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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 829 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] ed in data 02/07/1993, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RE ER – CF – PEC C.F._2 Email_1
– ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti e sig.
[...]
- CF - nato a [...] ed in data 12/06/1985, a sua volta CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. LETIZIA ORLANDO – CF – PEC C.F._4
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta Email_2 procura alle liti in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 2 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/11/2025 - che i ricorrenti, in data 20/09/2020, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Platania (CZ), iscritto all'atto n. 1, parte II, serie A, anno 2020 del relativo comune;
che, dal matrimonio nasceva un figlio, , in data 26/07/2021; Per_1 che, in data 19/07/2022, i coniugi si separavano consensualmente dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme. 2
Tanto premesso, i coniugi sopra generalizzati, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti e concordate condizioni:
1. Affidamento e residenza del minore
L'affidamento del figlio minore, , nato il [...], viene confermato in via condivisa con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra . La madre risiederà stabilmente presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, con il figlio minore, sia durante il giorno che nelle ore serali.
2. Diritto di visita del padre
Le parti convengono che il sig avrà diritto di vedere e frequentare il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la sig.ra in ordine agli orari, alle giornate e alle modalità degli incontri, nel rispetto delle Parte_1 esigenze del minore e degli impegni di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a mantenere tra loro un costante dialogo e spirito di collaborazione fine di garantire la continuità affettiva del rapporto padre-figlio e di tutelare in ogni caso superiore interesse del minore.
Le parti convengono, altresì, che in occasione delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze, la permanenza del minore con ciascun genitore sarà concordata di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del bambino, delle abitudini familiari e delle rispettive disponibilità dei genitori, nell'ottica di assicurare al minore la possibilità di trascorrere periodi significativi con entrambi.
Le modalità di frequentazione potranno essere successivamente modificate di comune accordo tra le parti o, in difetto, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente, in relazione alla crescita del minore e alle sue esigenze evolutive.
3. Mantenimento
Il sig corrisponderà alla sig.r un assegno mensile di € 225,00 a titolo di mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 da versare entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario, da versare entro il 10 di ogni mese, su conto intestato alla sig.ra , di cui la stessa Pt_1 fornirà gli estremi al sig . CP_1
La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
A decorrere da gennaio 2026, l'assegno unico universale sarà corrisposto interamente in favore della madre;
fino al 31/12/2025, l'assegno unico pari a € 201,00 sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, conformemente al
Protocollo del Tribunale di Lamezia Terme.
4. Casa coniugale
L'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, resta nella disponibilità della sig.ra , che vi Pt_1 risiederà con il figlio sia di giorno che di sera.
5. Mantenimento personale
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6. Decisioni di interesse del minore
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali istruzione, educazione e salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere del figlio. 3
7. Comportamento tra i coniugi
I coniugi si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo per garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori e per consentirgli di conservare rapporti significativi con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
8. Abbandono della casa coniugale
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale portando con sé solo i propri beni personali (vedi condizioni in CP_1 atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 12 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 2 dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Platania (CZ) ed in data 20 settembre 2020, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 luglio 2022, in forma figurata, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 763/2022 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 4
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 19 luglio 2022; data di deposito del presente ricorso;
7 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 02/12/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze del figlio ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 829 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] ed in data 02/07/1993, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RE ER – CF – PEC – ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF CP_1
- nato a [...] ed in data 12/06/1985, a sua volta rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. LETIZIA ORLANDO – CF – PEC – C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Platania (CZ) ed in data 20/09/2020, alle seguenti e concordate condizioni: 5
1. Affidamento e residenza del minore
L'affidamento del figlio minore, , nato il [...], viene confermato in via condivisa con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra . La madre risiederà stabilmente presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, con il figlio minore, sia durante il giorno che nelle ore serali.
2. Diritto di visita del padre
Le parti convengono che il sig avrà diritto di vedere e frequentare il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la sig.ra in ordine agli orari, alle giornate e alle modalità degli incontri, nel rispetto delle Parte_1 esigenze del minore e degli impegni di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a mantenere tra loro un costante dialogo e spirito di collaborazione fine di garantire la continuità affettiva del rapporto padre-figlio e di tutelare in ogni caso superiore interesse del minore.
Le parti convengono, altresì, che in occasione delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze, la permanenza del minore con ciascun genitore sarà concordata di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del bambino, delle abitudini familiari e delle rispettive disponibilità dei genitori, nell'ottica di assicurare al minore la possibilità di trascorrere periodi significativi con entrambi.
Le modalità di frequentazione potranno essere successivamente modificate di comune accordo tra le parti o, in difetto, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente, in relazione alla crescita del minore e alle sue esigenze evolutive.
3. Mantenimento
Il sig corrisponderà alla sig.r un assegno mensile di € 225,00 a titolo di mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 da versare entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario, da versare entro il 10 di ogni mese, su conto intestato alla sig.ra , di cui la stessa Pt_1 fornirà gli estremi al sig . CP_1
La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
A decorrere da gennaio 2026, l'assegno unico universale sarà corrisposto interamente in favore della madre;
fino al 31/12/2025, l'assegno unico pari a € 201,00 sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, conformemente al
Protocollo del Tribunale di Lamezia Terme.
4. Casa coniugale
L'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, resta nella disponibilità della sig.ra , che vi Pt_1 risiederà con il figlio sia di giorno che di sera.
5. Mantenimento personale
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6. Decisioni di interesse del minore
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali istruzione, educazione e salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere del figlio.
7. Comportamento tra i coniugi 6
I coniugi si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo per garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori e per consentirgli di conservare rapporti significativi con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
8. Abbandono della casa coniugale
Il sig ha già lasciato la casa coniugale portando con sé solo i propri beni personali. CP_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Platania (CZ) – atto n. 1, parte II, serie A, anno 2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 829 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...] ed in data 02/07/1993, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RE ER – CF – PEC C.F._2 Email_1
– ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti e sig.
[...]
- CF - nato a [...] ed in data 12/06/1985, a sua volta CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. LETIZIA ORLANDO – CF – PEC C.F._4
– ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta Email_2 procura alle liti in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 2 dicembre 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 07/11/2025 - che i ricorrenti, in data 20/09/2020, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario nel Comune di Platania (CZ), iscritto all'atto n. 1, parte II, serie A, anno 2020 del relativo comune;
che, dal matrimonio nasceva un figlio, , in data 26/07/2021; Per_1 che, in data 19/07/2022, i coniugi si separavano consensualmente dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme. 2
Tanto premesso, i coniugi sopra generalizzati, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti e concordate condizioni:
1. Affidamento e residenza del minore
L'affidamento del figlio minore, , nato il [...], viene confermato in via condivisa con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra . La madre risiederà stabilmente presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, con il figlio minore, sia durante il giorno che nelle ore serali.
2. Diritto di visita del padre
Le parti convengono che il sig avrà diritto di vedere e frequentare il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la sig.ra in ordine agli orari, alle giornate e alle modalità degli incontri, nel rispetto delle Parte_1 esigenze del minore e degli impegni di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a mantenere tra loro un costante dialogo e spirito di collaborazione fine di garantire la continuità affettiva del rapporto padre-figlio e di tutelare in ogni caso superiore interesse del minore.
Le parti convengono, altresì, che in occasione delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze, la permanenza del minore con ciascun genitore sarà concordata di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del bambino, delle abitudini familiari e delle rispettive disponibilità dei genitori, nell'ottica di assicurare al minore la possibilità di trascorrere periodi significativi con entrambi.
Le modalità di frequentazione potranno essere successivamente modificate di comune accordo tra le parti o, in difetto, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente, in relazione alla crescita del minore e alle sue esigenze evolutive.
3. Mantenimento
Il sig corrisponderà alla sig.r un assegno mensile di € 225,00 a titolo di mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 da versare entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario, da versare entro il 10 di ogni mese, su conto intestato alla sig.ra , di cui la stessa Pt_1 fornirà gli estremi al sig . CP_1
La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
A decorrere da gennaio 2026, l'assegno unico universale sarà corrisposto interamente in favore della madre;
fino al 31/12/2025, l'assegno unico pari a € 201,00 sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, conformemente al
Protocollo del Tribunale di Lamezia Terme.
