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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Caterina Molfino - Presidente Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 7887/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.9.2018, iscritto al n. 5092 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018, avente ad oggetto risarcimento danno da concorrenza sleale pendente
TRA
(p.iva ) con sede in Napoli alla Via Diaz 5 costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Ferraro (c.f. ) e Massimiliano Ferraro (c.f. C.F._1
) C.F._1
APPELLANTE
E
(p.iva ) con sede in Tufo (AV) alla via Zona Industriale CP_1 P.IVA_2
PIP, costituitasi in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Stefano Sorvino (c.f. ) e Giovanni Colacurcio C.F._2
(c.f. C.F._3
1 APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso, come ricostruzione storica, che con ricorso ex art.669 bis c.p.c. depositato il 24.7.2014 e notificato l'1.08.2014, la esponeva che con atto Parte_1
del 25.11.2011 - per notar (rep 25385 racc. 11571) reg.to a Napoli il Persona_1
16.12.2011- aveva acquistato dall'ing. tutti i diritti, ivi compreso quello CP_2
di essere riconosciuto autore, relativi alla: a) invenzione industriale in relazione alla quale era stata ottenuta la registrazione del brevetto per invenzioni industriali
“turbina a flussi incrociati” del 18.10.2017 n. NA 2007A000103”; b) invenzione industriale in relazione alla quale era stata ottenuta la registrazione del brevetto per invenzioni industriali “alternatore a stadi con statori angolarmente sfasati” del 18.10.2007
N. NA2007A000104HE. Nel predetto atto l'ing. veva assunto l'obbligo di non CP_2
commercializzare alcun bene, prodotto o servizio recante l'emblema o la denominazione di quanto ceduto, né di svolgere mai alcuna attività in concorrenza con quella esercitabile dallo sfruttamento dei brevetti (articolo 3 dell'atto di trasferimento di diritti di invenzioni industriali).
Allegava che per la commercializzazione delle turbine, la EO aveva contattato la società con la quale aveva raggiunto due accordi. Il primo, CP_1
dell'1.10.2012, era un accordo “di non divulgazione” avente come scopo la
“Realizzazione assieme completo turbine GEOL”; il secondo, del 16.5.2013, di “Assistenza progettuale per il perfezionamento delle performances e dell'architettura della turbina GEOL per diverse taglie di potenza da industrializzare (6-12-18-30 Kw elettici)”. A norma dell'art. 8 era previsto che “Il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2
della coadiuverà l'ing. nella realizzazione di quanto in oggetto e, CP_1 CP_2
pertanto, è fatto divieto, a norma dell'art. 2105 codice civile, di trattare affari in concorrenza con l'Azienda, direttamente o indirettamente (per interposta persona o per conto terzi, o parenti, affini o collaterali, in qualsivoglia forma, né come agente o amministratore). I risultati delle attività a cui parteciperà l' saranno di esclusiva proprietà della EO e CP_1 Pt_1
pertanto è fatto divieto assoluto di divulgare le notizie dei risultati raggiunti o di appropriarsi del lavoro svolto in proprio o dalla EO e dei risultati per farlo proprio o direttamente o Pt_1
2 a mezzo interposta persona o a mezzo parenti, affini o collaterali”. Al successivo art. 9, le parti convenivano che “La qualora dovesse violare il patto di esclusiva, si CP_1 impegna a corrispondere alla la somma di euro 20.000.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della Parte_1
generato dalla ricerca della stessa”.
Aggiungeva che le parti avevano dato attuazione all'accordo di collaborazione, nel cui ambito la EO raccoglieva ordini da parte di suoi clienti e affidava alla sia la CP_1
realizzazione della turbina che l'esecuzione di interventi manutentivi;
in particolare, la EO commissionava alla la realizzazione di due impianti “turbine EO da CP_1
6 Kw”, da installarsi in località Stornarella (FG), manufatto commissionato alla EO dalla Controparte_3
Successivamente la EO apprendeva che la aveva violato il patto di cui all'art. CP_1
8 del contratto in data 16/05/2013 ed aveva a)- cominciato ad offrire allo stesso mercato ove era già presente l'impianto eolico della EO, un prodotto costituente imitazione pedissequa della della quale aveva addirittura pubblicizzato Parte_3
sul suo sito fotografie, disegni tecnici e caratteristiche funzionali spacciandole come proprie e b)- si era appropriata delle immagini e caratteristiche del prodotto EO attraverso una mera fotocomposizione. Inoltre c) rispondendo ad una richiesta di preventivo da parte della per una turbina da 6 Kw da installare a La CP_4
Spezia, la aveva formulato un'offerta economica alla predetta utilizzando, CP_4 attraverso il meccanismo della fotocomposizione, materiale di esclusiva proprietà della EO, appropriandosi perfino della modulistica che la EO aveva predisposto per sé e reclamizzato sul proprio sito Internet, come emerso dalla dichiarazione resa con e-mail in data 11/07/2014 dall' Ing. della all' Persona_2 CP_4
amministratore della EO . Persona_3
Per far cessare tali condotte pregiudizievoli, la EO aveva proposto ricorso cautelare, depositato l'1.8.2014, al Tribunale di Napoli _ Sezione Specializzata in Materia di
Impresa - con cui chiedeva emettersi i seguenti provvedimenti: “1) In via preliminare ed in ogni caso, disporre in danno della resistente ai sensi dell'art. 131 D. lgs CP_1
3 10.2.2005 n. 30, l'inibitoria alla realizzazione, vendita e/o diffusione, a qualsiasi titolo, da parte della sia in ambito nazionale che internazionale, di turbine realizzate secondo CP_1 le specifiche tecniche e costruttive proprie di quelle commercializzate dalla EO. 2) Nel contempo, pronunziando
l'inibitoria, voglia il Tribunale, ai sensi dell'art. 124 co. 2 d. lgs. 10.2.2005 n. 30, fissare,
a carico della una somma dovuta alla per ogni violazione ed CP_1 Parte_1
inosservanza successivamente constatate e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nella misura di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola violazione ed Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per ogni giorno di ritardo ed inosservanza del provvedimento stesso, ovvero in altra misura che il Tribunale vorrà stabilire, ritenendola equa. 3) Ai sensi dell'art.
129 d. lgs. 10.2.2005 n. 30, disporre il sequestro degli impianti eolici già realizzati e venduti dalla secondo le specifiche tecniche costruttive di cui alle specifiche delle turbine EO, CP_1
oltre che delle giacenze del materiale relativo a tale realizzazione, eventualmente ancora esistente presso la sede legale della in Tufo, ed anche presso ogni altra unità locale, CP_1
deposito e/o magazzino della medesima società,nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi, che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero. 4) Disporre altresì il sequestro di tutte le fatture di vendita o per acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle turbine in oggetto, e le relative bolle di accompagnamento, afferenti ai medesimi impianti, ovunque esistenti. 5) Disporre altresì il sequestro di tutto il materiale propagandistico e della modulistica utilizzata dalla che riproducano elementi, anche CP_1
parziali, propri delle turbine EO, nonché del sito Internet di questa società, contenente – in modo informatico - tale materiale. 6) Ai sensi dell'art. 124 con 2 d. lgs. 10.2.2005 n. 30 ordinare la distruzione di tutti i materiali esistenti presso la sede della ovvero presso CP_1
sue dipendenze o magazzini di terzi, che siano destinati alla realizzazione delle turbine ad imitazione di quelle della EO, oltre che del materiale pubblicitario ad esse relativo, attualmente esistente in giacenza presso la sede legale della ed anche presso ogni altra CP_1
unità locale, deposito e/o magazzino della medesima, nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi, che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero.
7) Ai sensi dell'art. 129 d.lgs. 10.2.2005 n. 30 disporre il sequestro degli impianti eolici già realizzati e venduti dalla secondo le specifiche tecniche costruttive di cui alle specifiche CP_1
4 delle turbine EO, oltre che delle giacenze del materiale relativo a tale realizzazione, eventualmente ancora esistente presso la sede legale della in Tufo ed anche presso ogni CP_1 altra unità locale, deposito e/o magazzino della medesima società, nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero;
Disporre altresì il sequestro di tutte le fatture di vendita o per acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle turbine in oggetto e le relative bolle di accompagnamento, afferenti ai medesimi impianti ovunque esistenti;
Disporre altresì il sequestro di tutto il materiale propagandistico e della modulistica utilizzata dalla che riproducano CP_1
elementi, anche parziali, proprio delle turbine EO nonché del sito Internet di questa società contenente in modo informatico tale materiale;
ordinare alla resistente di fornire tutte le informazioni necessarie per l'identificazione di tutti i soggetti impegnati alla realizzazione e distribuzione dei prodotti commercializzati dalla EO ed, in particolare, ordinare alla resistente di indicare quali siano i suoi distributori e comunque detentori dei prodotti in questione, nonché di fornire le informazioni sulle quantità realizzate e commercializzate oltre che sul loro prezzo. Porre che l emanando provvedimento venga pubblicato a cure e spese di sul quotidiano “Corriere della Sera”, sull'edizione napoletana de “Il Mattino” e oltre CP_5
che sul sito Internet della della Il tutto a spese della con autorizzazione Pt_1 CP_1 CP_1 alla EO di provvedervi direttamente, ma sempre a spese dell in caso di sua CP_1
inadempienza; Condannare la resistente al pagamento di spese onorari della presente procedura, comprese IVA e cassa”.
In sede cautelare si era costituita l' che, nel resistere alla domanda, aveva CP_1
eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della ricorrente dal momento che il brevetto di cui la EO affermava essere titolare apparteneva all'Ing. CP_2
- la decadenza dal brevetto per il mancato pagamento delle tasse dovute;
- nel merito evidenziava l'assenza della imitazione servile e la presenza sul mercato di generatori simili a quelli della ricorrente, l'assenza di atti contrari alla correttezza professionale e di violazione dell'art. 2598 cc n. 1, 2 e 3 non avendo mai la società firmato alcun accordo di non divulgazione;
- disconosceva la conformità delle copie esibite agli originali riservandosi di disconoscere le firme al momento della esibizione di questi ultimi. 5 Concludeva, infine, ribadendo che, in ogni caso, non esistevano i presupposti della invocata richiesta cautelare tenuto conto della circostanza che la EO risultava essere una società inattiva e dunque non poteva sussistere alcun danno.
Stante l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie agli originali, il
Tribunale rinviava la causa all'udienza del 23.09.2014 in occasione della quale la difesa della produceva gli originali degli “ accordi di non divulgazione”; parte Parte_1 resistente, quindi, formulava l'eccezione di disconoscimento delle firme .
Con provvedimento del 12.11.2014, il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti di legge del fumus boni iuris che il periculum, rigettava il ricorso e condannava la Pt_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3000,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso spese.
In particolare, il Tribunale riteneva che l'illecito concorrenziale dedotto dalla ricorrente non poteva trovare il suo fondamento nella violazione di un accordo in materia di non divulgazione di notizie riservate e/o di esclusiva e/o di non concorrenza, stante il fatto che in queste ultime ipotesi si sarebbe dovuto parlare di un mero inadempimento contrattuale mentre la concorrenza sleale configura una condotta lesiva del canone della buona concorrenza e costituisce figura inquadrabile nell'alveo degli illeciti di natura prettamente extracontrattuale di cui all'articolo 2043
c.c.. Con riferimento ai contratti sui quali la asava le proprie pretese, affermava, Pt_1 quanto al fumus, che la parte istante non aveva offerto alcun elemento idoneo ad attribuire al legale rappresentante della la firma apposta agli accordi di non CP_1 divulgazione. Inoltre parte istante non aveva neanche chiarito con quali modalità era avvenuta la sottoscrizione dei patti, con ciò facendo emergere che la vincolatività di tali patti era da ritenersi fortemente dubbia.
Con reclamo del 25.11.2014, la EO impugnava la suddetta ordinanza ritenendo che il Tribunale avesse inteso erroneamente l'oggetto della domanda costituito non già dalla tutela brevettuale né dall'illecito concorrenziale quanto da una ipotesi di concorrenza sleale derivante dalla violazione degli obblighi di non divulgazione delle specifiche tecniche e dei dati commerciali di cui era venuta a conoscenza CP_1
nell'ambito del rapporto di collaborazione esclusiva con la EO, concorrenza che era preclusa per contratto.
6 Costituitasi la il Collegio della Sezione Imprese, evidenziando che la CP_1
questione non rientrava nelle competenze della sezione specializzata, invitava le parti ad abbandonare il procedimento a spese compensate, invito accolto dalle parti alla udienza del 28.01.2015, alla quale veniva dichiarata l'estinzione del reclamo n.
30580/2014 R.G..
Definito senza esiti il percorso cautelare, con atto di citazione notificato il 4.3.2015 marzo 2015 la EO - premettendo la titolarità dei brevetti n. NA2007A000103 e
NA2007A000104 e la sussistenza della imitazione servile da parte della dei CP_1
suoi prodotti - chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1) riconoscere e dichiarare che l' ha compiuto in danno della atti di CP_1 Parte_1
concorrenza illecita ed in violazione dei divieti di cui agli art 2015 e 2598 c.c.;
2) riconoscere e dichiarare che l' si è, in tal modo, resa inadempiente degli obblighi CP_1
assunti con le due scritture del 01.10.2012 e 16.05.2013 denominate ciascuna “accordo di non divulgazione”;
3) in conseguenza e per l'effetto di condannare, l' a corrispondere alla la CP_1 Pt_1
somma di € 20.000.000,00 (euro venti milioni) quale penale contrattualmente prevista dall'art 9 della scrittura del 16.05.2013 e non riducibile dal giudice, per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dall'art.8 della stessa scrittura;
4) condannare altresì l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla CP_1
EO per l'illecita concorrenza e per l'abusiva utilizzazione di modelli, documentazione
e strumenti pubblicitari, in violazione del diritto di esclusiva della EO e dell'obbligo di riservatezza assunto dalla il tutto da quantificarsi in corso di causa, ed CP_1
occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.;
5) il tutto oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di debito di valore;
6) porre a carico della tutte le spese, diritti e competenze del presente giudizio”; CP_1
Il 29.5.2015 l si costituiva, resistendo alla domanda eccependo: CP_1
- l'incompetenza del Tribunale di Napoli dovendosi ritenere competente il
Tribunale delle Imprese;
- l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino;
- la carenza di legittimazione attiva non essendo la EO titolare del brevetto posto a base dell'azione;
7 - la decadenza del brevetto per mancato pagamento delle tasse dovute;
- la presenza di generatori simili sul mercato e mancata prova di paternità;
- l'assenza di imitazione servile;
- l'assenza di atti contrari alla correttezza professionale;
- l'assenza di violazione ex art. 2598 comma 1,2,3;
- la mancata vendita della turbina Airmec offerta alla Controparte_6
[...]
- in via subordinata chiedeva la riduzione della penale ex art. 1383 c.c.
Disconosceva in comparsa di costituzione le firme apposte sulle copie definite accordo di non divulgazione dell'1.10.2012 e del 16.5.2013 e, inoltre, disconosceva la conformità delle stesse copie al loro originale ex art. 2712 c.c., stante il fatto che – anche nella fase di cognizione – la EO aveva prodotto in giudizio unicamente Pt_1
fotocopie dei predetti accordi.
All'udienza del 16.10.2015 il Tribunale si riservava e rimetteva la questione della competenza del Tribunale delle Imprese al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del 13.5.2015, depositato il 22 successiva, disponeva l'assegnazione alla II sezione civile ( area commerciale) .
All'udienza del 5.02.2016 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica la EO non compariva, il fascicolo di ufficio non veniva rinvenuto e la causa veniva rinviata al 12.04.2016. Su richiesta della convenuta il Giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art 183 VI comma rinviando all'8.7.2016; la EO non presentava alcuna memoria, mentre la con la memoria 183 VI comma c.p.c. n. 3 depositata CP_1
l'1.7.2016, evidenziava che a fronte del disconoscimento sia delle copie che delle firme apposte, la EO non aveva dichiarato di volersi avvalere delle scritture e di voler attivare, quindi, il procedimento di verificazione, né aveva prodotto gli originali dei documenti. Eccepiva che, quindi, ai documenti su cui aveva fondato il giudizio l'attore aveva rinunziato.
Anche all'udienza dell'8.7.2016 la EO non compariva;
il processo era rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2016.
In tale udienza compariva la EO, chiedendo di essere rimessa in termini in quanto a suo dire il provvedimento dell'11.11.2015 con il quale il giudizio era stato rinviato al
8 5.2.2016 presentava profili di incertezza atteso che era stato redatto in forma manoscritta e non era correttamente leggibile la data di rinvio.
Con provvedimento del 21.11.2016 il Tribunale fissava la successiva udienza del
23.12.2016, in occasione della quale la EO depositava gli originali dei contratti dell'1.10.2012 e 16.5.2013; il Tribunale si riservava sull'istanza di rimessione in termini. Con provvedimento del 10.1.2017 rigettava la richiesta ed introitava la causa a sentenza assegnando i termini ex art 190 c.p.c.. Più precisamente il Tribunale dichiarava che “considerato che nel decreto depositato in data 11/11/2015, col quale venne fissata l'udienza del 5/2/2016, erano contenute ben tre date, ed in ciascuna di tali date venivano adoperate due sbarre oblique per separare tra loro il numero del giorno da quello del mese, e quest'ultimo dal numero dell'anno, per cui non sembra giustificabile che nella data dell'udienza di rinvio la sbarra “/” che separava il giorno “5” dal mese di febbraio indicato con la cifra “2”, possa essere stata scambiata per la cifra “1” con conseguente confusione della cifra “2” indicante il mese di febbraio con la cifra “12” indicante il mese di dicembre
pqm
rigetta allo stato l'istanza di rimessione in termini” .
Con provvedimento del 19.5.2017 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per affidare l'incarico di consulenza tecnica d'ufficio ad un perito grafologo, ritenendo che parte attrice aveva implicitamente richiesto la verificazione dei documenti posti a fondamento della domanda e ritenendo che la produzione tardiva degli originali di tali documenti non andava sanzionata con la inammissibilità del deposito, costituendo essi originali di fotocopie già prodotte in limine, quindi non da intendersi propriamente come documenti “nuovi”.
Effettuate le operazioni peritali, con la perizia depositata il 14.11.2017, il CTU accertava che “le due firme apposte sui contratti datati 1.10.2010 e 16.5.2013
…………..sono state vergate da ”. Persona_4
La formulava istanza di rinnovazione della consulenza;
il giudice di primo CP_1
grado, respinta ogni altra richiesta, formulava al medesimo Ctu un ulteriore quesito teso ad approfondire il tema della percentuale di somiglianza tra le sottoscrizioni in verifica e quelle utilizzate a confronto, come da rilievi del Ctp di parte convenuta.
Ottenuti i richiesti chiarimenti, il Tribunale si riservava la decisione e con la sentenza n. 7887/2017 qui appellata emetteva la seguente decisione: “rigetta le domande della
9 società attrice;
condanna la società attrice a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in 62000 euro per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino”.
In particolare, il Tribunale superava le eccezioni di parte convenuta osservando che:
- la controversia non era di competenza del Tribunale Sezione Specializzata per le
Imprese poiché l'oggetto del contendere era il divieto di concorrenza e non la tutela brevettuale, quindi la violazione di una clausola contrattuale che vietava alla CP_1
di vendere sul mercato qualsiasi turbina per la generazione di energia elettrica
[...]
dal vento;
- la domanda aveva ad oggetto una ipotesi di concorrenza sleale che non interferiva in alcun modo – neppur indirettamente - con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, tenuto conto del fatto che il divieto investiva qualunque tipo di turbina;
- inammissibile era l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Avellino poiché la concorrenza sleale “pura” costituisce un illecito e, quindi, il giudice competente a decidere sulla relativa domanda di pagamento di una penale, o di risarcimento, viene individuato in base ai criteri fissati dagli artt. 18/19 e 20 c.p.c.;
- infondata era l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla secondo la quale la turbina a flussi incrociati era stata brevettata dall'ing. CP_1
che era “l'unico soggetto legittimato a lamentare eventuali violazioni del CP_2 suo brevetto” in quanto nel giudizio la EO non aveva agito per sentir tutelare un brevetto, ma ritenendosi pregiudicata da un atto di concorrenza sleale da parte di
[...]
e, in ogni caso, l'ingegnere in data 25/11/2011 aveva venduto alla CP_1 Parte_1
tutti i diritti relativi al brevetto della turbina a flussi incrociati;
- infondata era altresì l'eccezione di decadenza per mancato pagamento delle tasse dovute al ministero dello Sviluppo Economico per mantenere il brevetto, stante l'irrilevanza del predetto adempimento amministrativo nella materia in esame e stante l'oggetto effettivo del giudizio, estraneo alla tutela del brevetto;
- inammissibile era il disconoscimento della conformità delle copie dell'accordo di non divulgazione del 1/10/2012 e 16/5/2013 agli originali, non avendo la CP_1
specificato in quali aspetti di tali fotocopie si sarebbero evidenziate le mancate conformità. Sul tema, il Tribunale precisava che, in ogni caso, gli originali erano stati
10 depositati ed utilizzati dal Ctu che aveva avuto modo di chiarire che le firme di erano autografe;
Persona_4 era infondata l'eccezione di carenza dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., posto che essa doveva essere ritenuta implicitamente formulata stante l'espressa la volontà di EO di avvalersi dei documenti;
l' “accordo di non divulgazione” del 16/5/2013 era stato sottoscritto dalla sola
[...]
e, tuttavia, esso era idoneo a provare l'esistenza del patto già prima che il CP_1
documento fosse prodotto in giudizio, tenuto conto che per tale negozio non era prevista la forma scritta ad substantiam.
Quanto al contenuto del patto di non concorrenza, il Tribunale osservava che l'art. 8 del contratto conteneva due diversi patti, un patto di non concorrenza nella parte iniziale ed una clausola di esclusiva nella seconda parte, essendo quest'ultima tesa ad ottenere la collaborazione di in favore di EO nel progetto turbine CP_1 esclusivamente nell'interesse della stessa ragione per la quale era utilizzato Pt_1
il termine “esclusiva”; il successivo art. 9 conteneva una penale predisposta per tutelare la stessa da violazioni della clausola di esclusiva e, quindi, non poteva Pt_1
essere invocata per la dedotta violazione del patto di non concorrenza di cui alla prima parte dell'art. 8, che non era richiamato nell'art.
9. Aggiungeva che, stante la natura eccezionale della clausola penale, essa non poteva essere applicata estensivamente ad oggetti diversi da quelli per i quali era stata pattuita. Concludeva che la domanda dell'attrice tesa ad ottenere la condanna della convenuta a pagare la penale prevista dall'art. 9 dell'accordo del 16/5/2013 era per questo rigettata ed era parimenti da rigettare la domanda risarcitoria non essendo stata offerta alcuna prova del lamentato danno.
Avverso la suddetta sentenza la – notificata il 4.10.2018 - ha proposto Parte_1
appello notificando l'impugnazione il 10.10.2018 e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare che la ha compiuto, in danno della CP_1 Parte_1
atti di concorrenza illecita ed in violazione dei divieti di cui agli art. 2105 e 2598 c.c.;
2) riconoscere e dichiarare che la si è in tal modo resa inadempiente agli obblighi CP_1
da essa assunti con le due scritture dell'1.10.2012 e 16.5.2013;
11 3) in conseguenza e per l'effetto, condannare la a corrispondere alla EO la CP_1 Pt_1
somma di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) quale penale contrattualmente prevista dall'art. 9 della scrittura in data 16.5.2013 e non riducibile dal Giudice, per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 8 della stessa scrittura;
4) il tutto oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di debito di valore;
5) condannare la al pagamento di tutte le spese ivi comprese quelle relative alla CTU CP_1 grafologica, diritti e competenze del giudizio di primo grado nonché quelle del presente giudizio d'appello”.
Con una comparsa depositata il 28.12.2018 l' si è costituita per resistere CP_1
all'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. Ha reiterato le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado;
tra le tante, ha ribadito l'impugnativa della firma del legale rappresentante sulle scritture oggetto delle pretese avverse, stante il fatto che esse non erano state mai firmate dal ed ha eccepito che la pattuizione Persona_4 di una penale, stante la sua natura vessatoria, avrebbe richiesto l'apposizione di una doppia firma ex art. 1341 e 1342 c.c.. Ha riproposto le contestazioni alla ctu grafologica ed ha reiterato l'eccezione di inesistenza del contratto del 16.5.2013 per mancanza della firma del legale rappresentante della In particolare ha Parte_1 lamentato l'errore in cui sarebbe caduto il giudice di primo grado nel considerare vincolante tra le due parti contraenti ( ) un documento che presentava Parte_4 unicamente la firma apparente di , situazione dalla quale era Persona_4
emersa la carenza del necessario incontro di consensi. Ha censurato, con appello incidentale, la parte della decisione di primo grado in cui il Giudice aveva affermato che, sebbene “la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con l'effetto ex nunc e non ex tunc”, in questo caso non risulta che fosse richiesta la prova scritta ad substantiam e, dunque, il documento prodotto dalla parte non sottoscrivente può provare un patto esistente già prima che il documento stesso venisse depositato in giudizio”.
Ha ritenuto la decisione non condivisibile stante il fatto che, diversamente da quanto affermato, il contratto doveva ritenersi perfezionato solamente al momento del deposito in giudizio dall'attrice e, quindi, non poteva essere posto a fondamento dell'azione . Ha richiamato precedenti giurisprudenziali affermanti il principio
12 secondo cui “La mancata sottoscrizione di una scrittura privata può essere supplita, nel rispetto di una determinata serie di condizioni, dalla produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente, che non ha sottoscritto lo stesso e che pure intende avvalersene;
in ogni caso, però, la produzione in giudizio, quando viene a realizzare un equivalente della sottoscrizione, comporta un perfezionamento del contratto che "non può non verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc", con la conseguenza che, in tal caso, la data di conclusione del contratto deve farsi coincidere con la produzione del documento in giudizio;
nel caso in esame, ha sostenuto, anche la data del 16.5.2013 era comunque inopponibile alla in quanto tale data risultava, in ogni caso, apposta dopo la CP_1
firma del . Persona_4
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigetti l'appello principale ed, in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale, tutte le domande avanzate dell'appellante perché infondate in fatto e diritto oltre inammissibili e non provate;
in riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale adito, dichiari il difetto di legittimazione attiva della essendo palese che la stessa non è titolare del brevetto posto Pt_1
a base dell'azione e che, in ogni caso, nella fattispecie si registra una ipotesi di decadenza dai brevetti;
in riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, rigetti, in ogni caso, la domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato, per le ragioni suesposte, in fatto e diritto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, eserciti il potere di riduzione ex art 1384 cc..”.
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dalla per ottenere la sospensione Parte_1 della esecutività della sentenza di primo grado di condanna al rimborso di € 62.000,00
a titolo di spese processuali, l'appello ha subito alcuni rinvii d'ufficio.
All'udienza del 19.11.2024, la stessa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025, la EO ha illustrato le proprie difese;
con riferimento all'eccezione di mancata verificazione delle firme ha allegato che gli originali dei contatti erano stati già prodotti in fase cautelare e che la richiesta consulenza grafologica non era stata disposta dal giudice della cautela in quanto ritenuto accertamento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.
13 Con la comparsa conclusionale depositata il 17.1.2025 l'appellata ha CP_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta il 6.12.2019
e nel riportarsi alle proprie difese ha chiesto l'accoglimento del suo appello incidentale.
Con la memoria di replica del 5.2.2025 la ha chiesto il rigetto dell'eccezione di Pt_1 inammissibilità specificando che la documentazione prodotta in appello altro non era che atti del procedimento cautelare attestanti che la ricorrente aveva formulato espressa istanza di verificazione delle firme e che i documenti in originale dei contratti erano stati già prodotti nella fase cautelare di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta - sebbene con effetti di scarso rilievo sull'adottanda decisione - l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta dalla EO il 6.12.2019 formulata dalla in quanto i documenti in CP_1
parola sono stati formati nel procedimento cautelare, non confluito in alcun modo nell'autonomo processo di cognizione incardinato dalla stante il rigetto Parte_1
del ricorso in prima battuta e l'estinzione del reclamo sull'accordo delle parti.
Tanto premesso, a parere della Corte deve essere esaminato prioritariamente l'appello incidentale della ed, in particolare, il motivo rubricato sotto il n. 10 della CP_1 comparsa di risposta depositata il 28.12.2018 ( pag. 29) contenente una censura che, se ritenuta fondata, è idonea a definire la maggior parte della res controversa.
Deve precisarsi che opportunamente la pur vittoriosa in primo grado, ha CP_1
proposto l'appello incidentale, posto che il consolidato indirizzo della S.C. ritiene che
“ In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. ……… né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” ( Cass.
Ord. n. 25876 del 27/09/2024, conf. a Cass. n. 9505/2024) .
14 Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che le eccezioni preliminari di merito sollevate dalla convenuta sono state tutte esaminate e rigettate dal Tribunale CP_1 in quanto ritenute infondate, il loro riesame in questa sede non sarebbe stato consentito se la parte eccipiente si fosse limitata a reiterarle a norma dell'art. 346
c.p.c..
Sempre con riferimento all'appello incidentale deve precisarsi che esso è stato depositato il 28.12.2018, quindi non ha rispettato il termine breve dettato dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla incontestata notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado in data 4.10.2028; ha, invece, rispettato il termine fissato per la costituzione dell'appellato di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante ( 26.2.2019), dettato dall'art. 343 comma 1 c.p.c.. Ebbene,
l'impugnazione in parola deve essere ritenuta ammissibile quale appello incidentale tardivo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” Cass. n. 15100 del 29/05/2024 conf. a Cass. 26139/2022).
Nel caso in esame, tenuto conto dell'esito vittorioso per la in primo grado, è CP_1
evidente che il suo interesse all'impugnazione incidentale è sorto unicamente in seguito all'iniziativa appellatoria della Parte_1
Venendo all'esame delle eccezioni della confluite nei motivi di appello CP_1
incidentale, deve osservarsi che con il motivo rubricato al n. 10 denominato
“Inesistenza accordo del 16/05/013” la società appellata ha evidenziato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato “ l'accordo di non divulgazione contenente le clausole invocate in questa sede dalla fu sottoscritto in data Pt_1
16.5.2013 …dalla sola non anche dalla EO, che però lo ha prodotto in CP_1 giudizio…………………in questo caso non risulta che fosse richiesta forma scritta ad 15 substantiam e dunque il documento prodotto dalla parte non sottoscrivente può provare un patto esistente già prima che il documento stesso venisse depositato nel processo”. A parere della l'affermazione del Tribunale sarebbe errata in quanto l'accordo di non CP_1
divulgazione sottoscritto in data 16/05/2013 contiene la previsione di una penale e, pertanto, come manifestato nel suo incipit, ove vengono indicate le due parti contraenti ( e ), avrebbe richiesto le firme di entrambi i legali CP_1 Pt_1 rappresentanti, il e quella del legale rappresentante della Non Persona_4 Pt_1
essendo stato firmato da quest'ultimo deve escludersi che si sia realizzato il necessario incontro di consensi, quindi il documento, su cui la EO ha fondato la sua domanda di corresponsione della penale, è da ritenersi inesistente.
La censura è fondata in quanto il Tribunale in tale parte fondamentale della decisione, costituendo la validità del contratto l'ossatura della domanda attorea, non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di effetti vincolanti del contratto in assenza di sottoscrizione di uno dei contraenti.
E' bene premettere che nel caso in esame si verte in ipotesi di contratto sinallagmatico in quanto agli obblighi del “ricevente” corrispondeva la messa a Persona_4
disposizione da parte del “Divulgante” di tutte le informazioni relative alla produzione e commercializzazione del prodotto;
con l'accordo in questione le parti, enunziate quali contraenti nel frontespizio del contratto ( in persona del legale CP_1 rappresentante nella persona del presidente Controparte_7 Parte_5
si sono accordate per far sorgere un rapporto di assistenza progettuale per
[...]
“il perfezionamento delle performance e della architettura della turbina EO da industrializzare”; quindi hanno previsto che il avrebbe coadiuvato “l'ing. Persona_4
( non è dato sapere quale ruolo egli avesse in nella CP_2 Parte_1
realizzazione dell'oggetto. Al , a norma dell'art. 8, era fatto espresso Persona_4
divieto di “ trattare affari in concorrenza con l'azienda direttamente e indirettamente”.
Sempre a norma dell'art. 8 i risultati della “attività a cui parteciperà la CP_1
saranno di esclusiva proprietà della e pertanto è fatto divieto assoluto di divulgare Parte_1 le notizie dei risultati raggiunti o di appropriarsi del lavoro svolto in proprio o dalla
[...]
e dei risultati per farlo proprio o direttamente o a mezzo interposta persona o a mezzo Pt_1 parenti, affini o collaterali”. Al successivo art. 9, le parti convenivano che “La CP_8
[...]
[...] qualora dovesse violare il patto di esclusiva, si impegna a corrispondere alla
[...] Parte_1
la somma di euro 20.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della generato dalla ricerca della stessa”. Parte_1
La lettura dei patti rivela che, a norma dell'art. 8, le parti erano legate da due vincoli contrattuali, ciascuno munito di propria causa negoziale;
il primo era un patto di non concorrenza in base al quale il nei cinque anni di vigenza del contratto Persona_4
non avrebbe potuto trattare alcun “affare” relativo a turbine – qualunque tipo di turbina - ciò al fine di evitare che egli potesse spendere in suo esclusivo favore le competenze sviluppate grazie alla collaborazione con la il secondo era un patto Pt_1
in base al quale il era vincolato ad un rigido patto di esclusiva con cui si Persona_4 obbligava a prestare la propria attività solo ed esclusivamente a beneficio della EO
Tale secondo impegno, il patto di esclusiva, come riportato letteralmente e senza Pt_1 equivoci nel predetto art. 9, era tutelato dalla penale di “euro 20.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della Parte_1
generato dalla ricerca della stessa”.
Ora, non vi è chi non veda che una siffatta penale era manifestamente eccessiva ed anche sproporzionata rispetto al valore dei manufatti de quibus come emergente dalla
“scheda contabile della ditta per il periodo 1.1.2012 – 18.9.2013 CP_1
prodotta dalla EO con l'atto di citazione. Tale clausola penale determinava di fatto un chiaro squilibrio contrattuale quale conseguenza della evidente “inferiorità di status” della parte ricevente vincolata per ben cinque anni. Lo squilibrio era CP_1
ancora più evidente in quanto è risaputo che in ambito tecnologico le innovazioni hanno vita breve per l'intervento continuo di prodotti nuovi maggiormente performanti, sul piano funzionale e/o economico.
Non condivide la Corte la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che tale accordo, che può essere definito “capestro”, non richiedesse un perfetto incontro delle volontà dei contraenti quale requisito essenziale della sua efficacia vincolante.
17 Ed infatti, accanto alla forma scritta vincolata di origine legale ( art. 1350 c.c.), esiste l'ipotesi codicistica della forma ad substantiam di natura convenzionale ( art. 1352 c.c.) la cui ricorrenza deve essere ricostruita dall'interprete avendo riguardo alle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c..
Nel caso in esame, diversi fattori militano a favore della tesi che le parti ritenessero i patti di tale rilevanza che la loro validità in termini costitutivi era connessa al rispetto dei requisiti di forma tra cui anche la sottoscrizione;
in primis la scrittura precedente dell'1.10.2012 era stata sottoscritta tanto dall quanto dalla EO . Inoltre era CP_1
in ballo l'apposizione della penale, che il Tribunale ha definito essere di “natura eccezionale”, costituente una forma di risarcimento anticipato connesso alla violazione degli obblighi, stabilita in un importo vistosamente eccessivo ed ingiustificatamente gravoso per la CP_1
Non si rinvengono ostacoli, pertanto, ad applicare al caso in esame il consolidato indirizzo di legittimità espresso in diverse pronunzie di legittimità ( Cass. n.
1197/1962, Cass. 1730/1983, Cass. 5919/2016, Cass. 1525/2018 nonché in App.
Torino, 25 maggio 2007, in www.dejure.giuffre.it) per il quale la mancata sottoscrizione di una scrittura privata può essere supplita dalla produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente che non ha sottoscritto lo stesso e che pure intende avvalersene;
in ogni caso, però, la produzione in giudizio, quando viene a realizzare un equivalente della sottoscrizione, comporta un perfezionamento del contratto con effetto ex nunc e non ex tunc, quindi dal momento in cui la parte non sottoscrivente lo produce in giudizio contro la parte sottoscrivente, a fondamento della pretesa di cui alla scrittura privata medesima.
Tanto ritenuto, ha errato il Tribunale ad affermare che il momento di perfezionamento del contratto coincideva con la data apposta ( non si sa da chi, visto che il legale rappresentante della deve necessariamente presumersi essere Parte_1
stato assente all'incontro, altrimenti avrebbe apposto la propria firma); avrebbe dovuto, invece, affermare che il contratto doveva ritenersi perfezionato solamente al momento del deposito in giudizio dello stesso e, di conseguenza, esso non poteva essere posto a fondamento dell'azione intrapresa, stante il fatto che le violazioni della
18 clausola di esclusiva ( e del divieto di concorrenza) erano dall'attrice fatte risalire a comportamenti anteriori all'incardinamento del giudizio di merito, in data 4.3.2015.
In particolare, quanto alla collocazione temporale delle condotte inadempienti contestate alla l'attrice in citazione faceva generico riferimento ad iniziative CP_1 correlate ai documenti 12-13-14-15 prodotti in limine;
tali indicazioni sono state riferite a) ad una pagina estratta dal sito della in data 29.4.2014, corredata da CP_1
alcune fotocopie prive di data, b) alla fotocopia di un preventivo indirizzato a tale datato 20.5.2014, c) a fotocopie di una offerta economica formulata Persona_2
dalla ad una azienda di Arezzo datata 14.9.2012, d) ad una mail trasmessa Pt_1
all'indirizzo mail della in data 11.7.2014 . Parte_1
E' evidente che gli asseriti inadempimenti e violazioni, sostenuti dai documenti prodotti dalla azienda attrice, avrebbero dovuto essere ritenuti inesistenti in quanto il contratto invocato come fonte di responsabilità della non era efficace e CP_1 vincolante al momento delle lamentate violazioni.
In definitiva le domande elencate ai nn. 1 -2-3 delle conclusioni introdotte in citazione
– sorrette dai motivi di appello elencati ai nn. 1-2-3 dell'atto di appello - non possono che essere rigettate per i motivi spiegati.
In citazione dinanzi al Tribunale la chiedeva ( conclusioni al n. 4) anche “ Parte_1
condannare altresì l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla EO per CP_1
l'illecita concorrenza e per l'abusiva utilizzazione di modelli, documentazione e strumenti pubblicitari, in violazione del diritto di esclusiva della EO e dell'obbligo di riservatezza assunto dalla il tutto da quantificarsi in corso di causa, ed occorrendo anche in via CP_1
equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.”. Tale domanda è stata rigettata dal Tribunale che ha così statuito “non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno pure formulata dall'attrice per la sola ragione che – anche a voler considerare violato l'impegno assunto dalla convenuta a non compiere atti in concorrenza con l'attrice -non è assolutamente provato il danno : nulla si sa di preciso circa gli atti di concorrenza vietata che sarebbero stai posti in essere da né sulla influenza negativa che potrebbero avere avuto sul volume CP_1 di affari della In una situazione del genere non è possibile liquidare il danno Parte_1
19 neppure equitativamente”( pag 5 righi 31-37) . La statuizione non è oggetto di appello da parte della EO ed è, pertanto, coperta da giudicato. Pt_1
Con il quarto ed ultimo motivo di appello principale la lamenta l'ingiustizia Parte_1
della condanna alle spese processuali, considerato che il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari di merito della convenuta;
inoltre lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel disporre il pagamento delle spese di CTU grafologica a carico dell'attrice evidenziando che la CTU si era resa necessaria solo in seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni del legale rappresentante della sui CP_1
contratti oggetto del giudizio, per cui si era dato corso al processo di verificazione di scrittura, avente esito sfavorevole alla convenuta disconoscente.
La censura relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali è infondata, posto che con essa il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
In parte fondata è la doglianza relativa alle spese della consulenza grafologica, tenuto conto del fatto che, per consolidato indirizzo di legittimità, il governo delle spese di ctu non è in rapporto di corrispondenza con il governo delle spese processuali. Ed infatti il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti ( cfr. Cass. n.
11068/2020, Cass. n. 1023/2016).
Nel nostro caso la consulenza grafologica è stata effettuata su richiesta della EO Pt_1
ma all'esito del reiterato disconoscimento delle firme del sui contratti Persona_4
prodotti dall'attrice; l'accertamento tecnico, nell'ambito del quale la ha CP_1
assunto una condotta processuale piuttosto aggressiva, ha avuto esito sfavorevole alla parte disconoscente poiché le firme del sono risultate autografe con un Persona_4
elevatissimo ed appagante tasso di probabilità; infine, al rigetto della domanda il
Tribunale è pervenuto per motivi diversi dalla contestata autenticità delle firme. Ne
20 consegue che le spese di tale consulenza più correttamente avrebbero dovuto essere ripartite tra le parti;
in particolare, tenuto conto delle riportate emergenze, per un terzo a carico della e per due terzi a carico della . Parte_1 CP_1
In definitiva l'appello principale va accolto solo con riferimento alla diversa ripartizione – nel rapporto tra le parti – delle spese di ctu e l'appello incidentale va accolto con riferimento all'eccezione ritenuta assorbente.
La riforma, sia pure parziale, della decisione di primo grado comporta la necessità di operare una nuova liquidazione delle spese del medesimo ( tra le più recenti, Cass.
Ord. n. 16526 del 13/06/2024) .
Tenuto conto dell'attività svolta da un punto di vista qualitativo e quantitativo, applicato lo scaglione di valore corrispondente al valore della domanda ( giudizi di valore ricompreso tra 16 e 32 milioni di euro) si liquidano - per il primo grado - per i compensi l'importo minimo tariffario di € 54.197,82 ( distinto per fasi come in tariffa secondo i parametri contenuti nella tabella 2 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 , come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) nonché € 8.129,70 per spese generali, da attribuirsi agli avvocati anticipatari ex art. 93 c.p.c. ( non è contestata l'omessa ripartizione tra i due distrattari).
Per il giudizio di appello, applicati i medesimi criteri e parametri ( per l'appello, in tabella 12) spettano € 48.556,29 per compensi ( importo corrispondente al minimo tariffario previsto per le quattro fasi processuali, tenuto conto della quantità e qualità del contributo processuale offerto) nonché € 7.283,40 a titolo di spese generali di rappresentanza e difesa, nonché € 2.526,00 per esborsi, da corrispondere in parti uguali ai due avvocati che si sono dichiarati in atto introduttivo distrattari, Giovanni
Colacurcio e Stefano Sorvino, nella misura del 50% per ciascun avvocato.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della CP_9
[.. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7887/2017 pubblicata in data 14 settembre 2018, nonché sull'appello incidentale, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale e l'appello incidentale;
2) in riforma parziale della sentenza appellata, confermato il rigetto della domanda della pone le spese della ctu effettuata in primo grado a carico della Parte_1
per un terzo ed a carico della per due terzi;
Parte_1 CP_1
3) Condanna la a rifondere alla controparte le spese processuali del Parte_1
doppio grado;
4) Liquida le spese del primo grado in € 54.197,82 per compensi ed € 8.129,70 per spese generali, oltre eventuali altri accessori, da distrarsi in favore dei procuratori distrattari avvocati Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino;
5) Liquida le spese del processo d'appello in € 48.556,29 per compensi ed €
7283,40 per spese generali, nonché € 2.526,00 per esborsi, oltre eventuali ulteriori accessori, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avvocati
Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino nella misura del 50% ciascuno;
6) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante principale di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Napoli, così deciso in camera di consiglio dell'11 marzo 2025 il Presidente Estensore
Caterina Molfino
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Caterina Molfino - Presidente Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 7887/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 14.9.2018, iscritto al n. 5092 del Ruolo Generale degli affari contenziosi del 2018, avente ad oggetto risarcimento danno da concorrenza sleale pendente
TRA
(p.iva ) con sede in Napoli alla Via Diaz 5 costituitasi in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Ferraro (c.f. ) e Massimiliano Ferraro (c.f. C.F._1
) C.F._1
APPELLANTE
E
(p.iva ) con sede in Tufo (AV) alla via Zona Industriale CP_1 P.IVA_2
PIP, costituitasi in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Stefano Sorvino (c.f. ) e Giovanni Colacurcio C.F._2
(c.f. C.F._3
1 APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va premesso, come ricostruzione storica, che con ricorso ex art.669 bis c.p.c. depositato il 24.7.2014 e notificato l'1.08.2014, la esponeva che con atto Parte_1
del 25.11.2011 - per notar (rep 25385 racc. 11571) reg.to a Napoli il Persona_1
16.12.2011- aveva acquistato dall'ing. tutti i diritti, ivi compreso quello CP_2
di essere riconosciuto autore, relativi alla: a) invenzione industriale in relazione alla quale era stata ottenuta la registrazione del brevetto per invenzioni industriali
“turbina a flussi incrociati” del 18.10.2017 n. NA 2007A000103”; b) invenzione industriale in relazione alla quale era stata ottenuta la registrazione del brevetto per invenzioni industriali “alternatore a stadi con statori angolarmente sfasati” del 18.10.2007
N. NA2007A000104HE. Nel predetto atto l'ing. veva assunto l'obbligo di non CP_2
commercializzare alcun bene, prodotto o servizio recante l'emblema o la denominazione di quanto ceduto, né di svolgere mai alcuna attività in concorrenza con quella esercitabile dallo sfruttamento dei brevetti (articolo 3 dell'atto di trasferimento di diritti di invenzioni industriali).
Allegava che per la commercializzazione delle turbine, la EO aveva contattato la società con la quale aveva raggiunto due accordi. Il primo, CP_1
dell'1.10.2012, era un accordo “di non divulgazione” avente come scopo la
“Realizzazione assieme completo turbine GEOL”; il secondo, del 16.5.2013, di “Assistenza progettuale per il perfezionamento delle performances e dell'architettura della turbina GEOL per diverse taglie di potenza da industrializzare (6-12-18-30 Kw elettici)”. A norma dell'art. 8 era previsto che “Il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2
della coadiuverà l'ing. nella realizzazione di quanto in oggetto e, CP_1 CP_2
pertanto, è fatto divieto, a norma dell'art. 2105 codice civile, di trattare affari in concorrenza con l'Azienda, direttamente o indirettamente (per interposta persona o per conto terzi, o parenti, affini o collaterali, in qualsivoglia forma, né come agente o amministratore). I risultati delle attività a cui parteciperà l' saranno di esclusiva proprietà della EO e CP_1 Pt_1
pertanto è fatto divieto assoluto di divulgare le notizie dei risultati raggiunti o di appropriarsi del lavoro svolto in proprio o dalla EO e dei risultati per farlo proprio o direttamente o Pt_1
2 a mezzo interposta persona o a mezzo parenti, affini o collaterali”. Al successivo art. 9, le parti convenivano che “La qualora dovesse violare il patto di esclusiva, si CP_1 impegna a corrispondere alla la somma di euro 20.000.000,00 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della Parte_1
generato dalla ricerca della stessa”.
Aggiungeva che le parti avevano dato attuazione all'accordo di collaborazione, nel cui ambito la EO raccoglieva ordini da parte di suoi clienti e affidava alla sia la CP_1
realizzazione della turbina che l'esecuzione di interventi manutentivi;
in particolare, la EO commissionava alla la realizzazione di due impianti “turbine EO da CP_1
6 Kw”, da installarsi in località Stornarella (FG), manufatto commissionato alla EO dalla Controparte_3
Successivamente la EO apprendeva che la aveva violato il patto di cui all'art. CP_1
8 del contratto in data 16/05/2013 ed aveva a)- cominciato ad offrire allo stesso mercato ove era già presente l'impianto eolico della EO, un prodotto costituente imitazione pedissequa della della quale aveva addirittura pubblicizzato Parte_3
sul suo sito fotografie, disegni tecnici e caratteristiche funzionali spacciandole come proprie e b)- si era appropriata delle immagini e caratteristiche del prodotto EO attraverso una mera fotocomposizione. Inoltre c) rispondendo ad una richiesta di preventivo da parte della per una turbina da 6 Kw da installare a La CP_4
Spezia, la aveva formulato un'offerta economica alla predetta utilizzando, CP_4 attraverso il meccanismo della fotocomposizione, materiale di esclusiva proprietà della EO, appropriandosi perfino della modulistica che la EO aveva predisposto per sé e reclamizzato sul proprio sito Internet, come emerso dalla dichiarazione resa con e-mail in data 11/07/2014 dall' Ing. della all' Persona_2 CP_4
amministratore della EO . Persona_3
Per far cessare tali condotte pregiudizievoli, la EO aveva proposto ricorso cautelare, depositato l'1.8.2014, al Tribunale di Napoli _ Sezione Specializzata in Materia di
Impresa - con cui chiedeva emettersi i seguenti provvedimenti: “1) In via preliminare ed in ogni caso, disporre in danno della resistente ai sensi dell'art. 131 D. lgs CP_1
3 10.2.2005 n. 30, l'inibitoria alla realizzazione, vendita e/o diffusione, a qualsiasi titolo, da parte della sia in ambito nazionale che internazionale, di turbine realizzate secondo CP_1 le specifiche tecniche e costruttive proprie di quelle commercializzate dalla EO. 2) Nel contempo, pronunziando
l'inibitoria, voglia il Tribunale, ai sensi dell'art. 124 co. 2 d. lgs. 10.2.2005 n. 30, fissare,
a carico della una somma dovuta alla per ogni violazione ed CP_1 Parte_1
inosservanza successivamente constatate e/o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nella misura di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola violazione ed Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per ogni giorno di ritardo ed inosservanza del provvedimento stesso, ovvero in altra misura che il Tribunale vorrà stabilire, ritenendola equa. 3) Ai sensi dell'art.
129 d. lgs. 10.2.2005 n. 30, disporre il sequestro degli impianti eolici già realizzati e venduti dalla secondo le specifiche tecniche costruttive di cui alle specifiche delle turbine EO, CP_1
oltre che delle giacenze del materiale relativo a tale realizzazione, eventualmente ancora esistente presso la sede legale della in Tufo, ed anche presso ogni altra unità locale, CP_1
deposito e/o magazzino della medesima società,nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi, che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero. 4) Disporre altresì il sequestro di tutte le fatture di vendita o per acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle turbine in oggetto, e le relative bolle di accompagnamento, afferenti ai medesimi impianti, ovunque esistenti. 5) Disporre altresì il sequestro di tutto il materiale propagandistico e della modulistica utilizzata dalla che riproducano elementi, anche CP_1
parziali, propri delle turbine EO, nonché del sito Internet di questa società, contenente – in modo informatico - tale materiale. 6) Ai sensi dell'art. 124 con 2 d. lgs. 10.2.2005 n. 30 ordinare la distruzione di tutti i materiali esistenti presso la sede della ovvero presso CP_1
sue dipendenze o magazzini di terzi, che siano destinati alla realizzazione delle turbine ad imitazione di quelle della EO, oltre che del materiale pubblicitario ad esse relativo, attualmente esistente in giacenza presso la sede legale della ed anche presso ogni altra CP_1
unità locale, deposito e/o magazzino della medesima, nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi, che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero.
7) Ai sensi dell'art. 129 d.lgs. 10.2.2005 n. 30 disporre il sequestro degli impianti eolici già realizzati e venduti dalla secondo le specifiche tecniche costruttive di cui alle specifiche CP_1
4 delle turbine EO, oltre che delle giacenze del materiale relativo a tale realizzazione, eventualmente ancora esistente presso la sede legale della in Tufo ed anche presso ogni CP_1 altra unità locale, deposito e/o magazzino della medesima società, nonché presso ogni altro esercizio commerciale appartenente a terzi che ne facciano commercio sul territorio nazionale ed estero;
Disporre altresì il sequestro di tutte le fatture di vendita o per acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle turbine in oggetto e le relative bolle di accompagnamento, afferenti ai medesimi impianti ovunque esistenti;
Disporre altresì il sequestro di tutto il materiale propagandistico e della modulistica utilizzata dalla che riproducano CP_1
elementi, anche parziali, proprio delle turbine EO nonché del sito Internet di questa società contenente in modo informatico tale materiale;
ordinare alla resistente di fornire tutte le informazioni necessarie per l'identificazione di tutti i soggetti impegnati alla realizzazione e distribuzione dei prodotti commercializzati dalla EO ed, in particolare, ordinare alla resistente di indicare quali siano i suoi distributori e comunque detentori dei prodotti in questione, nonché di fornire le informazioni sulle quantità realizzate e commercializzate oltre che sul loro prezzo. Porre che l emanando provvedimento venga pubblicato a cure e spese di sul quotidiano “Corriere della Sera”, sull'edizione napoletana de “Il Mattino” e oltre CP_5
che sul sito Internet della della Il tutto a spese della con autorizzazione Pt_1 CP_1 CP_1 alla EO di provvedervi direttamente, ma sempre a spese dell in caso di sua CP_1
inadempienza; Condannare la resistente al pagamento di spese onorari della presente procedura, comprese IVA e cassa”.
In sede cautelare si era costituita l' che, nel resistere alla domanda, aveva CP_1
eccepito:
- il difetto di legittimazione attiva della ricorrente dal momento che il brevetto di cui la EO affermava essere titolare apparteneva all'Ing. CP_2
- la decadenza dal brevetto per il mancato pagamento delle tasse dovute;
- nel merito evidenziava l'assenza della imitazione servile e la presenza sul mercato di generatori simili a quelli della ricorrente, l'assenza di atti contrari alla correttezza professionale e di violazione dell'art. 2598 cc n. 1, 2 e 3 non avendo mai la società firmato alcun accordo di non divulgazione;
- disconosceva la conformità delle copie esibite agli originali riservandosi di disconoscere le firme al momento della esibizione di questi ultimi. 5 Concludeva, infine, ribadendo che, in ogni caso, non esistevano i presupposti della invocata richiesta cautelare tenuto conto della circostanza che la EO risultava essere una società inattiva e dunque non poteva sussistere alcun danno.
Stante l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie agli originali, il
Tribunale rinviava la causa all'udienza del 23.09.2014 in occasione della quale la difesa della produceva gli originali degli “ accordi di non divulgazione”; parte Parte_1 resistente, quindi, formulava l'eccezione di disconoscimento delle firme .
Con provvedimento del 12.11.2014, il Tribunale, ritenendo insussistenti i presupposti di legge del fumus boni iuris che il periculum, rigettava il ricorso e condannava la Pt_1
al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3000,00 per compensi oltre iva c.p.a. e rimborso spese.
In particolare, il Tribunale riteneva che l'illecito concorrenziale dedotto dalla ricorrente non poteva trovare il suo fondamento nella violazione di un accordo in materia di non divulgazione di notizie riservate e/o di esclusiva e/o di non concorrenza, stante il fatto che in queste ultime ipotesi si sarebbe dovuto parlare di un mero inadempimento contrattuale mentre la concorrenza sleale configura una condotta lesiva del canone della buona concorrenza e costituisce figura inquadrabile nell'alveo degli illeciti di natura prettamente extracontrattuale di cui all'articolo 2043
c.c.. Con riferimento ai contratti sui quali la asava le proprie pretese, affermava, Pt_1 quanto al fumus, che la parte istante non aveva offerto alcun elemento idoneo ad attribuire al legale rappresentante della la firma apposta agli accordi di non CP_1 divulgazione. Inoltre parte istante non aveva neanche chiarito con quali modalità era avvenuta la sottoscrizione dei patti, con ciò facendo emergere che la vincolatività di tali patti era da ritenersi fortemente dubbia.
Con reclamo del 25.11.2014, la EO impugnava la suddetta ordinanza ritenendo che il Tribunale avesse inteso erroneamente l'oggetto della domanda costituito non già dalla tutela brevettuale né dall'illecito concorrenziale quanto da una ipotesi di concorrenza sleale derivante dalla violazione degli obblighi di non divulgazione delle specifiche tecniche e dei dati commerciali di cui era venuta a conoscenza CP_1
nell'ambito del rapporto di collaborazione esclusiva con la EO, concorrenza che era preclusa per contratto.
6 Costituitasi la il Collegio della Sezione Imprese, evidenziando che la CP_1
questione non rientrava nelle competenze della sezione specializzata, invitava le parti ad abbandonare il procedimento a spese compensate, invito accolto dalle parti alla udienza del 28.01.2015, alla quale veniva dichiarata l'estinzione del reclamo n.
30580/2014 R.G..
Definito senza esiti il percorso cautelare, con atto di citazione notificato il 4.3.2015 marzo 2015 la EO - premettendo la titolarità dei brevetti n. NA2007A000103 e
NA2007A000104 e la sussistenza della imitazione servile da parte della dei CP_1
suoi prodotti - chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1) riconoscere e dichiarare che l' ha compiuto in danno della atti di CP_1 Parte_1
concorrenza illecita ed in violazione dei divieti di cui agli art 2015 e 2598 c.c.;
2) riconoscere e dichiarare che l' si è, in tal modo, resa inadempiente degli obblighi CP_1
assunti con le due scritture del 01.10.2012 e 16.05.2013 denominate ciascuna “accordo di non divulgazione”;
3) in conseguenza e per l'effetto di condannare, l' a corrispondere alla la CP_1 Pt_1
somma di € 20.000.000,00 (euro venti milioni) quale penale contrattualmente prevista dall'art 9 della scrittura del 16.05.2013 e non riducibile dal giudice, per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dall'art.8 della stessa scrittura;
4) condannare altresì l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla CP_1
EO per l'illecita concorrenza e per l'abusiva utilizzazione di modelli, documentazione
e strumenti pubblicitari, in violazione del diritto di esclusiva della EO e dell'obbligo di riservatezza assunto dalla il tutto da quantificarsi in corso di causa, ed CP_1
occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.;
5) il tutto oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di debito di valore;
6) porre a carico della tutte le spese, diritti e competenze del presente giudizio”; CP_1
Il 29.5.2015 l si costituiva, resistendo alla domanda eccependo: CP_1
- l'incompetenza del Tribunale di Napoli dovendosi ritenere competente il
Tribunale delle Imprese;
- l'incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Avellino;
- la carenza di legittimazione attiva non essendo la EO titolare del brevetto posto a base dell'azione;
7 - la decadenza del brevetto per mancato pagamento delle tasse dovute;
- la presenza di generatori simili sul mercato e mancata prova di paternità;
- l'assenza di imitazione servile;
- l'assenza di atti contrari alla correttezza professionale;
- l'assenza di violazione ex art. 2598 comma 1,2,3;
- la mancata vendita della turbina Airmec offerta alla Controparte_6
[...]
- in via subordinata chiedeva la riduzione della penale ex art. 1383 c.c.
Disconosceva in comparsa di costituzione le firme apposte sulle copie definite accordo di non divulgazione dell'1.10.2012 e del 16.5.2013 e, inoltre, disconosceva la conformità delle stesse copie al loro originale ex art. 2712 c.c., stante il fatto che – anche nella fase di cognizione – la EO aveva prodotto in giudizio unicamente Pt_1
fotocopie dei predetti accordi.
All'udienza del 16.10.2015 il Tribunale si riservava e rimetteva la questione della competenza del Tribunale delle Imprese al Presidente del Tribunale, il quale con provvedimento del 13.5.2015, depositato il 22 successiva, disponeva l'assegnazione alla II sezione civile ( area commerciale) .
All'udienza del 5.02.2016 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica la EO non compariva, il fascicolo di ufficio non veniva rinvenuto e la causa veniva rinviata al 12.04.2016. Su richiesta della convenuta il Giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art 183 VI comma rinviando all'8.7.2016; la EO non presentava alcuna memoria, mentre la con la memoria 183 VI comma c.p.c. n. 3 depositata CP_1
l'1.7.2016, evidenziava che a fronte del disconoscimento sia delle copie che delle firme apposte, la EO non aveva dichiarato di volersi avvalere delle scritture e di voler attivare, quindi, il procedimento di verificazione, né aveva prodotto gli originali dei documenti. Eccepiva che, quindi, ai documenti su cui aveva fondato il giudizio l'attore aveva rinunziato.
Anche all'udienza dell'8.7.2016 la EO non compariva;
il processo era rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2016.
In tale udienza compariva la EO, chiedendo di essere rimessa in termini in quanto a suo dire il provvedimento dell'11.11.2015 con il quale il giudizio era stato rinviato al
8 5.2.2016 presentava profili di incertezza atteso che era stato redatto in forma manoscritta e non era correttamente leggibile la data di rinvio.
Con provvedimento del 21.11.2016 il Tribunale fissava la successiva udienza del
23.12.2016, in occasione della quale la EO depositava gli originali dei contratti dell'1.10.2012 e 16.5.2013; il Tribunale si riservava sull'istanza di rimessione in termini. Con provvedimento del 10.1.2017 rigettava la richiesta ed introitava la causa a sentenza assegnando i termini ex art 190 c.p.c.. Più precisamente il Tribunale dichiarava che “considerato che nel decreto depositato in data 11/11/2015, col quale venne fissata l'udienza del 5/2/2016, erano contenute ben tre date, ed in ciascuna di tali date venivano adoperate due sbarre oblique per separare tra loro il numero del giorno da quello del mese, e quest'ultimo dal numero dell'anno, per cui non sembra giustificabile che nella data dell'udienza di rinvio la sbarra “/” che separava il giorno “5” dal mese di febbraio indicato con la cifra “2”, possa essere stata scambiata per la cifra “1” con conseguente confusione della cifra “2” indicante il mese di febbraio con la cifra “12” indicante il mese di dicembre
pqm
rigetta allo stato l'istanza di rimessione in termini” .
Con provvedimento del 19.5.2017 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per affidare l'incarico di consulenza tecnica d'ufficio ad un perito grafologo, ritenendo che parte attrice aveva implicitamente richiesto la verificazione dei documenti posti a fondamento della domanda e ritenendo che la produzione tardiva degli originali di tali documenti non andava sanzionata con la inammissibilità del deposito, costituendo essi originali di fotocopie già prodotte in limine, quindi non da intendersi propriamente come documenti “nuovi”.
Effettuate le operazioni peritali, con la perizia depositata il 14.11.2017, il CTU accertava che “le due firme apposte sui contratti datati 1.10.2010 e 16.5.2013
…………..sono state vergate da ”. Persona_4
La formulava istanza di rinnovazione della consulenza;
il giudice di primo CP_1
grado, respinta ogni altra richiesta, formulava al medesimo Ctu un ulteriore quesito teso ad approfondire il tema della percentuale di somiglianza tra le sottoscrizioni in verifica e quelle utilizzate a confronto, come da rilievi del Ctp di parte convenuta.
Ottenuti i richiesti chiarimenti, il Tribunale si riservava la decisione e con la sentenza n. 7887/2017 qui appellata emetteva la seguente decisione: “rigetta le domande della
9 società attrice;
condanna la società attrice a rimborsare alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in 62000 euro per compenso, oltre spese generali, Iva e CPA con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino”.
In particolare, il Tribunale superava le eccezioni di parte convenuta osservando che:
- la controversia non era di competenza del Tribunale Sezione Specializzata per le
Imprese poiché l'oggetto del contendere era il divieto di concorrenza e non la tutela brevettuale, quindi la violazione di una clausola contrattuale che vietava alla CP_1
di vendere sul mercato qualsiasi turbina per la generazione di energia elettrica
[...]
dal vento;
- la domanda aveva ad oggetto una ipotesi di concorrenza sleale che non interferiva in alcun modo – neppur indirettamente - con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, tenuto conto del fatto che il divieto investiva qualunque tipo di turbina;
- inammissibile era l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Avellino poiché la concorrenza sleale “pura” costituisce un illecito e, quindi, il giudice competente a decidere sulla relativa domanda di pagamento di una penale, o di risarcimento, viene individuato in base ai criteri fissati dagli artt. 18/19 e 20 c.p.c.;
- infondata era l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva sollevata dalla secondo la quale la turbina a flussi incrociati era stata brevettata dall'ing. CP_1
che era “l'unico soggetto legittimato a lamentare eventuali violazioni del CP_2 suo brevetto” in quanto nel giudizio la EO non aveva agito per sentir tutelare un brevetto, ma ritenendosi pregiudicata da un atto di concorrenza sleale da parte di
[...]
e, in ogni caso, l'ingegnere in data 25/11/2011 aveva venduto alla CP_1 Parte_1
tutti i diritti relativi al brevetto della turbina a flussi incrociati;
- infondata era altresì l'eccezione di decadenza per mancato pagamento delle tasse dovute al ministero dello Sviluppo Economico per mantenere il brevetto, stante l'irrilevanza del predetto adempimento amministrativo nella materia in esame e stante l'oggetto effettivo del giudizio, estraneo alla tutela del brevetto;
- inammissibile era il disconoscimento della conformità delle copie dell'accordo di non divulgazione del 1/10/2012 e 16/5/2013 agli originali, non avendo la CP_1
specificato in quali aspetti di tali fotocopie si sarebbero evidenziate le mancate conformità. Sul tema, il Tribunale precisava che, in ogni caso, gli originali erano stati
10 depositati ed utilizzati dal Ctu che aveva avuto modo di chiarire che le firme di erano autografe;
Persona_4 era infondata l'eccezione di carenza dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., posto che essa doveva essere ritenuta implicitamente formulata stante l'espressa la volontà di EO di avvalersi dei documenti;
l' “accordo di non divulgazione” del 16/5/2013 era stato sottoscritto dalla sola
[...]
e, tuttavia, esso era idoneo a provare l'esistenza del patto già prima che il CP_1
documento fosse prodotto in giudizio, tenuto conto che per tale negozio non era prevista la forma scritta ad substantiam.
Quanto al contenuto del patto di non concorrenza, il Tribunale osservava che l'art. 8 del contratto conteneva due diversi patti, un patto di non concorrenza nella parte iniziale ed una clausola di esclusiva nella seconda parte, essendo quest'ultima tesa ad ottenere la collaborazione di in favore di EO nel progetto turbine CP_1 esclusivamente nell'interesse della stessa ragione per la quale era utilizzato Pt_1
il termine “esclusiva”; il successivo art. 9 conteneva una penale predisposta per tutelare la stessa da violazioni della clausola di esclusiva e, quindi, non poteva Pt_1
essere invocata per la dedotta violazione del patto di non concorrenza di cui alla prima parte dell'art. 8, che non era richiamato nell'art.
9. Aggiungeva che, stante la natura eccezionale della clausola penale, essa non poteva essere applicata estensivamente ad oggetti diversi da quelli per i quali era stata pattuita. Concludeva che la domanda dell'attrice tesa ad ottenere la condanna della convenuta a pagare la penale prevista dall'art. 9 dell'accordo del 16/5/2013 era per questo rigettata ed era parimenti da rigettare la domanda risarcitoria non essendo stata offerta alcuna prova del lamentato danno.
