Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 1963 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 13
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Indice: - introduzione - controversie agrarie e rito del lavoro - l'esenzione dalle spese e dai diritti nella prassi ordinaria - norme regolatrici dei procedimenti innanzi alle sezioni specializzate agrarie - singole spese e relativo regime tributario: a) contributo unificato b) imposta di bollo c) diritti di copia e di certificato d) anticipazioni forfettarie dai privati all'erario e) imposta di registro - conclusioni - introduzione Anche nelle procedure agrarie, e non potrebbe essere altrimenti, trova applicazione il principio civilistico che alla domanda consegue “l'onere delle spese”( articolo 8, punto 1, d.P.R. 115/02 testo unico spese di giustizia) per effetto del quale la parte …
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Giurisprudenza • 213
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 19/02/2025, n. 978Provvedimento: Sentenza n. 978/2025 Depositato il 19/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica: SA RA AR, Giudice monocratico in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 4485/2024 depositato il 02/10/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ministero Della Giustizia Corte D'Appello Messina - Via Cesare Battisti 175 98100 Messina ME Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- D.Lgs. n. 179/2009·
- giurisdizione tributaria·
- D.P.R. n. 115/2002·
- art. 3 Legge n. 283/1957·
- contributo unificato·
- compensazione spese·
- esenzione contributo unificato·
- art. 9 Legge n. 320/1963·
- recupero crediti·
- abrogazione norma
Versioni del testo
- Art. 1. Sezioni specializzate - Competenza
Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse.
La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e' devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge. - Art. 2. Composizione delle Sezioni
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge.
Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate.
Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti. - Art. 3. Nomina degli esperti
Gli esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o, per delega, dal presidente della Corte d'appello.
((Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie))
A tale effetto e' istituito presso ogni Corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, contenenti ciascuno un numero di esperti in ragione di otto per ogni Sezione specializzata.
Gli esperti medesimi devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, eta' non inferiore agli anni 25, iscrizione negli albi professionali da almeno tre anni, condotta incensurata.
Gli stessi, agli effetti dell'iscrizione nell'albo, vengono indicati dai capi degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i Consigli degli ordini e Collegi provinciali competenti.
Per la nomina degli esperti da assegnare alla Sezione d'appello e' istituito un distinto elenco, comprendente i dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi speciali di cui al terzo comma, con esclusione di quelli chiamati a far parte delle Sezioni di tribunale.
Ad ogni Sezione vengono assegnati, mediante sorteggio fra gli iscritti in ciascuno degli elenchi predetti, due esperti effettivi e due supplenti.