Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 13
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Indice: - Introduzione; - Norme fiscali regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie; - Singole spese e relativo regime tributario: a) contributo unificato: di iscrizione, autonomo, integrativo e contributo unificato nell'ipotesi di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02; b) imposta di bollo; c) diritti di copia e di certificato; d) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario; e) imposta di registro Introduzione In materia di procedimenti agrari la totalità degli uffici giudiziari [1] ritiene che le procedure in oggetto godano di esenzione dal pagamento delle spese del processo [2]. Tra i pochi abbiamo sostenuto [3] che, anche nelle procedure in …
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Indice: - introduzione - controversie agrarie e rito del lavoro - l'esenzione dalle spese e dai diritti nella prassi ordinaria - norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie - singole spese e relativo regime tributario: a) contributo unificato b) imposta di bollo c) diritti di copia e di certificato d) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario e) imposta di registro - conclusioni - introduzione Anche nelle procedure agrarie, e non potrebbe essere altrimenti, trova applicazione il principio civilistico che alla domanda consegue “l'onere delle spese”( articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) per effetto del quale la parte …
Leggi di più… - 3. Regime fiscale degli atti nel processo agrario alla luce dei nuovi orientamenti ministeriali e giurisprudenzialiGaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Introduzione – 1. Norme fiscali regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie – 2. Singole spese e relativo regime tributario – 2.1. Contributo unificato: di iscrizione, autonomo, integrativo e contributo unificato nell'ipotesi di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 – 2.2. Imposta di bollo – 2.3. Diritti di copia e di certificato – 2.4. Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario – 2.5. Imposta di registro Introduzione In materia di procedimenti agrari la totalità degli uffici giudiziari [1] ritiene che le procedure in oggetto godano di esenzione dal pagamento delle spese del processo [2]. Tra i pochi abbiamo sostenuto [3] che, anche …
Leggi di più… - 4. Processo del lavoroMauro · https://www.wikilabour.it/ · 4 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Alvise Moro Scheda sintetica Il nostro ordinamento ha previsto un rito speciale – introdotto con la Legge 11 agosto 1973, n. 533 – per la trattazione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Il rito speciale del lavoro si applica alle controversie relative a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia a quelle riguardanti obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, sia a quelle in cui tale rapporto si presenti come antecedente o presupposto necessario della situazione di fatto posta a fondamento della domanda. Il rito del lavoro si applica anche a rapporti non …
Leggi di più… - 5. Procedure agrarie, regime fiscale ed esenzioniCaglioti Gaetano Walter · https://www.diritto.it/ · 23 luglio 2018
Introduzione Anche nelle procedure agrarie, e non potrebbe essere altrimenti, trova applicazione il principio civilistico che alla domanda consegue “l'onere delle spese”( articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) per effetto del quale la parte che promuove l'azione provvede ad anticipare il costo del processo. Le deroghe al richiamato principio, attengono: a) alle ipotesi di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato (articolo 8, punto n 2 d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia ) in cui è l'Erario ad anticipare e/o prenotare a debito le spese occorrenti alla parte o al processo che, per disposizione normativa o del giudice, sono …
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Giurisprudenza • 213
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 19/02/2025, n. 978Provvedimento: Sentenza n. 978/2025 Depositato il 19/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: SA RA AR, Giudice monocratico in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4485/2024 depositato il 02/10/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Messina - Via Cesare Battisti 175 98100 Messina ME Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Trento, sentenza 01/04/2025, n. 13Provvedimento: R E P U B B L I CA I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA R.G. 150/ 2023 La Corte d'Appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, in persona di: Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera Dott. Lorenzo Benini - Consigliere Dott. Carmelo Anderle - Esperto Dott. Nicola Zaminato - Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado rg 150/2023 promossa con ricorso in appello da C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Maines con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo - appellante contro Controparte_1 e …Leggi di più...
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- 4. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/06/2025, n. 1913Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 2722/2024 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto cessazione del contratto di locazione alla scadenza e vertente TRA , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Andrea Benvenuto, elettiva- mente domiciliata come in atti; - RICORRENTE - , rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Riccio, elettivamen- Controparte_1 te domiciliata come in atti; - RESISTENTE - CONCLUSIONI: Le parti hanno …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Sezioni specializzate - Competenza
Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e' devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge. - Art. 2. Composizione delle Sezioni
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti. - Art. 3. Nomina degli esperti
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.