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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 16/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 134/2025 R.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 25.11.1975 – CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Elisabetta Merlino C.F._1
E
n. a Velletri il 2.4.1969 - CF , Parte_2 C.F._2
difeso dall'Avv. Stefania Antonelli
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiunte sottoscritte il 6 giugno 2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE All'udienza del 10.6.2025, le parti si riportavano alle richieste formulate nell'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, sottoscritto dalle parti il 6.6.2025; tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, a parziale modifica della sentenza n. 254 del 4.10.2019 di codesto Tribunale, pronunciata nel procedimento RG n. 185/2017, così dispone:
- AFFIDAMENTO: I figli minorenni e sono affidati in via super- Per_1 Per_2 esclusiva alla madre e presso la medesima collocati. La ragione dell'affidamento super esclusivo va rinvenuta nel fatto che i due figli minorenni sono affetti da patologie gravi, in particolare , che necessitano Per_2 di una assistenza continuativa anche in merito ai costanti consensi che i genitori devono rilasciare per il disbrigo di attività amministrativo-sanitarie. In precedenza, la sig.ra ha svolto detti compiti sempre in via Parte_1 esclusiva ed ha sviluppato una maggiore capacità di relazione affettiva con i due figli minorenni in relazione alla loro patologie;
- MANTENIMENTO: il sig. contribuisce al mantenimento dei due Parte_2 figli minorenni e , nonché del figlio maggiorenne Per_1 Per_2 Per_3 economicamente non autosufficiente, con un importo mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ogni figlio) da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%.
- DIRITTO DOVERE DI FREQUENTAZONE in ragione delle patologie dei ragazzi il diritto/dovere di frequentazione del padre sarà modulato in base alle condizioni di salute dei minorenni e, comunque, al di fuori della casa paterna, in presenza della madre almeno fino a quando i ragazzi non saranno in grado di incontrare il padre in modo autonomo.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 16.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa