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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11933/22 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Pedone come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Mariella Plantamura come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali Gestione
Commercianti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento CP_ emesse per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2014-2015: 1)
05920150000065119000, presuntivamente notificata il 20.01.2015; 2) n. 05920150022742862000, presuntivamente notificata il 05.12.2016; 3) n. 05920160012821361000, presuntivamente notificata il
01.10.2016; nonché con riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di 1 addebito emessi per il presunto mancato pagamento di “Contributi IVS” e contributi da “Modello DM 10
e sanzioni”, per gli anni 2008-2016: 4) n. 05920080001977612000, presuntivamente notificata il 18.02.2008;
5) n. 05920080028789815000, presuntivamente notificata il 22.10.2008; 6) n. 05920080036597060000, presuntivamente notificato il 16.12.2008; 7)n. 05920090046266316000, presuntivamente notificata il
01.12.2009; 8) n. 05920100003267240000, presuntivamente notificata il 01.02.2010; 9) n.
35920120001539013000, presuntivamente notificato il 30.05.2012; 10) n. 35920120002782276000, presuntivamente notificato il 26.11.2012; 11) n. 35920120002782377000, presuntivamente notificato il
26.11.2012; 12) n. 35920120004494890000, presuntivamente notificato il 24.02.2013; 13) n.
05920130001253524000, presuntivamente notificato il 13.05.2013; 14) n. 35920130001885116000, presuntivamente notificato il 07.08.2013; 15) n. 35920130002153806000, presuntivamente notificato il
20.11.2013; 16) n. 05920130003292244000, presuntivamente notificato il 09.01.2014; 17) n.
35920140001136344000, presuntivamente notificato il 11.06.2014; 18) n. 35920140005590741000, presuntivamente notificato il 01.02.2015; 19) n. 35920150001235900000, presuntivamente notificato il
09.11.2015; 20) n. 35920160000912403000, presuntivamente notificato il 18.07.2016; 21) n.
35920160003722215000, presuntivamente notificato il 27.12.2016; 22) n. 35920160005696239000, presuntivamente notificato il 18.01.2017; 23) n. 35920170001354435000, presuntivamente notificato il
24.09.2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione e la nullità della medesima per omessa notifica degli atti presupposti;
la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione per tardiva iscrizione a ruolo dei presunti crediti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000 in quanto proveniente da un indirizzo pec dell'
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_4
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
2 Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
L'art. 26 del D.P.R. n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI
PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), ed applicabile anche alla notifica degli avvisi di addebito, prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000 in data 08.10.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve, quindi, ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento.
*
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza
3 del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che n. 20 delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento opposta (precisamente quelle recanti n.
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23 nell'elenco di cui innanzi), sono state regolarmente notificate.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante Controparte_5 notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920179010894420000 notificata mediante deposito nella casa comunale il 20.02.2018 (all. n.20a della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 notificata mediante deposito nella casa comunale in data
22.12.2018 (all. n.22a della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920189008009880000 notificata mediante deposito nella casa comunale in data 12.12.2018 (all. n.23a della memoria difensiva).
Quanto alle ulteriori intimazioni di pagamento, richiamate nella memoria difensiva, le stesse non sono state prodotte in giudizio né pare siano mai state notificate da;
ed invero, alcuni Controparte_2 avvisi di ricevimento in atti non sono leggibili e non si comprende a quali atti interruttivi facciano riferimento (v. allegati dal n.11 al n.17).
In merito agli atti prodotti, si evidenzia che l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all.
22a), notificata in data 22.12.2018, ha interrotto la prescrizione delle seguenti cartelle ed avvisi:
1) cartella n. 05920150000065119000 (notificata il 20.01.2015); 16) avviso n. 05920130003292244000
(notificato il 09.01.2014); 18) avviso n. 35920140005590741000 (notificato il 01.02.2015); 19) avviso n.
35920150001235900000 (notificato il 09.11.2015); 20) avviso n. 35920160000912403000 (notificato il
18.07.2016).
Per gli avvisi di addebito n.35920160003722215000, notificato il 27.12.2016, e n.35920160005696239000, notificato il 18.01.2017 (rispettivamente n.21 e 22 dell'elenco), il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.05920179010894420000, in data 20.02.2018 (all. 20a ADER) e mediante l'intimazione di pagamento n. 05920189008009880000, in
4 data 12.12.2018 (all. 23a ADER).
In merito all'avviso n. 35920170001354435000, notificato il 24.09.2017, (n.23 dell'elenco), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto, invece, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920189008009880000, in data 12.12.2018.
