TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/09/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 26.09.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1344 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_1
c.so Iglesias n. 18, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Degioannis n. 25,
presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Teodoro RODIN e dell'Avv. Floriana RUIU, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e pagina 1 dall'Avv. Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare che il ricorrente è affetto dalla denunciata malattia professionale e che l' è tenuto a erogare in suo favore l'indennizzo, in capitale o in rendita, CP_2
previsto dal D. Lgv 38/2000, commisurato al danno che sarà accertato in corso di causa, almeno pari o superiore all'8%;
b) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento dei ratei maturati o del corrispondente capitale, se il danno risulti inferiore al 16%, oltre gli interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al saldo;
c) con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
d) condannare l'istituto convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per danno biologico.
In particolare, egli ha esposto:
− di lavorare sin dal 01.03.2002 quale addetto alle pulizie per conto di diverse società, fra cui la e di essere stato esposto a forti Parte_2
rumori provenienti dalle macchine dell'impianto come sirene, martelli meccanici,
motori delle cabine elettriche e altre;
− di avere, a causa dei citati continui rumori, contratto un'ipoacusia percettiva bilaterale, associata ad acufeni e stato d'ansia, umore depresso e disturbi del sonno;
− di avere presentato domanda all' il 01.03.2020 per ipoacusia CP_2
percettiva bilaterale, ma l' resistente aveva respinto la domanda e la CP_3
relativa opposizione.
2. L' ha resistito in giudizio ed ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
3. La causa è stata istruita con prova per testi, consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nella sua relazione depositata il 02.07.2025, il C.T.U. ha rilevato che “l'attività
lavorativa qui in esame è quella di addetto alle pulizie, mentre il periodo di esposizione al rischio andrebbe dal 01/03/2002 all'attualità. Al riguardo rileva precisare che da varie fonti consultabili agli atti (DVR e autodichiarazioni)
pagina 3 risulta che il sig. aveva il compito di addetto alle pulizie civili e che Pt_1
queste riguardavano: “…principalmente negli uffici direzionali, nei locali mensa,
laboratori, magazzini e negli Uffici dei vari reparti…”. Per tale mansione sempre nel DVR viene precisato: “Non è esposto in genere a rischi particolari ed in questi casi non va sottoposto a sorveglianza sanitaria”.
Il Consulente dell'Ufficio ha precisato, inoltre, con riferimento all'ipoacusia da cui è affetto che “nel caso che qui ci riguarda non è dato individuare Pt_1
alcuna di queste cause. Per contro è ben lungo l'elenco delle cause diverse dal trauma acustico cronico lavorativo che possono indurre forme di ipoacusia similari, per tutti basti ricordare i farmaci ototossici (streptomicina, chinino,
aspirina, antibiotici aminoglicosidi, ecc.), malattie cardiocircolatorie, diabete o i disturbi immunitari o anche la stessa presbiacusia.
Alla luce delle più recenti acquisizioni, pare così di non poter condividere la proposta formulata nella relazione dello stimato dr. che Persona_2
richiama una “acuità uditiva interaurale biologicamente differente”, una
“diversa otosensibilità tra le due orecchie” per dare ragione dell'asimmetria della perdita uditiva nel caso in esame. Tale ipotesi, fondata su pubblicazioni risalenti agli anni '80, seppure non possa essere definita superata, deve però
essere condotta entro limiti più definiti come esposti sopra. Secondo tale approccio mancano le condizioni per ammettere la riconducibilità a trauma acustico cronico del tracciato qui in esame con una forte differenza tra le due orecchie.
Non rileva individuare qui una causa non lavorativa che dia ragione del danno uditivo documentato. Non siamo nell'ambito delle malattie tabellate, la cui pagina 4 origine lavorativa è presunta per legge e con onere della prova contraria a carico dell'Istituto assicuratore”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni pervenute dal Consulente di parte ricorrente che,
comunque, non colgono nel segno.
In particolare, il C.T.U ha evidenziato che “[il CTP, ndr.] si sofferma sulla bilateralità del deficit uditivo seppure non simmetrica, in assenza di altri eventi causali. Tali considerazioni non permettono di superare le perplessità esposte nella Discussione a proposito della marcata asimmetria del deficit, non coerente con gli orientamenti consolidati in ambito scientifico per il danno da trauma acustico cronico.
A proposito poi delle condizioni lavorative esponenti al rischio otolesivo, [il medesimo CTP, ndr.] richiama la circostanza che il lavoratore era esposto al rischio ambientale in quanto operava negli ambienti destinati alla produzione,
molto rumorosi. Anche sul punto purtroppo i riscontri disponibili non consentono di accogliere questo orientamento dal momento che risulta invece che l'attività
lavorativa era prevalentemente negli uffici ovvero locali adibiti ad uso civile.
Non resta pertanto che disattendere le osservazioni proposte e confermare le conclusioni già riportate nella Bozza che trascrivo di seguito.
Sulla base di quanto esposto sopra con maggior dettaglio ritengo di poter concludere affermando quanto segue:
1) Il sig. è risultato affetto da: Parte_1
pagina 5 - Ipoacusia bilaterale di tipo neurosensoriale, più accentuata in Au sinistro, a localizzazione pantonale, con massimo deficit per le frequenze acute e acutissime
(3-4-6-8-Khz) del campo tonale.
2) Non esiste nesso causale tra la forma morbosa accertata e il rischio lavorativo documentato agli atti”.
Alla luce di tutto quanto esposto, le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell'
[...]
, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. nulla sulle spese;
pagina 6 3. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, che si liquidano con separato decreto.
Cagliari, 26.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7