Avverso la suddetta sentenza la – notificata il 4.10.2018 - ha proposto Parte_1
appello notificando l'impugnazione il 10.10.2018 e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare che la ha compiuto, in danno della CP_1 Parte_1
atti di concorrenza illecita ed in violazione dei divieti di cui agli art. 2105 e 2598 c.c.;
2) riconoscere e dichiarare che la si è in tal modo resa inadempiente agli obblighi CP_1
da essa assunti con le due scritture dell'1.10.2012 e 16.5.2013;
11 3) in conseguenza e per l'effetto, condannare la a corrispondere alla EO la CP_1 Pt_1
somma di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) quale penale contrattualmente prevista dall'art. 9 della scrittura in data 16.5.2013 e non riducibile dal Giudice, per la violazione degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 8 della stessa scrittura;
4) il tutto oltre rivalutazione ed interessi, trattandosi di debito di valore;
5) condannare la al pagamento di tutte le spese ivi comprese quelle relative alla CTU CP_1 grafologica, diritti e competenze del giudizio di primo grado nonché quelle del presente giudizio d'appello”.
Con una comparsa depositata il 28.12.2018 l' si è costituita per resistere CP_1
all'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto. Ha reiterato le eccezioni proposte nel giudizio di primo grado;
tra le tante, ha ribadito l'impugnativa della firma del legale rappresentante sulle scritture oggetto delle pretese avverse, stante il fatto che esse non erano state mai firmate dal ed ha eccepito che la pattuizione Persona_4 di una penale, stante la sua natura vessatoria, avrebbe richiesto l'apposizione di una doppia firma ex art. 1341 e 1342 c.c.. Ha riproposto le contestazioni alla ctu grafologica ed ha reiterato l'eccezione di inesistenza del contratto del 16.5.2013 per mancanza della firma del legale rappresentante della In particolare ha Parte_1 lamentato l'errore in cui sarebbe caduto il giudice di primo grado nel considerare vincolante tra le due parti contraenti ( ) un documento che presentava Parte_4 unicamente la firma apparente di , situazione dalla quale era Persona_4
emersa la carenza del necessario incontro di consensi. Ha censurato, con appello incidentale, la parte della decisione di primo grado in cui il Giudice aveva affermato che, sebbene “la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione e, quindi, il perfezionamento del contratto, ma con l'effetto ex nunc e non ex tunc”, in questo caso non risulta che fosse richiesta la prova scritta ad substantiam e, dunque, il documento prodotto dalla parte non sottoscrivente può provare un patto esistente già prima che il documento stesso venisse depositato in giudizio”.
Ha ritenuto la decisione non condivisibile stante il fatto che, diversamente da quanto affermato, il contratto doveva ritenersi perfezionato solamente al momento del deposito in giudizio dall'attrice e, quindi, non poteva essere posto a fondamento dell'azione . Ha richiamato precedenti giurisprudenziali affermanti il principio
12 secondo cui “La mancata sottoscrizione di una scrittura privata può essere supplita, nel rispetto di una determinata serie di condizioni, dalla produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente, che non ha sottoscritto lo stesso e che pure intende avvalersene;
in ogni caso, però, la produzione in giudizio, quando viene a realizzare un equivalente della sottoscrizione, comporta un perfezionamento del contratto che "non può non verificarsi se non ex nunc, e non ex tunc", con la conseguenza che, in tal caso, la data di conclusione del contratto deve farsi coincidere con la produzione del documento in giudizio;
nel caso in esame, ha sostenuto, anche la data del 16.5.2013 era comunque inopponibile alla in quanto tale data risultava, in ogni caso, apposta dopo la CP_1
firma del . Persona_4
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigetti l'appello principale ed, in ogni caso, anche in accoglimento dell'appello incidentale, tutte le domande avanzate dell'appellante perché infondate in fatto e diritto oltre inammissibili e non provate;
in riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale adito, dichiari il difetto di legittimazione attiva della essendo palese che la stessa non è titolare del brevetto posto Pt_1
a base dell'azione e che, in ogni caso, nella fattispecie si registra una ipotesi di decadenza dai brevetti;
in riforma della sentenza di I grado ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, rigetti, in ogni caso, la domanda in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato, per le ragioni suesposte, in fatto e diritto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, eserciti il potere di riduzione ex art 1384 cc..”.
Rigettata l'istanza di inibitoria proposta dalla per ottenere la sospensione Parte_1 della esecutività della sentenza di primo grado di condanna al rimborso di € 62.000,00
a titolo di spese processuali, l'appello ha subito alcuni rinvii d'ufficio.
All'udienza del 19.11.2024, la stessa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con la comparsa conclusionale depositata il 10.1.2025, la EO ha illustrato le proprie difese;
con riferimento all'eccezione di mancata verificazione delle firme ha allegato che gli originali dei contatti erano stati già prodotti in fase cautelare e che la richiesta consulenza grafologica non era stata disposta dal giudice della cautela in quanto ritenuto accertamento istruttorio incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.
13 Con la comparsa conclusionale depositata il 17.1.2025 l'appellata ha CP_1
eccepito l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta il 6.12.2019
e nel riportarsi alle proprie difese ha chiesto l'accoglimento del suo appello incidentale.
Con la memoria di replica del 5.2.2025 la ha chiesto il rigetto dell'eccezione di Pt_1 inammissibilità specificando che la documentazione prodotta in appello altro non era che atti del procedimento cautelare attestanti che la ricorrente aveva formulato espressa istanza di verificazione delle firme e che i documenti in originale dei contratti erano stati già prodotti nella fase cautelare di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va accolta - sebbene con effetti di scarso rilievo sull'adottanda decisione - l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della documentazione prodotta dalla EO il 6.12.2019 formulata dalla in quanto i documenti in CP_1
parola sono stati formati nel procedimento cautelare, non confluito in alcun modo nell'autonomo processo di cognizione incardinato dalla stante il rigetto Parte_1
del ricorso in prima battuta e l'estinzione del reclamo sull'accordo delle parti.
Tanto premesso, a parere della Corte deve essere esaminato prioritariamente l'appello incidentale della ed, in particolare, il motivo rubricato sotto il n. 10 della CP_1 comparsa di risposta depositata il 28.12.2018 ( pag. 29) contenente una censura che, se ritenuta fondata, è idonea a definire la maggior parte della res controversa.
Deve precisarsi che opportunamente la pur vittoriosa in primo grado, ha CP_1
proposto l'appello incidentale, posto che il consolidato indirizzo della S.C. ritiene che
“ In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. ……… né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure” ( Cass.
Ord. n. 25876 del 27/09/2024, conf. a Cass. n. 9505/2024) .
14 Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che le eccezioni preliminari di merito sollevate dalla convenuta sono state tutte esaminate e rigettate dal Tribunale CP_1 in quanto ritenute infondate, il loro riesame in questa sede non sarebbe stato consentito se la parte eccipiente si fosse limitata a reiterarle a norma dell'art. 346
c.p.c..
Sempre con riferimento all'appello incidentale deve precisarsi che esso è stato depositato il 28.12.2018, quindi non ha rispettato il termine breve dettato dall'art. 325
c.p.c., decorrente dalla incontestata notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado in data 4.10.2028; ha, invece, rispettato il termine fissato per la costituzione dell'appellato di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dall'appellante ( 26.2.2019), dettato dall'art. 343 comma 1 c.p.c.. Ebbene,
l'impugnazione in parola deve essere ritenuta ammissibile quale appello incidentale tardivo, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (
“L'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” Cass. n. 15100 del 29/05/2024 conf. a Cass. 26139/2022).
Nel caso in esame, tenuto conto dell'esito vittorioso per la in primo grado, è CP_1
evidente che il suo interesse all'impugnazione incidentale è sorto unicamente in seguito all'iniziativa appellatoria della Parte_1
Venendo all'esame delle eccezioni della confluite nei motivi di appello CP_1
incidentale, deve osservarsi che con il motivo rubricato al n. 10 denominato
“Inesistenza accordo del 16/05/013” la società appellata ha evidenziato l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha affermato “ l'accordo di non divulgazione contenente le clausole invocate in questa sede dalla fu sottoscritto in data Pt_1
16.5.2013 …dalla sola non anche dalla EO, che però lo ha prodotto in CP_1 giudizio…………………in questo caso non risulta che fosse richiesta forma scritta ad 15 substantiam e dunque il documento prodotto dalla parte non sottoscrivente può provare un patto esistente già prima che il documento stesso venisse depositato nel processo”. A parere della l'affermazione del Tribunale sarebbe errata in quanto l'accordo di non CP_1
divulgazione sottoscritto in data 16/05/2013 contiene la previsione di una penale e, pertanto, come manifestato nel suo incipit, ove vengono indicate le due parti contraenti ( e ), avrebbe richiesto le firme di entrambi i legali CP_1 Pt_1 rappresentanti, il e quella del legale rappresentante della Non Persona_4 Pt_1
essendo stato firmato da quest'ultimo deve escludersi che si sia realizzato il necessario incontro di consensi, quindi il documento, su cui la EO ha fondato la sua domanda di corresponsione della penale, è da ritenersi inesistente.
La censura è fondata in quanto il Tribunale in tale parte fondamentale della decisione, costituendo la validità del contratto l'ossatura della domanda attorea, non ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di effetti vincolanti del contratto in assenza di sottoscrizione di uno dei contraenti.
E' bene premettere che nel caso in esame si verte in ipotesi di contratto sinallagmatico in quanto agli obblighi del “ricevente” corrispondeva la messa a Persona_4
disposizione da parte del “Divulgante” di tutte le informazioni relative alla produzione e commercializzazione del prodotto;
con l'accordo in questione le parti, enunziate quali contraenti nel frontespizio del contratto ( in persona del legale CP_1 rappresentante nella persona del presidente Controparte_7 Parte_5
si sono accordate per far sorgere un rapporto di assistenza progettuale per
[...]
“il perfezionamento delle performance e della architettura della turbina EO da industrializzare”; quindi hanno previsto che il avrebbe coadiuvato “l'ing. Persona_4
( non è dato sapere quale ruolo egli avesse in nella CP_2 Parte_1
realizzazione dell'oggetto. Al , a norma dell'art. 8, era fatto espresso Persona_4
divieto di “ trattare affari in concorrenza con l'azienda direttamente e indirettamente”.
Sempre a norma dell'art. 8 i risultati della “attività a cui parteciperà la CP_1
saranno di esclusiva proprietà della e pertanto è fatto divieto assoluto di divulgare Parte_1 le notizie dei risultati raggiunti o di appropriarsi del lavoro svolto in proprio o dalla
[...]
e dei risultati per farlo proprio o direttamente o a mezzo interposta persona o a mezzo Pt_1 parenti, affini o collaterali”. Al successivo art. 9, le parti convenivano che “La CP_8
[...]
[...] qualora dovesse violare il patto di esclusiva, si impegna a corrispondere alla
[...] Parte_1
la somma di euro 20.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della generato dalla ricerca della stessa”. Parte_1
La lettura dei patti rivela che, a norma dell'art. 8, le parti erano legate da due vincoli contrattuali, ciascuno munito di propria causa negoziale;
il primo era un patto di non concorrenza in base al quale il nei cinque anni di vigenza del contratto Persona_4
non avrebbe potuto trattare alcun “affare” relativo a turbine – qualunque tipo di turbina - ciò al fine di evitare che egli potesse spendere in suo esclusivo favore le competenze sviluppate grazie alla collaborazione con la il secondo era un patto Pt_1
in base al quale il era vincolato ad un rigido patto di esclusiva con cui si Persona_4 obbligava a prestare la propria attività solo ed esclusivamente a beneficio della EO
Tale secondo impegno, il patto di esclusiva, come riportato letteralmente e senza Pt_1 equivoci nel predetto art. 9, era tutelato dalla penale di “euro 20.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno economico subito, oltre una somma pari al 50% di tutti i guadagni che le dovessero pervenire dalla industrializzazione del prodotto di proprietà della Parte_1
generato dalla ricerca della stessa”.
Ora, non vi è chi non veda che una siffatta penale era manifestamente eccessiva ed anche sproporzionata rispetto al valore dei manufatti de quibus come emergente dalla
“scheda contabile della ditta per il periodo 1.1.2012 – 18.9.2013 CP_1
prodotta dalla EO con l'atto di citazione. Tale clausola penale determinava di fatto un chiaro squilibrio contrattuale quale conseguenza della evidente “inferiorità di status” della parte ricevente vincolata per ben cinque anni. Lo squilibrio era CP_1
ancora più evidente in quanto è risaputo che in ambito tecnologico le innovazioni hanno vita breve per l'intervento continuo di prodotti nuovi maggiormente performanti, sul piano funzionale e/o economico.
Non condivide la Corte la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che tale accordo, che può essere definito “capestro”, non richiedesse un perfetto incontro delle volontà dei contraenti quale requisito essenziale della sua efficacia vincolante.
17 Ed infatti, accanto alla forma scritta vincolata di origine legale ( art. 1350 c.c.), esiste l'ipotesi codicistica della forma ad substantiam di natura convenzionale ( art. 1352 c.c.) la cui ricorrenza deve essere ricostruita dall'interprete avendo riguardo alle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c..
Nel caso in esame, diversi fattori militano a favore della tesi che le parti ritenessero i patti di tale rilevanza che la loro validità in termini costitutivi era connessa al rispetto dei requisiti di forma tra cui anche la sottoscrizione;
in primis la scrittura precedente dell'1.10.2012 era stata sottoscritta tanto dall quanto dalla EO . Inoltre era CP_1
in ballo l'apposizione della penale, che il Tribunale ha definito essere di “natura eccezionale”, costituente una forma di risarcimento anticipato connesso alla violazione degli obblighi, stabilita in un importo vistosamente eccessivo ed ingiustificatamente gravoso per la CP_1
Non si rinvengono ostacoli, pertanto, ad applicare al caso in esame il consolidato indirizzo di legittimità espresso in diverse pronunzie di legittimità ( Cass. n.
1197/1962, Cass. 1730/1983, Cass. 5919/2016, Cass. 1525/2018 nonché in App.
Torino, 25 maggio 2007, in www.dejure.giuffre.it) per il quale la mancata sottoscrizione di una scrittura privata può essere supplita dalla produzione in giudizio del documento contrattuale da parte del contraente che non ha sottoscritto lo stesso e che pure intende avvalersene;
in ogni caso, però, la produzione in giudizio, quando viene a realizzare un equivalente della sottoscrizione, comporta un perfezionamento del contratto con effetto ex nunc e non ex tunc, quindi dal momento in cui la parte non sottoscrivente lo produce in giudizio contro la parte sottoscrivente, a fondamento della pretesa di cui alla scrittura privata medesima.
Tanto ritenuto, ha errato il Tribunale ad affermare che il momento di perfezionamento del contratto coincideva con la data apposta ( non si sa da chi, visto che il legale rappresentante della deve necessariamente presumersi essere Parte_1
stato assente all'incontro, altrimenti avrebbe apposto la propria firma); avrebbe dovuto, invece, affermare che il contratto doveva ritenersi perfezionato solamente al momento del deposito in giudizio dello stesso e, di conseguenza, esso non poteva essere posto a fondamento dell'azione intrapresa, stante il fatto che le violazioni della
18 clausola di esclusiva ( e del divieto di concorrenza) erano dall'attrice fatte risalire a comportamenti anteriori all'incardinamento del giudizio di merito, in data 4.3.2015.
In particolare, quanto alla collocazione temporale delle condotte inadempienti contestate alla l'attrice in citazione faceva generico riferimento ad iniziative CP_1 correlate ai documenti 12-13-14-15 prodotti in limine;
tali indicazioni sono state riferite a) ad una pagina estratta dal sito della in data 29.4.2014, corredata da CP_1
alcune fotocopie prive di data, b) alla fotocopia di un preventivo indirizzato a tale datato 20.5.2014, c) a fotocopie di una offerta economica formulata Persona_2
dalla ad una azienda di Arezzo datata 14.9.2012, d) ad una mail trasmessa Pt_1
all'indirizzo mail della in data 11.7.2014 . Parte_1
E' evidente che gli asseriti inadempimenti e violazioni, sostenuti dai documenti prodotti dalla azienda attrice, avrebbero dovuto essere ritenuti inesistenti in quanto il contratto invocato come fonte di responsabilità della non era efficace e CP_1 vincolante al momento delle lamentate violazioni.
In definitiva le domande elencate ai nn. 1 -2-3 delle conclusioni introdotte in citazione
– sorrette dai motivi di appello elencati ai nn. 1-2-3 dell'atto di appello - non possono che essere rigettate per i motivi spiegati.
In citazione dinanzi al Tribunale la chiedeva ( conclusioni al n. 4) anche “ Parte_1
condannare altresì l' al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla EO per CP_1
l'illecita concorrenza e per l'abusiva utilizzazione di modelli, documentazione e strumenti pubblicitari, in violazione del diritto di esclusiva della EO e dell'obbligo di riservatezza assunto dalla il tutto da quantificarsi in corso di causa, ed occorrendo anche in via CP_1
equitativa ai sensi dell'articolo 1226 c.c.”. Tale domanda è stata rigettata dal Tribunale che ha così statuito “non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno pure formulata dall'attrice per la sola ragione che – anche a voler considerare violato l'impegno assunto dalla convenuta a non compiere atti in concorrenza con l'attrice -non è assolutamente provato il danno : nulla si sa di preciso circa gli atti di concorrenza vietata che sarebbero stai posti in essere da né sulla influenza negativa che potrebbero avere avuto sul volume CP_1 di affari della In una situazione del genere non è possibile liquidare il danno Parte_1
19 neppure equitativamente”( pag 5 righi 31-37) . La statuizione non è oggetto di appello da parte della EO ed è, pertanto, coperta da giudicato. Pt_1
Con il quarto ed ultimo motivo di appello principale la lamenta l'ingiustizia Parte_1
della condanna alle spese processuali, considerato che il Tribunale ha respinto le eccezioni preliminari di merito della convenuta;
inoltre lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel disporre il pagamento delle spese di CTU grafologica a carico dell'attrice evidenziando che la CTU si era resa necessaria solo in seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni del legale rappresentante della sui CP_1
contratti oggetto del giudizio, per cui si era dato corso al processo di verificazione di scrittura, avente esito sfavorevole alla convenuta disconoscente.
La censura relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali è infondata, posto che con essa il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
In parte fondata è la doglianza relativa alle spese della consulenza grafologica, tenuto conto del fatto che, per consolidato indirizzo di legittimità, il governo delle spese di ctu non è in rapporto di corrispondenza con il governo delle spese processuali. Ed infatti il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti ( cfr. Cass. n.
11068/2020, Cass. n. 1023/2016).
Nel nostro caso la consulenza grafologica è stata effettuata su richiesta della EO Pt_1
ma all'esito del reiterato disconoscimento delle firme del sui contratti Persona_4
prodotti dall'attrice; l'accertamento tecnico, nell'ambito del quale la ha CP_1
assunto una condotta processuale piuttosto aggressiva, ha avuto esito sfavorevole alla parte disconoscente poiché le firme del sono risultate autografe con un Persona_4
elevatissimo ed appagante tasso di probabilità; infine, al rigetto della domanda il
Tribunale è pervenuto per motivi diversi dalla contestata autenticità delle firme. Ne
20 consegue che le spese di tale consulenza più correttamente avrebbero dovuto essere ripartite tra le parti;
in particolare, tenuto conto delle riportate emergenze, per un terzo a carico della e per due terzi a carico della . Parte_1 CP_1
In definitiva l'appello principale va accolto solo con riferimento alla diversa ripartizione – nel rapporto tra le parti – delle spese di ctu e l'appello incidentale va accolto con riferimento all'eccezione ritenuta assorbente.
La riforma, sia pure parziale, della decisione di primo grado comporta la necessità di operare una nuova liquidazione delle spese del medesimo ( tra le più recenti, Cass.
Ord. n. 16526 del 13/06/2024) .
Tenuto conto dell'attività svolta da un punto di vista qualitativo e quantitativo, applicato lo scaglione di valore corrispondente al valore della domanda ( giudizi di valore ricompreso tra 16 e 32 milioni di euro) si liquidano - per il primo grado - per i compensi l'importo minimo tariffario di € 54.197,82 ( distinto per fasi come in tariffa secondo i parametri contenuti nella tabella 2 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 , come modificato dal d.m. Giustizia 147/2022) nonché € 8.129,70 per spese generali, da attribuirsi agli avvocati anticipatari ex art. 93 c.p.c. ( non è contestata l'omessa ripartizione tra i due distrattari).
Per il giudizio di appello, applicati i medesimi criteri e parametri ( per l'appello, in tabella 12) spettano € 48.556,29 per compensi ( importo corrispondente al minimo tariffario previsto per le quattro fasi processuali, tenuto conto della quantità e qualità del contributo processuale offerto) nonché € 7.283,40 a titolo di spese generali di rappresentanza e difesa, nonché € 2.526,00 per esborsi, da corrispondere in parti uguali ai due avvocati che si sono dichiarati in atto introduttivo distrattari, Giovanni
Colacurcio e Stefano Sorvino, nella misura del 50% per ciascun avvocato.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della CP_9
[.. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7887/2017 pubblicata in data 14 settembre 2018, nonché sull'appello incidentale, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale e l'appello incidentale;
2) in riforma parziale della sentenza appellata, confermato il rigetto della domanda della pone le spese della ctu effettuata in primo grado a carico della Parte_1
per un terzo ed a carico della per due terzi;
Parte_1 CP_1
3) Condanna la a rifondere alla controparte le spese processuali del Parte_1
doppio grado;
4) Liquida le spese del primo grado in € 54.197,82 per compensi ed € 8.129,70 per spese generali, oltre eventuali altri accessori, da distrarsi in favore dei procuratori distrattari avvocati Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino;
5) Liquida le spese del processo d'appello in € 48.556,29 per compensi ed €
7283,40 per spese generali, nonché € 2.526,00 per esborsi, oltre eventuali ulteriori accessori, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari avvocati
Giovanni Colacurcio e Stefano Sorvino nella misura del 50% ciascuno;
6) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante principale di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Napoli, così deciso in camera di consiglio dell'11 marzo 2025 il Presidente Estensore
Caterina Molfino
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