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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: promessa di pagamento.
Fra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Duilio SS e Parte_1
TO SS ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, Via G. Mazzini, n. 31, come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
, rappresentanto e difeso dall'Avv. William Trucillo ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, Via
AR NT, n. 1/5, come da mandato in atti;
- Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
1 Dato atto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata e, se del caso, confermarsene la sospensione
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado
In riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, Giudice dott.
Pasquale Longarini, n. 71/2025 resa in data 10 febbraio 2025 nel
procedimento RG 61/2023 e pubblicata il 11 febbraio 2025
Accogliere le domande formulate avanti al Tribunale di Imperia e
respingere le domande avversarie
Respingere le domande e conclusioni dell'appellato
Condannare l'appellato ex art. 96 cpc
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio,
nonché della fase cautelare”;
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni avversa
domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere:
-a) dichiarare inammissibile, inaccoglibile ed infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado, condannando l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi di fase, con accessori di legge (spese generali,
cpa ed iva), con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario;
-b) dichiarare inammissibile, improcedibile, inaccoglibile ed
infondato l'appello proposto dalla IG.ra , confermando Parte_1
la sentenza di primo grado;
-c) condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi
di causa, con con accessori di legge (spese generali, cpa ed iva),
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
d) in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento – anche solo
parziale dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
2 contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sia
in rito che in merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando
improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 16/11/2022, depositato il
18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n.
569/2022 RG, per decadenza della sig.ra dal diritto di escutere Pt_1
la fideiussione, per prescrizione del diritto vantato dall'opposta,
per sopravvenuta estinzione ed inefficacia della fideiussione, in
via gradata per inesistenza del presunto diritto creditorio e per
sua infondatezza della domanda.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo
grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova accertare e
dichiarare che ha illegittimamente incassato e Parte_1
trattenuto la somma di euro 26.977,70 all'esito dell'esecuzione
intrapresa in danno del dott. nell'ambito della CP_1
procedura iscritta al n. 391/2013 RGE Tribunale di Salerno - Sezione
Distaccata di NT LL. E così, anche in ragioni delle
statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1200/2020 e di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 1120/2022, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova confermare
la condanna della sig.ra alla restituzione in favore Parte_1
di della somma di euro 26.977,70, oltre interessi come CP_1
liquidati in sentenza di primo grado.
Per mero scrupolo difensivo e per la denegata ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, di domande di parte opposta voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ricostruire i reciproci rapporti
di dare e avere tra le parti, disponendo la compensazione totale o
parziale delle reciproche voci di controcredito, condannandosi
3 comunque alla restituzione delle somme illegittimamente Parte_1
incassate.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova condannare Parte_1
alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre spese
generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
IN FATTO E DIRITTO
1. In data 18/11/2022, il Tribunale di Imperia emetta il decreto ingiuntivo n. 569 in favore di per la somma di Euro Parte_1
26.184,51, oltre interessi legali dal 23/12/2012 al soddisfo, nei confronti di . CP_1
A sostegno della propria domanda monitoria deduceva: Parte_1
- di avere un credito nei confronti di per la somma CP_1
di Euro 50.000,00, in forza dell'assegno bancario n. 0005305349-10
della Cassa Rurale ed GI BC BA e NT
LL;
- di aver notificato in data 12/12/2012 ad il relativo CP_1
atto di precetto, dando corso all'azione esecutiva (R.G.E.: 391/2013
Tribunale di Salerno Sez. Dist. di NT LL);
- che aveva proposto opposizione a precetto davanti al CP_1
Tribunale di Salerno che aveva accolto l'opposizione con sentenza n. 1200/2020;
- che, con sentenza n. 1120/2022, la Corte d'Appello di Salerno aveva rigettato le sue domande e tale sentenza era passata in giudicato;
- che, nelle more del giudizio di opposizione, lei aveva incassato da , fino al 7/03/2019, la somma di Euro 26.977,70; CP_1
notificava il decreto ingiuntivo a Parte_1 CP_1
unitamente al relativo atto di precetto.
4 2. Con atto di citazione notificato il 12/01/2023, CP_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Imperia, , Parte_1
proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e al precetto,
deducendo che:
- era stata pallavolista tesserata presso la società Parte_1
sportiva Pallavolo Cogemal S.S.D. a r.l. e che, terminata la stagione sportiva 2010-2011, inizialmente non disposta a rinnovare il tesseramento con la citata società per le relative difficoltà
economiche di questa, era stata contattata, nel dicembre 2011, da tale società per raggiungere un accordo per disputare la seconda parte della stagione sportiva 2011-2012;
- considerato che aveva già maturato un credito nei confronti della di Euro 15.000,00 per la stagione Controparte_2
sportiva 2010-2011, la acconsentiva al nuovo tesseramento a Pt_1
condizione che la società sportiva prestasse adeguate garanzie di pagamento sia del citato credito di Euro 15.000,00, sia del corrispettivo dovuto per le prestazioni da svolgersi dal gennaio
2012 fino alla fine della stagione sportiva;
- la società aveva acconsentito al tesseramento della giocatrice,
chiedendo a (all'epoca Sindaco di ON Faiano) CP_1
la disponibilità a costituirsi fideiussore in favore della società
sportiva nei confronti di Parte_1
- aveva accettato di costituirsi fiudeiussore al solo CP_1
fine di preservare la stabilità della realtà sportiva della città,
consegnando l'assegno bancario n. 0005305349-10 della Cassa Rurale
ed GI BC BA e NT LL ad Per_1
, direttore generale della ,
[...] Controparte_2
quale mero strumento di garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte dalla società sportiva nei confronti della giocatrice;
5 - tale assegno era stato consegnato “in bianco”, senza intestazione nello spazio all'ordine, privo di luogo di emissione e senza indicazione a lettere dell'importo di Euro 50.000,00, pertanto compilato nel solo spazio riservato alla data (29/06/2012),
dell'importo a cifre e della firma di traenza;
- tale assegno era stato, poi, consegnato al procuratore della giocatrice, con l'accordo che ella avrebbe dovuto trattenere l'assegno al solo scopo di garanzia del pagamento dell'ingaggio sportivo da parte della società e che, in ogni caso, non avrebbe potuto porre all'incasso l'assegno incompleto, in quanto, al termine della stagione sportiva, la società e la giocatrice avrebbero dovuto rendicontare gli acconti via via versati dalla società e definire il pagamento dell'eventuale saldo residuo;
- tuttavia, a luglio 2012, pur avendo ricevuto la somma di Euro
15.000,00 a saldo di quanto dovuto per la stagione sportiva 2010-
2011 e acconti relativi alla seconda parte di quella del periodo
2011-2012, la aveva proceduto ad incassare l'assegno a Marsala, Pt_1
riempendo illegittimamente le parti lasciate in bianco, provocando l'illegittima levata di protesto in BA in danno a CP_1
;
[...]
