Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29530
CASS
Ordinanza 15 novembre 2024

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Massime1

In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero).

Commentario1

  • 1Esatta individuazione del tasso leasing richiede calcolo “a ritroso” e formule non esplicitate: scatta l’indeterminatezza e la sostituzione ex art. 117 TUB -…
    Di Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 5 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29530
Data del deposito : 15 novembre 2024

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