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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 878/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 878/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. , con sede in Parte_1 C.F._1
Villacidro (VS), in persona del suo titolare , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1
dagli avv.ti Margherita Falqui e Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro
(C.F. ), con sede a Venezia Mestre, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa in giudizio dall'avv. Leopoldo Conti, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv.
Antonello Mengato;
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 570/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dal
Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-1- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertata la fondatezza dei motivi di appello sopraesposti, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione sopraesposti, anche con riferimento alla intervenuta liberazione dei fideiussori, dichiarare nullo, annullabile e/o di nessuna giuridica efficacia e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 565/2019- RAC n. 1776 /2018, emesso dal Tribunale di Venezia in data 12 marzo 2019, notificato in data 11 aprile 2019;
2. accertata la nullità del contratto di factoring, degli accordi esecutivi e del contratto relativo al servizio anticipazione del credito ad esso collegati, per difetto di forma, in relazione alle eccezioni formulate al punto B. dell'espositiva in diritto dell'atto di opposizione, rideterminare l'ammontare delle somme dovute dalla società esponente, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., accertando e dichiarando il diritto dell'esponente di provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto in trentasei rate mensili ai sensi dell'art. 125 bis, comma 9 del T.U.B.;
3. atteso l'inadempimento perpetrato dalla in relazione alle obbligazioni assunte CP_1
per la gestione, incasso, amministrazione e alla contabilizzazione dei Crediti Ceduti, dichiarare l'insussistenza del diritto della suddetta banca ad ottenere la remunerazione contrattualmente prevista per la cessione del credito nonché per la sua anticipata erogazione
e, per l'effetto, condannare la Banca opposta alla ripetizione delle somme a qualunque titolo addebitate sul conto corrente di appoggio del factoring in dipendenza ed a causa dell'esecuzione del contratto stesso;
4. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Banca opposta al risarcimento del danno patito e patiendo in relazione all'inadempimento accertato in accoglimento del capo che precede, nella misura che verrà accertata nel presente giudizio, anche in via di equità, compensando il credito risarcitorio così determinato con le somme eventualmente dovute dalla società esponente, come accertate in accoglimento del capo 1 che precede;
5. in accoglimento dell'exceptio doli generalis formulata in relazione al comportamento tenuto dalla banca ed alla omessa comunicazione di informazioni essenziali alla società esponente sia in sede di stipulazione del contratto che in fase di sua esecuzione nonché in dipendenza degli inadempimenti contrattuali dalla stessa perpetrati e della reiterata violazione dell'obbligo di buona fede, dichiarare inesigibile l'eventuale credito della Banca
IFIS così accertato fino all'avvenuto incasso da parte della società esponente delle somme alla stessa dovute dalla Controparte_3
-2-
6. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste, inoltre, per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e per le istanze istruttorie, ed in particolare per gli ordini di esibizione formulati, già formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata in data 18.1.2021”.
Per l'appellata:
“Nel merito, in via principale:
Respingere l'interposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
In stretto subordine:
Condannarsi al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto della somma di Euro 150.787,36 o della
[...]
somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre interessi come in sentenza o come meglio visto dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Respingersi la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 13/05/2019, l'impresa individuale di Parte_1 [...]
(di séguito: “ ”) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, la Pt_1 Parte_1
CP_ (di séguito: la “Banca” o “ ”), proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 565/2019, emesso il 06/03/2019 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 355.123,97, oltre interessi ed oltre alle spese della procedura monitoria, per anticipi erogati dalla ricorrente su fatture emesse dall'ingiunta nei confronti di in dipendenza di un Parte_2 contratto di factoring. A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva (tra l'altro):
- la nullità del contratto di factoring per difetto di forma scritta in relazione alle singole
Par cessioni, per mancata indicazione dell' nel documento di sintesi, oltre che per nullità della pattuizione relativa alla “anticipazione del corrispettivo”;
- la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi;
- l'inadempimento contrattuale della Banca per aver omesso di informare tempestivamente in ordine all'inadempimento del debitore ceduto, facendo sì che Parte_1
-3- l'opponente proseguisse nei lavori contrattualmente assunti, senza averlo messo nelle condizioni di recuperare gli importi anticipati nei confronti della ceduta, nel frattempo sottoposta alla procedura concordataria, o di ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante.
2. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione, chiedendo la concessione della CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso.
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del titolo, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata al settembre 2022 per la precisazione delle conclusioni.
4. Nel frattempo, la dava atto di aver incassato parte del credito oggetto di causa a CP_1 séguito dell'ammissione alle provvidenze del chiedeva la revoca del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di euro 150.787,36 in sorte capitale, oltre interessi.
5. Con sentenza n. 570/2023 emessa 29/03/2023 e depositata il 30/03/2023, il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di euro 150.787,36, oltre interessi convenzionali come richiesti nel ricorso monitorio ed alla rifusione sia delle spese del relativo procedimento, liquidate in euro 6.185,00 per compensi ed euro 607,00 per anticipazioni, sia delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Avverso la sentenza proponeva appello con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza, mentre la regolarmente costituita, resisteva al CP_1
gravame.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/11/2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore rigettava l'istanza di inibitoria e fissava l'udienza del 10 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352
c.p.c., decorsi i quali la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha ritenuto prive di pregio, tra l'altro e per quanto qui interessa, le contestazioni dell'opponente relative:
-4- - ai vizi di forma (i) perché l'accordo del 3/5/2017, per quanto privo del documento di sintesi, non sembra derogare alle condizioni economiche accettate dalla cedente con la firma del contratto di factoring del 6/4/2017 e del documento di sintesi nello stesso contenuto, (ii) perché la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri non rende di volta in volta necessario l'atto scritto per ogni cessione del singolo credito venuto successivamente ad esistenza, perché, se anche così fosse, (iii) non ha specificamente contestato di Parte_1
aver ricevuto le anticipazioni connesse alle singole cessioni e, quindi, non convince l'argomento speso secondo cui i singoli accordi di cessione sarebbero nulli per difetto della forma convenzionale ed infine (iv) perché, come precisato anche da Questa Corte d'Appello,
Par la mancata indicazione in forma scritta dell' – per quanto obbligatoria anche nei contratti di factoring – non risulta sanzionata con la nullità atteso che, di per sé, essa non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l'erronea rappresentazione del suo costo totale, comunque ricavabile dalla somma degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel contratto;
- all'illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo) per violazione della delibera
CICR 9.2.00 perché – come risulta dal documento di sintesi – le parti hanno espressamente convenuto, conformemente alle disposizioni della delibera CICR 3.8.16, che gli interessi passivi siano addebitati con periodicità annuale sulla sorte capitale e, quindi, non sembra che il tasso d'interesse possa subire alcuna maggiorazione in dipendenza della capitalizzazione, producendosi, per effetto dell'indicato meccanismo, solo un aumento della sorte capitale sulla quale l'interesse viene calcolato;
- agli inadempimenti imputati alla nell'esecuzione degli obblighi contrattuali perché, CP_1
anzitutto, non vi è prova che la fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del CP_1
ceduto prima delle cessioni e perché – in ogni caso – ha ritenuto comunque accertata la conoscenza o la conoscibilità in capo a degli insoluti del ceduto, con conseguente Parte_1
irrilevanza delle doglianze relative ai pregiudizi asseritamente subiti a causa della mancata sospensione della propria prestazione e dell'impossibilità di agire nei confronti del ceduto e/o della stazione appaltante.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo al difetto di forma scritta in relazione
Pa alle singole cessioni intervenute ed alla mancata indicazione dell' nel documento di sintesi – Violazione degli artt. 117 e 125 T.U.B.;
-5- - Sul rigetto del motivo di opposizione relativo alla nullità della pattuizione relativa alla “anticipazione del corrispettivo” (Allegato A del contratto di factoring) per Pa mancata indicazione dell' nel documento di sintesi – falsa applicazione dell'art.
120 T.U.B. come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 1/2012;
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente per violazione della delibera CICR 9/2/2000 – falsa applicazione dell'art. 120, comma 2, lett. A del T.U.B.
e della circolare CICR 2000;
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo all'inadempimento contrattuale della per violazione dell'art.
2.9 del contratto del 3/5/2017 – errata applicazione CP_1 dell'art. 2727 c.c. dell'art. 183 c.p.c.;
- Errata quantificazione del credito residuo nella sentenza.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di factoring in forza di una motivazione – sopra riassunta – a suo dire erronea e violativa delle disposizioni dettate dal T.U.B. in ordine a tale tipologia contrattuale.
1.1. In particolare, con riferimento all'eccepito difetto di forma scritta in relazione alle singole cessioni intervenute tra le parti, ribadisce l'inapplicabilità delle condizioni Parte_1
economiche riportate nel documento di sintesi allegato (solamente) al contratto di factoring stipulato il 6/4/2017 e non anche all'accordo siglato il 3/5/2017 (disciplinante le cessioni oggetto della domanda monitoria) o all'addendum del 20/4/2017; inapplicabilità che deriva, a suo dire, dal disposto dell'art. 117 T.U.B., secondo il quale il documento di sintesi deve sempre essere fisicamente incorporato al contratto a cui accede, con conseguente inammissibilità della relatio formale operata dal tribunale.
1.2. Sempre con riferimento alla medesima eccezione, contesta l'affermazione del Parte_1
tribunale secondo la quale la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri renderebbe non necessario l'atto scritto per determinare la cessione del singolo credito venuto successivamente ad esistenza;
l'appellante sostiene, infatti, che il factoring non sia assimilabile tout court ad un contratto di cessione di crediti “ordinario”, anche considerate la soggezione dello stesso alla disciplina del T.U.B. e la tassatività delle relative prescrizioni di forma. Inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, la circostanza che le parti abbiano inteso
-6- dotarsi di un fac-simile di contratto di cessione specifica conferma la loro scelta di consacrare ogni singola cessione in un documento scritto.
2. Con il secondo motivo d'appello, relativo al rigetto del motivo di opposizione afferente Par all' , l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ritiene che detto
“indice” – per il caso di mutui, anticipazioni e finanziamenti – debba necessariamente essere riportato nel documento di sintesi in forza dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/2003 e del principio di trasparenza al quale la stessa delibera risulta informata.
2.1. Con lo stesso motivo, infine, rammenta di aver già allegato la propria qualità Parte_1 di piccola impresa e di aver invocato l'applicabilità – non condivisa dal tribunale – dell'art. 125-bis del T.U.B. e della disciplina del credito al consumo dettata dal medesimo testo unico, con la conseguenza che la pattuizione relativa all'“anticipazione del corrispettivo” avrebbe dovuto essere stipulata separatamente con specifica indicazione del TAEG, pena la nullità della stessa.
3. Con il terzo motivo d'appello, contesta al tribunale di aver rigettato il motivo Parte_1
di opposizione dalla stessa formulato – relativo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente per violazione della delibera CICR 9.2.2000 – sulla scorta della motivazione poc'anzi richiamata. Ciò in quanto, nel caso di specie, gli interessi addebitati con cadenza annuale esulerebbero tanto dalla portata precettiva della lettera a), quanto dalla lettera b) dell'art. 120, comma 2, T.U.B., non originando né da aperture di credito regolate in conto corrente o in conto di pagamento (lett. a), né da sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido (lett. b); con la conseguenza che le correlate competenze, riportate sugli estratti conto agli atti, sarebbero da considerarsi indebite.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si duole della parte della sentenza nella quale il primo Giudice ha rigettato il motivo di opposizione relativo al contestato inadempimento contrattuale della Banca per violazione dell'art.
2.9 del contratto del 3 maggio 2017, con le argomentazioni di cui sopra. È opinione di quella secondo cui la (i) non Parte_1 CP_1
poteva non essersi accorta delle difficoltà finanziarie della stazione appaltante dal momento che la crisi finanziaria della AS costituiva fatto “notorio” e che, nello stesso anno in cui era stato stipulato il contratto di factoring, tali difficoltà erano agevolmente evincibili dal sito della medesima società; (ii) ha omesso di avvisarla del fatto che le fatture relative ai crediti ceduti rimanevano impagate, non avendo l'appellata – peraltro – offerto compiuta prova in tal senso, nemmeno a fronte della specifica contestazione dell'appellante in punto di consegna
-7- del token per la consultazione degli estratti conto online, nei quali sarebbero stati annotati i ritardi nei pagamenti. In particolare, il tribunale avrebbe errato nel presumere l'attivazione del servizio “IfisOnline” (e, quindi, la consultazione degli estratti conto da parte di ) Parte_1 sulla scorta della mera sottoscrizione, da parte dell'appellante, del relativo regolamento.
5. Con il quinto motivo d'appello, lamenta il vizio della decisione impugnata Parte_1 nella quale il tribunale ha quantificato l'ammontare del credito residuo della al netto CP_1 delle erogazioni del Fondo Salvaopere: ad avviso dell'appellante, infatti, la avrebbe CP_1 ricevuto dal non già l'importo complessivo di euro 204.336,61 (euro 90.896,10 + euro Pt_4
113.440,51), bensì l'importo più alto pari ad euro 259.230,44 (euro 90.896,10 + 168.334,34), cosicché l'ammontare dell'(eventuale) credito residuo della – al netto delle erogazioni CP_1 ricevute dal – dovrà essere da Questa Corte ricalcolato. Pt_4
c) Disamina dei motivi di appello.
1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
1.1. Come riportato dalla stessa parte appellante, la motivazione spesa dal tribunale per respingere l'eccezione formulata da si basa su tre assunti, fra di loro indipendenti: Parte_1
a.) la relatio della scrittura del 3 maggio 2017 al contratto di factoring del 6 aprile 2017, con relativa sottoscrizione del documento di sintesi e delle condizioni generali di contratto;
b.) la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri tale da non rendere indispensabile un contratto in forma scritta, senza che la previsione di un fac-simile potesse valere a introdurre una forma scritta convenzionale;
c.) “in ogni caso, se anche così fosse, l'opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto le anticipazioni connesse alle singole cessioni, di tal che appare poco convincente
l'argomento secondo cui i singoli accordi di cessione risulterebbero nulli per difetto di forma convenzionale”.
Con il primo motivo si sottopone a censura la ratio decidendi sub a.) e sub b.), ma non quella sub c.), alla quale l'appellante dedica qualche parola soltanto in sede di comparsa conclusionale, pag. 3 s., allorquando è ammissibile unicamente l'illustrazione dei motivi già compiutamente esposti in sede di atto di appello.
1.2. La partita disamina delle doglianze veicolate con il mezzo in esame ne evidenzia, in ogni caso, la manifesta infondatezza.
Il primo motivo contiene due doglianze.
-8- 1.2.1. Con la prima si sostiene che il richiamo operato nel contratto 3-5-2017 alle condizioni di sintesi di cui al negozio inter partes del 6-4-2017, che il tribunale ha valorizzato per respingere l'eccezione di nullità sollevata dal qui appellante, sarebbe infondato, in quanto “la relatio operata al precedente accordo non può vicariare alla omissione del documento di sintesi nel contratto del 3.5.2017, in quanto, a norma dell'art. 117 T.U.B., tutte le voci di spesa previste in uno specifico contratto bancario debbono essere riportate in un ulteriore documento, detto documento di sintesi, che è incorporato nel contratto cui accede come frontespizio dello stesso e che ha la funzione di riportare in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo al servizio corrispondente” (atto di citazione in appello, p. 9).
La doglianza non merita seguito.
Non è in alcun modo prescritto dall'art. 117 t.u.b., tanto meno a pena di nullità, la necessità che le parti provvedano – come parrebbe pretendere l'appellante – a una ritrascrizione e a quella che l'appellante chiama “fisica incorporazione del documento di sintesi nel contratto come frontespizio”. In contrario va ritenuto che, come una consolidata giurisprudenza anche di legittimità insegna, è del tutto legittimo il richiamo a dati anche esterni al contratto, purché oggettivi e predeterminabili, tali da consentire una relatio in maniera inequivoca, come – nel caso degli interessi – ha avuto più volte occasione di affermare la Suprema Corte: “In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale” (Sez. 1^,
Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023: Rv. 667919 - 01); “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che
-9- aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023: Rv. 669019 - 01); “In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.”
(Sez. 2^, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023: Rv. 669821 - 01); “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, T.U.B.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto)” (Sez.
1^, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024: Rv. 671545 - 01); “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024: Rv. 672888 - 01); “In tema di
-10- leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio
a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al , stante la mancata indicazione in contratto CP_4
della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025: Rv. 673746 - 01).
Tanto più deve ritenersi nel caso di specie, ove le parti nell'atto 3-5-2017 hanno fatto richiamo alla cessione dei crediti dalle stesse già sottoscritta (v. doc. 1 ). Rimane Parte_1 dunque insuperato il rilievo del tribunale, vale a dire che con l'atto 3-5-2017 le parti – lungi dall'intendere derogare ai patti già sottoscritti il 6-4-2017 – ne disponevano l'espresso richiamo all'interno di un negozio che, sostanzialmente, trova la propria ragion d'essere nella dilazione che intese concedere al debitore ceduto. Parte_1
1.2.2. La seconda doglianza recata nel primo motivo si incentra sulla deduzione di una forma convenzionale che le parti avrebbero stabilito con “la fisica allegazione al contratto quadro di cessione in massa di un fac simile di contratto di cessione specifica”.
Non viene dunque più messo in discussione che la disciplina dettata dalla legge in riferimento alla forma si applica al contratto-quadro e non già alle singole cessioni da stipularsi in attuazione di quel contratto, come del resto insegnato da una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4341/2022) enunciando in riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria principi che non vi è alcuna ragione per non ritenere applicabili anche ai contratti bancari.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, quindi, la allegazione di quel fac- simile è null'altro che la predisposizione di un modulo che, per evidente comodità, le parti hanno convenuto di seguire, come fatto palese dalla disamina del contratto (art. 2 contratto 3 maggio 2017) ove si disciplinano le “modalità operative” prevedendo che “il fornitore cedente dovrà informare il debitore ceduto dell'intervenuta cessione tramite comunicazione come da allegato A (cessione crediti contratto) … alla cessione di crediti perfezionata con la
-11- sottoscrizione del modello come allegato A, seguirà la segnalazione da parte del fornitore
CP cedente a dei crediti specifici”.
Risulta chiaro che vi è stata la stipulazione di un unico contratto di cessione con il quale Pt_1 cedeva alla banca, in forma scritta, tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto
[...]
di fornitura, facendosi espressa menzione, nel documento, del “perfezionamento” della cessione.
Non si tratta, pertanto di ulteriori “singoli contratti esecutivi”, come dedotto dalla parte appellante, attraverso i quali si sarebbe perfezionata la cessione dei crediti via via venuti in essere con l'emissione delle fatture corrispondenti agli stati d'avanzamento lavori dell'appalto, ma della “segnalazione” relativa alla venuta ad esistenza e quantificazione di crediti già ceduti al factor. Le parti hanno infatti fatto riferimento, evidentemente non a caso, all'espressione “segnalazione” riferita alla trasmissione delle fatture via via emesse, con ciò evidenziando che aveva ad oggetto unicamente la concreta individuazione dei crediti già oggetto di cessione e che venivano via via ad esistenza.
2. Il secondo motivo è privo di pregio.
2.1. Una prima doglianza manifesta il dissenso dell'appellante dall'interpretazione seguita dal tribunale, che è pervenuto alla esclusione della conseguenza della nullità nel caso di mancata Par indicazione dell' (Indicatore sintetico di costo), anche nelle operazioni di factoring, sul rilievo che non si tratta di elemento ricompreso nell'elenco dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità e con la connessa sostituzione automatica prevista dall'art. 117 t.u.b.-
La mancanza di un apparato critico alla motivazione spesa dal tribunale per giungere alla conclusione oggetto di impugnazione evidenzia l'inammissibilità della doglianza.
In ogni caso, la soluzione seguita dal tribunale risulta pienamente in linea con gli insegnamenti del giudice di legittimità e merita dunque, al di là del personale dissenso dell'appellante, piena conferma, non essendo state addotte ragioni idonee per non condividere l'orientamento consolidato sul punto.
Secondo Cass. n. 4597 del 14/02/2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
-12- dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
2.2. Con una seconda doglianza veicolata con il motivo in disamina si sostiene che Pt_1
quale “piccola impresa” sarebbe equiparata al “consumatore”, onde si invoca la
[...] applicabilità dell'art. 125-bis t.u.b., il quale stabilisce, fra l'altro, che “in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art. 121 comma 1 lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati”.
L'appellante desume da tale prospettazione che, dovendosi applicare il Codice del consumo, deve trovare applicazione anche “la disciplina del credito al consumo dettata dal TUB in forza del rinvio operato dall'art. 43 del Codice del consumo “ai capi II e III del titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni, nonché agli articoli 144
e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni”” (appello, pag.
12).
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
Il punto è che l'estensione delle disposizioni del Codice del consumo operata dall'art. 18 del d.lgs. 206/2005 (come modificato dal d.l. 24-1-2012 n. 1) alle cc.dd. “microimprese” (con l'introduzione della lettera d-bis dell'art. 18 t.u.b.) riguarda unicamente il titolo III, vale a dire
“Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali” e non come pretenderebbe l'appellante l'intera disciplina del “Credito al consumo”. Va rimarcato che l'art. 121 t.u.b. fornisce un'autonoma definizione di “consumatore” (seppure coincidente quella del Codice del consumo: “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) e che il successivo articolo 122 esclude espressamente l'applicabilità del capo II relativo al credito al consumo ai consumatori per i finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00.
Nel caso di specie è appena il caso di rilevare che si tratta di un credito originatosi da un contratto di appalto (fornitura e posa in opera di manufatti presso per la costruzione della
CP_ stazione ferroviaria di dell'ordine di oltre trecentomila euro (docc. 3-4 ), il che CP_3 pure denota la assoluta mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un'operazione di credito al consumo.
-13- 3. Il terzo motivo, invero neppure chiarissimo, imperniato sull'asserita illegittimità degli interessi annualmente capitalizzati per inapplicabilità, agli stessi, dell'art. 120, comma secondo, lett.re a) e b), nuova formulazione (quella risultante dalla novella del 2016: art. 17- bis d.l. 14-2-2016 n. 18, conv. in l. 8-4-2016 n. 49), è privo di fondamento e va disatteso.
Se ne è dato intendere il significato, secondo l'appellante, con la richiamata modifica legislativa, l'ambito di operatività della norma di cui alla lettera a) andrebbe ristretto ai soli
“rapporti [non più “operazioni”] di conto corrente e di conto di pagamento” (mentre resterebbero al di fuori del campo applicativo i rapporti che “pur potendo regolare il pagamento in conto corrente … sono da tenere distinti dai rapporti di conto corrente”), così come l'ambito di operatività della norma di cui alla lettera b) andrebbe limitato ai “rapporti di apertura di credito in conto corrente ed in conto di pagamento”, nonché ai casi di
“sconfinamento extra fido o in assenza di fido”. Fattispecie, queste, tutte diverse da quella in esame, relativa ad anticipazioni bancarie che accedono ad un rapporto di factoring.
Occorre, in proposito, osservare che il tribunale ha respinto la doglianza di sul Parte_1
rilievo che la pattuizione contrattuale in commento fosse pienamente rispondente alla delibera
CICR 3-8-2016 emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. (essendo previsto che “gli interessi passivi siano addebitati con periodicità annuale sulla sorte capitale, onde non sembra che il tasso di interesse possa subire alcuna maggiorazione in dipendenza della capitalizzazione, producendosi, per l'effetto dell'indicato meccanismo, solo un aumento della sorte capitale sulla quale l'interesse viene calcolato”: sentenza appellata, pag. 7) e che l'appellante non ha preso posizione sul punto, il che finisce per connotare in termini di inammissibilità la censura, in quanto non specifica rispetto alla motivazione in proposito spesa dal tribunale.
