Ordinanza cautelare 13 settembre 2018
Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01837/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2018, proposto da
VA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Cataldo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 81 del 9 aprile 2018 del Comune di Francavilla Fontana, notificata all’istante in data 7 maggio 2018 avente ad oggetto “sanzione amministrativa per realizzazione opere edilizie in violazione del D.P.R. 380/2001 in c.da Reale” emessa dal Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica ed Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana e notificata in data 07.05.2018;
di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto, come sopra impugnato, o che sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafata ordinanza n.81 del 09.04.2018 avente ad oggetto la sanzione amministrativa per realizzazione opere edilizie in violazione del D.P.R. n.380/2001 di € 20.000,00 (ventimila/00) per aver eseguito opere abusive in violazione del D.P.R. n.380/2001.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Violazione art.31 comma 4 bis D.P.R. 380/2011. Falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto.
II) Inapplicabilità delle sanzioni ex art.31 commi 3 e 4 bis D.P.R. n.380/2001 per non ascrivibilità dell’inottemperanza a colpa dell’istante per sussistenza di sequestro penale delle opere abusive.
III) Carenza di motivazione. Eccesso di potere per superficialità di istruttoria; carenza di istruttoria. IV) Eccesso di potere per falsa ed erronea rappresentazione di fatto e di diritto.
V) Eccesso di potere. Contraddittorietà del comportamento della P.A.
1.1. Il 25 luglio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana eccependo l’infondatezza del ricorso.
Nell’udienza di smaltimento del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.
2.1. Con un primo ordine di censure, il ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza suindicata rilevando che - il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 (" L'autorità competente, constatata 1'inottemperanza irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato è sempre irrogata nella misura massima… ”) è stato inserito dall’art.17 comma 1 lett.q-bis del D.L. 12 settembre 2014 n.133 convertito con modificazioni dalla L.11.11.2014 n.164, ossia dopo l’emissione dell’ordinanza di demolizione(02.02.2012 ) con conseguente violazione del principio di irretroattività delle sanzioni (penali e/o amministrative) in applicazione dell’art.1 della L.n.689/1981.
L’assunto è infondato.
Osserva, il Tribunale che gli abusi edilizi hanno natura di illeciti permanenti, in quanto la lesione dell'interesse pubblico all'ordinato e programmato assetto urbanistico del territorio si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata.
La norma contenuta nell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso - il presupposto, difatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione - e non la sua realizzazione, trattandosi di una misura avente natura indirettamente ripristinatoria e perciò diretta a indurre i soggetti, che pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.
Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nel vigore, come avvenuto nella specie, della menzionata disposizione normativa, impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle sanzioni amministrative (cfr. TAR Lombardia Brescia, Sez. II, 7 giugno 2021 n. 512; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4 novembre 2020 n. 2061; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 28/02/2022, n. 1347).
Peraltro va aggiunto che, ai fini della applicazione della sanzione in oggetto, non è rilevante l'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ma il momento della inottemperanza alla diffida a demolire.
Ne consegue che la sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 può essere legittimamente irrogata anche per quegli abusi edilizi ove la inottemperanza a demolire si sia manifestata in epoca successiva all'entrata in vigore della norma (da ultimo T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 6 aprile 2021, n. 2252 n. 2252 del 6 aprile 2021 cit., n. 3526 del 27 giugno 2019 e n. 308 del 22 gennaio 2020).
E' evidente che l'illecito sanzionato è costituito dalla inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. Tale inottemperanza inizia con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e continua nel tempo fino a quando l'interessato, ovvero l'Autorità amministrativa in danno, non provveda ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, in definitiva, l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ha carattere di illecito permanente che persiste fino alla demolizione dei manufatti abusivi.
2.2. Non sussiste neppure il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, non essendo contestata la sussistenza dell’abuso e avuto riguardo alla natura vincolata del provvedimento impugnato.
Quanto alla sussistenza del sequestro penale, lo stesso per giurisprudenza costante, non impedisce la demolizione potendo essere richiesto, a tal fine, il dissequestro.
3. In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della novità e peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO