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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17051/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17051/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSELLA Parte_1 C.F._1 RENATO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO PISACANE, 34/A 20129 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, elettivamente domiciliata in VIA CERVA, 18 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 1.3.2021 conviene in giudizio e Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza dell'intervento di sostituzione delle protesi mammarie e liposuzione e dell'assenza di una corretta formazione del consenso.
Si costituisce in giudizio evidenziando l'infondatezza delle pretese Controparte_1 attoree e chiedendo in via principale di accertare l'assenza di un rapporto subordinato con il OT.
con conseguente assenza di proprie responsabilità; l'accertamento della validità ed CP_2 efficacia della dichiarazione di esonero di responsabilità sottoscritta dall'attrice e, quindi, il rigetto delle domande nei propri confronti;
in subordine, di essere manlevata dal OT. e di CP_2 riconoscere il proprio diritto di regresso nei suoi confronti nella misura del 100%; in ulteriore subordine, la rideterminazione dei danni, erroneamente quantificati dall'attrice. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
***
Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata. Dall'elaborato peritale emerge che:
- il 29.10.2019 l'attrice viene sottoposta a un intervento di rimozione con sostituzione delle protesi mammarie e di una “non meglio definibile/verificabile asportazione di tessuto adiposo con liposuzione” (pag. 18 CTU);
- all'esame obiettivo si riscontrano “asimmetria e ptosi mammaria, oltre che alterazione addominale per irregolarità del pannicolo adiposo sottocutaneo”;
- non è disponibile alcuna documentazione relativa alla visita preliminare e al controllo successivo all'intervento effettuati dal OT. CP_2
- è presente soltanto la cartella clinica, a tratti di difficile interpretazione grafica e che non consente una esatta ricostruzione delle scelte e condotte chirurgiche (pag. 17 CTU); si tratta di carenza non imputabile all'attrice;
- la rimozione con sostituzione delle protesi mammarie è necessariamente accompagnata da
“capsulectomia/capsulotomia, procedura eseguibile con diverse modalità per poter adattare la tasca protesica al nuovo manufatto”;
- l'intervento eseguito è caratterizzato: 1) dal posizionamento degli impianti mammari a una differente altezza (il destro è più sollevato del sinistro); 2) dalla mancata esecuzione della mastopessi, assolutamente indicata nel caso di specie;
3) da una inadeguata rimozione del tessuto adiposo addominale (pag. 18 CTU);
- l'intervento, eseguito con finalità esclusivamente estetiche, ha prodotto un esito non accettabile, con ogni probabilità peggiorativo rispetto allo stato anteriore della paziente;
- la sintomatologia algodisfunzionale non è riconducibile all'aumentato volume delle protesi;
pagina 2 di 8 - la procedura manuale, descritta dall'attrice come eseguita dal OT. nel dicembre 2019, CP_2 pur non documentata, “è attendibilmente da ricondurre a manovra atta a “rompere” la capsula periprotesica che si forma naturalmente intorno alla mammella al fine di adattare l'impianto, probabilmente collocato in posizione più alta rispetto alla controlaterale;
tale ipotesi risulterebbe supportata dal fatto che la retrazione capsulare è maggiormente presente a destra, pur non avendo dislocato l'impianto” (pag. 17 CTU);
- è pertanto accertata la presenza di plurimi profili di responsabilità in relazione all'intervento eseguito.
***
Devono essere quindi valutati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
I CTU hanno in proposito concluso, ravvisando postumi permanenti, di poter quantificare il danno biologico permanente nella misura del 10%. Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento dell'intervento (46 anni) e delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (in considerazione dell'epoca in cui i fatti sono avvenuti), il danno è pari a € 25.510,00.
Non si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, sui quali nulla è stato specificamente dedotto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, né documentato. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (non allegate dall'attrice). Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 29.10.2019) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
***
Quanto alla domanda risarcitoria in tema di consenso informato, si rileva quanto segue.
I CTU rilevano che:
- il modulo relativo al consenso anestesiologico è conforme e adeguato alla procedura;
- quanto all'intervento chirurgico, non risulta descritta né prevista nel modulo di informativa la procedura di mastopessi, infatti non eseguita;
sono riportati in modo estremamente generico i rischi e le eventuali complicanze (non verificatesi); non vi è l'indicazione di alcun dettaglio in merito alle pagina 3 di 8 modalità di esecuzione dell'intervento, delle eventuali alternative, del tipo di protesi e del relativo volume.
Ciò premesso, si deve tuttavia rilevare che, in sede di atto introduttivo del giudizio, non vi sono specifiche allegazioni in merito a quali diverse opzioni avrebbe eventualmente seguito l'attrice, con riferimento a quale dei trattamenti eseguiti e quali siano i danni patiti in questa specifica ottica.
La domanda non può pertanto essere accolta.
***
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che vi sia stato un primo contatto tra l'attrice e il OT.
a seguito del quale la paziente si è rivolta alla Casa di Cura. Sia il professionista che la CP_2 struttura hanno ricevuto pagamenti da parte dell'attrice. Si è dunque instaurato un duplice rapporto di natura contrattuale.
L'obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria opera indipendentemente dalle osservazioni svolte da quest'ultima sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e paziente si sia instaurato precedentemente a quello tra paziente e struttura, che sia stato il medico a contattare inizialmente la struttura, né che questi non abbia un rapporto di collaborazione continuativo con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere necessariamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. pagina 4 di 8 I convenuti rispondono pertanto solidalmente, a titolo contrattuale.
*** richiama il contenuto della dichiarazione sottoscritta da Controparte_1 Parte_1 in data 29.10.2019. Occorre esaminarne gli elementi costitutivi, al fine di valutare la sua eventuale nullità, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito.
L'attrice – richiamato il rapporto con il proprio medico curante - dichiara di esonerare la CP_1
“da qualsiasi onere o responsabilità per tutto quello che riguarda l'operato del predetto professionista medico, dei suoi collaboratori e consulenti, dovendosi intendere la responsabilità della CP_1 limitata all'utilizzo delle strutture sanitarie (sale operatorie, assistenza infermieristica) ed alberghiere mediante l'operato del personale da essa strettamente dipendente”.
Si rileva in primo luogo che tale dichiarazione è stata sottoscritta dalla paziente in data 29.10.2019, dunque nella stessa giornata in cui è stata sottoposta all'intervento oggetto di discussione, in un momento pertanto in cui ben difficilmente avrebbe potuto rendersi conto del contenuto del modulo sottoscritto. Le premesse indicate nel modulo (il regime libero-professionale nel quale opera il medico, il compenso a questi dovuto, il rapporto contrattuale esistente con il professionista) non giustificano le conclusioni alle quali si perviene. La dichiarazione è inoltre connotata da caratteri di genericità, come il riferimento a qualsiasi onere o responsabilità concernente l'operato del professionista e dei suoi collaboratori;
si tratta di termini che richiedono il possesso da parte del cliente di cognizioni sufficienti per poter discernere (ad esempio in termini di “responsabilità”) quale sia il confine tra le prestazioni certamente ed esclusivamente ricollegabili all'operato del professionista e quelle riconducibili alla struttura, in relazione alla quale si fa ad esempio riferimento senza ulteriori specificazioni alla sala operatoria, in modo tale da non consentire di ritenere integrato il requisito di cui all'art. 1346 c.c. in termini di determinabilità dell'oggetto, sia di valutare la sussistenza del requisito della meritevolezza ex art. 1322 c.c., a fronte di alcuna previsione in ordine al bilanciamento con il regime economico al quale la paziente viene sottoposta.
Non è inoltre rispettato il requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
*** ha chiesto di essere manlevata dal OT. da ogni Controparte_1 CP_2 conseguenza negativa che possa derivarle dalla presente sentenza;
agisce in regresso nei confronti di quest'ultimo.
Si deve in proposito tenere conto del disposto dell'art. 9 co. 1 L. 24/17, secondo cui “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Dalla CTU emerge che:
- sono stati riscontrati plurimi profili di responsabilità a carico del OT. il CP_2 posizionamento degli impianti mammari a una differente altezza, la mancata esecuzione della mastopessi (che risultava assolutamente indicata), l'inadeguata rimozione del tessuto adiposo addominale;
pagina 5 di 8 - tutto ciò in relazione a interventi qualificati dai CTU come “routinari e privi di caratteri di speciale difficoltà tecnica”;
- le valutazioni sopra riportate sono caratterizzate dall'avere riscontrato danni e nesso causale in termini di evidenza, pur in assenza di una corretta tenuta della cartella clinica.
