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Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Il consigliere designato, Dott. Roberto Notaro,
visto il ricorso iscritto al n. 1465/202 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 proposto da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Esterina Pandico (C.F. C.F._1
); C.F._2
nei confronti del in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
OSSERVA
Con ricorso depositato il 26/3/2025, il ricorrente ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile R.G. 3857/2016, iniziato innanzi al Tribunale di Nola, con atto di citazione notificato in data 24.05.2016, definito in I grado dalla sentenza n. 3361/2024 del 05.12.2024.
Pertanto, il giudizio ha avuto la durata di 8 anni 6 mesi e 11 giorni che eccede pertanto di 5 anni 6 mesi e 11 giorni il termine ragionevole di durata stabilito in tre anni dall'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché gli interessi coinvolti e l'esito della controversia appare equo, ex artt. 2056 c.c. e 2 bis l. 89/01, riconoscere la somma di Euro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini indicati nell'art. 2 bis l. 89/2001, per un totale di €
2.400,00.
L'Amministrazione ingiunta va condannata, in virtù della regola della soccombenza, al pagamento delle spese della presente fase processuale da liquidare applicando i parametri previsti dal d.m.
Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. 147/22, per il procedimento per ingiunzione, in considerazione della sovrapponibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase di opposizione, al rito monitorio, come riconosciuto anche dalla S.C. con sentenza n.
16512/2020, liquidazione eseguita in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore di della somma di Euro Parte_1
2.400,00 oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, Controparte_1 in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 27 per spese vive, Euro 473 per compenso professionale ed Euro 70,95 per rimborso spese generali, con attribuzione al difensore, avv. Maria Esterina Pandico, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 28.3.2025
Il Consigliere designato
Dott. Roberto Notaro
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Il consigliere designato, Dott. Roberto Notaro,
visto il ricorso iscritto al n. 1465/202 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89/2001 proposto da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Esterina Pandico (C.F. C.F._1
); C.F._2
nei confronti del in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
OSSERVA
Con ricorso depositato il 26/3/2025, il ricorrente ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile R.G. 3857/2016, iniziato innanzi al Tribunale di Nola, con atto di citazione notificato in data 24.05.2016, definito in I grado dalla sentenza n. 3361/2024 del 05.12.2024.
Pertanto, il giudizio ha avuto la durata di 8 anni 6 mesi e 11 giorni che eccede pertanto di 5 anni 6 mesi e 11 giorni il termine ragionevole di durata stabilito in tre anni dall'art. 2 comma 2 bis della legge n. 89/2001.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché gli interessi coinvolti e l'esito della controversia appare equo, ex artt. 2056 c.c. e 2 bis l. 89/01, riconoscere la somma di Euro 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini indicati nell'art. 2 bis l. 89/2001, per un totale di €
2.400,00.
L'Amministrazione ingiunta va condannata, in virtù della regola della soccombenza, al pagamento delle spese della presente fase processuale da liquidare applicando i parametri previsti dal d.m.
Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal d.m. 147/22, per il procedimento per ingiunzione, in considerazione della sovrapponibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase di opposizione, al rito monitorio, come riconosciuto anche dalla S.C. con sentenza n.
16512/2020, liquidazione eseguita in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
a) in accoglimento del ricorso, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento, senza dilazione, in favore di della somma di Euro Parte_1
2.400,00 oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo, autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione;
b) ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento, Controparte_1 in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 27 per spese vive, Euro 473 per compenso professionale ed Euro 70,95 per rimborso spese generali, con attribuzione al difensore, avv. Maria Esterina Pandico, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 28.3.2025
Il Consigliere designato
Dott. Roberto Notaro