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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 120/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 120/2025 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in VIALE LECCO 117 COMO, presso lo studio dell''avv. , che li rappresenta e difende, Parte_3 unitamente all'Avv. MARIANI DANIELE, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE N. 2, è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 66/2025, RG n. 1646/2024:
a) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
b) Accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
c) Ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- In via istruttoria, si chiede di esaminare la seguente documentazione doc. 13) richiesta inserimento lista Consolato Porto Alegre 14) Istanza di fissazione appuntamento Avv. – Consolato Porto ALegre, Parte_3
14bis) inserimento lista d'attesa Consolato Porto Alegre al numero 34015
15) Estratto web Consolato Porto Alegre 16.01.2023; 16) Estratto web Consolato Porto Alegre 22.01.2022 depositata sia con il ricorso introduttivo nonché con le note di trattazione;
- condannare il al pagamento di spese di lite e dei Controparte_3 compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa, per entrambi i gradi del giudizio come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.” per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello:
- Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato per tutte le ragioni espresse in narrativa
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
pag. 2/17 1.1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., Parte_1
e chiedevano il riconoscimento del loro status di
[...] Parte_2
cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1
alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato a [...] - Italia- il Persona_1
20/12/1874, coniugato con , a AL (GE), ed Controparte_4
emigrato all'estero dalla Liguria il 24/09/1913.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 66/2025 pubblicata il 10.01.2025, il Tribunale di
Genova, senza entrare nel merito della domanda, dichiarava inammissibile pag. 3/17 il ricorso ritenendo insussistente in capo ai ricorrenti l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per avere già avviato una pratica di cittadinanza iure sanguinis presso il competente Consolato di Porto Alegre.
In particolare, il Tribunale – premettendo che nelle ipotesi di trasmissione per via maschile della cittadinanza l'interesse ad agire sussiste qualora gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto - evidenziava che, nel caso di specie, “parte ricorrente non ha in alcun modo chiarito (e comprovato) quali siano i tempi di smaltimento delle pratiche presso il
Consolato di Porto Alegre e quando dovrebbe essere esitata la pratica/prenotazione 34.015 (non potendo nemmeno desumersi in via induttiva certa dal numero di trattazione delle pratiche al 22..1.2022, atteso che proprio l'elevato numero di pratiche pendenti potrebbe aver indotto gli organi consolari a predisporre un piano di smaltimento specifico). In altri termini parte ricorrente non ha provato che la propria pratica sarà evasa in tempi non compatibili con il loro diritto.”.
2.1. Avverso la sentenza n. 66/2025, hanno proposto appello
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per “Violazione articolo 115 comma 1 c.p.c.” per non aver ritenuto provato l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
In particolare, censurano la sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di valutare l'estratto web del Porto Parte_4
Alegre (doc. 15) che, confrontato e rapportato con il successivo (doc. 16), confermerebbe la perdurante indisponibilità del Porto Alegre Parte_4
pag. 4/17 a fornire un appuntamento per la presentazione della documentazione attestante la discendenza italiana del ricorrente principale.
In secondo luogo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le condizioni per agire in via giurisdizionale, ovvero l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis in via amministrativa e il decorso di un lasso temporale irragionevole equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto assoluto vantato.
Rispetto alla prima condizione, gli appellanti evidenziano l'inefficienza del Controp sistema messo in atto dal per la gestione della presentazione della documentazione e, ancor prima, degli appuntamenti consolari.
Rispetto alla seconda condizione, gli appellanti sostengono che “è sufficiente l'inserimento nella lista d'attesa del Consolato di Porto Alegre nonché una successiva istanza del difensore, rimasta disattesa, al fine per determinare una sufficiente incertezza nel richiedente che la propria cittadinanza venga riconosciuta nei (ristretti) termini temporali previsti dalla legge”.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Violazione articolo 2697 c.c.” nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la prova fornita dai ricorrenti fosse sufficiente a provare i fatti e che la prova contraria doveva eventualmente essere addotta dal
[...]
. CP_1
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
. CP_1
In via preliminare, il eccepisce la nullità delle procure alle liti CP_1
rilasciate all'estero. Invero, rileva e oppone che, nonostante risulti allegata pag. 5/17 la traduzione della procura, non è stata prodotta dai ricorrenti la traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità. La certificazione contrariamente al dettato giurisprudenziale (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2866 del 5 febbraio 2021), sarebbe stata allegata soltanto in lingua portoghese.
Rispetto all'interesse ad agire, il sostiene che nel caso di pretesa CP_1
diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna, potrà eccezionalmente ammettersi l'adizione diretta delle vie giudiziali a condizione che la domanda, regolarmente presentata, non abbia ricevuto risposta entro i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.
362/1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), che richiama espressamente gli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo.
Rispetto al merito della domanda, evidenzia una discrepanza tra quanto allegato ex adverso in ricorso e quanto emerge dalla documentazione prodotta. In particolare, gli odierni appellanti deducono che il loro ascendente sig. sarebbe nato a [...] in Persona_1
data 20.12.1874; tuttavia, il doc. 1 avversario (atto di nascita) si riferirebbe ad un altro sig. nato a [...] nel 1870. La Persona_1
documentazione prodotta ex adverso deve pertanto ritenersi insufficiente ai fini della prova dell'avvenuta trasmissione della cittadinanza.
Infine, sostiene l'applicabilità del secondo comma ter dell'art. 19 bis d.lgs.
n. 150/2011 introdotto con d.l. n.36/2025 a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare pag. 6/17 l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Occorre innanzitutto prendere in esame l'eccezione preliminare proposta dal relativa nullità della procura e difetto di ius CP_1
postulandi per mancanza della traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha difatti affermato che “La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà
(ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte” (Cass. Sez. U -, Sentenza n.
17876 del 02/07/2025).
3.3. Nel merito, l'appello è fondato in quanto sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza, dunque, deve essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via pag. 7/17 paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile,
l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni
Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di Roma – al verificarsi di due condizioni: 1)
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie.
Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze (Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023).
Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento pag. 8/17 per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
- quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”. Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento già menzionata giurisprudenza del
Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio.
Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici
Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”.
Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova,
– non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal
in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve Controparte_1
affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice
pag. 9/17 ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”.
(Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che, “la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Ordinanza
Trib. Genova R.G. 1523 /2023).
Merita inoltre di essere approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure.
Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12
pag. 10/17 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza,
pag. 11/17 incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
3.4. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per aver i ricorrenti già agito in via amministrativa e non aver provato di aver successivamente adito il Tribunale (così come richiesto giurisprudenza del
Tribunale di Roma) in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione.
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa.
Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo pag. 12/17 l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte
d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.5. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa.
Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.6. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile pag. 13/17 alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
Va altresì rilevato che le due fattispecie sono differenti, atteso che nel precedente indicato le parti avevano comunque presentato domanda in via amministrativa che era in attesa di decisione mentre nel presente caso i ricorrenti non sono neppure riusciti ad ottenere un accesso al sistema
“Prenota online” a ciò deputato, nonostante diversi tentativi nel tempo.
3.7. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
I richiedenti hanno dedotto e provato:
- di essere discendenti di - paternità Persona_1 Per_2
e maternità - nato a [...] nell' anno
[...] Persona_3
20/12/1874 (doc. 1) (a seguito del rilievo del Ministero e di ordinanza istruttoria i ricorrenti affermavano che l'avo era nato il [...] e non nel 1974 o nel 1870), coniugato con , a AL Controparte_4
(GE), il 24/09/1913 (doc. 2);
- che generava Persona_1 Persona_4
, nato a [...] /Valparaiso/Cile il
[...]
28/07/1921 (doc.4), sposato con a Persona_5
pag. 14/17 il 04/06/1947 (doc.5), deceduto a il Persona_6 Persona_6
03/06/1979 (doc. 6);
- che generava Persona_4 [...]
nato a [...]/Valparaiso (Cile) il 13/06/1954 Persona_7
(doc.7); sposato con a Porto Alegre/RS (Brasile) il Persona_8
06/07/1993, (con annotazione di divorzio con nel Persona_9
1991) (doc. 8); deceduto a Clinica Indisa/ Regione Metropolitana- Cile,
(doc. 9) che generavano gli odierni appellanti.
I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato CP_1
acquisto o di perdita della cittadinanza.
Al riguardo, il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, CP_1
comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a
pag. 15/17 seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura” avendo natura mista processuale-sostanziale riguardando l'onere di allegazione della parte di fatti e circostanze volte alla dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto fatto valere.
3.8. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, confermando la statuizione sul punto anche del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
pag. 16/17 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- 1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Parte_2
Genova n. 66/2025 del 10/1/2025 e per l'effetto
- 2) dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani;
[...]
- 3) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 22/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 120/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 120/2025 R.G. promossa da e Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in VIALE LECCO 117 COMO, presso lo studio dell''avv. , che li rappresenta e difende, Parte_3 unitamente all'Avv. MARIANI DANIELE, in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO, presso i cui Uffici, siti in GENOVA, VIALE BRIGATE
PARTIGIANE N. 2, è legalmente domiciliato.
PARTE APPELLATA
e
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE D'APPELLO DI
GENOVA PARTE INTERVENIENTE NECESSARIA
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 66/2025, RG n. 1646/2024:
a) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado;
b) Accertare e dichiarare la cittadinanza italiana dei ricorrenti;
c) Ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- In via istruttoria, si chiede di esaminare la seguente documentazione doc. 13) richiesta inserimento lista Consolato Porto Alegre 14) Istanza di fissazione appuntamento Avv. – Consolato Porto ALegre, Parte_3
14bis) inserimento lista d'attesa Consolato Porto Alegre al numero 34015
15) Estratto web Consolato Porto Alegre 16.01.2023; 16) Estratto web Consolato Porto Alegre 22.01.2022 depositata sia con il ricorso introduttivo nonché con le note di trattazione;
- condannare il al pagamento di spese di lite e dei Controparte_3 compensi professionali, oltre a spese generali, iva e cpa, per entrambi i gradi del giudizio come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.” per parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello:
- Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato per tutte le ragioni espresse in narrativa
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE
pag. 2/17 1.1. Con ricorso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., Parte_1
e chiedevano il riconoscimento del loro status di
[...] Parte_2
cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1
alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, discendenti di nato a [...] - Italia- il Persona_1
20/12/1874, coniugato con , a AL (GE), ed Controparte_4
emigrato all'estero dalla Liguria il 24/09/1913.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
1.2. Il si costituiva in giudizio chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di valutare l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
1.3. Con sentenza n. 66/2025 pubblicata il 10.01.2025, il Tribunale di
Genova, senza entrare nel merito della domanda, dichiarava inammissibile pag. 3/17 il ricorso ritenendo insussistente in capo ai ricorrenti l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per avere già avviato una pratica di cittadinanza iure sanguinis presso il competente Consolato di Porto Alegre.
In particolare, il Tribunale – premettendo che nelle ipotesi di trasmissione per via maschile della cittadinanza l'interesse ad agire sussiste qualora gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto - evidenziava che, nel caso di specie, “parte ricorrente non ha in alcun modo chiarito (e comprovato) quali siano i tempi di smaltimento delle pratiche presso il
Consolato di Porto Alegre e quando dovrebbe essere esitata la pratica/prenotazione 34.015 (non potendo nemmeno desumersi in via induttiva certa dal numero di trattazione delle pratiche al 22..1.2022, atteso che proprio l'elevato numero di pratiche pendenti potrebbe aver indotto gli organi consolari a predisporre un piano di smaltimento specifico). In altri termini parte ricorrente non ha provato che la propria pratica sarà evasa in tempi non compatibili con il loro diritto.”.
2.1. Avverso la sentenza n. 66/2025, hanno proposto appello
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per “Violazione articolo 115 comma 1 c.p.c.” per non aver ritenuto provato l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
In particolare, censurano la sentenza, in primo luogo, nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di valutare l'estratto web del Porto Parte_4
Alegre (doc. 15) che, confrontato e rapportato con il successivo (doc. 16), confermerebbe la perdurante indisponibilità del Porto Alegre Parte_4
pag. 4/17 a fornire un appuntamento per la presentazione della documentazione attestante la discendenza italiana del ricorrente principale.
In secondo luogo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le condizioni per agire in via giurisdizionale, ovvero l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis in via amministrativa e il decorso di un lasso temporale irragionevole equivalente ad un diniego di riconoscimento del diritto assoluto vantato.
Rispetto alla prima condizione, gli appellanti evidenziano l'inefficienza del Controp sistema messo in atto dal per la gestione della presentazione della documentazione e, ancor prima, degli appuntamenti consolari.
Rispetto alla seconda condizione, gli appellanti sostengono che “è sufficiente l'inserimento nella lista d'attesa del Consolato di Porto Alegre nonché una successiva istanza del difensore, rimasta disattesa, al fine per determinare una sufficiente incertezza nel richiedente che la propria cittadinanza venga riconosciuta nei (ristretti) termini temporali previsti dalla legge”.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza per
“Violazione articolo 2697 c.c.” nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto che la prova fornita dai ricorrenti fosse sufficiente a provare i fatti e che la prova contraria doveva eventualmente essere addotta dal
[...]
. CP_1
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il
[...]
. CP_1
In via preliminare, il eccepisce la nullità delle procure alle liti CP_1
rilasciate all'estero. Invero, rileva e oppone che, nonostante risulti allegata pag. 5/17 la traduzione della procura, non è stata prodotta dai ricorrenti la traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità. La certificazione contrariamente al dettato giurisprudenziale (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 2866 del 5 febbraio 2021), sarebbe stata allegata soltanto in lingua portoghese.
Rispetto all'interesse ad agire, il sostiene che nel caso di pretesa CP_1
diretta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via paterna, potrà eccezionalmente ammettersi l'adizione diretta delle vie giudiziali a condizione che la domanda, regolarmente presentata, non abbia ricevuto risposta entro i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.
362/1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), che richiama espressamente gli artt. 2 e 4 della legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo.
Rispetto al merito della domanda, evidenzia una discrepanza tra quanto allegato ex adverso in ricorso e quanto emerge dalla documentazione prodotta. In particolare, gli odierni appellanti deducono che il loro ascendente sig. sarebbe nato a [...] in Persona_1
data 20.12.1874; tuttavia, il doc. 1 avversario (atto di nascita) si riferirebbe ad un altro sig. nato a [...] nel 1870. La Persona_1
documentazione prodotta ex adverso deve pertanto ritenersi insufficiente ai fini della prova dell'avvenuta trasmissione della cittadinanza.
Infine, sostiene l'applicabilità del secondo comma ter dell'art. 19 bis d.lgs.
n. 150/2011 introdotto con d.l. n.36/2025 a mente del quale «Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare pag. 6/17 l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge».
3.1. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.2. Occorre innanzitutto prendere in esame l'eccezione preliminare proposta dal relativa nullità della procura e difetto di ius CP_1
postulandi per mancanza della traduzione relativa all'attività certificativa svolta dal notaio.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha difatti affermato che “La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà
(ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte” (Cass. Sez. U -, Sentenza n.
17876 del 02/07/2025).
3.3. Nel merito, l'appello è fondato in quanto sussiste l'interesse ad agire in capo ai richiedenti. La sentenza, dunque, deve essere riformata sul punto e si dovrà esaminare nel merito la domanda dei richiedenti.
Occorre innanzitutto procedere ad una ricostruzione della disciplina in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via pag. 7/17 paterna/maschile, nonché del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure, al fine di comprendere le ragioni dell'accoglimento dell'appello.
Il giudice di prime cure, dopo aver evidenziato che nel caso di trasmissione per via materna/femminile (prima del 1948) è pacificamente riconosciuta la possibilità dei richiedenti di agire per via giurisdizionale, ha affermato che tale possibilità non sussiste nel caso di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per trasmissione per via esclusivamente paterna/maschile. Difatti, nel caso di discendenza per via femminile,
l'interesse ad agire è giustificato – in sintesi - dal fatto che il legislatore, non avendo ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni
Unite, ha difatti precluso il riconoscimento ex tunc della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati.
Nelle ipotesi di discendenza esclusivamente per via paterna/maschile, invece, il riconoscimento in via amministrativa non incontrerebbe il suddetto limite e, di conseguenza, l'interesse ad agire ricorrerebbe esclusivamente nel caso di rigetto dell'istanza o – secondo la nota e citata giurisprudenza del Tribunale di Roma – al verificarsi di due condizioni: 1)
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis e 2) il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato. Condizioni quest'ultime che il giudice di prime cure ha ritenuto non provate nel caso di specie.
Il giudice di prime cure in sentenza prende inoltre atto, al fine di discostarsene, di una pronuncia del Tribunale di Firenze (Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023).
Quest'ultimo ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, che nelle ipotesi di riconoscimento pag. 8/17 per via paterna/maschile l'interesse ad agire sussiste anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati
- quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni”. Per cui la situazione di incertezza e il decorso di un lasso temporale irragionevole (cui fa riferimento già menzionata giurisprudenza del
Tribunale di Roma), nei casi presi in considerazione dal Tribunale fiorentino sarebbero provati per fatto notorio.
Il giudice di primo grado non condivide la suddetta tesi quanto meno nella misura in cui “pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici
Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela”.
Occorre segnalare che altre pronunce, ad esempio del Tribunale di Genova,
– non prese in considerazione dal giudice di prime cure – ammettono l'interesse ad agire senza necessità di alcuna prova da parte dei richiedenti, affermando, che “In ordine all'eccezione preliminare formulata dal
in ordine all'interesse ad agire dei ricorrenti deve Controparte_1
affermarsi come questo Tribunale ordinario sia competente a pronunciarsi sulla domanda giudiziaria avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c. e nell'articolo 2 della L. n. 2248 del 20.03.1865: il diritto alla cittadinanza, infatti, è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario. Inoltre, il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice
pag. 9/17 ordinario, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa. La legge n. 91/1992 – né i decreti applicativi della stessa - non prevede alcun obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbe farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale”.
(Ordinanza. Trib. Genova R.G. 11531/2022); oppure affermando che, “la giurisprudenza ha poi comunque escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per
l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (Ordinanza
Trib. Genova R.G. 1523 /2023).
Merita inoltre di essere approfondita la menzionata sentenza n. 28873/08 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a giudizio di questa Corte, non debitamente considerata dal Giudice di prime cure.
Tale pronuncia, pur avendo ad oggetto un ricorso per l'accertamento dello stato di apolidia, in cui peraltro non era stato neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, detta alcuni principi che questa Corte ritiene applicabili per analogia anche nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana.
La S.C. ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che ha dichiarato improponibile il ricorso in quanto per l'accertamento dell'apolidia la legge prevede un'apposita procedura (art. 17 del D.P.R. 12
pag. 10/17 ottobre 1993 n. 572, norma del regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza).
Difatti, la Corte ha osservato che, prevedendo la suddetta procedura la presentazione della documentazione comprovanti le condizioni personali del ricorrente e la semplice valutazione dei documenti da parte dell'amministrazione, “l'attività di certificazione di una condizione personale da parte della P.A. non può essere discrezionale e non può affievolire da diritto a interesse legittimo la posizione soggettiva del ricorrente” (pag. 17, Cass. 28873/08). Secondo la Suprema Corte, “Unico potere discrezionale, di tipo tecnico, del è quello di Controparte_1
valutare i documenti prodotti dall'interessato per provare la situazione di apolidia dedotta in domanda, e eventualmente di richiederne altra, ma una volta ritenuta esistere la prova documentale di tale condizione,
l'amministrazione, quale organo dello Stato che ospita l'istante, deve attestare lo stato di apolidia, che non è conferito da essa ma solo riconosciuto e certificato, come esattamente è scritto nella norma del regolamento citato” (pag. 18, Cass. 28873/08).
In pratica, la Corte, evidenziando che lo stato di apolidia non viene conferito dall'amministrazione ma solo riconosciuto o certificato, ha affermato che nelle ipotesi di riconoscimento dello status di apolide sussiste il c.d. doppio binario, ovvero la facoltà alternativa per l'interessato di ottenere il riconoscimento amministrativo o giudiziale della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza,
pag. 11/17 incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario.
3.4. Preso atto dello stato di fatto della disciplina in materia, e pur riconoscendo l'esistenza del doppio binario, il giudice di primo grado ha tuttavia rigettato il ricorso per carenza di interesse ad agire, per aver i ricorrenti già agito in via amministrativa e non aver provato di aver successivamente adito il Tribunale (così come richiesto giurisprudenza del
Tribunale di Roma) in ragione di una situazione di incertezza o in ragione di un ritardo da parte dell'amministrazione.
Questa Corte ritiene che la decisione del giudice di prime cure risulti contraddittoria nella parte in cui, da un lato, esclude la pregiudizialità amministrativa e, dall'altro, afferma che l'interesse ad agire sorga soltanto a seguito di riscontro negativo (o di mancato riscontro entro un determinato lasso di tempo) da parte dell'amministrazione, richiedendo quindi che sia comunque preventivamente intrapresa la via amministrativa.
Difatti, non può logicamente configurarsi un sistema a “doppio binario”, laddove si preveda il venir meno dell'interesse concreto ed attuale alla pronuncia del Tribunale una volta intrapresa la via amministrativa.
Si ritiene piuttosto che il Tribunale possa essere adito per pronunciare sulla domanda avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art. 9 cod. proc. civ., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art. 113 cost. davanti al giudice ordinario.
A tale conclusione si giunge anche alla luce dell'esaminata pronuncia della
Cassazione a Sezioni Unite n. 28873/2008 che, pur riconoscendo pag. 12/17 l'esistenza di una procedura amministrativa, ha tuttavia rinviato alla Corte
d'Appello per la pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato di apolide, che – come affermato nella stessa pronuncia – corrisponde, in negativo, dalla domanda di accertamento della cittadinanza.
3.5. Difatti, nei casi di riconoscimento della cittadinanza, la carenza di interesse ad agire si potrebbe verificare quando, dopo aver adito il giudice competente, un evento successivo rende inutile la decisione del giudice, privando il ricorrente di qualsiasi vantaggio concreto, ad esempio, quando nelle more del processo la cittadinanza venga riconosciuta in via amministrativa.
Il fatto che l'interessato abbia agito in via amministrativa non fa venir meno il suo interesse ad agire dal momento che la situazione di incertezza del suo diritto permane fintantoché non venga riconosciuta (in via amministrativa o in via giurisdizionale) la cittadinanza. Invero, l'interesse ad agire manca tutte le volte in cui dalla pronuncia del giudice non è possibile conseguire un risultato utile, concreto e attuale. E non è possibile affermare, nel caso di specie, che i richiedenti non abbiano un interesse al riconoscimento della cittadinanza italiana stante soprattutto alla natura dei diritti civili e politici collegati al riconoscimento di tale status.
3.6. A tal proposito, occorre inoltre precisare che è ben vero che questa
Corte, con la sentenza n. 1246/24, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha stabilito che, nel caso di discendenza per via esclusivamente maschile, chi agisca in giudizio per ottenere l'accertamento della qualità di cittadino italiano debba provare di aver tentato di proporre la domanda in sede amministrativa poiché, diversamente, non sarebbe stata riconoscibile pag. 13/17 alcuna lesione del diritto soggettivo azionato e, di conseguenza, sarebbe mancato l'interesse ad agire.
