TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 16.7.2024 e 17/19.7.2024 da:
, C.F. TE C.F._1 con l'avv. Emanuela Fragnan attore nei confronti di
P. IVA TE P.IVA_1
, C.F. Controparte_2 C.F._2 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note conclusive
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in giudizio TE avanti questo Tribunale la Brianza e il signor affinché CP_1 Controparte_2 in via principale, previo accertamento dei vizi rilevati sul mezzo Roulotte Fend TG XA396SZ, fossero condannati in solido al pagamento della somma di euro 8.447,86 o di quella diversa ritenuta di giustizia a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D.Lgs 206/2005, oltre al risarcimento del danno nella misura di almeno euro 5.000,00; in via subordinata, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, che quest'ultimi fossero condannati in solido alla restituzione del prezzo di euro 12.500,00, oltre al risarcimento dei danni.
e il signor , regolarmente citati in giudizio, Controparte_3 Controparte_2 non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Venivano escussi i testi, mentre il legale rappresentante della e il TE signor non si presentavano a rendere l'interrogatorio formale. Controparte_2 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
Le domande formulate dall'attore possono essere accolte nei limiti che seguono.
La mancata comparizione del legale rappresentante della e del signor TE
a rendere l'interrogatorio formale comporta che si possano ritenere per CP_2 CP_2 ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i seguenti fatti: che il signor si era recato nel febbraio 2023 presso la sede della Brianza TE perché interessato ad acquistare una roulotte;
CP_1 che nell'occasione il signor aveva incontrato l'incaricato venditore, signor TE
, che gli mostrava la , targata XA396SZ; Controparte_2 Parte_2
che il venditore aveva confermato che la aveva l'impianto di riscaldamento della stufa Pt_2 funzionante, così come l'impianto elettrico;
che il venditore si era impegnato alla sistemazione del bagno della roulotte sostituendo il lavandino e provvedendo alla coibentazione del bagno;
che il venditore si era impegnato alla sanificazione del mezzo prima della consegna;
che il venditore si era impegnato a restituire al signor una somma di denaro TE per i vizi riscontrati dallo stesso attore subito dopo la consegna della , come si evince Pt_2 anche dai messaggi intercorsi tra il signor e il signor TE Controparte_2
(doc. 4).
Risulta, infatti, documentalmente che il signor interessato all'acquisto della TE
, aveva versato in favore della un acconto di euro Parte_2 TE
1.000,00 in data 13.2.2023 e il saldo di euro 11.500,00 in data 23.2.2023 (doc. 1 e 2) e che subito dopo la consegna del veicolo aveva rilevato che il mezzo era privo di alcuni accessori e che in alcune parti risultava danneggiato.
Il teste , presente all'atto della consegna del mezzo, ha confermato che Testimone_1 mancava un finestrino, un portabiciclette, che aveva visto essere distrutto mentre doveva essere consegnato integro;
inoltre ha dichiarato di aver visto che la stufa non era mai stata attivata e di aver appurato che non poteva essere utilizzata. Il medesimo teste ha riferito che i fili dell'impianto elettrico erano tutti sfilacciati e che l'impianto idraulico non c'era, inoltre che la porta di ingresso della non si chiudeva come tutte le altre porte. Pt_2
Il teste che si era occupato di esaminare le condizioni della Testimone_2 Pt_2 recandosi presso la ditta del signor ove era stato consegnato il mezzo, ha TE confermato di aver redatto il preventivo in atti, dichiarando che i costi per il ripristino erano antieconomici e che probabilmente il mezzo era appartenuto a persone degli spettacoli viaggianti. Il medesimo teste ha confermato che mancava la stufa, che c'erano fili elettrici sparsi, che l'impianto elettrico doveva essere controllato, che la porta di ingresso aveva problemi e che all'interno il frigorifero era da “casa” e non trivalente.
Risulta, quindi, dimostrato dall'esame dell'istruttoria che i difetti riscontrati dall'attore sono stati confermati in giudizio dai testi escussi e dalla documentazione prodotta e che è stato venduto un bene difforme rispetto a quello che doveva essere consegnato al signor TE
Alla presente fattispecie deve essere applicata la normativa prevista dal Codice del Consumo, rivestendo l'attore la qualifica di consumatore.
Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo “in caso di difetto di difformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione… ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.
Considerata l'impossibilità di sostituzione del bene, l'attore, che ha tempestivamente denunciato i vizi con raccomandata 16.3.2023 (doc. 5) nel rispetto dei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo, ha diritto alla riduzione del prezzo, che nella fattispecie ammonta ad euro 8.477,86, corrispondente al costo per la riparazione del mezzo in economia al fine del suo utilizzo, come da preventivo (doc. 9). Testimone_2
Considerato che la risulta intestata al signor , come si evince Pt_2 Controparte_2 dal libretto di circolazione (doc. 3), mentre il prezzo per il suo acquisto è stato versato alla il signor devono TE Parte_3 essere condannati in solido al pagamento in favore del signor della somma TE di euro 8.477,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Da rigettare è la domanda di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna il signor in solido al Parte_3 pagamento in favore del signor della somma di euro 8.477,86, oltre TE interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il signor in solido al Parte_3 pagamento in favore del signor della somma di euro 264,00 per TE anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso l'11 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 16.7.2024 e 17/19.7.2024 da:
, C.F. TE C.F._1 con l'avv. Emanuela Fragnan attore nei confronti di
P. IVA TE P.IVA_1
, C.F. Controparte_2 C.F._2 convenuti contumaci
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note conclusive
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, il signor ha convenuto in giudizio TE avanti questo Tribunale la Brianza e il signor affinché CP_1 Controparte_2 in via principale, previo accertamento dei vizi rilevati sul mezzo Roulotte Fend TG XA396SZ, fossero condannati in solido al pagamento della somma di euro 8.447,86 o di quella diversa ritenuta di giustizia a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D.Lgs 206/2005, oltre al risarcimento del danno nella misura di almeno euro 5.000,00; in via subordinata, previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, che quest'ultimi fossero condannati in solido alla restituzione del prezzo di euro 12.500,00, oltre al risarcimento dei danni.
e il signor , regolarmente citati in giudizio, Controparte_3 Controparte_2 non si costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Venivano escussi i testi, mentre il legale rappresentante della e il TE signor non si presentavano a rendere l'interrogatorio formale. Controparte_2 Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3 comma c.p.c..
Le domande formulate dall'attore possono essere accolte nei limiti che seguono.
La mancata comparizione del legale rappresentante della e del signor TE
a rendere l'interrogatorio formale comporta che si possano ritenere per CP_2 CP_2 ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i seguenti fatti: che il signor si era recato nel febbraio 2023 presso la sede della Brianza TE perché interessato ad acquistare una roulotte;
CP_1 che nell'occasione il signor aveva incontrato l'incaricato venditore, signor TE
, che gli mostrava la , targata XA396SZ; Controparte_2 Parte_2
che il venditore aveva confermato che la aveva l'impianto di riscaldamento della stufa Pt_2 funzionante, così come l'impianto elettrico;
che il venditore si era impegnato alla sistemazione del bagno della roulotte sostituendo il lavandino e provvedendo alla coibentazione del bagno;
che il venditore si era impegnato alla sanificazione del mezzo prima della consegna;
che il venditore si era impegnato a restituire al signor una somma di denaro TE per i vizi riscontrati dallo stesso attore subito dopo la consegna della , come si evince Pt_2 anche dai messaggi intercorsi tra il signor e il signor TE Controparte_2
(doc. 4).
Risulta, infatti, documentalmente che il signor interessato all'acquisto della TE
, aveva versato in favore della un acconto di euro Parte_2 TE
1.000,00 in data 13.2.2023 e il saldo di euro 11.500,00 in data 23.2.2023 (doc. 1 e 2) e che subito dopo la consegna del veicolo aveva rilevato che il mezzo era privo di alcuni accessori e che in alcune parti risultava danneggiato.
Il teste , presente all'atto della consegna del mezzo, ha confermato che Testimone_1 mancava un finestrino, un portabiciclette, che aveva visto essere distrutto mentre doveva essere consegnato integro;
inoltre ha dichiarato di aver visto che la stufa non era mai stata attivata e di aver appurato che non poteva essere utilizzata. Il medesimo teste ha riferito che i fili dell'impianto elettrico erano tutti sfilacciati e che l'impianto idraulico non c'era, inoltre che la porta di ingresso della non si chiudeva come tutte le altre porte. Pt_2
Il teste che si era occupato di esaminare le condizioni della Testimone_2 Pt_2 recandosi presso la ditta del signor ove era stato consegnato il mezzo, ha TE confermato di aver redatto il preventivo in atti, dichiarando che i costi per il ripristino erano antieconomici e che probabilmente il mezzo era appartenuto a persone degli spettacoli viaggianti. Il medesimo teste ha confermato che mancava la stufa, che c'erano fili elettrici sparsi, che l'impianto elettrico doveva essere controllato, che la porta di ingresso aveva problemi e che all'interno il frigorifero era da “casa” e non trivalente.
Risulta, quindi, dimostrato dall'esame dell'istruttoria che i difetti riscontrati dall'attore sono stati confermati in giudizio dai testi escussi e dalla documentazione prodotta e che è stato venduto un bene difforme rispetto a quello che doveva essere consegnato al signor TE
Alla presente fattispecie deve essere applicata la normativa prevista dal Codice del Consumo, rivestendo l'attore la qualifica di consumatore.
Ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo “in caso di difetto di difformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione… ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto”.
Considerata l'impossibilità di sostituzione del bene, l'attore, che ha tempestivamente denunciato i vizi con raccomandata 16.3.2023 (doc. 5) nel rispetto dei termini di cui all'art. 132 del Codice del Consumo, ha diritto alla riduzione del prezzo, che nella fattispecie ammonta ad euro 8.477,86, corrispondente al costo per la riparazione del mezzo in economia al fine del suo utilizzo, come da preventivo (doc. 9). Testimone_2
Considerato che la risulta intestata al signor , come si evince Pt_2 Controparte_2 dal libretto di circolazione (doc. 3), mentre il prezzo per il suo acquisto è stato versato alla il signor devono TE Parte_3 essere condannati in solido al pagamento in favore del signor della somma TE di euro 8.477,86, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Da rigettare è la domanda di risarcimento del danno in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Condanna il signor in solido al Parte_3 pagamento in favore del signor della somma di euro 8.477,86, oltre TE interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna il signor in solido al Parte_3 pagamento in favore del signor della somma di euro 264,00 per TE anticipazioni e della somma di euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso l'11 giugno 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia