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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 401/2024
Il Giudice Leonardo Pucci, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBETTI GIAMPIERO
RICORRENTE
Contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. FORGIONE PAOLA e
COLELLA PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente impugna in questa sede un avviso di addebito notificato il 4 gennaio 2024, contestando il potere impositivo dell' resistente per decadenza dal potere di riscossione ed CP_2
eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ivi contenuti.
Inoltre, parte ricorrente chiede la riduzione degli importi ai sensi dell'art. 59 comma 15, L.27.12.97 n.449 e l'illegittimità delle sanzioni.
Si costituisce eccependo l'infondatezza del ricorso, CP_1
rilevando, che, anche laddove non si volesse ritenere superata la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo (a cui le norme sulla decadenza citate da controparte fanno riferimento), parte ricorrente dovrebbe essere comunque condannata al pagamento degli importi di cui all'avviso di addebito opposto.
Contesta poi la prescrizione eccepita e le ulteriori eccezioni.
2- In via preliminare, con riferimento all'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 co. 1 D.Lgs. 46/1999, secondo il quale «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o
Pag. 2 di 6 comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo», secondo la ricostruzione della parte ricorrente, evidentemente, detto termine decadenziale si applicherebbe anche alla nuova procedura di riscossione (che non prevede più la formazione del ruolo), in forza del disposto dell'art. 30 co. 14 della L. 78/2010, il quale prevede che «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
La doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto la correlazione indicata nella norma deve essere parametrata in maniera specifica alla luce della natura degli aspetti che si ritengono oggetto di valutazione, considerando che il comma 14 citato espressamente richiama tanto l'iscrizione a ruolo, quanto la cartella di pagamento quali elementi di riferimento.
Nel caso della decadenza dall'iscrizione al ruolo, considerando che il rispetto della stessa era funzionale all'emissione della cartella di pagamento, è a quest'ultima che
Pag. 3 di 6 deve correlarsi l'Avviso di Addebito, che per natura ed elementi costitutivi, in questo settore della procedura, è alla cartella assimilabile, avendo la funzione di intimare il pagamento ed essendo opponibile nelle medesime forme e termini della cartella di pagamento.
A riprova di ciò, è possibile evidenziare che, con la precedente procedura, la decadenza dall'iscrizione a ruolo impediva solo di potersi avvalere di detta procedura per la riscossione, senza intervenire sugli aspetti sostanziali della pretesa.
Ne deriva che, nel caso di procedura tramite avviso di addebito, la “sanzione” suddetta diverrebbe irrilevante, in quanto l' non si sta comunque avvalendo dell'iscrizione a ruolo, CP_2
procedura non più esistente.
In ogni modo, come correttamente eccepito da anche CP_1
volendo accedere ad una tesi contraria, la decadenza non esimerebbe la valutazione sulla sussistenza del debito in questa sede (cfr., Corte appello Torino sez. lav., 21/06/2022, n.354: «motivo
è irrilevante. Per costante giurisprudenza della S.C., "l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla
Pag. 4 di 6 sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella" (Cass. 1558/2020)»).
3- Per quanto concerne invece l'eccezione di prescrizione occorre evidenziare quanto segue.
Con riferimento alla prescrizione eventualmente decorsa prima dell'Avviso di addebito del gennaio 2024, vi è la prova in ordine alla ricezione da parte della ricorrente del provvedimento di iscrizione d'ufficio (cfr., doc. 2 e 2bis, fasc. , il quale, a sua CP_1
volta, è entro il quinquennio rispetto alla data del primo periodo richiesto in questa sede, considerando che oggetto dell'accertamento sono contributi dal 2014 e verificando che sono contributi derivante da iscrizione d'ufficio, il termine quinquennale, decorrerebbero dal momento in cui i redditi relativi avrebbero dovuto essere dichiarati e non risulta decorso.
Inoltre, ha dimostrato la presenza di numerosi ulteriori atti CP_1
interruttivi della prescrizione (cfr., doc. 6, 6 bis e 7, fasc. resistente), ad ulteriore sostegno dell'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale.
4- Con riferimento alla richiesta di riduzione degli importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, la stessa è infondata, considerando che parte ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa ad (eventualmente respinta in tal CP_1
senso), con la conseguenza che non risulta la negazione del
Pag. 5 di 6 beneficio, il quale necessita, in ogni modo, di una procedura amministrativa.
Le sanzioni risultano conformi alla normativa di settore e le doglianze sul punto della parte ricorrente attengono a circostanze fattuali smentite dalla documentazione in atti.
Il ricorso, allora, non può essere accolto.
5- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) rigetta il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.450,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 401/2024
Il Giudice Leonardo Pucci, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(CF: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GAMBETTI GIAMPIERO
RICORRENTE
Contro
(CF: ) CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv. FORGIONE PAOLA e
COLELLA PATRIZIA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
1- Parte ricorrente impugna in questa sede un avviso di addebito notificato il 4 gennaio 2024, contestando il potere impositivo dell' resistente per decadenza dal potere di riscossione ed CP_2
eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ivi contenuti.
Inoltre, parte ricorrente chiede la riduzione degli importi ai sensi dell'art. 59 comma 15, L.27.12.97 n.449 e l'illegittimità delle sanzioni.
Si costituisce eccependo l'infondatezza del ricorso, CP_1
rilevando, che, anche laddove non si volesse ritenere superata la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo (a cui le norme sulla decadenza citate da controparte fanno riferimento), parte ricorrente dovrebbe essere comunque condannata al pagamento degli importi di cui all'avviso di addebito opposto.
Contesta poi la prescrizione eccepita e le ulteriori eccezioni.
2- In via preliminare, con riferimento all'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 co. 1 D.Lgs. 46/1999, secondo il quale «I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o
Pag. 2 di 6 comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo», secondo la ricostruzione della parte ricorrente, evidentemente, detto termine decadenziale si applicherebbe anche alla nuova procedura di riscossione (che non prevede più la formazione del ruolo), in forza del disposto dell'art. 30 co. 14 della L. 78/2010, il quale prevede che «Ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all al titolo esecutivo emesso dallo stesso CP_1
Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione».
La doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto la correlazione indicata nella norma deve essere parametrata in maniera specifica alla luce della natura degli aspetti che si ritengono oggetto di valutazione, considerando che il comma 14 citato espressamente richiama tanto l'iscrizione a ruolo, quanto la cartella di pagamento quali elementi di riferimento.
Nel caso della decadenza dall'iscrizione al ruolo, considerando che il rispetto della stessa era funzionale all'emissione della cartella di pagamento, è a quest'ultima che
Pag. 3 di 6 deve correlarsi l'Avviso di Addebito, che per natura ed elementi costitutivi, in questo settore della procedura, è alla cartella assimilabile, avendo la funzione di intimare il pagamento ed essendo opponibile nelle medesime forme e termini della cartella di pagamento.
A riprova di ciò, è possibile evidenziare che, con la precedente procedura, la decadenza dall'iscrizione a ruolo impediva solo di potersi avvalere di detta procedura per la riscossione, senza intervenire sugli aspetti sostanziali della pretesa.
Ne deriva che, nel caso di procedura tramite avviso di addebito, la “sanzione” suddetta diverrebbe irrilevante, in quanto l' non si sta comunque avvalendo dell'iscrizione a ruolo, CP_2
procedura non più esistente.
In ogni modo, come correttamente eccepito da anche CP_1
volendo accedere ad una tesi contraria, la decadenza non esimerebbe la valutazione sulla sussistenza del debito in questa sede (cfr., Corte appello Torino sez. lav., 21/06/2022, n.354: «motivo
è irrilevante. Per costante giurisprudenza della S.C., "l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla
Pag. 4 di 6 sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella" (Cass. 1558/2020)»).
3- Per quanto concerne invece l'eccezione di prescrizione occorre evidenziare quanto segue.
Con riferimento alla prescrizione eventualmente decorsa prima dell'Avviso di addebito del gennaio 2024, vi è la prova in ordine alla ricezione da parte della ricorrente del provvedimento di iscrizione d'ufficio (cfr., doc. 2 e 2bis, fasc. , il quale, a sua CP_1
volta, è entro il quinquennio rispetto alla data del primo periodo richiesto in questa sede, considerando che oggetto dell'accertamento sono contributi dal 2014 e verificando che sono contributi derivante da iscrizione d'ufficio, il termine quinquennale, decorrerebbero dal momento in cui i redditi relativi avrebbero dovuto essere dichiarati e non risulta decorso.
Inoltre, ha dimostrato la presenza di numerosi ulteriori atti CP_1
interruttivi della prescrizione (cfr., doc. 6, 6 bis e 7, fasc. resistente), ad ulteriore sostegno dell'infondatezza dell'eccezione pregiudiziale.
4- Con riferimento alla richiesta di riduzione degli importi oggetto dell'avviso di addebito impugnato, la stessa è infondata, considerando che parte ricorrente non ha presentato alcuna domanda amministrativa ad (eventualmente respinta in tal CP_1
senso), con la conseguenza che non risulta la negazione del
Pag. 5 di 6 beneficio, il quale necessita, in ogni modo, di una procedura amministrativa.
Le sanzioni risultano conformi alla normativa di settore e le doglianze sul punto della parte ricorrente attengono a circostanze fattuali smentite dalla documentazione in atti.
Il ricorso, allora, non può essere accolto.
5- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) rigetta il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.450,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, 01/10/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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