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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/05/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9302/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. COLUCCI MICHELE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di euro 10.255,47 comunicato dall' con CP_1
provvedimento dell'8.5.2024, in relazione all'indennità di disoccupazione agricola erogata all'odierna parte ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio del 2002 ed il 31.12.2004 - é infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è appena il caso di osservare che la cancellazione dele giornate lavorate dalla parte ricorrente nel settore agricolo negli anni 2002, 2003 e 2004
è divenuta definitiva, avendo questo Tribunale (con sentenza del 15.11.2016 n.
8080) dichiarato l'inammissibilità della domanda spiegata dalla parte ricorrente e volta all'accertamento dell'iscrizione negli elenchi OTD degli anni 2002,
2003 e 2004, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 conv. in L.
83/1970. Nella suddetta sentenza, invero, si è dato atto che parte ricorrnte aveva ricevuto i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro relativi ali anni 2002, 2003 e 2004 nel mese di agosto e di settembre 2009, laddove aveva provveduto alla relativa impugnazione, solo con ricorso giurisdizionale depositato nell'anno 2013. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari (sentenza n. 1096/2019).
Nessun rilievo, contrariamente, a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, può ascriversi alla sentenza n. 1497/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento all'iscrizione negli elenchi OTD. CP_ L' ha infatti dedotto che: con ricorso del 14.5.2007 la ricorrente aveva adito il Tribunale di Foggia per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD;
il Tribunale con sentenza del
17.6.2014, dichiarava l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970; nelle more del suddetto
CP_ giudizio l notificava ulteriori provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorate negli anni 2002, 2003 e 2004; la Corte di Appello di Bari chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto avverso la suddetta sentenza del
Tribunale di Foggia del 17.6.2014 dichiarava, su concorde richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere con riferimento all'iscrizione nell'anno 2004.
Dalla sequenza temporale della vicenda in esame è evidente che il disconoscimento delle giornate lavorate nell'anno 2004 è intervenuto nelle more della definizione della prima domanda avanzata dalla parte ricorrente con ricorso del 14.5.2007.
Peraltro, si rammenta che “La pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere”. (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020)
Ne consegue che, non essendo parte ricorrente iscritta per gli anni 2002,
2003 e 2004 negli elenchi OTD, illegittima deve ritenersi la corresponsione alla stessa dell'indennità di DS/agr per le suddette annualità.
La pretesa dell' , risultante dal provvedimento impugnato appare, CP_1
dunque, fondata.
Per completezza espositiva si osserva quanto segue.
Non è invocabile la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 4 codice civile in quanto tale norma riguarda i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore e non si estende fuori da tale ambito, mentre il pagamento di somme non dovute a titolo retributivo fuoriesce anche logicamente dall'ambito delle situazioni che ricevono una peculiare disciplina in virtù della ritenuta esistenza ed operatività di un rapporto di lavoro. Il pagamento di tali somme non può essere regolato da precetti relativi ad altra e speciale fattispecie.
In mancanza di diversa ed espressa previsione deve valere, per gli stessi, la prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c..
Ebbene, la ripetizione dell'indebito notificata dall' all'istante CP_1
risulta, oltre che fondata, anche tempestiva in quanto avvenuta entro il limite prescrizionale dei dieci anni. L' , ha infatti dedotto e documentato di aver CP_1
inoltrato alla parte ricorrente il provvedimento di indebito per cui è causa, dapprima con raccomandata ricevuta in data 24.07.2013 e successivamente di aver inoltrato un sollecito di pagamento nel mese di novembre 2019. Il provvedimento odiernamente impugnato (pervenuto alla parte ricorrente nel mese di luglio 2024), quindi, è stato notificato nel rispetto del termine decennale.
Anche sotto tale profilo le doglienze attoree sono infondate.
A nulla rileva, poi, la circostanza che l'indebita percezione non sia dovuta a dolo della ricorrente, posto che, costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, la disposizione dettata dall'art. 52, 2. comma, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (vedasi, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
20.1.2005, n. 1134).
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9302 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 13/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9302/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. COLUCCI MICHELE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito di euro 10.255,47 comunicato dall' con CP_1
provvedimento dell'8.5.2024, in relazione all'indennità di disoccupazione agricola erogata all'odierna parte ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio del 2002 ed il 31.12.2004 - é infondata e deve essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è appena il caso di osservare che la cancellazione dele giornate lavorate dalla parte ricorrente nel settore agricolo negli anni 2002, 2003 e 2004
è divenuta definitiva, avendo questo Tribunale (con sentenza del 15.11.2016 n.
8080) dichiarato l'inammissibilità della domanda spiegata dalla parte ricorrente e volta all'accertamento dell'iscrizione negli elenchi OTD degli anni 2002,
2003 e 2004, per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 conv. in L.
83/1970. Nella suddetta sentenza, invero, si è dato atto che parte ricorrnte aveva ricevuto i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro relativi ali anni 2002, 2003 e 2004 nel mese di agosto e di settembre 2009, laddove aveva provveduto alla relativa impugnazione, solo con ricorso giurisdizionale depositato nell'anno 2013. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari (sentenza n. 1096/2019).
Nessun rilievo, contrariamente, a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, può ascriversi alla sentenza n. 1497/2018, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento all'iscrizione negli elenchi OTD. CP_ L' ha infatti dedotto che: con ricorso del 14.5.2007 la ricorrente aveva adito il Tribunale di Foggia per ottenere l'accertamento del proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD;
il Tribunale con sentenza del
17.6.2014, dichiarava l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970; nelle more del suddetto
CP_ giudizio l notificava ulteriori provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorate negli anni 2002, 2003 e 2004; la Corte di Appello di Bari chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto avverso la suddetta sentenza del
Tribunale di Foggia del 17.6.2014 dichiarava, su concorde richiesta delle parti, la cessazione della materia del contendere con riferimento all'iscrizione nell'anno 2004.
Dalla sequenza temporale della vicenda in esame è evidente che il disconoscimento delle giornate lavorate nell'anno 2004 è intervenuto nelle more della definizione della prima domanda avanzata dalla parte ricorrente con ricorso del 14.5.2007.
Peraltro, si rammenta che “La pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere”. (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020)
Ne consegue che, non essendo parte ricorrente iscritta per gli anni 2002,
2003 e 2004 negli elenchi OTD, illegittima deve ritenersi la corresponsione alla stessa dell'indennità di DS/agr per le suddette annualità.
La pretesa dell' , risultante dal provvedimento impugnato appare, CP_1
dunque, fondata.
Per completezza espositiva si osserva quanto segue.
Non è invocabile la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 4 codice civile in quanto tale norma riguarda i diritti relativi alla retribuzione del lavoratore e non si estende fuori da tale ambito, mentre il pagamento di somme non dovute a titolo retributivo fuoriesce anche logicamente dall'ambito delle situazioni che ricevono una peculiare disciplina in virtù della ritenuta esistenza ed operatività di un rapporto di lavoro. Il pagamento di tali somme non può essere regolato da precetti relativi ad altra e speciale fattispecie.
In mancanza di diversa ed espressa previsione deve valere, per gli stessi, la prescrizione ordinaria di dieci anni prevista dall'art. 2946 c.c..
Ebbene, la ripetizione dell'indebito notificata dall' all'istante CP_1
risulta, oltre che fondata, anche tempestiva in quanto avvenuta entro il limite prescrizionale dei dieci anni. L' , ha infatti dedotto e documentato di aver CP_1
inoltrato alla parte ricorrente il provvedimento di indebito per cui è causa, dapprima con raccomandata ricevuta in data 24.07.2013 e successivamente di aver inoltrato un sollecito di pagamento nel mese di novembre 2019. Il provvedimento odiernamente impugnato (pervenuto alla parte ricorrente nel mese di luglio 2024), quindi, è stato notificato nel rispetto del termine decennale.
Anche sotto tale profilo le doglienze attoree sono infondate.
A nulla rileva, poi, la circostanza che l'indebita percezione non sia dovuta a dolo della ricorrente, posto che, costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, la disposizione dettata dall'art. 52, 2. comma, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (vedasi, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro,
20.1.2005, n. 1134).
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Nulla va disposto sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9302 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite
Foggia, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti