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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 30.09.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1837/2022 R.G avente ad oggetto “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Telese Terme (BN), alla via Carso, n.6 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(già e, in precedenza, Controparte_1 Controparte_1
, (P.iva , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 unico e l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Di Zazzo ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Fasano s.n.c. presso la sede della società (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di:
1 “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità annuale dovuta per l'espletamento dell'incarico di Responsabile degli Impianti
Complementari ascensore e montascale dal 31/12/2019 al 31/12/2020; B) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della somma di € 3.689,00 a titolo di indennità annuale dovuta per il suddetto incarico oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2020 fino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta, per il titolo menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 Cost;
C) Determinare, inoltre,
a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società CP_3
a far data dal 21.02.1976, con mansioni di Capo Impianto della Funicolare
[...]
Mercogliano – Montevergine e inquadramento nella figura professionale di C.U.O.T. -
Capo unità organizzativa tecnica - parametro 230.
Esponeva che, a far data dal 28.10.2002, gli veniva altresì affidato l'incarico di
Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e Montascale.
Riferiva di aver presentato, in data 15.01.2019, ricorso gerarchico per il pagamento della indennità annuale prevista per lo svolgimento del suddetto incarico di
Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e Montascale, per l'importo complessivo di € 18.365,00 e che, con verbale di conciliazione del
28.02.2020, veniva concordata la definizione della controversia a mezzo del pagamento della somma di euro 9.182,50 per i periodi non prescritti, dal 2014 al 2019.
Precisava che la somma pattuita veniva poi sostituita con l'attribuzione in proprietà in proprio favore dell'autovettura aziendale Land Rover targ. ZA536RW, comprensiva delle spese di trasferimento.
Soggiungeva di essere stato collocato in quiescenza a far data dal 31.12.2019 e di aver ricevuto dalla società convenuta l'incarico di Capo Servizio dell'Impianto Funicolare di
Montevergine a mezzo di contratto di collaborazione a titolo gratuito stipulato in data
30/12/2019.
2 Evidenziava, inoltre, di aver continuato a svolgere anche le ulteriori mansioni di
Responsabile degli Impianti Complementari ascensore e montascale, lamentando il mancato pagamento della indennità annuale prevista dalla tariffa professionale
A.N.I.T.I.F.(Associazione Nazionale Italiana Tecnici di Impianti Funicolari) approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Riferiva quindi di aver presentato dimissioni volontarie, sia dall'incarico di Capo
Servizio dell'Impianto funicolare di Montevergine, sia da quello di Responsabile degli
Impianti Complementari ascensore e montascale, in data 31.12.2020.
Concludeva chiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 3.689,00 allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 9.01.2023 si costituiva la società instando Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
La parte resistente, sottolineando la propria natura di società a partecipazione indiretta della Regione Campania, precisava la sussistenza del divieto di conferimento di contratti di collaborazione per i dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 6
d.l. n. 90/2014, evidenziando che l'incarico di cui alla delibera n. 132 del 30.12.2019 era a titolo gratuito e non era quello di responsabile del Montascale della Funicolare, ma di formare il nuovo capo servizio dell'impianto Funicolare di Montevergine.
Rappresentava che la disposizione di servizio prot. 3/IF del 19.06.1918 prodotta dal con la quale il medesimo veniva nominato responsabile del Montascale della Pt_1
Funicolare Montevergine, si intendeva caducata nel momento in cui il era stato Pt_1 collocato in quiescenza, in data 31.12.2019, soggiungendo altresì che il verbale di conciliazione del 28.02.2020 era stato sottoscritto in previsione dell'attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere dall'1.01.2020 al 31.12.2020.
La causa, sottoposta per la prima volta all'attenzione dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, alla udienza del 20.01.2023, veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'assunzione di prova orale.
In data 22.11.2023 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della società resistente, frattanto trasformata in società per azioni, stante il passaggio in quiescenza, in data
1.09.2023, del difensore precedentemente costituito.
La società si riportava alle conclusioni già rassegnate nella prima memoria di costituzione ed eccepiva la nullità delle attività processuali svolte a far data dall'1.09.2023, allorquando la convenuta sarebbe rimasta priva di CP_1
3 difensore, ritenendo la messa in quiescenza equiparabile alle cause elencate dall'art. 301 c.p.c..
