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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 835/2023 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia
De Caridi ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Moricca, 18 presso lo
Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Spasari elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Vibo Valentia (VV), viale Kennedy 2/D
- APPELLATA-
E contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore ( , rappresentata e difesa dall' Avv. Debora P.IVA_2
Maria Pettinata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Conte
Ruggero, 61
- APPELLATA-
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n. 311/2023 emessa a definizione del giudizio rg n. 3240/2022, depositata in data 23.01.2023, non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 azione di accertamento negativo del credito contenuto nella cartella di pagamento n.
13920160004192525000, di cui veniva a conoscenza tramite richiesta dell'estratto di ruolo, emessa dal Concessionario Agenzia delle Entrate e Riscossione e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi al pagamento di Parte_1 tasse automobilistiche dell'anno 2011.
A fondamento della domanda l'attore deduceva la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento e l'omessa indicazione analitica dei criteri di calcolo applicati alle sanzioni e agli interessi.
La si costituiva deducendo preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del Giudice Tributario, l'improcedibilità dell'azione da qualificarsi come impugnazione dell'estratto di ruolo, il difetto di competenza del
Giudice di Pace in favore del Tribunale e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costitutiva deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 311/2023 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito. Proponeva pertanto appello la Pt_1
formulando le seguenti conclusioni: “a) ritenere e dichiarare, per le ragioni
[...] di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla pagina 2 di 7 Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
b) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto 2 dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
c) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda. accertare e dichiarare, per le causali di cui ai punti III, IV e V dei motivi, la inammissibilità della opposizione proposta, gradatamente, per violazione dell'art. 12, c.4 bis del D.P.R.
602/73, dell'art.100 c.p.c., in ragione della natura del credito e, comunque, in relazione all'eccezione di estinzione del credito tributario per prescrizione. 4) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, anche per le causali di cui al punto VI dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile Parte_1
e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e improcedibilità dell'azione nonché, nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione”.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. e l'improcedibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché, nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione degli atti impositivi e dunque il mancato decorso del termine di prescrizione.
si costituiva deducendo la legittimità dell'azione da non Controparte_1 qualificarsi come impugnazione dell'estratto di ruolo ma come azione di accertamento negativo;
la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario poiché la controversia attiene alla prescrizione successiva alla cartella di pagamento nonché, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della notifica avvenuta a mezzo posta.
Concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
pagina 3 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla Pt_1
.
[...]
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2
pagina 4 di 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa dell'irregolare notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse pagina 5 di 7 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento, in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate contenente la cartella di pagamento n.
13920160004192525000 afferente tassa automobilistica, in favore del giudice pagina 6 di 7 tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 25.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 835/2023 R.G.A.C. promossa da:
, (C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia
De Caridi ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Moricca, 18 presso lo
Studio legale dell'avv. Antonio Montagnese
- APPELLANTE-
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Spasari elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Vibo Valentia (VV), viale Kennedy 2/D
- APPELLATA-
E contro in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore ( , rappresentata e difesa dall' Avv. Debora P.IVA_2
Maria Pettinata, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Conte
Ruggero, 61
- APPELLATA-
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia, n. 311/2023 emessa a definizione del giudizio rg n. 3240/2022, depositata in data 23.01.2023, non notificata
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Controparte_1 azione di accertamento negativo del credito contenuto nella cartella di pagamento n.
13920160004192525000, di cui veniva a conoscenza tramite richiesta dell'estratto di ruolo, emessa dal Concessionario Agenzia delle Entrate e Riscossione e avente ad oggetto crediti maturati nei confronti della relativi al pagamento di Parte_1 tasse automobilistiche dell'anno 2011.
A fondamento della domanda l'attore deduceva la prescrizione del credito per omessa notifica della cartella di pagamento e l'omessa indicazione analitica dei criteri di calcolo applicati alle sanzioni e agli interessi.
La si costituiva deducendo preliminarmente il difetto di Parte_1 giurisdizione in favore del Giudice Tributario, l'improcedibilità dell'azione da qualificarsi come impugnazione dell'estratto di ruolo, il difetto di competenza del
Giudice di Pace in favore del Tribunale e nel merito la regolare notifica degli atti impositivi con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costitutiva deducendo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con sentenza n. 311/2023 accoglieva la domanda e dichiarava prescritto il credito. Proponeva pertanto appello la Pt_1
formulando le seguenti conclusioni: “a) ritenere e dichiarare, per le ragioni
[...] di cui al punto 1, il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere la giurisdizione alla pagina 2 di 7 Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia;
b) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto 2 dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
c) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda. accertare e dichiarare, per le causali di cui ai punti III, IV e V dei motivi, la inammissibilità della opposizione proposta, gradatamente, per violazione dell'art. 12, c.4 bis del D.P.R.
602/73, dell'art.100 c.p.c., in ragione della natura del credito e, comunque, in relazione all'eccezione di estinzione del credito tributario per prescrizione. 4) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, anche per le causali di cui al punto VI dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile Parte_1
e, comunque, destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
Deduceva tra i motivi di appello: difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e improcedibilità dell'azione nonché, nel merito, mancato decorso del termine di prescrizione”.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione si costituiva deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.O. e l'improcedibilità dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo nonché, nel merito, il rispetto dell'iter di notificazione degli atti impositivi e dunque il mancato decorso del termine di prescrizione.
si costituiva deducendo la legittimità dell'azione da non Controparte_1 qualificarsi come impugnazione dell'estratto di ruolo ma come azione di accertamento negativo;
la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario poiché la controversia attiene alla prescrizione successiva alla cartella di pagamento nonché, nel merito, l'avvenuta prescrizione del credito per irregolarità della notifica avvenuta a mezzo posta.
Concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
pagina 3 di 7 Acquisito il fascicolo di primo grado e maturati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., all'udienza del 18.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
L'appello è fondato con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla Pt_1
.
[...]
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata.
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tasse automobilistiche).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2
pagina 4 di 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo a causa dell'irregolare notifica della cartella di pagamento.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse pagina 5 di 7 dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata in assenza della regolare notifica della cartella di pagamento, in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'estratto di ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate contenente la cartella di pagamento n.
13920160004192525000 afferente tassa automobilistica, in favore del giudice pagina 6 di 7 tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 25.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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