Decreto cautelare 25 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 12 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 23/04/2020, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/04/2020
N. 00204/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2020, proposto da ET IE, LE TE, RI MO, GI LU AL, NT UI, IA NT, AN NS, IA RI ST, NA RI RA, AN AR, NA RI CA, NA TI, AN BA, LI AL, IO LO, OL RO, RO BA, GI LL, NA AR, RI IA, TA RI AT, AO US, EB AN, RE LO, IO ON, GI TE, IO BR, AN UC, LI ON, ROria LA, MI CI TO, AL RA, AT NO, RA MM, RO TA OT, GR NE, GI CA, CE AO CA, SE NE, AN SO, ROlba SO, EN ST, RO LA, EP AT, GI ET, ER ET, RI PI CE, IN LA, CE ON, RI EN, GI CE, SI CE, NT PR, IO PR, RI DA PR, ROlinda NE, TA RI LL, AN GL, CE RD, PA RA, CA CO, CE RS, AN AN, AN CR, AN ZZ, GI ZZ, SQ RC, DA SC, PA CU, AU UM, SA UM, CE RE UT, LI D’AM, DI D’EL, IO DA, EL D'AM, GE VI, RO AR De UC, AL IO DE, RO Di AR, RE Di AR, RO RI Di GI, ZO Di Maio Lo RO, NC Di Marco, MA Di Marzo, RG Di TT, RA Di Mauro, OS Di Noto, NC RI Di Noto, NC RI Di Palermo, AN Di FA, TE Di FA, RI Di FA, IZ DO, AL OM, CE AO AU, AZ AN, ROngela ER, AL MI, AT PO, NI IN, GN NT, AL RA, LA TI, AO AL, DR NC, SI FI, NC EL, GI GE, RA NA RI AR, TI AR, AS IO, BR IO, IA IO, AU IP, RE IR, RI GO, NI FF, GI SA, GR LL, UI EC, IA MO, RI NC, AO Interdonato, AT Interdonato, GI La IN, EN La CC, TT NO, RI OR RD, ET AR, ROlba LI, LO BE, RA BR, DA AR, NA Lo UG, MA Lo UG, PI Lo AS, GE Lo NA, RI NT Lo ST, ROlba ON, IO GO, DE LU, RInna AC, RI DO, NA GI, RA AG, RI EL MA, AN AN, ROnna IA, GI MA, PI AR, CE LO, GN RT, AL UZ, AN ZA, NA RI MA, CE AD, IA RL, EN SS, AN IL, CA EL, RI ON, NA MO, RI DA, RI DA, VI OR, NI ON, EP SO, RE SO, NC SO, LD LI, LI Ocelli, Domenica LU ER, LE TA RL, AL RL, EP PA, AN NO, TA NO, IO NO, CE PA, RI TA DO, IC NO, MA PA, ROrio ER, NC PIzza, EL ER, RO ER, CE TT, GI PI, GI MM IZ, LI IN, ES OM, RO OR, NA CO, IO CC, GI IA, RO AI, EP TA IA, RO GE AN, NI AS, GE Re RO, BR TI RE, EP NN, UI VO, NC IG, RO ZO, ROnna ZO, RO ON, IO BI, RIno BI, AO ER, IO US, CE AO US, IN EM, NT VA, IO VA, IAno OR, ER PO, CE PP, EN LA, AN IN, RI IG, LI ZZ, RI SI, RI GR SO, TO IN, RI PA, RO IN, NA TA AO, GI RA, ROria SA RM, UB AF, RO TI, IO EL, RI RE EL, RI ST DA, RI TA LI, RI RS, RI EL VA, HN VI AL, RI GR AL, RIno AN, RIno GN, CE LA, NC GA, RI GR GA, NI IT, CA AN, RI TI ON, CE IT, IS MO, Confintesa Federazione Dipendenti Regionali Categoria A e B, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, presso i cui uffici siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, è per legge domiciliata;
nei confronti
AM IO, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
IO AI, GE LB, AT ES, IO ES, LO NT LO, RIrosa AR, NA RI EP EN, ER US, NC FF, LL ON, AN IN, AN IN, GE UD, GI AS, RO Lo FA, PI Lo CO, RI TA MA, RE MA, AT AL, LA LO, TE GA, ET IA, AL SO, IA SS, IC AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Dirigente Generale n. 7850 del 21.11.2019 di approvazione del “Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive di personale, di cui all’art. 32 della legge regionale n. 5/2014, ai sensi del comma 2, art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia Anno 73, n. 13 del 29.11.2019),
- per quanto possa occorrere, del D.P. Reg. n. 9189 del 20.12.2018 con cui è stato adottato il “PIno Triennale dei Fabbisogni dell’Amministrazione Regionale IA anni 2018/2020” e del D.P. Reg. n. 531 del 28.2.2019 con cui è stata adottata la modifica integrativa al medesimo PIno Triennale, della deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 10 ottobre 2019 “PIno triennale del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro – Apprezzamento”; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 28.11.2019 “Articolo 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Rideterminazione dotazione organica dell’Amministrazione regionale anno 2019”; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 12.12.2018 “PIno triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020 Approvazione”; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 422 del 28.11.2019 “PIno Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021” Approvazione”, nella parte in cui tati atti prevedono la stabilizzazione del personale precario nel numero di 277 unità ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 senza prevedere la riserva del 50% per accesso dall’esterno;
- della successiva nota prot. n. 3007 del 10.01.2020 recante l’”Avviso sorteggio pubblico componenti commissione esaminatrice”, con allegato elenco A1L “Tipologia professionale giuridico-amministrativa di 2° livello” approvato con Decreto 31.01.2012 dell’Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
- del Verbale n. 2 del 17.01.2020 della Commissione del Sorteggio delle Commissioni esaminatrici di cui dell’Articolo 1 del D.P.REG. 22 aprile 1992, n. 79, per quanto di ragione quali atti consequenziali,
- di ogni altro atto, precedente, contemporaneo o successivo ai suddetti atti, che attenga alla procedura di stabilizzazione del personale precario della Regione Sicilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione IA;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 7 febbraio 2020;
