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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/05/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13187/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13187/2010
Promossa da
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'8/2/1969, rappresenta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a delibera condominiale, dagli avv.ti Giovanni De
Martino e Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Salerno alla Via F. Cantarella 7;
- attrice-
e
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Bruno
Salimbene ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele, n. 107;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 8
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione passato per la notifica in data 11/10/2010 ed iscritto a ruolo in pari data, proponeva opposizione avverso la Parte_1
delibera assembleare assunta in data 26/6//2010.
Premetteva l'esponente di essere proprietaria, fin dall'anno 2007, di un appartamento posto al secondo piano del fabbricato condominiale;
che essendo stato il fabbricato condominiale oggetto di lavori di risanamento, ai sensi della legge 219/1981, si era recata, prima di procedere all'acquisto,
dall'amministratore dell'epoca, per accertarsi se vi fossero ragioni creditorie nei confronti dei venditori in relazione a tale ricostruzione e, che,
l'amministratore dell'epoca aveva risposto che non vi era alcuna pendenza debitoria nei confronti dei venditori dell'immobile; che il fabbricato era stato interessato da numerosi e diversi appalti per la ricostruzione ma che nel corso del tempo l'assemblea non si era mai espressa in modo preciso sulla situazione in cui versava il condominio nell'aspetto dei contributi alla ricostruzione;
che, in questa confusionaria gestione, l'amministratore condominiale dell'epoca aveva convocato l'assemblea per il giorno 5/7/2010
con all'ordine del giorno una citazione del condominio con attore
[...]
per transazione o costituzione in giudizio;
relazione del Direttore dei Pt_2
Lavori; portone d'ingresso modalità di riparto;
Rendiconto periodo ott. 08-
dic. 09 previsione 010 ecc.
Durante la detta riunione non si arrivò a deliberare su alcun punto all'ordine del giorno e la riunione fu aggiornata qualche giorno dopo quando essa attrice aveva abbandonato il consesso;
la successiva riunione tenutasi in data
26/7/2010 vedeva la partecipazione di pochissimi condomini che deliberarono su tutti i punti all'ordine del giorno;
sosteneva, quale primo motivo di impugnativa che non era chiara la posizione dell'Ing. quale CP_2
pagina 2 di 8 Direttore dei Lavori nominato unicamente per la chiusura dei lavori della ricostruzione ex lege 219/1981 che assunse l'incarico senza produrre un preventivo all'Assemblea del 17/9/2010 e che espresse all'assemblea del
26/7/2010 consenso alla richiesta economica proveniente dalla Parte_3
che aveva operato anni addietro per il risanamento ex lege 219/1981.
[...]
Il secondo motivo di doglianza espresso dall'attrice al deliberato assembleare del 26/7/2010 è la approvazione del compenso all'amministratore pari ad €
625,00 mensili nonostante la ricostruzione, di cui era responsabile l'amministratore, era conclusa e quindi non si giustificava più un importo così elevato in favore dell'amministratore.
Il terzo dei motivi di opposizione era relativo alla denunciata illegittimità del rendiconto prodotto dall'amministratore stante la sua estrema sinteticità e la circostanza che non si rilevava un versamento di € 4.200,00 dalla stessa effettuato in data 23/10/2008, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale il in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. per ivi sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, dichiararne la nullità e/o annullabilità delle delibere assunte in data 20/07/2010 e 26/07/2010 con vittoria di spese di giudizio.
In data 14/1/2011 si teneva la prima udienza ove parte attrice chiedeva termine per la rinotifica e l'udienza rinviata al 13.5.2011.
In data 13 maggio 2011, si costituiva il Condominio il quale si difendeva adducendo che, anche a voler considerare il periodo feriale, la opposizione doveva considerarsi tardiva e quindi inammissibile;
adduceva in merito che la data da cui far decorrere i 30 giorni per l'impugnazione era il 26 luglio 2010
in quanto il fatto che la condomina si fosse allontanata Pt_1
dall'assemblea non mutava i termini e, quindi, la decorrenza rimaneva fissata dal 26/7/2010; inoltre la opposizione era da considerarsi inammissibile in quanto, nonostante la avesse partecipato all'assemblea, Parte_1
pagina 3 di 8 non aveva espresso il proprio dissenso;
che il compenso all'amministratore era giustificato dal fatto che questi era ancora impegnato in questioni riguardanti la ricostruzione post sisma;
e che anche il terzo motivo si palesava inammissibile stante la estrema indeterminatezza.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13/5/2011 le parti chiedevano concedersi termine per le memorie istruttorie che il Giudice concedeva rinviando all'udienza del
23/1/2012 quando il giudice rinviava per conclusioni alla data del 16/12/2013.
Tale ultima udienza veniva rinviata per comparizione personale alla data dell'11/4/2014 per richiesta dell'attrice che dichiarava pendenti trattative di bonario componimento.
Dopo diverse udienza quali il giudizio veniva rinviato per bonario componimento e/o ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 2/5/2016, rinviata d'ufficio al 18/10/2016, udienza durante la quale parte attrice chiedeva il rinvio in prosieguo prova per poter citare i testi mentre il chiedeva CP_1
rinviarsi per conclusione ed il giudice rinviava in prosieguo prova al
17/1/2017, udienza ancora una volta rinviata, su richiesta delle parti, per bonario componimento al 18/7/2017 e per i medesimi motivi subiva ulteriori rinvii fino al 9/2/2021 ove veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22/6/2021, cui subiva rinvii per carico di ruolo e alla udienza del 31/5/2023,
al 12/9/2023 per la ricostruzione del fascicolo, udienza differita al 18/10/2023,
e poi per lo stesso adempimento al 19/12/2023, ed ancora subiva ulteriori differimenti fino all'udienza del 16/9/2024 quando, il sottoscritto GOP
assegnataria del ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui giovava unicamente l'attrice.
Motivi della decisione
Innanzi tutto, si analizzano le eccezioni alla scadenza del termine dei 30
pagina 4 di 8 giorni ai fini della decadenza e della ammissibilità del ricorso.
Bisogna evidenziare che il non intendendo partecipare alla CP_1
votazione, si sia volontariamente allontanato dai locali in cui si sta svolgendo l'assemblea, deve essere considerato legittimamente come assente ai fini della decorrenza dei termini per impugnare la delibera assembleare e che tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
4191/2024.
Quindi, non risultando trasmessa la delibera impugnata alla attrice
[...]
non si è verificata alcuna decadenza del diritto di impugnare Parte_1
la delibera oggetto del presente giudizio.
Passando all'analisi, invece, del primo motivo di impugnazione, bisogna rilevare che esso appare alquanto vago e non circostanziato in quanto l'assemblea condominiale ha ampi poteri decisionali e certamente era stata riscontrata tra i condomini la forte esigenza di completare i lavori straordinari ed evitare il contenzioso con la impresa edile che aveva appaltato i lavori per cui l'assemblea ha inteso approvare all'unanimità la ratifica e la relazione svolta dall'Ing. Persona_1
Né l'attrice ha fornito alcuna prova in merito ai presunti errori di cui sarebbe stata inficiata la detta relazione.
Si analizza il secondo dei motivi di opposizione alla delibera impugnata riguardante il compenso all'amministratore, a dire della attrice, importo troppo elevato e non giustificato dal coinvolgimento dell'amministratore stesso ai lavori straordinari riferiti al fabbricato condominiale ormai conclusi.
Eppure, anche in questo caso l'Assemblea ha votato a maggioranza per la conferma del mandato all'amministratore alle stesse condizioni e la votazione
è legittima in quanto le delibere assembleari prese in conformità alla legge e alle relative maggioranze necessarie sono vincolanti per tutti i condomini,
nessuno escluso, compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in pagina 5 di 8 minoranza.
Infine, in relazione al terzo dei motivi di opposizione consistente nella dichiarata illegittimità del rendiconto prodotto dall'amministratore attesa la sua estrema ed eccessiva sinteticità.
Si ricorda che, come chiarito dalla Cassazione nel 2022 (sent. n. 20009/22), «La
deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine di 30 giorni, non per ragioni di merito, ma solo di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera».
Le ragioni di illegittimità possono essere riassunte nella mancanza del quorum costitutivo;
la mancanza del quorum deliberativo;
l'omessa convocazione di uno o più condomini o il mancato rispetto dei 5 giorni di tempo tra il ricevimento dell'avviso e la data della prima convocazione ecc. e quindi motivi estranei a quanto eccepito dall'attrice.
Inoltre, i poteri del giudice non possono estendersi fino a mettere in discussione le spese che, in passato, sono già state autorizzate dall'assemblea con il bilancio preventivo e non sono state all'epoca impugnate dai condomini che ne avevano interesse.
Per di più, emerge dall'intero impianto oppositivo la esigenza dell'attrice di non vedersi addebitate le spese per i lavori straordinari deliberati prima che la stessa fosse divenuta proprietaria dell'immobile per i quali si ricorda che in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che pagina 6 di 8 non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione fermo restando la solidarietà che rimane vincolante per entrambi i soggetti venditore e compratore, che rimangono vincolati in solido, con le precisazioni di cui all'art. 63 .
Quindi, il momento scriminante è la data di deliberazione da parte dell'assemblea delle spese straordinarie, ossia la data della delibera di autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 comma 1, n. 4 c.c.,
assunta con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c. (Ordinanza
Cass. Civ. VI 10 settembre 2020 n. 18793).
Pertanto, la richiesta di annullamento proveniente da parte attrice deve essere rigettata.
Vi sono, nonostante il rigetto della domanda, ragioni che militano in favore della compensazione delle spese legali stante la lunga trattativa per bonario componimento che ha impegnato per anni le parti del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13187/2010 r.g. tra
[...]
e il convenuto, Parte_4 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Salerno lì, 19/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13187/2010
Promossa da
C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'8/2/1969, rappresenta e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a delibera condominiale, dagli avv.ti Giovanni De
Martino e Gianfranco Mobilio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Salerno alla Via F. Cantarella 7;
- attrice-
e
C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Bruno
Salimbene ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, al
Corso Vittorio Emanuele, n. 107;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
Conclusioni: come da verbale di udienza pagina 1 di 8
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione passato per la notifica in data 11/10/2010 ed iscritto a ruolo in pari data, proponeva opposizione avverso la Parte_1
delibera assembleare assunta in data 26/6//2010.
Premetteva l'esponente di essere proprietaria, fin dall'anno 2007, di un appartamento posto al secondo piano del fabbricato condominiale;
che essendo stato il fabbricato condominiale oggetto di lavori di risanamento, ai sensi della legge 219/1981, si era recata, prima di procedere all'acquisto,
dall'amministratore dell'epoca, per accertarsi se vi fossero ragioni creditorie nei confronti dei venditori in relazione a tale ricostruzione e, che,
l'amministratore dell'epoca aveva risposto che non vi era alcuna pendenza debitoria nei confronti dei venditori dell'immobile; che il fabbricato era stato interessato da numerosi e diversi appalti per la ricostruzione ma che nel corso del tempo l'assemblea non si era mai espressa in modo preciso sulla situazione in cui versava il condominio nell'aspetto dei contributi alla ricostruzione;
che, in questa confusionaria gestione, l'amministratore condominiale dell'epoca aveva convocato l'assemblea per il giorno 5/7/2010
con all'ordine del giorno una citazione del condominio con attore
[...]
per transazione o costituzione in giudizio;
relazione del Direttore dei Pt_2
Lavori; portone d'ingresso modalità di riparto;
Rendiconto periodo ott. 08-
dic. 09 previsione 010 ecc.
Durante la detta riunione non si arrivò a deliberare su alcun punto all'ordine del giorno e la riunione fu aggiornata qualche giorno dopo quando essa attrice aveva abbandonato il consesso;
la successiva riunione tenutasi in data
26/7/2010 vedeva la partecipazione di pochissimi condomini che deliberarono su tutti i punti all'ordine del giorno;
sosteneva, quale primo motivo di impugnativa che non era chiara la posizione dell'Ing. quale CP_2
pagina 2 di 8 Direttore dei Lavori nominato unicamente per la chiusura dei lavori della ricostruzione ex lege 219/1981 che assunse l'incarico senza produrre un preventivo all'Assemblea del 17/9/2010 e che espresse all'assemblea del
26/7/2010 consenso alla richiesta economica proveniente dalla Parte_3
che aveva operato anni addietro per il risanamento ex lege 219/1981.
[...]
Il secondo motivo di doglianza espresso dall'attrice al deliberato assembleare del 26/7/2010 è la approvazione del compenso all'amministratore pari ad €
625,00 mensili nonostante la ricostruzione, di cui era responsabile l'amministratore, era conclusa e quindi non si giustificava più un importo così elevato in favore dell'amministratore.
Il terzo dei motivi di opposizione era relativo alla denunciata illegittimità del rendiconto prodotto dall'amministratore stante la sua estrema sinteticità e la circostanza che non si rilevava un versamento di € 4.200,00 dalla stessa effettuato in data 23/10/2008, tanto esposto conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale il in persona Controparte_3
dell'amministratore p.t. per ivi sentir, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera, dichiararne la nullità e/o annullabilità delle delibere assunte in data 20/07/2010 e 26/07/2010 con vittoria di spese di giudizio.
In data 14/1/2011 si teneva la prima udienza ove parte attrice chiedeva termine per la rinotifica e l'udienza rinviata al 13.5.2011.
In data 13 maggio 2011, si costituiva il Condominio il quale si difendeva adducendo che, anche a voler considerare il periodo feriale, la opposizione doveva considerarsi tardiva e quindi inammissibile;
adduceva in merito che la data da cui far decorrere i 30 giorni per l'impugnazione era il 26 luglio 2010
in quanto il fatto che la condomina si fosse allontanata Pt_1
dall'assemblea non mutava i termini e, quindi, la decorrenza rimaneva fissata dal 26/7/2010; inoltre la opposizione era da considerarsi inammissibile in quanto, nonostante la avesse partecipato all'assemblea, Parte_1
pagina 3 di 8 non aveva espresso il proprio dissenso;
che il compenso all'amministratore era giustificato dal fatto che questi era ancora impegnato in questioni riguardanti la ricostruzione post sisma;
e che anche il terzo motivo si palesava inammissibile stante la estrema indeterminatezza.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 13/5/2011 le parti chiedevano concedersi termine per le memorie istruttorie che il Giudice concedeva rinviando all'udienza del
23/1/2012 quando il giudice rinviava per conclusioni alla data del 16/12/2013.
Tale ultima udienza veniva rinviata per comparizione personale alla data dell'11/4/2014 per richiesta dell'attrice che dichiarava pendenti trattative di bonario componimento.
Dopo diverse udienza quali il giudizio veniva rinviato per bonario componimento e/o ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 2/5/2016, rinviata d'ufficio al 18/10/2016, udienza durante la quale parte attrice chiedeva il rinvio in prosieguo prova per poter citare i testi mentre il chiedeva CP_1
rinviarsi per conclusione ed il giudice rinviava in prosieguo prova al
17/1/2017, udienza ancora una volta rinviata, su richiesta delle parti, per bonario componimento al 18/7/2017 e per i medesimi motivi subiva ulteriori rinvii fino al 9/2/2021 ove veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 22/6/2021, cui subiva rinvii per carico di ruolo e alla udienza del 31/5/2023,
al 12/9/2023 per la ricostruzione del fascicolo, udienza differita al 18/10/2023,
e poi per lo stesso adempimento al 19/12/2023, ed ancora subiva ulteriori differimenti fino all'udienza del 16/9/2024 quando, il sottoscritto GOP
assegnataria del ruolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui giovava unicamente l'attrice.
Motivi della decisione
Innanzi tutto, si analizzano le eccezioni alla scadenza del termine dei 30
pagina 4 di 8 giorni ai fini della decadenza e della ammissibilità del ricorso.
Bisogna evidenziare che il non intendendo partecipare alla CP_1
votazione, si sia volontariamente allontanato dai locali in cui si sta svolgendo l'assemblea, deve essere considerato legittimamente come assente ai fini della decorrenza dei termini per impugnare la delibera assembleare e che tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
4191/2024.
Quindi, non risultando trasmessa la delibera impugnata alla attrice
[...]
non si è verificata alcuna decadenza del diritto di impugnare Parte_1
la delibera oggetto del presente giudizio.
Passando all'analisi, invece, del primo motivo di impugnazione, bisogna rilevare che esso appare alquanto vago e non circostanziato in quanto l'assemblea condominiale ha ampi poteri decisionali e certamente era stata riscontrata tra i condomini la forte esigenza di completare i lavori straordinari ed evitare il contenzioso con la impresa edile che aveva appaltato i lavori per cui l'assemblea ha inteso approvare all'unanimità la ratifica e la relazione svolta dall'Ing. Persona_1
Né l'attrice ha fornito alcuna prova in merito ai presunti errori di cui sarebbe stata inficiata la detta relazione.
Si analizza il secondo dei motivi di opposizione alla delibera impugnata riguardante il compenso all'amministratore, a dire della attrice, importo troppo elevato e non giustificato dal coinvolgimento dell'amministratore stesso ai lavori straordinari riferiti al fabbricato condominiale ormai conclusi.
Eppure, anche in questo caso l'Assemblea ha votato a maggioranza per la conferma del mandato all'amministratore alle stesse condizioni e la votazione
è legittima in quanto le delibere assembleari prese in conformità alla legge e alle relative maggioranze necessarie sono vincolanti per tutti i condomini,
nessuno escluso, compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in pagina 5 di 8 minoranza.
Infine, in relazione al terzo dei motivi di opposizione consistente nella dichiarata illegittimità del rendiconto prodotto dall'amministratore attesa la sua estrema ed eccessiva sinteticità.
Si ricorda che, come chiarito dalla Cassazione nel 2022 (sent. n. 20009/22), «La
deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine di 30 giorni, non per ragioni di merito, ma solo di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera».
Le ragioni di illegittimità possono essere riassunte nella mancanza del quorum costitutivo;
la mancanza del quorum deliberativo;
l'omessa convocazione di uno o più condomini o il mancato rispetto dei 5 giorni di tempo tra il ricevimento dell'avviso e la data della prima convocazione ecc. e quindi motivi estranei a quanto eccepito dall'attrice.
Inoltre, i poteri del giudice non possono estendersi fino a mettere in discussione le spese che, in passato, sono già state autorizzate dall'assemblea con il bilancio preventivo e non sono state all'epoca impugnate dai condomini che ne avevano interesse.
Per di più, emerge dall'intero impianto oppositivo la esigenza dell'attrice di non vedersi addebitate le spese per i lavori straordinari deliberati prima che la stessa fosse divenuta proprietaria dell'immobile per i quali si ricorda che in tema di riparto delle spese condominiali concernenti lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi dei lavori gravano – secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, che pagina 6 di 8 non si siano diversamente accordati tra di loro alla luce di patti comunque inopponibili al condominio – su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione fermo restando la solidarietà che rimane vincolante per entrambi i soggetti venditore e compratore, che rimangono vincolati in solido, con le precisazioni di cui all'art. 63 .
Quindi, il momento scriminante è la data di deliberazione da parte dell'assemblea delle spese straordinarie, ossia la data della delibera di autorizzazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 comma 1, n. 4 c.c.,
assunta con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 4, c.c. (Ordinanza
Cass. Civ. VI 10 settembre 2020 n. 18793).
Pertanto, la richiesta di annullamento proveniente da parte attrice deve essere rigettata.
Vi sono, nonostante il rigetto della domanda, ragioni che militano in favore della compensazione delle spese legali stante la lunga trattativa per bonario componimento che ha impegnato per anni le parti del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13187/2010 r.g. tra
[...]
e il convenuto, Parte_4 Controparte_1
ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Salerno lì, 19/05/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8