Sentenza 9 giugno 2006
Massime • 1
L'art. 60 r.d. n. 1578 del 1933 fa obbligo al giudice, nella liquidazione degli onorari, di rimanere nell'ambito dei limiti del massimo e del minimo degli onorari stessi, come determinati ai sensi della tariffa professionale, salva la possibilità di oltrepassare i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali, con l'obbligo, però, - alla stregua di una corretta interpretazione dell'art. 58, quarto comma, che tale possibilità prevede - che il giudice motivi espressamente, con riferimento alle circostanze di fatto del processo. (Nella specie si è cassata la sentenza di merito che aveva oltrepassato i limiti massimi, senza neppure far riferimento alla eccezionale importanza né alla specialità della controversia).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/2006, n. 13478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13478 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello 55, presso l'avv. Franco Gaetano Scoca, rappresentato e difeso dall'avv. MESCIA ON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR AT e BR TO;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 778 del 24/09/2002. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/04/2006 dal Relatore Cons. Dott. Luciano Panzani;
Udito l'avv. A. Nescia per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fratelli AT ed ON OL, comproprietari unitamente ad altri di un terreno di 6.694 mq. posto a Rignano Garganico del quale era stata disposta l'occupazione di urgenza preordinata alla successiva espropriazione, proponevano opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione convenendo avanti alla Corte d'appello di Bari il Comune di Rignano Garganico, beneficiario della procedura ablativa.
Nel contraddittorio delle parti la Corte d'appello con sentenza 24/09/2002 accoglieva l'opposizione. Rilevava che l'indennità riconosciuta dal Comune pari a L.
7.000 al mq. era incongrua posto che il valore venale era di L. 50.600 al mq. come da c.t.u. esperita. L'indennità era pertanto pari a L. 169.525.550, corrispondenti ad Euro 87.552,64. Non trovava applicazione la riduzione del 40% per mancata cessione volontaria del bene, perché l'opposizione alla stima era fondata.
Era irrilevante che il c.t.u. avesse utilizzato per la stima il metodo analitico e non quello sintetico-comparativo. Dell'indennità spettavano conseguentemente Euro 2.918,42 a ciascuno dei due attori, in ragione della quota del bene espropriato di cui erano titolari. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Rignano Garganico articolando quattro motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce difetto di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere indifferente il ricorso da parte del c.t.u. alla stima con metodo analitico, anziché sintetico comparativo. La motivazione della Corte di merito sul punto sarebbe meramente apparente. Con il secondo motivo il Comune lamenta sotto altro profilo difetto di motivazione perché i giudici d'appello avrebbero ritenuto la c.t.u. "ineccepibile", mentre la stessa sarebbe lacunosa, incomprensibile e contraddittoria;
non spiegherebbe come sarebbe stato ricavato il costo di costruzione di L. 280.000 al mq. senza considerare, tra l'altro, il maggior costo da attribuire ai 100 mq. di superficie per residenza o uffici. Anche le spese pertinenti per la fase edificatoria, quantificate nel 20% del costo di costruzione, sarebbero state sottostimate. Su tutti questi rilievi, dedotti in sede di giudizio di merito dal Comune, la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato.
Con il terzo motivo il Comune deduce violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 1. L'omessa deduzione del 40% dell'indennità
in caso di mancata adesione all'offerta di cessione volontaria sarebbe errata perché la somma offerta non sarebbe stata irrisoria. Con il quarto motivo il Comune lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del R.D. n. 1578 del 1933, art. 60. Il Comune sarebbe stato erroneamente condannato al pagamento integrale delle spese di giudizio, pur essendo risultato soltanto parzialmente soccombente. Inoltre la quantificazione degli onorari sarebbe illegittima perché la Corte d'appello avrebbe superato i massimi tariffari sia per onorari che per diritti.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla censurata adozione, da parte del Comune ricorrente, del metodo di valutazione analitico, in luogo del metodo sintetico- comparativo ritenuto preferibile, va osservato - sulla scorta della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15/02/2005, n. 3034, rv. 579938) - che quest'ultimo metodo aveva una sua giustificazione in un contesto in cui la valutazione indennitaria dei fondi espropriati era governata dal principio dell'edificabilità di fatto, abbracciato dalla giurisprudenza fino all'entrata in vigore della L. 359 del 1992, art. 5 bis, perché ritenuto idoneo ad esprimere il valore di un determinato terreno nel contesto della microzona da cui si desumevano indizi di sfruttabilità edilizia, a prescindere dalle indicazioni dello strumento urbanistico. Diversamente, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell'area, attesa la sua qualificazione urbanistica (edificabilità legale), comprensiva dell'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione. Ne consegue che non può più stabilirsi tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione. Poiché è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la scelta di un metodo di stima improntato per quanto possibile, anche secondo le indicazioni della corte Costituzionale (cfr. ord. 01/10/2003, n. 305), a criteri di effettività, ne deriva l'incensurabilità della sentenza di merito che, con motivazione logica e basata su dati obiettivi, ritenga non praticabile il metodo sintetico - comparativo, e proceda alla valutazione fondata sul metodo analitico (Cass. 11/07/2003, n. 10913, rv. 564978; 01/09/1999, n. 9207, rv. 529582).
3. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente si duole del giudizio valutativo formulato dal giudice, sulla scorta delle indicazioni del c.t.u., sollecitando il giudice di legittimità ad un diverso accertamento di elementi di fatto, da cui desumere il valore unitario delle aree espropriate, accertamento non proponibile in questa sede.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Per l'abbattimento del 40% dell'indennità di espropriazione, ai sensi della L. n. 357 del 1992, art. 5 bis, deve configurarsi il presupposto che l'espropriato sia posto in condizione di addivenire alla cessione volontaria, attuando una libera scelta, il che non si verifica, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass. 7521/2001; 5727/2002) qualora l'offerta sia palesemente incongrua. Il che il giudice di merito nella specie ha accertato, ritenendo l'esiguità della stima amministrativa (L. 7.000/mq.) a fronte dalla valutazione giudiziale di L. 50.600/mq.
5. Anche il quarto motivo è infondato nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello abbia posto le spese di lite a carico del Comune, pur soltanto parzialmente soccombente. È principio costante nella giurisprudenza di questa Corte che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito porre le spese di lite a carico della parte parzialmente soccombente, in favore della parte sostanzialmente vittoriosa (Cass. 10009/2003; 11744/2004). Il motivo è invece fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia quantificato le spese di lite in un ammontare superiore ai massimi tariffari sia per gli onorari che per i diritti.
Il R.D. n. 1578 del 1933, art. 60 fa obbligo al giudice, nella liquidazione degli onorari, di rimanere nell'ambito dei limiti del massimo e del minimo degli onorari stessi, come determinati ai sensi della tariffa forense, salva la possibilità, prevista dall'art. 58, comma 4, del medesimo regio decreto, che ne consente la liquidazione "oltre i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali". Tale norma, tuttavia, va interpretata nel senso che, in tal caso, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, la sua decisione, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mero riferimento alla "eccezionale importanza della controversia", in relazione "alla sua specialità" (Cass. 13/02/1999, n. 281). Nel caso di specie non risulta dalla sentenza impugnata che la Corte d'appello abbia inteso superare i massimi tariffari. Per contro è sufficiente esaminare la tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per verificare che la Corte d'appello, liquidando ben
Euro 6.000,00 per onorari ed Euro 1.200,00 per diritti, ha ampiamente superato i limiti massimi previsti dallo scaglione da 5.000,00 a 25.000,00 Euro. Nella specie infatti il valore della causa doveva essere calcolato avuto riguardo alla quota in contestazione dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 6 disp. gen. della tariffa forense, tenendo peraltro conto, trattandosi di giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme, della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che di quella domandata (così l'art. 6, citato, ultima parte).
Il valore della causa era, infatti, di poco superiore ai 5.000,00 Euro, (2918,42 Euro essendo il valore della quota riconosciuta a ciascuno dei fratelli OL). La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Gli onorari del giudizio vertito avanti alla Corte d'appello possono pertanto essere liquidati in Euro 150,00 per lo studio della controversia, 100,00 per le consultazioni con il cliente, 50,00 per la ricerca dei documenti, 200,00 per la redazione dell'atto introduttivo, 250,00 per assistenza a cinque udienze, 150,00 per memorie e 400,00 per la redazione della comparsa conclusionale e repliche, e quindi complessivamente in Euro 1.300,00 per onorari. Del pari i diritti di procuratore possono venir determinati in Euro 300,00. Complessivamente pertanto le spese del giudizio vertito avanti alla Corte d'appello possono essere liquidate in Euro 2.737,00 di cui Euro 1.137,00 per spese, così come liquidate dalla Corte d'appello (per questa parte non vi è censura del ricorrente), Euro 1.300,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti di procuratore. Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Comune, in ragione della prevalente soccombenza, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.100,00 per onorari ed Euro 100,00 per esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 4^ motivo per quanto di ragione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in punto liquidazione delle spese del giudizio avanti la Corte d'appello e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio avanti la Corte d'appello in Euro 2.737,00 di cui Euro 1.137,00 per spese, Euro 1.300,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti di procuratore, e le spese di cassazione in Euro 1.200,00 di cui Euro 100,00 per esposti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006