4. Casa coniugale
L'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, resta nella disponibilità della sig.ra , che vi Pt_1 risiederà con il figlio sia di giorno che di sera.
5. Mantenimento personale
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6. Decisioni di interesse del minore
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali istruzione, educazione e salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere del figlio. 3
7. Comportamento tra i coniugi
I coniugi si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo per garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori e per consentirgli di conservare rapporti significativi con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
8. Abbandono della casa coniugale
Il sig. ha già lasciato la casa coniugale portando con sé solo i propri beni personali (vedi condizioni in CP_1 atti).
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 2 dicembre 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 12 novembre 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 2 dicembre 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 11 novembre 2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473-bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Platania (CZ) ed in data 20 settembre 2020, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 19 luglio 2022, in forma figurata, nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 763/2022 RG e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi 4
davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 19 luglio 2022; data di deposito del presente ricorso;
7 novembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 02/12/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse esigenze del figlio ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 11 novembre 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 829 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] ed in data 02/07/1993, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
RE ER – CF – PEC – ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_1 presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in atti, e sig. - CF CP_1
- nato a [...] ed in data 12/06/1985, a sua volta rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. LETIZIA ORLANDO – CF – PEC – C.F._4 Email_2 ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio legale, giusta procura alle liti in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Platania (CZ) ed in data 20/09/2020, alle seguenti e concordate condizioni: 5
1. Affidamento e residenza del minore
L'affidamento del figlio minore, , nato il [...], viene confermato in via condivisa con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra . La madre risiederà stabilmente presso Parte_1
l'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, con il figlio minore, sia durante il giorno che nelle ore serali.
2. Diritto di visita del padre
Le parti convengono che il sig avrà diritto di vedere e frequentare il figlio liberamente, previo accordo CP_1 con la sig.ra in ordine agli orari, alle giornate e alle modalità degli incontri, nel rispetto delle Parte_1 esigenze del minore e degli impegni di entrambi i genitori.
Le parti si impegnano a mantenere tra loro un costante dialogo e spirito di collaborazione fine di garantire la continuità affettiva del rapporto padre-figlio e di tutelare in ogni caso superiore interesse del minore.
Le parti convengono, altresì, che in occasione delle festività natalizie, pasquali, estive e di altre ricorrenze, la permanenza del minore con ciascun genitore sarà concordata di volta in volta, tenendo conto delle esigenze del bambino, delle abitudini familiari e delle rispettive disponibilità dei genitori, nell'ottica di assicurare al minore la possibilità di trascorrere periodi significativi con entrambi.
Le modalità di frequentazione potranno essere successivamente modificate di comune accordo tra le parti o, in difetto, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria competente, in relazione alla crescita del minore e alle sue esigenze evolutive.
3. Mantenimento
Il sig corrisponderà alla sig.r un assegno mensile di € 225,00 a titolo di mantenimento del figlio, CP_1 Pt_1 da versare entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario, da versare entro il 10 di ogni mese, su conto intestato alla sig.ra , di cui la stessa Pt_1 fornirà gli estremi al sig . CP_1
La somma verrà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio.
A decorrere da gennaio 2026, l'assegno unico universale sarà corrisposto interamente in favore della madre;
fino al 31/12/2025, l'assegno unico pari a € 201,00 sarà ripartito in parti uguali tra i coniugi.
Le spese straordinarie relative al minore saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, conformemente al
Protocollo del Tribunale di Lamezia Terme.
4. Casa coniugale
L'abitazione familiare sita in Platania, Via Manca n. 39, resta nella disponibilità della sig.ra , che vi Pt_1 risiederà con il figlio sia di giorno che di sera.
5. Mantenimento personale
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
6. Decisioni di interesse del minore
Le decisioni di maggiore interesse per il minore, quali istruzione, educazione e salute, saranno adottate di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere del figlio.
7. Comportamento tra i coniugi 6
I coniugi si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso e collaborativo per garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori e per consentirgli di conservare rapporti significativi con i familiari di entrambi i rami genitoriali.
8. Abbandono della casa coniugale
Il sig ha già lasciato la casa coniugale portando con sé solo i propri beni personali. CP_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Platania (CZ) – atto n. 1, parte II, serie A, anno 2020 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)