Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2003, n. 11459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11459 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 E 3 ) . E E N N C , 1 O A I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S - E I REPUBBLICA 1 ITALIANA G C 2 I E . R D L U A 9 I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 G E E T E 6 N M 4 E 'A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . S . T E T S T I R ( A SEZIONE PRIMA CIVILE 1459703 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Cron.25333Cons Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 27/02/03 ConsigliereDott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sentenza giudice di pace- SENTENZA nullità sul ricorso proposto da: PA DI NZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede 143, presso l'avv. Domenico Columba, rappresentato e difeso dall'avv. LU Rosito, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LU LASTELLA intimato avverso la sentenza del giudice di pace di Corato n.128 del 27.07.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica برة 97 4 3 00 2 ........ . . udienza del 27/02/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza pronunciata il 27.07.00 il giudice di pace di Corato condannava in contumacia Di EN PA, titolare dell'omonima impresa, domiciliato in Corato alla via Casilina n.11/A a versare a ST LU la somma di lire 976.000 oltre interessi e spese quest'ultime distratte a favore del procuratore avv. Nunzio Leo, anticipatario- a risarcimento dei danni che l'autovettura del ST aveva riportato il 28.05.99 per la caduta, sul parabrezza anteriore, di diverse pietre provenienti da un cantiere appartenente alla impresa del Di EN. Il procuratore antistatario notificava la sentenza -spedita in forma esecutiva- nonchè precetto per le spese a Di EN PA, titolare dell'omonima impresa edile -registrata presso l'Ufficio del Registro di Trani in data 07.08.00 con il n. 344 serie 4E- in via Casilina 11/A a mani di dipendente addetto alla sede dell'impresa, 1'8.09.00. Con atto notificato il 07.11.00 a ST LU presso il procuratore domiciliatario, Di EN PA proponeva ricorso per cassazione assumendo la nullità della sentenza e/o del procedimento per aver pronunciato nei suoi confronti pur essendo privo di legittimazione passiva, perchè non titolare di impresa edile e residente in [...], ma in via Carducci 63 e non in via Casilina n.11/D ove aveva invece sede la società n.c. Di EN PA & C., di cui esso Di EN era socio e legale 2 rappresentante p.t. Per la medesima ragione, sosteneva che risultava violato anche il principio del contraddittorio, perché l'errata individuazione della parte convenuta aveva impedito al Di EN di aver notizia del processo, non essendogli mai stato notificato l'atto introduttivo del giudizio od altro atto processuale. Chiedeva la cassazione senza rinvio con vittoria di spese. L'intimato non si costituiva. Motivi della decisione Si assume, col secondo motivo di ricorso, la violazione del principio del contraddittorio, in quanto il Di EN non è mai stato regolarmente citato in causa, non essendovi mai stata notifica dell'atto introduttivo del giudizio nonché di altro atto processuale (interrogatorio formale). Va chiarito che, poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 27.07.00 ed il ricorso è stato notificato il 07.11.00, non trova applicazione il disposto dell'art. 327.2 cpc, che la formulazione della censura sembra richiamare. Si tratta, quindi, di ricorso tempestivo perché proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, ma inammissibile. Ai sensi dell'art. 139 cpc, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario cercandolo nei luoghi -a tal fine equipollenti- ove ha la casa di abitazione, l'ufficio o l'industria. Poiché, secondo quanto lo stesso ricorrente deduce, in via Casilina 11 di Corato i Di EN PA aveva il proprio ufficio, quale socio amministratore della società in nome collettivo, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata effettuata ritualmente e del processo contro di lui intentato il Di EN ha avuto piena e legale conoscenza sin dall'inizio. 3 Caf Il vizio procedurale denunziato è quindi insussistente. Col primo motivo di censura il ricorrente assume la nullità del processo per difetto di legittimazione passiva: si dichiara infatti estraneo alla vicenda in quanto non titolare di alcuna omonima impresa edile. L'eccezione, che viene in tal modo sollevata, non è una eccezione di difetto di legittimazione, perché il controllo della legittimazione (ad causam) si esaurisce nel riscontro della corrispondenza tra prospettazione dell'attore e schema legale dell'azione intentata, ma attiene alla titolarità passiva del rapporto: è, perciò, questione di merito e non di rito. In conseguenza, esula dal controllo che, sul giudizio di equità del giudice di pace, è consentito in sede di legittimità (S.U. 8223/02).
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 27 febbraio 2003 Il Presidente pic. Il Cons. est. CORTE SUPREMA C S ZONE Prima Sa Civity Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE in Luisa Passing 2.4 LUG. 2003 M IL CANCELLIERE برة