*
I contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento 4) n. 05920080001977612000, 5) n.
05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000, 7) n. 05920090046266316000, 8) n.
05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n. 35920120001539013000, 10) n.
35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n. 35920120004494890000, 13) n.
05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n. 35920130002153806000 si riferiscono parte al periodo dal 2003 al 2007, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2008 ed il
2012; ed altri, invece, si riferiscono al periodo dal 2009 al 2012, per cui devono ritenersi estinti tra il 2014 ed il 2017, anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento n. 05920189005682456000, avvenuta in data 12.12.2018.
* CP_ Un discorso diverso meritano le cartelle di pagamento n. 05920150022742862000 e n.
05920160012821361000, entrambe relative a rate premio 2015 (rispettivamente n.2 e 3 dell'elenco), in relazione alle quali non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la regolare notificazione degli atti;
ed invero, ha allegato due ricevute pec di mancata consegna delle stesse CP_2 CP_2 per “indirizzo non valido”.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei suindicati premi assicurativi è stata l'intimazione di pagamento n. 05920179010894420000 (all. 20a memoria notificata in Controparte_2 data 20.02.2018, con riguardo alla cartella 2) n. 05920150022742862000; nonché l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all. 22a memoria notificata in data Controparte_2
22.12.2018, con riguardo alla cartella di pagamento 3) n. 05920160012821361000.
Per entrambe le cartelle, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione Controparte_2 mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n.05920229007380341/000 notificata data
18.10.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Analoghe considerazioni valgono per l'avviso di addebito n.35920140001136344000 (n.17) per il quale non risulta in atti prova della regolare notifica dell'atto (né l'atto stesso).
Il primo atto con cui la debitrice è venuta a conoscenza dei contributi previdenziali è l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all. 22a) notificata in data 22.01.2018; pertanto gli stessi contributi non risultano prescritti alla data di notifica (18.10.2022) della intimazione di pagamento n.05920229007380341/000, oggetto dell'odierno giudizio.
*
5 In forza delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che parte ricorrente è tenuta a pagare tutti i contributi riportati nella intimazione di pagamento opposta, ad eccezione di quelli riportati nelle cartelle: 4) n. 05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6)
n. 05920080036597060000, 7) n. 05920090046266316000, 8)n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n. 35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n.
35920120002782377000, 12) n. 35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n.
35920130001885116000, 15) n. 35920130002153806000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è tenuta a pagare i contributi previdenziali riportati nella intimazione di Parte_1 pagamento 05920229007380341/000, ad eccezione di quelli riportati nelle cartelle: 4) n.
05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000, 7) n.
05920090046266316000, 8)n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n.
35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n.
35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n.
35920130002153806000;
- per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento: 4) n. 05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000,
7) n. 05920090046266316000, 8) n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n.
35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n.
35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n.
35920130002153806000;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.11933/22 R.G. tra rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Pedone come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso;
opponente e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Marcello Raho come da procura generale allegata alla memoria difensiva nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2 dall'Avv. Mariella Plantamura come da procura speciale allegata alla memoria difensiva
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Bianco come da procura generale indicata nella memoria difensiva opposti
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento - pagamento contributi previdenziali Gestione
Commercianti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000, notificata a mezzo pec in data 18.10.2022, con specifico riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento CP_ emesse per il presunto mancato pagamento di premi assicurativi per gli anni 2014-2015: 1)
05920150000065119000, presuntivamente notificata il 20.01.2015; 2) n. 05920150022742862000, presuntivamente notificata il 05.12.2016; 3) n. 05920160012821361000, presuntivamente notificata il
01.10.2016; nonché con riferimento ai crediti riportati nelle seguenti cartelle di pagamento ed avvisi di 1 addebito emessi per il presunto mancato pagamento di “Contributi IVS” e contributi da “Modello DM 10
e sanzioni”, per gli anni 2008-2016: 4) n. 05920080001977612000, presuntivamente notificata il 18.02.2008;
5) n. 05920080028789815000, presuntivamente notificata il 22.10.2008; 6) n. 05920080036597060000, presuntivamente notificato il 16.12.2008; 7)n. 05920090046266316000, presuntivamente notificata il
01.12.2009; 8) n. 05920100003267240000, presuntivamente notificata il 01.02.2010; 9) n.
35920120001539013000, presuntivamente notificato il 30.05.2012; 10) n. 35920120002782276000, presuntivamente notificato il 26.11.2012; 11) n. 35920120002782377000, presuntivamente notificato il
26.11.2012; 12) n. 35920120004494890000, presuntivamente notificato il 24.02.2013; 13) n.