Tuttavia, re melius perpensa, si ritiene che tale impostazione debba essere superata perché essa, a ben vedere, conduce ad una sostanziale re- introduzione della pregiudizialità della domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue rispetto alla domanda giudiziale proposta al medesimo fine, pregiudizialità che la giurisprudenza - come visto - ha sempre pacificamente escluso in questo campo.
Va altresì rilevato che le due fattispecie sono differenti, atteso che nel precedente indicato le parti avevano comunque presentato domanda in via amministrativa che era in attesa di decisione mentre nel presente caso i ricorrenti non sono neppure riusciti ad ottenere un accesso al sistema
“Prenota online” a ciò deputato, nonostante diversi tentativi nel tempo.
3.7. Riconosciuto l'interesse ad agire dei richiedenti, occorre esaminare nel merito la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
I richiedenti hanno dedotto e provato:
- di essere discendenti di - paternità Persona_1 Per_2
e maternità - nato a [...] nell' anno
[...] Persona_3
20/12/1874 (doc. 1) (a seguito del rilievo del Ministero e di ordinanza istruttoria i ricorrenti affermavano che l'avo era nato il [...] e non nel 1974 o nel 1870), coniugato con , a AL Controparte_4
(GE), il 24/09/1913 (doc. 2);
- che generava Persona_1 Persona_4
, nato a [...] /Valparaiso/Cile il
[...]
28/07/1921 (doc.4), sposato con a Persona_5
pag. 14/17 il 04/06/1947 (doc.5), deceduto a il Persona_6 Persona_6
03/06/1979 (doc. 6);
- che generava Persona_4 [...]
nato a [...]/Valparaiso (Cile) il 13/06/1954 Persona_7
(doc.7); sposato con a Porto Alegre/RS (Brasile) il Persona_8
06/07/1993, (con annotazione di divorzio con nel Persona_9
1991) (doc. 8); deceduto a Clinica Indisa/ Regione Metropolitana- Cile,
(doc. 9) che generavano gli odierni appellanti.
I richiedenti hanno dunque provato la propria linea di discendenza, mentre il , sul quale gravava l'onere, non ha provato cause di mancato CP_1
acquisto o di perdita della cittadinanza.
Al riguardo, il ha inoltre sostenuto l'applicazione dell'art.1, CP_1
comma 2 ter del decreto legge n. 36/2025 convertito con modificazioni con legge n. 74/25, il quale ha previsto che “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Ci si pone il problema se tale norma possa essere applicata anche a questa controversia pur instaurata prima del 27 marzo 2025 in quanto si tratterebbe, a giudizio del , di una norma processuale per cui CP_1
varrebbe il principio tempus regit actum.
La risposta deve essere negativa. Il principio tempus regit actum presuppone l'assenza di una norma transitoria che regoli la norma temporalmente applicabile. In questo caso però la norma esiste. L'articolo
1 del decreto legge prevede: “a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a
pag. 15/17 seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al
27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo
2025 ; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
”.
L'articolo 1 prevede che per tutte le domande in sede amministrativa o giudiziaria anteriori al 27 marzo 2025 si applichi la normativa fino a tale data senza fare alcuna distinzione fra normativa sostanziale e normativa processuale. Né la disposizione sulla prova può essere considerata una norma processuale “pura” avendo natura mista processuale-sostanziale riguardando l'onere di allegazione della parte di fatti e circostanze volte alla dimostrazione dei presupposti per il riconoscimento del diritto fatto valere.
3.8. In ragione della natura delle questioni trattate e della complessità della disciplina si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente grado di giudizio, confermando la statuizione sul punto anche del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
pag. 16/17 definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- 1) accoglie l'appello proposto da e Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Parte_2
Genova n. 66/2025 del 10/1/2025 e per l'effetto
- 2) dichiara che e Parte_1 Parte_2
sono cittadini italiani;
[...]
- 3) ordina al intimato e, per esso, all'ufficiale Controparte_1
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle comunicazioni all'autorità consolare competente;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 22/10/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
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