Articolo 7 della Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 marzo 1963
Art. 7. Iscrizione dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati dal requisito per la iscrizione all'albo di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di geologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1963
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