05920130001253524000, presuntivamente notificato il 13.05.2013; 14) n. 35920130001885116000, presuntivamente notificato il 07.08.2013; 15) n. 35920130002153806000, presuntivamente notificato il
20.11.2013; 16) n. 05920130003292244000, presuntivamente notificato il 09.01.2014; 17) n.
35920140001136344000, presuntivamente notificato il 11.06.2014; 18) n. 35920140005590741000, presuntivamente notificato il 01.02.2015; 19) n. 35920150001235900000, presuntivamente notificato il
09.11.2015; 20) n. 35920160000912403000, presuntivamente notificato il 18.07.2016; 21) n.
35920160003722215000, presuntivamente notificato il 27.12.2016; 22) n. 35920160005696239000, presuntivamente notificato il 18.01.2017; 23) n. 35920170001354435000, presuntivamente notificato il
24.09.2017.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza della notifica della intimazione di pagamento impugnata in quanto eseguita da un indirizzo Pec del mittente non risultante dal Registro degli indirizzi della Pubblica amministrazione e la nullità della medesima per omessa notifica degli atti presupposti;
la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione per tardiva iscrizione a ruolo dei presunti crediti, nonché l'estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9 lettera b) della legge 8 agosto 1995 n°335.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti contestavano la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 24.09.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della notifica a mezzo pec dell'intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000 in quanto proveniente da un indirizzo pec dell'
[...]
non iscritto nei pubblici registri. CP_4
Secondo il disposto dell'art.
3-bis della L. 53/1994 “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
2 Tale norma, introdotta con l'art. 16 quater del decreto-Legge n°179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è inserita nella legge n°53/94 che ha introdotto la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
L'art. 26 del D.P.R. n°602/73, al secondo comma, prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n°68, anche a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI
PEC)”, norma quest'ultima introdotta a decorrere dal 22 ottobre 2015 con l'art. 14 del decreto 159/2015.
Orbene, va rilevato che la norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, introdotta peraltro dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 bis legge n°53/94 (l'art. 3 bis è stato inserito nella legge n°53/94 nel 2012 mentre la noma di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n°602/73 è stata introdotta nel
2015), ed applicabile anche alla notifica degli avvisi di addebito, prescrive che l'indirizzo del destinatario della notifica a mezzo PEC sia quello presente nell'INI-PEC e nulla prescrive, a differenza della norma di cui anzidetto art. 3 bis, in ordine a quello del mittente.
Pertanto, deve ritenersi valida la notifica della intimazione di pagamento n. 05920229007380341/000 in data 08.10.2022 effettuata dall'indirizzo pec “ t.”. Email_1
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. Civ., Sez.V, sent. ord. n.18684/23; conf. Cass. Civ., Sez. V, ord. n.26682/2024). Lo stesso principio deve, quindi, ritenersi applicabile alla notificazione degli avvisi di addebito e della intimazione di pagamento.
*
Passando al merito della controversia, nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi procedurali.
Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza
3 del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.
Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti, risulta che n. 20 delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito richiamati nella intimazione di pagamento opposta (precisamente quelle recanti n.
1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23 nell'elenco di cui innanzi), sono state regolarmente notificate.
Alla luce della regolare notificazione degli atti richiamati, parte opponente potrà far valere unicamente i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito successivi alla notificazione dei titoli, quindi - stando ai motivi di ricorso – l'intervenuta prescrizione successiva.
Orbene, il ha interrotto la prescrizione quinquennale mediante Controparte_5 notificazione dei seguenti atti anteriori alla intimazione di pagamento opposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) intimazione di pagamento n. 05920179010894420000 notificata mediante deposito nella casa comunale il 20.02.2018 (all. n.20a della memoria difensiva); b) intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 notificata mediante deposito nella casa comunale in data
22.12.2018 (all. n.22a della memoria difensiva); c) intimazione di pagamento n. 05920189008009880000 notificata mediante deposito nella casa comunale in data 12.12.2018 (all. n.23a della memoria difensiva).
Quanto alle ulteriori intimazioni di pagamento, richiamate nella memoria difensiva, le stesse non sono state prodotte in giudizio né pare siano mai state notificate da;
ed invero, alcuni Controparte_2 avvisi di ricevimento in atti non sono leggibili e non si comprende a quali atti interruttivi facciano riferimento (v. allegati dal n.11 al n.17).
In merito agli atti prodotti, si evidenzia che l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all.
22a), notificata in data 22.12.2018, ha interrotto la prescrizione delle seguenti cartelle ed avvisi:
1) cartella n. 05920150000065119000 (notificata il 20.01.2015); 16) avviso n. 05920130003292244000
(notificato il 09.01.2014); 18) avviso n. 35920140005590741000 (notificato il 01.02.2015); 19) avviso n.
35920150001235900000 (notificato il 09.11.2015); 20) avviso n. 35920160000912403000 (notificato il
18.07.2016).
Per gli avvisi di addebito n.35920160003722215000, notificato il 27.12.2016, e n.35920160005696239000, notificato il 18.01.2017 (rispettivamente n.21 e 22 dell'elenco), il decorso del termine quinquennale è stato interrotto direttamente mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.05920179010894420000, in data 20.02.2018 (all. 20a ADER) e mediante l'intimazione di pagamento n. 05920189008009880000, in
4 data 12.12.2018 (all. 23a ADER).
In merito all'avviso n. 35920170001354435000, notificato il 24.09.2017, (n.23 dell'elenco), il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto, invece, mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
05920189008009880000, in data 12.12.2018.
*
I contributi previdenziali di cui alle cartelle di pagamento 4) n. 05920080001977612000, 5) n.
05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000, 7) n. 05920090046266316000, 8) n.
05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n. 35920120001539013000, 10) n.
35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n. 35920120004494890000, 13) n.
05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n. 35920130002153806000 si riferiscono parte al periodo dal 2003 al 2007, per cui devono ritenersi estinti nel periodo compreso tra il 2008 ed il
2012; ed altri, invece, si riferiscono al periodo dal 2009 al 2012, per cui devono ritenersi estinti tra il 2014 ed il 2017, anteriormente alla notificazione della intimazione di pagamento n. 05920189005682456000, avvenuta in data 12.12.2018.
* CP_ Un discorso diverso meritano le cartelle di pagamento n. 05920150022742862000 e n.
05920160012821361000, entrambe relative a rate premio 2015 (rispettivamente n.2 e 3 dell'elenco), in relazione alle quali non risulta prodotto alcun documento valido a dimostrare la regolare notificazione degli atti;
ed invero, ha allegato due ricevute pec di mancata consegna delle stesse CP_2 CP_2 per “indirizzo non valido”.
Il primo atto con cui parte ricorrente è venuta a conoscenza dei suindicati premi assicurativi è stata l'intimazione di pagamento n. 05920179010894420000 (all. 20a memoria notificata in Controparte_2 data 20.02.2018, con riguardo alla cartella 2) n. 05920150022742862000; nonché l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all. 22a memoria notificata in data Controparte_2
22.12.2018, con riguardo alla cartella di pagamento 3) n. 05920160012821361000.
Per entrambe le cartelle, ha interrotto il decorso del termine di prescrizione Controparte_2 mediante la notificazione dell'intimazione di pagamento n.05920229007380341/000 notificata data
18.10.2022, oggetto dell'odierno giudizio.
Analoghe considerazioni valgono per l'avviso di addebito n.35920140001136344000 (n.17) per il quale non risulta in atti prova della regolare notifica dell'atto (né l'atto stesso).
Il primo atto con cui la debitrice è venuta a conoscenza dei contributi previdenziali è l'intimazione di pagamento n. 05920189005682456000 (all. 22a) notificata in data 22.01.2018; pertanto gli stessi contributi non risultano prescritti alla data di notifica (18.10.2022) della intimazione di pagamento n.05920229007380341/000, oggetto dell'odierno giudizio.
*
5 In forza delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato che parte ricorrente è tenuta a pagare tutti i contributi riportati nella intimazione di pagamento opposta, ad eccezione di quelli riportati nelle cartelle: 4) n. 05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6)
n. 05920080036597060000, 7) n. 05920090046266316000, 8)n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n. 35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n.
35920120002782377000, 12) n. 35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n.
35920130001885116000, 15) n. 35920130002153806000.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che è tenuta a pagare i contributi previdenziali riportati nella intimazione di Parte_1 pagamento 05920229007380341/000, ad eccezione di quelli riportati nelle cartelle: 4) n.
05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000, 7) n.
05920090046266316000, 8)n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n.
35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n.
35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n.
35920130002153806000;
- per l'effetto dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento: 4) n. 05920080001977612000, 5) n. 05920080028789815000, 6) n. 05920080036597060000,
7) n. 05920090046266316000, 8) n. 05920100003267240000, nonché negli avvisi di addebito 9) n.
35920120001539013000, 10) n. 35920120002782276000, 11) n. 35920120002782377000, 12) n.
35920120004494890000, 13) n. 05920130001253524000, 14) n. 35920130001885116000, 15) n.
35920130002153806000;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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