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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA OM
in esito all'udienza del 14 ottobre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 901/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, c.f. , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 P.IVA_2 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina.
, c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_3 dall'avv. Luca Michele Bellomo, giusta procura generale alle liti a firma del dott. Per_1
notaio in Fiumicino, del 22 marzo 2024, Rep. 37875 Racc. 7313. RESISTENTI
[...]
OGGETTO: anzianità di servizio
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.2.2025 premetteva di essere docente di Parte_1 scuola secondaria di secondo grado assunta a tempo indeterminato l'1.9.2011, ed attualmente in servizio, presso l'I.C. “La Farina – Basile” di Messina, e di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del nell'anno scolastico Controparte_1
1988/1989 e dall'a.s. 1995/1996 all'a.s. 2010/2011 per poi essere immessa in ruolo l'1.9.2011.
Evidenziava che con il decreto di ricostruzione carriera prot. n. 472 del 13.5.2014 le era stato riconosciuto un servizio utile pari a 11 anni e 8 mesi ed inquadramento all'1.9.2012 nella seconda posizione stipendiale corrispondente ad anzianità di anni 9/14, con raggiungimento della terza posizione stipendiale fascia 15/20 in data 1.1.2017 e della successiva fascia 21/27 in data 1.1.2023 e della ulteriore fascia 28/34 in data 1.1.2030.
Lamentava che, a causa del mancato riconoscimento giuridico dell'anno 2013, ad ella ricorrente non era stata attribuita alcuna utilità né giuridica né economica riferita al medesimo periodo con conseguente rallentamento della progressione stipendiale.
Deduceva che il blocco stipendiale per l'anno 2013, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b),
D.P.R. n. 122/2013 era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 178/2015 e che anche la Corte di Cassazione ed alcuni Tribunali di merito avevano affermato che anche il servizio prestato nell'anno 2013 andava giuridicamente valutato nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Affermava, quindi, che, a causa del superiore “blocco” si era visto collocata solo in data
1.1.2017 in fascia 15/20 con corrispettivo pari ad € 26.091,45 in luogo della diversa e corretta fascia 15/20 con corrispettivo pari ad € 28.552,91 applicata con un anno di ritardo (avendola raggiunta in data 1.1.2016) con differenza retributiva pari ad € 2.461,46. A seguire in data
1.1.2023 sarebbe rimasta inquadrata nella fascia 21/27 con corrispettivo pari ad € 28.552,91 in luogo di € 31.736,25 previsto per la corretta fascia 21/27, che sarebbe scattata con un anno di ritardo il 1.1.2022 con differenza retributiva pari ad € 3.184,34, e così a seguire.
Chiedeva di accertare e dichiarare il proprio al riconoscimento a fini giuridici dell'anno di servizio 2013 e, per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti ad effettuare una nuova ricostruzione della carriera con il riconoscimento anche di tale anno;
di condannare le amministrazioni resistenti, al pagamento delle differenze stipendiali pari ad € 5.644,80 o somma
2 diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, nonché a provvedere alla relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa ed ogni atto connesso e consequenziale.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Il si costituiva in giudizio con memoria depositata in Controparte_1 data 18.4.2025.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle differenze retributive rivendicate in giudizio e l'inammissibilità della domanda relativa alle differenze retributive che il ricorrente avrebbe maturato con decorrenza 1.1.2027, trattandosi di servizio ancora da prestare;
affermava la legittimità del decreto di ricostruzione carriera adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande, sottolineando che l'anno 2013 non era utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali per effetto del D.P.R.
4.9.2013 n.
122 e in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, di cui richiamava i principali passaggi argomentativi.
Eccepiva l'infondatezza della domanda anche con riferimento al quantum della pretesa e deduceva l'inapplicabilità del cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme richieste in ricorso.
Concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, con condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di lite.
3. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 24.4.2025, affermando di CP_3 essere titolare del diritto di credito contributivo, nei termini e limiti in cui la domanda di parte ricorrente circa le pretese di natura retributiva avesse trovato scrutinio positivo da parte del
Tribunale, nel rispetto della peculiare normativa sulla prescrizione contributiva di cui alla L.
335/1995, art. 3, commi 9 e ss., trattandosi di contributi dovuti alla Gestione Pubblica. Rilevava che la ricorrente, in relazione ai periodi oggetto di ricorso, risultava iscritta alla Cassa
Trattamenti Pensionistici dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Insisteva per una decisione secondo diritto e giustizia, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del grado.
3 4. L'udienza del 14 ottobre 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con le quali parte ricorrente rinunciava alla domanda diretta al conseguimento delle differenze stipendiali. La causa veniva quindi decisa.
5. In conformità a quanto sul punto recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenze nn. 13618/2025 e 13619/2025, si premette che nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal D.L. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge
4 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
È, dunque, alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il , ha comportato la CP_1 definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il
5 legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco».
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa
6 esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco» (Corte
Cost. n. 310/2013).
Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle
7 fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_1 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
6. In conclusione, va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici, con conseguente rigetto delle domande finalizzate al riconoscimento dello stesso anno anche ai fini economici e dell'inserimento e/o avanzamento nelle fasce stipendiali.
7. La complessità della questione giuridica esaminata, tale da dar luogo ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti e/o sopravvenuti all'introduzione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 20.2.2025 nei confronti del Controparte_1
e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa
[...] CP_3 ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
- rigetta per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 15 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA OM
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