All'esito dell'udienza di discussione, sostituita, ricorrendone i presupposti (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 17603 del 30/06/2025), dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, deve ritenersi che la causa possa essere decisa sulla base della sola documentazione depositata in atti.
A ben guardare, infatti, la prova testimoniale, seppure ammessa ed espletata, era da considerarsi superflua ai fini della definizione della controversia in esame e, pertanto, le relative risultanze non saranno poste a fondamento della presente decisione.
Da tanto deriva la irrilevanza della eccezione di nullità proposta dalla parte resistente con allegata istanza di rinnovazione della escussione testimoniale.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La parte ricorrente sostiene di aver svolto, nel periodo dal 30.12.2019 al 31.12.2020, oltre all'attività di Capo Servizio dell'Impianto Funicolare di Montevergine, in virtù di incarico a titolo gratuito, anche la ulteriore attività Responsabile degli Impianti
Complementari ascensore e montascale, per la quale lamenta il diritto alla indennità annuale prevista dalla normativa di settore sul presupposto che detta attività non sarebbe stata ricompresa nel suddetto incarico a titolo gratuito.
Orbene, dall'istruttoria documentale è anzitutto emersa la stipula di un contratto recante la data del 30.12.2029, stipulato in ragione di delibera n. 132 e avente ad oggetto un incarico di collaborazione (v. all. n. 6 in produzione di parte ricorrente).
Più in dettaglio, ai punti 01) e 03) del contratto in parola si legge quanto segue:
4 Orbene, dal testo del contratto riportato emerge che l'incarico era stato conferito a titolo gratuito in ragione della previsione normativa che vieta incarichi a titolo oneroso ai dipendenti delle partecipate collocati in quiescenza.
Sul punto vale osservare che l'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 pone un divieto di attribuzione a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati, di determinati incarichi, ove retribuiti.
Ai sensi dell'art. 5, c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. n.
135/2012: “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali
e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 7, c. 6, D. Lgs. 165/2001, che stabilisce: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
5 utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Al divieto di conferire incarichi, cariche e collaborazioni a titolo oneroso, si accompagna dunque la possibilità della loro attribuzione a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico dirigenziale e di incarico direttivo.
5. Venendo al caso di specie, parte ricorrente rivendica l'indennità in relazione all'ulteriore incarico, a ben guardare non ricompreso nel contratto del 30.12.2019, ma ancorato alla disposizione di servizio Prot. n. 3/IF del 19.06.2018, avente come oggetto
“Conferma incarico di Responsabile di Esercizio impianti complementari della
”. Parte_2
L'incarico di Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e
Montascale era infatti stato conferito al ricorrente quando risultava ancora in servizio
(v. ordine di servizio n. 75 del 24.10.2002) e lo stesso provvedimento di conferma appena richiamato reca data anteriore al passaggio in quiescenza del ricorrente.
Alla luce della normativa su richiamata che, si ribadisce, esclude la possibilità di conferimenti di incarichi a titolo oneroso ai lavoratori pubblici e privati andati in quiescenza, deve ritenersi che la disposizione di servizio Prot. n. 3/IF del 19.06.2018 che confermava in capo al ricorrente l'incarico di Responsabile di Esercizio impianti complementari della Funicolare di Montevergine, doveva ritenersi caducata proprio a far data dal suo passaggio in quiescenza, avvenuto il 31.12.2019.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti (verbali di visita trimestrale di ascensori e montascale di cui all. n. 4 in produzione di parte ricorrente), tutti i verbali di visita trimestrale di ascensori e montascale allegati, ancorché rechino date di trasmissione alle autorità competenti successive al 2019, riportano date relative all'anno 2019, annualità, questa, coperta dal verbale di conciliazione del 28.02.2020
(v. all. n. 3 in produzione di parte ricorrente).
Da tutto quanto esposto deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto
6 circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, Avellino 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 30.09.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1837/2022 R.G avente ad oggetto “Altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Telese Terme (BN), alla via Carso, n.6 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(già e, in precedenza, Controparte_1 Controparte_1
, (P.iva , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 unico e l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valerio Di Zazzo ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Fasano s.n.c. presso la sede della società (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.06.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del giudice del lavoro, chiedendo di:
1 “A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità annuale dovuta per l'espletamento dell'incarico di Responsabile degli Impianti
Complementari ascensore e montascale dal 31/12/2019 al 31/12/2020; B) Per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento della somma di € 3.689,00 a titolo di indennità annuale dovuta per il suddetto incarico oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 31/12/2020 fino all'effettivo soddisfo ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta, per il titolo menzionato, anche in applicazione dell'art. 36 Cost;
C) Determinare, inoltre,
a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme che risulteranno dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito, condannando la convenuta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in suo favore delle relative somme;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società CP_3
a far data dal 21.02.1976, con mansioni di Capo Impianto della Funicolare
[...]
Mercogliano – Montevergine e inquadramento nella figura professionale di C.U.O.T. -
Capo unità organizzativa tecnica - parametro 230.
Esponeva che, a far data dal 28.10.2002, gli veniva altresì affidato l'incarico di
Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e Montascale.
Riferiva di aver presentato, in data 15.01.2019, ricorso gerarchico per il pagamento della indennità annuale prevista per lo svolgimento del suddetto incarico di
Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e Montascale, per l'importo complessivo di € 18.365,00 e che, con verbale di conciliazione del
28.02.2020, veniva concordata la definizione della controversia a mezzo del pagamento della somma di euro 9.182,50 per i periodi non prescritti, dal 2014 al 2019.
Precisava che la somma pattuita veniva poi sostituita con l'attribuzione in proprietà in proprio favore dell'autovettura aziendale Land Rover targ. ZA536RW, comprensiva delle spese di trasferimento.
Soggiungeva di essere stato collocato in quiescenza a far data dal 31.12.2019 e di aver ricevuto dalla società convenuta l'incarico di Capo Servizio dell'Impianto Funicolare di
Montevergine a mezzo di contratto di collaborazione a titolo gratuito stipulato in data
30/12/2019.
2 Evidenziava, inoltre, di aver continuato a svolgere anche le ulteriori mansioni di
Responsabile degli Impianti Complementari ascensore e montascale, lamentando il mancato pagamento della indennità annuale prevista dalla tariffa professionale
A.N.I.T.I.F.(Associazione Nazionale Italiana Tecnici di Impianti Funicolari) approvata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Riferiva quindi di aver presentato dimissioni volontarie, sia dall'incarico di Capo
Servizio dell'Impianto funicolare di Montevergine, sia da quello di Responsabile degli
Impianti Complementari ascensore e montascale, in data 31.12.2020.
Concludeva chiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 3.689,00 allegando conteggi analitici.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 9.01.2023 si costituiva la società instando Controparte_1 per il rigetto del ricorso.
La parte resistente, sottolineando la propria natura di società a partecipazione indiretta della Regione Campania, precisava la sussistenza del divieto di conferimento di contratti di collaborazione per i dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 6
d.l. n. 90/2014, evidenziando che l'incarico di cui alla delibera n. 132 del 30.12.2019 era a titolo gratuito e non era quello di responsabile del Montascale della Funicolare, ma di formare il nuovo capo servizio dell'impianto Funicolare di Montevergine.
Rappresentava che la disposizione di servizio prot. 3/IF del 19.06.1918 prodotta dal con la quale il medesimo veniva nominato responsabile del Montascale della Pt_1
Funicolare Montevergine, si intendeva caducata nel momento in cui il era stato Pt_1 collocato in quiescenza, in data 31.12.2019, soggiungendo altresì che il verbale di conciliazione del 28.02.2020 era stato sottoscritto in previsione dell'attività che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere dall'1.01.2020 al 31.12.2020.
La causa, sottoposta per la prima volta all'attenzione dello scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, alla udienza del 20.01.2023, veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta e l'assunzione di prova orale.
In data 22.11.2023 si costituiva in giudizio il nuovo difensore della società resistente, frattanto trasformata in società per azioni, stante il passaggio in quiescenza, in data
1.09.2023, del difensore precedentemente costituito.
La società si riportava alle conclusioni già rassegnate nella prima memoria di costituzione ed eccepiva la nullità delle attività processuali svolte a far data dall'1.09.2023, allorquando la convenuta sarebbe rimasta priva di CP_1
3 difensore, ritenendo la messa in quiescenza equiparabile alle cause elencate dall'art. 301 c.p.c..
All'esito dell'udienza di discussione, sostituita, ricorrendone i presupposti (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 17603 del 30/06/2025), dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa come da sentenza.
3. Preliminarmente, deve ritenersi che la causa possa essere decisa sulla base della sola documentazione depositata in atti.
A ben guardare, infatti, la prova testimoniale, seppure ammessa ed espletata, era da considerarsi superflua ai fini della definizione della controversia in esame e, pertanto, le relative risultanze non saranno poste a fondamento della presente decisione.
Da tanto deriva la irrilevanza della eccezione di nullità proposta dalla parte resistente con allegata istanza di rinnovazione della escussione testimoniale.
4. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La parte ricorrente sostiene di aver svolto, nel periodo dal 30.12.2019 al 31.12.2020, oltre all'attività di Capo Servizio dell'Impianto Funicolare di Montevergine, in virtù di incarico a titolo gratuito, anche la ulteriore attività Responsabile degli Impianti
Complementari ascensore e montascale, per la quale lamenta il diritto alla indennità annuale prevista dalla normativa di settore sul presupposto che detta attività non sarebbe stata ricompresa nel suddetto incarico a titolo gratuito.
Orbene, dall'istruttoria documentale è anzitutto emersa la stipula di un contratto recante la data del 30.12.2029, stipulato in ragione di delibera n. 132 e avente ad oggetto un incarico di collaborazione (v. all. n. 6 in produzione di parte ricorrente).
Più in dettaglio, ai punti 01) e 03) del contratto in parola si legge quanto segue:
4 Orbene, dal testo del contratto riportato emerge che l'incarico era stato conferito a titolo gratuito in ragione della previsione normativa che vieta incarichi a titolo oneroso ai dipendenti delle partecipate collocati in quiescenza.
Sul punto vale osservare che l'art. 5, comma 9, del decreto legge 95/2012 pone un divieto di attribuzione a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati, di determinati incarichi, ove retribuiti.
Ai sensi dell'art. 5, c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. n.
135/2012: “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società
e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modificazioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali
e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia”.
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 7, c. 6, D. Lgs. 165/2001, che stabilisce: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
5 utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
Al divieto di conferire incarichi, cariche e collaborazioni a titolo oneroso, si accompagna dunque la possibilità della loro attribuzione a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico dirigenziale e di incarico direttivo.
5. Venendo al caso di specie, parte ricorrente rivendica l'indennità in relazione all'ulteriore incarico, a ben guardare non ricompreso nel contratto del 30.12.2019, ma ancorato alla disposizione di servizio Prot. n. 3/IF del 19.06.2018, avente come oggetto
“Conferma incarico di Responsabile di Esercizio impianti complementari della
”. Parte_2
L'incarico di Responsabile di Esercizio degli impianti complementari Ascensore e
Montascale era infatti stato conferito al ricorrente quando risultava ancora in servizio
(v. ordine di servizio n. 75 del 24.10.2002) e lo stesso provvedimento di conferma appena richiamato reca data anteriore al passaggio in quiescenza del ricorrente.
Alla luce della normativa su richiamata che, si ribadisce, esclude la possibilità di conferimenti di incarichi a titolo oneroso ai lavoratori pubblici e privati andati in quiescenza, deve ritenersi che la disposizione di servizio Prot. n. 3/IF del 19.06.2018 che confermava in capo al ricorrente l'incarico di Responsabile di Esercizio impianti complementari della Funicolare di Montevergine, doveva ritenersi caducata proprio a far data dal suo passaggio in quiescenza, avvenuto il 31.12.2019.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti (verbali di visita trimestrale di ascensori e montascale di cui all. n. 4 in produzione di parte ricorrente), tutti i verbali di visita trimestrale di ascensori e montascale allegati, ancorché rechino date di trasmissione alle autorità competenti successive al 2019, riportano date relative all'anno 2019, annualità, questa, coperta dal verbale di conciliazione del 28.02.2020
(v. all. n. 3 in produzione di parte ricorrente).
Da tutto quanto esposto deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le oscillazioni giurisprudenziali e lo stato di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono la compensazione integrale tra le parti, in quanto
6 circostanze analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, Avellino 01.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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