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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG. N. 2168 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2168/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, (P.IVA ) con l'Avv. Ylenia ZEQIREYA del Foro di P.IVA_1
Roma – OPPONENTE –
E in persona del legale rappresentante, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Alessandro GRAZIANI del Foro di Viterbo – OPPOSTA –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.10.2024 le parti hanno trasmesso note scritte telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 del 26/06/2021 emesso da Tribunale Ordinario di Viterbo, perché emesso da Giudice incompetente territorialmente, per i motivi di cui all'opposizione, dichiarando competente il Giudice del Foro di Roma;
- dichiarare comunque nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 del
26/06/2021 emesso da Tribunale Ordinario di Viterbo, perché emesso in assenza dei presupposti e documenti previsti per legge, con conseguente revoca dello stesso e comunque perché emesso erroneamente su somme già versate a parte creditrice dalla debitrice;
- in via subordinata ridurre la somma ingiunta con il decreto n. 1701/2021 del 26/06/2021, nella somma ritenuta di giustizia alla luce degli ulteriori versamenti eseguiti dalla in favore della Parte_1 nel 2019 pari ad € 12.200,00 ed alla luce degli inadempimenti contrattuali come CP_1 provati in atti;
Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giustizia”. Parte opposta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previa dichiarazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, integralmente respingere la proposta opposizione. Con vittoria di spese e compensi»”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.06.2021 per l'importo di euro 26.669,00, quale somma dovuta per prestazioni alberghiere e di ristorazione dalla stessa fornite e in relazione alle quali erano state emesse le fatture nn. 322/2019, 577/2019 e 579/2019 da parte della
[...]
i cui importi non erano stati corrisposti. CP_1
In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo contestando la liquidità del credito azionato, essendosi dovuto, al contrario, instaurare il relativo giudizio innanzi al giudice del luogo di residenza del debitore e non quello del creditore. Quanto al merito della vicenda deduceva che dalla documentazione depositata dalla - società che aveva ospitato alcuni turisti nella Controparte_1 indicata struttura alberghiera in occasione di una vacanza organizzata dalla Parte_1 quale tour operator - non risultava il numero dei partecipanti all'evento organizzato, né le tariffe per singoli clienti, elementi, questi, inidonei a fornire prova del credito ex art. 633 c.p.c. Aggiungeva, poi, che per l'evento in parola aveva già eseguito versamenti per euro 12.200,00 (euro 5.000,00 in data 02.10.2019, euro 5.000,00 in data 25.10.2019 ed euro 2.200,00 in data 25.10.2019).
Alla luce di tali rilievi, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta considerando i versamenti eseguiti. Costituendosi in giudizio parte opposta ha contestato l'eccezione di incompetenza facendo rilevare che il foro di Viterbo era competente a decidere la causa in quanto luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione. Quanto al merito deduceva che dalla “ prodotta in atti si ricavava sia il numero di persone ospitate che le Parte_2 prestazioni ricettive erogate. Aggiungeva che i dedotti versamenti pari ad euro 12.200,00, erano stati ricevuti in pagamento di precedenti fatture (n.197/H del 24.03.2019 e n.322/H del 12.05.2019). Alla luce di tali considerazioni parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata.
Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione parziale limitatamente all'importo di euro 14.469,00, assunte le prove testimoniali, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale. Parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Viterbo deducendo che nelle cause aventi ad oggetto obbligazioni pecuniare è competente il giudice del domicilio del creditore a condizione che l'obbligazione dedotta presenti i caratteri della liquidità, requisito, questo, non sussistente per il caso in esame (Cass SSUU n.17989 del 2016). In merito a tale eccezione, giova preliminarmente rilevare che, in tema di competenza territoriale derogabile, come per il caso in esame, incombe sulla parte che solleva tale rilievo l'onere specifico di contestare tutti i possibili fori concorrenti, dovendosi altrimenti rigettare la relativa eccezione in assenza di tali specifici (Cass. n. 2548/2022,
Cass. n. 16284 del 2019).
Nel caso di specie, poiché parte opponente non ha assolto a tale specifico onere, l'eccezione in parola risulta inammissibile. Tale eccezione risulta, inoltre, infondata considerando che la competenza del Tribunale di Viterbo, nel caso in esame, si era radicata ex art. 20 cpc in quanto luogo di esecuzione della obbligazione.
