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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1801/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA REGGIANI Parte_1 P.IVA_1
20 40054 BUDRIO presso lo studio dell'avv. BACCA GLORIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1 C.F._1
D'ANNUNZIO N. 10 20092 CINISELLO BALSAMO presso lo studio dell'avv.
MOGLIOTTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1473/2024 R.G. 2760/2022 del 20 MAGGIO 2024 emessa dal Tribunale di Monza:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1473/2024 del 20.05.2024 impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del fatto che l'impugnazione appare manifestatamente fondata e che sussiste la possibilità di insolvenza dell'appellato per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
- In via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1473/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza nel giudizio distinto a R.G. n. 2760/2022, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente da qualsiasi obbligo nei confronti della sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. CP_1
55/2014 come modificato con i d.m. 37/2018 e 147/2022, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio)”.
Per CP_1
“Rigettare nel merito e totalmente il gravame proposto da in quanto CP_2
infondato in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che venisse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto “Riqualificazione 4.0 – Contratto di Facility
Management Procedura Certificata per abitazione indipendente” sottoscritto tra le parti pagina 2 di 8 in data 14.10.2020, avente ad oggetto le attività propedeutiche alla realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, sulla scorta del D.L.34/2020 ( Decreto Rilancio), del proprio immobile sito in Paderno Dugnano, via Wagner n. 5, con condanna di alla restituzione in suo favore della somma di €. 6.250,00. Parte_1
Esponeva di aver provveduto al pagamento di quanto contrattualmente previsto mediante il versamento di due bonifici, rispettivamente in data 6 novembre 2020 e in data 26 marzo 2021 e che in data 17 luglio 2021, le aveva comunicato che Parte_1
le opere oggetto di contratto sarebbero iniziate nel corso dell'ultimo quadrimestre del
2021, come si evinceva dall'allegato alla mail, laddove veniva precisato che “Per i contratti sottoscritti nell'anno 2020, si prevede l'inizio dei lavori nell'ultimo quadrimestre 2021”.
L'attrice lamentava il mancato adempimento da parte di della “ Fase 4.4” Parte_1
del contratto che prevedeva “Affidamento a ER NT con Ricerca
[...]
(per la erogazione di finanziamenti/fondi)”, selezione Controparte_3
Energy Performance Contract (“per la esecuzione dei lavori delle pratiche burocratiche ante e post, Lay out progettuale, posa in opera diretta o concessa in sub appalto)”, in quanto in data 07.02.2022, non erano stati nemmeno affidati i lavori al ER
NT (Contraente ERe: appaltatore diretto che si obbliga a coordinare la realizzazione di un'opera).
Si costituiva che contestava la domanda di parte attrice di cui chiedeva il Parte_1
rigetto.
Negava, infatti, che vi fosse stata alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
che il contratto inter partes aveva per oggetto il conferimento di incarichi professionali e non un contratto d'appalto volto alla realizzazione degli interventi;
che il mancato affidamento al ER NT per la stipula del contratto di appalto non poteva essere addebitato a ma, al più, poteva considerarsi una Parte_1
pagina 3 di 8 conseguenza della mail dell'attrice del 18.01.2022 con la quale la stessa aveva interrotto ogni rapporto.
Esperita la fase istruttoria, il Tribunale di Monza con la sentenza qui impugnata, n.
1473/2024 pubblicata il 20 maggio 2024, dichiarava risolto il contratto inter partes per inadempimento della convenuta, condannandola alla restituzione in favore di CP_1
della somma di euro 6.249,90 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in
[...]
complessivi euro 5.237,00 oltre accessori di legge.
Osservava il Tribunale che la “nonostante i numerosi solleciti trasmessi Parte_1
dalla SI.ra , ha omesso di effettuare tutte le attività necessarie e CP_1
propedeutiche al fine di poter dare inizio ai lavori di riqualificazione energetica dell'immobile nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2021; in effetti, dall'istruttoria esperita in corso di causa, è emerso che nel mese di Febbraio 2022, non era stato ancora effettuato l'affidamento al ER NT, né erano state predisposte le asseverazioni tecnico fiscali previste dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande avanzate in primo grado da . CP_1
Si è costituita quest'ultima che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il Consigliere
Istruttore all'udienza del 26 novembre 2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 4 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data del 4 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 8 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame ad un unico motivo di censura. Parte_1
Nello specifico critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato
“che nel mese di Febbraio 2022 non era stato ancora effettuato l'affidamento al
ER NT, né erano state predisposte le asseverazioni tecnico fiscali previste dalla legge”.
