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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8127/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8127 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. SERRA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. FIORI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni: per la parte ricorrente: “respingere le avverse istanze in relazione a un assegno di mantenimento in favore della SI.ra o in subordine stabilirne l'ammontare nella misura ritenuta di CP_1
pagina 1 di 6 giustizia.
Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione, Voglia pronunciare Sentenza di Scioglimento del Matrimonio.
Voglia respingere le avverse istanze in relazione alla determinazione di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , in quanto non ne ricorrono i presupposti. In subordine, stabilirne CP_1
l'ammontare nella misura ritenuta adeguata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per la parte resistente: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Gonnesa in data 16.09.2006 iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo comune al n. 21, Parte 2, Serie C dell'anno 2006.
3. Disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore dell'esponente nella Parte_1
misura di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che verrò ritenuta equa e corretta.
4. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in favore dell'Erario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1
moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio il 16.09.2006, e, decorso il termine CP_1
previsto dall'art. 3 della Legge 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ha precisato che dal matrimonio non erano nati figli e che dal mese di settembre del 2023 la resistente si era allontanata dalla casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente.
Quanto alle condizioni economiche, ha allegato di percepire una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro, gravata dal pagamento dei debiti contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione e per altre eSIenze familiari, per un importo di circa 900,00 euro mensili, mentre la CP_1
percepiva una retribuzione mensile variabile tra i 600,00 e i 900,00 euro.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
pagina 2 di 6 separazione, instando per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, essendo temporaneamente priva di occupazione e vivendo in un appartamento per il quale corrispondeva un canone di € 250,00 mensili.
Con sentenza del 1.06.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 28.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve essere rigettata.
Deve, anzitutto, rilevarsi che presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sono l'esistenza di una disparità economica tra i coniugi e l'assenza in capo al richiedente di adeguati redditi propri tali da consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale (C. 975/2021) secondo il complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Quanto all'onere della prova, poi, secondo i principi generali è il richiedente l'assegno che deve fornire prova circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Venendo al caso concreto, la resistente, dotata di capacità lavorativa, non ha dimostrato di essersi invano attivata per reperire occupazione.
Peraltro, l'obbligo sulla stessa gravante del pagamento del canone di locazione e la mancata richiesta di provvedimenti urgenti all'esito della prima udienza inducono ragionevolmente a ritenere che la CP_1
percepisca redditi adeguati.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Avendo le parti domandato la pronuncia del divorzio decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 6 • Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento;
• provvede per l'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 15/07/2025 nella camera di ConSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8127 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. SERRA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. FIORI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
***
Vista la sentenza non definitiva in pari data e considerato che le parti negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, rinvia all'udienza del 5.11.2025, ore 14.00, davanti al giudice Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cagliari in data 15/07/2025 nella camera di ConSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8127 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. SERRA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. FIORI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni: per la parte ricorrente: “respingere le avverse istanze in relazione a un assegno di mantenimento in favore della SI.ra o in subordine stabilirne l'ammontare nella misura ritenuta di CP_1
pagina 1 di 6 giustizia.
Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della Sentenza di Separazione, Voglia pronunciare Sentenza di Scioglimento del Matrimonio.
Voglia respingere le avverse istanze in relazione alla determinazione di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , in quanto non ne ricorrono i presupposti. In subordine, stabilirne CP_1
l'ammontare nella misura ritenuta adeguata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per la parte resistente: “Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Gonnesa in data 16.09.2006 iscritto nei Registri dello stato civile del medesimo comune al n. 21, Parte 2, Serie C dell'anno 2006.
3. Disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore dell'esponente nella Parte_1
misura di € 400,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero in quell'altra somma diversa, maggiore o minore, che verrò ritenuta equa e corretta.
4. Con il favore delle spese e competenze di giudizio in favore dell'Erario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2023, ha chiesto la pronuncia della separazione dalla Parte_1
moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio il 16.09.2006, e, decorso il termine CP_1
previsto dall'art. 3 della Legge 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ha precisato che dal matrimonio non erano nati figli e che dal mese di settembre del 2023 la resistente si era allontanata dalla casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente.
Quanto alle condizioni economiche, ha allegato di percepire una retribuzione mensile di circa 1.200,00 euro, gravata dal pagamento dei debiti contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa di abitazione e per altre eSIenze familiari, per un importo di circa 900,00 euro mensili, mentre la CP_1
percepiva una retribuzione mensile variabile tra i 600,00 e i 900,00 euro.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
pagina 2 di 6 separazione, instando per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, essendo temporaneamente priva di occupazione e vivendo in un appartamento per il quale corrispondeva un canone di € 250,00 mensili.
Con sentenza del 1.06.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio relativamente alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale, con provvedimento del 28.02.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve essere rigettata.
Deve, anzitutto, rilevarsi che presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sono l'esistenza di una disparità economica tra i coniugi e l'assenza in capo al richiedente di adeguati redditi propri tali da consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello potenzialmente offerto dalla continuazione della vita matrimoniale (C. 975/2021) secondo il complesso delle risorse economiche dei coniugi.
Quanto all'onere della prova, poi, secondo i principi generali è il richiedente l'assegno che deve fornire prova circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
Venendo al caso concreto, la resistente, dotata di capacità lavorativa, non ha dimostrato di essersi invano attivata per reperire occupazione.
Peraltro, l'obbligo sulla stessa gravante del pagamento del canone di locazione e la mancata richiesta di provvedimenti urgenti all'esito della prima udienza inducono ragionevolmente a ritenere che la CP_1
percepisca redditi adeguati.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Avendo le parti domandato la pronuncia del divorzio decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge
1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il tribunale non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 6 • Rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un contributo per il proprio mantenimento;
• provvede per l'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
• rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 15/07/2025 nella camera di ConSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 8127 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. SERRA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1
studio dell'avv. FIORI ALBERTO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
***
Vista la sentenza non definitiva in pari data e considerato che le parti negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale hanno proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio, rinvia all'udienza del 5.11.2025, ore 14.00, davanti al giudice Chiara Mazzaroppi, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
pagina 5 di 6 Così deciso in Cagliari in data 15/07/2025 nella camera di ConSIlio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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