Passando alle valutazioni di merito da compiere nel caso in esame, si ritiene che in relazione al credito vantato da parte opposta lo stesso sia stato soltanto in parte provato.
Tale credito ha riguardato la somma residua del pagamento delle fatture n. 322 del
26.05.2019 per euro 21.244,00, n. 577 del 24.10.2019 per euro 15.527,00 e n. 579 del
27.10.2019 per euro 16.108,00 emesse da fatture rimaste insolute per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 26.669,00. L'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alle fatture risulta pacifico in quanto non è mai stato contestato da parte opponente.
Quanto alla quantificazione esatta del credito, ha prodotto le rooming Controparte_1 list relative alle fatture n. 322/2019, n. 577/2019 e n. 579/2019 (cfr. doc. 1,2,3) dalle quali si evince il numero di persone che aveva alloggiato presso la struttura alberghiera con i rispettivi nominativi, il numero di notti, i servizi inclusi e la sistemazione alloggiativa. Le tariffe applicate risultavano, inoltre, conformi al preventivo sottoscritto in data 08.10.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
Sulla base di tale documentazione può, quindi dirsi, che parte opposta abbia dato prova delle ragioni di credito e del suo ammontare.
Parte opponente ha contestato quanto indicato da evidenziando che, Controparte_1 nelle circostanze in esame a causa di un c.d. overbooking, non tutti gli ospiti avevano trovato alloggio presso il deducendo, quindi, l'inadempimento di parte CP_1 opposta.
Tale circostanza, è stata confermata da alcuni testi, i quali hanno riferito che alcuni componenti del gruppo previsto dall'11 al 13.10.2019 non avevano alloggiato presso il ma presso altra struttura (Hotel Doria)1. CP_1
Tale circostanza risulta altresì dalla produzione documentale delle e-mail (cfr. doc.9 e
10) ove, in particolare in quella dell'11.10.2019 inviata dal sig. Testimone_1 alla si legge “riconfermo il contingente di 80 camere per questa notte (con 4 camere Parte_1 presso l'hotel Doria)”. Tuttavia, deve rilevarsi che la rilevata variazione di programma che, giova sottolineare aveva riguardato un numero esiguo di persone collocate presso altro hotel, oltretutto, per una sola notte (cfr e-mail del 10.10.2019) in assenza di ulteriori rilievi, deve
Test 1 Teste “Io partecipavo al gruppo turistico e ricordo che nella circostanza andammo Tes_3 presso un'altra struttura che si chiamava Doria. Mi era stato detto che non c'era posto e che quindi dovevamo spostarci in altra struttura. ADR parte opponente non ricordo il numero dei partecipanti al gruppo in generale.” (ud. 09.02.2023) Teste L. ,: “io posso solo dire che in quella Tes_4 circostanza non alloggiai al ma fui dirottato all'Hotel Doria insieme ad altre 10 persone. CP_1 In ragione del mio lavoro (lavoro nell'ambito turistico) so che quando c'è un trasferimento di ospiti da una struttura ad un'altra in genere è perché c'è stato un overbooking. ADR all'inizio noi andammo al park hotel, poi da lì ci fu detto che saremo dovuti andare all'hotel Doria”. (ud. 14.03.2024) ritenersi che abbia avuto scarsa importanza nel rapporto negoziale nel suo complesso e tale da non giustificare una ipotesi di inadempimento.
Tali circostanze rappresentano piuttosto delle variazioni di programma marginali e tali da rientrare nel concetto di tolleranza. Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa al quantum considerando i dedotti pagamenti eseguiti dalla società in favore della Parte_1 CP_1
Parte opponente a parziale estinzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo ha prodotto documentazione relativa a versamenti per 12.200,00 euro (cfr. doc. 3) in favore della euro 5.000,00 in data 2.10.2019, euro 2.200,00 in data CP_1
25.10.2019 e euro 5.000,00 in data 25.10.2019. Nella causale di tali versamenti era indicata la dicitura “acconto fattura” senza tuttavia l'indicazione della fattura di riferimento. Parte opposta ha dedotto di aver già scomputato i suddetti versamenti dall'importo complessivo, imputandoli a copertura della fattura n.197/H, non oggetto del procedimento monitorio, e della fattura 322/H.
Ebbene nel caso, come quello in esame, parte debitrice abbia dedotto l'estinzione, seppur parziale, del debito tramite la produzione di documentazione di riferimento, è onere del creditore che intende imputare il pagamento all'estinzione di altro credito, dare prova che i versamenti si riferissero ad altre prestazioni, oltre che dei relativi criteri di imputazione (Cass. n. 10322/ 2020).
Tale prova non è stata assolta.
Dalla documentazione prodotta da parte opposta - copia delle pagine n. 46 e 47 del mastrino della società (cfr. doc. 11) - risulta che in relazione alla Controparte_1 fattura n. 197/H (euro 21.440,00) sono da imputarsi gli accrediti disposti dalla il 24.04.2019 (euro 6.370,00), il 10.05.2019 (euro 14.000,00) e il Parte_1
13.05.2019 (euro 1070,00), risultando, pertanto, la fattura risulta saldata per l'intero.
Rispetto alla fattura n. 322/H, dal mastrino non risultano le imputazioni relative ai versamenti disposti dalla in data 2.10.2019 di euro 5.000,00, in data Parte_1
25.10.2019 di euro 2.200,00 e di euro 5.000,00.
Né risultano diversi criteri di imputazione dalle pec di sollecito di pagamento inviate da (cfr. doc. 9- 10 fascicolo monitorio). CP_1 CP_1
Alla luce di tali considerazioni il credito deve essere rideterminato con condanna di parte opponente al pagamento della minor somma di e euro 14.499,00 (euro 26.699,00 meno euro 12.200,00)
Le spese di lite, comprese quelle della procedura monitoria, in ragione del credito comunque rimasto insoddisfatto, devono essere poste a carico di parte opponente e compensate per la metà (scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 parametro da euro 5.201,00 fino da euro 26.000,00 a 52mila, valori prossimi ai valori medi, quattro fasi di legge, euro 6.000,00, importo ridotto della metà)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.
1701/2021;
2) condanna la società al pagamento nei Parte_1 confronti della società al pagamento di euro 14.499,00, oltre interessi CP_1 come per legge;
3) Condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
3.000,00 spese, oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese nella misura già liquidata in fase monitoria ridotta della metà.
Viterbo, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2168/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante, (P.IVA ) con l'Avv. Ylenia ZEQIREYA del Foro di P.IVA_1
Roma – OPPONENTE –
E in persona del legale rappresentante, (C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Alessandro GRAZIANI del Foro di Viterbo – OPPOSTA –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.10.2024 le parti hanno trasmesso note scritte telematiche contenenti le seguenti rispettive conclusioni, parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 del 26/06/2021 emesso da Tribunale Ordinario di Viterbo, perché emesso da Giudice incompetente territorialmente, per i motivi di cui all'opposizione, dichiarando competente il Giudice del Foro di Roma;
- dichiarare comunque nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 del
26/06/2021 emesso da Tribunale Ordinario di Viterbo, perché emesso in assenza dei presupposti e documenti previsti per legge, con conseguente revoca dello stesso e comunque perché emesso erroneamente su somme già versate a parte creditrice dalla debitrice;
- in via subordinata ridurre la somma ingiunta con il decreto n. 1701/2021 del 26/06/2021, nella somma ritenuta di giustizia alla luce degli ulteriori versamenti eseguiti dalla in favore della Parte_1 nel 2019 pari ad € 12.200,00 ed alla luce degli inadempimenti contrattuali come CP_1 provati in atti;
Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giustizia”. Parte opposta: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, previa dichiarazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, integralmente respingere la proposta opposizione. Con vittoria di spese e compensi»”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La (di seguito proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1701/2021 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 26.06.2021 per l'importo di euro 26.669,00, quale somma dovuta per prestazioni alberghiere e di ristorazione dalla stessa fornite e in relazione alle quali erano state emesse le fatture nn. 322/2019, 577/2019 e 579/2019 da parte della
[...]
i cui importi non erano stati corrisposti. CP_1
In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Viterbo contestando la liquidità del credito azionato, essendosi dovuto, al contrario, instaurare il relativo giudizio innanzi al giudice del luogo di residenza del debitore e non quello del creditore. Quanto al merito della vicenda deduceva che dalla documentazione depositata dalla - società che aveva ospitato alcuni turisti nella Controparte_1 indicata struttura alberghiera in occasione di una vacanza organizzata dalla Parte_1 quale tour operator - non risultava il numero dei partecipanti all'evento organizzato, né le tariffe per singoli clienti, elementi, questi, inidonei a fornire prova del credito ex art. 633 c.p.c. Aggiungeva, poi, che per l'evento in parola aveva già eseguito versamenti per euro 12.200,00 (euro 5.000,00 in data 02.10.2019, euro 5.000,00 in data 25.10.2019 ed euro 2.200,00 in data 25.10.2019).
