Articolo 8 della Legge 4 agosto 1990, n. 240
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 settembre 1990
>
Versione
31 maggio 1995
Art. 8. (( 1. Ai fini della localizzazione della realizzazione delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli interporti di cui alla presente legge, qualora non abbia provveduto, attraverso il proprio piano regolatore generale e con variante allo stesso, l'amministrazione comunale competente, si applicano le disposizioni dell' articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , o, in alternativa, secondo gli indirizzi del piano generale dei trasporti, le norme di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ))
Entrata in vigore il 31 maggio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente