potuto realizzare un'azienda agrituristica in località Ancarano a causa della indisponibilità delle tenute per la illegittima occupazione da parte della convenuta;
che aveva subito un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità e della migliore realizzazione del progetto sviluppo della comunità stessa;
che pur non avendo la disponibilità dei terreni occupati dalla ER RA convenuta aveva dovuto sopportare oneri fiscali pari a € 382.253,00 per pagamento I.C.I. anni
1993-2009 oltre ad € 293.056,67 per oneri di bonifica;
che l' Parte_4 le aveva versato il complessivo importo di € 1.006.039,20 e che l'
[...] Controparte_2
nel periodo di riferimento si era arricchita in misura maggiore dell'ammontare
[...] del risarcimento richiesto.
Si costituiva l' esponendo che non aveva proposto Parte_4 azioni tendenziose, pretestuose o temerarie, avendo correttamente assolto ai propri doveri istituzionali a tutela dalla propria comunità; che poteva rispondere solo con il proprio patrimonio disponibile;
che parte attrice incomprensibilmente non era stata disponibile ad affittare i terreni per l'azienda di allevamento bovini;
che la domanda era improcedibile non essendo stato proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art.46, L. 203/1982 trattandosi di materia agraria;
che inoltre il rito doveva essere mutato nel rito speciale del lavoro;
che la controversia era di competenza delle Sezioni Speciali del Tribunale;
che parte Pt_5 attrice era volontariamente intervenuta nella causa proposta dal al Tribunale di CP_5
Civitavecchia senza formulare domande;
che non vi erano state pronunce in ordine al merito della questione e rispetto alla prescrizione;
che quella domanda non aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione;
che la riconsegna aveva avuto efficacia interruttiva per il periodo non eccedente i dieci anni precedenti;
che il risarcimento per l'occupazione abusiva doveva essere quantificato in in relazione al valore locativo del bene;
che parte attrice aveva perso solo il diritto “di pascolo” ad uso civico non potendo quindi chiedere danni per differente titolo o mancata utilizzazione;
che non erano stati provati i richiesti danni non patrimoniali;
che parte attrice non aveva specificato in cose fosse consistita la lesione degli “interessi della collettività costituzionalmente garantita e non connotati da rilevanza “economica”; che non aveva più effettuato tagli di boschi sui terreni in questione dal 2005; che non erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria essendo la controversia estranea a rapporti commerciali ed imprenditoriali;
che in relazione agli asseriti danni causati per mancato utilizzo del pascolo, la quantificazione di parte attrice era spropositata avendo utilizzato un valore eccessivo per singolo capo di bestiame;
che in tale periodo parte attrice aveva incassato dalla convenuta € 1.006.039,20; che era stato quantificato in misura eccessiva anche l'asserito danno per mancati redditi derivanti dallo sfruttamento dei terreni “seminativi” essendo la media del frumento duro di q.li 25 per ettaro e non di q.li 40; che non erano dovute le somme relative ai contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura; che non aveva mai incassato o percepito detti contributi;
che gli stessi erano stati percepiti dai singoli agricoltori;
che aveva interamente girato all'attrice il canone di affitto percepito;
che alcuna somma doveva essere riconosciuta per la mancata realizzazione del progetto agrituristico del 1987; che infatti parte attrice aveva avuto a disposizione altri terreni ove realizzare la struttura ben conoscendo le difficoltà relativamente al poggio Ancarano derivanti dalla pendenza delle cause;
che parte attrice non aveva specificato gli elementi del richiesto danno non patrimoniale;
che non poteva essere chiesto il pagamento dell'ICI per beni demaniali;
che parte attrice non aveva informato la convenuta delle richieste di pagamento per oneri fiscali e che proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice a corrispondere le somme impiegate per le migliorie apportate ai fondi.
3 Il Giudice, istruita la causa come in atti, la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza 23.5.19 come da verbale.”
2.- A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Trattasi di domanda presentata dall' per ottenere la condanna da parte del Tribunale Parte_2 di Viterbo dell' al risarcimento dei danni da occupazione Parte_4 senza titolo delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno.
La domanda è accolta, nei limiti di seguito indicati, essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 642/15 e 22562/16) ad esclusione di quelle relative alla quantificazione del danno.
Utilizzabili per la decisione le conclusioni cui prevengono i ctu, in questa sede, in quanto coerentemente motivate e fondate su criteri tecnici correttamente applicati.
In particolare, non trattandosi di materia agraria, non sussiste la competenza delle relative
Sezioni Specializzate né il tentativo obbligatori di mediazione.
Parte attrice ha chiesto esplicitamente il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cc non trattandosi dunque di domanda per indebito arricchimento. I riferimenti alle somme incassate dalla convenuta costituiscono solo un criterio per la quantificazione dei mancati guadagni sopportati e dunque per la quantificazione della diminuzione patrimoniale conseguente alla mancata restituzione dei terreni in questione.
L ha acquistato i diritti sulle tenute Ancarano e Poggio del Parte_2
Forno in forza della conciliazione amministrativa del 6.4.1982 (vedi doc. 5 parte attrice), non limitati dunque al solo diritto di pascolo.
Le somme dovute non sono prescritte in quanto il diritto al risarcimento è sorto con la pronuncia n. 241/2003 del Tribunale di Civitavecchia a definizione del giudizio iniziato nel 1983, ed è relativo al periodo intercorrente sino all'effettivo rilascio dei terreni avvenuto nel 2009.
L'intervento in tale giudizio, nel quale la domanda del è stata respinta, Controparte_6 ha determinato l'interruzione della prescrizione per l . Parte_6
L ha subito il danno costituito da non aver potuto utilizzare detti terreni per Parte_6 il loro fine di sostentamento della comunità locale, perdendo così il relativo canone di affitto.
Tale somma ammonta ad € 2.720.896,83 (vedi pg 73 relazione ctu) al netto di quanto già corrisposto, a cui deve essere aggiunta la somma di € 3.934.788,50 pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto.
Non provata la lesione di beni costituzionalmente protetti e le conseguenze nella sfera di parte attrice per cui respinta la domanda di risarcimento danni non patrimoniali.
Non dovuti gli oneri consortili, non avendo parte attrice avvisato la convenuta della richiesta e della possibilità di proporre opposizione, e fiscali, non essendo dovuta l'ICI per beni demaniali.
4 L è condannata a versare all' Controparte_2 Parte_2
la somma di € 6.655.685,33, oltre rivalutazione ed interessi trattandosi di
[...] risarcimento danni.
Respinta la riconvenzionale in quanto non provata.
Le spese seguono la soccombenza.”
3.- L' ha proposto appello per i Parte_1 motivi di seguito enunciati.
1) Inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata ex art. 132, comma 2, n.4 cpc e 118 Disp.
Att. cpc-
Impugna la sentenza di primo grado per difetto e carenza assoluta di argomentazioni logico
- giuridiche che rendano comprensibili le ragioni pose a fondamento della decisione.
2) Competenza delle sezioni specializzate agrarie –
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato che la materia in oggetto non fosse di competenza della sezione specializzata RA.
L'appellante sottolinea che si tratta di una controversia che nasce sulla domanda di
“occupazione senza titolo” di due appezzamenti di terreno agricoli, pertanto, chiede dichiararsi la competenza della Sezione Specializzata RA.
3) Inammissibilità della domanda – violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cpc e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Impugna il capo della sentenza nella pare in cui il Tribunale avrebbe considerato la richiesta di parte attrice quale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cc e non quale domanda per indebito arricchimento.
L'appellane sostiene che il danno per l' , odierna appellata, Parte_2 corrisponda all'arricchimento dell' e alla sua conseguente Parte_4 speculare deprivazione dello stesso arricchimento. Al riguardo precisa che mentre il petitum si focalizza sulla domanda risarcitoria, la causa petendi invece sull'arricchimento che avrebbe lucrato l'odierna appellante con lo sfruttamento e l'utilizzo dei terreni e quindi sulla base della norma di cui all'art. 2041 c.c. non applicabile al caso che ci occupa.
4) Prescrizione.
Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto le somme dovute non prescritte in quanto il diritto al risarcimento sarebbe sorto con la pronuncia n. 241/2003 del Tribunale di Civitavecchia a definizione del giudizio iniziato nel 1983 e relativo al periodo fino all'effettivo rilascio dei terreni avvenuto nel 2009.
5 Ritiene l'appellante che “la reiezione della domanda svolta dal che ha Controparte_6 avviato l'azione di rilascio dei terreni contro la senza Parte_4 essere il proprietario e la inerzia processuale che ha prodotto la cancellazione della causa dal ruolo nell'anno 1996 fa perdere l'effetto interruttivo della prescrizione dato dalla notifica dell'originario atto introduttivo di lite, così come l'effetto interruttivo, se mai sussistente, dell'atto di intervento.”
5) Criteri risarcitori del danno.
Considera errata la decisione del Giudice di escludere che le somme incamerate dell' siano l'unico criterio di quantificazione del danno Parte_4 subito dall'appellata.
L'appellante allega quali criteri di calcolo del corretto indennizzo: quello del calcolo ricavabile dai dati ufficiali che attengono al reddito catastale rapportato alle effettive caratteristiche e destinazione del terreno;
quello della commisurazione del danno proprio nella perdita del canone di affitto (che l'appellante dichiara di aver sempre riversato alla appellata); quello di determinazione del danno da occupazione abusiva di un terreno agricolo che non avesse subito trasformazioni o variazioni di destinazione, come il caso che ci occupa, il valore locativo dei terreni, ricomprendente il valore dei frutti goduti dall'occupante.
Il Tribunale avrebbe anche errato nel quantificare il danno da perdita del canone di affitto in
Euro 2.720.896,83, al netto di quanto già corrisposto, facendo riferimento alla relazione del
CTU.
A riguardo la parte sostiene che le risultanze della CTU, già contestate nel primo grado, indicano la “potenziale” redditività dei terreni secondo un criterio imprenditoriale e secondo finalità speculative che sfuggono al concetto di canone di affitto.
6) Pagamenti corrisposti dalla – Parte_4
Il Tribunale quantifica la somma risarcitoria quale perdita del canone di affitto in Euro
2.720.896,83 considerando come effettivamente corrisposta dalla parte appellante la somma di
Euro 1.006.039,17.
L'appellante sostiene di aver corrisposto la somma di Euro 1.123.752,78, somma confermata dagli stessi CTU nel verbale delle operazioni peritali dell'8.6.2017.
Parte 7) –
Il Tribunale aggiunge alla predetta somma Euro 3.934.788,50 pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto.
Ancora una volta, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe respinto l'istanza dell'appellata con ordinanza del 6.3.2019 per poi successivamente invertire il suo precedente convincimento condannando l'appellante al pagamento di tale importo, senza alcun fondamento logico- giuridico esplicitato.
6 4.- L' ha proposto appello incidentale per Controparte_1
i motivi di seguito enunciati.
-1. in iudicando. - Circa la determinazione del regime ordinario di conduzione delle CP_7 proprietà collettive (conduzione diretta da parte della Comunità titolare) e conseguente inapplicabilità del criterio risarcitorio basato sul canone di affitto.
Il Collegio dei CTU e il Giudice di primo grado avrebbero erroneamente presupposto l'esistenza di un rapporto riconducibile all'affitto e dunque la costituzione ex novo di un diritto di godimento in capo ad ogni singolo utente-assegnatario della terra;
non avrebbero, però, tenuto conto del fatto che la gestione diretta dei beni da parte della Comunità è l'unica forma di conduzione ammissibile ed effettivamente realizzata.
Dai rilevi che precedono conseguirebbe che non si sarebbe dovuto detrarre quanto versato dall' i quale canone di affitto. CP_4 Parte_1
-2. in procedendo. - Omessa pronuncia riguardo alla voce di danno per mancata CP_7 realizzazione dell'azienda agrituristica in località Ancarano.
Il giudice avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda relativa al danno provocato dal non aver potuto realizzare l'azienda agrituristica progettata in località Ancarano.
La parte sostiene che la realizzazione del progetto avrebbe comportato investimenti per quasi
20 miliardi di Lire, l'impiego di circa 80 persone oltre alle evidenti ricadute sull'indotto. Chiede, pertanto, che venga esaminato anche questo profilo di danno e che la Corte liquidi il risarcimento ai sensi dell'art.1226 c.c.
-3. in iudicando. Circa il risarcimento per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli CP_7
Immobili.
Nella sentenza impugnata il Giudice avrebbe respinto la domanda di liquidazione del risarcimento dovuto motivando tale rigetto con l'argomento che i terreni in questione non sarebbero oggetti all'imposta.
Al riguardo la parte assume che “l'esenzione dei terreni in proprietà collettiva dal pagamento dell'IMU è stata riconosciuta solo a seguito intervento del legislatore, mediante l'art. 22, co. 2, l. n. 89/2014, successiva al tempo in cui è stata consumata l'occupazione abusiva dei terreni (1983.2009) che, quindi, si è protratta quando i terreni di proprietà collettiva erano ancora soggetti all'imposta.”
-4. in iudicando. - Circa il risarcimento per il pagamento degli oneri di bonifica. CP_7
Il Giudice avrebbe respinto la domanda di liquidazione del risarcimento per il danno causato dall'aver dovuto corrispondere contributi di bonifica pari ad Euro 293.056,67, argomentando che l'odierna appellata non avrebbe avvisato controparte della richiesta e della possibilità di proporre opposizione alle cartelle di pagamento.
7 Al riguardo rammenta la parte che l' è stata giudicata Parte_4 abusiva e che è stata espressamente esclusa l'esistenza di un rapporto contrattuale.
-5. in iudicando. Sul danno non patrimoniale. CP_7
Il Tribunale avrebbe considerato non provata la lesione di beni costituzionalmente protetti e le conseguenze nella sfera di parte attrice.
L'appellante incidentale sostiene che la lesione sia stata grave e che il pregiudizio non sia futile avendo riguardo di un enorme quantità di beni per un lungo periodo durante il quale una intere generazione della collettività di avrebbe quasi perso memoria dei diritti CP_1 collettivi esercitati sulle terre di Ancarano e Poggio Tondo, pertanto assume un atteggiamento psicologico doloso dell'odierna appellante.
5.- L'odierno giudizio concerne la quantificazione del risarcimento danno cagionato dall' all' Parte_1 Controparte_1
per effetto dell'occupazione sine titulo dei terreni siti in Ancarano e Poggio
[...] del Forno dal 1983 al 2009.
Con sentenza n. 241 del 2003 il Tribunale di Civitavecchia, Sez. RA (confermata dalla
Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5228/2005 e dalla Cassazione con sentenza n.
16910/2009) ha escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale di natura agraria tra l' di CP_4
e l' i dichiarando, pertanto, quest'ultima occupante senza titolo CP_1 CP_4 Parte_1 dei terreni per cui è causa.
6.- In via preliminare, vanno rigettati i primi tre motivi di appello.
6.1.-Attraverso il richiamo agli scritti di parte, il Tribunale ha esaustivamente indicato le ragioni della decisione in conformità all'indirizzo della Suprema Corte inaugurato con la sentenza n. 642 del 2005 in quanto ha fatto proprie dette ragioni che risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
6.2.- Inoltre, non v'è competenza delle sezioni specializzate agrarie dal momento che è stata accertata l'inesistenza di un contratto agrario il cui accertamento radicherebbe, al contrario, detta competenza alla luce dell'art. 9 della legge n. 29 del 1990 ai sensi del quale: «tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320 , ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile». Deve parimenti escludersi la competenza del commissario degli usi civici, eventualmente rilevabile d'ufficio, dal momento che: «La domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 cod. proc. civ., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti di una università agraria, per l'occupazione di un fondo avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo - un'ordinanza di reintegra emanata dall'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici -, poi riconosciuto illegittimo in sede di impugnazione giurisdizionale dinanzi al Commissario)» (Cass. SS. UU sentenza n. 14750 del
2002).
8 6.3.- Sempre in via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda e comunque il terzo motivo di appello inerente all'erronea qualificazione della domanda, dal momento che correttamente il Giudice di primo grado l'ha qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. stante la chiara indicazione in tal senso nella citazione,
a partire dalla pag. 4 in cui si parla di risarcimento di danno, e della natura sussidiaria e residuale dell'azione di indebito arricchimento.
6.4.- Nel merito, in via pregiudiziale, non ha pregio la sollevata eccezione di prescrizione sulla base del rilievo per cui la reiezione della domanda di rilascio e la cancellazione della causa dal ruolo avrebbero privato la domanda dell'effetto interruttivo dal momento che, a detto fine, rileva il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta.
6.5.- Venendo al punto nodale del giudizio, l'appellante censura i criteri di quantificazione del danno utilizzati dal Tribunale sulla base delle indicazioni della CTU che non terrebbe in debita considerazione la peculiare natura dei beni in questioni (beni asserviti ad “usi civici”).
6.5.1.- Giova brevemente richiamare i caratteri peculiari della natura e della disciplina dei terreni asserviti ad usi civici. Come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2022, la disciplina originaria della legge n. 1766 del 1927 (non abrogata dalla legge sui domini collettivi n. 168 del 2017) adotta, da un lato, una prospettiva liquidatoria, quale riflesso di una «posizione di disfavore con cui il legislatore dell'epoca valutava l'uso promiscuo delle risorse fondiarie» (sentenza n. 228 del 2021), in quanto ritenuto foriero di conflittualità nel mondo agricolo, da un altro lato, tratteggia i caratteri dei beni che restano destinati agli usi collettivi, pur sotto l'egida della proprietà pubblica e talora della proprietà di associazioni agrarie.
Rispetto ai beni assegnati in proprietà a un comune, o a una frazione, o a una associazione agraria - o ad essi pervenuti all'esito dei citati meccanismi - il legislatore opera una ulteriore distinzione fra le terre con una destinazione boschiva o pascoliva e le terre «convenientemente utilizzabili per la coltura agraria» (art. 11, primo comma). Solo per queste ultime si prevede un processo di quotizzazione e l'assegnazione a privati di diritti reali di enfiteusi, fermo restando l'onere propter rem di corrispondere il canone enfiteutico e salva la possibilità, a seguito dell'apporto di migliorie, di affrancare il fondo, ciò che conduce all'acquisizione della proprietà privata (art. 21, secondo comma).“Dove invece la destinazione agli usi civici permane, la stessa legge del 1927 già prospettava, insieme alla fruizione collettiva, un regime di inalienabilità (nei termini previsti dall'art. 12, secondo comma), e dunque di indisponibilità del bene, nonché la garanzia della sua destinazione.”
Come chiarito dalla citata decisione, l'assetto normativo successivo a quello sopra richiamato risulta poi ispirato «all'obiettivo assiologico della conservazione di realtà e di territori, che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi.
Un simile connubio si rinviene in due ordini di interventi.
Il primo è quello che ha imposto l'apposizione di un vincolo paesaggistico alle «aree assegnate alle università agrarie e [al]le zone gravate da usi civici» (art. 1, primo comma, lettera h, del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, che ha integrato l'art. 82, quinto comma, lettera h, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Protezione delle bellezze naturali», disposizione poi trasfusa nell'art. 142, comma 1, lettera h, cod. beni culturali).
9 Il secondo si identifica con la disciplina recata dalla legge n. 168 del 2017, fortemente innovativa rispetto ai capisaldi civilistici dell'istituto, a partire dal riconoscimento di una nuova istituzione espressamente attuativa degli artt. 2, 9, 42, secondo comma, e 43 Cost., i domini collettivi, qualificati come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie»
e riferiti a una «collettività [di] membri» (art. 1, comma 1), che traggono normalmente utilità dal fondo (art. 2, comma 3, lettera a).
A tale paradigma si raccorda una nuova categoria di beni collettivi che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ricomprende non soltanto le terre attribuite, originariamente o all'esito di liquidazioni, a comuni, frazioni o associazioni agrarie, nonché quelle derivanti da
«scioglimento delle promiscuità» e da altri meccanismi previsti dalla legge n. 1766 del 1927;
«da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
da permuta o da donazione», ma anche le terre collettive delle comunioni familiari montane;
i corpi idrici sui quali i residenti esercitano gli usi civici e, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), le terre gravate da usi civici non ancora liquidati su proprietà di soggetti pubblici o privati. A tutto questo insieme di beni viene riferito il regime giuridico «dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» (art.
3, comma 3).
La natura del bene si dimostra, dunque, funzionale a un interesse di godimento collettivo che spetta ai componenti della comunità, i quali sono al contempo vincolati, nella conservazione della destinazione delle terre, al rispetto di una «comproprietà inter- generazionale» (art. 1, comma 1, lettera c). [….]
Il punto di saldatura fra perpetua destinazione dei beni e liquidazione degli usi civici viene individuato dallo stesso art. 3, comma 6, nel mantenimento del vincolo paesaggistico anche all'esito del meccanismo liquidatorio».
6.5.2.- Delle più volte menzionate finalità conservative dei beni gravati da usi civici e della
«consolidata vocazione ambientalista degli usi civici e dei domini collettivi» (sentenza n. 228 del 2021) ritiene questa Corte di Appello che il Tribunale di primo grado abbia tenuto in debita considerazione nella liquidazione del danno, sulla base della Ctu in atti, le cui conclusioni si condividono in quanto appaiono scevre da vizi logici e adottate all'esito di una indagine scrupolosa e condivisibile.
Ha, al riguardo, rilevato le forme di gestione “ordinarie” di beni ad uso collettivo, individuando due tipi di gestione, diretta per i terreni boscati e indiretta, in affitto, per i terreni non boscati quali i seminativi e i pascoli, ivi compresa la “fida pascolo”. D'altronde, dette modalità sono state quelle adottate dall' fino al rilascio e Parte_4 Parte_1 da quella di successivamente ad esso. Sulla base della considerazione per cui queste CP_1 forme di gestione sono quelle adottate anche dalle altre ER AR , ha adottato detto criterio come “ordinario” per i beni in questione.
All'esito delle valutazione dei CTU - sui quali non esistono dubbi avendo provveduto a rispondere anche ai chiarimenti sollecitati dalle parti, sicchè l'elaborato si è mostrato oggettivo, analitico e conferente con riferimento sia ai dati acquisiti che alle conclusioni cui è pervenuto
– è giunto alla determinazione del reddito complessivo dei terreni, spettante al titolare quale mancato guadagno, dalla sommatoria dei redditi forniti dalle singole attività attuabili sui beni oggetto di valutazione considerati in ordinarietà di conduzione e gestione per l'importo totale di Euro 3.726.936,00.
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, destituita di fondamento è dunque l'affermazione dell'appellante per cui la ctu avrebbe indicato la “potenziale” redditività dei terreni secondo un criterio imprenditoriale e secondo finalità speculative e su parametri economici che non si attagliano affatto alla specificità e peculiarità delle parti in causa.
6.6.- A detta somma vanno detratti gli anticipi versati dall'U.A. di Parte_1
In base alle prove di pagamento da questa fornite, in quanto gravata dall'onere probatorio, gli importi corrispondono ad Euro 1.123.752,78 e dunque il sesto motivo deve essere accolto.
Conseguentemente, l'appellante va condannata al pagamento della complessiva somma arrotondata di 2.603.183,00. L'originario importo va rivalutato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., in base all'orientamento giurisprudenziale di cui alla nota sentenza della Corte di Cass., n. 1712 del 1995, secondo indici medi di svalutazione monetaria dalla data della stima eseguita in sede di CTU (10 maggio 2018) alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata di anno in anno vanno riconosciuti interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della presenta sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 cod. civ. decorrono inoltre gli interessi legali.
6.7.- È infine fondato il settimo motivo di appello.
La somma Euro 3.934.788,50 riconosciuta all'appellata pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto non risulta difatti dovuta.
Da un canto, difatti, sono condivisibili le conclusioni del CTU in base alle quali i premi comunitari competono a chi gestisce il terreno e dunque all'affittuario del terreno e non al proprietario, in conformità alla ratio della Politica agricola comune volta, appunto, a sussidiarie gli agricoltori, intesi quali soggetti che esercitano un'attività agricola.
Spetterebbero al proprietario solo in caso di conduzione diretta da parte dell' CP_2
che, per quanto dianzi detto, non rappresenta la gestione ordinaria per i terreni in
[...] questioni.
D'altronde, l'u.a. monte ha contestato di averli ricevuti, né l'appellante ne ha Pt_1 dimostrato l'incasso; inoltre non risulta che, una volta rientrata in possesso dei terreni in questione, l'università di li abbia ricevuti successivamente CP_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono il motivo è dunque fondato.
7.- L'appello incidentale, pur ammissibile alla luce dell'orientamento per cui
«L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità
11 delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione»
(Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 2022), è, di contro, infondato.
7.1.- Ritiene l'appellante che non si sarebbe dovuto detrarre quanto versato dall' di CP_4 quale canone di affitto. Parte_1
L'assunto non ha pregio, dal momento che correttamente è stato scomputato l'importo versato all'università agraria di in applicazione del principio dell'effettività del danno CP_1 subito, in base al quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato scaturenti dal medesimo fatto dannoso.
7.2- La voce risarcitoria riconducibile alla mancata realizzazione dell'azienda agrituristica in località Ancarano è stata correttamente disattesa alla luce della peculiare natura dei beni asserviti ad usi civici, dianzi evidenziata, che perderebbero la loro naturale vocazione se adibiti ad azienda agrituristica. Al riguardo è stato difatti ritenuto che «risulterebbe immediatamente percepibile che l'ente in parola non potrebbe giammai esercitare il diritto pieno ed esclusivo del proprietario, libero di far quel che crede del proprio bene, essendogli stato attribuito un diritto di proprietà limitato ab origine dalla destinazione impressa dalla legge. Il quadro, tuttavia, non può mutare ove, in assenza di tali enti, il fondo venga attribuito al comune. Del predetto bene l'ente territoriale non può disporre come crede, essendo tenuto a rispettarne la destinazione» (Cass. n. 2704 del 2019).
7.3- Quanto al terzo e quarto motivo dell'appello incidentale, attinenti alle voci di danno relative al pagamento dell'Ici e degli oneri di bonifica, condivisibilmente non sono state riconosciute in quanto gravanti sul titolare di detti beni e non conseguono all'occupazione illegittima di beni altrui.
7.4.- Infine, privo di pregio è il motivo afferente al danno non patrimoniale, dal momento che l'utilizzo dei beni in questione è stato conforme alla natura civica degli stessi e che gli interessi di rilievo costituzionale ad essi sottesi sono stati soddisfatti. La comunità locale ne ha difatti usufruito ed essi hanno mantenuto inalterata la natura paesaggistica.
8.- In conclusione, l'appello è in parte fondato mentre l'appello incidentale è da respingere.
9.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione della metà delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo. Il compenso del CTU è posto definitivamente a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1143/2019 del Tribunale ordinario di Viterbo:
condanna l' a versare all' Controparte_2 Parte_2 la somma di Euro 2.603.183,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
12 condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, Controparte_2 in favore dell' , liquidate in tale misura, per la fase cautelare ed Parte_2 il giudizio innanzi al Tribunale in 20.000 euro, 1.500 euro per spese vive ed euro 12.000,00 per questo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti per la metà il compenso del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8228/2019 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. RICCARDO MICCI.
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 presidente e legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MARIA LUISA ACCIARI e
GUIDO SALEPPICHI.
Appellato e Appellante Incidentale
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n.1143/2019 con cui il Tribunale ordinario di Viterbo ha accolto la domanda e ha condannato l' a versare all' Controparte_2 Parte_2 la somma di € 6.655.685,33, oltre rivalutazione ed interessi;
ha condannato parte convenuta a
1 rifondere le spese di lite a favore della convenuta liquidate per la fase di merito in € 36.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge e pone a suo definitivo carico le spese della ctu e per la fase cautelare in € 10.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “L di con Controparte_2 CP_1 atto di citazione notificato il 30.5.2012 l'11.2.15 conveniva innanzi al Tribunale di Viterbo l' di per ottenerne la condanna “a titolo di risarcimento Controparte_2 Parte_1 danni da occupazione senza titolo delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno, di complessivi ettari 1527.65.60”.
Esponeva parte attrice che l'U.A. di aveva preso in affitto dal Pio Parte_1 CP_3
le tenute di Ancarano e Poggio del Forno;
che detti terreni erano gravati da usi civici di
[...] pascolo a favore della di;
che l' di era stata condannata CP_4 CP_1 CP_4 Parte_1 dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1715/71 al rilascio di tali tenute in favore del;
che la sentenza di rilascio era stata eseguita a cura dell'Ufficiale Parte_3
Giudiziario presso il Tribunale di Civitavecchia, con verbale di rilascio del 5.2.1976; che il Pio
Istituto era stato condannato dal Commissario usi civici del Lazio con sentenza n. 8/78 a restituire i fondi percepiti alla i avendo accertato l'esistenza dei diritti civici di CP_4 CP_1 pascolo a favore della stessa sulle tenute di Ancarano e Poggio del Forno;
che la CP_2
di aveva continuato ad occupare senza alcun titolo le tenute di
[...] Parte_1
Ancarano e Poggio Tondo;
che rispetto a detti terreni il Commissario per Usi Civici del Lazio con sentenza n. 25 del 26.5.1995, la Corte d'Appello di Roma – Sezione speciale Usi Civici, con sentenza n. 16 del 14.4.1998 e la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2886 del 2002 avevano accertato l'inesistenza dei diritti vantati dalla convenuta;
che le tenute di Ancarano e Poggio del Forno erano state trasferite in forza dell'art. 65 della L. 833/78 al Comune di;
che i terreni in questione erano stati quindi trasferiti con atto di CP_1 conciliazione tra il Comune di e la i , approvato dalla Regione Lazio CP_1 CP_4 CP_1 con deliberazione n. 323 del 25.1.1983, alla i;
che alla CP_4 CP_1 Controparte_2 era stato ordinato con sentenza n. 241 del 28.4.2003 della Sezione Specializzata Parte_1
RA del Tribunale di Civitavecchia il rilascio delle tenute di e Poggio Tondo essendo state occupate senza titolo;
che oltre al rilascio la sentenza aveva disposto il risarcimento dei danni da quantificare in separato giudizio;
che detta sentenza era stata confermata dalla sentenza di
Appello n. 5228/05 e quindi da quella di Cassazione n. 16910 del 21.7.2009; che il giudizio definito con la sentenza n. 241/2003 era stato proposto con citazione del 28.3.1983 dovendo quindi la risarcire i danni da tale data fino al momento Parte_4 del rilascio delle tenute avvenuto il 7.10.2009; che l'occupazione abusiva delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno ne aveva impedito il godimento, la gestione economica e la possibilità di disposizione da parte degli utenti di e dell'Ente gestore;
che con CP_1 l'occupazione senza titolo delle tenute era stato commesso un atto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc;
che aveva subito un danno costituito dal valore del reddito non goduto per i mancati introiti;
che le tenute di Ancarano e Poggio del Forno erano censite alla partita 9242 intestata all' di , inquadrate in catasto ai fogli 28, 41, 42 e 62 e parte dei Controparte_2 CP_1 fogli 61, 82 e 83 con superficie di ha 1524.46.85; che detti terreni erano utilizzati per pascolo, semina e bosco;
che inoltre aveva subito il danno derivato dalla mancata realizzazione di un'azienda agrituristica in località Ancarano oltre al danno non patrimoniale;
che il reddito dei terreni boschivi era rappresentato dall'importo che l' avrebbe ricavato dalla Controparte_2 vendita del materiale legnoso e dal corrispettivo per il pascolo allo stato brado;
che per ogni anno non aveva ricavato il corrispettivo di 23.040 quintali di legna per un danno complessivo di € 1.132.445,95, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
che inoltre non aveva potuto esercitare l'attività di allevamento brado;
che i terreni in questione erano vocati a detta attività costituendo i cedui di cerro un elemento integratore nella dieta dei bovini e degli equini
2 maremmani;
che il relazione a tale attività il mancato reddito era di € 212.132,25; che non aveva potuto sfruttare 650 ha di terreni seminativi con mancato reddito per quanto riguarda il frumento di € 3.160.956,50 e perdita di contributi comunitari per € 6.199.463,73 e per l'erbaio di € 773.831,50 e perdita di contributi di € 3.349.045,31; che non aveva potuto realizzare un'azienda agrituristica in località Ancarano a causa della indisponibilità delle tenute per la illegittima occupazione da parte della convenuta;
che aveva subito un danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità e della migliore realizzazione del progetto sviluppo della comunità stessa;
che pur non avendo la disponibilità dei terreni occupati dalla ER RA convenuta aveva dovuto sopportare oneri fiscali pari a € 382.253,00 per pagamento I.C.I. anni
1993-2009 oltre ad € 293.056,67 per oneri di bonifica;
che l' Parte_4 le aveva versato il complessivo importo di € 1.006.039,20 e che l'
[...] Controparte_2
nel periodo di riferimento si era arricchita in misura maggiore dell'ammontare
[...] del risarcimento richiesto.
Si costituiva l' esponendo che non aveva proposto Parte_4 azioni tendenziose, pretestuose o temerarie, avendo correttamente assolto ai propri doveri istituzionali a tutela dalla propria comunità; che poteva rispondere solo con il proprio patrimonio disponibile;
che parte attrice incomprensibilmente non era stata disponibile ad affittare i terreni per l'azienda di allevamento bovini;
che la domanda era improcedibile non essendo stato proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art.46, L. 203/1982 trattandosi di materia agraria;
che inoltre il rito doveva essere mutato nel rito speciale del lavoro;
che la controversia era di competenza delle Sezioni Speciali del Tribunale;
che parte Pt_5 attrice era volontariamente intervenuta nella causa proposta dal al Tribunale di CP_5
Civitavecchia senza formulare domande;
che non vi erano state pronunce in ordine al merito della questione e rispetto alla prescrizione;
che quella domanda non aveva avuto efficacia interruttiva della prescrizione;
che la riconsegna aveva avuto efficacia interruttiva per il periodo non eccedente i dieci anni precedenti;
che il risarcimento per l'occupazione abusiva doveva essere quantificato in in relazione al valore locativo del bene;
che parte attrice aveva perso solo il diritto “di pascolo” ad uso civico non potendo quindi chiedere danni per differente titolo o mancata utilizzazione;
che non erano stati provati i richiesti danni non patrimoniali;
che parte attrice non aveva specificato in cose fosse consistita la lesione degli “interessi della collettività costituzionalmente garantita e non connotati da rilevanza “economica”; che non aveva più effettuato tagli di boschi sui terreni in questione dal 2005; che non erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria essendo la controversia estranea a rapporti commerciali ed imprenditoriali;
che in relazione agli asseriti danni causati per mancato utilizzo del pascolo, la quantificazione di parte attrice era spropositata avendo utilizzato un valore eccessivo per singolo capo di bestiame;
che in tale periodo parte attrice aveva incassato dalla convenuta € 1.006.039,20; che era stato quantificato in misura eccessiva anche l'asserito danno per mancati redditi derivanti dallo sfruttamento dei terreni “seminativi” essendo la media del frumento duro di q.li 25 per ettaro e non di q.li 40; che non erano dovute le somme relative ai contributi comunitari a sostegno dell'agricoltura; che non aveva mai incassato o percepito detti contributi;
che gli stessi erano stati percepiti dai singoli agricoltori;
che aveva interamente girato all'attrice il canone di affitto percepito;
che alcuna somma doveva essere riconosciuta per la mancata realizzazione del progetto agrituristico del 1987; che infatti parte attrice aveva avuto a disposizione altri terreni ove realizzare la struttura ben conoscendo le difficoltà relativamente al poggio Ancarano derivanti dalla pendenza delle cause;
che parte attrice non aveva specificato gli elementi del richiesto danno non patrimoniale;
che non poteva essere chiesto il pagamento dell'ICI per beni demaniali;
che parte attrice non aveva informato la convenuta delle richieste di pagamento per oneri fiscali e che proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attrice a corrispondere le somme impiegate per le migliorie apportate ai fondi.
3 Il Giudice, istruita la causa come in atti, la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza 23.5.19 come da verbale.”
2.- A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Trattasi di domanda presentata dall' per ottenere la condanna da parte del Tribunale Parte_2 di Viterbo dell' al risarcimento dei danni da occupazione Parte_4 senza titolo delle tenute di Ancarano e Poggio del Forno.
La domanda è accolta, nei limiti di seguito indicati, essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi
Cassazione 642/15 e 22562/16) ad esclusione di quelle relative alla quantificazione del danno.
Utilizzabili per la decisione le conclusioni cui prevengono i ctu, in questa sede, in quanto coerentemente motivate e fondate su criteri tecnici correttamente applicati.
In particolare, non trattandosi di materia agraria, non sussiste la competenza delle relative
Sezioni Specializzate né il tentativo obbligatori di mediazione.
Parte attrice ha chiesto esplicitamente il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cc non trattandosi dunque di domanda per indebito arricchimento. I riferimenti alle somme incassate dalla convenuta costituiscono solo un criterio per la quantificazione dei mancati guadagni sopportati e dunque per la quantificazione della diminuzione patrimoniale conseguente alla mancata restituzione dei terreni in questione.
L ha acquistato i diritti sulle tenute Ancarano e Poggio del Parte_2
Forno in forza della conciliazione amministrativa del 6.4.1982 (vedi doc. 5 parte attrice), non limitati dunque al solo diritto di pascolo.
Le somme dovute non sono prescritte in quanto il diritto al risarcimento è sorto con la pronuncia n. 241/2003 del Tribunale di Civitavecchia a definizione del giudizio iniziato nel 1983, ed è relativo al periodo intercorrente sino all'effettivo rilascio dei terreni avvenuto nel 2009.
L'intervento in tale giudizio, nel quale la domanda del è stata respinta, Controparte_6 ha determinato l'interruzione della prescrizione per l . Parte_6
L ha subito il danno costituito da non aver potuto utilizzare detti terreni per Parte_6 il loro fine di sostentamento della comunità locale, perdendo così il relativo canone di affitto.
Tale somma ammonta ad € 2.720.896,83 (vedi pg 73 relazione ctu) al netto di quanto già corrisposto, a cui deve essere aggiunta la somma di € 3.934.788,50 pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto.
Non provata la lesione di beni costituzionalmente protetti e le conseguenze nella sfera di parte attrice per cui respinta la domanda di risarcimento danni non patrimoniali.
Non dovuti gli oneri consortili, non avendo parte attrice avvisato la convenuta della richiesta e della possibilità di proporre opposizione, e fiscali, non essendo dovuta l'ICI per beni demaniali.
4 L è condannata a versare all' Controparte_2 Parte_2
la somma di € 6.655.685,33, oltre rivalutazione ed interessi trattandosi di
[...] risarcimento danni.
Respinta la riconvenzionale in quanto non provata.
Le spese seguono la soccombenza.”
3.- L' ha proposto appello per i Parte_1 motivi di seguito enunciati.
1) Inesistenza e/o nullità della sentenza impugnata ex art. 132, comma 2, n.4 cpc e 118 Disp.
Att. cpc-
Impugna la sentenza di primo grado per difetto e carenza assoluta di argomentazioni logico
- giuridiche che rendano comprensibili le ragioni pose a fondamento della decisione.
2) Competenza delle sezioni specializzate agrarie –
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe dichiarato che la materia in oggetto non fosse di competenza della sezione specializzata RA.
L'appellante sottolinea che si tratta di una controversia che nasce sulla domanda di
“occupazione senza titolo” di due appezzamenti di terreno agricoli, pertanto, chiede dichiararsi la competenza della Sezione Specializzata RA.
3) Inammissibilità della domanda – violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cpc e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Impugna il capo della sentenza nella pare in cui il Tribunale avrebbe considerato la richiesta di parte attrice quale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 cc e non quale domanda per indebito arricchimento.
L'appellane sostiene che il danno per l' , odierna appellata, Parte_2 corrisponda all'arricchimento dell' e alla sua conseguente Parte_4 speculare deprivazione dello stesso arricchimento. Al riguardo precisa che mentre il petitum si focalizza sulla domanda risarcitoria, la causa petendi invece sull'arricchimento che avrebbe lucrato l'odierna appellante con lo sfruttamento e l'utilizzo dei terreni e quindi sulla base della norma di cui all'art. 2041 c.c. non applicabile al caso che ci occupa.
4) Prescrizione.
Il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto le somme dovute non prescritte in quanto il diritto al risarcimento sarebbe sorto con la pronuncia n. 241/2003 del Tribunale di Civitavecchia a definizione del giudizio iniziato nel 1983 e relativo al periodo fino all'effettivo rilascio dei terreni avvenuto nel 2009.
5 Ritiene l'appellante che “la reiezione della domanda svolta dal che ha Controparte_6 avviato l'azione di rilascio dei terreni contro la senza Parte_4 essere il proprietario e la inerzia processuale che ha prodotto la cancellazione della causa dal ruolo nell'anno 1996 fa perdere l'effetto interruttivo della prescrizione dato dalla notifica dell'originario atto introduttivo di lite, così come l'effetto interruttivo, se mai sussistente, dell'atto di intervento.”
5) Criteri risarcitori del danno.
Considera errata la decisione del Giudice di escludere che le somme incamerate dell' siano l'unico criterio di quantificazione del danno Parte_4 subito dall'appellata.
L'appellante allega quali criteri di calcolo del corretto indennizzo: quello del calcolo ricavabile dai dati ufficiali che attengono al reddito catastale rapportato alle effettive caratteristiche e destinazione del terreno;
quello della commisurazione del danno proprio nella perdita del canone di affitto (che l'appellante dichiara di aver sempre riversato alla appellata); quello di determinazione del danno da occupazione abusiva di un terreno agricolo che non avesse subito trasformazioni o variazioni di destinazione, come il caso che ci occupa, il valore locativo dei terreni, ricomprendente il valore dei frutti goduti dall'occupante.
Il Tribunale avrebbe anche errato nel quantificare il danno da perdita del canone di affitto in
Euro 2.720.896,83, al netto di quanto già corrisposto, facendo riferimento alla relazione del
CTU.
A riguardo la parte sostiene che le risultanze della CTU, già contestate nel primo grado, indicano la “potenziale” redditività dei terreni secondo un criterio imprenditoriale e secondo finalità speculative che sfuggono al concetto di canone di affitto.
6) Pagamenti corrisposti dalla – Parte_4
Il Tribunale quantifica la somma risarcitoria quale perdita del canone di affitto in Euro
2.720.896,83 considerando come effettivamente corrisposta dalla parte appellante la somma di
Euro 1.006.039,17.
L'appellante sostiene di aver corrisposto la somma di Euro 1.123.752,78, somma confermata dagli stessi CTU nel verbale delle operazioni peritali dell'8.6.2017.
Parte 7) –
Il Tribunale aggiunge alla predetta somma Euro 3.934.788,50 pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto.
Ancora una volta, secondo l'appellante, il Giudice avrebbe respinto l'istanza dell'appellata con ordinanza del 6.3.2019 per poi successivamente invertire il suo precedente convincimento condannando l'appellante al pagamento di tale importo, senza alcun fondamento logico- giuridico esplicitato.
6 4.- L' ha proposto appello incidentale per Controparte_1
i motivi di seguito enunciati.
-1. in iudicando. - Circa la determinazione del regime ordinario di conduzione delle CP_7 proprietà collettive (conduzione diretta da parte della Comunità titolare) e conseguente inapplicabilità del criterio risarcitorio basato sul canone di affitto.
Il Collegio dei CTU e il Giudice di primo grado avrebbero erroneamente presupposto l'esistenza di un rapporto riconducibile all'affitto e dunque la costituzione ex novo di un diritto di godimento in capo ad ogni singolo utente-assegnatario della terra;
non avrebbero, però, tenuto conto del fatto che la gestione diretta dei beni da parte della Comunità è l'unica forma di conduzione ammissibile ed effettivamente realizzata.
Dai rilevi che precedono conseguirebbe che non si sarebbe dovuto detrarre quanto versato dall' i quale canone di affitto. CP_4 Parte_1
-2. in procedendo. - Omessa pronuncia riguardo alla voce di danno per mancata CP_7 realizzazione dell'azienda agrituristica in località Ancarano.
Il giudice avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda relativa al danno provocato dal non aver potuto realizzare l'azienda agrituristica progettata in località Ancarano.
La parte sostiene che la realizzazione del progetto avrebbe comportato investimenti per quasi
20 miliardi di Lire, l'impiego di circa 80 persone oltre alle evidenti ricadute sull'indotto. Chiede, pertanto, che venga esaminato anche questo profilo di danno e che la Corte liquidi il risarcimento ai sensi dell'art.1226 c.c.
-3. in iudicando. Circa il risarcimento per il pagamento dell'Imposta Comunale sugli CP_7
Immobili.
Nella sentenza impugnata il Giudice avrebbe respinto la domanda di liquidazione del risarcimento dovuto motivando tale rigetto con l'argomento che i terreni in questione non sarebbero oggetti all'imposta.
Al riguardo la parte assume che “l'esenzione dei terreni in proprietà collettiva dal pagamento dell'IMU è stata riconosciuta solo a seguito intervento del legislatore, mediante l'art. 22, co. 2, l. n. 89/2014, successiva al tempo in cui è stata consumata l'occupazione abusiva dei terreni (1983.2009) che, quindi, si è protratta quando i terreni di proprietà collettiva erano ancora soggetti all'imposta.”
-4. in iudicando. - Circa il risarcimento per il pagamento degli oneri di bonifica. CP_7
Il Giudice avrebbe respinto la domanda di liquidazione del risarcimento per il danno causato dall'aver dovuto corrispondere contributi di bonifica pari ad Euro 293.056,67, argomentando che l'odierna appellata non avrebbe avvisato controparte della richiesta e della possibilità di proporre opposizione alle cartelle di pagamento.
7 Al riguardo rammenta la parte che l' è stata giudicata Parte_4 abusiva e che è stata espressamente esclusa l'esistenza di un rapporto contrattuale.
-5. in iudicando. Sul danno non patrimoniale. CP_7
Il Tribunale avrebbe considerato non provata la lesione di beni costituzionalmente protetti e le conseguenze nella sfera di parte attrice.
L'appellante incidentale sostiene che la lesione sia stata grave e che il pregiudizio non sia futile avendo riguardo di un enorme quantità di beni per un lungo periodo durante il quale una intere generazione della collettività di avrebbe quasi perso memoria dei diritti CP_1 collettivi esercitati sulle terre di Ancarano e Poggio Tondo, pertanto assume un atteggiamento psicologico doloso dell'odierna appellante.
5.- L'odierno giudizio concerne la quantificazione del risarcimento danno cagionato dall' all' Parte_1 Controparte_1
per effetto dell'occupazione sine titulo dei terreni siti in Ancarano e Poggio
[...] del Forno dal 1983 al 2009.
Con sentenza n. 241 del 2003 il Tribunale di Civitavecchia, Sez. RA (confermata dalla
Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 5228/2005 e dalla Cassazione con sentenza n.
16910/2009) ha escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale di natura agraria tra l' di CP_4
e l' i dichiarando, pertanto, quest'ultima occupante senza titolo CP_1 CP_4 Parte_1 dei terreni per cui è causa.
6.- In via preliminare, vanno rigettati i primi tre motivi di appello.
6.1.-Attraverso il richiamo agli scritti di parte, il Tribunale ha esaustivamente indicato le ragioni della decisione in conformità all'indirizzo della Suprema Corte inaugurato con la sentenza n. 642 del 2005 in quanto ha fatto proprie dette ragioni che risultano in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
6.2.- Inoltre, non v'è competenza delle sezioni specializzate agrarie dal momento che è stata accertata l'inesistenza di un contratto agrario il cui accertamento radicherebbe, al contrario, detta competenza alla luce dell'art. 9 della legge n. 29 del 1990 ai sensi del quale: «tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320 , ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile». Deve parimenti escludersi la competenza del commissario degli usi civici, eventualmente rilevabile d'ufficio, dal momento che: «La domanda di risarcimento del danno, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 96 cod. proc. civ., esorbita dalle attribuzioni giurisdizionali del Commissario regionale per gli usi civici e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nei confronti di una università agraria, per l'occupazione di un fondo avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo - un'ordinanza di reintegra emanata dall'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici -, poi riconosciuto illegittimo in sede di impugnazione giurisdizionale dinanzi al Commissario)» (Cass. SS. UU sentenza n. 14750 del
2002).
8 6.3.- Sempre in via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda e comunque il terzo motivo di appello inerente all'erronea qualificazione della domanda, dal momento che correttamente il Giudice di primo grado l'ha qualificata come azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. stante la chiara indicazione in tal senso nella citazione,
a partire dalla pag. 4 in cui si parla di risarcimento di danno, e della natura sussidiaria e residuale dell'azione di indebito arricchimento.
6.4.- Nel merito, in via pregiudiziale, non ha pregio la sollevata eccezione di prescrizione sulla base del rilievo per cui la reiezione della domanda di rilascio e la cancellazione della causa dal ruolo avrebbero privato la domanda dell'effetto interruttivo dal momento che, a detto fine, rileva il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta.
6.5.- Venendo al punto nodale del giudizio, l'appellante censura i criteri di quantificazione del danno utilizzati dal Tribunale sulla base delle indicazioni della CTU che non terrebbe in debita considerazione la peculiare natura dei beni in questioni (beni asserviti ad “usi civici”).
6.5.1.- Giova brevemente richiamare i caratteri peculiari della natura e della disciplina dei terreni asserviti ad usi civici. Come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236 del 2022, la disciplina originaria della legge n. 1766 del 1927 (non abrogata dalla legge sui domini collettivi n. 168 del 2017) adotta, da un lato, una prospettiva liquidatoria, quale riflesso di una «posizione di disfavore con cui il legislatore dell'epoca valutava l'uso promiscuo delle risorse fondiarie» (sentenza n. 228 del 2021), in quanto ritenuto foriero di conflittualità nel mondo agricolo, da un altro lato, tratteggia i caratteri dei beni che restano destinati agli usi collettivi, pur sotto l'egida della proprietà pubblica e talora della proprietà di associazioni agrarie.
Rispetto ai beni assegnati in proprietà a un comune, o a una frazione, o a una associazione agraria - o ad essi pervenuti all'esito dei citati meccanismi - il legislatore opera una ulteriore distinzione fra le terre con una destinazione boschiva o pascoliva e le terre «convenientemente utilizzabili per la coltura agraria» (art. 11, primo comma). Solo per queste ultime si prevede un processo di quotizzazione e l'assegnazione a privati di diritti reali di enfiteusi, fermo restando l'onere propter rem di corrispondere il canone enfiteutico e salva la possibilità, a seguito dell'apporto di migliorie, di affrancare il fondo, ciò che conduce all'acquisizione della proprietà privata (art. 21, secondo comma).“Dove invece la destinazione agli usi civici permane, la stessa legge del 1927 già prospettava, insieme alla fruizione collettiva, un regime di inalienabilità (nei termini previsti dall'art. 12, secondo comma), e dunque di indisponibilità del bene, nonché la garanzia della sua destinazione.”
Come chiarito dalla citata decisione, l'assetto normativo successivo a quello sopra richiamato risulta poi ispirato «all'obiettivo assiologico della conservazione di realtà e di territori, che vedono intrecciarsi l'ambiente e il paesaggio con le tradizioni antropologiche e culturali associate ai luoghi.
Un simile connubio si rinviene in due ordini di interventi.
Il primo è quello che ha imposto l'apposizione di un vincolo paesaggistico alle «aree assegnate alle università agrarie e [al]le zone gravate da usi civici» (art. 1, primo comma, lettera h, del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, che ha integrato l'art. 82, quinto comma, lettera h, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante «Protezione delle bellezze naturali», disposizione poi trasfusa nell'art. 142, comma 1, lettera h, cod. beni culturali).
9 Il secondo si identifica con la disciplina recata dalla legge n. 168 del 2017, fortemente innovativa rispetto ai capisaldi civilistici dell'istituto, a partire dal riconoscimento di una nuova istituzione espressamente attuativa degli artt. 2, 9, 42, secondo comma, e 43 Cost., i domini collettivi, qualificati come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie»
e riferiti a una «collettività [di] membri» (art. 1, comma 1), che traggono normalmente utilità dal fondo (art. 2, comma 3, lettera a).
A tale paradigma si raccorda una nuova categoria di beni collettivi che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ricomprende non soltanto le terre attribuite, originariamente o all'esito di liquidazioni, a comuni, frazioni o associazioni agrarie, nonché quelle derivanti da
«scioglimento delle promiscuità» e da altri meccanismi previsti dalla legge n. 1766 del 1927;
«da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici;
da permuta o da donazione», ma anche le terre collettive delle comunioni familiari montane;
i corpi idrici sui quali i residenti esercitano gli usi civici e, infine, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), le terre gravate da usi civici non ancora liquidati su proprietà di soggetti pubblici o privati. A tutto questo insieme di beni viene riferito il regime giuridico «dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale» (art.
3, comma 3).
La natura del bene si dimostra, dunque, funzionale a un interesse di godimento collettivo che spetta ai componenti della comunità, i quali sono al contempo vincolati, nella conservazione della destinazione delle terre, al rispetto di una «comproprietà inter- generazionale» (art. 1, comma 1, lettera c). [….]
Il punto di saldatura fra perpetua destinazione dei beni e liquidazione degli usi civici viene individuato dallo stesso art. 3, comma 6, nel mantenimento del vincolo paesaggistico anche all'esito del meccanismo liquidatorio».
6.5.2.- Delle più volte menzionate finalità conservative dei beni gravati da usi civici e della
«consolidata vocazione ambientalista degli usi civici e dei domini collettivi» (sentenza n. 228 del 2021) ritiene questa Corte di Appello che il Tribunale di primo grado abbia tenuto in debita considerazione nella liquidazione del danno, sulla base della Ctu in atti, le cui conclusioni si condividono in quanto appaiono scevre da vizi logici e adottate all'esito di una indagine scrupolosa e condivisibile.
Ha, al riguardo, rilevato le forme di gestione “ordinarie” di beni ad uso collettivo, individuando due tipi di gestione, diretta per i terreni boscati e indiretta, in affitto, per i terreni non boscati quali i seminativi e i pascoli, ivi compresa la “fida pascolo”. D'altronde, dette modalità sono state quelle adottate dall' fino al rilascio e Parte_4 Parte_1 da quella di successivamente ad esso. Sulla base della considerazione per cui queste CP_1 forme di gestione sono quelle adottate anche dalle altre ER AR , ha adottato detto criterio come “ordinario” per i beni in questione.
All'esito delle valutazione dei CTU - sui quali non esistono dubbi avendo provveduto a rispondere anche ai chiarimenti sollecitati dalle parti, sicchè l'elaborato si è mostrato oggettivo, analitico e conferente con riferimento sia ai dati acquisiti che alle conclusioni cui è pervenuto
– è giunto alla determinazione del reddito complessivo dei terreni, spettante al titolare quale mancato guadagno, dalla sommatoria dei redditi forniti dalle singole attività attuabili sui beni oggetto di valutazione considerati in ordinarietà di conduzione e gestione per l'importo totale di Euro 3.726.936,00.
10 Alla luce delle considerazioni che precedono, destituita di fondamento è dunque l'affermazione dell'appellante per cui la ctu avrebbe indicato la “potenziale” redditività dei terreni secondo un criterio imprenditoriale e secondo finalità speculative e su parametri economici che non si attagliano affatto alla specificità e peculiarità delle parti in causa.
6.6.- A detta somma vanno detratti gli anticipi versati dall'U.A. di Parte_1
In base alle prove di pagamento da questa fornite, in quanto gravata dall'onere probatorio, gli importi corrispondono ad Euro 1.123.752,78 e dunque il sesto motivo deve essere accolto.
Conseguentemente, l'appellante va condannata al pagamento della complessiva somma arrotondata di 2.603.183,00. L'originario importo va rivalutato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., in base all'orientamento giurisprudenziale di cui alla nota sentenza della Corte di Cass., n. 1712 del 1995, secondo indici medi di svalutazione monetaria dalla data della stima eseguita in sede di CTU (10 maggio 2018) alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata di anno in anno vanno riconosciuti interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della presenta sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 cod. civ. decorrono inoltre gli interessi legali.
6.7.- È infine fondato il settimo motivo di appello.
La somma Euro 3.934.788,50 riconosciuta all'appellata pari all'ammontare dei contributi comunitari corrisposti per i terreni seminativi a frumento duro ed erbaio misto non risulta difatti dovuta.
Da un canto, difatti, sono condivisibili le conclusioni del CTU in base alle quali i premi comunitari competono a chi gestisce il terreno e dunque all'affittuario del terreno e non al proprietario, in conformità alla ratio della Politica agricola comune volta, appunto, a sussidiarie gli agricoltori, intesi quali soggetti che esercitano un'attività agricola.
Spetterebbero al proprietario solo in caso di conduzione diretta da parte dell' CP_2
che, per quanto dianzi detto, non rappresenta la gestione ordinaria per i terreni in
[...] questioni.
D'altronde, l'u.a. monte ha contestato di averli ricevuti, né l'appellante ne ha Pt_1 dimostrato l'incasso; inoltre non risulta che, una volta rientrata in possesso dei terreni in questione, l'università di li abbia ricevuti successivamente CP_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono il motivo è dunque fondato.
7.- L'appello incidentale, pur ammissibile alla luce dell'orientamento per cui
«L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità
11 delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione»
(Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 2022), è, di contro, infondato.
7.1.- Ritiene l'appellante che non si sarebbe dovuto detrarre quanto versato dall' di CP_4 quale canone di affitto. Parte_1
L'assunto non ha pregio, dal momento che correttamente è stato scomputato l'importo versato all'università agraria di in applicazione del principio dell'effettività del danno CP_1 subito, in base al quale la determinazione del danno risarcibile deve tener conto degli effetti vantaggiosi per il danneggiato scaturenti dal medesimo fatto dannoso.
7.2- La voce risarcitoria riconducibile alla mancata realizzazione dell'azienda agrituristica in località Ancarano è stata correttamente disattesa alla luce della peculiare natura dei beni asserviti ad usi civici, dianzi evidenziata, che perderebbero la loro naturale vocazione se adibiti ad azienda agrituristica. Al riguardo è stato difatti ritenuto che «risulterebbe immediatamente percepibile che l'ente in parola non potrebbe giammai esercitare il diritto pieno ed esclusivo del proprietario, libero di far quel che crede del proprio bene, essendogli stato attribuito un diritto di proprietà limitato ab origine dalla destinazione impressa dalla legge. Il quadro, tuttavia, non può mutare ove, in assenza di tali enti, il fondo venga attribuito al comune. Del predetto bene l'ente territoriale non può disporre come crede, essendo tenuto a rispettarne la destinazione» (Cass. n. 2704 del 2019).
7.3- Quanto al terzo e quarto motivo dell'appello incidentale, attinenti alle voci di danno relative al pagamento dell'Ici e degli oneri di bonifica, condivisibilmente non sono state riconosciute in quanto gravanti sul titolare di detti beni e non conseguono all'occupazione illegittima di beni altrui.
7.4.- Infine, privo di pregio è il motivo afferente al danno non patrimoniale, dal momento che l'utilizzo dei beni in questione è stato conforme alla natura civica degli stessi e che gli interessi di rilievo costituzionale ad essi sottesi sono stati soddisfatti. La comunità locale ne ha difatti usufruito ed essi hanno mantenuto inalterata la natura paesaggistica.
8.- In conclusione, l'appello è in parte fondato mentre l'appello incidentale è da respingere.
9.- La reciproca soccombenza giustifica la compensazione della metà delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo. Il compenso del CTU è posto definitivamente a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1143/2019 del Tribunale ordinario di Viterbo:
condanna l' a versare all' Controparte_2 Parte_2 la somma di Euro 2.603.183,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
rigetta l'appello incidentale;
12 condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite, Controparte_2 in favore dell' , liquidate in tale misura, per la fase cautelare ed Parte_2 il giudizio innanzi al Tribunale in 20.000 euro, 1.500 euro per spese vive ed euro 12.000,00 per questo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti per la metà il compenso del CTU;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
13