Ordinanza 15 novembre 2024
Massime • 1
In tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione del "tasso leasing" nel contratto non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto l'oggettiva determinabilità dei tassi applicabili ad un contratto di leasing che prevedeva un piano finanziario di rimborso basato su canoni fissi integrati, ogni tre mesi, tramite una completa indicizzazione al Libor CHF 3 mesi e, ogni sei mesi, attraverso un regolamento dipendente dall'andamento del rapporto di cambio tra la valuta nazionale e il franco svizzero).
Commentario • 1
- 1. Esatta individuazione del tasso leasing richiede calcolo “a ritroso” e formule non esplicitate: scatta l’indeterminatezza e la sostituzione ex art. 117 TUB -…Di Dario Nardone · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 5 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/11/2024, n. 29530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29530 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
ha confermato per il resto la sentenza n. 100/2018 ed ha integralmente riformato la sentenza n. 829/2018, condannando l’utilizzatrice a restituire gli importi ricevuti in esecuzione della stessa, con gli interessi legali dal pagamento al saldo. Garden Frut S.r.L. propone ora ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste e propone ricorso incidentale, basato su un solo motivo, corredato di memoria, UL OL Solutions S.p.A., già Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo rubricato «Error in procedendo e/o omesso od erronea percezione di un fatto storico- Motivazione illogica o semplicemente apparente», in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc.civ., la S.r.L Garden Frut. si duole che il giudice a 4 di 19 quo abbia ritenuto che nel contratto di leasing fossero stati indicati correttamente tanto il tasso effettivo quanto il tasso periodale per il calcolo del piano di ammortamento, rimproverandogli di aver percepito in maniera erronea «gli elementi contrattuali» e di avere omesso di affrontare la questione in concreto sottesa, vale a dire la necessità dell’indicazione dell’effettiva quotazione del LI CHF, al fine di determinare sia l’effettivo tasso che il cliente-utilizzatore avrebbe pagato sia univocamente i calcoli delle indicizzazioni. In particolare: i) il tasso effettivo, secondo la corte d'Appello, era il tasso indicato al punto H, che si riferiva al “tasso.eff.trevirgolasettantapercento”, ma esso, «nonostante l’erronea e fuorviante indicazione nel contratto di tasso eff.», era invece il tasso fittizio necessario per formulare il piano di ammortamento ed i due tassi – quello effettivo e quello fittizio – che pure in astratto avrebbero potuto coincidere, erano in concreto differenti (come, ad avviso della ricorrente, si evincerebbe dalla lettera D del contratto); in particolare, il tasso utilizzato per la formazione del piano di ammortamento risultava minore dell’effettivo tasso leasing contrattuale;
ii) in ordine al tasso periodale, il giudice a quo avrebbe confuso il tasso periodale per il calcolo del piano di ammortamento, che deve essere indicato tramite apposita formula matematica, con gli elementi per l’identificazione della base variabile, «trasponendo arbitrariamente l’indicazione della quotazione del libor a parametro di calcolo del piano di ammortamento». Il motivo è infondato. In primo luogo, il vizio motivazionale se c’è deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto della motivazione della sentenza con elementi estrinseci, nella specie rappresentati da talune clausole contrattuali (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 e successiva giurisprudenza conforme). 5 di 19 La censura, invero, non si confronta adeguatamente con il parametro in base al quale la motivazione può essere definita apparente, cioè avulsa dai fatti di causa, ovvero astratta, e pertanto non in grado di raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. 30/6/2020, n. 13248), sì da concretare una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. (così, tra le più recenti, v. Cass. 17/05/2021, n. 13170; Cass. 14/11/2019, n. 29495; Cass. 24/01/2023, n. 2122). In seguito alla riformulazione dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ad opera dell'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012 (conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012), integra il vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento del giudice, la pronuncia che affermi la sussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione. Il che non si attaglia affatto al caso in cui, come nella specie, risulta che il giudice abbia applicato principi di diritto con argomentazioni logico giuridiche pertinenti rispetto ai fatti osservati, anche se per ipotesi non condivisibili (Cass. 16/07/2024, n. 19581). Il vizio di omesso esame, di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., è dedotto senza che ne ricorrano i presupposti;
va ribadito che esso riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato 6 di 19 omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054). Mette conto evidenziare, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, le supposizioni o le deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Anche se il Collegio provvedesse d’ufficio, facendo applicazione del principio iura novit curia, alla riqualificazione delle censure mosse alla impugnata sentenza che, diversamente da quanto indicato nella rubrica del ricorso, si sostanziano in verità nella denunzia di errores in iudicando nei quali la corte di merito sarebbe asseritamene incorsa, esse non potrebbero essere accolte, perché: a) detti errori non sono stati opportunamente evidenziati;
secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con 7 di 19 l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313); b) le censure sono dedotte senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito;
c) alla base del ragionamento confutativo vi è una chiara sottovalutazione o parziale valutazione del ragionamento nel complesso svolto dalla corte territoriale che ha impedito di confutarne efficacemente le rationes decidendi. La riforma della decisione di primo grado n. 829/2018, nella parte in cui aveva affermato che il tasso LI CHF indicato nel contratto non corrispondeva al tasso rilevato alla data di conclusione del contratto, si è basato su un ragionamento, non investito dalle censure della ricorrente, che ha fatto leva: a) sulla mancata considerazione della clausola D) “Indicizzazione dei canoni”, con cui le parti avevano concordato il criterio di indicizzazione del piano finanziario;
b) sulla previsione, quale parametro di base per 8 di 19 l’indicizzazione dei canoni, del tasso indicato alla lettera L, espressamente emancipato dalla sua quotazione;
c) sull’accettazione degli effetti sul piano finanziario della variazione di tale parametro di indicizzazione;
d) sull’invarianza del canone fino alla successiva variazione dell’indice; e) sulla previsione, alla lettera L, del tasso “LI CHF 3 mesi 365” (cfr. pag. 10-11, sentenza n. 540/2020). 2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 117 n. 4 e 117 n. 8 TUB, della circ. 229/1999 Banca d’Italia titolo X, cap. 1, sez. III, art. 3 nonché dell’art. 1284 cod.civ., per avere la corte territoriale ritenuto irrilevante l’indicazione nel contratto di una quotazione base di partenza del parametro base per l’indicizzazione (LI CHF) diversa dalla quotazione ufficiale effettiva di detto parametro, ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria, che impone di indicare nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altri prezzo e condizioni praticati. In particolare, pur consapevole che la base LI CHF assunta a parametro di determinazione del piano di ammortamento era diversa da quella reale, la corte d'appello, rilevando che le parti avevano concordato di indicare un tasso non vigente al momento della conclusione del contratto e che l’utilizzatrice avrebbe potuto, consultando l’effettiva quotazione del LI CHF del giorno del contratto, calcolare i differenziali che avrebbe comunque pagato nei successivi aggiornamenti del canone, avrebbe violato la disciplina in materia di trasparenza bancaria, imponendo al cliente di attingere da fonti esterne al contratto l’informazione necessaria per percepire il risultato economico della clausola contrattuale. 3) Con il terzo motivo DENUNZIA la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 117 n. 7 TUB e/o dell’art. 1284 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 9 di 19 Attinta da censura è la statuizione con cui la corte territoriale ha escluso la violazione dell’art. 117 n. 4 TUB, in quanto il contratto conteneva un piano finanziario completo in ordine al valore di acquisto dell’immobile, alla durata, al corrispettivo globale della locazione, al tasso effettivo, al numero dei canoni, al prezzo di riscatto e rinviava a elementi esterni al contratto obiettivamente ed inequivocamente identificabili, sicché poneva il contraente nella condizione di apprezzare i termini economici del contratto. L’errore imputato al giudice a quo è quello di essersi basato sull’argomento formale del consenso del cliente in ordine alla determinazione di un piano finanziario sulla base di un tasso di interesse non effettivo e sulla possibilità di verificare il differenziale tra la quotazione contrattuale e quella effettiva del tasso LI CHF, mentre, invece, «era onere della banca indicare nel contratto le conseguenze sui costi complessivi a carco del cliente, della divergenza tra la quotazione pattizia e quella reale del LIBOR CH;
perché … tali maggiori costi non erano di immediata percezione per la parte debole del contratto». 4) Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Va innanzitutto ribadito che l’art. 117, comma 7, del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso di interesse, subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale «sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati». 10 di 19 Il fulcro della quaestio disputandi è se la rappresentazione del tasso di interesse indicato nel contratto fosse -come sostiene la ricorrente - fuorviante o almeno opaca, atteso che, per avvedersi dell’effettivo costo del leasing, il cliente doveva accedere ad elementi estrinseci al contratto, sì da imporre l’applicazione della disciplina della trasparenza bancaria. Ora, è vero che la trasparenza - come insegna la dottrina specialistica - non è più quella meramente bancaristica orientata ad introdurre il principio di concorrenza all'interno del settore bancario e/o a contenere scelte irrazionali, ma un valore che merita di essere in sé e per sé considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali, tanto da imporre il sindacato ex lege del contenuto del contratto, e che se ne può affermare la declinabilità in senso economico, giacché il contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata. Trasparente è solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di tal ché senza tale trasparenza a risultare opaco è il costo totale del credito, donde una rilevanza di rimbalzo della trasparenza, come si è detto, sull'equilibrio economico del contratto. Il viatico all'adozione di una nozione di trasparenza declinata in senso economico si è avuto con la sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C- 307/15, C-308/15, ove la normativa sulla trasparenza ha assunto il rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. La trasparenza economica nella portata che ne risulta è da considerare, secondo autorevole dottrina, «l'antidoto ad una opacità precontrattuale che il diritto comune rinserra nel perimetro tassativo dei vizi del consenso» (v. Cass. 13/05/2021, n. 12889). 11 di 19 Applicando detti principi astratti alla fattispecie esaminata deve rilevarsi nondimeno che la corte territoriale ha ritenuto il tasso per cui è causa comunque determinabile e che detta conclusione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di occuparsi della determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per quanto qui rileva: - con la pronuncia n. 8028 del 30/03/2018, che in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione;
- con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del d.lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dalla società di leasing. La Corte ha chiarito che tale possibilità si desume in via indiretta dall'art. 117 TUB - perché non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che dalla ratio della norma 12 di 19 individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati» intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). Ebbene, la Corte territoriale, nel considerare errate le sentenze di primo grado n. 100/2018 e n. 829/2018, nella parte in cui avevano ritenuto che il tasso indicato nel contratto non corrispondesse al tasso rilevato nella data di conclusione del medesimo, non solo ha chiarito che il tasso era stato concordato espressamente e volutamente in modo da emanciparlo dalla quotazione alla data di conclusione del contratto, ma ha anche fugato il dubbio che la 13 di 19 volontà delle parti si fosse formata su un costo dell’operazione diverso da quello espresso nel contratto. A tanto va aggiunto quanto ampiamente precisato da Cass. 27/12/2023, n. 36026 proprio a proposito del tasso LI e perciò di diretto rilievo in questa sede. In sintesi, questa Corte ha chiarito che il LI (London TE Offered Rate) è un tasso lettera, cioè un tasso al quale le banche si dichiarano disposte a concedere prestiti che costituisce la base delle operazioni a tasso variabile (floating rate) effettuate aggiungendo al LI un certo spread, è calcolato giornalmente e ad esso sono collegati diversi altri tassi, tra cui quelli dei mutui a tasso variabile e quelli di riferimento di contratti derivati, quali, per esempio, gli Interest Rate Swap (IRS) o i Forward Rate Agreement (FRA), è astrattamente nominato in cinque diverse valute correnti e può essere rilevato a periodicità diverse, perciò «non si può ipotizzare l’illegittimità dei tassi praticati sul mercato interbancario, invocando la genericità dei criteri di determinazione della prestazione in oggetto, non idonei a rendere determinabile l’ammontare degli interessi ultra-legali», anche perché «la comunicazione e pubblicazione di tali tassi avviene tutti i giorni sui principali organi di stampa, specializzata e non, oltre che in via telematica» e quindi è «in ogni momento perfettamente conoscibile dalla comunità degli investitori e/o risparmiatori …Ne deriva che l’indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario LI, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.». 4) Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 2° comma, cod.civ., 1346, 1418 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. 14 di 19 La corte d'appello, facendo leva sulla CTU espletata in primo grado, ha escluso che la clausola di indicizzazione fosse indeterminata, ma non avrebbe considerato che il CTU aveva eseguito calcoli «che nulla hanno a che vedere con il piano di ammortamento iniziale del contratto e nulla hanno a che vedere con il libor chf e la sua relativa quotazione». Avrebbe in aggiunta ritenuto erroneamente non pertinente Cass. n. 16907/2019, perché anche nella fattispecie su cui essa si era pronunciata mancava chiarezza sui criteri da utilizzare ed era stato rilevato l’inadatto funzionamento della clausola allo scopo prestabilito. La ricorrente aggiunge che la CTU, alle pp. 11 e 13, aveva rilevato che la banca aveva emesso, il 17 gennaio 2014, una nota di accredito a suo favore dell’importo di euro 6.269,72 per aver riscontrato la sussistenza di un illegittimo calcolo degli interessi di indicizzazione. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Le critiche mosse alla CTU sono in tutta evidenza le stesse già formulate nel giudizio d'appello e disattese dal giudice a quo;
a p. 13 della sentenza, il giudice a quo ha affermato che il CTU aveva evidenziato che quanto all’indicizzazione al tasso LIBOR CHF 3 mesi «non si ponevano incertezze a individuare, per ciascun canone fisso contrattualmente stabilito, la quota di capitale e di interessi e per poi procedere al calcolo dell’indicizzazione» e che non poteva essergli opposto che aveva proceduto ad un ricalcolo non richiesto, perché «se il testo contrattuale non avesse contenuto in sé tutti gli elementi per costruire il piano di ammortamento, necessario per distinguere in ogni rata la quota di capitale e la quota di interessi» non avrebbe potuto ricostruire il piano di ammortamento «senza incontrare difficoltà non superabili sulla base delle stesse previsioni contrattuali e senza critica dell’appellante». 15 di 19 A tal proposito deve ribadirsi che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (v. Cass. 24/09/2018, n. 22478). La denuncia di mancata applicazione della decisione n. 16907/2019 è, invece, infondata. Dalla sentenza avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione, si evinceva che era stato ritenuto, sulla scorta della CTU espletata, che non fosse determinabile a priori il criterio di calcolo dell’interesse e che ciò aveva comportato la nullità derivata della clausola di adeguamento del canone al rapporto di cambio euro - franco svizzero, posto che quest'ultimo presupponeva avvenuto il calcolo in base alla clausola nulla per indeterminatezza. In altri termini, la premessa era opposta rispetto a quella per cui è causa, ove al contrario il CTU ha escluso l’indeterminatezza della clausola di indicizzazione. Non solo: la Corte aveva aggiunto che la conoscibilità delle fonti e, quindi, dei dati necessari per determinare il tasso degli interessi che fungono da criterio, nel caso concreto, per accertare la determinatezza o la determinabilità del tasso di interesse, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori, dettati per eseguire un calcolo matematico, se del caso anche complesso e difficile, il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, va accertata dal giudice di merito, ed il relativo giudizio non è censurabile in cassazione se congruamente motivato e che nella fattispecie ciò che aveva indotto il giudice di merito, correttamente, a ritenere indeterminato ed indeterminabile il tasso di interesse erano state due circostanze: il CTU aveva rilevato che erano 16 di 19 praticabili diversi criteri (formule) per arrivare al risultato del calcolo e che il ricorso a ciascuno di essi portava a risultati diversi;
erano state emessa dalla banca plurime note di credito, per errori nel calcolo dell’indicizzazione, considerate sintomatiche della indeterminatezza della clausola. Ora, è vero che la ricorrente deduce che era stata emessa una nota di credito a suo favore, anche nella vicenda qui esaminata, ma si tratta di una circostanza di fatto non dedotta nel precedente grado di giudizio, ove infatti la Corte territoriale ha osservato che nell’atto di citazione di primo grado la ricorrente aveva dichiarato che il rapporto aveva avuto regolare e pacifica esecuzione per i dieci anni della sua durata (p. 15 della sentenza). 5) Con un unico motivo la ricorrente incidentale UL OL Solutions S.p.A. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322, 2° comma, cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., evidenziando che la clausola di rischio cambio non costituisce uno «strumento finanziario autonomo» (cfr. pag.18 della impugnata sentenza) e non ha «finalità speculative» (cfr. pag. 17 della impugnata sentenza) e che la qualificazione della clausola L del contratto, quella di indicizzazione legata al rapporto di cambio euro/franco svizzero, come autonoma pattuizione contrattuale immeritevole di tutela, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1322, 2° comma, cod.civ. (cfr. pagg. 15-20 della gravata pronuncia), è errata. Il motivo è fondato. La corte d'appello, a differenza del giudice di prime cure che ne aveva rilevato la nullità per indeterminatezza, ha censurato la clausola rischio cambio per difetto di meritevolezza, riprendendo analoghe sue precedenti pronunce (v. amplius pag. 16 della sentenza), nelle quali aveva ritenuto che la formulazione di detta clausola presentava una formulazione particolarmente astrusa ed «una altrettanto macchinosa articolazione di calcolo» e che il suo 17 di 19 inserimento nel contratto di leasing aveva finalità meramente speculative, incoerenti rispetto alle effettive necessità di un contratto di leasing, non superabili con gli argomenti con cui la società di leasing la giustificava, sostenendo cioè che in tal modo si procurava la provvista in valuta estera allo scopo di ottenere i benefici di un contratto ancorato ad un tasso inferiore a quello praticato in area euro nonché di coprire i rischi di una complessa operazione di finanziamento, perché: i) non era stato concluso un prestito in valuta estera;
ii) in nessun punto del contratto era stato previsto che la provvista della concedente fosse in franchi svizzeri, ma solo che la provvista del concedente in euro per il pagamento dell’intero prezzo del bene fosse rapportata, con il consenso dell’utilizzatore, al rapporto di cambio. Né la conclusione sarebbe cambiata – ha assunto il giudice a quo – ritenendo la clausola rischio cambio autonoma, di carattere aleatorio, avulsa dal resto delle pattuizioni contrattuali, di carattere commutativo, perché comunque se ne sarebbe dovuta apprezzare negativamente la meritevolezza ex art. 1322, 2° comma, cod.civ. In ordine alle questioni poste dal motivo qui scrutinato, le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate, proprio con riferimento all'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'Appello di Trieste (Cass., Sez. Un., 23/02/2023 n. 5657), enunciando il seguente principio di diritto: «il giudizio di "immeritevolezza" di cui all'art. 1322 c.c., comma 2, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà». Hanno altresì formulato nell'interesse della legge ex art. 363 cod.proc.civ. un ulteriore principio di diritto, a mente del quale «La clausola inserita in un contratto di leasing, la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera;
b) l'importo mensile del 18 di 19 canone resti nominalmente invariato, e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte;
non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito, e la relativa pattuizione non è soggetta alle previsioni del D.Lgs. n. 58 del 1998». 6) Alla infondatezza ed inammissibilità dei motivi del ricorso principale consegue il rigetto dello stesso;
data la fondatezza dell’unico motivo del ricorso incidentale va disposta la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384, 2° comma, cod.proc.civ., la causa può essere decisa nel merito, annullando la condanna di UL OL Solutions S.p.A. a restituire quanto percepito, facendo applicazione della clausola rischio cambio (euro 54.217,23 con i relativi interessi come accertato dalla sentenza di primo grado), e con conferma della liquidazione delle spese per il giudizio di gravame disposta dalla corte di merito nell'impugnata sentenza. Fermo e invariato il resto. 7) In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente principale S.r.L. Garden Frut va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore di UL OL Solutions S.p.A., nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, annulla la condanna di UL OL Solutions S.p.A. alla restituzione di quanto percepito in applicazione della clausola rischio cambio, con i relativi interessi;
conferma la condanna al pagamento delle spese delle spese del giudizio di appello come ivi liquidate. Fermo e invariato il resto. Condanna la ricorrente principale società Garden Frut S.r.L. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori 19 di 19 come per legge, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale società UL OL Solutions S.p.A. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2024 dalla