- la non aveva mai contestato un inadempimento della società Pt_1
né aveva mai agito nei suoi Controparte_2
confronti.
Di conseguenza, : CP_1
- disconosceva la riferibilità a sé dei riempimenti dell'assegno relativi al nominativo della beneficiaria e alla indicazione in lettere dell'importo;
- eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia, in favore del Tribunale di
6 Salerno Sez. Dist. di NT LL (ex art. 66 Cod. cons.,
avendo egli operato come consumatore), in subordine, del Tribunale
di Bologna (quale luogo di insorgenza dell'obbligazione), in ulteriore subordine, del Tribunale di Marsala (ex artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c.), ovvero del Tribunale di Torino (ex art. 30 c.p.c.);
- eccepiva la violazione del divieto di bis in idem costituito dalla sentenza n. 1120/2022 della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato, siccome tale pronuncia aveva accertato l'inesistenza del diritto di credito vantato da Parte_1
- eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
dell'obbligazione principale e, quindi, di quella fideiussoria;
- eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., per non aver la agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla Pt_1
scadenza dell'obbligazione.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva del provvedimento monitorio:
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra illustrate;
- in via riconvenzionale, la condanna di alla Parte_1
restituzione della somma di Euro 26.977,70 da lei incassata;
- con vittoria delle spese di lite.
3. Si costituiva nel giudizio di primo grado , deducendo Parte_1
che:
- non era provato il riempimento da parte sua delle parti dell'assegno asseritamente lasciate in bianco da controparte;
- l'assegno, anche lasciato in bianco in alcune sue parti, valeva quale promessa di pagamento della debenza della somma di Euro
50.000,00, con conseguente inversione dell'onere della prova sul punto;
7 - la sentenza n. 1120/2022 della Corte d'Appello di Salerno, in realtà, non aveva accertato l'inesistenza del credito azionato;
- le era ancora dovuto il compenso per la stagione sportiva 2011-
2012.
Pertanto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, con vittoria delle spese di lite.
4. Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e istruiva la causa mediante l'escussione di prova testimonale.
Con sentenza n. 71 dell'11/02/2025, il Tribunale di Imperia:
- rigettava le eccezioni di violazione del ne bis in idem e di incompetenza territoriale svolte dall'opponente;
- dichiarava maturata la decadenza ex art. 1957, c. 1 c.c., e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglieva la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore Parte_1
dell'opponente, della somma di Euro 26.977,70, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1 c.c. a far data dall'incasso sino alla domanda ed ex art. 1284, c. 4 c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di violazione del giudicato, in quanto la Corte d'Appello di Salerno si era limitata ad accertare la non idoneità dell'assegno bancario a costituire valido titolo esecutivo, non anche l'inesistenza del credito oggetto di causa.
Inoltre, il Tribunale affermava la propria competenza, quale foro del luogo di residenza della creditrice opposta, in quanto:
8 - non aveva agito quale consumatore, bensì in qualità CP_1
di Sindaco;
- non operava l'art. 19 c.p.c., siccome la società Controparte_2
non era parte del giudizio;
[...]
- il luogo di consegna dell'assegno era irrilevante ai fini della determinazione della competenza;
- mancava l'indicazione del luogo di emissione dell'assegno, con conseguente impossibilità di ritenere competente il Tribunale di
Marsala;
- l'elezione di domicilio, ai fini processuali, e il luogo della levata di protesto non erano criteri idonei all'individuazione della competenza;
- non era nota la residenza del debitore opponente.
Nel merito, il Tribunale rilevava che:
- l'assegno privo degli elementi sopra indicati, pur se nullo per contrasto con norme imperative, valeva come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova nel rapporto tra emittente e prenditore;
- era provato il rapporto sottostante relativo alla debenza del compenso per le prestazioni sportive rese dalla giocatrice in favore della società sportiva e che l'obbligazione assunta dal era da CP_1
qualificarsi come garanzia fideiussoria accessoria;
- non avendo la agito nei confronti della società sportiva entro Pt_1
sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, era decaduta dalla possibilità di far valere il credito nei confronti del fideiussore;
CP_1
- conseguentemente, la doveva restituire la somma di Euro Pt_1
26.977,70, oltre interessi legali, indebitamente appresa;
9 - le spese legali dovevano essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del rigetto delle eccezioni processuali svolte dall'opponente.
5. In data 19/02/2025, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando tre motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti della stessa ex artt. 283 e 351 c.p.c.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a valutare il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Salerno e a qualificare il rapporto come fideiussione ex art. 1936 c.c., in assenza di elementi a sostegno di tale qualificazione.
Nello specifico, posto che la Corte d'Appello di Salerno aveva evidenziato che l'impropria finalità di garanzia realizzabile mediante la circolazione di un assegno incompleto persegue interessi immeritevoli, in quanto contraria alle norme imperative ex artt. 1
e 2 R.D. 1736/1933, il rapporto oggetto di causa doveva essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ciò in quanto, in particolare:
- aveva assunto l'obbligazione in qualità di Sindaco, CP_1
avendo un interesse proprio, personale, diretto, autonomo e distinto da quello della società sportiva al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nel proprio Comune e un interesse indiretto derivante dai traffici commerciali ed economici che la presenza della giocatrice avrebbe favorito nel proprio Comune;
- non avrebbe accettato una garanzia per il pagamento Parte_1
del proprio compenso che non fosse “a prima richiesta” e che fosse subordinata al mancato pagamento dello stesso da parte della società
sportiva, che versava in difficoltà economiche, come sostenuto da controparte.
10 Secondo motivo di appello.
Nell'operare la qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa come contratto di fideiussione ex art. 1936 c.c., il Tribunale
avrebbe errato nell'ammissione e valutazione delle prove orali.
Nello specifico, con l'ordinanza del 19/01/2024, il Tribunale
avrebbe espunto dal capitolo di prova g) il periodo “quale strumento
fidejussorio in favore della giocatrice ungherese per Parte_1
le somme dovute dalla a titolo di compenso della stagione CP_2
sportiva 2012”, ritenendo, tuttavia, ammissibile il capitolo di prova i) nel quale tale periodo era rimasto. Inoltre, il Giudice di prime cure aveva immotivatamente respinto il reclamo avverso tale ordinanza.
Al riguardo, la dichiarazione del teste escusso Persona_1
non essendo, probabilmente, avvezzo al linguaggio giuridico, doveva essere intesa nel senso che il procuratore della giocatrice aveva preso l'assegno quale mero strumento di garanzia del pagamento del compenso, senza ritenere necessariamente la sussitenza di un rapporto di accessorietà di tale garanzia rispetto all'obbligazione principale.
In ogni caso, le dichiarazioni rese sul capitolo di prova i) erano da considerarsi nulle, in quanto rese de relato, come tempestivamente eccepito dall'opposta.
Terzo motivo di appello.
Considerato che l'obbligazione assunta dal era, in realtà, da CP_1
qualificarsi come relativa ad un contratto autonomo di garanzia, la non era onerata di agire nei confronti di Pt_1 Controparte_2
entro il termine di sei mesi dalla scadenza
[...]
dell'obbligazione di pagamento del compenso pattuito, non trovando applicazione a tale tipologia di contratto l'art. 1957 c.c.
11
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare, l'appellato eccepiva:
- l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello per carenza di procura e per conflitto di interesse dei difensori che rappresenterebbero in appello la , in quanto questi ultimi Pt_1
l'avrebbero già difesa nei procedimenti instaurati presso il
Tribunale di Salerno dal 2012;
- l'inammissibilità dell'appello per novità della questione inerente alla qualificazione del rapporto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, mai prospettata in primo grado. Inoltre, la non aveva mai contestato la mancanza di accessorietà Pt_1
dell'obbligazione nei giudizi svoltisi davanti al Tribunale di
Salerno e alla Corte d'Appello di Salerno;
- nel merito, l'infondatezza dell'appello, in quanto, posto che non vi era alcun accordo scritto volto a pattuire una garanzia senza eccezioni e a prima richiesta, il Tribunale aveva correttamente qualificato il rapporto di causa come fideiussione ex art. 1936 c.c.,
valutando la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella accessoria, sulla base delle prove in atti;
- il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal per CP_1
mancata impugnazione.
Infine, l'appellato riproponeva l'eccezione di prescrizione del diritto vantato nei propri confronti, per intervenuta prescrizione dell'obbligazione principale, non avendo la mai agito nei Pt_1
confronti della società sportiva per ottenere soddisfazione del suo
12 diritto al pagamento del corrispettivo dovuto maturato negli anni
2011 e 2012.
7. La Corte accoglieva l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20/11/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Il primo motivo di appello è infondato.
La fideiussione è il contratto tipico regolato dalla legge;
il contratto autonomo di garanzia è un contratto elaborato dalla autonomia contrattuale per la cui esistenza vi devono essere degli elementi nelle clausole contrattuali idonei a dimostrare che sussiste questo particolare contratto.
Altrimenti si ricade nella fideiussione.
In termini la Cassazione “Per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione,
nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni «a
prima richiesta» e «ogni eccezione rimossa», risulta fondamentale la
relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione
principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai
fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto
dell'accordo tra debitore principale e garante. La caratteristica
fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla
fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà
della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore
principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione,
13 posta dall'art. 1945 c.c.. “ (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2006, n.23900)
Ora, nel presente caso manca qualsiasi atto scritto che definisca gli obblighi di in modo conforme ad un contratto autonomo Pt_2
di garanzia ed in particolare il suo obbligo di pagare a prima richiesta.
Il solo assegno dato a garanzia non è idoneo a far ritenere un contratto autonomo di garanzia perché tale dazione è compatibile in egual modo con la normale fideiussione.
Manca pertanto qualsiasi elemento oggettivo per dire che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Per cercare di rimediare a questa assenza, tutto l'appello si basa su un tentativo di ricostruire la volontà delle parti nel senso che era volta a stipulare un contratto autonomo di garanzia.
La sostiene che lei mai avrebbe accettato di fare un'altra Pt_1
stagione presso la società sportiva se non avesse stipulato un contratto autonomo di garanzia.
Ma questa asserzione è smentita da una analisi degli atti di primo grado.
In realtà la in primo grado non sostiene mai che l'accordo Pt_1
con il era un contratto autonomo di garanzia, né in comparsa CP_1
di costituzione né in comparsa conclusionale.
Non costituisce domanda nuova e non è precluso per l'appellante riqualificare nell'appello il contratto in modo diverso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9397), ma il fatto che in primo grado la non abbia mai parlato di contratto autonomo di Pt_1
garanzia è indicativo che non voleva stipulare un contratto autonomo garanzia ma chiedeva semplicemente un assegno dato impropriamente a garanzia nell'ambito di una normale fideiussione.
14 era il sindico del paese e poteva avere interesse a che la CP_1 Pt_1
continuasse a giocare nella squadra locale;
ma questo interesse è
tranquillamente ricostruibile come un interesse a fare una fideiussione , non a stipulare un contratto autonomo di garanzia.
Non si vede infatti perché il dovesse scegliere una soluzione CP_1
potenzialmente per lui più gravosa.
Infine nessuno dei testimoni sentiti parla di contratto autonomo di garanzia ed anzi riferiscono che l'assegno fu consegnato non direttamente dal alla o al suo procuratore ma dal CP_1 Pt_1 CP_1
ad un esponente della società sportiva che poi lo diede alla Pt_1
Il che rende ancora meno sostenibile la tesi del contratto autonomo di garanzia;
se tale fosse stato l'assegno sarebbe stato consegnato direttamente alla . Pt_1
Si legge infatti nel verbale di assunzione della prova:
“Sono nato Salerno 10.10.1971 e residente Ponte Persona_1
LI AN (SA) via Torino n. 13. Non ho rapporti di parentela o dipendenza con le parti, non ho alcun interesse nella causa”..
Alle domande rivoltegli dal giudice, di cui alla 2ª memoria ex art.
1836 Cpc di parte attrice avente data 05.12.2023:
-f) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore Persona_1
della giocatrice ungherese sig. = Parte_1 Persona_2
così risponde: la circostanza risponde al vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in ON. Il CP_1
mi consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di traenza. Io presi il treno da Roma
15 termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della
, tale di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto Pt_1 Per_2
ricordi.
-g) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza,? = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-h) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, consegnò Persona_1
al sig. l'assegno bancario Cassa Rurale ed Persona_2
GI BC di BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata
alla firma di traenza?” = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-i) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. Persona_2
confermò che l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in
favore di per le somme dovute dalla per la Parte_1 CP_2
stagione sportiva 2012?” = così risponde: si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione del presente processo verbale viene data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 126, co.2°, e 207, co. 2°, Cpc così come modificati dall'art.
45 DL 90/2014
L'avv. CORTASSA eccepisce la nullità della testimonianza relativa al capo di prova i) nella parte in cui riferisce de relato
2) Viene introdotto un teste di parte attrice ed il giudice lo avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali
16 previste in ipotesi di dichiarazioni false o reticenti (art. 251
Cc).
Quindi, il giudice dà atto che il teste rende la seguente dichiarazione di rito: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
Sulle generalità e sulle altre notizie di cui all'art. 252 Cc, il teste dichiara:
“Sono nato ON AN 10.06.1961 e ivi Testimone_1
residente a[...]. Non ho rapporti di parentela o dipendenza con le parti, non ho alcun interesse nella causa”..
Alle domande rivoltegli dal giudice, di cui alla 2ª memoria ex art.
1836 Cpc di parte attrice avente data 05.12.2023:
-f) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore Persona_1
della giocatrice ungherese sig. = Parte_1 Persona_2
così risponde: non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da . Persona_1
-g) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza,? = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-h) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, consegnò Persona_1
al sig. l'assegno bancario Cassa Rurale ed Persona_2
GI BC di BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole
17 parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata
alla firma di traenza?” = così risponde: non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da Persona_1
-i) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. Persona_2
confermò che l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in
favore di per le somme dovute dalla per la Parte_1 CP_2
stagione sportiva 2012?” = così risponde: non ero presente alla circostanza non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da
. Faccio presente che io all'epoca seguivo la vicenda Persona_1
in quanto assessore dello sport. Il Sindaco era . “ CP_1
9.Il secondo motivo di appello è infondato.
In effetti in primo grado il giudice in un capitolo non ammette una frase relativa alla natura dello strumento fideiussorio dell'assegno che era stato consegnato mentre l'ammette per un successivo capitolo.
In realtà però la frase era perfettamente ammissibile perché non era meramente valutativo ma aveva lo scopo di chiedere al teste quale fosse a sua conoscenza lo scopo dell'assegno consegnato, quindi una domanda su un fatto non su una valutazione soggettiva.
Non vi è poi nessuna ragione per ritenere che i due testimoni sentiti, di cui uno un assessore, non sapessero dell'esistenza del contratto autonomo di garanzia e che quindi passero erroneamente di strumento fideiussorio.
Infine nel processo civile la testimonianze de relato che si basa sulle dichiarazioni di un terzo non è nulla né come in penale è
subordinata all'audizione del teste di riferimento.
18 E' invece inefficace solo nel caso, diverso dal presente, in cui si è in presenza di una testimonianza de relato ex parte actoris.
Cfr. Cassazione civile , sez. I , 19/03/2009 , n. 6697:”
La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore
probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé
sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi
e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono
concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate
in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre
risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando
la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle
parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di
indagine tecnica.”
Pertanto anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
10. Il terzo motivo di appello è infondato.
Dal fatto che si sia in presenza di una fideiussione e non di un contratto autonomo di garanzia deriva che legittimamente il
Tribunale ha ritenuto operante la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., essendo pacifico che la non agì mai contro la società Pt_1
sportiva (ed essendo anzi dubbio se ed in che misura sussista ancora un suo credito nei confronti della società sportiva).
Tutte le altre argomentazioni della parte appellata devono ritenersi assorbite dal rigetto delì'appello principale.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( Euro 2000,00 per la fase di studio, Euro
1.500,00per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 1.400,00 per la fase della decisione
)
19 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Imperia n. 71 dell'11 febbraio 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le spese legali Parte_1 CP_1
del giudizio di appello liquidate in Euro 6.500,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: promessa di pagamento.
Fra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Duilio SS e Parte_1
TO SS ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, Via G. Mazzini, n. 31, come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
, rappresentanto e difeso dall'Avv. William Trucillo ed CP_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno, Via
AR NT, n. 1/5, come da mandato in atti;
- Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
1 Dato atto della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
impugnata e, se del caso, confermarsene la sospensione
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado
In riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, Giudice dott.
Pasquale Longarini, n. 71/2025 resa in data 10 febbraio 2025 nel
procedimento RG 61/2023 e pubblicata il 11 febbraio 2025
Accogliere le domande formulate avanti al Tribunale di Imperia e
respingere le domande avversarie
Respingere le domande e conclusioni dell'appellato
Condannare l'appellato ex art. 96 cpc
Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi del giudizio,
nonché della fase cautelare”;
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta ogni avversa
domanda, deduzione ed eccezione, così provvedere:
-a) dichiarare inammissibile, inaccoglibile ed infondata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado, condannando l'appellante al pagamento delle Parte_1
spese e dei compensi di fase, con accessori di legge (spese generali,
cpa ed iva), con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario;
-b) dichiarare inammissibile, improcedibile, inaccoglibile ed
infondato l'appello proposto dalla IG.ra , confermando Parte_1
la sentenza di primo grado;
-c) condannare l'appellante alla rifusione delle spese e dei compensi
di causa, con con accessori di legge (spese generali, cpa ed iva),
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
d) in via gradata, per l'ipotesi di accoglimento – anche solo
parziale dell'appello, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova,
2 contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sia
in rito che in merito, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace
il decreto ingiuntivo opposto, revocando e/o comunque dichiarando
improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Imperia n. 569/2022 del 16/11/2022, depositato il
18/11/2022, pronunciato a definizione del procedimento civile n.
569/2022 RG, per decadenza della sig.ra dal diritto di escutere Pt_1
la fideiussione, per prescrizione del diritto vantato dall'opposta,
per sopravvenuta estinzione ed inefficacia della fideiussione, in
via gradata per inesistenza del presunto diritto creditorio e per
sua infondatezza della domanda.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo
grado, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova accertare e
dichiarare che ha illegittimamente incassato e Parte_1
trattenuto la somma di euro 26.977,70 all'esito dell'esecuzione
intrapresa in danno del dott. nell'ambito della CP_1
procedura iscritta al n. 391/2013 RGE Tribunale di Salerno - Sezione
Distaccata di NT LL. E così, anche in ragioni delle
statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1200/2020 e di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno
n. 1120/2022, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova confermare
la condanna della sig.ra alla restituzione in favore Parte_1
di della somma di euro 26.977,70, oltre interessi come CP_1
liquidati in sentenza di primo grado.
Per mero scrupolo difensivo e per la denegata ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, di domande di parte opposta voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ricostruire i reciproci rapporti
di dare e avere tra le parti, disponendo la compensazione totale o
parziale delle reciproche voci di controcredito, condannandosi
3 comunque alla restituzione delle somme illegittimamente Parte_1
incassate.
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova condannare Parte_1
alla rifusione delle spese e dei compensi di causa, oltre spese
generali, cpa ed iva come per legge, con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario”.
IN FATTO E DIRITTO
1. In data 18/11/2022, il Tribunale di Imperia emetta il decreto ingiuntivo n. 569 in favore di per la somma di Euro Parte_1
26.184,51, oltre interessi legali dal 23/12/2012 al soddisfo, nei confronti di . CP_1
A sostegno della propria domanda monitoria deduceva: Parte_1
- di avere un credito nei confronti di per la somma CP_1
di Euro 50.000,00, in forza dell'assegno bancario n. 0005305349-10
della Cassa Rurale ed GI BC BA e NT
LL;
- di aver notificato in data 12/12/2012 ad il relativo CP_1
atto di precetto, dando corso all'azione esecutiva (R.G.E.: 391/2013
Tribunale di Salerno Sez. Dist. di NT LL);
- che aveva proposto opposizione a precetto davanti al CP_1
Tribunale di Salerno che aveva accolto l'opposizione con sentenza n. 1200/2020;
- che, con sentenza n. 1120/2022, la Corte d'Appello di Salerno aveva rigettato le sue domande e tale sentenza era passata in giudicato;
- che, nelle more del giudizio di opposizione, lei aveva incassato da , fino al 7/03/2019, la somma di Euro 26.977,70; CP_1
notificava il decreto ingiuntivo a Parte_1 CP_1
unitamente al relativo atto di precetto.
4 2. Con atto di citazione notificato il 12/01/2023, CP_1
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Imperia, , Parte_1
proponendo opposizione al suddetto decreto ingiuntivo e al precetto,
deducendo che:
- era stata pallavolista tesserata presso la società Parte_1
sportiva Pallavolo Cogemal S.S.D. a r.l. e che, terminata la stagione sportiva 2010-2011, inizialmente non disposta a rinnovare il tesseramento con la citata società per le relative difficoltà
economiche di questa, era stata contattata, nel dicembre 2011, da tale società per raggiungere un accordo per disputare la seconda parte della stagione sportiva 2011-2012;
- considerato che aveva già maturato un credito nei confronti della di Euro 15.000,00 per la stagione Controparte_2
sportiva 2010-2011, la acconsentiva al nuovo tesseramento a Pt_1
condizione che la società sportiva prestasse adeguate garanzie di pagamento sia del citato credito di Euro 15.000,00, sia del corrispettivo dovuto per le prestazioni da svolgersi dal gennaio
2012 fino alla fine della stagione sportiva;
- la società aveva acconsentito al tesseramento della giocatrice,
chiedendo a (all'epoca Sindaco di ON Faiano) CP_1
la disponibilità a costituirsi fideiussore in favore della società
sportiva nei confronti di Parte_1
- aveva accettato di costituirsi fiudeiussore al solo CP_1
fine di preservare la stabilità della realtà sportiva della città,
consegnando l'assegno bancario n. 0005305349-10 della Cassa Rurale
ed GI BC BA e NT LL ad Per_1
, direttore generale della ,
[...] Controparte_2
quale mero strumento di garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte dalla società sportiva nei confronti della giocatrice;
5 - tale assegno era stato consegnato “in bianco”, senza intestazione nello spazio all'ordine, privo di luogo di emissione e senza indicazione a lettere dell'importo di Euro 50.000,00, pertanto compilato nel solo spazio riservato alla data (29/06/2012),
dell'importo a cifre e della firma di traenza;
- tale assegno era stato, poi, consegnato al procuratore della giocatrice, con l'accordo che ella avrebbe dovuto trattenere l'assegno al solo scopo di garanzia del pagamento dell'ingaggio sportivo da parte della società e che, in ogni caso, non avrebbe potuto porre all'incasso l'assegno incompleto, in quanto, al termine della stagione sportiva, la società e la giocatrice avrebbero dovuto rendicontare gli acconti via via versati dalla società e definire il pagamento dell'eventuale saldo residuo;
- tuttavia, a luglio 2012, pur avendo ricevuto la somma di Euro
15.000,00 a saldo di quanto dovuto per la stagione sportiva 2010-
2011 e acconti relativi alla seconda parte di quella del periodo
2011-2012, la aveva proceduto ad incassare l'assegno a Marsala, Pt_1
riempendo illegittimamente le parti lasciate in bianco, provocando l'illegittima levata di protesto in BA in danno a CP_1
;
[...]
- la non aveva mai contestato un inadempimento della società Pt_1
né aveva mai agito nei suoi Controparte_2
confronti.
Di conseguenza, : CP_1
- disconosceva la riferibilità a sé dei riempimenti dell'assegno relativi al nominativo della beneficiaria e alla indicazione in lettere dell'importo;
- eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Imperia, in favore del Tribunale di
6 Salerno Sez. Dist. di NT LL (ex art. 66 Cod. cons.,
avendo egli operato come consumatore), in subordine, del Tribunale
di Bologna (quale luogo di insorgenza dell'obbligazione), in ulteriore subordine, del Tribunale di Marsala (ex artt. 20 c.p.c. e
1182 c.c.), ovvero del Tribunale di Torino (ex art. 30 c.p.c.);
- eccepiva la violazione del divieto di bis in idem costituito dalla sentenza n. 1120/2022 della Corte d'Appello di Salerno, passata in giudicato, siccome tale pronuncia aveva accertato l'inesistenza del diritto di credito vantato da Parte_1
- eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.
dell'obbligazione principale e, quindi, di quella fideiussoria;
- eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., per non aver la agito contro il debitore principale entro sei mesi dalla Pt_1
scadenza dell'obbligazione.
Pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva del provvedimento monitorio:
- la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni sopra illustrate;
- in via riconvenzionale, la condanna di alla Parte_1
restituzione della somma di Euro 26.977,70 da lei incassata;
- con vittoria delle spese di lite.
3. Si costituiva nel giudizio di primo grado , deducendo Parte_1
che:
- non era provato il riempimento da parte sua delle parti dell'assegno asseritamente lasciate in bianco da controparte;
- l'assegno, anche lasciato in bianco in alcune sue parti, valeva quale promessa di pagamento della debenza della somma di Euro
50.000,00, con conseguente inversione dell'onere della prova sul punto;
7 - la sentenza n. 1120/2022 della Corte d'Appello di Salerno, in realtà, non aveva accertato l'inesistenza del credito azionato;
- le era ancora dovuto il compenso per la stagione sportiva 2011-
2012.
Pertanto, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, con vittoria delle spese di lite.
4. Il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione e istruiva la causa mediante l'escussione di prova testimonale.
Con sentenza n. 71 dell'11/02/2025, il Tribunale di Imperia:
- rigettava le eccezioni di violazione del ne bis in idem e di incompetenza territoriale svolte dall'opponente;
- dichiarava maturata la decadenza ex art. 1957, c. 1 c.c., e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglieva la domanda riconvenzionale formulata da CP_1
e, per l'effetto, condannava al pagamento, in favore Parte_1
dell'opponente, della somma di Euro 26.977,70, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 1 c.c. a far data dall'incasso sino alla domanda ed ex art. 1284, c. 4 c.c., dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di violazione del giudicato, in quanto la Corte d'Appello di Salerno si era limitata ad accertare la non idoneità dell'assegno bancario a costituire valido titolo esecutivo, non anche l'inesistenza del credito oggetto di causa.
Inoltre, il Tribunale affermava la propria competenza, quale foro del luogo di residenza della creditrice opposta, in quanto:
8 - non aveva agito quale consumatore, bensì in qualità CP_1
di Sindaco;
- non operava l'art. 19 c.p.c., siccome la società Controparte_2
non era parte del giudizio;
[...]
- il luogo di consegna dell'assegno era irrilevante ai fini della determinazione della competenza;
- mancava l'indicazione del luogo di emissione dell'assegno, con conseguente impossibilità di ritenere competente il Tribunale di
Marsala;
- l'elezione di domicilio, ai fini processuali, e il luogo della levata di protesto non erano criteri idonei all'individuazione della competenza;
- non era nota la residenza del debitore opponente.
Nel merito, il Tribunale rilevava che:
- l'assegno privo degli elementi sopra indicati, pur se nullo per contrasto con norme imperative, valeva come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova nel rapporto tra emittente e prenditore;
- era provato il rapporto sottostante relativo alla debenza del compenso per le prestazioni sportive rese dalla giocatrice in favore della società sportiva e che l'obbligazione assunta dal era da CP_1
qualificarsi come garanzia fideiussoria accessoria;
- non avendo la agito nei confronti della società sportiva entro Pt_1
sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, era decaduta dalla possibilità di far valere il credito nei confronti del fideiussore;
CP_1
- conseguentemente, la doveva restituire la somma di Euro Pt_1
26.977,70, oltre interessi legali, indebitamente appresa;
9 - le spese legali dovevano essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del rigetto delle eccezioni processuali svolte dall'opponente.
5. In data 19/02/2025, proponeva appello avverso detta Parte_1
sentenza, formulando tre motivi di impugnazione e istanza di sospensione degli effetti della stessa ex artt. 283 e 351 c.p.c.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a valutare il contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Salerno e a qualificare il rapporto come fideiussione ex art. 1936 c.c., in assenza di elementi a sostegno di tale qualificazione.
Nello specifico, posto che la Corte d'Appello di Salerno aveva evidenziato che l'impropria finalità di garanzia realizzabile mediante la circolazione di un assegno incompleto persegue interessi immeritevoli, in quanto contraria alle norme imperative ex artt. 1
e 2 R.D. 1736/1933, il rapporto oggetto di causa doveva essere qualificato come contratto autonomo di garanzia.
Ciò in quanto, in particolare:
- aveva assunto l'obbligazione in qualità di Sindaco, CP_1
avendo un interesse proprio, personale, diretto, autonomo e distinto da quello della società sportiva al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive nel proprio Comune e un interesse indiretto derivante dai traffici commerciali ed economici che la presenza della giocatrice avrebbe favorito nel proprio Comune;
- non avrebbe accettato una garanzia per il pagamento Parte_1
del proprio compenso che non fosse “a prima richiesta” e che fosse subordinata al mancato pagamento dello stesso da parte della società
sportiva, che versava in difficoltà economiche, come sostenuto da controparte.
10 Secondo motivo di appello.
Nell'operare la qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa come contratto di fideiussione ex art. 1936 c.c., il Tribunale
avrebbe errato nell'ammissione e valutazione delle prove orali.
Nello specifico, con l'ordinanza del 19/01/2024, il Tribunale
avrebbe espunto dal capitolo di prova g) il periodo “quale strumento
fidejussorio in favore della giocatrice ungherese per Parte_1
le somme dovute dalla a titolo di compenso della stagione CP_2
sportiva 2012”, ritenendo, tuttavia, ammissibile il capitolo di prova i) nel quale tale periodo era rimasto. Inoltre, il Giudice di prime cure aveva immotivatamente respinto il reclamo avverso tale ordinanza.
Al riguardo, la dichiarazione del teste escusso Persona_1
non essendo, probabilmente, avvezzo al linguaggio giuridico, doveva essere intesa nel senso che il procuratore della giocatrice aveva preso l'assegno quale mero strumento di garanzia del pagamento del compenso, senza ritenere necessariamente la sussitenza di un rapporto di accessorietà di tale garanzia rispetto all'obbligazione principale.
In ogni caso, le dichiarazioni rese sul capitolo di prova i) erano da considerarsi nulle, in quanto rese de relato, come tempestivamente eccepito dall'opposta.
Terzo motivo di appello.
Considerato che l'obbligazione assunta dal era, in realtà, da CP_1
qualificarsi come relativa ad un contratto autonomo di garanzia, la non era onerata di agire nei confronti di Pt_1 Controparte_2
entro il termine di sei mesi dalla scadenza
[...]
dell'obbligazione di pagamento del compenso pattuito, non trovando applicazione a tale tipologia di contratto l'art. 1957 c.c.
11
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare, l'appellato eccepiva:
- l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'appello per carenza di procura e per conflitto di interesse dei difensori che rappresenterebbero in appello la , in quanto questi ultimi Pt_1
l'avrebbero già difesa nei procedimenti instaurati presso il
Tribunale di Salerno dal 2012;
- l'inammissibilità dell'appello per novità della questione inerente alla qualificazione del rapporto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia, mai prospettata in primo grado. Inoltre, la non aveva mai contestato la mancanza di accessorietà Pt_1
dell'obbligazione nei giudizi svoltisi davanti al Tribunale di
Salerno e alla Corte d'Appello di Salerno;
- nel merito, l'infondatezza dell'appello, in quanto, posto che non vi era alcun accordo scritto volto a pattuire una garanzia senza eccezioni e a prima richiesta, il Tribunale aveva correttamente qualificato il rapporto di causa come fideiussione ex art. 1936 c.c.,
valutando la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella accessoria, sulla base delle prove in atti;
- il passaggio in giudicato della statuizione del Tribunale di accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal per CP_1
mancata impugnazione.
Infine, l'appellato riproponeva l'eccezione di prescrizione del diritto vantato nei propri confronti, per intervenuta prescrizione dell'obbligazione principale, non avendo la mai agito nei Pt_1
confronti della società sportiva per ottenere soddisfazione del suo
12 diritto al pagamento del corrispettivo dovuto maturato negli anni
2011 e 2012.
7. La Corte accoglieva l'istanza di sospensione proposta dall'appellante e, dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20/11/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
8.Il primo motivo di appello è infondato.
La fideiussione è il contratto tipico regolato dalla legge;
il contratto autonomo di garanzia è un contratto elaborato dalla autonomia contrattuale per la cui esistenza vi devono essere degli elementi nelle clausole contrattuali idonei a dimostrare che sussiste questo particolare contratto.
Altrimenti si ricade nella fideiussione.
In termini la Cassazione “Per distinguere il contratto autonomo di garanzia da un contratto di fideiussione,
nello stipulare il quale siano state utilizzate le espressioni «a
prima richiesta» e «ogni eccezione rimossa», risulta fondamentale la
relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione
principale e l'obbligazione di garanzia, potendosi considerare, ai
fini della qualificazione della garanzia, anche il contenuto
dell'accordo tra debitore principale e garante. La caratteristica
fondamentale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla
fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà
della garanzia, integrata dal fatto che viene esclusa la facoltà del
garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore
principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione,
13 posta dall'art. 1945 c.c.. “ (cfr. Cassazione civile sez. III,
09/11/2006, n.23900)
Ora, nel presente caso manca qualsiasi atto scritto che definisca gli obblighi di in modo conforme ad un contratto autonomo Pt_2
di garanzia ed in particolare il suo obbligo di pagare a prima richiesta.
Il solo assegno dato a garanzia non è idoneo a far ritenere un contratto autonomo di garanzia perché tale dazione è compatibile in egual modo con la normale fideiussione.
Manca pertanto qualsiasi elemento oggettivo per dire che si è in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Per cercare di rimediare a questa assenza, tutto l'appello si basa su un tentativo di ricostruire la volontà delle parti nel senso che era volta a stipulare un contratto autonomo di garanzia.
La sostiene che lei mai avrebbe accettato di fare un'altra Pt_1
stagione presso la società sportiva se non avesse stipulato un contratto autonomo di garanzia.
Ma questa asserzione è smentita da una analisi degli atti di primo grado.
In realtà la in primo grado non sostiene mai che l'accordo Pt_1
con il era un contratto autonomo di garanzia, né in comparsa CP_1
di costituzione né in comparsa conclusionale.
Non costituisce domanda nuova e non è precluso per l'appellante riqualificare nell'appello il contratto in modo diverso (cfr.
Cassazione civile sez. III, 08/04/2024, n.9397), ma il fatto che in primo grado la non abbia mai parlato di contratto autonomo di Pt_1
garanzia è indicativo che non voleva stipulare un contratto autonomo garanzia ma chiedeva semplicemente un assegno dato impropriamente a garanzia nell'ambito di una normale fideiussione.
14 era il sindico del paese e poteva avere interesse a che la CP_1 Pt_1
continuasse a giocare nella squadra locale;
ma questo interesse è
tranquillamente ricostruibile come un interesse a fare una fideiussione , non a stipulare un contratto autonomo di garanzia.
Non si vede infatti perché il dovesse scegliere una soluzione CP_1
potenzialmente per lui più gravosa.
Infine nessuno dei testimoni sentiti parla di contratto autonomo di garanzia ed anzi riferiscono che l'assegno fu consegnato non direttamente dal alla o al suo procuratore ma dal CP_1 Pt_1 CP_1
ad un esponente della società sportiva che poi lo diede alla Pt_1
Il che rende ancora meno sostenibile la tesi del contratto autonomo di garanzia;
se tale fosse stato l'assegno sarebbe stato consegnato direttamente alla . Pt_1
Si legge infatti nel verbale di assunzione della prova:
“Sono nato Salerno 10.10.1971 e residente Ponte Persona_1
LI AN (SA) via Torino n. 13. Non ho rapporti di parentela o dipendenza con le parti, non ho alcun interesse nella causa”..
Alle domande rivoltegli dal giudice, di cui alla 2ª memoria ex art.
1836 Cpc di parte attrice avente data 05.12.2023:
-f) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore Persona_1
della giocatrice ungherese sig. = Parte_1 Persona_2
così risponde: la circostanza risponde al vero. Non ricordo il numero dell'assegno, ma ci trovavamo in Roma e non in ON. Il CP_1
mi consegnò l'assegno con la indicazione del solo importo, mi pare solo le cifre, e la firma di traenza. Io presi il treno da Roma
15 termini, mi recai in Bologna e lo consegnai al procuratore della
, tale di Matteo. Non fu rilasciata quietanza, per quanto Pt_1 Per_2
ricordi.
-g) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza,? = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-h) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, consegnò Persona_1
al sig. l'assegno bancario Cassa Rurale ed Persona_2
GI BC di BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole
parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata
alla firma di traenza?” = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-i) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. Persona_2
confermò che l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in
favore di per le somme dovute dalla per la Parte_1 CP_2
stagione sportiva 2012?” = così risponde: si, è vero. La consegna dell'assegno aveva quella motivazione del presente processo verbale viene data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 126, co.2°, e 207, co. 2°, Cpc così come modificati dall'art.
45 DL 90/2014
L'avv. CORTASSA eccepisce la nullità della testimonianza relativa al capo di prova i) nella parte in cui riferisce de relato
2) Viene introdotto un teste di parte attrice ed il giudice lo avverte dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali
16 previste in ipotesi di dichiarazioni false o reticenti (art. 251
Cc).
Quindi, il giudice dà atto che il teste rende la seguente dichiarazione di rito: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.
Sulle generalità e sulle altre notizie di cui all'art. 252 Cc, il teste dichiara:
“Sono nato ON AN 10.06.1961 e ivi Testimone_1
residente a[...]. Non ho rapporti di parentela o dipendenza con le parti, non ho alcun interesse nella causa”..
Alle domande rivoltegli dal giudice, di cui alla 2ª memoria ex art.
1836 Cpc di parte attrice avente data 05.12.2023:
-f) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, ad affinchè lo consegnasse al procuratore Persona_1
della giocatrice ungherese sig. = Parte_1 Persona_2
così risponde: non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da . Persona_1
-g) “vero che nel gennaio 2012, in ON Faiano, CP_1
consegnò l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza,? = così risponde: mi riporto a quanto già detto
-h) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, consegnò Persona_1
al sig. l'assegno bancario Cassa Rurale ed Persona_2
GI BC di BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole
17 parti riservate all'indicazione dell'importo e nella parte riservata
alla firma di traenza?” = così risponde: non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da Persona_1
-i) “vero che nel gennaio 2012, in Bologna, il sig. Persona_2
confermò che l'assegno bancario Cassa Rurale ed GI BC di
BA n. 0005305349-10 compilato nelle sole parti riservate
all'indicazione dell'importo e nella parte riservata alla firma di
traenza, sarebbe stato trattenuto quale strumento fideiussorio in
favore di per le somme dovute dalla per la Parte_1 CP_2
stagione sportiva 2012?” = così risponde: non ero presente alla circostanza non ero presente alla circostanza che mi fu riferita da
. Faccio presente che io all'epoca seguivo la vicenda Persona_1
in quanto assessore dello sport. Il Sindaco era . “ CP_1
9.Il secondo motivo di appello è infondato.
In effetti in primo grado il giudice in un capitolo non ammette una frase relativa alla natura dello strumento fideiussorio dell'assegno che era stato consegnato mentre l'ammette per un successivo capitolo.
In realtà però la frase era perfettamente ammissibile perché non era meramente valutativo ma aveva lo scopo di chiedere al teste quale fosse a sua conoscenza lo scopo dell'assegno consegnato, quindi una domanda su un fatto non su una valutazione soggettiva.
Non vi è poi nessuna ragione per ritenere che i due testimoni sentiti, di cui uno un assessore, non sapessero dell'esistenza del contratto autonomo di garanzia e che quindi passero erroneamente di strumento fideiussorio.
Infine nel processo civile la testimonianze de relato che si basa sulle dichiarazioni di un terzo non è nulla né come in penale è
subordinata all'audizione del teste di riferimento.
18 E' invece inefficace solo nel caso, diverso dal presente, in cui si è in presenza di una testimonianza de relato ex parte actoris.
Cfr. Cassazione civile , sez. I , 19/03/2009 , n. 6697:”
La deposizione de relato ex parte actoris non ha alcun valore
probatorio, nemmeno indiziario, soltanto se riguardata di per sé
sola. Ma, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi
e di nullità del vincolo matrimoniale, siffatte deposizioni possono
concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate
in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre
risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando
la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle
parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di
indagine tecnica.”
Pertanto anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.
10. Il terzo motivo di appello è infondato.
Dal fatto che si sia in presenza di una fideiussione e non di un contratto autonomo di garanzia deriva che legittimamente il
Tribunale ha ritenuto operante la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., essendo pacifico che la non agì mai contro la società Pt_1
sportiva (ed essendo anzi dubbio se ed in che misura sussista ancora un suo credito nei confronti della società sportiva).
Tutte le altre argomentazioni della parte appellata devono ritenersi assorbite dal rigetto delì'appello principale.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 6.500,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( Euro 2000,00 per la fase di studio, Euro
1.500,00per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 1.400,00 per la fase della decisione
)
19 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la sentenza Parte_1
del Tribunale di Imperia n. 71 dell'11 febbraio 2025 respinge
l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a le spese legali Parte_1 CP_1
del giudizio di appello liquidate in Euro 6.500,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione
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