Deve pertanto concludersi che sussiste il presupposto della colpa grave, necessario per attivare il meccanismo di cui all'art. 9 L. 24/2017.
Il concorso della responsabilità della struttura e del medico rende applicabili i principi di cui all'art. 2055, secondo e terzo comma c.c., sicché colui che ha risarcito il danno ha regresso contro l'altro nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
L'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna grava su colui che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà (v. Cass. 3626/2017).
La struttura, che agisce in regresso, non ha provato tali specifiche circostanze. A tal fine non è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione che l'evento dannoso sia dipeso unicamente dalla condotta del medico chirurgo a fronte di un esatto adempimento, da parte della struttura, di tutte le prestazioni accessorie del contratto di spedalità. La struttura medica è infatti obbligata in proprio all'esatta esecuzione della prestazione medica principale, ancorché per la sua esecuzione si avvalga di ausiliari;
le condotte colpevoli di questi fondano l'insorgenza di un debito per inadempimento gravante direttamente sull'ente, di cui esso deve in primis farsi carico. È d'altra parte la struttura che ha un precipuo interesse economico nell'operato dei sanitari, traendone guadagno. Ne consegue l'impossibilità per questa di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti da malpractice sanitarie sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni con il medico. Ai fini del superamento della presunzione legale di cui all'art. 2055 c.c. è quindi necessaria la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere. Tale presupposto difetta nella fattispecie in esame.
Per tali ragioni, il medico convenuto deve essere condannato a rifondere la metà di quanto sarà eventualmente pagato dalla a parte attrice a titolo risarcitorio. Controparte_1
***
L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei convenuti e la restituzione di quanto versato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'entità e gravità dell'inadempimento complessivamente considerato è tale da determinare la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato dall'attrice, in particolare:
- € 1.000,00 in favore del OT. (bonifico del 20.9.2019); CP_2
- € 2.300,00 in favore di (bonifico del 21.10.2019 e scontrino del Controparte_1 31.10.2019).
L'importo da restituire è quindi complessivamente pari a € 3.300,00, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
***
pagina 6 di 8 Il danno patrimoniale è così determinato:
- € 457,00 + € 85,00 in favore della OT.ssa (bonifico del 21.10.2019 e ricevuta del Pt_2 31.10.2019);
- € 182,00 in favore del OT. (bonifico del 25.10.2019), Per_1
€ 110,00 (alloggio parente), come da scontrino del 30.10.2019,
€ 74,20 per il rilascio di copia della cartella clinica (bonifico del 14.1.2020), per complessivi € 908,20, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
***
Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1 fondamento viene riconosciuto;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti del OT. nei limiti di valore entro i quali la domanda viene accolta e della CP_2 sua incidenza sull'economia processuale complessiva.
Non sono documentate ulteriori spese rilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € Parte_1 25.510,00 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 29.10.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 908,20, Parte_1 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese processuali in favore di liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno.
[...]
5) Condanna a tenere indenne in via di regresso, Controparte_2 Controparte_1 nei limiti del 50% di quanto la stessa verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza.
pagina 7 di 8 6) Condanna e alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle somme rispettivamente di € 1.000,00 e di € 2.300,00, oltre agli interessi legali Parte_1 dalle scadenze al saldo.
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 Controparte_1
liquidate nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 9 settembre 2025 Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17051/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSELLA Parte_1 C.F._1 RENATO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO PISACANE, 34/A 20129 MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CORIGLIANO SIMONA, elettivamente domiciliata in VIA CERVA, 18 20122 MILANO presso il difensore
CONVENUTA
contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 1.3.2021 conviene in giudizio e Parte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 conseguenza dell'intervento di sostituzione delle protesi mammarie e liposuzione e dell'assenza di una corretta formazione del consenso.
Si costituisce in giudizio evidenziando l'infondatezza delle pretese Controparte_1 attoree e chiedendo in via principale di accertare l'assenza di un rapporto subordinato con il OT.
con conseguente assenza di proprie responsabilità; l'accertamento della validità ed CP_2 efficacia della dichiarazione di esonero di responsabilità sottoscritta dall'attrice e, quindi, il rigetto delle domande nei propri confronti;
in subordine, di essere manlevata dal OT. e di CP_2 riconoscere il proprio diritto di regresso nei suoi confronti nella misura del 100%; in ulteriore subordine, la rideterminazione dei danni, erroneamente quantificati dall'attrice. non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_3
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Nel corso del procedimento è stata espletata una CTU, da ritenersi condivisibile ed esaustivamente motivata. Dall'elaborato peritale emerge che:
- il 29.10.2019 l'attrice viene sottoposta a un intervento di rimozione con sostituzione delle protesi mammarie e di una “non meglio definibile/verificabile asportazione di tessuto adiposo con liposuzione” (pag. 18 CTU);
- all'esame obiettivo si riscontrano “asimmetria e ptosi mammaria, oltre che alterazione addominale per irregolarità del pannicolo adiposo sottocutaneo”;
- non è disponibile alcuna documentazione relativa alla visita preliminare e al controllo successivo all'intervento effettuati dal OT. CP_2
- è presente soltanto la cartella clinica, a tratti di difficile interpretazione grafica e che non consente una esatta ricostruzione delle scelte e condotte chirurgiche (pag. 17 CTU); si tratta di carenza non imputabile all'attrice;
- la rimozione con sostituzione delle protesi mammarie è necessariamente accompagnata da
“capsulectomia/capsulotomia, procedura eseguibile con diverse modalità per poter adattare la tasca protesica al nuovo manufatto”;
- l'intervento eseguito è caratterizzato: 1) dal posizionamento degli impianti mammari a una differente altezza (il destro è più sollevato del sinistro); 2) dalla mancata esecuzione della mastopessi, assolutamente indicata nel caso di specie;
3) da una inadeguata rimozione del tessuto adiposo addominale (pag. 18 CTU);
- l'intervento, eseguito con finalità esclusivamente estetiche, ha prodotto un esito non accettabile, con ogni probabilità peggiorativo rispetto allo stato anteriore della paziente;
- la sintomatologia algodisfunzionale non è riconducibile all'aumentato volume delle protesi;
pagina 2 di 8 - la procedura manuale, descritta dall'attrice come eseguita dal OT. nel dicembre 2019, CP_2 pur non documentata, “è attendibilmente da ricondurre a manovra atta a “rompere” la capsula periprotesica che si forma naturalmente intorno alla mammella al fine di adattare l'impianto, probabilmente collocato in posizione più alta rispetto alla controlaterale;
tale ipotesi risulterebbe supportata dal fatto che la retrazione capsulare è maggiormente presente a destra, pur non avendo dislocato l'impianto” (pag. 17 CTU);
- è pertanto accertata la presenza di plurimi profili di responsabilità in relazione all'intervento eseguito.
***
Devono essere quindi valutati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno.
I CTU hanno in proposito concluso, ravvisando postumi permanenti, di poter quantificare il danno biologico permanente nella misura del 10%. Tenendo conto dell'età dell'attrice al momento dell'intervento (46 anni) e delle tabelle predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (in considerazione dell'epoca in cui i fatti sono avvenuti), il danno è pari a € 25.510,00.
Non si ritiene che nella fattispecie ricorrano i presupposti per la personalizzazione del danno, sui quali nulla è stato specificamente dedotto in sede di ricorso introduttivo del giudizio, né documentato. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito rilevato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari (non allegate dall'attrice). Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. 28988/2019).
Deve essere inoltre riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno (da individuarsi nella data in cui l'intervento è stato eseguito, cioè il 29.10.2019) sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
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Quanto alla domanda risarcitoria in tema di consenso informato, si rileva quanto segue.
I CTU rilevano che:
- il modulo relativo al consenso anestesiologico è conforme e adeguato alla procedura;
- quanto all'intervento chirurgico, non risulta descritta né prevista nel modulo di informativa la procedura di mastopessi, infatti non eseguita;
sono riportati in modo estremamente generico i rischi e le eventuali complicanze (non verificatesi); non vi è l'indicazione di alcun dettaglio in merito alle pagina 3 di 8 modalità di esecuzione dell'intervento, delle eventuali alternative, del tipo di protesi e del relativo volume.
Ciò premesso, si deve tuttavia rilevare che, in sede di atto introduttivo del giudizio, non vi sono specifiche allegazioni in merito a quali diverse opzioni avrebbe eventualmente seguito l'attrice, con riferimento a quale dei trattamenti eseguiti e quali siano i danni patiti in questa specifica ottica.
La domanda non può pertanto essere accolta.
***
Costituisce circostanza pacifica tra le parti che vi sia stato un primo contatto tra l'attrice e il OT.
a seguito del quale la paziente si è rivolta alla Casa di Cura. Sia il professionista che la CP_2 struttura hanno ricevuto pagamenti da parte dell'attrice. Si è dunque instaurato un duplice rapporto di natura contrattuale.
L'obbligo contrattuale direttamente gravante anche sulla struttura sanitaria opera indipendentemente dalle osservazioni svolte da quest'ultima sulla mancanza di censure in merito alla propria condotta. La giurisprudenza ha più volte enunciato il principio per cui “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n. 13953 del 14.6.2007). Non è dunque dirimente la circostanza che il rapporto tra medico e paziente si sia instaurato precedentemente a quello tra paziente e struttura, che sia stato il medico a contattare inizialmente la struttura, né che questi non abbia un rapporto di collaborazione continuativo con la medesima. Secondo la giurisprudenza citata è sufficiente, per ritenere operante il disposto dell'art. 1228 c.c., un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione della struttura sanitaria, collegamento che è documentalmente dimostrato e che non deve essere necessariamente correlato a un incardinamento del medico nella struttura aziendale, ma può anche essere solo funzionalmente legato alla prestazione da eseguire, come accaduto nella fattispecie in esame.
Tale orientamento è inoltre conforme al dettato dell'art. 7 co. 1 L. 24/17, che stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. pagina 4 di 8 I convenuti rispondono pertanto solidalmente, a titolo contrattuale.
*** richiama il contenuto della dichiarazione sottoscritta da Controparte_1 Parte_1 in data 29.10.2019. Occorre esaminarne gli elementi costitutivi, al fine di valutare la sua eventuale nullità, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito.
L'attrice – richiamato il rapporto con il proprio medico curante - dichiara di esonerare la CP_1
“da qualsiasi onere o responsabilità per tutto quello che riguarda l'operato del predetto professionista medico, dei suoi collaboratori e consulenti, dovendosi intendere la responsabilità della CP_1 limitata all'utilizzo delle strutture sanitarie (sale operatorie, assistenza infermieristica) ed alberghiere mediante l'operato del personale da essa strettamente dipendente”.
Si rileva in primo luogo che tale dichiarazione è stata sottoscritta dalla paziente in data 29.10.2019, dunque nella stessa giornata in cui è stata sottoposta all'intervento oggetto di discussione, in un momento pertanto in cui ben difficilmente avrebbe potuto rendersi conto del contenuto del modulo sottoscritto. Le premesse indicate nel modulo (il regime libero-professionale nel quale opera il medico, il compenso a questi dovuto, il rapporto contrattuale esistente con il professionista) non giustificano le conclusioni alle quali si perviene. La dichiarazione è inoltre connotata da caratteri di genericità, come il riferimento a qualsiasi onere o responsabilità concernente l'operato del professionista e dei suoi collaboratori;
si tratta di termini che richiedono il possesso da parte del cliente di cognizioni sufficienti per poter discernere (ad esempio in termini di “responsabilità”) quale sia il confine tra le prestazioni certamente ed esclusivamente ricollegabili all'operato del professionista e quelle riconducibili alla struttura, in relazione alla quale si fa ad esempio riferimento senza ulteriori specificazioni alla sala operatoria, in modo tale da non consentire di ritenere integrato il requisito di cui all'art. 1346 c.c. in termini di determinabilità dell'oggetto, sia di valutare la sussistenza del requisito della meritevolezza ex art. 1322 c.c., a fronte di alcuna previsione in ordine al bilanciamento con il regime economico al quale la paziente viene sottoposta.
Non è inoltre rispettato il requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c.
*** ha chiesto di essere manlevata dal OT. da ogni Controparte_1 CP_2 conseguenza negativa che possa derivarle dalla presente sentenza;
agisce in regresso nei confronti di quest'ultimo.
Si deve in proposito tenere conto del disposto dell'art. 9 co. 1 L. 24/17, secondo cui “L'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave”.