Sostiene, invece, che l'affidamento al ER NT per la ricerca di finanziamenti/fondi per accedere allo sconto in fattura/cessione del credito e le asseverazioni tecnico fiscali appartengano a una fase del procedimento del superbonus del 110%, non ancora perfezionatasi nel caso di specie, non essendo stato sottoscritto alcun contratto di appalto.
Evidenzia che il contratto sottoscritto tra le parti in data 14 ottobre 2020 non contemplava la realizzazione dei lavori e che la mail del 17 luglio 2021 aveva solo lo scopo di informare il cliente della necessità di affidare la realizzazione dell'opera ad un
ER NT che poteva essere un'impresa individuata dal cliente o il
[...]
Controparte_4
La Corte ritiene l'appello fondato.
Risulta provato che in data 14 ottobre 2020 era stato stipulato tra le parti un contratto con il quale incaricava per la gestione delle attività necessarie CP_1 Parte_1
alla riqualificazione energetica sulla scorta del D.L. 34/2020, dell'immobile sito in
Paderno Dugnano, via Wagner Riccardo n. 5.
Tale contratto non ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori quanto piuttosto la realizzazione di attività meramente progettuale.
L'inadempimento lamentato da sarebbe consistito non tanto nel mancato CP_1
espletamento dell'attività di studio e di progettazione (oggetto delle fasi da 1 a 3), pagina 5 di 8 quanto, piuttosto nella mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico cui il progetto stesso si riferiva che avrebbero dovuto iniziare, sulla base della mail del 17 luglio 2021, entro il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, come correttamente osservato da la mail del 17 luglio 2021, alla Parte_1
quale era allegata una nota esplicativa di tutte le fasi della procedura divisa fra “parte
Progettuale e parte Realizzativa” proprio al fine di “non creare aspettative diverse da quanto nomenclato”, aveva lo scopo di informare il cliente della necessità, una volta esaurita l'attività di di affidare la realizzazione dell'opera a un ER Pt_1
NT che poteva essere alternativamente un'impresa individuata dal cliente stesso o il e indica le tempistiche di progettazione e di Controparte_4
esecuzione dell'opera, a seconda della tipologia dell'immobile, previste come assolutamente necessarie in caso di affidamento al . CP_4
Nel caso di specie non risulta che abbia mai affidato la realizzazione delle Parte_3
opere né a né ad altra impresa di sua fiducia. Controparte_4
Va poi osservato che seppur come dichiarato da , nominato Parte_1 Testimone_1
Project Manager da e sentito all'udienza del 28 marzo 2023, si fosse resa Parte_1
disponibile a fare da ER NT, nessun ulteriore accordo, in forza del quale avrebbe assunto anche l'obbligazione ad eseguire la realizzazione dei Parte_1
lavori, è stato provato, nè specificamente allegato.
Consegue, quindi, che non sussiste alcun inadempimento ex art. 1453 c.c. da parte di al contratto per cui è causa, né può imputarsi alcuna violazione ai principi Parte_1
di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., né un inadempimento riguardante l'inizio dei lavori, né la loro esecuzione in quanto non oggetto di accordo contrattuale.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata in primo grado da . CP_1
Quanto alle spese di lite, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del pagina 6 di 8 principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e vanno poste a suo CP_1
carico ed in favore di Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla media difficoltà dell'attività prestata in complessivi euro 5.077,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1473/2024 pubblicata il Parte_1
20.05.2024 così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande avanzate da CP_1
nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 8 2) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA a c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario, IVA a c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1801/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA REGGIANI Parte_1 P.IVA_1
20 40054 BUDRIO presso lo studio dell'avv. BACCA GLORIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. CP_1 C.F._1
D'ANNUNZIO N. 10 20092 CINISELLO BALSAMO presso lo studio dell'avv.
MOGLIOTTI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1473/2024 R.G. 2760/2022 del 20 MAGGIO 2024 emessa dal Tribunale di Monza:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 1473/2024 del 20.05.2024 impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt.
351 e 283 c.p.c., in considerazione del fatto che l'impugnazione appare manifestatamente fondata e che sussiste la possibilità di insolvenza dell'appellato per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
- In via principale e nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 1473/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza nel giudizio distinto a R.G. n. 2760/2022, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente da qualsiasi obbligo nei confronti della sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- condannare alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. CP_1
55/2014 come modificato con i d.m. 37/2018 e 147/2022, oltre spese e oneri accessori di ogni fase e grado del giudizio)”.
Per CP_1
“Rigettare nel merito e totalmente il gravame proposto da in quanto CP_2
infondato in fatto ed in diritto
Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Monza in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che venisse dichiarato risolto per inadempimento della convenuta il contratto “Riqualificazione 4.0 – Contratto di Facility
Management Procedura Certificata per abitazione indipendente” sottoscritto tra le parti pagina 2 di 8 in data 14.10.2020, avente ad oggetto le attività propedeutiche alla realizzazione delle opere di riqualificazione energetica, sulla scorta del D.L.34/2020 ( Decreto Rilancio), del proprio immobile sito in Paderno Dugnano, via Wagner n. 5, con condanna di alla restituzione in suo favore della somma di €. 6.250,00. Parte_1
Esponeva di aver provveduto al pagamento di quanto contrattualmente previsto mediante il versamento di due bonifici, rispettivamente in data 6 novembre 2020 e in data 26 marzo 2021 e che in data 17 luglio 2021, le aveva comunicato che Parte_1
le opere oggetto di contratto sarebbero iniziate nel corso dell'ultimo quadrimestre del
2021, come si evinceva dall'allegato alla mail, laddove veniva precisato che “Per i contratti sottoscritti nell'anno 2020, si prevede l'inizio dei lavori nell'ultimo quadrimestre 2021”.
L'attrice lamentava il mancato adempimento da parte di della “ Fase 4.4” Parte_1
del contratto che prevedeva “Affidamento a ER NT con Ricerca
[...]
(per la erogazione di finanziamenti/fondi)”, selezione Controparte_3
Energy Performance Contract (“per la esecuzione dei lavori delle pratiche burocratiche ante e post, Lay out progettuale, posa in opera diretta o concessa in sub appalto)”, in quanto in data 07.02.2022, non erano stati nemmeno affidati i lavori al ER
NT (Contraente ERe: appaltatore diretto che si obbliga a coordinare la realizzazione di un'opera).
Si costituiva che contestava la domanda di parte attrice di cui chiedeva il Parte_1
rigetto.
Negava, infatti, che vi fosse stata alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale;
che il contratto inter partes aveva per oggetto il conferimento di incarichi professionali e non un contratto d'appalto volto alla realizzazione degli interventi;
che il mancato affidamento al ER NT per la stipula del contratto di appalto non poteva essere addebitato a ma, al più, poteva considerarsi una Parte_1
pagina 3 di 8 conseguenza della mail dell'attrice del 18.01.2022 con la quale la stessa aveva interrotto ogni rapporto.
Esperita la fase istruttoria, il Tribunale di Monza con la sentenza qui impugnata, n.
1473/2024 pubblicata il 20 maggio 2024, dichiarava risolto il contratto inter partes per inadempimento della convenuta, condannandola alla restituzione in favore di CP_1
della somma di euro 6.249,90 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in
[...]
complessivi euro 5.237,00 oltre accessori di legge.
Osservava il Tribunale che la “nonostante i numerosi solleciti trasmessi Parte_1
dalla SI.ra , ha omesso di effettuare tutte le attività necessarie e CP_1
propedeutiche al fine di poter dare inizio ai lavori di riqualificazione energetica dell'immobile nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2021; in effetti, dall'istruttoria esperita in corso di causa, è emerso che nel mese di Febbraio 2022, non era stato ancora effettuato l'affidamento al ER NT, né erano state predisposte le asseverazioni tecnico fiscali previste dalla legge”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande avanzate in primo grado da . CP_1
Si è costituita quest'ultima che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, il Consigliere
Istruttore all'udienza del 26 novembre 2024 ha fissato davanti a sé l'udienza del 4 marzo
2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Ha assegnato, altresì, termine perentorio sino alla data del 4 marzo 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
pagina 4 di 8 Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice ed è stata poi decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello, affidando il gravame ad un unico motivo di censura. Parte_1
Nello specifico critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha affermato
“che nel mese di Febbraio 2022 non era stato ancora effettuato l'affidamento al
ER NT, né erano state predisposte le asseverazioni tecnico fiscali previste dalla legge”.
Sostiene, invece, che l'affidamento al ER NT per la ricerca di finanziamenti/fondi per accedere allo sconto in fattura/cessione del credito e le asseverazioni tecnico fiscali appartengano a una fase del procedimento del superbonus del 110%, non ancora perfezionatasi nel caso di specie, non essendo stato sottoscritto alcun contratto di appalto.
Evidenzia che il contratto sottoscritto tra le parti in data 14 ottobre 2020 non contemplava la realizzazione dei lavori e che la mail del 17 luglio 2021 aveva solo lo scopo di informare il cliente della necessità di affidare la realizzazione dell'opera ad un
ER NT che poteva essere un'impresa individuata dal cliente o il
[...]
Controparte_4
La Corte ritiene l'appello fondato.
Risulta provato che in data 14 ottobre 2020 era stato stipulato tra le parti un contratto con il quale incaricava per la gestione delle attività necessarie CP_1 Parte_1
alla riqualificazione energetica sulla scorta del D.L. 34/2020, dell'immobile sito in
Paderno Dugnano, via Wagner Riccardo n. 5.
Tale contratto non ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori quanto piuttosto la realizzazione di attività meramente progettuale.
L'inadempimento lamentato da sarebbe consistito non tanto nel mancato CP_1
espletamento dell'attività di studio e di progettazione (oggetto delle fasi da 1 a 3), pagina 5 di 8 quanto, piuttosto nella mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico cui il progetto stesso si riferiva che avrebbero dovuto iniziare, sulla base della mail del 17 luglio 2021, entro il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, come correttamente osservato da la mail del 17 luglio 2021, alla Parte_1
quale era allegata una nota esplicativa di tutte le fasi della procedura divisa fra “parte
Progettuale e parte Realizzativa” proprio al fine di “non creare aspettative diverse da quanto nomenclato”, aveva lo scopo di informare il cliente della necessità, una volta esaurita l'attività di di affidare la realizzazione dell'opera a un ER Pt_1
NT che poteva essere alternativamente un'impresa individuata dal cliente stesso o il e indica le tempistiche di progettazione e di Controparte_4
esecuzione dell'opera, a seconda della tipologia dell'immobile, previste come assolutamente necessarie in caso di affidamento al . CP_4
Nel caso di specie non risulta che abbia mai affidato la realizzazione delle Parte_3
opere né a né ad altra impresa di sua fiducia. Controparte_4
Va poi osservato che seppur come dichiarato da , nominato Parte_1 Testimone_1
Project Manager da e sentito all'udienza del 28 marzo 2023, si fosse resa Parte_1
disponibile a fare da ER NT, nessun ulteriore accordo, in forza del quale avrebbe assunto anche l'obbligazione ad eseguire la realizzazione dei Parte_1
lavori, è stato provato, nè specificamente allegato.
Consegue, quindi, che non sussiste alcun inadempimento ex art. 1453 c.c. da parte di al contratto per cui è causa, né può imputarsi alcuna violazione ai principi Parte_1
di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., né un inadempimento riguardante l'inizio dei lavori, né la loro esecuzione in quanto non oggetto di accordo contrattuale.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata in primo grado da . CP_1
Quanto alle spese di lite, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del pagina 6 di 8 principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la soccombenza di e vanno poste a suo CP_1
carico ed in favore di Parte_1
Esse si liquidano, quanto al primo grado di giudizio, ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla media difficoltà dell'attività prestata in complessivi euro 5.077,00 di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado di giudizio, in applicazione dei parametri medi
(quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1473/2024 pubblicata il Parte_1
20.05.2024 così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande avanzate da CP_1
nei confronti di Parte_1
pagina 7 di 8 2) condanna a rifondere in favore di le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario, IVA a c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi euro 4.888,00, oltre rimborso forfettario, IVA a c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Elena Mara Grazioli dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8