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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3441/2024 estensore
Dott.ssa Chiara Colosimo promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
SILLANI e dall'avv. SIMONE VALMORI ( , elettivamente domiciliato in C.F._2
MILANO, VIA CARROCCIO 12, presso il primo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAVARE'1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il CP_1
difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE disattesa e respinta e con vittoria di spese e compensi professionali di causa per entrambi i gradi di giudizio e in riforma della Sentenza n. 3441/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro G.U. D.ssa Chiara Colosimo (depositata in data 09.08.2024 e non notificata) così giudicare:
pagina 1 di 7 A. Nel merito:
- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito opposto e in ogni caso revocarlo, per le ragioni esposte in ricorso;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in ricorso, le pretese formulate dall' ed azionate per il tramite dell'Avviso di Addebito opposto;
CP_1
B. In ogni caso, condannare a restituire al sig. tutte le somme eventualmente CP_1 Parte_1
versate in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi dalla data del pagamento fini all'effettiva restituzione.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
3441/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro;
in subordine in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 617 cpc;
in ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n.
36820230015461350000 e condannando comunque l'appellante, , al pagamento in Parte_1 favore dell' delle somme indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in CP_1
corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 06820230015461350000, relativo a contributi pretesi in favore della Gestione
Commercianti per il periodo da ottobre 2016 a settembre 2022, oltre a sanzioni, compensi di riscossione e diritti di notifica per complessivi € 35.738,67.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'irritualità e la conseguente nullità della notificazione dell'avviso di addebito, effettuata tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo di Milano, Viale Lazio
n. 27, in data 3.1.2024, invece che nel luogo della residenza stabilita dall'odierno appellante (sin dal
28.06.20216) a Barcellona (Spagna) Via Augusta n. 251, asserendo di avere avuto conoscenza dell'atto solo in data 15.2.2024 e quindi dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione.
Nel merito, contestava i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, effettuata dall' solo sulla base della sua posizione di socio di maggioranza (99%) ed amministratore unico CP_1
pagina 2 di 7 (ora liquidatore) dell'impresa “NEGOTIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”. Il ricorrente non svolgeva alcuna attività per la società in questione, risiedendo stabilmente in Spagna doveva svolgeva le proprie attività lavorative e imprenditoriali.
Nel contraddittorio dell' , il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando la tardività del ricorso in CP_1 opposizione poiché la notifica effettuata all'indirizzo di Milano Viale Lazio 27 era da ritenersi valida.
Il Tribunale ha affermato che sicuramente il risulta anagraficamente residente in [...]dal Pt_1
2016, ma il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 06820230015461350000 concerneva l'attività svolta dal ricorrente quale socio di maggioranza e amministratore unico della Negotia s.r.l. in liquidazione. La Negotia s.r.l., società costituita il 31 maggio 2004, è stata posta in liquidazione a far data dal 3 gennaio 2022 e è stato nominato liquidatore con atto del 27 dicembre 2021 (doc. 3, Parte_1
fascicolo resistente); al momento della nomina quale liquidatore, quest'ultimo ha dichiarato la residenza in “MILANO (MI) VIALE LAZIO 27 CAP 20135”: è questo, difatti, l'indirizzo di residenza pubblicato sulla visura camerale della Negotia s.r.l. in liquidazione (cfr. pag. 5 – doc. 3, fascicolo resistente).
La visura camerale è strumento di pubblicità nei confronti dei terzi rispetto ai dati fondamentali inerenti all'impresa iscritta: denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, tipo di attività svolta, organi di amministrazione, cariche sociali e altri. Dunque, del tutto correttamente ha proceduto alla CP_1 notificazione dell'avviso di addebito all'indirizzo indicato dallo stesso (docc. 1-1bis, Parte_1
fascicolo opposto). Il Tribunale osservava anche che aveva già ricevuto – al medesimo indirizzo – Pt_1
la comunicazione di iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti, notificazione perfezionatasi il 21 gennaio 2022, senza che l'opponente abbia mai contestato alcunché al riguardo (docc. 2-2bis, fascicolo opposto).
In ogni caso le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 6.2.2025. Parte_1
L'appellante censura la decisione del Tribunale nel punto in cui ha ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, la notifica effettuata presso l'indirizzo di Milano Viale
Lazio 27, che è quello della sede della società Negotia srl in liquidazione. La tesi della nullità della notifica è stata disattesa dal Giudice di prime cure, sulla base dell'indicazione della residenza dell'appellante nel luogo ove è stata consegnata la raccomandata, ma tale decisione, secondo l'appellante, è erronea, posto che l'AVA si riferisce alla posizione personale del ricorrente e non a contributi dovuti dalla società ed infatti l'atto è stato notificato al personalmente e non nella Pt_1
sua qualità di socio e legale rappresentante della convenuta, essendo la presunta attività lavorativa pagina 3 di 7 presso la società un mero accidente, come tale non idoneo a mutare la destinazione soggettiva dell'AVA contestato.
Del resto, secondo l'appellante, lo stesso contenuto letterale dell'avviso di addebito conferma tale circostanza: in alcuna parte dell'atto compaiono riferimenti alla ragione sociale di Negotia S.r.l.. Il fatto che non sia sorto alcun obbligo contributivo in relazione alla carica rivestita porta a escludere che, con riferimento all'obbligazione contributiva rivendicata dall' , possa ritenersi sussistente CP_1
un collegamento funzionale tra la posizione soggettiva individuale del e quella Pt_1 organica/sociale dal medesimo assunta nell'ambito di Negotia S.r.l., collegamento che possa in qualche modo legittimare la notificazione dell'avviso di addebito presso l'indirizzo risultante dalla visura camerale della società anziché presso l'indirizzo di residenza effettiva dell'odierno appellante.
L'appellante contesta anche l'affermazione del primo Giudice secondo cui egli non avrebbe mai contestato la precedente comunicazione della iscrizione di ufficio effettuata nel 2022 al medesimo indirizzo: infatti l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto da che non è l'appellante CP_2
ed egli ha negato di avere ricevuto anche tale comunicazione, tanto è vero che ha eccepito la prescrizione parziale dei contributi.
L'appellante ricorda che alla prima udienza ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce agli avvisi di ricevimento di entrambe le raccomandate.
Viene contestata altresì l'irrilevanza della osservazione del primo giudice secondo cui l'attestazione dell'agente postale fa fede fino a querela di falso, posto che l'opponente non ha contestato che la notifica sia stata effettuata presso quell'indirizzo, ma ha contestato che quello fosse l'indirizzo di sua residenza effettiva.
Nel merito, l'appellante ripropone le eccezioni svolte in primo grado. L' non ha offerto alcuna CP_1
prova dei requisiti della abitualità e prevalenza, non potendo questi discendere dalla mera qualità di socio di maggioranza (99%) e liquidatore. La società è inattiva da anni e dal dicembre 2021 è stata posta in liquidazione;
dai bilanci risulta che i valori di produzione erano e sono pari a zero. Il Pt_1
è residente in [...]dal 2016 dove svolge la propria attività imprenditoriale;
l'appellante a proposito richiama la documentazione prodotta in primo grado da cui emerge la prova dell'effettiva residenza in Spagna e della assenza di qualsiasi attività lavorativa prestata entro la società
[...]
. Parte_2
Ribadisce anche l'eccezione di prescrizione per gli anni 2016-2017-2018, insistendo per la non validità ai fini dell'interruzione della prescrizione della raccomandata recapitata il 3.1.22 e ricevuta da e non dall'appellante. CP_2
pagina 4 di 7 Con memoria del 27.3.2025 l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello: insiste CP_1
per la validità della notifica effettuata con raccomandata a/r presso la residenza indicata nell'atto depositato presso il registro delle imprese al momento dell'assunzione della qualifica di liquidatore;
ribadisce che la contestazione circa la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento doveva essere effettuata tramite querela di falso. Fa presente che la raccomandata a/r del 3.1.2022 è stata sottoscritta da padre del ricorrente e socio di minoranza della società avente sede presso CP_2
l'indirizzo dove è stata recapitata la raccomandata.
Nel merito, l'appellato sostiene che anche la liquidazione della società richiedeva una attività che poteva essere svolto solo dallo stesso il quale aveva partecipato alle assemblee per i bilanci e Pt_1
svolto tutte le attività che comunque sono necessarie per una società, non essendovi dipendenti né ulteriori soggetti che vi prestano la propria opera.
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato.
Assume rilievo preliminare la doglianza circa la notifica dell'avviso di addebito impugnato, visto che il ricorso introduttivo è stato pacificamente depositato oltre la scadenza dei 40 giorni previsti, a pena di decadenza, dall'art. 24 comma 5 D. Lgs 46/1999, rispetto alla data della ricezione della raccomandata contenente l'avviso di addebito.
Va premesso che la notifica dell'avviso di addebito è regolata dall'art. 30 comma 4 del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, che prevede come modalità di notifica alternativa alla posta elettronica certificata, la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Le norme da osservare, quindi sono quelle relative al servizio postale e non si applicano le regole proprie delle notifiche di atti giudiziari.
Non è necessario, in particolare, che la raccomandata sia recapitata all'indirizzo di residenza anagrafica, ben potendo essere il destinatario raggiunto in altro luogo. Nella specie, non è contestato che al momento della comunicazione al registro delle imprese della messa in liquidazione della società (ben successiva all'Iscrizione all'AIRE dell'appellante) siano stati comunicati anche i dati anagrafici del liquidatore, fra cui risulta, come residenza, l'indirizzo di Viale Lazio 27; pertanto, tali dati sono stati utilizzati legittimamente da nell'ambito del sistema della c.d. comunicazione CP_1
unica di impresa. Poiché la raccomandata a/r era conseguente ad una precedente iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti in cui era identificata la società, ed in relazione alla posizione di titolare dell'impresa, sussiste il collegamento funzionale fra la posizione individuale dell'appellante e la carica rivestita all'interno della società; ciò non può negarsi, come intende l'appellante, in base a pagina 5 di 7 considerazioni attinenti al merito della pretesa dell' , che logicamente si collocano a valle di tale CP_1
collegamento. Per tali motivi, l'indirizzo di Viale Lazio 27 era legittimamente utilizzabile per l'invio di una raccomandata a/r al sig. , come ritenuto dal primo Giudice. Parte_1
La cartolina di ricevimento prodotta dall' relativa alla notifica dell'avviso di addebito reca una CP_1
firma del destinatario illeggibile. A tale proposito il collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23).
Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.”
Anche per questo aspetto, quindi, la valutazione del Tribunale merita piena condivisione.
Le stesse osservazioni valgono anche per la precedente raccomandata contenente l'iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti ricevuta il 21.1.2022, nel cui avviso di ricevimento risulta leggibile la firma si tratta del socio di minoranza della società nonché (come non CP_2 contestato dall'appellante) padre dell'appellante medesimo, per cui si deve ritenere che l'accertamento dell'ufficiale postale, avente efficacia probatoria qualificata, abbia avuto ad oggetto l'accettazione della raccomandata da parte di soggetto che si incaricava della consegna al destinatario.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione parziale dei contributi risulta infondata.
Le questioni attinenti il merito dell'iscrizione alla gestione commercianti (prese in esame ed accolte dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 164/2025 prodotta dall'appellante, relativa ad un successivo avviso di addebito) non possono essere prese in considerazione in questa causa, stante la preclusione derivante dall'irretrattabilità del titolo opposto.
L'appello merita quindi integrale rigetto.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3441/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
3.500,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3441/2024 estensore
Dott.ssa Chiara Colosimo promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRO Parte_1 C.F._1
SILLANI e dall'avv. SIMONE VALMORI ( , elettivamente domiciliato in C.F._2
MILANO, VIA CARROCCIO 12, presso il primo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAVARE'1 (Ufficio Legale Distrettuale ) presso il CP_1
difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE disattesa e respinta e con vittoria di spese e compensi professionali di causa per entrambi i gradi di giudizio e in riforma della Sentenza n. 3441/2024 resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro G.U. D.ssa Chiara Colosimo (depositata in data 09.08.2024 e non notificata) così giudicare:
pagina 1 di 7 A. Nel merito:
- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o illegittimità e/o l'infondatezza dell'Avviso di Addebito opposto e in ogni caso revocarlo, per le ragioni esposte in ricorso;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in ricorso, le pretese formulate dall' ed azionate per il tramite dell'Avviso di Addebito opposto;
CP_1
B. In ogni caso, condannare a restituire al sig. tutte le somme eventualmente CP_1 Parte_1
versate in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi dalla data del pagamento fini all'effettiva restituzione.
PER L'APPELLATO
Voglia l'On. Corte di Appello di Milano adita, per i motivi esposti in atti, in via principale, nel merito, respingere l'avversa impugnazione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
3441/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro;
in subordine in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'opposizione tutta in quanto tardivamente proposta ex art. 617 cpc;
in ulteriore subordine, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando in ogni caso l'avviso di addebito n.
36820230015461350000 e condannando comunque l'appellante, , al pagamento in Parte_1 favore dell' delle somme indicate nell'atto suddetto o di quelle diverse accertate come dovute in CP_1
corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi sino al momento del saldo.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 06820230015461350000, relativo a contributi pretesi in favore della Gestione
Commercianti per il periodo da ottobre 2016 a settembre 2022, oltre a sanzioni, compensi di riscossione e diritti di notifica per complessivi € 35.738,67.
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, l'irritualità e la conseguente nullità della notificazione dell'avviso di addebito, effettuata tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo di Milano, Viale Lazio
n. 27, in data 3.1.2024, invece che nel luogo della residenza stabilita dall'odierno appellante (sin dal
28.06.20216) a Barcellona (Spagna) Via Augusta n. 251, asserendo di avere avuto conoscenza dell'atto solo in data 15.2.2024 e quindi dopo la scadenza del termine per proporre l'opposizione.
Nel merito, contestava i presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, effettuata dall' solo sulla base della sua posizione di socio di maggioranza (99%) ed amministratore unico CP_1
pagina 2 di 7 (ora liquidatore) dell'impresa “NEGOTIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE”. Il ricorrente non svolgeva alcuna attività per la società in questione, risiedendo stabilmente in Spagna doveva svolgeva le proprie attività lavorative e imprenditoriali.
Nel contraddittorio dell' , il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando la tardività del ricorso in CP_1 opposizione poiché la notifica effettuata all'indirizzo di Milano Viale Lazio 27 era da ritenersi valida.
Il Tribunale ha affermato che sicuramente il risulta anagraficamente residente in [...]dal Pt_1
2016, ma il credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 06820230015461350000 concerneva l'attività svolta dal ricorrente quale socio di maggioranza e amministratore unico della Negotia s.r.l. in liquidazione. La Negotia s.r.l., società costituita il 31 maggio 2004, è stata posta in liquidazione a far data dal 3 gennaio 2022 e è stato nominato liquidatore con atto del 27 dicembre 2021 (doc. 3, Parte_1
fascicolo resistente); al momento della nomina quale liquidatore, quest'ultimo ha dichiarato la residenza in “MILANO (MI) VIALE LAZIO 27 CAP 20135”: è questo, difatti, l'indirizzo di residenza pubblicato sulla visura camerale della Negotia s.r.l. in liquidazione (cfr. pag. 5 – doc. 3, fascicolo resistente).
La visura camerale è strumento di pubblicità nei confronti dei terzi rispetto ai dati fondamentali inerenti all'impresa iscritta: denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, tipo di attività svolta, organi di amministrazione, cariche sociali e altri. Dunque, del tutto correttamente ha proceduto alla CP_1 notificazione dell'avviso di addebito all'indirizzo indicato dallo stesso (docc. 1-1bis, Parte_1
fascicolo opposto). Il Tribunale osservava anche che aveva già ricevuto – al medesimo indirizzo – Pt_1
la comunicazione di iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti, notificazione perfezionatasi il 21 gennaio 2022, senza che l'opponente abbia mai contestato alcunché al riguardo (docc. 2-2bis, fascicolo opposto).
In ogni caso le attestazioni compiute dall'agente postale fanno fede fino a querela di falso, in quanto la notificazione a mezzo posta è attività legittimamente delegata all'agente postale e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 6.2.2025. Parte_1
L'appellante censura la decisione del Tribunale nel punto in cui ha ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, la notifica effettuata presso l'indirizzo di Milano Viale
Lazio 27, che è quello della sede della società Negotia srl in liquidazione. La tesi della nullità della notifica è stata disattesa dal Giudice di prime cure, sulla base dell'indicazione della residenza dell'appellante nel luogo ove è stata consegnata la raccomandata, ma tale decisione, secondo l'appellante, è erronea, posto che l'AVA si riferisce alla posizione personale del ricorrente e non a contributi dovuti dalla società ed infatti l'atto è stato notificato al personalmente e non nella Pt_1
sua qualità di socio e legale rappresentante della convenuta, essendo la presunta attività lavorativa pagina 3 di 7 presso la società un mero accidente, come tale non idoneo a mutare la destinazione soggettiva dell'AVA contestato.
Del resto, secondo l'appellante, lo stesso contenuto letterale dell'avviso di addebito conferma tale circostanza: in alcuna parte dell'atto compaiono riferimenti alla ragione sociale di Negotia S.r.l.. Il fatto che non sia sorto alcun obbligo contributivo in relazione alla carica rivestita porta a escludere che, con riferimento all'obbligazione contributiva rivendicata dall' , possa ritenersi sussistente CP_1
un collegamento funzionale tra la posizione soggettiva individuale del e quella Pt_1 organica/sociale dal medesimo assunta nell'ambito di Negotia S.r.l., collegamento che possa in qualche modo legittimare la notificazione dell'avviso di addebito presso l'indirizzo risultante dalla visura camerale della società anziché presso l'indirizzo di residenza effettiva dell'odierno appellante.
L'appellante contesta anche l'affermazione del primo Giudice secondo cui egli non avrebbe mai contestato la precedente comunicazione della iscrizione di ufficio effettuata nel 2022 al medesimo indirizzo: infatti l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto da che non è l'appellante CP_2
ed egli ha negato di avere ricevuto anche tale comunicazione, tanto è vero che ha eccepito la prescrizione parziale dei contributi.
L'appellante ricorda che alla prima udienza ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce agli avvisi di ricevimento di entrambe le raccomandate.
Viene contestata altresì l'irrilevanza della osservazione del primo giudice secondo cui l'attestazione dell'agente postale fa fede fino a querela di falso, posto che l'opponente non ha contestato che la notifica sia stata effettuata presso quell'indirizzo, ma ha contestato che quello fosse l'indirizzo di sua residenza effettiva.
Nel merito, l'appellante ripropone le eccezioni svolte in primo grado. L' non ha offerto alcuna CP_1
prova dei requisiti della abitualità e prevalenza, non potendo questi discendere dalla mera qualità di socio di maggioranza (99%) e liquidatore. La società è inattiva da anni e dal dicembre 2021 è stata posta in liquidazione;
dai bilanci risulta che i valori di produzione erano e sono pari a zero. Il Pt_1
è residente in [...]dal 2016 dove svolge la propria attività imprenditoriale;
l'appellante a proposito richiama la documentazione prodotta in primo grado da cui emerge la prova dell'effettiva residenza in Spagna e della assenza di qualsiasi attività lavorativa prestata entro la società
[...]
. Parte_2
Ribadisce anche l'eccezione di prescrizione per gli anni 2016-2017-2018, insistendo per la non validità ai fini dell'interruzione della prescrizione della raccomandata recapitata il 3.1.22 e ricevuta da e non dall'appellante. CP_2
pagina 4 di 7 Con memoria del 27.3.2025 l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello: insiste CP_1
per la validità della notifica effettuata con raccomandata a/r presso la residenza indicata nell'atto depositato presso il registro delle imprese al momento dell'assunzione della qualifica di liquidatore;
ribadisce che la contestazione circa la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento doveva essere effettuata tramite querela di falso. Fa presente che la raccomandata a/r del 3.1.2022 è stata sottoscritta da padre del ricorrente e socio di minoranza della società avente sede presso CP_2
l'indirizzo dove è stata recapitata la raccomandata.
Nel merito, l'appellato sostiene che anche la liquidazione della società richiedeva una attività che poteva essere svolto solo dallo stesso il quale aveva partecipato alle assemblee per i bilanci e Pt_1
svolto tutte le attività che comunque sono necessarie per una società, non essendovi dipendenti né ulteriori soggetti che vi prestano la propria opera.
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
L'appello è infondato.
Assume rilievo preliminare la doglianza circa la notifica dell'avviso di addebito impugnato, visto che il ricorso introduttivo è stato pacificamente depositato oltre la scadenza dei 40 giorni previsti, a pena di decadenza, dall'art. 24 comma 5 D. Lgs 46/1999, rispetto alla data della ricezione della raccomandata contenente l'avviso di addebito.
Va premesso che la notifica dell'avviso di addebito è regolata dall'art. 30 comma 4 del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, che prevede come modalità di notifica alternativa alla posta elettronica certificata, la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Le norme da osservare, quindi sono quelle relative al servizio postale e non si applicano le regole proprie delle notifiche di atti giudiziari.
Non è necessario, in particolare, che la raccomandata sia recapitata all'indirizzo di residenza anagrafica, ben potendo essere il destinatario raggiunto in altro luogo. Nella specie, non è contestato che al momento della comunicazione al registro delle imprese della messa in liquidazione della società (ben successiva all'Iscrizione all'AIRE dell'appellante) siano stati comunicati anche i dati anagrafici del liquidatore, fra cui risulta, come residenza, l'indirizzo di Viale Lazio 27; pertanto, tali dati sono stati utilizzati legittimamente da nell'ambito del sistema della c.d. comunicazione CP_1
unica di impresa. Poiché la raccomandata a/r era conseguente ad una precedente iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti in cui era identificata la società, ed in relazione alla posizione di titolare dell'impresa, sussiste il collegamento funzionale fra la posizione individuale dell'appellante e la carica rivestita all'interno della società; ciò non può negarsi, come intende l'appellante, in base a pagina 5 di 7 considerazioni attinenti al merito della pretesa dell' , che logicamente si collocano a valle di tale CP_1
collegamento. Per tali motivi, l'indirizzo di Viale Lazio 27 era legittimamente utilizzabile per l'invio di una raccomandata a/r al sig. , come ritenuto dal primo Giudice. Parte_1
La cartolina di ricevimento prodotta dall' relativa alla notifica dell'avviso di addebito reca una CP_1
firma del destinatario illeggibile. A tale proposito il collegio richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Questa Corte, con orientamento costante cui va data continuità, ha sempre affermato, riguardo alle comunicazioni avvenute ai sensi degli artt.32 e 39 d.l. 9 aprile 2001, che l'ufficiale postale non ha altro compito se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass.11708/11, Cass.1686/23).
Rettamente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto valida ed efficace la comunicazione, sebbene recante firma illeggibile sull'avviso di ricevimento, poiché l'accertamento della relazione tra il ricevente e il destinatario rientra nel preliminare accertamento dell'ufficiale postale, e la mancanza di tale relazione può essere fatta valere solo con querela di falso, non proposta.”
Anche per questo aspetto, quindi, la valutazione del Tribunale merita piena condivisione.
Le stesse osservazioni valgono anche per la precedente raccomandata contenente l'iscrizione di ufficio alla Gestione Commercianti ricevuta il 21.1.2022, nel cui avviso di ricevimento risulta leggibile la firma si tratta del socio di minoranza della società nonché (come non CP_2 contestato dall'appellante) padre dell'appellante medesimo, per cui si deve ritenere che l'accertamento dell'ufficiale postale, avente efficacia probatoria qualificata, abbia avuto ad oggetto l'accettazione della raccomandata da parte di soggetto che si incaricava della consegna al destinatario.
Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione parziale dei contributi risulta infondata.
Le questioni attinenti il merito dell'iscrizione alla gestione commercianti (prese in esame ed accolte dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 164/2025 prodotta dall'appellante, relativa ad un successivo avviso di addebito) non possono essere prese in considerazione in questa causa, stante la preclusione derivante dall'irretrattabilità del titolo opposto.
L'appello merita quindi integrale rigetto.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenendo conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3441/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
3.500,00 oltre spese generali.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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