Dalla CTU emerge che:
- sono stati riscontrati plurimi profili di responsabilità a carico del OT. il CP_2 posizionamento degli impianti mammari a una differente altezza, la mancata esecuzione della mastopessi (che risultava assolutamente indicata), l'inadeguata rimozione del tessuto adiposo addominale;
pagina 5 di 8 - tutto ciò in relazione a interventi qualificati dai CTU come “routinari e privi di caratteri di speciale difficoltà tecnica”;
- le valutazioni sopra riportate sono caratterizzate dall'avere riscontrato danni e nesso causale in termini di evidenza, pur in assenza di una corretta tenuta della cartella clinica.
Deve pertanto concludersi che sussiste il presupposto della colpa grave, necessario per attivare il meccanismo di cui all'art. 9 L. 24/2017.
Il concorso della responsabilità della struttura e del medico rende applicabili i principi di cui all'art. 2055, secondo e terzo comma c.c., sicché colui che ha risarcito il danno ha regresso contro l'altro nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
L'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna grava su colui che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà (v. Cass. 3626/2017).
La struttura, che agisce in regresso, non ha provato tali specifiche circostanze. A tal fine non è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione che l'evento dannoso sia dipeso unicamente dalla condotta del medico chirurgo a fronte di un esatto adempimento, da parte della struttura, di tutte le prestazioni accessorie del contratto di spedalità. La struttura medica è infatti obbligata in proprio all'esatta esecuzione della prestazione medica principale, ancorché per la sua esecuzione si avvalga di ausiliari;
le condotte colpevoli di questi fondano l'insorgenza di un debito per inadempimento gravante direttamente sull'ente, di cui esso deve in primis farsi carico. È d'altra parte la struttura che ha un precipuo interesse economico nell'operato dei sanitari, traendone guadagno. Ne consegue l'impossibilità per questa di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti da malpractice sanitarie sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni con il medico. Ai fini del superamento della presunzione legale di cui all'art. 2055 c.c. è quindi necessaria la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere. Tale presupposto difetta nella fattispecie in esame.
Per tali ragioni, il medico convenuto deve essere condannato a rifondere la metà di quanto sarà eventualmente pagato dalla a parte attrice a titolo risarcitorio. Controparte_1
***
L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dei convenuti e la restituzione di quanto versato. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'entità e gravità dell'inadempimento complessivamente considerato è tale da determinare la risoluzione contrattuale e la restituzione di quanto versato dall'attrice, in particolare:
- € 1.000,00 in favore del OT. (bonifico del 20.9.2019); CP_2
- € 2.300,00 in favore di (bonifico del 21.10.2019 e scontrino del Controparte_1 31.10.2019).
L'importo da restituire è quindi complessivamente pari a € 3.300,00, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
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pagina 6 di 8 Il danno patrimoniale è così determinato:
- € 457,00 + € 85,00 in favore della OT.ssa (bonifico del 21.10.2019 e ricevuta del Pt_2 31.10.2019);
- € 182,00 in favore del OT. (bonifico del 25.10.2019), Per_1
€ 110,00 (alloggio parente), come da scontrino del 30.10.2019,
€ 74,20 per il rilascio di copia della cartella clinica (bonifico del 14.1.2020), per complessivi € 908,20, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al saldo.
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Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande di nei limiti di valore entro i quali il loro Parte_1 fondamento viene riconosciuto;
- dell'accoglimento della domanda di manleva formulata da nei Controparte_1 confronti del OT. nei limiti di valore entro i quali la domanda viene accolta e della CP_2 sua incidenza sull'economia processuale complessiva.
Non sono documentate ulteriori spese rilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € Parte_1 25.510,00 in moneta attuale, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 29.10.2019 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 908,20, Parte_1 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese processuali in favore di liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre al Parte_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1 nella misura del 50% ciascuno.
[...]
5) Condanna a tenere indenne in via di regresso, Controparte_2 Controparte_1 nei limiti del 50% di quanto la stessa verserà a parte attrice per capitale, interessi e spese in dipendenza dei capi 1), 2), 3) della presente sentenza.
pagina 7 di 8 6) Condanna e alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1
delle somme rispettivamente di € 1.000,00 e di € 2.300,00, oltre agli interessi legali Parte_1 dalle scadenze al saldo.
7) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 Controparte_1
liquidate nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...] generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 9 settembre 2025 Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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