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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 733/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 28.04.2022, notificata il 26.05.2022, pendente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., , giusta D.G.R. Campania n. 328 Parte_3
del 16.07.2019 e D.P.G. n. 129 del 02.09.2021 con Controparte_1
sede in , alla Via Due Principati 156, rappresentato e difeso Pt_1
dall'Avv. Elvira Spagnuolo (CF: ), giusta CodiceFiscale_1
determinazione dirigenziale n. 6 del 22.06.2022, come da procura in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E , nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
, , nato il [...] a C.F._2 Controparte_3
NU (C.F.: ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
13.01.1966 (C.F.: ), tutti residenti in [...](Av), C.F._4
Via Masini, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rosania (C.F.
), come da procure rilasciate in calce all'atto di C.F._5
citazione del 6 giugno 2019;
APPELLATI
NONCHE'
, (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_4 CodiceFiscale_6
dall'Avv. Castelluccio Angelo (C.F. , giusta C.F._7
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), con sede in Teora (Av), Controparte_5 P.IVA_2
Largo Europa n. 8, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Rotonda (C.F.: ) del Foro di C.F._8
, giusta Determinazione dirigenziale R.G.N. 263, R.S.N. 79 del Pt_1
05.07.2024 e procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 18.12.2024;
APPELLATO
E
pag. 2/43 (C.F. , Controparte_6 C.F._9 CP_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano C.F._10
Milano (C.F.: , come da procure in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione;
APPELLATI
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo procuratore ad negotia, dr. in virtù dei Controparte_9
poteri di rappresentanza legale allo stesso conferiti in forza di procura speciale notarile del 25.6.2021 (Rep./fasc. n. - Notaio P.IVA_4
Dott. di Bologna), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Antonio Famiglietti (C.F. ), del Foro di , C.F._12 Pt_1
giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 8.1.2025, così concludeva: “DICHIARARE IL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IACP, per essere invero responsabili ognuno per quanto di competenza il quale Controparte_5
proprietario e/o comunque obbligato alla manutenzione del corso
d'acqua corrente da monte a valle, e comprendente la parte dello stesso incanalata con opere sotterranee, e congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro e con il i privati e Controparte_5 Controparte_10
pag. 3/43 in quanto proprietari del terreno censito al NCEU al CP_7
foglio 14, particella 483, in quanto proprietaria di CP_4
terreno censito al foglio 14, particella 481 ed estromettere l' della Pt_1
Provincia di dal presente giudizio;
DICHIARARE Pt_1
L'ESTROMISSIONE DAL PRESENTE GIUDIZIO DELL'IACP, IN CASO DI
RIGETTO DELLA PRIMA PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA, PER
ESSERE IL FABBRICATO OGGETTO DI DOGLIANZA ASSISTITO DA
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRATTA CON LA
[...]
CHIAMATO A TITOLO DI MANLEVA. DICHIARARE Controparte_8
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA dei sig. e Controparte_2
in quanto tali parti attrici non risultano le assegnaarie Parte_4
degli alloggi IACP. IN OGNI CASO E NEL MERITO rigettare le pretese e domande attoree nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto e Pt_1
diritto, anche ove venga accertata, come pure contestato ed eccepito, la corresponsabilità degli attori nella causazione dell'evento dannoso come dei terzi chiamati, ognuno per le rispettive responsabilità, ovvero ridurne proporzionalmente il quantum. RIGETTARE QUANTO DEDOTTO,
CONTESTATO ED ECCEPITO DAI TERZI CHIAMATI COSTITUITI, in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del legale costituito del doppio grado di giudizio”;
, e , nelle note scritte Controparte_2 Parte_4 Controparte_3
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 02.01.2025, così concludevano:
“1) confermare la sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Avellino e, per
l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto di
pag. 4/43 appello proposto dall' per le causali tutte di cui in atti. 2) Parte_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data CP_4
02.01.2025, così concludeva: “confermare la sentenza n. 733\2022 del
Tribunale di Avellino e, per l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto introduttivo del giudizio proposto dall'appellante per le causali meglio argomentate nel proprio libello difensivo;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
il , così concludeva: “respinta ogni contraria deduzione Controparte_5
ed eccezione, rigettare l'appello formulato dall' di Avellino nella Pt_1
parte in cui viene richiesta la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' e il rigetto delle domande attoree nei confronti Pt_1
dell' , in uno con il riconoscimento della responsabilità per l'evento Pt_1
dannoso del o del in concorso con i Controparte_5 Controparte_5
terzi chiamati , e Parte_5 CP_7 CP_4
e/o con gli stessi attori, poiché infondato in fatto ed in diritto, e non provato. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge...”;
e , così concludevano: “1) per la CP_7 Controparte_6
conferma della sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Avellino e, per
l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto di
pag. 5/43 appello proposto dall' per le causali tutte di cui innanzi. Parte_1
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del grado di appello in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”;
nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate Controparte_11
in data 03.01.2025, così concludeva: “rigettare l'appello come proposto dallo nei confronti della Parte_1 Controparte_11
limitatamente al motivo di cui al capo 8) e di cui punti sub.
8.a) 8. b) e 8.
c) ; perché inammissibile ed, in ogni caso, infondato;
- in ogni caso ed in subordine voglia sempre perfettamente tenere conto e decidere su tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dalla in Controparte_11
persona del suo legale rapp.te p.t., ed emettere le conseguenti declaratorie, con tutte le conseguenze di legge, e sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio di secondo grado;
- voglia dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa prestata a favore dell'appellante voglia riconoscere il difetto di legittimazione Pt_1
passiva della e dichiarare che l'assicuratore non è tenuto a CP_11
dare alcuna garanzia ad essa Società, né può essere condannato in luogo della stessa s.r.l. al pagamento di qualsiasi somma, anche a titolo di risarcimento dei danni;
- voglia, comunque, riconoscere e dichiarare che
l'appellata a nulla può essere tenuta anche per Controparte_11
carenza di qualsiasi domanda nei confronti di essa
[...]
, sempre con tutte le conseguenze di legge e sempre con Parte_6
vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e secondo grado.”.
pag. 6/43 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.6.2019, , Controparte_2 [...]
e , convenivano, innanzi al Tribunale di CP_3 Parte_4
Avellino, l' , esponendo che: essi istanti Parte_2
erano assegnatari e conduttori degli alloggi di Avellino siti in Pt_1
alla Via P. Masini, in catasto al foglio di mappa n. 14, particelle CP_5
810 e 811, con rispettivi locali garage di pertinenza;
in data 17.04.2018 si verificava l'allagamento dei predetti locali garage, con il conseguente ammaloramento degli ambienti ed il danneggiamento delle suppellettili ivi allocate;
l'evento si verificava a causa dell'ostruzione dell'imbocco di un canale di scolo delle acque piovane situato a monte dei predetti locali seminterrati e realizzato dall' ; la realizzazione Pt_1
di tali opere non era stata eseguita a regola d'arte; in particolare, l' Pt_1
nel realizzare l'immobile provvedeva a costruire un inadeguato muro di contenimento a monte con copertura e incanalamento di un vallone, eseguendo un'imboccatura priva di griglia atta a proteggere l'imbocco dal fango e materiale vegetale con conseguente riversamento dell'acqua mista a fango nell'area dell'immobile in questione;
quanto dedotto veniva confermato dai tecnici IACP, in contraddittorio con il
Responsabile dell'ufficio tecnico del in occasione del Controparte_5
sopralluogo cui seguiva la redazione del verbale del 28.09.2018; un evento dannoso simile a quello descritto si era già verificato nel 2010 ed il Tribunale di Avellino aveva accertato la responsabilità dell' Pt_1
con sentenza n. 130/2016; ciononostante, l non
[...] Pt_1
pag. 7/43 provvedeva ad eseguire le opere necessarie ad evitare che il fenomeno dannoso si verificasse nuovamente.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale di
Avellino, previo accertamento della responsabilità dell' “ai sensi Pt_1
degli artt. 2043 e 2051 c.c.”, di condannarlo al pagamento della somma di euro 8.750,00 per i danni patiti da , di euro 9.250,00 Parte_4
per i danni sofferti da , di euro 8.000,00 per i danni alle Controparte_2
proprie cose patiti da . Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l , Pt_1
che, nel resistere alle avverse domande: eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, e , per Controparte_2 Parte_4
essere questi identificati da codici fiscali, date e luoghi di nascita non corrispondenti a quelli relativi ai reali assegnatari degli immobili asseritamente danneggiati;
deduceva che la responsabilità andava ascritta in capo al ed ai proprietari dei beni Controparte_5
confinanti, , e , dei quali CP_4 Controparte_6 CP_7
sollecitava la chiamata in causa, unitamente a quella della
[...]
da cui pretendeva di essere manlevata in forza della CP_8
copertura assicurativa di cui alla polizza n. 159951275.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, la compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, deduceva che le conseguenze dannose causate dall'evento, in quanto derivanti dall'occlusione di un canale esterno all'aria di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato, non erano coperte dalla polizza, anche in ragione del fatto che l' era già Pt_1
a conoscenza della situazione foriera dell'evento dannoso.
pag. 8/43 si costituiva in giudizio, deducendo la propria estraneità CP_4
ai fatti di causa, così come gli altri terzi chiamati, e Controparte_6
i quali concludevano per il rigetto della domanda CP_7
avanzata nei loro confronti.
Il rimaneva, invece, contumace. CP_5 CP_5
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU, a firma del geologo, dott. , e dell'ing. , Persona_2 Persona_3
collaboratore del primo, e in detta relazione l'ausiliare concludeva nei termini di seguito riportati: “Allo stato, è da ritenere tra le concause del fatto lamentato, la scarsa manutenzione e pulizia sia dell'alveo, che della griglia in posizione verticale ivi esistente, i quali si ostruiscono in caso di forti piogge. Altra concausa riscontrata è la presenza di un muro di contenimento, realizzato dall , in prossimità del secondo pozzetto, Pt_1
come sopra indicato, alto 1,20 m. circa, ovvero, all'incirca alla stessa quota dell'entrata del pozzetto. Pertanto, è logico ritenere che l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare una esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda, condanna e il in persona del Pt_1 Controparte_5
p.t. al risarcimento dei danni che si liquidano in € 8166,70 in CP_12
favore di € 3921,00 in favore di ed Parte_7 Controparte_2
€ 4728,69 in favore di , nella misura della metà Controparte_3
ciascuno, oltre rivalutazione dal giorno del sinistro all'attualità in base
pag. 9/43 agli indici Istat e sulla somma via via rivalutata vanno riconosciuti quale ristoro del lucro cessante per il ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
2) condanna in persona del l.r.p.t. e il al Pt_1 Controparte_5
pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 270,00 per esborsi – oltre oneri CTU già liquidati come da separato decreto ed € 4835,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Antonio Rosania dichiaratosi anticipatario;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna in persona del l.r.p.t. al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che si liquidano, per ciascuna, in € 30,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso professionale oltre Iva e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione agli avvocati distrattari.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificatale ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c. in data 26.05.2022, l'
[...]
interponeva appello, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 24.06.2022, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano , e , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello.
pag. 10/43 Si costituiva il il quale invocava l'infondatezza Controparte_5
dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame “nella parte in cui viene richiesta la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' e il rigetto delle domande attoree nei confronti dell' , in uno Pt_1 Pt_1
con il riconoscimento della responsabilità per l'evento dannoso del
o del in concorso con i terzi chiamati Controparte_5 Controparte_5
, e e/o con gli stessi Parte_5 CP_7 CP_4
attori”.
, nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto CP_4
dell'appello.
La compagnia assicurativa nel costituirsi Controparte_8
tempestivamente in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo d'appello con cui veniva censurato il rigetto della domanda di garanzia e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con ordinanza del 09.12.2022, la Corte dichiarava la contumacia di e e rigettava l'istanza di sospensiva, Controparte_6 CP_7
della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante.
La causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 27.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pag. 11/43 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2025, si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_6 CP_7
concludevano per la conferma della sentenza n. 733/2022 del
Tribunale di Avellino.
Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino rigettava, in primo luogo, l'eccezione difetto di legittimazione (da intendersi rettamente di titolarità attiva) degli attori, e , deducendo che questi, “al di là Controparte_2 Parte_4
di errori materiali nella trascrizione del codice fiscale”, erano gli effettivi occupanti degli immobili.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l' , nel censurare tale capo di Pt_1
sentenza, osservava che “la discrepanza tra elementi identificativi dedotti in citazione di due dei tre attori e i sottoscrittori dei contratti di assegnazione, prodotti dall' convenuto, avrebbe dovuto e potuto far Pt_1
rilevare al giudice il difetto di titolo legittimante la domanda per insussistenza del contratto di assegnazione degli alloggi occupati e delle loro pertinenze” ritenendo che il danno doveva essere ricondotto causalmente ad essi occupanti sine titulo.
Inoltre, l'appellante deduceva che la costituzione del convenuto ex art. 164 comma 3 c.p.c. fosse idonea a sanare solo i vizi formali dell'atto di citazione, quali l'omessa indicazione del codice fiscale o della data di pag. 12/43 nascita o la loro assoluta incertezza, non già l'indicazione erronea degli stessi sulla cui base dedurre la sussistenza di un presupposto della domanda, quale la qualità di assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica residenziale.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In senso contrario ai rilievi dell'appellante occorre evidenziare che gli odierni istanti risultano già essere stati parti, quali attori, in un precedente giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino, definito con sentenza n. 130/2016, pubblicata il 04/05/2016, passata in giudicato, con la quale veniva accolta la domanda, da essi proposta in qualità di assegnatari degli stessi alloggi e locali di pertinenza oggetto della presente causa, per ottenere il risarcimento dei danni causati a siffatti locali di pertinenza da altro evento dannoso, in tutto analogo a quello oggi al vaglio di questa Corte, verificatosi il 10.11.2010 (cfr. copia di tale sentenza allegata alla produzione degli originari attori, contenuta nel fascicolo di parte telematico dell'appello).
Dall'esame di siffatta sentenza emerge che, in detto giudizio, lo Pt_1
non aveva affatto contestato la carenza di titolarità attiva dei danneggiati e che la sussistenza, in capo ad essi, della qualità di assegnatari degli alloggi e dei locali garage danneggiati veniva in quell'occasione pacificamente riconosciuta.
Del resto, nella citazione di primo grado, gli attori avevano espressamente richiamato, a fondamento della domanda, il già operato pag. 13/43 accertamento, da parte della sopra citata sentenza del Tribunale di
Avellino, della riconducibilità causale dei danni, conseguenti all'evento del 2010, ad una responsabilità dello . Pt_1
Per quanto, quindi, la statuizione di cui alla sentenza del 2016 non spieghi efficacia vincolante nella presente causa, diversi essendo gli eventi di danno posti a base delle domande nei due giudizi, è innegabile che l'accertamento della titolarità attiva, in capo agli attori, operato nel primo giudizio sia utilmente valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto anche nel presente processo.
Peraltro, quanto alla prospettata diversa identità degli odierni appellati , nato il [...] a [...]: Controparte_2 CP_5
, e , nato il [...] ad , C.F._13 Parte_4 Pt_1
CF: ), rispetto ai presunti reali assegnatari degli C.F._14
alloggi, che si identificherebbero in , (nato il Controparte_2
28.09.1961 a CF: ), con diversità della data CP_5 C.F._15
e del luogo di nascita, ed in (nato il [...] a Parte_7
CF: , con diversità del luogo di nascita, CP_5 C.F._16
giova replicare che lo non depositava, pur dichiarando di volerlo Pt_1
fare, il contratto relativo a (infatti, l'allegato 6 della Controparte_2
produzione di parte, che dovrebbe nelle intenzioni della parte costituire tale contratto, è, in effetti, altra copia del contratto di assegnazione riferito a ). Riguardo al Lepore, dal Controparte_3
contratto di assegnazione prodotto in atti dallo , risulta, in effetti, Pt_1
che il luogo di nascita sia e non , come indicato CP_5 Pt_1
pag. 14/43 dall'attore nella citazione di primo grado. Nondimeno, tale discrepanza, oltre ad essere stata emendata con la comparsa di costituzione in appello, non è dirimente, essendo, al pari di quelle stigmatizzate dall'appellante in relazione al , contrastata dai già CP_2
citati esiti del precedente giudizio tra le medesime parti e dall'avvenuta produzione, da parte degli odierni appellati, di documentazione (appunto la CTU e la sentenza resa all'esito del pregresso giudizio) di cui non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità ad opera dei medesimi.
§ 6.
Nel merito, il Tribunale aderendo, alle risultanze della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, affermava che una delle cause dell'evento dannoso lamentato era la presenza del muro di contenimento posto in prossimità del secondo pozzetto, alto circa 1,20 metri, ossia “la stessa quota dell'entrata del pozzetto così da ritenere logico che l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare un'esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”.
Inoltre, il primo Giudice, valorizzando anche le risultanze della CTU espletata nel giudizio precedentemente incardinato dagli stessi attori innanzi al medesimo Tribunale a seguito dell'evento dannoso del 2010, identificato dal n. 09/2011 RG, sosteneva che una delle cause concorrenti dell'evento dannoso era da ravvisare nell'inadeguatezza del canale di convogliamento delle acque provenienti da monte,
pag. 15/43 incapace di fronteggiare il recapito di grosse masse di acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche copiose.
In ultimo, il Tribunale affermava che la responsabilità era ascrivibile all' e al nella misura del 50% ciascuno, poiché il Pt_1 Controparte_5
proprio Ausiliare aveva indicato come cause dell'evento una concomitanza di fattori ascrivibili ad entrambi.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, l' censurava la sopra riportata Pt_1
parte di sentenza, con la quale ne era stata affermata la corresponsabilità in relazione all'evento dannoso.
L'istante deduceva che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare che l' era privo di qualunque potere di controllo rispetto al predetto Pt_1
muro di contenimento, in quanto proprietario e custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del suddetto bene era il . Controparte_5
In particolare, l'appellante deduceva che esso istante era privo del potere di fatto sulla cosa in quanto “il muro di contenimento, così come
l'area di parcheggio e le opere di urbanizzazione primaria sono stati ceduti al ” in ottemperanza alla delibera del consiglio Controparte_5
comunale del 1986 con la quale il si impegnava a cedere CP_5
all' solo il diritto di superficie sulle aree a destinazione Pt_1
residenziale e l' si impegnava “a realizzare le opere di Pt_1
urbanizzazione a contorno dell'erigendo fabbricato, ivi compreso il parcheggio pubblico allocato tra l'immobile e il confine del lotto, ove insiste il muro di contenimento, le quali sono state tacitamente trasferite
pag. 16/43 “con ogni diritto ed obbligo conseguenziale” entro sei mesi dal collaudo del realizzato, pacificamente intervenuto prima dell'assegnazione degli alloggi”.
L'istante, inoltre, deduceva che, se la domanda fosse stata qualificata come di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di integrazione dell'elaborato peritale, chiedendo all'Ausiliare di affermare se esso concessionario era tenuto a realizzare opere di bonifica e regimentazione delle acque tali da contenere anche fenomeni meteorici eccezionali e non solo un muro di contenimento rispetto al terreno soprastante.
In particolare, l'istante affermava che la decisione del Tribunale era contraddittoria in quanto, aderendo alla relazione peritale, prima e correttamente il Giudice limitava la funzione del muro a contenimento e sostegno del terreno retrostante e poi gli attribuiva la funzione di salvaguardia dal rischio idrogeologico, in quanto avrebbe dovuto arginare esondazioni di acqua e fango in condizioni metereologiche particolarmente intense.
Sul punto, l'appellante deduceva che il predetto muro non avrebbe potuto assolvere alla funzione di bonifica e/o regimentazione delle acque, in quanto non era stata concessa dall'Ente proprietario un'autorizzazione alla bonifica e/o al contenimento delle acque ex art. 96, lett. f R.D.523/1904.
§ 8.
Il motivo è infondato.
pag. 17/43 Il CTU del primo grado osservava, con affermazione sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che, tra le concause dell'esondazione di acqua verificatasi in occasione dell'evento dannoso, rientrava anche l'insufficiente altezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi. Infatti, secondo l'ausiliare, per la mitigazione del rischio di future tracimazioni delle acque provenienti dall'impluvio a monte degli alloggi, sarebbe stato opportuno provvedere alla sopraelevazione e messa in sicurezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi, di almeno 50 cm. in prossimità del 2° pozzetto (cfr. CTU pag. 4, 7).
Inoltre, a prescindere dal se tale muro debba assolvere ad una funzione di solo contenimento e sostegno del terreno retrostante, il CTU rilevava che, in ogni caso, “l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare una esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”
(cfr. pag. 4 della CTU). Come a dire che il muro, in quanto sottostante un terreno scosceso, dovrebbe avere caratteristiche diverse e, in particolare, un'altezza maggiore, proprio al fine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi.
Del resto, in tal senso, depone anche la CTU espletata dal geom.
nel procedimento n. 509/2011 R.G., anteriormente Persona_4
instaurato dagli odierni appellati, nella quale il predetto ausiliare asseriva che “Posteriormente ai fabbricati, a monte, sono stati realizzati dei muri di sostegno in cemento armato, realizzati sul confine con altre proprietà, e , foglio 14 particella Parte_5 CP_7
pag. 18/43 483, e sono atti a contenere il terreno a monte, che presenta una maggiore quota rispetto alle aree esterne dei fabbricati di circa metri
1,50, nel punto di minore altezza, sino a raggiungere i 2,50 metri, nel punto più alto. Gli stessi muri sono stati realizzati per sostegno della scarpa di terreno, creatasi dopo gli sbancamenti effettuati per
l'edificazione dei tre fabbricati IACP” (cfr. pag. 8 del suddetto elaborato peritale, allegato alla produzione telematica degli attori originari, odierni appellati).
Anche nella citata consulenza, inoltre, tra le concause del dilavamento di acqua verificatosi in occasione di eventi meteorologici avversi, era indicata la non adeguatezza del suddetto muro di contenimento, del quale si stigmatizzava la pessima fattura, stante l'incapacità dello stesso di fare da argine alla caduta dell'acqua (cfr. pag. 16 della predetta CTU).
Ciò posto, in merito alla sicura rilevanza causale delle dimensioni e caratteristiche costruttive del suddetto muro di contenimento, giova, poi, osservare come la riconducibilità della relativa realizzazione alle opere di edificazione dei fabbricati di da parte dello , sia un Pt_1
dato pacifico, in quanto finanche ammesso dall'odierno appellante a pag. 8 dell'atto di impugnazione, ove testualmente si legge “L' ha Pt_1
altresì realizzato con concessione edilizia del 1987 a confine con le proprietà private un muro di contenimento del terreno soprastante costituito da un unico blocco di calcestruzzo armato dalla fondazione alla sommità (è presente una maglia di 25x25 con ferri del diametro di
12 mm e copriferro di 4 cm) realizzato in modo discontinuo, al fine di
pag. 19/43 consentire l'eventuale passaggio dell'acqua dilavante e ridurre le spinte idrostatiche”.
Tanto chiarito, la deduzione difensiva dell'appellante, a mente della quale lo non sarebbe responsabile in quanto avrebbe trasferito al Pt_1
, in esecuzione della delibera di consiglio comunale CP_5 CP_5
del 1986, il muro di contenimento, così come l'area di parcheggio e le opere di urbanizzazione primaria, non è provata.
Ed invero, nella predetta delibera era contenuta una mera previsione in forza della quale si stabiliva che, entro sei mesi dal collaudo delle opere di urbanizzazione, le stesse sarebbero state trasferite con apposito verbale al Comune e che, decorso tale termine senza che vi fosse stata la materiale consegna e in assenza di contestazioni, il trasferimento doveva intendersi come tacitamente avvenuto con ogni diritto ed obbligo conseguenziale.
Orbene, nella specie, il costituendosi in appello, Controparte_5
negava che siffatto trasferimento vi fosse stato, deducendo che non era stata depositata in giudizio la convenzione tra il e lo stesso CP_5
cui rinviava la suddetta delibera e che, quindi, non vi era la prova Pt_1
che l'effetto traslativo invocato dall' era stato, poi, effettivamente Pt_1
concordato tra i due Enti.
D'altra parte, non è sostenibile che la mancata costituzione in primo grado precluda al di svolgere la deduzione appena riportata, CP_5
per l'assorbente ragione che essa integra una mera difesa e non pag. 20/43 un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c..
Si tratta, cioè, come appare evidente, di una questione, attinente alla fondatezza delle difese svolte dall'appellante, che questa Corte avrebbe potuto rilevare d'ufficio, anche a prescindere dai rilievi difensivi svolti dal CP_5
Quindi, per un verso, manca la prova documentale dell'avvenuto trasferimento formale della detenzione qualificata dell'area di parcheggio e delle opere di contenimento al Comune. Dall'altro, inoltre, non può nemmeno discorrersi di una consegna tacita, essendo la stessa stata specificamente contestata dal CP_5
Era, del resto, onere dello , al fine di escludere la sua qualità di Pt_1
custode, provare che, ad esempio, nel corso degli anni, il aveva CP_5
eseguito interventi di manutenzione del parcheggio e del medesimo muro.
Ma tali circostanze non risultano essere state né allegate, né tantomeno provate.
Ne discende che possa ritenersi sufficientemente provato che lo , Pt_1
quale ente che aveva provveduto alla realizzazione del citato muro, continui ad averne anche la disponibilità giuridica e di fatto e debba, pertanto, essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode del bene, degli eventi di danno conseguenti alla sua inadeguata conformazione.
pag. 21/43 Ne segue, ulteriormente, che le deduzioni svolte dall'appellante, al fine di ritenere insussistente la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., siano finanche inconferenti, una volta che la fattispecie in esame sia stata correttamente inquadrata, non nell'alveo di tale norma, ma, ricorrendone i presupposti, in quella dell'art. 2051 c.c..
§ 9.
Con il terzo motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte Pt_1
in cui il primo Giudice affermava che la griglia antistante l'accesso ai garage era stata una concausa del danno lamentato dagli attori.
Sul punto, opinava che, travisando le considerazioni del proprio
Ausiliare, il Giudice aveva finito per attribuire ad esse un significato del tutto assente, in quanto il “CTU si limita a suggerire interventi sulle griglie posizionate in prossimità del primo e secondo pozzetto di caduta delle acque ( CFR. RILIEVI FOTOGRAFICI CTU NR.I 10, 11, 14, 15), nulla rilevando con riguardo alla griglia posta in prossimità dei garage”.
L'istante deduceva che, come emergeva dal verbale del sopralluogo effettuato in data 28.09.2018, le parti concordemente affermavano che la causa dell'allagamento dei locali garage era da attribuire alla ridotta capienza del canale posto a monte dell'area IACP.
Inoltre, l'appellante soggiungeva che la funzione della griglia antistante i locali garage era quella di drenaggio delle acque ordinariamente provenienti dal piazzale antistante, sicché, tenuto conto dell'eccezionalità del fenomeno atmosferico che aveva determinato l'allagamento e dell'imputabilità a terzi della responsabilità del pag. 22/43 dilavamento, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell' , anche in ragione del fatto che la sussistenza di Pt_1
tale griglia aveva evitato che l'allagamento producesse conseguenze più gravi.
§ 10.
Il motivo non è fondato, per l'assorbente ragione che, comunque, sussiste la responsabilità dello per avere esso concorso, quale Pt_1
proprietario e/o custode del muro di contenimento, al verificarsi dell'evento dannoso, irrilevante risultando, di conseguenza, quanto il primo Giudice aveva evidenziato con riferimento alla griglia antistante l'accesso ai garage.
Peraltro, la circostanza, richiamata dall'appellante, dell'esecuzione, ad opera dello , in esito al sopralluogo del 28.09.2018, di misure Pt_1
idonee ad ampliare la capienza della griglia, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio, già espresso in relazione al precedente motivo di appello, circa la permanenza in capo all'odierno appellante della custodia delle cd. opere di urbanizzazione primaria (area di parcheggio e muro di contenimento).
§ 11.
Con il quarto motivo d'appello, l'istante impugnava la sentenza, per avere il Tribunale omesso di valorizzare la ricorrenza, nella fattispecie, del caso fortuito, consistito nell'eccezionalità del fenomeno atmosferico verificatosi in data 17.04.2018, in correlazione con il difetto di manutenzione e pulizia del corso d'acqua interrato, posto a pag. 23/43 monte del complesso residenziale di edilizia pubblica, obbligo ricadente sul come pure dell'assenza in capo allo del CP_5 Pt_1
controllo sul muro di contenimento.
In particolare, l'istante deduceva che aveva prodotto nel giudizio di primo grado “i dati pluviometrici relativi all'aprile 2018 (ALL. 41
PRODUZIONE ), i quali evidenziano che in data 17.04.2018 la Pt_8
precipitazione giornaliera fu di 108,3 mm, a fronte di una media mensile di 2.16 mm” ma che, ciononostante, il CTU non forniva risposta al quesito formulato dalla difesa di esso istante con le note di trattazione scritta depositate in data 22.6.2021.
L'appellante, a conforto del proprio assunto, deduceva che l'unico evento, di portata analoga a quella oggetto di causa, si verificava otto anni prima, in data 10.11.2010, e che proprio il cospicuo lasso di tempo trascorso tra i due eventi dimostrava l'eccezionalità del fenomeno, come tale, idoneo ad integrare il caso fortuito.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si pag. 24/43 presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. ex multis, Cass. civ.,
n. 2482 del 2018).
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata
(cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del
2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata, essendosi, in primo grado, lo limitato a depositare “i dati pluviometrici relativi Pt_1
all'aprile 2018 (all. 41 produzione 1°grado), i quali evidenziano che in data 17.04.2018 la precipitazione giornaliera fu di 108,3 mm, a fronte di una media mensile di 2.16 mm” (cfr. pag. 21 dell'appello e l'allegato n.
41 del fascicolo di parte telematico, che, riguardo, appunto, i dati pluviometrici del solo mese di aprile 2018). Infatti, per quanto dinanzi detto, l'appellante avrebbe dovuto corroborare il proprio assunto mediante la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni) e non certo circoscritto al solo mese di verificazione dell'evento lesivo, tanto più se si considera che, come dedotto finanche dall'appellante, il territorio del è Controparte_5
soggetto “a precipitazioni atmosferiche copiose, notoriamente non certo
pag. 25/43 infrequenti” e che, inoltre, almeno un altro evento di portata simile si era verificato nel 2010, solo otto anni prima di quello in esame.
§ 13.
Con il quinto motivo d'appello, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da esso sollevata, di concorso del fatto colposo dei danneggiati ex art. 1227 c.c., in quanto gli assegnatari degli alloggi si erano resi inadempienti ad obblighi contrattuali e ad obblighi di diligenza su di essi gravanti.
Ed invero, obiettava che, in conseguenza dell'analogo evento verificatosi nel 2010 ed accertato con la sentenza n. 130/2016, gli attori avrebbero dovuto “.. astenersi dall'utilizzo del box garage quale deposito di masserizie (rientrante nella cat. C/2) piuttosto che come box- garage (rientrante nella cat. C/6)”, anche tenuto conto della destinazione urbanistica dei cespiti.
In particolare, l deduceva che sin dal 2015, con proprie note n. Pt_1
prot. 1787 e 2353, diffidava gli assegnatari dei beni asseritamente danneggiati dal fare un uso dei locali in modo conforme alla rispettiva destinazione d'uso, con avvertenza che esso avrebbe declinato qualsivoglia responsabilità conseguente all'uso non conforme.
L'appellante, inoltre, deduceva che la detenzione di oggetti infiammabili, quali quelli di cui gli attori lamentavano l'ammaloramento, era vietata dal punto 10.1 del D.M. 01.02.1986 in materia di prevenzione incendi nelle autorimesse, dovendosene escludere il valore dal quantum debeatur.
pag. 26/43 § 14.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 2376 del 24/01/2024).
Nella specie, deve escludersi che l'avere gli attori custodito i propri beni mobili all'interno dei locali, di cui avevano la disponibilità, configuri un comportamento colposo, trattandosi di un impiego dei cespiti pur sempre compatibile con la destinazione degli stessi.
Né, invero, appare rilevante la circostanza che i locali avessero una destinazione ad uso garage e non deposito, considerato che, nella specie, non viene in rilievo uno sfruttamento a fini commerciali o di lucro degli immobili, ma pur sempre un utilizzo privato finalizzato a soddisfare esigenze dei legittimi assegnatari.
Del pari, nemmeno configura una condotta colposa degli attori la circostanza che nei locali venissero custoditi anche oggetti infiammabili, dal momento che l'evento di danno verificatosi non ha alcuna concreta attinenza con il rischio di propagazione di incendi o di scoppio che la norma invocata dall'appellante intende prevenire.
Infine, il verificarsi, circa 8 anni prima di quello per cui è causa, di un evento analogo, non legittima a ritenere che gli attori non dovessero pag. 27/43 custodire all'interno dei citati locali i propri beni, spettando, semmai, sui danneggianti approntare i rimedi tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio di inondazioni.
§ 15.
Con il sesto motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte Pt_1
in cui liquidava il danno sulla scorta della CTU, sebbene gli attori non avessero fornito la prova del valore dei beni asseritamente danneggiati.
In particolare, l'appellante sosteneva che la valutazione circa il valore dei beni compiuta dall'Ausiliare del Tribunale non era attendibile, in quanto lo stesso si era limitato a tenere conto degli elenchi prodotti dai danneggiati, ove i beni erano descritti genericamente, nonché delle riproduzioni fotografiche degli stessi, neanche allegate alla relazione peritale, senza verificare visivamente lo stato dei beni e la possibilità di recupero degli stessi.
La difesa dell'appellante deduceva che gli assegnatari danneggiati non avevano dimostrato “l'allocazione dei beni ed il tempo della loro allocazione nei box-garage, il tempo del loro acquisto, la specificità degli stessi”.
Sosteneva, quindi, che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per mancata prova del danno.
§ 16.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
pag. 28/43 La sentenza impugnata non resiste, invero, alle critiche dell'appellante, con precipuo riferimento alla posizione dell'attore, , Controparte_2
atteso che, in effetti, rispetto alla stessa, difetta in atti la prova della sussistenza ed entità dei danni ai beni mobili custoditi all'interno del locale garage.
Sul punto, appare dirimente evidenziare che lo stesso CTU aveva avuto modo di chiarire come “sul CD inerente alle foto relative al Sig. si CP_2
rinvengono gli oggetti riscontrati nel CD del Sig. e, pertanto, per Pt_4
la presente redazione si fa riferimento al solo elenco cartaceo presente in atti, ove gli oggetti, per la quasi totalità, risultano descritti genericamente”.
Quindi, quanto alla domanda proposta dal , il CTU operava la CP_2
quantificazione del danno sulla scorta di un mero elenco di beni, proveniente dallo stesso danneggiato, per i quali l'ausiliare forniva un'indicazione dei prezzi di mercato all'esito di un'indagine compiuta via web.
Ora, risulta chiaro che, rispetto alla posizione in questione, manchi in radice la prova del danno, non potendosi la stessa ritenere integrata da un documento di provenienza unilaterale, redatto dallo stesso attore, non corroborato né da reperti fotografici, come invece accaduto per gli altri danneggiati, né da deposizioni testimoniali.
Riguardo alle prove orali, poi, giova soggiungere, che sarebbe stato onere del , una volta esclusa dal G.I. la relativa ammissione, CP_2
pag. 29/43 sollecitarne, nel prosieguo del giudizio ed anche in appello,
l'acquisizione.
Discende da quanto osservato che la pretesa risarcitoria azionata dal
, relativamente ai beni custoditi all'interno del locale box, debba CP_2
essere interamente rigettata per difetto di prova.
Residua, invece, la debenza dell'altra voce di danno, non oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, stimata dal Giudice, sulla scorta della CTU, in euro 230,00 per ciascun attore, quale costo degli interventi di pulizia e tinteggiatura delle pareti dei locali.
Riguardo, poi, alla posizione degli altri due danneggiati, Parte_4
e , la prova del danno, rispetto ai beni custoditi nei Controparte_3
rispettivi locali, può ritenersi integrata dalla documentazione fotografica, visionata dal CTU, che, secondo quanto emerge dalla consulenza, risulta “verosimilmente effettuata a distanza di breve tempo dal verificarsi del sinistro, tanto che gli oggetti fotografati erano ancora infangati” (cfr. CTU pag. 9).
Nondimeno, avendo il CTU operato la stima, sulla scorta di prezzi rilevati dal web in relazione a prodotti di media qualità similari, e considerato che, sempre dalla consulenza, si ricava che alcuna specifica indicazione emergeva, dalla documentazione prodotta, in ordine all'epoca del relativo acquisto ed allo stato di usura, appare equo ridurre la valutazione, operata dall'ausiliare, del 40%, al fine di tenere conto del verosimile stato di usura.
pag. 30/43 Peraltro, non appare superfluo osservare che, tenuto conto del concreto rischio di inondazione dei locali in questione, reso palese dal verificarsi dell'evento dannoso del 2010, oggetto del pregresso giudizio instaurato dagli odierni appellati, è verosimile sostenere che, all'interno di siffatti cespiti, gli attori non custodissero beni nuovi o di elevato valore commerciale.
Ne segue che il danno sofferto da per il Parte_4
danneggiamento dei beni custoditi, stimato dal primo Giudice, sulla scorta della CTU, in euro 7.936,70, si debba ridurre del 40% e, quindi, ammonti ad euro 4.762,02. Aggiungendo l'importo di euro 230,00, quantificato dal CTU per la pulizia e tinteggiatura delle pareti del locale e riconosciuto dal primo Giudice con statuizione sul punto non impugnata, il risarcimento ammonta ad euro 4.992,02.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al 23 novembre 2021, epoca di redazione della CTU, la stessa deve essere attualizzata, applicando l'indice di rivalutazione Istat pubblicato da ultimo al 31.3.2025.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il risarcimento dovuto ammonti all'attualità ad euro 5.735,83 (Indice alla Decorrenza: 105,7;
Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,149).
Procedendo in maniera analoga rispetto a , si avrà: Controparte_3
euro 4.498,69 (pari al danno ai beni custoditi) – 40% = euro 2.699,21 + euro 230,00 = euro 2.929,21.
pag. 31/43 Rivalutando tale ultima somma dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 4.399,48.
Infine, con riguardo al , rivalutando la sola voce di danno allo CP_2
stesso spettante, di euro 230,00, dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 264,27.
Su ciascuno dei predetti importi, come dinanzi quantificati, spettano gli interessi legali, secondo la decorrenza indicata dal Giudice di primo grado, meglio esplicitata in dispositivo.
§ 17.
Con il settimo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccepita responsabilità dei proprietari dei fondi confinanti con il luogo del sinistro, , CP_4
e terzi chiamati in causa in primo grado, deducendo CP_6 CP_7
che la loro condotta omissiva aveva concorso a causare l'allagamento, in concomitanza con quella del . Controparte_5
Sul punto, l'appellante opinava che il primo Giudice non aveva attribuito ai terzi chiamati la responsabilità dell'evento nonostante fosse pacifico che questi erano proprietari dei terreni, posti a monte dell'edificato , che tali fondi erano attraversati dal corso d'acqua Pt_1
oggetto di esondazione e che, come documentato tramite rilievi fotografici, tali beni “versavano in stato di totale abbandono e degrado con crescita abnorme di vegetazione, anche arbustiva, occludente anche il corso d'acqua”.
pag. 32/43 L' appellante concludeva sostenendo che l'evento dannoso era Pt_1
stato causato dall'omessa manutenzione del corso d'acqua da parte del in concorso con l'omessa manutenzione e l'omesso CP_5
approntamento di canali di scolo da parte dei proprietari dei terreni finitimi alla proprietà su cui insistevano gli alloggi.
Inoltre, con tale motivo di gravame, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ripartito la responsabilità dell'evento tra esso appellante e il nella misura del 50% ciascuno, Controparte_5
deducendo che il Tribunale aveva omesso di procedere ad una graduazione di responsabilità in funzione del diverso apporto causale delle parti, non tenendo conto del minor contributo da esso fornito all'evento.
§ 18.
Il motivo è infondato.
Invero, costituendosi in primo grado, lo aveva chiesto estendersi Pt_1
il contraddittorio nei confronti del quale Controparte_5
proprietario del corso d'acqua che correva a monte del complesso di edilizia residenziale pubblica, e di e Parte_5 CP_7
, comproprietari del fondo, sovrastante il muro di
[...]
contenimento, identificato in catasto al foglio 14, particella 483, e di
, proprietaria di altro fondo, sempre sovrastante l'area di CP_4
sedime del fabbricato, identificato in catasto al foglio 14, particella 481.
Peraltro, la chiamata in causa dei suddetti terzi era stata operata dallo al fine di vedere riconosciuta la responsabilità, esclusiva o Pt_1
pag. 33/43 concorrente degli stessi, nella causazione del fatto, per avere il CP_5
omesso di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua ed i proprietari delle aree private lasciato le stesse in stato di abbandono.
A ben vedere, pertanto, la chiamata dei terzi era avvenuta al fine di fare emergere l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dello . Pt_1
Invece, alcuna domanda, nemmeno subordinata, di accertamento e graduazione delle rispettive responsabilità era stata avanzata dall'odierno appellante, originario convenuto, nel caso in cui il Giudice avesse riconosciuto sussistente, come in concreto accaduto, una sua responsabilità in relazione al verificarsi dell'evento di danno (cfr. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dallo , come confermate nella memoria depositata Pt_1
dalla medesima parte ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in data
25.11.2020).
Ne segue che la richiesta, sottesa al settimo motivo di appello, finalizzata ad ottenere una pronuncia che riconosca la responsabilità concorrente anche dei proprietari dei fondi privati e, comunque, gradui diversamente le responsabilità, riconoscendo il minore apporto causale dello rispetto al non possa trovare ingresso in Pt_1 CP_5
grado di appello.
Ad essa osta, infatti, il principio secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei
pag. 34/43 condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri,
o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10042 del 29/04/2006).
pag. 35/43 § 18.
In ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della compagnia Pt_1 Controparte_8
osservando che “nella polizza prodotta da –segnatamente all'art. CP_14
25, sezione B-, si prevede l'espressa esclusione dei danni risultanti da opere esterne all'area di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato”, come quelli di cui si chiedeva il risarcimento.
§ 19.
Con l'ultimo motivo d'appello, l'istante, nel censurare tale capo di sentenza, sosteneva che la pronuncia era erronea, in quanto, avendo il
Tribunale di Avellino affermato la sua responsabilità anche in ragione dell'insufficiente capienza della griglia antistante l'accesso ai garage, avrebbe dovuto, per coerenza, accogliere la domanda di manleva, dato che la polizza assicurativa obbligava “.. l'assicurazione a tenere indenne
l'assicurato in conseguenza di un “fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà de fabbricato” (art. 25) ivi compresi (art. 26 lett.b) i danni “conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento” ...”.
Pertanto, la pronuncia andava riformata, avendo escluso l'operatività della polizza nonostante la griglia si trovasse sull'area di sedime e nonostante la nozione di fabbricato, di cui alle condizioni di polizza, includesse anche le pertinenze dello stabile.
L'appellante soggiungeva che la copertura assicurativa era limitata a fatti accidentali, da intendersi come fatti colposi, con esclusione dei soli pag. 36/43 eventi dolosi, e che nei primi certamente doveva essere ricompreso l'evento oggetto di causa.
§ 20.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione della sentenza impugnata.
La polizza assicurativa, denominata “globale fabbricati enti”, posta a fondamento della domanda di manleva proposta in primo grado dallo
, era disciplinata dalle condizioni generali di assicurazione Pt_1
allegate alla produzione telematica dell'odierno istante.
Sebbene tale polizza fosse relativa al rischio connesso ai danni che l'assicurato avrebbe potuto cagionare a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato, da intendersi come l'intera costruzione edile, comprese le relative pertinenze (definizione, questa, che certamente include danni, come nella specie, prodottosi in conseguenza dell'inidoneità del muro di contenimento posto a confine dell'area di parcheggio), la clausola di cui alla lettera b dell'art. 26 delle stesse condizioni, nel delimitare la copertura, escludeva dalla stessa i danni a cose da spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne, a meno che fossero conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
In ragione di siffatta previsione, quindi, il danno in esame non può ritenersi oggetto di copertura, trattandosi, in tutta evidenza, di un danno da spargimento d'acqua, che, tuttavia, non è conseguenza di pag. 37/43 rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
Infatti, tra le cause indicate dal CTU, che il primo Giudice ha ritenuto essere all'origine del danno, figura, per quanto riguarda la responsabilità dello , la sola inadeguata altezza ed inidoneità del Pt_1
muro di contenimento.
Né, invero, soccorre il riferimento, contenuto in sentenza, al passaggio della relazione di consulenza nel quale il CTU aveva evidenziato anche l'insufficienza della griglia antistante l'accesso ai garage, non essendo tale fattore stato incluso dall'ausiliare tra quelli all'origine del danno.
In ogni caso, l'incapacità recettiva della griglia antistante il garage non rientra tra le ipotesi previste dalla clausola - di rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento – nelle quali la copertura opera anche rispetto ai danni a cose da spargimenti d'acqua, essendo evidente la diversità ontologica tra l'insufficienza di detta griglia a recapitare l'acqua riversatasi sul piazzale e la rottura accidentale di uno dei manufatti considerati dall'art. 26 della polizza de qua.
§ 21.
L'accoglimento, ancorché parziale dell'appello, impone, quanto al rapporto tra lo e gli attori originari, di modificare, d'ufficio, il Pt_1
regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
pag. 38/43 Sul punto, considerato che le domande sono risultate fondate, sebbene per un importo inferiore a quello liquidato dal primo Giudice, le spese del doppio grado debbono seguire la soccombenza dell'odierno appellante.
Ciò posto, relativamente al primo grado di giudizio deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, essendo essa conforme allo scaglione delle cause di valore comprese tra euro
5.201,00 fino ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, anche a seguito della parziale riduzione del quantum.
Deve, del pari, confermarsi, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, sia pure nei più ridotti termini dinanzi indicati, la statuizione del primo Giudice laddove poneva a carico dello e del Pt_1
le spese relative alla CTU. Controparte_5
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, unitariamente per tutti gli appellati difesi da un unico difensore, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quanto richiesto ed a quanto liquidato in primo grado, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi, senza riconoscere il chiesto incremento del 60%, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del medesimo D.M., per la difesa di tre parti aventi la medesima posizione processuale.
pag. 39/43 Del resto, la previsione in esame riconosce al Giudice la possibilità di applicare l'aumento, in caso di difesa di più parti da parte di un unico difensore, dovendo la relativa valutazione pur sempre tenere conto del complessivo esito del giudizio e dell'attività difensiva in concreto espletata dal difensore.
La soccombenza dello , rispetto al rapporto con l'impresa Pt_1
assicurativa, giustifica la condanna del primo alla rifusione, in favore di delle spese processuali del presente grado. Controparte_8
Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo IACP va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al nonché agli appellati Controparte_5 CP_6
, , difesi da un unico avvocato, e .
[...] CP_7 CP_4
In relazione a tali rapporti processuali, vertendo gli stessi solo sulla questione della copertura assicurativa ovvero della pretesa corresponsabilità del e dei proprietari dei fondi confinanti, le CP_5
spese del presente grado debbono essere liquidate, come in dispositivo, riconoscendo per tutte le fasi i compensi minimi dello scaglione dinanzi indicato.
In relazione a e , costituitisi con Controparte_6 CP_7
comparsa depositata in data 28.3.2025, dopo la rimessione della causa in decisione e, quindi, quando la fase di trattazione era già stata celebrata, alcun compenso deve essere riconosciuto riguardo a detta fase.
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati Antonio
Rosania, Angelo Castelluccio, Gaetano Milano, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pag. 40/43 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento per quanto di ragione delle domande, condanna l'appellante a pagare, in favore di , l'importo di euro 3.365,66, in favore di Controparte_3
l'importo di euro 5.735,83, in favore di Parte_4 CP_2
l'importo di euro 264,27, oltre gli interessi legali al tasso
[...]
di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare su ciascuno dei predetti importi previamente devalutati al 17.04.2018 ed anno per anno rivalutati, secondo indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Antonio
Rosania, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_8
che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 41/43 e) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Angelo
Castelluccio, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Gaetano
Milano, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
pag. 42/43 pag. 43/43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2871/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 733/2022, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 28.04.2022, notificata il 26.05.2022, pendente
TRA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., , giusta D.G.R. Campania n. 328 Parte_3
del 16.07.2019 e D.P.G. n. 129 del 02.09.2021 con Controparte_1
sede in , alla Via Due Principati 156, rappresentato e difeso Pt_1
dall'Avv. Elvira Spagnuolo (CF: ), giusta CodiceFiscale_1
determinazione dirigenziale n. 6 del 22.06.2022, come da procura in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
E , nato il [...] a [...] (C.F.: Controparte_2
, , nato il [...] a C.F._2 Controparte_3
NU (C.F.: ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_4
13.01.1966 (C.F.: ), tutti residenti in [...](Av), C.F._4
Via Masini, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Rosania (C.F.
), come da procure rilasciate in calce all'atto di C.F._5
citazione del 6 giugno 2019;
APPELLATI
NONCHE'
, (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_4 CodiceFiscale_6
dall'Avv. Castelluccio Angelo (C.F. , giusta C.F._7
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA
E
(C.F.: ), con sede in Teora (Av), Controparte_5 P.IVA_2
Largo Europa n. 8, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Rotonda (C.F.: ) del Foro di C.F._8
, giusta Determinazione dirigenziale R.G.N. 263, R.S.N. 79 del Pt_1
05.07.2024 e procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore del 18.12.2024;
APPELLATO
E
pag. 2/43 (C.F. , Controparte_6 C.F._9 CP_7
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano C.F._10
Milano (C.F.: , come da procure in calce alla C.F._11
comparsa di costituzione;
APPELLATI
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_8 P.IVA_3
persona del suo procuratore ad negotia, dr. in virtù dei Controparte_9
poteri di rappresentanza legale allo stesso conferiti in forza di procura speciale notarile del 25.6.2021 (Rep./fasc. n. - Notaio P.IVA_4
Dott. di Bologna), rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1
Antonio Famiglietti (C.F. ), del Foro di , C.F._12 Pt_1
giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: l'appellante, nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 8.1.2025, così concludeva: “DICHIARARE IL DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'IACP, per essere invero responsabili ognuno per quanto di competenza il quale Controparte_5
proprietario e/o comunque obbligato alla manutenzione del corso
d'acqua corrente da monte a valle, e comprendente la parte dello stesso incanalata con opere sotterranee, e congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro e con il i privati e Controparte_5 Controparte_10
pag. 3/43 in quanto proprietari del terreno censito al NCEU al CP_7
foglio 14, particella 483, in quanto proprietaria di CP_4
terreno censito al foglio 14, particella 481 ed estromettere l' della Pt_1
Provincia di dal presente giudizio;
DICHIARARE Pt_1
L'ESTROMISSIONE DAL PRESENTE GIUDIZIO DELL'IACP, IN CASO DI
RIGETTO DELLA PRIMA PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA, PER
ESSERE IL FABBRICATO OGGETTO DI DOGLIANZA ASSISTITO DA
POLIZZA ASSICURATIVA CONTRATTA CON LA
[...]
CHIAMATO A TITOLO DI MANLEVA. DICHIARARE Controparte_8
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA dei sig. e Controparte_2
in quanto tali parti attrici non risultano le assegnaarie Parte_4
degli alloggi IACP. IN OGNI CASO E NEL MERITO rigettare le pretese e domande attoree nei confronti dell' , in quanto infondate in fatto e Pt_1
diritto, anche ove venga accertata, come pure contestato ed eccepito, la corresponsabilità degli attori nella causazione dell'evento dannoso come dei terzi chiamati, ognuno per le rispettive responsabilità, ovvero ridurne proporzionalmente il quantum. RIGETTARE QUANTO DEDOTTO,
CONTESTATO ED ECCEPITO DAI TERZI CHIAMATI COSTITUITI, in quanto infondato in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore del legale costituito del doppio grado di giudizio”;
, e , nelle note scritte Controparte_2 Parte_4 Controparte_3
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 02.01.2025, così concludevano:
“1) confermare la sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Avellino e, per
l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto di
pag. 4/43 appello proposto dall' per le causali tutte di cui in atti. 2) Parte_1
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data CP_4
02.01.2025, così concludeva: “confermare la sentenza n. 733\2022 del
Tribunale di Avellino e, per l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto introduttivo del giudizio proposto dall'appellante per le causali meglio argomentate nel proprio libello difensivo;
condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenza di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”;
il , così concludeva: “respinta ogni contraria deduzione Controparte_5
ed eccezione, rigettare l'appello formulato dall' di Avellino nella Pt_1
parte in cui viene richiesta la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' e il rigetto delle domande attoree nei confronti Pt_1
dell' , in uno con il riconoscimento della responsabilità per l'evento Pt_1
dannoso del o del in concorso con i Controparte_5 Controparte_5
terzi chiamati , e Parte_5 CP_7 CP_4
e/o con gli stessi attori, poiché infondato in fatto ed in diritto, e non provato. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge...”;
e , così concludevano: “1) per la CP_7 Controparte_6
conferma della sentenza n. 733/2022 del Tribunale di Avellino e, per
l'effetto, rigettare l'improcedibile, inammissibile ed infondato atto di
pag. 5/43 appello proposto dall' per le causali tutte di cui innanzi. Parte_1
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del grado di appello in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”;
nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate Controparte_11
in data 03.01.2025, così concludeva: “rigettare l'appello come proposto dallo nei confronti della Parte_1 Controparte_11
limitatamente al motivo di cui al capo 8) e di cui punti sub.
8.a) 8. b) e 8.
c) ; perché inammissibile ed, in ogni caso, infondato;
- in ogni caso ed in subordine voglia sempre perfettamente tenere conto e decidere su tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto dalla in Controparte_11
persona del suo legale rapp.te p.t., ed emettere le conseguenti declaratorie, con tutte le conseguenze di legge, e sempre con vittoria delle spese e competenze del giudizio di secondo grado;
- voglia dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa prestata a favore dell'appellante voglia riconoscere il difetto di legittimazione Pt_1
passiva della e dichiarare che l'assicuratore non è tenuto a CP_11
dare alcuna garanzia ad essa Società, né può essere condannato in luogo della stessa s.r.l. al pagamento di qualsiasi somma, anche a titolo di risarcimento dei danni;
- voglia, comunque, riconoscere e dichiarare che
l'appellata a nulla può essere tenuta anche per Controparte_11
carenza di qualsiasi domanda nei confronti di essa
[...]
, sempre con tutte le conseguenze di legge e sempre con Parte_6
vittoria delle spese e competenze del giudizio di primo grado e secondo grado.”.
pag. 6/43 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 14.6.2019, , Controparte_2 [...]
e , convenivano, innanzi al Tribunale di CP_3 Parte_4
Avellino, l' , esponendo che: essi istanti Parte_2
erano assegnatari e conduttori degli alloggi di Avellino siti in Pt_1
alla Via P. Masini, in catasto al foglio di mappa n. 14, particelle CP_5
810 e 811, con rispettivi locali garage di pertinenza;
in data 17.04.2018 si verificava l'allagamento dei predetti locali garage, con il conseguente ammaloramento degli ambienti ed il danneggiamento delle suppellettili ivi allocate;
l'evento si verificava a causa dell'ostruzione dell'imbocco di un canale di scolo delle acque piovane situato a monte dei predetti locali seminterrati e realizzato dall' ; la realizzazione Pt_1
di tali opere non era stata eseguita a regola d'arte; in particolare, l' Pt_1
nel realizzare l'immobile provvedeva a costruire un inadeguato muro di contenimento a monte con copertura e incanalamento di un vallone, eseguendo un'imboccatura priva di griglia atta a proteggere l'imbocco dal fango e materiale vegetale con conseguente riversamento dell'acqua mista a fango nell'area dell'immobile in questione;
quanto dedotto veniva confermato dai tecnici IACP, in contraddittorio con il
Responsabile dell'ufficio tecnico del in occasione del Controparte_5
sopralluogo cui seguiva la redazione del verbale del 28.09.2018; un evento dannoso simile a quello descritto si era già verificato nel 2010 ed il Tribunale di Avellino aveva accertato la responsabilità dell' Pt_1
con sentenza n. 130/2016; ciononostante, l non
[...] Pt_1
pag. 7/43 provvedeva ad eseguire le opere necessarie ad evitare che il fenomeno dannoso si verificasse nuovamente.
Sulla scorta di tali premesse, gli istanti chiedevano al Tribunale di
Avellino, previo accertamento della responsabilità dell' “ai sensi Pt_1
degli artt. 2043 e 2051 c.c.”, di condannarlo al pagamento della somma di euro 8.750,00 per i danni patiti da , di euro 9.250,00 Parte_4
per i danni sofferti da , di euro 8.000,00 per i danni alle Controparte_2
proprie cose patiti da . Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l , Pt_1
che, nel resistere alle avverse domande: eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli istanti, e , per Controparte_2 Parte_4
essere questi identificati da codici fiscali, date e luoghi di nascita non corrispondenti a quelli relativi ai reali assegnatari degli immobili asseritamente danneggiati;
deduceva che la responsabilità andava ascritta in capo al ed ai proprietari dei beni Controparte_5
confinanti, , e , dei quali CP_4 Controparte_6 CP_7
sollecitava la chiamata in causa, unitamente a quella della
[...]
da cui pretendeva di essere manlevata in forza della CP_8
copertura assicurativa di cui alla polizza n. 159951275.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, la compagnia assicurativa, nel costituirsi in giudizio, deduceva che le conseguenze dannose causate dall'evento, in quanto derivanti dall'occlusione di un canale esterno all'aria di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato, non erano coperte dalla polizza, anche in ragione del fatto che l' era già Pt_1
a conoscenza della situazione foriera dell'evento dannoso.
pag. 8/43 si costituiva in giudizio, deducendo la propria estraneità CP_4
ai fatti di causa, così come gli altri terzi chiamati, e Controparte_6
i quali concludevano per il rigetto della domanda CP_7
avanzata nei loro confronti.
Il rimaneva, invece, contumace. CP_5 CP_5
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una CTU, a firma del geologo, dott. , e dell'ing. , Persona_2 Persona_3
collaboratore del primo, e in detta relazione l'ausiliare concludeva nei termini di seguito riportati: “Allo stato, è da ritenere tra le concause del fatto lamentato, la scarsa manutenzione e pulizia sia dell'alveo, che della griglia in posizione verticale ivi esistente, i quali si ostruiscono in caso di forti piogge. Altra concausa riscontrata è la presenza di un muro di contenimento, realizzato dall , in prossimità del secondo pozzetto, Pt_1
come sopra indicato, alto 1,20 m. circa, ovvero, all'incirca alla stessa quota dell'entrata del pozzetto. Pertanto, è logico ritenere che l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare una esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda, condanna e il in persona del Pt_1 Controparte_5
p.t. al risarcimento dei danni che si liquidano in € 8166,70 in CP_12
favore di € 3921,00 in favore di ed Parte_7 Controparte_2
€ 4728,69 in favore di , nella misura della metà Controparte_3
ciascuno, oltre rivalutazione dal giorno del sinistro all'attualità in base
pag. 9/43 agli indici Istat e sulla somma via via rivalutata vanno riconosciuti quale ristoro del lucro cessante per il ritardato conseguimento del risarcimento, gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta. Sul complessivo ammontare degli importi di cui innanzi, liquidato come in dispositivo, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale fino al soddisfo;
2) condanna in persona del l.r.p.t. e il al Pt_1 Controparte_5
pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 270,00 per esborsi – oltre oneri CTU già liquidati come da separato decreto ed € 4835,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Antonio Rosania dichiaratosi anticipatario;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna in persona del l.r.p.t. al Pt_1
pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti costituite che si liquidano, per ciascuna, in € 30,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso professionale oltre Iva e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione agli avvocati distrattari.”
§ 2.
Avverso la sentenza di primo grado, notificatale ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c. in data 26.05.2022, l'
[...]
interponeva appello, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata in data 24.06.2022, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Si costituivano , e , Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto dell'appello.
pag. 10/43 Si costituiva il il quale invocava l'infondatezza Controparte_5
dell'appello, concludendo per il rigetto del gravame “nella parte in cui viene richiesta la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell' e il rigetto delle domande attoree nei confronti dell' , in uno Pt_1 Pt_1
con il riconoscimento della responsabilità per l'evento dannoso del
o del in concorso con i terzi chiamati Controparte_5 Controparte_5
, e e/o con gli stessi Parte_5 CP_7 CP_4
attori”.
, nel costituirsi in giudizio, concludeva per il rigetto CP_4
dell'appello.
La compagnia assicurativa nel costituirsi Controparte_8
tempestivamente in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del motivo d'appello con cui veniva censurato il rigetto della domanda di garanzia e nel merito ne contestava la fondatezza.
Con ordinanza del 09.12.2022, la Corte dichiarava la contumacia di e e rigettava l'istanza di sospensiva, Controparte_6 CP_7
della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, avanzata dall'appellante.
La causa, con ordinanza comunicata alle parti in data 27.01.2025, veniva riservata in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pag. 11/43 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.03.2025, si costituivano in giudizio e , i quali Controparte_6 CP_7
concludevano per la conferma della sentenza n. 733/2022 del
Tribunale di Avellino.
Depositati gli scritti finali, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Avellino rigettava, in primo luogo, l'eccezione difetto di legittimazione (da intendersi rettamente di titolarità attiva) degli attori, e , deducendo che questi, “al di là Controparte_2 Parte_4
di errori materiali nella trascrizione del codice fiscale”, erano gli effettivi occupanti degli immobili.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, l' , nel censurare tale capo di Pt_1
sentenza, osservava che “la discrepanza tra elementi identificativi dedotti in citazione di due dei tre attori e i sottoscrittori dei contratti di assegnazione, prodotti dall' convenuto, avrebbe dovuto e potuto far Pt_1
rilevare al giudice il difetto di titolo legittimante la domanda per insussistenza del contratto di assegnazione degli alloggi occupati e delle loro pertinenze” ritenendo che il danno doveva essere ricondotto causalmente ad essi occupanti sine titulo.
Inoltre, l'appellante deduceva che la costituzione del convenuto ex art. 164 comma 3 c.p.c. fosse idonea a sanare solo i vizi formali dell'atto di citazione, quali l'omessa indicazione del codice fiscale o della data di pag. 12/43 nascita o la loro assoluta incertezza, non già l'indicazione erronea degli stessi sulla cui base dedurre la sussistenza di un presupposto della domanda, quale la qualità di assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica residenziale.
§ 5.
Il motivo è infondato.
In senso contrario ai rilievi dell'appellante occorre evidenziare che gli odierni istanti risultano già essere stati parti, quali attori, in un precedente giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Avellino, definito con sentenza n. 130/2016, pubblicata il 04/05/2016, passata in giudicato, con la quale veniva accolta la domanda, da essi proposta in qualità di assegnatari degli stessi alloggi e locali di pertinenza oggetto della presente causa, per ottenere il risarcimento dei danni causati a siffatti locali di pertinenza da altro evento dannoso, in tutto analogo a quello oggi al vaglio di questa Corte, verificatosi il 10.11.2010 (cfr. copia di tale sentenza allegata alla produzione degli originari attori, contenuta nel fascicolo di parte telematico dell'appello).
Dall'esame di siffatta sentenza emerge che, in detto giudizio, lo Pt_1
non aveva affatto contestato la carenza di titolarità attiva dei danneggiati e che la sussistenza, in capo ad essi, della qualità di assegnatari degli alloggi e dei locali garage danneggiati veniva in quell'occasione pacificamente riconosciuta.
Del resto, nella citazione di primo grado, gli attori avevano espressamente richiamato, a fondamento della domanda, il già operato pag. 13/43 accertamento, da parte della sopra citata sentenza del Tribunale di
Avellino, della riconducibilità causale dei danni, conseguenti all'evento del 2010, ad una responsabilità dello . Pt_1
Per quanto, quindi, la statuizione di cui alla sentenza del 2016 non spieghi efficacia vincolante nella presente causa, diversi essendo gli eventi di danno posti a base delle domande nei due giudizi, è innegabile che l'accertamento della titolarità attiva, in capo agli attori, operato nel primo giudizio sia utilmente valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul punto anche nel presente processo.
Peraltro, quanto alla prospettata diversa identità degli odierni appellati , nato il [...] a [...]: Controparte_2 CP_5
, e , nato il [...] ad , C.F._13 Parte_4 Pt_1
CF: ), rispetto ai presunti reali assegnatari degli C.F._14
alloggi, che si identificherebbero in , (nato il Controparte_2
28.09.1961 a CF: ), con diversità della data CP_5 C.F._15
e del luogo di nascita, ed in (nato il [...] a Parte_7
CF: , con diversità del luogo di nascita, CP_5 C.F._16
giova replicare che lo non depositava, pur dichiarando di volerlo Pt_1
fare, il contratto relativo a (infatti, l'allegato 6 della Controparte_2
produzione di parte, che dovrebbe nelle intenzioni della parte costituire tale contratto, è, in effetti, altra copia del contratto di assegnazione riferito a ). Riguardo al Lepore, dal Controparte_3
contratto di assegnazione prodotto in atti dallo , risulta, in effetti, Pt_1
che il luogo di nascita sia e non , come indicato CP_5 Pt_1
pag. 14/43 dall'attore nella citazione di primo grado. Nondimeno, tale discrepanza, oltre ad essere stata emendata con la comparsa di costituzione in appello, non è dirimente, essendo, al pari di quelle stigmatizzate dall'appellante in relazione al , contrastata dai già CP_2
citati esiti del precedente giudizio tra le medesime parti e dall'avvenuta produzione, da parte degli odierni appellati, di documentazione (appunto la CTU e la sentenza resa all'esito del pregresso giudizio) di cui non si spiegherebbe altrimenti la disponibilità ad opera dei medesimi.
§ 6.
Nel merito, il Tribunale aderendo, alle risultanze della CTU espletata durante il giudizio di primo grado, affermava che una delle cause dell'evento dannoso lamentato era la presenza del muro di contenimento posto in prossimità del secondo pozzetto, alto circa 1,20 metri, ossia “la stessa quota dell'entrata del pozzetto così da ritenere logico che l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare un'esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”.
Inoltre, il primo Giudice, valorizzando anche le risultanze della CTU espletata nel giudizio precedentemente incardinato dagli stessi attori innanzi al medesimo Tribunale a seguito dell'evento dannoso del 2010, identificato dal n. 09/2011 RG, sosteneva che una delle cause concorrenti dell'evento dannoso era da ravvisare nell'inadeguatezza del canale di convogliamento delle acque provenienti da monte,
pag. 15/43 incapace di fronteggiare il recapito di grosse masse di acqua in occasione di precipitazioni atmosferiche copiose.
In ultimo, il Tribunale affermava che la responsabilità era ascrivibile all' e al nella misura del 50% ciascuno, poiché il Pt_1 Controparte_5
proprio Ausiliare aveva indicato come cause dell'evento una concomitanza di fattori ascrivibili ad entrambi.
§ 7.
Con il secondo motivo d'appello, l' censurava la sopra riportata Pt_1
parte di sentenza, con la quale ne era stata affermata la corresponsabilità in relazione all'evento dannoso.
L'istante deduceva che il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare che l' era privo di qualunque potere di controllo rispetto al predetto Pt_1
muro di contenimento, in quanto proprietario e custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., del suddetto bene era il . Controparte_5
In particolare, l'appellante deduceva che esso istante era privo del potere di fatto sulla cosa in quanto “il muro di contenimento, così come
l'area di parcheggio e le opere di urbanizzazione primaria sono stati ceduti al ” in ottemperanza alla delibera del consiglio Controparte_5
comunale del 1986 con la quale il si impegnava a cedere CP_5
all' solo il diritto di superficie sulle aree a destinazione Pt_1
residenziale e l' si impegnava “a realizzare le opere di Pt_1
urbanizzazione a contorno dell'erigendo fabbricato, ivi compreso il parcheggio pubblico allocato tra l'immobile e il confine del lotto, ove insiste il muro di contenimento, le quali sono state tacitamente trasferite
pag. 16/43 “con ogni diritto ed obbligo conseguenziale” entro sei mesi dal collaudo del realizzato, pacificamente intervenuto prima dell'assegnazione degli alloggi”.
L'istante, inoltre, deduceva che, se la domanda fosse stata qualificata come di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la sua istanza di integrazione dell'elaborato peritale, chiedendo all'Ausiliare di affermare se esso concessionario era tenuto a realizzare opere di bonifica e regimentazione delle acque tali da contenere anche fenomeni meteorici eccezionali e non solo un muro di contenimento rispetto al terreno soprastante.
In particolare, l'istante affermava che la decisione del Tribunale era contraddittoria in quanto, aderendo alla relazione peritale, prima e correttamente il Giudice limitava la funzione del muro a contenimento e sostegno del terreno retrostante e poi gli attribuiva la funzione di salvaguardia dal rischio idrogeologico, in quanto avrebbe dovuto arginare esondazioni di acqua e fango in condizioni metereologiche particolarmente intense.
Sul punto, l'appellante deduceva che il predetto muro non avrebbe potuto assolvere alla funzione di bonifica e/o regimentazione delle acque, in quanto non era stata concessa dall'Ente proprietario un'autorizzazione alla bonifica e/o al contenimento delle acque ex art. 96, lett. f R.D.523/1904.
§ 8.
Il motivo è infondato.
pag. 17/43 Il CTU del primo grado osservava, con affermazione sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che, tra le concause dell'esondazione di acqua verificatasi in occasione dell'evento dannoso, rientrava anche l'insufficiente altezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi. Infatti, secondo l'ausiliare, per la mitigazione del rischio di future tracimazioni delle acque provenienti dall'impluvio a monte degli alloggi, sarebbe stato opportuno provvedere alla sopraelevazione e messa in sicurezza del muretto di contenimento, posto a monte degli alloggi, di almeno 50 cm. in prossimità del 2° pozzetto (cfr. CTU pag. 4, 7).
Inoltre, a prescindere dal se tale muro debba assolvere ad una funzione di solo contenimento e sostegno del terreno retrostante, il CTU rilevava che, in ogni caso, “l'altezza del muro di contenimento, in quello specifico tratto, non sia sufficiente ad evitare una esondazione delle acque e fango in condizioni meteorologiche particolarmente intense”
(cfr. pag. 4 della CTU). Come a dire che il muro, in quanto sottostante un terreno scosceso, dovrebbe avere caratteristiche diverse e, in particolare, un'altezza maggiore, proprio al fine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi.
Del resto, in tal senso, depone anche la CTU espletata dal geom.
nel procedimento n. 509/2011 R.G., anteriormente Persona_4
instaurato dagli odierni appellati, nella quale il predetto ausiliare asseriva che “Posteriormente ai fabbricati, a monte, sono stati realizzati dei muri di sostegno in cemento armato, realizzati sul confine con altre proprietà, e , foglio 14 particella Parte_5 CP_7
pag. 18/43 483, e sono atti a contenere il terreno a monte, che presenta una maggiore quota rispetto alle aree esterne dei fabbricati di circa metri
1,50, nel punto di minore altezza, sino a raggiungere i 2,50 metri, nel punto più alto. Gli stessi muri sono stati realizzati per sostegno della scarpa di terreno, creatasi dopo gli sbancamenti effettuati per
l'edificazione dei tre fabbricati IACP” (cfr. pag. 8 del suddetto elaborato peritale, allegato alla produzione telematica degli attori originari, odierni appellati).
Anche nella citata consulenza, inoltre, tra le concause del dilavamento di acqua verificatosi in occasione di eventi meteorologici avversi, era indicata la non adeguatezza del suddetto muro di contenimento, del quale si stigmatizzava la pessima fattura, stante l'incapacità dello stesso di fare da argine alla caduta dell'acqua (cfr. pag. 16 della predetta CTU).
Ciò posto, in merito alla sicura rilevanza causale delle dimensioni e caratteristiche costruttive del suddetto muro di contenimento, giova, poi, osservare come la riconducibilità della relativa realizzazione alle opere di edificazione dei fabbricati di da parte dello , sia un Pt_1
dato pacifico, in quanto finanche ammesso dall'odierno appellante a pag. 8 dell'atto di impugnazione, ove testualmente si legge “L' ha Pt_1
altresì realizzato con concessione edilizia del 1987 a confine con le proprietà private un muro di contenimento del terreno soprastante costituito da un unico blocco di calcestruzzo armato dalla fondazione alla sommità (è presente una maglia di 25x25 con ferri del diametro di
12 mm e copriferro di 4 cm) realizzato in modo discontinuo, al fine di
pag. 19/43 consentire l'eventuale passaggio dell'acqua dilavante e ridurre le spinte idrostatiche”.
Tanto chiarito, la deduzione difensiva dell'appellante, a mente della quale lo non sarebbe responsabile in quanto avrebbe trasferito al Pt_1
, in esecuzione della delibera di consiglio comunale CP_5 CP_5
del 1986, il muro di contenimento, così come l'area di parcheggio e le opere di urbanizzazione primaria, non è provata.
Ed invero, nella predetta delibera era contenuta una mera previsione in forza della quale si stabiliva che, entro sei mesi dal collaudo delle opere di urbanizzazione, le stesse sarebbero state trasferite con apposito verbale al Comune e che, decorso tale termine senza che vi fosse stata la materiale consegna e in assenza di contestazioni, il trasferimento doveva intendersi come tacitamente avvenuto con ogni diritto ed obbligo conseguenziale.
Orbene, nella specie, il costituendosi in appello, Controparte_5
negava che siffatto trasferimento vi fosse stato, deducendo che non era stata depositata in giudizio la convenzione tra il e lo stesso CP_5
cui rinviava la suddetta delibera e che, quindi, non vi era la prova Pt_1
che l'effetto traslativo invocato dall' era stato, poi, effettivamente Pt_1
concordato tra i due Enti.
D'altra parte, non è sostenibile che la mancata costituzione in primo grado precluda al di svolgere la deduzione appena riportata, CP_5
per l'assorbente ragione che essa integra una mera difesa e non pag. 20/43 un'eccezione in senso stretto, soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c..
Si tratta, cioè, come appare evidente, di una questione, attinente alla fondatezza delle difese svolte dall'appellante, che questa Corte avrebbe potuto rilevare d'ufficio, anche a prescindere dai rilievi difensivi svolti dal CP_5
Quindi, per un verso, manca la prova documentale dell'avvenuto trasferimento formale della detenzione qualificata dell'area di parcheggio e delle opere di contenimento al Comune. Dall'altro, inoltre, non può nemmeno discorrersi di una consegna tacita, essendo la stessa stata specificamente contestata dal CP_5
Era, del resto, onere dello , al fine di escludere la sua qualità di Pt_1
custode, provare che, ad esempio, nel corso degli anni, il aveva CP_5
eseguito interventi di manutenzione del parcheggio e del medesimo muro.
Ma tali circostanze non risultano essere state né allegate, né tantomeno provate.
