Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3266/2014 R.G. proposta da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Trotta Edvige, giusta procura in atti;
-parte opponente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzano Fabio e Trombetta
Gabriele, giusta procura in atti;
-parte opposta- avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 50/2014, emesso dal Tribunale di Bari, in data 19.12.2013, nel procedimento monitorio iscritto al n. 15032/2013 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 18.10.2024, che si abbia qui per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione,
giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 21.02.2014, la Pt_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, in epigrafe
[...]
indicato, con il quale il Tribunale di Bari le aveva ingiunto il pagamento, in favore della in qualità Controparte_2
di gestore del Centro Di Diagnostica per Immagini “Giovanni Paolo
II”, operante in regime di accreditamento istituzionale,
dell'importo di € 120.716,86 (oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria), quale residua somma, non ancora corrisposta,
per risonanze magnetiche (RMN) e tomografie assiali computerizzate
(TAC) fornite dalla suddetto Centro nei confronti di cittadini,
residenti nella Regione Puglia, iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale, nell'anno 2012, in forza di contratto (prot. n. 122358/1),
sottoscritto in data 23.07.2012 con la per la “erogazione Pt_1
ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di
professionisti e strutture sanitarie in regime di accreditamento
istituzionale per l'intero anno 2012”.
pponente, dopo aver eccepito l'integrale pagamento delle CP_3
prestazioni erogate dalla controparte, nel limite del tetto di spesa contrattualmente previsto (€ 1.094.368,20), successivamente ridotto dello 0,5% (€ 1.088.896,36), con nota prot. n. 62875/UOR 01, in ottemperanza dell'intervenuto D.L. n. 95/2012, convertito con legge
135/2012, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
2 I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
10.06.2014, si è costituita la la quale, dopo aver CP_1
eccepito che, sebbene le prestazioni ambulatoriali erogate avessero superato il tetto di spesa contrattualmente previsto, le stesse,
costituendo prestazioni “essenziali”, in ragione della loro urgenza ed indifferibilità per la natura delle patologie, ai sensi del
D.P.C.M. n.19854/2001 e s.m.i., dovessero in ogni caso essere rimborsate dalla , rimanendo a carico del Pt_1 Controparte_4
, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, con
[...]
conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
I.
5-In assenza di attività istruttoria, all'udienza del
18.10.2024, sulle conclusioni precisate dalla parti come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'opposizione, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
3-Preliminarmente, si osserva, in termini generali che è pacifico in giurisprudenza, che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo investe il merito della pretesa del creditore, senza arrestarsi agli eventuali vizi della procedura monitoria e si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste
3 di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”. (si veda ex multis Tribunale di Torino
n.26/11/2020, n.4191).
II.
4-Con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, si osserva che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.”
II.
5-Si veda, altresì, da ultimo Cass. 23479/2024 “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
4 pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
II.
6-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che l'esistenza del rapporto contrattuale, posto a base della domanda monitoria, oltre a non essere in contestazione tra le parti, è provato, in via documentale, dalla copia del contratto per l'erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Private in regime di accreditamento istituzionale per l'interno anno 2012, sottoscritto tra le parti in data 23.07.2012 (all. 2 fasc. . Pt_2
II.7-È, altresì, pacifico il pagamento il pagamento da parte della e in favore della dell'importo Pt_1 CP_1 complessivo di € 1.088.896,36, al netto dello sconto del 2% e dei tickets, nel limite del tetto di spesa previsto per le prestazioni erogate.
II.
8-Risulta, in particolare, documentato che la , con Pt_1 successiva nota prot. n. 62875/UOR 01 del 11.10.2012 (all.3 fasc.
, in ottemperanza dell'intervenuto D.L. n. 95/2012, Pt_2 convertito con legge 135/2012, che ha imposto alle pubbliche amministrazioni di adeguare tutti i contratti e gli accordi vigenti al 2012, già sottoscritti ai sensi dell'art.
8-quinques del D.L.
5 502/1992, ha ridotto dello 0.5% il tetto di spesa, calcolandolo in
€ 1.088.896,36.
II.
9-Oggetto del contendere è, invece, il diritto della CP_1
a percepire il pagamento della somma di € 120.716,8,6 per
[...] prestazioni ambulatoriali rese, nella specie risonanze magnetiche
(RMN) e tomografie assiali computerizzate (TAC), al di sopra del tetto di spese.
II.10-A sostegno della domanda, la creditrice ha, in particolare, esposte che, essendo tali prestazioni urgenti ed indifferibili, le stesse dovevano essere rimborsate dall' Pt_2 anche se erogate in esubero rispetto al tetto di spese.
II.11-La tesi della non può essere condivisa. CP_1
II.12-Deve premettersi che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421), le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale avvalendosianche delle strutture private le quali siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, operino in regime di accreditamento istituzionale ed abbiano stipulato specifici accordi contrattuali.
II.13-In particolare, l'art.
8-sexies, con riferimento alla remunerazione, prevede: “1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento.
Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di
6 assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.”.
II.14-L'art. 3 della Legge della n. 12/2010 CP_5 stabilisce che “In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente
e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di pesa
e ai volumi di attività predeterminati annualmente”.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1”.
II.15-Tanto premesso, il modello del Servizio Sanitario
Nazionale disciplinato dal D. Lgs. 502 del 30.12.1992 e la previsione di un tetto di spesa per le prestazioni da erogare in regime di accreditamento da parte delle strutture sanitarie private risponde alla necessità di programmazione delle prestazioni sanitarie erogabili in regime convenzionato, quale necessario presupposto per conciliare la libertà dell'utente con la programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico, con l'obiettivo altresì di tutela dell'esigenza di mantenere un equilibrio finanziario e di razionalizzare la spesa pubblica.
II.16-Ne discende che la previsione di tetti massimi di spesa costituisce un obbligo normativo, imposto dalla legislazione statale, finalizzato al contenimento, razionalizzazione e programmazione della spesa sanitaria (cfr. Sent. Corte
Costituzionale n. 200 del 2005; Sent. n. 6432 del 2012 del Consiglio di Stato).
7 II.17-Sul punto la Corte Costituzionale con la sentenza n.
200/2005, sopra richiamata, ha evidenziato che "anche nel successivo regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, comma 5 del
D.Lgs. n. 502 del 1992 ... il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve conciliarsi con quello di programmazione, che persegue lo scopo di assicurare la razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica.
II.18-Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa, "le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il s.s.n. sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dai disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il s.s.n. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, sicché la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili" (Consiglio di Stato, sez. III, 14/12/2012, n.
6432).
II.19-Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio dell'insuperabilità del tetto di spesa, trattandosi di un vincolo ineludibile per l'Amministrazione che limita le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale.
II.20-Si veda, da ultimo, Cass. 25184/2024 “L'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che limita le prestazioni sanitarie erogabili dal servizio sanitario nazionale. La mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget è giustificata dalla necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura
8 finanziaria e dalla razionalizzazione delle risorse disponibili. Il sistema sanitario deve perseguire obiettivi di equilibrio finanziario attraverso la programmazione autoritativa dei limiti di spesa, bilanciando interessi pubblici e privati”.
II.21-E, ancora, Cass. 9100/2024 “In tema di spesa sanitaria, in condizioni di scarsità di risorse, il sistema sanitario deve perseguire obiettivi di razionalizzazione per raggiungere un equilibrio finanziario, attraverso la programmazione autoritativa dei limiti di spesa dei soggetti operanti nel sistema, bilanciando diversi interessi tra contenimento della spesa pubblica, diritto degli assistiti alle prestazioni sanitarie, aspettative degli operatori privati e efficienza delle strutture pubbliche”.
II.22-Nel caso di specie, deve, peraltro, osservarsi che il tetto di spesa, stabilito dall' in applicazione della Pt_2 normativa statale e regionale è stato recepito dall'accordo contrattuale e, in particolare, dall'art. 1 a tenore del quale “1.
Preso atto della deliberazione numero 874 del 14/05/2012 con la quale la ha determinato il limite di spesa Aziendale per Pt_1
l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della , CP_5 così come di seguito riportato […].
2. l'importo di € 1.094.368,20 costituisce il limite omnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente
a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti in [...][…]
3. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 24/09/2010 n. 12 e della
L.R. 9 febbraio 2011 n.2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al comma 1.”
9 II. si è, pertanto, obbligata ad erogare le CP_6 CP_1 prestazioni contrattuali nel limite del predetto tetto di spesa, approvando l'espressa pattuizione, contenuta nell'art. 1, comma 3, del contratto secondo cui “nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche, eccedenti il tetto di spesa”.
II.24-Sull'obbligo, peraltro, anche da parte della struttura privata di rispettare il tetto di spesa, richiamato nella
Part Convenzione, stipulata con l' si è pronunciata la Suprema Corte in una recentissima pronuncia (Cassazione civile sez. III,
27/02/2025, n.5213) chiarendo che “Nell'ambito del rapporto tra strutture sanitarie private e il Servizio Sanitario Regionale (SSR), la stipula di un contratto scritto tra la struttura privata, già titolare di una convenzione esterna ai sensi della legge n. 833 del
1978, e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente, è un obbligo che persiste anche durante il periodo di accreditamento provvisorio o transitorio. Tale contratto ha una duplice funzione: da un lato, impegna la struttura sanitaria privata ad accettare e rispettare le tariffe stabilite, le condizioni per la determinazione di eventuali regressioni tariffarie e i limiti quantitativi delle prestazioni sanitarie erogabili, in conformità ai tetti di spesa annuali fissati;
dall'altro, vincola l'ente pubblico al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni sanitarie effettivamente fornite agli utenti del SSR, secondo le modalità e i tempi concordati o, in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge. Questo obbligo contrattuale si configura come un elemento essenziale per garantire la trasparenza e la correttezza dei rapporti tra le parti, assicurando al contempo la qualità e
l'efficienza del servizio sanitario offerto ai cittadini”. (in senso conforme Cass. 17588/2018).
II.25-Non avendo, pertanto, la il diritto di CP_1 pretendere il pagamento delle prestazioni sanitarie, effettuate in eccedenza rispetto al tetto di spesa, stabilito dall in Pt_2
10 attuazione della normativa statale e regionale ed espressamente richiamato dal contratto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore del credito oggetto della domanda monitoria, pari ad €
120.716,86.
III.
3-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti ed i relativi importi, liquidati tenendo conto dello scaglione applicabile, della natura della causa, delle questioni trattate, con la precisazione che si ritiene equo ridurre del 50% i compensi sia della fase di trattazione, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria sia di quella decisoria, non avendo l' Pt_2
[...
depositato né la comparsa conclusionale né la memoria di replica.
SCAGLIONE APPLICABILE: da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00
11 Controparte_7
[...] [...]
Studio 2.552,00 // 2.552,00
Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00
Trattazione 5.670,00 -50% 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,50
Totale € 9.141,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 21.02.2014, nei confronti della CP_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'opposizione;
B. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 50/2014,
emesso dal Tribunale di Bari, in data 19.12.2013, nel procedimento monitorio iscritto al n. 15032/2013 R.G.;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore della CP_1 Pt_1
, delle spese processuali che liquida in € 357,00 per
[...]
esborsi ed € 9.141,50 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari, addì 21.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
12