Vista la documentazione depositata dalla Presidenza della Regione IA;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 240/2020;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 84, co. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
Relatore il consigliere RI Cappellano alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale;
Considerato che i ricorrenti hanno gravato il D.D.G. n. 7850 del 21 novembre 2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione IA, di approvazione del “Bando di Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n.277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B) di cui all’art.32 della L.R. n.5/2014, ai sensi del comma 2 dell’art.20 del D.Lgs.n.25/05/2017 n.75”; nonché i presupposti piani triennali dei fabbisogni anni 2018/2020 e 2019/2021;
Ritenuto che, a una sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fumus boni iuris , in quanto:
- sussistono seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso – profilo rilevabile d’ufficio, e già indicato nel decreto cautelare n. 240/2020 – nella parte in cui è stato impugnato il provvedimento di approvazione del bando di concorso adottato dal Dipartimento della Funzione pubblica dell’Assessorato regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, non evocato in giudizio (v. relata di notifica); con conseguente carenza di immediata lesività dei gravati PIni triennali dei Fabbisogni di Personale;
- il ricorso è stato, invero, notificato alla “Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore”, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, laddove, nella Regione IA, ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa allo stesso riferibile; e l’Avvocatura dello Stato si è costituita solo per la Presidenza della Regione (v. articolo 20 dello Statuto della Regione IA; articoli 3 e 16 della l.r. n. 28/1962 e articolo 52 della l. n. 1611/1933);
- non appaiono, pertanto, sussistere i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, richiesta dalla difesa di parte ricorrente (v. art. 37 cod. proc. amm.);
Ritenuto, in ogni caso, quanto al fumus boni iuris sulle singole censure, che:
- la contestata riserva dei posti ai precari “storici” della Regione, assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 5/2014, appare in linea con la disposizione contenuta nell’art. 20, co. 2, del d. lgs. n. 75/2017, oltre che con il dettato normativo di cui all’art. 26, co. 6, della l.r. n. 8/2018, applicabile al personale in servizio presso la Regione in virtù del comma 10 dello stesso art. 26;
- “la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno” fatta salva dall’art. 20, co. 2 cit. – come evidenziato dagli stessi ricorrenti, anche con rinvio all’interpretazione fornita dal Giudice contabile – non impone la simultanea apertura della procedura di reclutamento contemplata dalla norma a soggetti estranei all’amministrazione che bandisce il concorso, quanto piuttosto obbliga l’amministrazione a destinare alle stabilizzazioni, nell’ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, una quota non superiore al 50 % del totale (in tal senso, la locuzione “posti disponibili”);
- in ogni caso, tenuto conto dell’obiettivo delle procedure di cui al richiamato art. 20 del d. lgs. n. 75/2017 (la stabilizzazione dei lavoratori precari), ai ricorrenti – dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione – deve ritenersi preclusa la partecipazione a tale procedura concorsuale riservata (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2020, n. 872);
Ritenuto, altresì, che sussistono seri dubbi anche sull’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum – peraltro, sempre notificato alla “Regione Sicilia in persona del Presidente pro tempore”, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo – in quanto proposto da dipendenti a tempo indeterminato, inquadrati nelle categorie A e B (alcuni dei quali hanno presentato domanda di partecipazione);
Ritenuto che non sussiste – né è specificamente allegato – il presupposto del periculum in mora , in quanto, come già chiarito, i ricorrenti sono tutti dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Regione IA (cat. A e B);
Ritenuto, peraltro, che – avuto riguardo alla materia trattata – si ritiene opportuno fissare la data dell’udienza per la trattazione del ricorso nel merito;
Ritenuto, pertanto, che:
- va respinta l’istanza cautelare;
- va fissata la data della trattazione del ricorso nel merito;
- le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della Presidenza della Regione IA, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:
a) respinge l’istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe;
b) fissa, per la trattazione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2020, ore di rito;
c) condanna i ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della Presidenza della Regione IA, che liquida in € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), oltre oneri accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, co. 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto del Presidente del T.A.R. Sicilia n. 31 del 6 aprile 2020, con l'intervento dei magistrati:
RI Cristina Quiligotti, Presidente
RI Cappellano, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Cappellano | RI Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO