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20 dicembre 1972
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10 aprile 2019
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Art. 1.
Tutti i materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.))
Tutti i materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.))
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Milano, sentenza 11/10/2022, n. 7887Provvedimento: […] - in data 17.06.2029 veniva notificato il verbale di contestazione n. 76822629-3, per la violazione degli artt. 1, co. 1, 3 e 5 Legge n. 1083/1971; […]Leggi di più...
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