Sentenza breve 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 26/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2025, proposto da
MA VA MAni, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
SQ IN LA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione delle misure cautelari collegiali ai sensi dell’art. 55 C.P.A.
a) del Decreto n. 5536 del 12.03.2025, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso straordinario riservato agli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria per l’accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, nella parte in cui, con riguardo alla Diocesi di Ozieri, nel rettificare il provvedimento di cui al successivo punto b), ha attribuito alla controinteressata il punteggio di 108 in relazione ai titoli posseduti, collocandola al 1^ posto;
b) del Decreto n. 4879 del 05.03.2025 (All. 2), con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha approvato le graduatorie di merito relative al suddetto concorso straordinario, limitatamente alla parte in cui, con riguardo alla Diocesi di Ozieri, ha attribuito alla controinteressata il punteggio di 126 per i titoli posseduti, collocandola al 1^ posto;
c) di ogni ulteriore atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, compresi i verbali della Commissione d’esame, non conosciuti nei loro estremi, con i quali si è proceduto alla valutazione della domanda di partecipazione al concorso -e dei relativi allegati- presentata dalla candidata controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa MA VA MAni ha impugnato i Decreti nn° 4879 del 05.03.2025 e 5536 del 12.03.2025 con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria per l’accesso ai ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle Diocesi, nella parte in cui, con riguardo alla Diocesi di Ozieri, ha attribuito alla controinteressata i punteggi di 108 e 126 in relazione ai titoli posseduti, collocandola al 1^ posto della graduatoria.
2. Parte ricorrente rappresenta di aver partecipato alla procedura concorsuale sopra descritta, che recava due posti disponibili presso la diocesi di Ozieri.
3. Si duole parte ricorrente di essere stata, nelle gravate graduatorie di merito approvate con Decreto n. 4879 del 05.03.2025 e rettificate con Decreto n. 5536 del 12.03.2025, collocata al terzo posto, non utile ai fini dell’assunzione, e di essere stata ingiustamente preceduta dalla docente LA SQ IN che, all’esito della procedura concorsuale, ricopriva la posizione n. 1 in graduatoria.
4. La ricorrente sostiene, in particolare, che il punteggio conseguito dalla controinteressata non sarebbe corretto in quanto in esso sarebbero stati erroneamente computati titoli di servizio di cui questa non era in possesso. Ciò in quanto nella domanda concorsuale sarebbero stati dichiarati titoli di servizio precedenti il 2010, anno di conseguimento del titolo abilitante (diploma in scienze religiose), ai sensi dell'allegato A 4.3.1.b) – b.1) del Bando di concorso, che non avrebbero potuto apportare alcun punteggio ai fini della graduatoria concorsuale.
5. Avverso tali determinazioni è insorta parte ricorrente che ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’all. 9 della lex specialis, punti A) “anzianità di servizio” e B1), concernente i titoli “ per l'accesso all'Irc nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria ”, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento, ingiustizia grave e manifesta e violazione del principio meritocratico e di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
5.1. Evidenzia la ricorrente che l'allegato 9 del Bando di concorso di cui al DDG n. 1327 del 29.05.2024 dispone che l’anzianità di servizio -al netto dei tre anni che costituiscono requisito essenziale per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art 4 del Bando di concorso e fino a un massimo di punti 100- è riconosciuta per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado statali con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritti dall’Intesa.
Alla luce di tale disposizione, pertanto, il servizio svolto precedentemente all'acquisizione del titolo -conseguito dalla prima classificata solo nel 2010- non poteva esserle riconosciuto.
Nello specifico, considerando n. 13 anni di servizio (dal 2010 al 2023, con esclusione del servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione dei bandi di concorso, espressamente non computabile), il punteggio per gli anni di servizio da attribuire alla controinteressata doveva ritenersi pari a 52; sommando, quindi, tale punteggio con quello previsto dal Bando per il titolo acquisito nel 2010, pari a 32 punti, e con quello ottenuto per la prova orale, pari 85 punti, la controinteressata avrebbe dovuto ottenere 169 punti ed essere conseguentemente collocata al 5^ posto della graduatoria, mentre, anche a seguito di rettifica, ella aveva ottenuto il punteggio totale di 193, al quale avevano inspiegabilmente concorso i 108 punti attribuiti per i titoli.
Per effetto di tale errore, dunque, la controinteressata avrebbe ingiustamente sopravanzato la ricorrente che, per converso, avendo prestato servizio in possesso di titolo abilitante –Diploma di scienze religiose- per 15 anni, ha correttamente ottenuto n. 60 punti per gli anni di servizio, n. 32 punti per il titolo abilitante e n. 85 punti per la prova orale, giungendo –correttamente- a vedersi attribuito un punteggio complessivo di 180,55.
6. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha rappresentato come la Commissione d’esame, interessata della questione, abbia proceduto alla rettifica non solo del punteggio della candidata LA SQ IN ma anche della candidata CA VA, che concorreva sempre in relazione alla diocesi di Ozieri, dando atto del fatto che la stessa docente prima classificata UR SQ IN aveva dichiarato che, al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso straordinario IRC, avesse erroneamente inserito i servizi prestati dall’annualità 2003/2004 a quella 2009/2010, con conseguente indebito computo a proprio favore di n. 24 punti.
6.1. Sulla scorta di quanto sopra, e alla luce del fatto che l’USR Sardegna ha adottato il consequenziale DDG prot. n. 9537, già pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, di rettifica della precedente graduatoria e assegnazione alla ricorrente della posizione n. 2, l’amministrazione evocata in giudizio ha instato per la declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate, mentre parte ricorrente, in udienza, ha insistito per la declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
7. La causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione all’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, previo avviso dato alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa.
8. Alla luce della sopravvenienza provvedimentale rappresentata dall’amministrazione, che esplica una portata integralmente satisfattiva delle ragioni della ricorrente, ritiene il Collegio che sussistano, più propriamente, i presupposti per la declaratoria della cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a.
9. Ciò non di meno, le spese di lite, in ragione delle peculiarità del caso, ben rappresentate dalla difesa erariale (concernenti il fatto che l’errata redazione della graduatoria fosse conseguita all’erronea indicazione dei titoli di servizio autodichiarati dai candidati e che la parte ricorrente abbia limitato la propria attività precontenziosa alla formalizzazione dell’istanza d’accesso agli atti tempestivamente riscontrata dall’amministrazione), possono essere, in via eccezionale, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO