TRIB
Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/736
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 736/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Vendramin, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Giovinazzi, 5
- parte ricorrente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Dario Italo Treves, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Beccalli in Como, Via
Mentana, 22
- parte resistente -
Il giudice Arianna Toppan,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: CP_1
- il ricorrente è titolare della linea telefonica n. 031510500, che serve la sua abitazione di montagna in Località Garzegallo, Via per Monte Bisbino snc,
Cernobbio;
- nella zona, particolarmente isolata, non vi è copertura di rete per l'uso dei telefoni cellulari;
- la linea telefonica fissa è di primaria importanza per il ricorrente in quanto necessaria per fruire dell'impianto di allarme dell'immobile, oltre che per utilizzare i dispositivi domotici, per contattare i numeri di emergenza e per intrattenere le relazioni quotidiane, oltre che per l'intrattenimento della famiglia;
- dalla prima decade di novembre 2024, la linea telefonica e la connessione a internet avevano smesso di funzionare e tale disservizio era stato segnato prontamente al servizio clienti della convenuta;
Pagina 1 - nonostante il successivo reclamo, non era intervenuta a porre rimedio CP_1
al disservizio;
- in data 27.01.2025 il ricorrente si era rivolto al Corecom Lombardia il quale, in data 06.02.2025, aveva disposto con provvedimento temporaneo che l'operatore provvedesse a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sulla CP_1
linea 031510500 entro il giorno 10.02.2025;
- la resistente non aveva mai ottemperato al provvedimento del Corecom;
- sussisterebbero sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per l'accoglimento del ricorso, stante, da una parte, il provvedimento del Corecom già ottenuto e, dall'altro, l'urgente necessità di recuperare la funzionalità della linea telefonica e internet, per le esigenze già descritte, e considerato che il pregiudizio che il ricorrente sta subendo sarebbe irreparabile, riguardando il diritto alla libertà di comunicazione costituzionalmente sancito;
- sussisterebbero, altresì, i presupposti per la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale.
Ha quindi chiesto di ordinare a anche inaudita altera parte, di riattivare CP_1
immediatamente la linea telefonica e internet n. 0 31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, e di condannarla a pagare la somma di € 100,00 al giorno, o quella che il Giudice ritenga di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella attivazione dal momento della pronuncia all'effettivo adempimento dell'obbligo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
Notificatole il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita CP_1
deducendo che:
- il disservizio segnalato sarebbe imputabile ad un guasto all'infrastruttura della rete di proprietà di alla quale l'aveva ceduta in data Controparte_2 CP_1
27.06.2024, e, in particolare, al guasto di un “cavo in trincea collegato alla
Master 97160863”;
- pertanto, difetterebbe la legittimazione passiva della resistente, essendo il disservizio non imputabile alla medesima, ma alla proprietaria delle infrastrutture, Controparte_2
- non sussisterebbe il fumus boni iuris del diritto invocato dal ricorrente, il quale avrebbe “l'onere di provare l'inadempimento della resistente”;
- non sussisterebbe nemmeno il periculum in mora, non essendo il diritto del ricorrente minacciato da alcun pregiudizio imminente e irreparabile.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 2 *** ha agito in via cautelare d'urgenza per sentir ordinare a Parte_1 CP_1
l'immediata riattivazione della linea telefonica e internet a lui intestata e servente l'immobile di abitazione in Cernobbio, interrotta dal novembre 2024.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. appare ammissibile tenuto conto sia della strumentalità rispetto all'enunciata (pur solo implicitamente) azione di merito, diretta ottenere la riattivazione della linea telefonica (cfr., p. 5 ricorso) e, quindi, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla parte resistente, sia della residualità della tutela invocata, in assenza di rimedi cautelari tipici che consentano il raggiungimento del risultato utile invocato dal ricorrente.
Quanto al fumus boni iuris, va rammentato che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso in esame, è incontestata la sussistenza fra le parti di un contratto avente ad oggetto la fornitura, da parte di dei servizi di telefonia voce e internet con CP_1
riguardo alla linea n. 031510500 intestata a il quale ha anche allegato Parte_1
l'inadempimento della convenuta, consistente nella mancata fornitura del servizio sin dal novembre 2024. Pertanto, gli oneri probatori gravanti sul ricorrente appaiono già assolti nel giudizio cautelare.
Al contrario, non ha fornito alcun concreto elemento diretto a dimostrare la CP_1
non imputabilità dell'inadempimento (cfr., art. 1218 c.c.). In particolare, è rimasta priva di alcun minimo riscontro probatorio l'affermazione per cui il disservizio dipenderebbe da un guasto alle infrastrutture di rete, di proprietà di terzi, piuttosto che ad altre cause dipendenti direttamente dal gestore telefonico, e, comunque, anche ove la circostanza risultasse dimostrata, ciò non consentirebbe, di per sé, di escludere l'imputabilità dell'inadempimento. Difatti, l'obbligazione assunta da non può venir meno CP_1
per il sol fatto che la stessa abbia deciso di cedere a terzi le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, sia in quanto il debitore risponde, ex art. 1228 c.c., del fatto dei terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione (nella specie, i proprietari della rete indispensabile per fornire il servizio), sia in quanto la resistente è comunque tenuta ad adempiere con diligenza all'obbligazione assunta e, quindi, a fare tutto quanto in suo potere per sollecitare il proprietario della rete ad intervenire per riparare il presunto guasto.
Pagina 3 Pertanto, deve ritenersi, all'esito della cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, possibile formulare una prognosi favorevole di sussistenza del diritto all'esatto adempimento di cui il ricorrente domanda la tutela in via d'urgenza e, quindi, sussistente il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento del ricorso.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente il periculum in mora dedotto dal ricorrente, considerato che l'impossibilità di comunicare telefonicamente e di accedere ad internet impedisce, oltre che l'utilizzo della linea in situazioni di emergenza, anche il mantenimento degli ordinari contatti interpersonali, che si sviluppano notoriamente sempre più spesso mediante le telecomunicazioni, così incidendo sui diritti fondamentali di manifestazione del pensiero e, comunque, sul pieno sviluppo della personalità, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (cfr., artt. 21 e 2 Cost.). Nel caso in esame, la protrazione nel tempo della condotta antigiuridica della resistente è destinata ad aggravare sempre più l'evento dannoso, sì da rendere il pregiudizio imminente, oltre che irreparabile, consideratane l'evidenziata natura e la conseguente difficoltà di piena reintegrazione per equivalente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve trovare accoglimento e, pertanto, deve essere ordinato a di riattivare immediatamente la linea telefonica e internet n. 0 CP_1
31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, intestata a
Parte_1
Deve, inoltre, essere accolta la domanda del ricorrente di fissare una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, trattandosi di misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614bis c.p.c. in relazione a tutti i provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e risultando la misura idonea a sollecitare il tempestivo adempimento dell'obbligata e non manifestamente iniqua, anche in considerazione della natura della parte resistente (società di telefonia).
Pertanto, deve essere condannata a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
50,00, determinata tenuto conto della natura della prestazione dovuta e del già evidenziato danno derivante dall'inadempimento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e sino alla riattivazione della linea.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a CP_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Parte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 - in complessivi €
1.615,00 per compensi, € 76,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre
Pagina 4 c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide
Vendramin, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.:
1) ordina a di riattivare immediatamente la linea telefonica e internet n. CP_1
0 31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, intestata a Parte_1
2) condanna a pagare a ex art. 614bis c.p.c., la somma CP_1 Parte_1 di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e sino alla riattivazione della linea;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il CP_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.615,00 per compensi, €
76,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide Vendramin, dichiaratosi antistatario.
3 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 736/2025 promosso da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Davide Parte_1 C.F._1
Vendramin, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Giovinazzi, 5
- parte ricorrente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Dario Italo Treves, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Beccalli in Como, Via
Mentana, 22
- parte resistente -
Il giudice Arianna Toppan,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
deducendo che: CP_1
- il ricorrente è titolare della linea telefonica n. 031510500, che serve la sua abitazione di montagna in Località Garzegallo, Via per Monte Bisbino snc,
Cernobbio;
- nella zona, particolarmente isolata, non vi è copertura di rete per l'uso dei telefoni cellulari;
- la linea telefonica fissa è di primaria importanza per il ricorrente in quanto necessaria per fruire dell'impianto di allarme dell'immobile, oltre che per utilizzare i dispositivi domotici, per contattare i numeri di emergenza e per intrattenere le relazioni quotidiane, oltre che per l'intrattenimento della famiglia;
- dalla prima decade di novembre 2024, la linea telefonica e la connessione a internet avevano smesso di funzionare e tale disservizio era stato segnato prontamente al servizio clienti della convenuta;
Pagina 1 - nonostante il successivo reclamo, non era intervenuta a porre rimedio CP_1
al disservizio;
- in data 27.01.2025 il ricorrente si era rivolto al Corecom Lombardia il quale, in data 06.02.2025, aveva disposto con provvedimento temporaneo che l'operatore provvedesse a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sulla CP_1
linea 031510500 entro il giorno 10.02.2025;
- la resistente non aveva mai ottemperato al provvedimento del Corecom;
- sussisterebbero sia il fumus boni iuris che il periculum in mora per l'accoglimento del ricorso, stante, da una parte, il provvedimento del Corecom già ottenuto e, dall'altro, l'urgente necessità di recuperare la funzionalità della linea telefonica e internet, per le esigenze già descritte, e considerato che il pregiudizio che il ricorrente sta subendo sarebbe irreparabile, riguardando il diritto alla libertà di comunicazione costituzionalmente sancito;
- sussisterebbero, altresì, i presupposti per la condanna della resistente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale.
Ha quindi chiesto di ordinare a anche inaudita altera parte, di riattivare CP_1
immediatamente la linea telefonica e internet n. 0 31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, e di condannarla a pagare la somma di € 100,00 al giorno, o quella che il Giudice ritenga di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella attivazione dal momento della pronuncia all'effettivo adempimento dell'obbligo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
Notificatole il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si è costituita CP_1
deducendo che:
- il disservizio segnalato sarebbe imputabile ad un guasto all'infrastruttura della rete di proprietà di alla quale l'aveva ceduta in data Controparte_2 CP_1
27.06.2024, e, in particolare, al guasto di un “cavo in trincea collegato alla
Master 97160863”;
- pertanto, difetterebbe la legittimazione passiva della resistente, essendo il disservizio non imputabile alla medesima, ma alla proprietaria delle infrastrutture, Controparte_2
- non sussisterebbe il fumus boni iuris del diritto invocato dal ricorrente, il quale avrebbe “l'onere di provare l'inadempimento della resistente”;
- non sussisterebbe nemmeno il periculum in mora, non essendo il diritto del ricorrente minacciato da alcun pregiudizio imminente e irreparabile.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Pagina 2 *** ha agito in via cautelare d'urgenza per sentir ordinare a Parte_1 CP_1
l'immediata riattivazione della linea telefonica e internet a lui intestata e servente l'immobile di abitazione in Cernobbio, interrotta dal novembre 2024.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. appare ammissibile tenuto conto sia della strumentalità rispetto all'enunciata (pur solo implicitamente) azione di merito, diretta ottenere la riattivazione della linea telefonica (cfr., p. 5 ricorso) e, quindi, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sulla parte resistente, sia della residualità della tutela invocata, in assenza di rimedi cautelari tipici che consentano il raggiungimento del risultato utile invocato dal ricorrente.
Quanto al fumus boni iuris, va rammentato che, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso in esame, è incontestata la sussistenza fra le parti di un contratto avente ad oggetto la fornitura, da parte di dei servizi di telefonia voce e internet con CP_1
riguardo alla linea n. 031510500 intestata a il quale ha anche allegato Parte_1
l'inadempimento della convenuta, consistente nella mancata fornitura del servizio sin dal novembre 2024. Pertanto, gli oneri probatori gravanti sul ricorrente appaiono già assolti nel giudizio cautelare.
Al contrario, non ha fornito alcun concreto elemento diretto a dimostrare la CP_1
non imputabilità dell'inadempimento (cfr., art. 1218 c.c.). In particolare, è rimasta priva di alcun minimo riscontro probatorio l'affermazione per cui il disservizio dipenderebbe da un guasto alle infrastrutture di rete, di proprietà di terzi, piuttosto che ad altre cause dipendenti direttamente dal gestore telefonico, e, comunque, anche ove la circostanza risultasse dimostrata, ciò non consentirebbe, di per sé, di escludere l'imputabilità dell'inadempimento. Difatti, l'obbligazione assunta da non può venir meno CP_1
per il sol fatto che la stessa abbia deciso di cedere a terzi le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, sia in quanto il debitore risponde, ex art. 1228 c.c., del fatto dei terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione (nella specie, i proprietari della rete indispensabile per fornire il servizio), sia in quanto la resistente è comunque tenuta ad adempiere con diligenza all'obbligazione assunta e, quindi, a fare tutto quanto in suo potere per sollecitare il proprietario della rete ad intervenire per riparare il presunto guasto.
Pagina 3 Pertanto, deve ritenersi, all'esito della cognizione sommaria propria del giudizio cautelare, possibile formulare una prognosi favorevole di sussistenza del diritto all'esatto adempimento di cui il ricorrente domanda la tutela in via d'urgenza e, quindi, sussistente il fumus boni iuris necessario per l'accoglimento del ricorso.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente il periculum in mora dedotto dal ricorrente, considerato che l'impossibilità di comunicare telefonicamente e di accedere ad internet impedisce, oltre che l'utilizzo della linea in situazioni di emergenza, anche il mantenimento degli ordinari contatti interpersonali, che si sviluppano notoriamente sempre più spesso mediante le telecomunicazioni, così incidendo sui diritti fondamentali di manifestazione del pensiero e, comunque, sul pieno sviluppo della personalità, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali (cfr., artt. 21 e 2 Cost.). Nel caso in esame, la protrazione nel tempo della condotta antigiuridica della resistente è destinata ad aggravare sempre più l'evento dannoso, sì da rendere il pregiudizio imminente, oltre che irreparabile, consideratane l'evidenziata natura e la conseguente difficoltà di piena reintegrazione per equivalente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve trovare accoglimento e, pertanto, deve essere ordinato a di riattivare immediatamente la linea telefonica e internet n. 0 CP_1
31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, intestata a
Parte_1
Deve, inoltre, essere accolta la domanda del ricorrente di fissare una somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, trattandosi di misura di coercizione indiretta prevista dall'art. 614bis c.p.c. in relazione a tutti i provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e risultando la misura idonea a sollecitare il tempestivo adempimento dell'obbligata e non manifestamente iniqua, anche in considerazione della natura della parte resistente (società di telefonia).
Pertanto, deve essere condannata a pagare a la somma di € CP_1 Parte_1
50,00, determinata tenuto conto della natura della prestazione dovuta e del già evidenziato danno derivante dall'inadempimento, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e sino alla riattivazione della linea.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto deve essere condannata a CP_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Parte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 - in complessivi €
1.615,00 per compensi, € 76,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre
Pagina 4 c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide
Vendramin, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 700 c.p.c.:
1) ordina a di riattivare immediatamente la linea telefonica e internet n. CP_1
0 31510500 in Località Garzegallo Via per Monte Bisbino snc, Cernobbio, intestata a Parte_1
2) condanna a pagare a ex art. 614bis c.p.c., la somma CP_1 Parte_1 di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza e sino alla riattivazione della linea;
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il CP_1 Parte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.615,00 per compensi, €
76,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Davide Vendramin, dichiaratosi antistatario.
3 aprile 2025
Il giudice
Arianna Toppan
Pagina 5