Ne discende che possa ritenersi sufficientemente provato che lo , Pt_1
quale ente che aveva provveduto alla realizzazione del citato muro, continui ad averne anche la disponibilità giuridica e di fatto e debba, pertanto, essere ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale custode del bene, degli eventi di danno conseguenti alla sua inadeguata conformazione.
pag. 21/43 Ne segue, ulteriormente, che le deduzioni svolte dall'appellante, al fine di ritenere insussistente la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., siano finanche inconferenti, una volta che la fattispecie in esame sia stata correttamente inquadrata, non nell'alveo di tale norma, ma, ricorrendone i presupposti, in quella dell'art. 2051 c.c..
§ 9.
Con il terzo motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte Pt_1
in cui il primo Giudice affermava che la griglia antistante l'accesso ai garage era stata una concausa del danno lamentato dagli attori.
Sul punto, opinava che, travisando le considerazioni del proprio
Ausiliare, il Giudice aveva finito per attribuire ad esse un significato del tutto assente, in quanto il “CTU si limita a suggerire interventi sulle griglie posizionate in prossimità del primo e secondo pozzetto di caduta delle acque ( CFR. RILIEVI FOTOGRAFICI CTU NR.I 10, 11, 14, 15), nulla rilevando con riguardo alla griglia posta in prossimità dei garage”.
L'istante deduceva che, come emergeva dal verbale del sopralluogo effettuato in data 28.09.2018, le parti concordemente affermavano che la causa dell'allagamento dei locali garage era da attribuire alla ridotta capienza del canale posto a monte dell'area IACP.
Inoltre, l'appellante soggiungeva che la funzione della griglia antistante i locali garage era quella di drenaggio delle acque ordinariamente provenienti dal piazzale antistante, sicché, tenuto conto dell'eccezionalità del fenomeno atmosferico che aveva determinato l'allagamento e dell'imputabilità a terzi della responsabilità del pag. 22/43 dilavamento, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell' , anche in ragione del fatto che la sussistenza di Pt_1
tale griglia aveva evitato che l'allagamento producesse conseguenze più gravi.
§ 10.
Il motivo non è fondato, per l'assorbente ragione che, comunque, sussiste la responsabilità dello per avere esso concorso, quale Pt_1
proprietario e/o custode del muro di contenimento, al verificarsi dell'evento dannoso, irrilevante risultando, di conseguenza, quanto il primo Giudice aveva evidenziato con riferimento alla griglia antistante l'accesso ai garage.
Peraltro, la circostanza, richiamata dall'appellante, dell'esecuzione, ad opera dello , in esito al sopralluogo del 28.09.2018, di misure Pt_1
idonee ad ampliare la capienza della griglia, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio, già espresso in relazione al precedente motivo di appello, circa la permanenza in capo all'odierno appellante della custodia delle cd. opere di urbanizzazione primaria (area di parcheggio e muro di contenimento).
§ 11.
Con il quarto motivo d'appello, l'istante impugnava la sentenza, per avere il Tribunale omesso di valorizzare la ricorrenza, nella fattispecie, del caso fortuito, consistito nell'eccezionalità del fenomeno atmosferico verificatosi in data 17.04.2018, in correlazione con il difetto di manutenzione e pulizia del corso d'acqua interrato, posto a pag. 23/43 monte del complesso residenziale di edilizia pubblica, obbligo ricadente sul come pure dell'assenza in capo allo del CP_5 Pt_1
controllo sul muro di contenimento.
In particolare, l'istante deduceva che aveva prodotto nel giudizio di primo grado “i dati pluviometrici relativi all'aprile 2018 (ALL. 41
PRODUZIONE ), i quali evidenziano che in data 17.04.2018 la Pt_8
precipitazione giornaliera fu di 108,3 mm, a fronte di una media mensile di 2.16 mm” ma che, ciononostante, il CTU non forniva risposta al quesito formulato dalla difesa di esso istante con le note di trattazione scritta depositate in data 22.6.2021.
L'appellante, a conforto del proprio assunto, deduceva che l'unico evento, di portata analoga a quella oggetto di causa, si verificava otto anni prima, in data 10.11.2010, e che proprio il cospicuo lasso di tempo trascorso tra i due eventi dimostrava l'eccezionalità del fenomeno, come tale, idoneo ad integrare il caso fortuito.
§ 12.
Il motivo è infondato.
Una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata afferma che le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si pag. 24/43 presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. ex multis, Cass. civ.,
n. 2482 del 2018).
Alla stregua di tale orientamento, ribadito in numerose successive pronunce, la verifica, circa il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento naturale (precipitazioni atmosferiche), deve operarsi “sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente somministrati dalla parte onerata
(cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 4588 del
2022).
Facendo applicazione del riportato insegnamento, nella specie, la prova del caso fortuito non può ritenersi integrata, essendosi, in primo grado, lo limitato a depositare “i dati pluviometrici relativi Pt_1
all'aprile 2018 (all. 41 produzione 1°grado), i quali evidenziano che in data 17.04.2018 la precipitazione giornaliera fu di 108,3 mm, a fronte di una media mensile di 2.16 mm” (cfr. pag. 21 dell'appello e l'allegato n.
41 del fascicolo di parte telematico, che, riguardo, appunto, i dati pluviometrici del solo mese di aprile 2018). Infatti, per quanto dinanzi detto, l'appellante avrebbe dovuto corroborare il proprio assunto mediante la produzione dei dati pluviometrici inerenti ad un arco temporale ben più ampio (che, secondo la Cassazione, deve essere esteso a numerosi decenni) e non certo circoscritto al solo mese di verificazione dell'evento lesivo, tanto più se si considera che, come dedotto finanche dall'appellante, il territorio del è Controparte_5
soggetto “a precipitazioni atmosferiche copiose, notoriamente non certo
pag. 25/43 infrequenti” e che, inoltre, almeno un altro evento di portata simile si era verificato nel 2010, solo otto anni prima di quello in esame.
§ 13.
Con il quinto motivo d'appello, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione, da esso sollevata, di concorso del fatto colposo dei danneggiati ex art. 1227 c.c., in quanto gli assegnatari degli alloggi si erano resi inadempienti ad obblighi contrattuali e ad obblighi di diligenza su di essi gravanti.
Ed invero, obiettava che, in conseguenza dell'analogo evento verificatosi nel 2010 ed accertato con la sentenza n. 130/2016, gli attori avrebbero dovuto “.. astenersi dall'utilizzo del box garage quale deposito di masserizie (rientrante nella cat. C/2) piuttosto che come box- garage (rientrante nella cat. C/6)”, anche tenuto conto della destinazione urbanistica dei cespiti.
In particolare, l deduceva che sin dal 2015, con proprie note n. Pt_1
prot. 1787 e 2353, diffidava gli assegnatari dei beni asseritamente danneggiati dal fare un uso dei locali in modo conforme alla rispettiva destinazione d'uso, con avvertenza che esso avrebbe declinato qualsivoglia responsabilità conseguente all'uso non conforme.
L'appellante, inoltre, deduceva che la detenzione di oggetti infiammabili, quali quelli di cui gli attori lamentavano l'ammaloramento, era vietata dal punto 10.1 del D.M. 01.02.1986 in materia di prevenzione incendi nelle autorimesse, dovendosene escludere il valore dal quantum debeatur.
pag. 26/43 § 14.
Il motivo è infondato.
Deve premettersi che “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza
n. 2376 del 24/01/2024).
Nella specie, deve escludersi che l'avere gli attori custodito i propri beni mobili all'interno dei locali, di cui avevano la disponibilità, configuri un comportamento colposo, trattandosi di un impiego dei cespiti pur sempre compatibile con la destinazione degli stessi.
Né, invero, appare rilevante la circostanza che i locali avessero una destinazione ad uso garage e non deposito, considerato che, nella specie, non viene in rilievo uno sfruttamento a fini commerciali o di lucro degli immobili, ma pur sempre un utilizzo privato finalizzato a soddisfare esigenze dei legittimi assegnatari.
Del pari, nemmeno configura una condotta colposa degli attori la circostanza che nei locali venissero custoditi anche oggetti infiammabili, dal momento che l'evento di danno verificatosi non ha alcuna concreta attinenza con il rischio di propagazione di incendi o di scoppio che la norma invocata dall'appellante intende prevenire.
Infine, il verificarsi, circa 8 anni prima di quello per cui è causa, di un evento analogo, non legittima a ritenere che gli attori non dovessero pag. 27/43 custodire all'interno dei citati locali i propri beni, spettando, semmai, sui danneggianti approntare i rimedi tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio di inondazioni.
§ 15.
Con il sesto motivo d'appello, l' censurava la sentenza nella parte Pt_1
in cui liquidava il danno sulla scorta della CTU, sebbene gli attori non avessero fornito la prova del valore dei beni asseritamente danneggiati.
In particolare, l'appellante sosteneva che la valutazione circa il valore dei beni compiuta dall'Ausiliare del Tribunale non era attendibile, in quanto lo stesso si era limitato a tenere conto degli elenchi prodotti dai danneggiati, ove i beni erano descritti genericamente, nonché delle riproduzioni fotografiche degli stessi, neanche allegate alla relazione peritale, senza verificare visivamente lo stato dei beni e la possibilità di recupero degli stessi.
La difesa dell'appellante deduceva che gli assegnatari danneggiati non avevano dimostrato “l'allocazione dei beni ed il tempo della loro allocazione nei box-garage, il tempo del loro acquisto, la specificità degli stessi”.
Sosteneva, quindi, che la domanda avrebbe dovuto essere rigettata per mancata prova del danno.
§ 16.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
pag. 28/43 La sentenza impugnata non resiste, invero, alle critiche dell'appellante, con precipuo riferimento alla posizione dell'attore, , Controparte_2
atteso che, in effetti, rispetto alla stessa, difetta in atti la prova della sussistenza ed entità dei danni ai beni mobili custoditi all'interno del locale garage.
Sul punto, appare dirimente evidenziare che lo stesso CTU aveva avuto modo di chiarire come “sul CD inerente alle foto relative al Sig. si CP_2
rinvengono gli oggetti riscontrati nel CD del Sig. e, pertanto, per Pt_4
la presente redazione si fa riferimento al solo elenco cartaceo presente in atti, ove gli oggetti, per la quasi totalità, risultano descritti genericamente”.
Quindi, quanto alla domanda proposta dal , il CTU operava la CP_2
quantificazione del danno sulla scorta di un mero elenco di beni, proveniente dallo stesso danneggiato, per i quali l'ausiliare forniva un'indicazione dei prezzi di mercato all'esito di un'indagine compiuta via web.
Ora, risulta chiaro che, rispetto alla posizione in questione, manchi in radice la prova del danno, non potendosi la stessa ritenere integrata da un documento di provenienza unilaterale, redatto dallo stesso attore, non corroborato né da reperti fotografici, come invece accaduto per gli altri danneggiati, né da deposizioni testimoniali.
Riguardo alle prove orali, poi, giova soggiungere, che sarebbe stato onere del , una volta esclusa dal G.I. la relativa ammissione, CP_2
pag. 29/43 sollecitarne, nel prosieguo del giudizio ed anche in appello,
l'acquisizione.
Discende da quanto osservato che la pretesa risarcitoria azionata dal
, relativamente ai beni custoditi all'interno del locale box, debba CP_2
essere interamente rigettata per difetto di prova.
Residua, invece, la debenza dell'altra voce di danno, non oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, stimata dal Giudice, sulla scorta della CTU, in euro 230,00 per ciascun attore, quale costo degli interventi di pulizia e tinteggiatura delle pareti dei locali.
Riguardo, poi, alla posizione degli altri due danneggiati, Parte_4
e , la prova del danno, rispetto ai beni custoditi nei Controparte_3
rispettivi locali, può ritenersi integrata dalla documentazione fotografica, visionata dal CTU, che, secondo quanto emerge dalla consulenza, risulta “verosimilmente effettuata a distanza di breve tempo dal verificarsi del sinistro, tanto che gli oggetti fotografati erano ancora infangati” (cfr. CTU pag. 9).
Nondimeno, avendo il CTU operato la stima, sulla scorta di prezzi rilevati dal web in relazione a prodotti di media qualità similari, e considerato che, sempre dalla consulenza, si ricava che alcuna specifica indicazione emergeva, dalla documentazione prodotta, in ordine all'epoca del relativo acquisto ed allo stato di usura, appare equo ridurre la valutazione, operata dall'ausiliare, del 40%, al fine di tenere conto del verosimile stato di usura.
pag. 30/43 Peraltro, non appare superfluo osservare che, tenuto conto del concreto rischio di inondazione dei locali in questione, reso palese dal verificarsi dell'evento dannoso del 2010, oggetto del pregresso giudizio instaurato dagli odierni appellati, è verosimile sostenere che, all'interno di siffatti cespiti, gli attori non custodissero beni nuovi o di elevato valore commerciale.
Ne segue che il danno sofferto da per il Parte_4
danneggiamento dei beni custoditi, stimato dal primo Giudice, sulla scorta della CTU, in euro 7.936,70, si debba ridurre del 40% e, quindi, ammonti ad euro 4.762,02. Aggiungendo l'importo di euro 230,00, quantificato dal CTU per la pulizia e tinteggiatura delle pareti del locale e riconosciuto dal primo Giudice con statuizione sul punto non impugnata, il risarcimento ammonta ad euro 4.992,02.
Trattandosi di una somma espressa in valori monetari risalenti al 23 novembre 2021, epoca di redazione della CTU, la stessa deve essere attualizzata, applicando l'indice di rivalutazione Istat pubblicato da ultimo al 31.3.2025.
Ne segue che, operando l'indicato conteggio, il risarcimento dovuto ammonti all'attualità ad euro 5.735,83 (Indice alla Decorrenza: 105,7;
Indice alla Scadenza: 121,4; Raccordo Indici: 1; Coefficiente di
Rivalutazione: 1,149).
Procedendo in maniera analoga rispetto a , si avrà: Controparte_3
euro 4.498,69 (pari al danno ai beni custoditi) – 40% = euro 2.699,21 + euro 230,00 = euro 2.929,21.
pag. 31/43 Rivalutando tale ultima somma dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 4.399,48.
Infine, con riguardo al , rivalutando la sola voce di danno allo CP_2
stesso spettante, di euro 230,00, dal 23.11.2021 al 31.3.2025, si ottiene euro 264,27.
Su ciascuno dei predetti importi, come dinanzi quantificati, spettano gli interessi legali, secondo la decorrenza indicata dal Giudice di primo grado, meglio esplicitata in dispositivo.
§ 17.
Con il settimo motivo d'appello, l'istante lamentava che il Tribunale aveva omesso di pronunciare sull'eccepita responsabilità dei proprietari dei fondi confinanti con il luogo del sinistro, , CP_4
e terzi chiamati in causa in primo grado, deducendo CP_6 CP_7
che la loro condotta omissiva aveva concorso a causare l'allagamento, in concomitanza con quella del . Controparte_5
Sul punto, l'appellante opinava che il primo Giudice non aveva attribuito ai terzi chiamati la responsabilità dell'evento nonostante fosse pacifico che questi erano proprietari dei terreni, posti a monte dell'edificato , che tali fondi erano attraversati dal corso d'acqua Pt_1
oggetto di esondazione e che, come documentato tramite rilievi fotografici, tali beni “versavano in stato di totale abbandono e degrado con crescita abnorme di vegetazione, anche arbustiva, occludente anche il corso d'acqua”.
pag. 32/43 L' appellante concludeva sostenendo che l'evento dannoso era Pt_1
stato causato dall'omessa manutenzione del corso d'acqua da parte del in concorso con l'omessa manutenzione e l'omesso CP_5
approntamento di canali di scolo da parte dei proprietari dei terreni finitimi alla proprietà su cui insistevano gli alloggi.
Inoltre, con tale motivo di gravame, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ripartito la responsabilità dell'evento tra esso appellante e il nella misura del 50% ciascuno, Controparte_5
deducendo che il Tribunale aveva omesso di procedere ad una graduazione di responsabilità in funzione del diverso apporto causale delle parti, non tenendo conto del minor contributo da esso fornito all'evento.
§ 18.
Il motivo è infondato.
Invero, costituendosi in primo grado, lo aveva chiesto estendersi Pt_1
il contraddittorio nei confronti del quale Controparte_5
proprietario del corso d'acqua che correva a monte del complesso di edilizia residenziale pubblica, e di e Parte_5 CP_7
, comproprietari del fondo, sovrastante il muro di
[...]
contenimento, identificato in catasto al foglio 14, particella 483, e di
, proprietaria di altro fondo, sempre sovrastante l'area di CP_4
sedime del fabbricato, identificato in catasto al foglio 14, particella 481.
Peraltro, la chiamata in causa dei suddetti terzi era stata operata dallo al fine di vedere riconosciuta la responsabilità, esclusiva o Pt_1
pag. 33/43 concorrente degli stessi, nella causazione del fatto, per avere il CP_5
omesso di provvedere alla manutenzione del corso d'acqua ed i proprietari delle aree private lasciato le stesse in stato di abbandono.
A ben vedere, pertanto, la chiamata dei terzi era avvenuta al fine di fare emergere l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dello . Pt_1
Invece, alcuna domanda, nemmeno subordinata, di accertamento e graduazione delle rispettive responsabilità era stata avanzata dall'odierno appellante, originario convenuto, nel caso in cui il Giudice avesse riconosciuto sussistente, come in concreto accaduto, una sua responsabilità in relazione al verificarsi dell'evento di danno (cfr. le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione depositata in primo grado dallo , come confermate nella memoria depositata Pt_1
dalla medesima parte ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. in data
25.11.2020).
Ne segue che la richiesta, sottesa al settimo motivo di appello, finalizzata ad ottenere una pronuncia che riconosca la responsabilità concorrente anche dei proprietari dei fondi privati e, comunque, gradui diversamente le responsabilità, riconoscendo il minore apporto causale dello rispetto al non possa trovare ingresso in Pt_1 CP_5
grado di appello.
Ad essa osta, infatti, il principio secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può
e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei
pag. 34/43 condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri,
o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale,
l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità” (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 10042 del 29/04/2006).
pag. 35/43 § 18.
In ultimo, il Tribunale rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei confronti della compagnia Pt_1 Controparte_8
osservando che “nella polizza prodotta da –segnatamente all'art. CP_14
25, sezione B-, si prevede l'espressa esclusione dei danni risultanti da opere esterne all'area di sedime e di pertinenza del fabbricato assicurato”, come quelli di cui si chiedeva il risarcimento.
§ 19.
Con l'ultimo motivo d'appello, l'istante, nel censurare tale capo di sentenza, sosteneva che la pronuncia era erronea, in quanto, avendo il
Tribunale di Avellino affermato la sua responsabilità anche in ragione dell'insufficiente capienza della griglia antistante l'accesso ai garage, avrebbe dovuto, per coerenza, accogliere la domanda di manleva, dato che la polizza assicurativa obbligava “.. l'assicurazione a tenere indenne
l'assicurato in conseguenza di un “fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà de fabbricato” (art. 25) ivi compresi (art. 26 lett.b) i danni “conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento” ...”.
Pertanto, la pronuncia andava riformata, avendo escluso l'operatività della polizza nonostante la griglia si trovasse sull'area di sedime e nonostante la nozione di fabbricato, di cui alle condizioni di polizza, includesse anche le pertinenze dello stabile.
L'appellante soggiungeva che la copertura assicurativa era limitata a fatti accidentali, da intendersi come fatti colposi, con esclusione dei soli pag. 36/43 eventi dolosi, e che nei primi certamente doveva essere ricompreso l'evento oggetto di causa.
§ 20.
Il motivo è infondato, ma impone di correggere la motivazione della sentenza impugnata.
La polizza assicurativa, denominata “globale fabbricati enti”, posta a fondamento della domanda di manleva proposta in primo grado dallo
, era disciplinata dalle condizioni generali di assicurazione Pt_1
allegate alla produzione telematica dell'odierno istante.
Sebbene tale polizza fosse relativa al rischio connesso ai danni che l'assicurato avrebbe potuto cagionare a terzi in relazione alla proprietà del fabbricato, da intendersi come l'intera costruzione edile, comprese le relative pertinenze (definizione, questa, che certamente include danni, come nella specie, prodottosi in conseguenza dell'inidoneità del muro di contenimento posto a confine dell'area di parcheggio), la clausola di cui alla lettera b dell'art. 26 delle stesse condizioni, nel delimitare la copertura, escludeva dalla stessa i danni a cose da spargimenti d'acqua o rigurgiti di fogne, a meno che fossero conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
In ragione di siffatta previsione, quindi, il danno in esame non può ritenersi oggetto di copertura, trattandosi, in tutta evidenza, di un danno da spargimento d'acqua, che, tuttavia, non è conseguenza di pag. 37/43 rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento.
Infatti, tra le cause indicate dal CTU, che il primo Giudice ha ritenuto essere all'origine del danno, figura, per quanto riguarda la responsabilità dello , la sola inadeguata altezza ed inidoneità del Pt_1
muro di contenimento.
Né, invero, soccorre il riferimento, contenuto in sentenza, al passaggio della relazione di consulenza nel quale il CTU aveva evidenziato anche l'insufficienza della griglia antistante l'accesso ai garage, non essendo tale fattore stato incluso dall'ausiliare tra quelli all'origine del danno.
In ogni caso, l'incapacità recettiva della griglia antistante il garage non rientra tra le ipotesi previste dalla clausola - di rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento – nelle quali la copertura opera anche rispetto ai danni a cose da spargimenti d'acqua, essendo evidente la diversità ontologica tra l'insufficienza di detta griglia a recapitare l'acqua riversatasi sul piazzale e la rottura accidentale di uno dei manufatti considerati dall'art. 26 della polizza de qua.
§ 21.
L'accoglimento, ancorché parziale dell'appello, impone, quanto al rapporto tra lo e gli attori originari, di modificare, d'ufficio, il Pt_1
regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'esito finale della lite.
pag. 38/43 Sul punto, considerato che le domande sono risultate fondate, sebbene per un importo inferiore a quello liquidato dal primo Giudice, le spese del doppio grado debbono seguire la soccombenza dell'odierno appellante.
Ciò posto, relativamente al primo grado di giudizio deve essere confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, essendo essa conforme allo scaglione delle cause di valore comprese tra euro
5.201,00 fino ad euro 26.000,00, nel quale rientra il decisum, anche a seguito della parziale riduzione del quantum.
Deve, del pari, confermarsi, tenuto conto della riconosciuta fondatezza della domanda, sia pure nei più ridotti termini dinanzi indicati, la statuizione del primo Giudice laddove poneva a carico dello e del Pt_1
le spese relative alla CTU. Controparte_5
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, unitariamente per tutti gli appellati difesi da un unico difensore, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 fino ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quanto richiesto ed a quanto liquidato in primo grado, appare equo riconoscere i compensi tabellari minimi per tutte le fasi, senza riconoscere il chiesto incremento del 60%, ai sensi dell'art. 4 co. 2 del medesimo D.M., per la difesa di tre parti aventi la medesima posizione processuale.
pag. 39/43 Del resto, la previsione in esame riconosce al Giudice la possibilità di applicare l'aumento, in caso di difesa di più parti da parte di un unico difensore, dovendo la relativa valutazione pur sempre tenere conto del complessivo esito del giudizio e dell'attività difensiva in concreto espletata dal difensore.
La soccombenza dello , rispetto al rapporto con l'impresa Pt_1
assicurativa, giustifica la condanna del primo alla rifusione, in favore di delle spese processuali del presente grado. Controparte_8
Infine, essendo rimasto soccombente rispetto al settimo motivo di appello, lo IACP va condannato a rifondere le spese del giudizio di appello anche al nonché agli appellati Controparte_5 CP_6
, , difesi da un unico avvocato, e .
[...] CP_7 CP_4
In relazione a tali rapporti processuali, vertendo gli stessi solo sulla questione della copertura assicurativa ovvero della pretesa corresponsabilità del e dei proprietari dei fondi confinanti, le CP_5
spese del presente grado debbono essere liquidate, come in dispositivo, riconoscendo per tutte le fasi i compensi minimi dello scaglione dinanzi indicato.
In relazione a e , costituitisi con Controparte_6 CP_7
comparsa depositata in data 28.3.2025, dopo la rimessione della causa in decisione e, quindi, quando la fase di trattazione era già stata celebrata, alcun compenso deve essere riconosciuto riguardo a detta fase.
Le spese processuali vanno distratte in favore degli avvocati Antonio
Rosania, Angelo Castelluccio, Gaetano Milano, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
pag. 40/43 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento per quanto di ragione delle domande, condanna l'appellante a pagare, in favore di , l'importo di euro 3.365,66, in favore di Controparte_3
l'importo di euro 5.735,83, in favore di Parte_4 CP_2
l'importo di euro 264,27, oltre gli interessi legali al tasso
[...]
di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare su ciascuno dei predetti importi previamente devalutati al 17.04.2018 ed anno per anno rivalutati, secondo indici Istat, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale rivalutata e sugli interessi a quella data maturati, dalla pubblicazione al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Antonio
Rosania, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese processuali del grado di appello, Controparte_8
che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
pag. 41/43 e) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Angelo
Castelluccio, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
f) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'avv. Gaetano
Milano, procuratore antistatario, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.984,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 22/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'AUpP dott. Alessia Pasquariello)
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