E va pure evidenziato, da un lato, che il comma 2 dell'art. 120 citato, demanda al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancarie” e, dall'altro, che la delibera attuativa “si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del T.U.B.”, relativo alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” e il cui Capo I riguarda “Operazioni e servizi bancari
e finanziari”. Considerato poi che l'art. 115 t.u.b. stabilisce che il menzionato Capo I disciplina “le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari”, si deve ritenere che la prospettazione dell'appellante, incentrata sull'esasperata
-14- valorizzazione del termine utilizzato nell'art. 120, comma 2, lett. a), t.u.b. (anziché
“operazioni”, “rapporti di conto corrente”) e sulla conseguenza che lo stesse crede di poter trarne sull'ambito applicativo della lettera b), non trova in effetti alcun concreto riscontro nella disciplina normativa innanzi richiamata.
4. Il quarto motivo di appello è privo di fondamento.
L'allegazione dell'appellante relativa all'erroneità del rilievo del tribunale circa la mancata contestazione da parte della difesa di della ricezione degli estratti conto relativi al Parte_1
CP_ rapporto da parte della è accompagnata dal rilievo che “è stata la stessa ad CP_1
affermare, in sede di costituzione, di non aver proceduto all'invio cartaceo in quanto era stato attivato un servizio di consultazione on line mediante token” (appello pag. 15). La disamina della comparsa di risposta depositata dalla in primo grado, tuttavia, restituisce CP_1
CP_ invece che , in sede di costituzione in giudizio avanti al tribunale, dopo aver allegato la genericità delle contestazioni sulla documentazione probatoria del credito allegata al ricorso monitorio, ha testualmente dedotto “è pertanto per mero scrupolo defensionale che si producono, in una con il presente atto, gli estratti conto integrali, già trasmessi al cliente in corso di rapporto” (comparsa di costituzione, pag.10, righe 18-20).
Quanto sostenuto dall'appellante, pertanto, non corrisponde a ciò che emerge dagli atti, ossia che la avrebbe sostenuto di non aver inviato gli estratti-conto in ragione della presenza CP_1 di un sistema di consultazione “on line”.
Il che rende, perciò solo, priva di pregio la doglianza, anche in riferimento alla questione del
“token” che finisce per attenere a una modalità, ulteriore e concorrente, di possibile conoscenza rispetto a quanto il cliente era già posto in grado di sapere sulla base dell'invio degli estratti conto.
Risulta, dunque, pienamente condivisibile e merita conferma la constatazione sul punto del tribunale, ossia che “l'opponente non contesta la ricezione degli estratti conto periodici depositati dalla banca con la costituzione nel procedimento di opposizione (all. da 11 a 32), i quali riportano l'indicazione degli insoluti provenienti dal ceduto”.
Va pure ribadito quanto esposto nell'ordinanza resa da questa corte sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., ossia che il tribunale ha richiamato la vicenda del “token” solo in via rafforzativa di una conclusione già raggiunta su base documentale.
Ed invero, una volta ritenuto l'invio degli estratti conto in questione, è pacifico in causa – e comunque risulta per tabulas – che dagli stessi il cliente fosse pienamente in grado di
-15- avvedersi dei pagamenti ovvero dei mancati o ritardati pagamenti da parte dei debitori ceduti.
CP_ Segnatamente, già nell'estratto conto al 31-3-2018 (doc. 22a ) è registrato il mancato pagamento alla scadenza prorogata (doc. 22 a), così come nei successivi estratti conto al 30-6- CP_ CP_ 2028 (doc. 25a ) e al 30-9-2018 (doc. 28a ).
In disparte la mancata richiesta o segnalazione per tutto il corso del rapporto di conseguire il
“token” al fine di attingere alla consultazione per via telematica (il che pure non depone a favore della tesi agitata dalla parte appellante), risulta in ogni caso irrilevante la questione sollevata con l'appello circa la mancanza di prova della consegna del “token”, in quanto non
è dirimente verificare la alternativa e ulteriore possibilità per la di avvalersi della Parte_1
consultazione in via telematica per apprendere quei medesimi dati che essa è stata posta nella facoltà di conoscere attraverso la ricezione degli estratti conto.
CP_ Alla luce di ciò, anche la questione inerente alla conoscenza da parte di delle difficoltà economiche del debitore ceduto (o della capogruppo AS) su cui pure insiste l'appellante non è affatto decisiva.
CP_ In ogni caso, mette conto evidenziare che la conoscenza da parte di delle difficoltà economiche del “gruppo AS” non risulta affatto provato dall'appellante, il quale ricorre a un “notorio” che tale non può ritenersi, tanto più nei termini che cronologicamente potrebbero assumere rilievo nella vicenda sottoposta a questa corte, ossia quelli necessari a una reazione in tempi tali da scongiurare la lamentata perdita per di rientrare del suo credito Parte_1
verso il debitore ceduto.
5. Con il quinto motivo si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente dedotto dal credito complessivo verso pagamenti da parte del per le somme di € CP_3 Parte_4
90.896,10 e di € 113.440,51, mentre le somme effettivamente pagate dal Direttore del dipartimento delle Opere Pubbliche del MISE ammonterebbero a € 90.896,10 e a €
168.334,34.
Sul punto la parte appellata ha replicato, producendo la relativa documentazione (v. pec 10-1-
2022, già allegata in primo grado alle Note di trattazione scritta 19/09/2022), che, a seguito di unilaterale iniziativa del MISE il credito è stato pagato con una decurtazione del 32,60%, di talché la ha agito per il recupero della differenza nei confronti dell'ente pubblico e ha CP_1
riconosciuto in favore dei cedenti – e fra essi – una somma corrispondentemente Parte_1
ridotta per quella percentuale e dunque per € 204.336,61, anziché € 259.230,44 (v. atto di citazione prodotto dalla con la costituzione in appello). La Controparte_5 CP_1
-16- Banca ha pertanto ribadito che le somme incassate dal sono state di € 90.986,10 e di CP_6
€ 113.350,51, per complessivi € 204.336,61.
A fronte di tali motivate allegazioni, la parte appellante nulla ha più sul punto replicato, ma neppure osservato alcunché, onde – anche a non voler ritenere abbandonato tale motivo – è certo che esso è privo di fondamento, non avendo comprovato in alcun modo Parte_1
l'erogazione dell'importo maggiore che assume essere stato versato dal . CP_6
d) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto e la sentenza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) tenuto conto della nota spese prodotta e delle attività effettivamente espletate in questa sede.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 570/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dal Tribunale di Parte_1
Venezia lo respinge e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 10 aprile 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
-17-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 878/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 878/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(C.F. , con sede in Parte_1 C.F._1
Villacidro (VS), in persona del suo titolare , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1
dagli avv.ti Margherita Falqui e Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante contro
(C.F. ), con sede a Venezia Mestre, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato e legale rappresentante dott. , rappresentata e Controparte_2 difesa in giudizio dall'avv. Leopoldo Conti, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv.
Antonello Mengato;
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 570/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dal
Tribunale di Venezia.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
-1- “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, accertata la fondatezza dei motivi di appello sopraesposti, in totale riforma della sentenza impugnata:
1. Accertata la fondatezza dei motivi di opposizione sopraesposti, anche con riferimento alla intervenuta liberazione dei fideiussori, dichiarare nullo, annullabile e/o di nessuna giuridica efficacia e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 565/2019- RAC n. 1776 /2018, emesso dal Tribunale di Venezia in data 12 marzo 2019, notificato in data 11 aprile 2019;
2. accertata la nullità del contratto di factoring, degli accordi esecutivi e del contratto relativo al servizio anticipazione del credito ad esso collegati, per difetto di forma, in relazione alle eccezioni formulate al punto B. dell'espositiva in diritto dell'atto di opposizione, rideterminare l'ammontare delle somme dovute dalla società esponente, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., accertando e dichiarando il diritto dell'esponente di provvedere al pagamento di quanto eventualmente dovuto in trentasei rate mensili ai sensi dell'art. 125 bis, comma 9 del T.U.B.;
3. atteso l'inadempimento perpetrato dalla in relazione alle obbligazioni assunte CP_1
per la gestione, incasso, amministrazione e alla contabilizzazione dei Crediti Ceduti, dichiarare l'insussistenza del diritto della suddetta banca ad ottenere la remunerazione contrattualmente prevista per la cessione del credito nonché per la sua anticipata erogazione
e, per l'effetto, condannare la Banca opposta alla ripetizione delle somme a qualunque titolo addebitate sul conto corrente di appoggio del factoring in dipendenza ed a causa dell'esecuzione del contratto stesso;
4. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Banca opposta al risarcimento del danno patito e patiendo in relazione all'inadempimento accertato in accoglimento del capo che precede, nella misura che verrà accertata nel presente giudizio, anche in via di equità, compensando il credito risarcitorio così determinato con le somme eventualmente dovute dalla società esponente, come accertate in accoglimento del capo 1 che precede;
5. in accoglimento dell'exceptio doli generalis formulata in relazione al comportamento tenuto dalla banca ed alla omessa comunicazione di informazioni essenziali alla società esponente sia in sede di stipulazione del contratto che in fase di sua esecuzione nonché in dipendenza degli inadempimenti contrattuali dalla stessa perpetrati e della reiterata violazione dell'obbligo di buona fede, dichiarare inesigibile l'eventuale credito della Banca
IFIS così accertato fino all'avvenuto incasso da parte della società esponente delle somme alla stessa dovute dalla Controparte_3
-2-
6. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
In via istruttoria, si insiste, inoltre, per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e per le istanze istruttorie, ed in particolare per gli ordini di esibizione formulati, già formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata in data 18.1.2021”.
Per l'appellata:
“Nel merito, in via principale:
Respingere l'interposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
In stretto subordine:
Condannarsi al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
per i titoli di cui al decreto ingiuntivo opposto della somma di Euro 150.787,36 o della
[...]
somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia oltre interessi come in sentenza o come meglio visto dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
Respingersi la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato il 13/05/2019, l'impresa individuale di Parte_1 [...]
(di séguito: “ ”) conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, la Pt_1 Parte_1
CP_ (di séguito: la “Banca” o “ ”), proponendo opposizione avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 565/2019, emesso il 06/03/2019 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 355.123,97, oltre interessi ed oltre alle spese della procedura monitoria, per anticipi erogati dalla ricorrente su fatture emesse dall'ingiunta nei confronti di in dipendenza di un Parte_2 contratto di factoring. A fondamento dell'opposizione, l'opponente eccepiva (tra l'altro):
- la nullità del contratto di factoring per difetto di forma scritta in relazione alle singole
Par cessioni, per mancata indicazione dell' nel documento di sintesi, oltre che per nullità della pattuizione relativa alla “anticipazione del corrispettivo”;
- la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi;
- l'inadempimento contrattuale della Banca per aver omesso di informare tempestivamente in ordine all'inadempimento del debitore ceduto, facendo sì che Parte_1
-3- l'opponente proseguisse nei lavori contrattualmente assunti, senza averlo messo nelle condizioni di recuperare gli importi anticipati nei confronti della ceduta, nel frattempo sottoposta alla procedura concordataria, o di ottenere il pagamento diretto dalla stazione appaltante.
2. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione, chiedendo la concessione della CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la conferma dello stesso.
3. Sospesa la provvisoria esecuzione del titolo, la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata al settembre 2022 per la precisazione delle conclusioni.
4. Nel frattempo, la dava atto di aver incassato parte del credito oggetto di causa a CP_1 séguito dell'ammissione alle provvidenze del chiedeva la revoca del Parte_4 decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di euro 150.787,36 in sorte capitale, oltre interessi.
5. Con sentenza n. 570/2023 emessa 29/03/2023 e depositata il 30/03/2023, il Tribunale di
Venezia rigettava l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di euro 150.787,36, oltre interessi convenzionali come richiesti nel ricorso monitorio ed alla rifusione sia delle spese del relativo procedimento, liquidate in euro 6.185,00 per compensi ed euro 607,00 per anticipazioni, sia delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 14.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
7. Avverso la sentenza proponeva appello con contestuale istanza di sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva della sentenza, mentre la regolarmente costituita, resisteva al CP_1
gravame.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/11/2023, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore rigettava l'istanza di inibitoria e fissava l'udienza del 10 aprile 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352
c.p.c., decorsi i quali la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha ritenuto prive di pregio, tra l'altro e per quanto qui interessa, le contestazioni dell'opponente relative:
-4- - ai vizi di forma (i) perché l'accordo del 3/5/2017, per quanto privo del documento di sintesi, non sembra derogare alle condizioni economiche accettate dalla cedente con la firma del contratto di factoring del 6/4/2017 e del documento di sintesi nello stesso contenuto, (ii) perché la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri non rende di volta in volta necessario l'atto scritto per ogni cessione del singolo credito venuto successivamente ad esistenza, perché, se anche così fosse, (iii) non ha specificamente contestato di Parte_1
aver ricevuto le anticipazioni connesse alle singole cessioni e, quindi, non convince l'argomento speso secondo cui i singoli accordi di cessione sarebbero nulli per difetto della forma convenzionale ed infine (iv) perché, come precisato anche da Questa Corte d'Appello,
Par la mancata indicazione in forma scritta dell' – per quanto obbligatoria anche nei contratti di factoring – non risulta sanzionata con la nullità atteso che, di per sé, essa non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma soltanto l'erronea rappresentazione del suo costo totale, comunque ricavabile dalla somma degli oneri e delle singole voci di costo indicati nel contratto;
- all'illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo) per violazione della delibera
CICR 9.2.00 perché – come risulta dal documento di sintesi – le parti hanno espressamente convenuto, conformemente alle disposizioni della delibera CICR 3.8.16, che gli interessi passivi siano addebitati con periodicità annuale sulla sorte capitale e, quindi, non sembra che il tasso d'interesse possa subire alcuna maggiorazione in dipendenza della capitalizzazione, producendosi, per effetto dell'indicato meccanismo, solo un aumento della sorte capitale sulla quale l'interesse viene calcolato;
- agli inadempimenti imputati alla nell'esecuzione degli obblighi contrattuali perché, CP_1
anzitutto, non vi è prova che la fosse a conoscenza delle difficoltà economiche del CP_1
ceduto prima delle cessioni e perché – in ogni caso – ha ritenuto comunque accertata la conoscenza o la conoscibilità in capo a degli insoluti del ceduto, con conseguente Parte_1
irrilevanza delle doglianze relative ai pregiudizi asseritamente subiti a causa della mancata sospensione della propria prestazione e dell'impossibilità di agire nei confronti del ceduto e/o della stazione appaltante.
2. ha proposto appello formulando i seguenti motivi di impugnazione: Parte_1
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo al difetto di forma scritta in relazione
Pa alle singole cessioni intervenute ed alla mancata indicazione dell' nel documento di sintesi – Violazione degli artt. 117 e 125 T.U.B.;
-5- - Sul rigetto del motivo di opposizione relativo alla nullità della pattuizione relativa alla “anticipazione del corrispettivo” (Allegato A del contratto di factoring) per Pa mancata indicazione dell' nel documento di sintesi – falsa applicazione dell'art.
120 T.U.B. come modificato dall'art. 7 del D.L. n. 1/2012;
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente per violazione della delibera CICR 9/2/2000 – falsa applicazione dell'art. 120, comma 2, lett. A del T.U.B.
e della circolare CICR 2000;
- Sul rigetto del motivo di opposizione relativo all'inadempimento contrattuale della per violazione dell'art.
2.9 del contratto del 3/5/2017 – errata applicazione CP_1 dell'art. 2727 c.c. dell'art. 183 c.p.c.;
- Errata quantificazione del credito residuo nella sentenza.
b) I motivi d'appello.
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante sottopone a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha respinto il motivo di opposizione relativo alla nullità del contratto di factoring in forza di una motivazione – sopra riassunta – a suo dire erronea e violativa delle disposizioni dettate dal T.U.B. in ordine a tale tipologia contrattuale.
1.1. In particolare, con riferimento all'eccepito difetto di forma scritta in relazione alle singole cessioni intervenute tra le parti, ribadisce l'inapplicabilità delle condizioni Parte_1
economiche riportate nel documento di sintesi allegato (solamente) al contratto di factoring stipulato il 6/4/2017 e non anche all'accordo siglato il 3/5/2017 (disciplinante le cessioni oggetto della domanda monitoria) o all'addendum del 20/4/2017; inapplicabilità che deriva, a suo dire, dal disposto dell'art. 117 T.U.B., secondo il quale il documento di sintesi deve sempre essere fisicamente incorporato al contratto a cui accede, con conseguente inammissibilità della relatio formale operata dal tribunale.
1.2. Sempre con riferimento alla medesima eccezione, contesta l'affermazione del Parte_1
tribunale secondo la quale la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri renderebbe non necessario l'atto scritto per determinare la cessione del singolo credito venuto successivamente ad esistenza;
l'appellante sostiene, infatti, che il factoring non sia assimilabile tout court ad un contratto di cessione di crediti “ordinario”, anche considerate la soggezione dello stesso alla disciplina del T.U.B. e la tassatività delle relative prescrizioni di forma. Inoltre, sempre ad avviso dell'appellante, la circostanza che le parti abbiano inteso
-6- dotarsi di un fac-simile di contratto di cessione specifica conferma la loro scelta di consacrare ogni singola cessione in un documento scritto.
2. Con il secondo motivo d'appello, relativo al rigetto del motivo di opposizione afferente Par all' , l'appellante, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, ritiene che detto
“indice” – per il caso di mutui, anticipazioni e finanziamenti – debba necessariamente essere riportato nel documento di sintesi in forza dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/2003 e del principio di trasparenza al quale la stessa delibera risulta informata.
2.1. Con lo stesso motivo, infine, rammenta di aver già allegato la propria qualità Parte_1 di piccola impresa e di aver invocato l'applicabilità – non condivisa dal tribunale – dell'art. 125-bis del T.U.B. e della disciplina del credito al consumo dettata dal medesimo testo unico, con la conseguenza che la pattuizione relativa all'“anticipazione del corrispettivo” avrebbe dovuto essere stipulata separatamente con specifica indicazione del TAEG, pena la nullità della stessa.
3. Con il terzo motivo d'appello, contesta al tribunale di aver rigettato il motivo Parte_1
di opposizione dalla stessa formulato – relativo alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale del contratto di conto corrente per violazione della delibera CICR 9.2.2000 – sulla scorta della motivazione poc'anzi richiamata. Ciò in quanto, nel caso di specie, gli interessi addebitati con cadenza annuale esulerebbero tanto dalla portata precettiva della lettera a), quanto dalla lettera b) dell'art. 120, comma 2, T.U.B., non originando né da aperture di credito regolate in conto corrente o in conto di pagamento (lett. a), né da sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido (lett. b); con la conseguenza che le correlate competenze, riportate sugli estratti conto agli atti, sarebbero da considerarsi indebite.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante si duole della parte della sentenza nella quale il primo Giudice ha rigettato il motivo di opposizione relativo al contestato inadempimento contrattuale della Banca per violazione dell'art.
2.9 del contratto del 3 maggio 2017, con le argomentazioni di cui sopra. È opinione di quella secondo cui la (i) non Parte_1 CP_1
poteva non essersi accorta delle difficoltà finanziarie della stazione appaltante dal momento che la crisi finanziaria della AS costituiva fatto “notorio” e che, nello stesso anno in cui era stato stipulato il contratto di factoring, tali difficoltà erano agevolmente evincibili dal sito della medesima società; (ii) ha omesso di avvisarla del fatto che le fatture relative ai crediti ceduti rimanevano impagate, non avendo l'appellata – peraltro – offerto compiuta prova in tal senso, nemmeno a fronte della specifica contestazione dell'appellante in punto di consegna
-7- del token per la consultazione degli estratti conto online, nei quali sarebbero stati annotati i ritardi nei pagamenti. In particolare, il tribunale avrebbe errato nel presumere l'attivazione del servizio “IfisOnline” (e, quindi, la consultazione degli estratti conto da parte di ) Parte_1 sulla scorta della mera sottoscrizione, da parte dell'appellante, del relativo regolamento.
5. Con il quinto motivo d'appello, lamenta il vizio della decisione impugnata Parte_1 nella quale il tribunale ha quantificato l'ammontare del credito residuo della al netto CP_1 delle erogazioni del Fondo Salvaopere: ad avviso dell'appellante, infatti, la avrebbe CP_1 ricevuto dal non già l'importo complessivo di euro 204.336,61 (euro 90.896,10 + euro Pt_4
113.440,51), bensì l'importo più alto pari ad euro 259.230,44 (euro 90.896,10 + 168.334,34), cosicché l'ammontare dell'(eventuale) credito residuo della – al netto delle erogazioni CP_1 ricevute dal – dovrà essere da Questa Corte ricalcolato. Pt_4
c) Disamina dei motivi di appello.
1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.
1.1. Come riportato dalla stessa parte appellante, la motivazione spesa dal tribunale per respingere l'eccezione formulata da si basa su tre assunti, fra di loro indipendenti: Parte_1
a.) la relatio della scrittura del 3 maggio 2017 al contratto di factoring del 6 aprile 2017, con relativa sottoscrizione del documento di sintesi e delle condizioni generali di contratto;
b.) la natura consensuale del contratto di cessione di crediti futuri tale da non rendere indispensabile un contratto in forma scritta, senza che la previsione di un fac-simile potesse valere a introdurre una forma scritta convenzionale;
c.) “in ogni caso, se anche così fosse, l'opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto le anticipazioni connesse alle singole cessioni, di tal che appare poco convincente
l'argomento secondo cui i singoli accordi di cessione risulterebbero nulli per difetto di forma convenzionale”.
Con il primo motivo si sottopone a censura la ratio decidendi sub a.) e sub b.), ma non quella sub c.), alla quale l'appellante dedica qualche parola soltanto in sede di comparsa conclusionale, pag. 3 s., allorquando è ammissibile unicamente l'illustrazione dei motivi già compiutamente esposti in sede di atto di appello.
1.2. La partita disamina delle doglianze veicolate con il mezzo in esame ne evidenzia, in ogni caso, la manifesta infondatezza.
Il primo motivo contiene due doglianze.
-8- 1.2.1. Con la prima si sostiene che il richiamo operato nel contratto 3-5-2017 alle condizioni di sintesi di cui al negozio inter partes del 6-4-2017, che il tribunale ha valorizzato per respingere l'eccezione di nullità sollevata dal qui appellante, sarebbe infondato, in quanto “la relatio operata al precedente accordo non può vicariare alla omissione del documento di sintesi nel contratto del 3.5.2017, in quanto, a norma dell'art. 117 T.U.B., tutte le voci di spesa previste in uno specifico contratto bancario debbono essere riportate in un ulteriore documento, detto documento di sintesi, che è incorporato nel contratto cui accede come frontespizio dello stesso e che ha la funzione di riportare in maniera personalizzata le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo al servizio corrispondente” (atto di citazione in appello, p. 9).
La doglianza non merita seguito.
Non è in alcun modo prescritto dall'art. 117 t.u.b., tanto meno a pena di nullità, la necessità che le parti provvedano – come parrebbe pretendere l'appellante – a una ritrascrizione e a quella che l'appellante chiama “fisica incorporazione del documento di sintesi nel contratto come frontespizio”. In contrario va ritenuto che, come una consolidata giurisprudenza anche di legittimità insegna, è del tutto legittimo il richiamo a dati anche esterni al contratto, purché oggettivi e predeterminabili, tali da consentire una relatio in maniera inequivoca, come – nel caso degli interessi – ha avuto più volte occasione di affermare la Suprema Corte: “In tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale” (Sez. 1^,
Ordinanza n. 14000 del 22/05/2023: Rv. 667919 - 01); “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che
-9- aveva ritenuto che gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, fossero idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023: Rv. 669019 - 01); “In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.”
(Sez. 2^, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023: Rv. 669821 - 01); “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso;
analoga regola vale con riguardo all'obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall'art. 117, comma 4, T.U.B.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il TAN del finanziamento, pur non indicato numericamente nel contratto, potesse essere determinato sulla scorta del riportato TAEG e di altri valori contenuti nel contratto)” (Sez.
1^, Ordinanza n. 16456 del 13/06/2024: Rv. 671545 - 01); “In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art.
117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 29530 del 15/11/2024: Rv. 672888 - 01); “In tema di
-10- leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non contrasta con l'art. 1346 c.c. allorquando lo stesso sia determinabile per relationem mediante il rinvio
a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza, né di discrezionalità in capo alla società di leasing, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione all'Euribor 3M ed al , stante la mancata indicazione in contratto CP_4
della base temporale di riferimento, nonché della clausola "rischio cambio", funzionalmente collegata con la prima)” (Sez. 3^, Ordinanza n. 711 del 10/01/2025: Rv. 673746 - 01).
Tanto più deve ritenersi nel caso di specie, ove le parti nell'atto 3-5-2017 hanno fatto richiamo alla cessione dei crediti dalle stesse già sottoscritta (v. doc. 1 ). Rimane Parte_1 dunque insuperato il rilievo del tribunale, vale a dire che con l'atto 3-5-2017 le parti – lungi dall'intendere derogare ai patti già sottoscritti il 6-4-2017 – ne disponevano l'espresso richiamo all'interno di un negozio che, sostanzialmente, trova la propria ragion d'essere nella dilazione che intese concedere al debitore ceduto. Parte_1
1.2.2. La seconda doglianza recata nel primo motivo si incentra sulla deduzione di una forma convenzionale che le parti avrebbero stabilito con “la fisica allegazione al contratto quadro di cessione in massa di un fac simile di contratto di cessione specifica”.
Non viene dunque più messo in discussione che la disciplina dettata dalla legge in riferimento alla forma si applica al contratto-quadro e non già alle singole cessioni da stipularsi in attuazione di quel contratto, come del resto insegnato da una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4341/2022) enunciando in riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria principi che non vi è alcuna ragione per non ritenere applicabili anche ai contratti bancari.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, quindi, la allegazione di quel fac- simile è null'altro che la predisposizione di un modulo che, per evidente comodità, le parti hanno convenuto di seguire, come fatto palese dalla disamina del contratto (art. 2 contratto 3 maggio 2017) ove si disciplinano le “modalità operative” prevedendo che “il fornitore cedente dovrà informare il debitore ceduto dell'intervenuta cessione tramite comunicazione come da allegato A (cessione crediti contratto) … alla cessione di crediti perfezionata con la
-11- sottoscrizione del modello come allegato A, seguirà la segnalazione da parte del fornitore
CP cedente a dei crediti specifici”.
Risulta chiaro che vi è stata la stipulazione di un unico contratto di cessione con il quale Pt_1 cedeva alla banca, in forma scritta, tutti i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto
[...]
di fornitura, facendosi espressa menzione, nel documento, del “perfezionamento” della cessione.
Non si tratta, pertanto di ulteriori “singoli contratti esecutivi”, come dedotto dalla parte appellante, attraverso i quali si sarebbe perfezionata la cessione dei crediti via via venuti in essere con l'emissione delle fatture corrispondenti agli stati d'avanzamento lavori dell'appalto, ma della “segnalazione” relativa alla venuta ad esistenza e quantificazione di crediti già ceduti al factor. Le parti hanno infatti fatto riferimento, evidentemente non a caso, all'espressione “segnalazione” riferita alla trasmissione delle fatture via via emesse, con ciò evidenziando che aveva ad oggetto unicamente la concreta individuazione dei crediti già oggetto di cessione e che venivano via via ad esistenza.
2. Il secondo motivo è privo di pregio.
2.1. Una prima doglianza manifesta il dissenso dell'appellante dall'interpretazione seguita dal tribunale, che è pervenuto alla esclusione della conseguenza della nullità nel caso di mancata Par indicazione dell' (Indicatore sintetico di costo), anche nelle operazioni di factoring, sul rilievo che non si tratta di elemento ricompreso nell'elenco dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione in forma scritta è sanzionata con la nullità e con la connessa sostituzione automatica prevista dall'art. 117 t.u.b.-
La mancanza di un apparato critico alla motivazione spesa dal tribunale per giungere alla conclusione oggetto di impugnazione evidenzia l'inammissibilità della doglianza.
In ogni caso, la soluzione seguita dal tribunale risulta pienamente in linea con gli insegnamenti del giudice di legittimità e merita dunque, al di là del personale dissenso dell'appellante, piena conferma, non essendo state addotte ragioni idonee per non condividere l'orientamento consolidato sul punto.
Secondo Cass. n. 4597 del 14/02/2023 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
-12- dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
2.2. Con una seconda doglianza veicolata con il motivo in disamina si sostiene che Pt_1
quale “piccola impresa” sarebbe equiparata al “consumatore”, onde si invoca la
[...] applicabilità dell'art. 125-bis t.u.b., il quale stabilisce, fra l'altro, che “in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art. 121 comma 1 lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati”.
L'appellante desume da tale prospettazione che, dovendosi applicare il Codice del consumo, deve trovare applicazione anche “la disciplina del credito al consumo dettata dal TUB in forza del rinvio operato dall'art. 43 del Codice del consumo “ai capi II e III del titolo IV del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni, nonché agli articoli 144
e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni”” (appello, pag.
12).
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
Il punto è che l'estensione delle disposizioni del Codice del consumo operata dall'art. 18 del d.lgs. 206/2005 (come modificato dal d.l. 24-1-2012 n. 1) alle cc.dd. “microimprese” (con l'introduzione della lettera d-bis dell'art. 18 t.u.b.) riguarda unicamente il titolo III, vale a dire
“Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali” e non come pretenderebbe l'appellante l'intera disciplina del “Credito al consumo”. Va rimarcato che l'art. 121 t.u.b. fornisce un'autonoma definizione di “consumatore” (seppure coincidente quella del Codice del consumo: “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”) e che il successivo articolo 122 esclude espressamente l'applicabilità del capo II relativo al credito al consumo ai consumatori per i finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00.
Nel caso di specie è appena il caso di rilevare che si tratta di un credito originatosi da un contratto di appalto (fornitura e posa in opera di manufatti presso per la costruzione della
CP_ stazione ferroviaria di dell'ordine di oltre trecentomila euro (docc. 3-4 ), il che CP_3 pure denota la assoluta mancanza dei presupposti per il riconoscimento di un'operazione di credito al consumo.
-13- 3. Il terzo motivo, invero neppure chiarissimo, imperniato sull'asserita illegittimità degli interessi annualmente capitalizzati per inapplicabilità, agli stessi, dell'art. 120, comma secondo, lett.re a) e b), nuova formulazione (quella risultante dalla novella del 2016: art. 17- bis d.l. 14-2-2016 n. 18, conv. in l. 8-4-2016 n. 49), è privo di fondamento e va disatteso.
Se ne è dato intendere il significato, secondo l'appellante, con la richiamata modifica legislativa, l'ambito di operatività della norma di cui alla lettera a) andrebbe ristretto ai soli
“rapporti [non più “operazioni”] di conto corrente e di conto di pagamento” (mentre resterebbero al di fuori del campo applicativo i rapporti che “pur potendo regolare il pagamento in conto corrente … sono da tenere distinti dai rapporti di conto corrente”), così come l'ambito di operatività della norma di cui alla lettera b) andrebbe limitato ai “rapporti di apertura di credito in conto corrente ed in conto di pagamento”, nonché ai casi di
“sconfinamento extra fido o in assenza di fido”. Fattispecie, queste, tutte diverse da quella in esame, relativa ad anticipazioni bancarie che accedono ad un rapporto di factoring.
Occorre, in proposito, osservare che il tribunale ha respinto la doglianza di sul Parte_1
rilievo che la pattuizione contrattuale in commento fosse pienamente rispondente alla delibera
CICR 3-8-2016 emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. (essendo previsto che “gli interessi passivi siano addebitati con periodicità annuale sulla sorte capitale, onde non sembra che il tasso di interesse possa subire alcuna maggiorazione in dipendenza della capitalizzazione, producendosi, per l'effetto dell'indicato meccanismo, solo un aumento della sorte capitale sulla quale l'interesse viene calcolato”: sentenza appellata, pag. 7) e che l'appellante non ha preso posizione sul punto, il che finisce per connotare in termini di inammissibilità la censura, in quanto non specifica rispetto alla motivazione in proposito spesa dal tribunale.
E va pure evidenziato, da un lato, che il comma 2 dell'art. 120 citato, demanda al CICR di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancarie” e, dall'altro, che la delibera attuativa “si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del T.U.B.”, relativo alla “Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti” e il cui Capo I riguarda “Operazioni e servizi bancari
e finanziari”. Considerato poi che l'art. 115 t.u.b. stabilisce che il menzionato Capo I disciplina “le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari”, si deve ritenere che la prospettazione dell'appellante, incentrata sull'esasperata
-14- valorizzazione del termine utilizzato nell'art. 120, comma 2, lett. a), t.u.b. (anziché
“operazioni”, “rapporti di conto corrente”) e sulla conseguenza che lo stesse crede di poter trarne sull'ambito applicativo della lettera b), non trova in effetti alcun concreto riscontro nella disciplina normativa innanzi richiamata.
4. Il quarto motivo di appello è privo di fondamento.
L'allegazione dell'appellante relativa all'erroneità del rilievo del tribunale circa la mancata contestazione da parte della difesa di della ricezione degli estratti conto relativi al Parte_1
CP_ rapporto da parte della è accompagnata dal rilievo che “è stata la stessa ad CP_1
affermare, in sede di costituzione, di non aver proceduto all'invio cartaceo in quanto era stato attivato un servizio di consultazione on line mediante token” (appello pag. 15). La disamina della comparsa di risposta depositata dalla in primo grado, tuttavia, restituisce CP_1
CP_ invece che , in sede di costituzione in giudizio avanti al tribunale, dopo aver allegato la genericità delle contestazioni sulla documentazione probatoria del credito allegata al ricorso monitorio, ha testualmente dedotto “è pertanto per mero scrupolo defensionale che si producono, in una con il presente atto, gli estratti conto integrali, già trasmessi al cliente in corso di rapporto” (comparsa di costituzione, pag.10, righe 18-20).
Quanto sostenuto dall'appellante, pertanto, non corrisponde a ciò che emerge dagli atti, ossia che la avrebbe sostenuto di non aver inviato gli estratti-conto in ragione della presenza CP_1 di un sistema di consultazione “on line”.
Il che rende, perciò solo, priva di pregio la doglianza, anche in riferimento alla questione del
“token” che finisce per attenere a una modalità, ulteriore e concorrente, di possibile conoscenza rispetto a quanto il cliente era già posto in grado di sapere sulla base dell'invio degli estratti conto.
Risulta, dunque, pienamente condivisibile e merita conferma la constatazione sul punto del tribunale, ossia che “l'opponente non contesta la ricezione degli estratti conto periodici depositati dalla banca con la costituzione nel procedimento di opposizione (all. da 11 a 32), i quali riportano l'indicazione degli insoluti provenienti dal ceduto”.
Va pure ribadito quanto esposto nell'ordinanza resa da questa corte sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., ossia che il tribunale ha richiamato la vicenda del “token” solo in via rafforzativa di una conclusione già raggiunta su base documentale.
Ed invero, una volta ritenuto l'invio degli estratti conto in questione, è pacifico in causa – e comunque risulta per tabulas – che dagli stessi il cliente fosse pienamente in grado di
-15- avvedersi dei pagamenti ovvero dei mancati o ritardati pagamenti da parte dei debitori ceduti.
CP_ Segnatamente, già nell'estratto conto al 31-3-2018 (doc. 22a ) è registrato il mancato pagamento alla scadenza prorogata (doc. 22 a), così come nei successivi estratti conto al 30-6- CP_ CP_ 2028 (doc. 25a ) e al 30-9-2018 (doc. 28a ).
In disparte la mancata richiesta o segnalazione per tutto il corso del rapporto di conseguire il
“token” al fine di attingere alla consultazione per via telematica (il che pure non depone a favore della tesi agitata dalla parte appellante), risulta in ogni caso irrilevante la questione sollevata con l'appello circa la mancanza di prova della consegna del “token”, in quanto non
è dirimente verificare la alternativa e ulteriore possibilità per la di avvalersi della Parte_1
consultazione in via telematica per apprendere quei medesimi dati che essa è stata posta nella facoltà di conoscere attraverso la ricezione degli estratti conto.
CP_ Alla luce di ciò, anche la questione inerente alla conoscenza da parte di delle difficoltà economiche del debitore ceduto (o della capogruppo AS) su cui pure insiste l'appellante non è affatto decisiva.
CP_ In ogni caso, mette conto evidenziare che la conoscenza da parte di delle difficoltà economiche del “gruppo AS” non risulta affatto provato dall'appellante, il quale ricorre a un “notorio” che tale non può ritenersi, tanto più nei termini che cronologicamente potrebbero assumere rilievo nella vicenda sottoposta a questa corte, ossia quelli necessari a una reazione in tempi tali da scongiurare la lamentata perdita per di rientrare del suo credito Parte_1
verso il debitore ceduto.
5. Con il quinto motivo si deduce che il tribunale avrebbe erroneamente dedotto dal credito complessivo verso pagamenti da parte del per le somme di € CP_3 Parte_4
90.896,10 e di € 113.440,51, mentre le somme effettivamente pagate dal Direttore del dipartimento delle Opere Pubbliche del MISE ammonterebbero a € 90.896,10 e a €
168.334,34.
Sul punto la parte appellata ha replicato, producendo la relativa documentazione (v. pec 10-1-
2022, già allegata in primo grado alle Note di trattazione scritta 19/09/2022), che, a seguito di unilaterale iniziativa del MISE il credito è stato pagato con una decurtazione del 32,60%, di talché la ha agito per il recupero della differenza nei confronti dell'ente pubblico e ha CP_1
riconosciuto in favore dei cedenti – e fra essi – una somma corrispondentemente Parte_1
ridotta per quella percentuale e dunque per € 204.336,61, anziché € 259.230,44 (v. atto di citazione prodotto dalla con la costituzione in appello). La Controparte_5 CP_1
-16- Banca ha pertanto ribadito che le somme incassate dal sono state di € 90.986,10 e di CP_6
€ 113.350,51, per complessivi € 204.336,61.
A fronte di tali motivate allegazioni, la parte appellante nulla ha più sul punto replicato, ma neppure osservato alcunché, onde – anche a non voler ritenere abbandonato tale motivo – è certo che esso è privo di fondamento, non avendo comprovato in alcun modo Parte_1
l'erogazione dell'importo maggiore che assume essere stato versato dal . CP_6
d) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto e la sentenza va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a € 260.000) tenuto conto della nota spese prodotta e delle attività effettivamente espletate in questa sede.
Va dato atto della sussistenza in capo alla parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 570/2023 pubblicata il 30 marzo 2023 dal Tribunale di Parte_1
Venezia lo respinge e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/02 a carico dell'appellante.
Venezia, 10 aprile 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
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