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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3380/2020 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 (CF: C.F. 1
dall'avv. Savatore Esposito, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA: P.IVA_1 ), in persona del Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Greco Raffaella, in forza di procura in calce al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio,
CP_1 proponendo ritualedinanzi al Tribunale di Nola, la opposizione al decreto ingiuntivo n. 2561/2019, emesso dal Tribunale di
Nola in data 15.11.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.653,01, oltre interessi come da domanda e spese,
per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 1708247, stipulato con la società Parte_2
In via preliminare, parte opponente rilevava l'inefficacia del decreto ingiuntivo non essendo la relativa notifica intervenuta nel termine di 60
giorni di cui all'art 644 cpc.
Ancora in via preliminare e nel merito, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva, l'arbitrarietà della richiesta economia nonché la nullità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interessi per violazione dell'art. 1815 cc, essendo stato applicato un tasso superiore alla soglia prevista per legge.
"costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza La Controparte_1 dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che, nel caso di specie, il tentativo obbligatorio di mediazione deve considerarsi validamente esperito e,
pertanto, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi pienamente assolta in quanto parte opposta vi ha dato corso nei termini indicati dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 20 aprile
2021.
La ritualità e tempestività dell'istanza, da cui discende la condizione di procedibilità del giudizio, prescinde dalla parte che vi da esecuzione;
circa la mancata ed ingiustificata partecipazione di una delle parti alla procedura di mediazione obbligatoria, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, due sono le conseguenze derivanti dalla mancata ed ingiustificata partecipazione alla detta procedura;
da un lato, il potere del giudice di desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, dall'altro, la condanna della parte a versare in favore dell'erario una somma di ammontare corrispondente al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio;
mentre la prima si risolve in un potere discrezionale del giudice, la seconda è una conseguenza automatica della mancata ed ingiustificata partecipazione, applicabile indipendentemente dall'esito della lite.
Nel caso di specie, l'assenza della società opponente è da considerarsi ingiustificata.
Declinata la procedibilità della domanda, in diritto, sempre in via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente, in virtù della tardività della notifica.
Va tuttavia evidenziato sin d'ora che la giurisprudenza ha costantemente affermato, sul punto, che “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio"
(Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908).
Questo poiché "la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod.
proc. civ.. Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito è
chiamato a decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio” (Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908).
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato, poiché emesso in data
19.11.2019 (doc. 1, produzione parte opposta) e notificato soltanto in data 16.05.2020, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Come anticipato, sulla base dell'insegnamento costante della
giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo non può
pregiudicare la decisione nel merito, in quanto il ricorso monitorio va considerato alla stregua di domanda giudiziale.
Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria)
di copia del contratto contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed piano di rimborso rateale, sottoscritto dall'odierno opponente e la documentazione attestante la titolarità del credito in capo ad essa istante.
A fronte di tale produzione l'opponente non ha mai specificatamente contestato l'erogazione della somma anzi vi ha dato esecuzione sia pur solo in via parziaria.
Quanto all' asserita carenza di legittimazione attiva, parte opposta ha provato documentalmente vari passaggi che hanno portato la CP_1
all'acquisizione del credito. Controparte_1 si è resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli
Parte_3 Controparte_2 e
,Parte_3 ivi incluse le posizioni facenti capo Controparte_3 in
alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16 Uno Finance S.r.l.,
retrocesse medio tempore agli originari creditori.
Della cessione in favore dell'odierna esponente, realizzata a norma degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e 58 del d. Lgs. n. 383/1993 T.U.B., si
è data notizia, con quanto consegue in termini di opponibilità ai debitori ceduti, mediante pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 11/12/2018 ( doc. 4,
produzione opposta).
Giova ricordare altresì che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Amendola Rel.
- CP_4
con l'ordinanza n. 15884 del 13.06.2019).
Inoltre, risulta in atti (doc. 6, produzione opposta) l'elenco delle posizioni oggetto di cessione nonché l'elenco notarile dei crediti ceduti
(doc. 11, produzione parte opposta) tra Parte_2 e CP_1
[...] tra le quali rientra anche il contratto n. 1708247 (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al predetto elenco sono state apposti gli opportuni omissis).
Ebbene, nessuna contestazione in merito alle predette allegazioni è mai stata effettuata da controparte.
Si ricorda che, nel caso che ci occupa, l'opponente non ha espressamente contestato che il proprio debito abbia costituito oggetto della cessione (il che peraltro è agevolmente desumibile dal contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta, che indica le caratteristiche di individuazione dei crediti ceduti, conformi a quelle del credito di cui si controverte). Né ha mai contestato i criteri identificativi riportati proprio nella Gazzetta
Ufficiale.
Pertanto, l'eccezione sollevata da parte opponente va respinta.
Quanto all'arbitrarietà della richiesta economica, va precisato che la CP_1 ha prodotto (doc. 8, produzione parte appellata) prospetto riepilogativo del credito con evidenza della composizione del credito richiesto, non contestato da controparte.
Da ciò si evince che le spese di incasso sono state conteggiate solo per le rate scadute e non in quelle successive alla decadenza dal beneficio del termine, dove viene considerata solo la quota capitale.
A fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente si
è limitata sostanzialmente ad articolare difese fondate su una presunta illegittima applicazione dei tassi, senza dedurre in maniera specifica o articolare in maniera circostanziata contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla società opposta per il finanziamento oggetto di causa,
ragion per cui deve concludersi che il credito azionato va ritenuto sostanzialmente come non controverso.
A ciò aggiungasi che nella produzione di parte opponente non vi è alcuna documentazione a sostegno delle dedotte eccezioni, con conseguente mancanza di alcun supporto probatorio alla proposta opposizione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché
inefficace e parte opponente va condannata, sulla scorta del contratto di finanziamento, contenente la specifica indicazione di tutte le condizioni del finanziamento e del relativo estratto conto, al pagamento della somma di somma di € 8.653,01 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, stante la semplicità della questione trattata e la natura semplificata della decisione.
Come specificato in premessa, la mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opposta (cfr. verbale di mediazione del 07.07.2021, allegato alle note depositate in via telematica il 20.01.2022) impone, a norma dell'art. 8 co.
4 bis d. lgs. 28/10, la condanna della sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 145,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3380/2020, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 2561/2019, emesso dal Tribunale di
Nola in data 19.11.2019;
condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta Controparte_1 in persona del legale rappresentante
Controparte_5 al pagamento della p.t., per essa quale mandataria somma di € 8.653,01 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per essa quale mandataria Controparte_5 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano €
1700,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge,
se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore dello
Stato, della somma di euro 145,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria
alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, lì 09.07.2025
per gli adempimenti finalizzati
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3380/2020 di R.G. avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo.
TRA
, rappresentata e difesa Parte_1 (CF: C.F. 1
dall'avv. Savatore Esposito, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, domiciliata come in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA: P.IVA_1 ), in persona del Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Greco Raffaella, in forza di procura in calce al ricorso monitorio, domiciliata come in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.04.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio,
CP_1 proponendo ritualedinanzi al Tribunale di Nola, la opposizione al decreto ingiuntivo n. 2561/2019, emesso dal Tribunale di
Nola in data 15.11.2019, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 8.653,01, oltre interessi come da domanda e spese,
per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 1708247, stipulato con la società Parte_2
In via preliminare, parte opponente rilevava l'inefficacia del decreto ingiuntivo non essendo la relativa notifica intervenuta nel termine di 60
giorni di cui all'art 644 cpc.
Ancora in via preliminare e nel merito, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva, l'arbitrarietà della richiesta economia nonché la nullità della clausola relativa alla pattuizione del tasso di interessi per violazione dell'art. 1815 cc, essendo stato applicato un tasso superiore alla soglia prevista per legge.
"costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza La Controparte_1 dell'avversa opposizione, insistendo per il suo rigetto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, occorre dare atto che, nel caso di specie, il tentativo obbligatorio di mediazione deve considerarsi validamente esperito e,
pertanto, la condizione di procedibilità della domanda può ritenersi pienamente assolta in quanto parte opposta vi ha dato corso nei termini indicati dal precedente giudice istruttore con ordinanza del 20 aprile
2021.
La ritualità e tempestività dell'istanza, da cui discende la condizione di procedibilità del giudizio, prescinde dalla parte che vi da esecuzione;
circa la mancata ed ingiustificata partecipazione di una delle parti alla procedura di mediazione obbligatoria, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, due sono le conseguenze derivanti dalla mancata ed ingiustificata partecipazione alla detta procedura;
da un lato, il potere del giudice di desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e, dall'altro, la condanna della parte a versare in favore dell'erario una somma di ammontare corrispondente al valore del contributo unificato dovuto per il giudizio;
mentre la prima si risolve in un potere discrezionale del giudice, la seconda è una conseguenza automatica della mancata ed ingiustificata partecipazione, applicabile indipendentemente dall'esito della lite.
Nel caso di specie, l'assenza della società opponente è da considerarsi ingiustificata.
Declinata la procedibilità della domanda, in diritto, sempre in via preliminare, va accolta, in quanto fondata, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente, in virtù della tardività della notifica.
Va tuttavia evidenziato sin d'ora che la giurisprudenza ha costantemente affermato, sul punto, che “la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio"
(Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908).
Questo poiché "la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod.
proc. civ.. Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito è
chiamato a decidere il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio” (Cass. civ., 29.02.2016, n. 3908).
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato, poiché emesso in data
19.11.2019 (doc. 1, produzione parte opposta) e notificato soltanto in data 16.05.2020, ovvero ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Come anticipato, sulla base dell'insegnamento costante della
giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo non può
pregiudicare la decisione nel merito, in quanto il ricorso monitorio va considerato alla stregua di domanda giudiziale.
Alla luce di tale premessa sistematica, deve ritenersi che, vertendosi in tema di contratti di finanziamento, la società opposta attrice in senso sostanziale abbia pienamente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione in giudizio (fin dalla fase monitoria)
di copia del contratto contenente la puntuale indicazione delle condizioni economiche, dei costi e dei tassi di interesse applicati ed piano di rimborso rateale, sottoscritto dall'odierno opponente e la documentazione attestante la titolarità del credito in capo ad essa istante.
A fronte di tale produzione l'opponente non ha mai specificatamente contestato l'erogazione della somma anzi vi ha dato esecuzione sia pur solo in via parziaria.
Quanto all' asserita carenza di legittimazione attiva, parte opposta ha provato documentalmente vari passaggi che hanno portato la CP_1
all'acquisizione del credito. Controparte_1 si è resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli
Parte_3 Controparte_2 e
,Parte_3 ivi incluse le posizioni facenti capo Controparte_3 in
alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16 Uno Finance S.r.l.,
retrocesse medio tempore agli originari creditori.
Della cessione in favore dell'odierna esponente, realizzata a norma degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130/1999 e 58 del d. Lgs. n. 383/1993 T.U.B., si
è data notizia, con quanto consegue in termini di opponibilità ai debitori ceduti, mediante pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 11/12/2018 ( doc. 4,
produzione opposta).
Giova ricordare altresì che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Amendola Rel.
- CP_4
con l'ordinanza n. 15884 del 13.06.2019).
Inoltre, risulta in atti (doc. 6, produzione opposta) l'elenco delle posizioni oggetto di cessione nonché l'elenco notarile dei crediti ceduti
(doc. 11, produzione parte opposta) tra Parte_2 e CP_1
[...] tra le quali rientra anche il contratto n. 1708247 (nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al predetto elenco sono state apposti gli opportuni omissis).
Ebbene, nessuna contestazione in merito alle predette allegazioni è mai stata effettuata da controparte.
Si ricorda che, nel caso che ci occupa, l'opponente non ha espressamente contestato che il proprio debito abbia costituito oggetto della cessione (il che peraltro è agevolmente desumibile dal contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta, che indica le caratteristiche di individuazione dei crediti ceduti, conformi a quelle del credito di cui si controverte). Né ha mai contestato i criteri identificativi riportati proprio nella Gazzetta
Ufficiale.
Pertanto, l'eccezione sollevata da parte opponente va respinta.
Quanto all'arbitrarietà della richiesta economica, va precisato che la CP_1 ha prodotto (doc. 8, produzione parte appellata) prospetto riepilogativo del credito con evidenza della composizione del credito richiesto, non contestato da controparte.
Da ciò si evince che le spese di incasso sono state conteggiate solo per le rate scadute e non in quelle successive alla decadenza dal beneficio del termine, dove viene considerata solo la quota capitale.
A fronte della documentazione prodotta dall'opposta, parte opponente si
è limitata sostanzialmente ad articolare difese fondate su una presunta illegittima applicazione dei tassi, senza dedurre in maniera specifica o articolare in maniera circostanziata contestazioni in ordine all'importo richiesto dalla società opposta per il finanziamento oggetto di causa,
ragion per cui deve concludersi che il credito azionato va ritenuto sostanzialmente come non controverso.
A ciò aggiungasi che nella produzione di parte opponente non vi è alcuna documentazione a sostegno delle dedotte eccezioni, con conseguente mancanza di alcun supporto probatorio alla proposta opposizione.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato perché
inefficace e parte opponente va condannata, sulla scorta del contratto di finanziamento, contenente la specifica indicazione di tutte le condizioni del finanziamento e del relativo estratto conto, al pagamento della somma di somma di € 8.653,01 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, stante la semplicità della questione trattata e la natura semplificata della decisione.
Come specificato in premessa, la mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opposta (cfr. verbale di mediazione del 07.07.2021, allegato alle note depositate in via telematica il 20.01.2022) impone, a norma dell'art. 8 co.
4 bis d. lgs. 28/10, la condanna della sig.ra Parte_1 al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, dell'importo di euro 145,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3380/2020, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 2561/2019, emesso dal Tribunale di
Nola in data 19.11.2019;
condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta Controparte_1 in persona del legale rappresentante
Controparte_5 al pagamento della p.t., per essa quale mandataria somma di € 8.653,01 oltre agli interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
- condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore di parte opposta Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., per essa quale mandataria Controparte_5 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano €
1700,00 per compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. come per legge,
se dovute, e spese generali nella misura del 15%;
- condanna parte opponente, Parte_1 al pagamento in favore dello
Stato, della somma di euro 145,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria
alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, lì 09.07.2025
per gli adempimenti finalizzati
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura