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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/08/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE,
Il Tribunale di Salerno, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Unico, dr.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 4029 /2024 R.G., avente ad oggetto: revocatoria ordinaria
TRA
1) ( ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti dall'avv. NICOLETTI GERMANO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vallo della Lucania (SA), Corso G. Murat n. 20,;
RICORRENTE
E
2) ( n. 12; Controparte_1 CodiceFiscale_2
3) (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_3
RESISTENTI CONTUMACI
Conclusioni: come da atti introduttivi
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso ex art.281 decies e ss., depositato in data 27.05.2024, parte ricorrente evocava in giudizio le sig.re e innanzi al Tribunale di Controparte_1 Controparte_2
Salerno per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:1) .in via preliminare, visti gli artt. 669 bis ss. e 671 c.p.c., autorizzare, inaudita altera parte, l'immediato sequestro conservativo dei beni siti nel Comune di ON NO (SA), Via Degli Aranceti
n. 30, di seguito individuati, con tutti i relativi diritti, pertinenze ed accessori:
Tribunale di Salerno
Foglio n. 2 di 9
ABITAZIONE distinta nel Catasto Fabbricati al foglio 5, numero 386, sub.6 (già subbb.
3,4 e 5), P.T.-1, Cat. A/7, Cl.3, Vani 10, Superficie Catastale 312 mq., R.C. € 1.885,07
(P.T-1). distinto al Catasto Terreni al foglio 5, part. 386, ente Controparte_3 urbano, a. 15.40; beni di proprietà attualmente della Sig.ra Controparte_2
(C.F. nata a [...] il [...], residente in [...]
ON NO (SA), Via Degli Aranceti n. 30, fino alla concorrenza della somma di € 204.449,15 S.E.O., oltre alle successive spese occorrende e agli interessi a maturare dalla data di notifica dell'atto di precetto del 09.04.2024 al soddisfo, a titolo di credito vantato dalla Sig.ra nei confronti della Sig.ra Parte_1 [...]
, in proprio e nella sua qualità di socia accomandataria della CP_1 [...]
poi Controparte_4 Controparte_5
(P.IVA ), oggi cessata, oltre alle ulteriori spese della
[...] P.IVA_1 presente procedura. 2)NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia nei confronti della Sig.ra dell'atto di Parte_1 donazione con riserva del diritto di abitazione del 23.04.2024 a Rogito Notaio Dott. di Salerno REP. 15834 – RACC. 7632, trascritto in pari data presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare al numero di Registro Generale 17947 e al numero di Registro Particolare 14649, con cui la Sig.ra ha donato alla Controparte_1
Sig.ra gli immobili di cui innanzi, e, per l'effetto, ai sensi Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., revocarlo nei confronti della ricorrente;
ordinare al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Salerno di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza
e di ogni altro conseguente alla stessa. 3)NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare la simulazione assoluta nei confronti della Sig.ra
[...]
dell'atto di donazione con riserva del diritto di abitazione del 23.04.2024 a Parte_1
Rogito Notaio Dott. di Salerno REP. 15834 – RACC. 7632, trascritto in Persona_1 pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio
Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare al numero di Registro
Generale 17947 e al numero di Registro Particolare 14649, con cui la Sig.ra CP_1
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Foglio n. 3 di 9
ha donato alla Sig.ra gli immobili di cui CP_1 Controparte_2 innanzi, e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inesistente nei confronti della ricorrente;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza e di ogni altro conseguente alla stessa.
Parte ricorrente rappresentava di essere creditrice della resistente in virtù di sentenza n.
364/2017 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania – Sez. Lavoro pubblicata il
21.12.2017 con cui la sig.ra nella qualità di socia accomandataria della Controparte_1 società Controparte_5
veniva condannata al pagamento in suo favore della somma di € 134.645,69 a
[...] titolo di differenze retributive oltre accessori. La stessa parte precisava che, nell'incardinare una procedura esecutiva immobiliare al fine di recuperare quanto ad essa spettante, veniva a conoscenza dell'atto dispositivo del 23.04.2024 a Rogito Notaio Dott. di Salerno REP. 15834 – RACC. 7632 con cui la resistente Persona_1 [...]
donava, con riserva del diritto di abitazione in favore della figlia CP_1 CP_2
, la nuda proprietà di due immobili siti nel Comune di ON NO
[...]
(SA) alla Via degli Aranceti n. 30 ( abitazione distinta nel Catasto Fabbricati al foglio 5, numero 386, sub. 6 (già subb. 3,4 e 5) P.T.-1, Cat. A/7, CI£ Vani 10 Sup. Cat. 312 mq,
R.C. € 1.885,07 e Terreno-Agrumeto distinto al Catasto Terreni al foglio 5, part. 386).
La parte, quindi, evidenziando, la natura pregiudizievole dell'atto sopraindicato, chiedeva, preliminarmente, la concessione inaudita altera parte di un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili oggetto dell'atto dispositivo, nel merito, in via principale, la declaratoria di inefficacia relativa ai sensi dell'art.2901 c.c.. dello stesso atto dispositivo e in via subordinata una pronuncia di simulazione dell'atto de quo.
Con decreto del 04.06.2024, veniva concesso, inaudita altera parte, sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e crediti appartenenti a Controparte_1 fino a concorrenza della somma di somma di € 204.449,00; provvedimento confermato con ordinanza del 25.07.2024, all'esito dell'udienza del 02 luglio 2024.
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Con riferimento al giudizio di merito, all'udienza del 27.11.2024, fissata con decreto debitamente notificato alle controparti, la causa veniva rinviata al giorno del 04 marzo
2025, data in cui la causa veniva introitata in decisione senza termini.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia delle resistenti cui il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, è stato ritualmente notificato da parte ricorrente, come da documentazione versata in atti. Deve ulteriormente precisarsi, infatti, che la memoria difensiva ascrivibile alla sig.ra deve riferirsi al procedimento cautelare Controparte_1
e non anche al giudizio di merito, rispetto al quale non è stata depositata alcuna memoria di costituzione.
La domanda volta alla declaratoria dell'inefficacia dell'atto impugnato può essere accolta.
La accoglibilità della azione revocatoria ordinaria promossa postula, come noto, la sussistenza di tutti i suoi presupposti.
In primo luogo, quanto alla legittimazione attiva, per la corretta proposizione dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che l'attore sia creditore del soggetto che ha posto in essere l'atto revocando (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II, 5081/94; Cass. Civ. Sez. II,
1220/86).
Ai sensi degli artt. 2901 – 2904 c.c. , poi, grava sul creditore legittimato attivo che intenda, appunto, intraprendere l'azione revocatoria ordinaria, l'onere di provare la sussistenza di una serie di presupposti:
1) la esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche meramente eventuale;
2) un atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) il pregiudizio arrecato dal predetto atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ( eventus damni), anche laddove il pregiudizio sia meramente potenziale e tale da rendere comunque più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie;
4) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa
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preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (consilium fraudis)
e il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo ove si tratti di atti a titolo oneroso
5) la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. scientia damni o scientia fraudis a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito).
Ebbene, è ormai noto che nella nozione di credito eventuale deve farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione (C. 1893/2012; C. 9440/2004): ciò implica sia la proponibilità della domanda revocatoria pur se è pendente tra le stesse parti un altro giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito a tutela del quale si è esperita l'actio pauliana sia la esclusione della necessità della sospensione di quest'ultimo giudizio ex art. 295 c.p.c. Peraltro la S.C. ha di recente (Cass. civ. sez. II, 19/11/2015, n. 23666 ) precisato che “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., il credito - a tutela del quale la detta azione è apprestata -va inteso in senso lato, comprensivo della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; anche il credito eventuale scaturente da un legato del quale è discussa la validità è idoneo, quale credito litigioso, a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso
l'atto di disposizione compiuto dal debitore, dovendosi ritenere il credito del legatario insorto nel momento dell'apertura della successione del de cuius”.
Parte attrice ha dato prova del credito vantato nei confronti della sig.ra Controparte_1 attraverso la produzione in giudizio della sentenza n. 364/2017 emessa dal Tribunale di
Vallo della Lucania e passata in giudicato, con cui la società
[...]
(società in cui la resistente rivestiva Controparte_5 la carica di accomandataria) veniva condannata al pagamento in suo favore della somma di € 134.645,69, a titolo di differenze retributive oltre accessori come per legge.
Deve, dunque, considerarsi provato tanto il rapporto fondamentale – fondato sull'accertato rapporto di lavoro alle dipendenze della società- tanto la circostanza dell'inadempimento da parte della stessa società nonché da parte dell'accomandataria. A tal proposito, parte ricorrente riferisce che nell'incardinare una procedura esecutiva
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immobiliare volta al recupero di quanto ad essa spettante, veniva a conoscenza dell'atto dispositivo oggetto dell'odierna azione ex art.2901 c.c.
Deve quindi considerarsi provato l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla sig.ra , in quanto dalla ispezione ipotecaria, versata in atti, emerge che con atto CP_1 notarile pubblico del 23 aprile 2024 la stessa resistente ha stipulato atto di donazione con riserva del diritto di abitazione (a rogito del Notaio Dott. i Salerno REP. Persona_1
15834 – RACC. 7632, trascritto in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare al numero di Registro Generale 17947 e al numero di Registro Particolare
14649 ) in favore della figlia ed avente ad oggetto la consistenza Controparte_2 immobiliare sita in ON NO(SA) alla via degli Aranceti n.30.
E' noto che non ogni atto con cui il debitore dispone dei propri beni può essere soggetto a revocatoria;
deve trattarsi, infatti, di atti a contenuto patrimoniale tali da alterare o modificare in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore, rendendola, come si accennava supra, anche solo meno agevole per il creditore.
Peraltro, l'aver disposto dell'unico bene immobile di proprietà della debitrice costituisce un indubbio vulnus alla garanzia ex art. 2740 c.c., in conformità a quanto richiesto dall'art. 2901 c.c.
Peraltro, gravava sulla debitrice l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno essendo ella solo in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. Civ. Sez. III n. 2652/13).
Occorre a questo punto precisare che l'atto di disposizione patrimoniale dell'aprile 2024 deve di certo considerarsi posteriore rispetto al sorgere del credito vantato dalla ricorrente, in quanto la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, sopra richiamata ha accertato un inadempimento degli obblighi contrattuali afferenti un rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 30.05.1994 al 31.12.2010.
La prospettazione dell'anteriorità, ovvero della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, muta radicalmente il “thema decidendum” e il “thema probandum” della proposta azione revocatoria, nell'un caso essendo sufficiente allegare e provare il dolo
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generico, e cioè, la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, occorrendo dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore : in sostanza la loro “calliditas”, l'”animus nocendi”, in luogo della semplice “scientia damni”.
Stabilito nei termini che precedono che l'atto dispositivo avvenne successivamente al sorgere del credito, ne consegue che, al fine di potere fondatamente esperire l'actio pauliana, il creditore ha l'onere di provare la conoscenza del pregiudizio recatogli (ma non dell'animus nocendi) tanto in capo al debitore (scientia damni) quanto in capo al terzo acquirente (participatio fraudis).
In ordine al primo requisito, esso è individuato dalla giurisprudenza nella “conoscenza del pregiudizio” alle ragioni del creditore;
basta cioè che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce la garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati. La giurisprudenza si limita a richiedere nel debitore la coscienza della dannosità per i creditori degli effetti dell'atto compiuto, senza pretendere lo specifico intento di nuocere (l'animus nocendi).
Ebbene, nella vicenda di causa la scientia fraudis del debitore puo' ritenersi configurata in re ipsa, atteso che è inconfutabile che l'odierna resistente era a ben a conoscenza del provvedimento giudiziale di condanna al pagamento della somma di € 134.645,69 in favore della ricorrente, stante la sua costituzione nel relativo in giudizio quale rappresentante legale della società Controparte_5 nonché in ragione della notifica del titolo e del precetto in data
[...]
09.04.2024 regolarmente ricevuta a mani del familiare convivente CP_2
.
[...]
Non va, invece, indagata la posizione soggettiva del terzo, trattandosi di atto a titolo gratuito.
Per quanto sin qui detto la domanda proposta va accolta e deve essere revocato l'atto di donazione a rogito del Notaio Dott. di Salerno REP. 15834 – RACC. Persona_1
7632, trascritto in pari data presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
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Salerno – Ufficio Provinciale Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare al numero di Registro Generale 17947 e al numero di Registro Particolare 14649.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta in via principale, deve ritenersi assorbita la domanda di simulazione, proposta in via subordinata.
All'accoglimento della domanda segue la condanna delle resistenti – in solido tra loro - alle spese di lite, sia con riferimento alla fase cautelare che con riferimento al merito. In relazione al procedimento cautelare le stesse vengono determinate al minimo per ciascuna fase ed in relazione al merito, le stesse vengono determinate ai medi per la fase di studio e introduttiva e ai minimi sia per la fase istruttoria, in quanto non espletata, sia per la fase decisionale, stante l'assenza di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, III sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara la contumacia delle resistenti e Controparte_1 CP_2
;
[...]
2) In accoglimento della domanda, revoca l'atto di donazione a rogito del Notaio Dott. di Salerno REP. 15834 – RACC. 7632, trascritto in pari data presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Provinciale Territorio
– Servizio di Pubblicità Immobiliare al numero di Registro Generale 17947 e al numero di Registro Particolare 14649 e per l'effetto, lo dichiara inefficace nei confronti della ricorrente
3) Ordina inoltre al Conservatore dei RR.II. competente per territorio di annotare questa pronuncia a margine della trascrizione della suddetto atto dispositivo, con esonero da ogni sua responsabilità;
4) Condanna le resistenti in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'erario le spese del giudizio cautelare, che liquida in euro10,71 per esborsi e in € 4031,00 per compenso di
Tribunale di Salerno
Foglio n. 9 di 9
avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge - già operata la dimidiazione ex art. 130 TUSG;
5) Condanna le resistenti in solido tra loro, a rimborsare in favore dell'erario le spese del giudizio cautelare, che liquida in euro16,07 per esborsi e in € 9142,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge - già operata la dimidiazione ex art. 130 TUSG.
Decisa in Salerno il 24/08/2025
Il Giudice Unico
Dr.ssa Giuseppina Valiante