Alla luce di tali rilievi, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione della somma ingiunta considerando i versamenti eseguiti. Costituendosi in giudizio parte opposta ha contestato l'eccezione di incompetenza facendo rilevare che il foro di Viterbo era competente a decidere la causa in quanto luogo dove doveva essere eseguita l'obbligazione. Quanto al merito deduceva che dalla “ prodotta in atti si ricavava sia il numero di persone ospitate che le Parte_2 prestazioni ricettive erogate. Aggiungeva che i dedotti versamenti pari ad euro 12.200,00, erano stati ricevuti in pagamento di precedenti fatture (n.197/H del 24.03.2019 e n.322/H del 12.05.2019). Alla luce di tali considerazioni parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata.
Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione parziale limitatamente all'importo di euro 14.469,00, assunte le prove testimoniali, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.2024. L'opposizione è parzialmente fondata. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale. Parte opponente ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Viterbo deducendo che nelle cause aventi ad oggetto obbligazioni pecuniare è competente il giudice del domicilio del creditore a condizione che l'obbligazione dedotta presenti i caratteri della liquidità, requisito, questo, non sussistente per il caso in esame (Cass SSUU n.17989 del 2016). In merito a tale eccezione, giova preliminarmente rilevare che, in tema di competenza territoriale derogabile, come per il caso in esame, incombe sulla parte che solleva tale rilievo l'onere specifico di contestare tutti i possibili fori concorrenti, dovendosi altrimenti rigettare la relativa eccezione in assenza di tali specifici (Cass. n. 2548/2022,
Cass. n. 16284 del 2019).
Nel caso di specie, poiché parte opponente non ha assolto a tale specifico onere, l'eccezione in parola risulta inammissibile. Tale eccezione risulta, inoltre, infondata considerando che la competenza del Tribunale di Viterbo, nel caso in esame, si era radicata ex art. 20 cpc in quanto luogo di esecuzione della obbligazione.
Passando alle valutazioni di merito da compiere nel caso in esame, si ritiene che in relazione al credito vantato da parte opposta lo stesso sia stato soltanto in parte provato.
Tale credito ha riguardato la somma residua del pagamento delle fatture n. 322 del
26.05.2019 per euro 21.244,00, n. 577 del 24.10.2019 per euro 15.527,00 e n. 579 del
27.10.2019 per euro 16.108,00 emesse da fatture rimaste insolute per Controparte_1
l'importo complessivo di euro 26.669,00. L'esistenza del rapporto contrattuale sotteso alle fatture risulta pacifico in quanto non è mai stato contestato da parte opponente.
Quanto alla quantificazione esatta del credito, ha prodotto le rooming Controparte_1 list relative alle fatture n. 322/2019, n. 577/2019 e n. 579/2019 (cfr. doc. 1,2,3) dalle quali si evince il numero di persone che aveva alloggiato presso la struttura alberghiera con i rispettivi nominativi, il numero di notti, i servizi inclusi e la sistemazione alloggiativa. Le tariffe applicate risultavano, inoltre, conformi al preventivo sottoscritto in data 08.10.2019 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
Sulla base di tale documentazione può, quindi dirsi, che parte opposta abbia dato prova delle ragioni di credito e del suo ammontare.
Parte opponente ha contestato quanto indicato da evidenziando che, Controparte_1 nelle circostanze in esame a causa di un c.d. overbooking, non tutti gli ospiti avevano trovato alloggio presso il deducendo, quindi, l'inadempimento di parte CP_1 opposta.
Tale circostanza, è stata confermata da alcuni testi, i quali hanno riferito che alcuni componenti del gruppo previsto dall'11 al 13.10.2019 non avevano alloggiato presso il ma presso altra struttura (Hotel Doria)1. CP_1
Tale circostanza risulta altresì dalla produzione documentale delle e-mail (cfr. doc.9 e
10) ove, in particolare in quella dell'11.10.2019 inviata dal sig. Testimone_1 alla si legge “riconfermo il contingente di 80 camere per questa notte (con 4 camere Parte_1 presso l'hotel Doria)”. Tuttavia, deve rilevarsi che la rilevata variazione di programma che, giova sottolineare aveva riguardato un numero esiguo di persone collocate presso altro hotel, oltretutto, per una sola notte (cfr e-mail del 10.10.2019) in assenza di ulteriori rilievi, deve
Test 1 Teste “Io partecipavo al gruppo turistico e ricordo che nella circostanza andammo Tes_3 presso un'altra struttura che si chiamava Doria. Mi era stato detto che non c'era posto e che quindi dovevamo spostarci in altra struttura. ADR parte opponente non ricordo il numero dei partecipanti al gruppo in generale.” (ud. 09.02.2023) Teste L. ,: “io posso solo dire che in quella Tes_4 circostanza non alloggiai al ma fui dirottato all'Hotel Doria insieme ad altre 10 persone. CP_1 In ragione del mio lavoro (lavoro nell'ambito turistico) so che quando c'è un trasferimento di ospiti da una struttura ad un'altra in genere è perché c'è stato un overbooking. ADR all'inizio noi andammo al park hotel, poi da lì ci fu detto che saremo dovuti andare all'hotel Doria”. (ud. 14.03.2024) ritenersi che abbia avuto scarsa importanza nel rapporto negoziale nel suo complesso e tale da non giustificare una ipotesi di inadempimento.
Tali circostanze rappresentano piuttosto delle variazioni di programma marginali e tali da rientrare nel concetto di tolleranza. Risulta, invece, fondata l'eccezione relativa al quantum considerando i dedotti pagamenti eseguiti dalla società in favore della Parte_1 CP_1
Parte opponente a parziale estinzione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo ha prodotto documentazione relativa a versamenti per 12.200,00 euro (cfr. doc. 3) in favore della euro 5.000,00 in data 2.10.2019, euro 2.200,00 in data CP_1
25.10.2019 e euro 5.000,00 in data 25.10.2019. Nella causale di tali versamenti era indicata la dicitura “acconto fattura” senza tuttavia l'indicazione della fattura di riferimento. Parte opposta ha dedotto di aver già scomputato i suddetti versamenti dall'importo complessivo, imputandoli a copertura della fattura n.197/H, non oggetto del procedimento monitorio, e della fattura 322/H.
Ebbene nel caso, come quello in esame, parte debitrice abbia dedotto l'estinzione, seppur parziale, del debito tramite la produzione di documentazione di riferimento, è onere del creditore che intende imputare il pagamento all'estinzione di altro credito, dare prova che i versamenti si riferissero ad altre prestazioni, oltre che dei relativi criteri di imputazione (Cass. n. 10322/ 2020).
Tale prova non è stata assolta.
Dalla documentazione prodotta da parte opposta - copia delle pagine n. 46 e 47 del mastrino della società (cfr. doc. 11) - risulta che in relazione alla Controparte_1 fattura n. 197/H (euro 21.440,00) sono da imputarsi gli accrediti disposti dalla il 24.04.2019 (euro 6.370,00), il 10.05.2019 (euro 14.000,00) e il Parte_1
13.05.2019 (euro 1070,00), risultando, pertanto, la fattura risulta saldata per l'intero.
Rispetto alla fattura n. 322/H, dal mastrino non risultano le imputazioni relative ai versamenti disposti dalla in data 2.10.2019 di euro 5.000,00, in data Parte_1
25.10.2019 di euro 2.200,00 e di euro 5.000,00.
Né risultano diversi criteri di imputazione dalle pec di sollecito di pagamento inviate da (cfr. doc. 9- 10 fascicolo monitorio). CP_1 CP_1
Alla luce di tali considerazioni il credito deve essere rideterminato con condanna di parte opponente al pagamento della minor somma di e euro 14.499,00 (euro 26.699,00 meno euro 12.200,00)
Le spese di lite, comprese quelle della procedura monitoria, in ragione del credito comunque rimasto insoddisfatto, devono essere poste a carico di parte opponente e compensate per la metà (scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 parametro da euro 5.201,00 fino da euro 26.000,00 a 52mila, valori prossimi ai valori medi, quattro fasi di legge, euro 6.000,00, importo ridotto della metà)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto n.
1701/2021;
2) condanna la società al pagamento nei Parte_1 confronti della società al pagamento di euro 14.499,00, oltre interessi CP_1 come per legge;
3) Condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
3.000,00 spese, oltre IVA, C.P.A. e 15 % spese generali, oltre alle spese nella misura già liquidata in fase monitoria ridotta della metà.
Viterbo, 03.03.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco