Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Articolo 2
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20 dicembre 1972
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Versione
10 aprile 2019
Art. 1.

Tutti i materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.
((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.))
Entrata in vigore il 10 aprile 2019
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