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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 9072 2023 tra
(050KEKP) con l'Avv. SANESI LEONARDO Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 25/07/2023, , cittadina peruviana, nata il [...] in Parte_1
Perù impugna la decisione del 16/05/2023 (notificatagli il 14/07/2023) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 16.5.2023, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa un anno fa insieme al figlio minorenne provvedendo alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locali, che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale, sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L. vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretta a tornare in patria
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al percorso di integrazione in Italia, dove:
- vive con la sorella presso l'abitazione di quest'ultima a , unitamente al figlio minore, e lavora CP_1 presso la Arcobaleno Cooperativa Sociale con mansione di addetta alle pulizie. A Firenze vive inoltre anche il marito della ricorrente che ha formalizzato richiesta di protezione internazionale.
- che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio,- gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali, alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
- che vi sarebbe la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinta in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (Perù) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: certificati anagrafici e passaporto del figlio.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimenti del 20/06/2024 e 03/07/2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando: che un allontanamento dal territorio nazionale non comporterebbe alcuna violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la richiedente non ha potuto avviare alcun percorso fattivo di integrazione, anche in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale, mentre il permesso per protezione speciale è a tutela di situazioni di inserimento nel nostro Paese già consolidate, che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe la ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Perù, né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per note e produzioni, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente la ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
La domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla presenza in Italia di consolidati legami familiari- occorre dare concreto contenuto della nozione di “vita privata e familiare” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2), la Corte E.D.U. ha ritenuto concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. valorizza la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente TRIBUNALE DI FIRENZE
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dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
È ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204). TRIBUNALE DI FIRENZE
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Tanto premesso, passando all'esame del caso di specie, alla luce della normativa applicabile non si ritengono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie una particolare integrazione socio lavorativa in Italia, considerato che la ricorrente ha scarsamente documentato la propria integrazione sociale, lavorativa, linguistica in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile dalle esperienze lavorative documentate (è stato prodotto solo una proroga del contratto e solo nn. 3 buste paga -dei mesi di novembre e dicembre 2024, pari a circa 600,00 €, e di febbraio 2025 di importo pari ad € 370,00, importi ceto non tali da consentire alla richiedente di mantenere autonomamente sé stessa e il bambino) soprattutto se rapportate al significativo periodo di tempo trascorso in Italia (3 anni) , esperienze peraltro svoltesi mentre la richiedente si trovava in una condizione di precarietà sul Territorio Nazionale.
Quanto all'argomento legato alla presenza di legami familiari che sarebbero lesi dal suo allontanamento, non appare rilevante quello con la sorella, che non rientra tra i 'familiari' di cui tiene conto la normativa sulla coesione familiare e con la quale ad oggi c'è un contesto di ospitalità necessitata, non certo di convivenza protratta dal Perù, che anzi è chiaro lei viveva in Perù con la sua famiglia e la sorella si trovava già da tempo in Italia ).
Quanto alla presenza sul Territorio Nazionale del marito , non solo non è stata prodotta alcuna certificazione della situazione abitativa della famiglia e tantomeno uno stato di famiglia che attesti quantomeno la sussistenza e prosecuzione di una convivenza familiare, che anzi, come emerge dagli atti a difesa la ricorrente mentre ella vive con la sorella ( proprietaria di un appartamento a , CP_1 ma che assume dovrebbe a Firenze ) il marito della richiedente non risulta convivente con la stessa e con il figlio visto che, dalla documentazione allegata, lo stesso risulta risiedere a Campi Bisenzio (FI), Via San Quirico 290 .
Inoltre, a che in mancanza di convivenza, non è stato allegato chiaramente, da parte della difesa che quello costituito col marito richiedente asilo sia un nucleo familiare unito per il quale il contributo affettivo e economico della ricorrente costituisca elemento essenziale o, quantomeno, l'esistenza attuale di una comunità familiare che verrebbe lesa dall'allontanamento della ricorrente alla luce del diritto alla vita privata familiare di cui all'art. 8 CEDU.
In ogni caso la condizione sul T.N. di tale marito , ad oggi, non è più stabile della sua è tutt'altro posto che avrebbe formalizzato richiesta di protezione internazionale il cui esito è, ad oggi, incerto e non documentato.
Si ricorda che in ogni caso, laddove sussistessero esigenze del minore, Persona_2 icorrelate alla presenza della madre sul Territorio Nazionale (come l'inizio di un percorso scolastico prima negato dalla difesa, che diceva che per colpa della mancanza di permesso di soggiorno della madre il bambino non poteva andare a scuola, cosa notoriamente non vera, e poi invece confermato) queste dovrebbero essere tutelate con altra specifica tipologia di permesso, quello di cui all'art. 31 D.L.vo 286\1998 per il quale è competente il Tribunale per i Minorenni e che appare maggiormente idoneo a tutelare la situazione familiare esposta dalla ricorrente, e non con la 'protezione speciale' richiesta in questa sede .
Il suddetto permesso consentirebbe alla ricorrente la presenza biennale sul T.N., la possibilità di lavorare ed è convertibile in permesso di soggiorno lavorativo talché appare se non maggiormente, del pari tutelante gli interessi sottesi alla richiesta contenuta in ricorso.
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In sostanza il livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo che la ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare particolarmente significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 5 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari con soggetti che hanno una condizione di stabilità sul T.N. , né di una condizione di stabilità lavorativa e sociale sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”6).
Del resto la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 7.
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Perù, che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui la ricorrente è espatriata, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la
“protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Non essendovi altri elementi da cui desumere che ella si sia radicata sul né dal Controparte_3 punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che ella non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanata dal contesto di origine e la situazione di
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soggetto fragile che ella evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo alla ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU . il ricorso va pertanto rigettato
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.3.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Presidente est.
d.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 3 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Pagina 4 5 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 6 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 7 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. ssa Caterina Condò Giudice dott. Umberto Castagnini Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 9072 2023 tra
(050KEKP) con l'Avv. SANESI LEONARDO Parte_1
Parte Ricorrente
e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato - Firenze
Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 25/07/2023, , cittadina peruviana, nata il [...] in Parte_1
Perù impugna la decisione del 16/05/2023 (notificatagli il 14/07/2023) con cui il Questore di Prato, adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze espresso il 16.5.2023, ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998.
Nel ricorso si espone: che la ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa un anno fa insieme al figlio minorenne provvedendo alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locali, che, contrariamente al parere della suddetta Commissione Territoriale, sussistono i presupposti perché gli venga riconosciuta la 'protezione speciale' ex art 19, c.1 e 1.1. D.L.vo 286\1998 laddove venga valorizzata, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L. vo 286\1998 la condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a trovarsi ove fosse costretta a tornare in patria
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
rapportata la perdita di legami sociali e familiari nel paese di provenienza al percorso di integrazione in Italia, dove:
- vive con la sorella presso l'abitazione di quest'ultima a , unitamente al figlio minore, e lavora CP_1 presso la Arcobaleno Cooperativa Sociale con mansione di addetta alle pulizie. A Firenze vive inoltre anche il marito della ricorrente che ha formalizzato richiesta di protezione internazionale.
- che il provvedimento impugnato -che non ha operato alcuna valutazione comparativa proporzionata fra il suo grado di inserimento socio-lavorativo e familiare in Italia e le conseguenze connesse al suo rimpatrio,- gli arrecherebbe grave danno pregiudicando in maniera irrimediabile l'integrazione lavorativa raggiunta, unitamente a significative relazioni personali, alle opportunità di integrazione faticosamente conseguite con la sua permanenza in Italia- così violando il suo diritto alla vita privata e familiare espressamente richiamato dall'art 19 D.L.vo 286\1998 riconosciuto all'art. 2 Cost e all'art. 8 C.E.D.U.
- che vi sarebbe la violazione del principio di non respingimento laddove venisse respinta in Patria in considerazione della situazione di sistematica violazione dei diritti umani dovuta alla condizione culturale, sociale, politica ed economica del Paese di provenienza (Perù) che emerge dalle principali fonti internazionali.
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale produce in uno con il ricorso: certificati anagrafici e passaporto del figlio.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimenti del 20/06/2024 e 03/07/2024 il giudice relatore per il Collegio, non ravvisate gravi e comprovate ragioni, ha respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato ed ha provveduto con separato decreto a fissare la discussione del ricorso.
Il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistendo al ricorso di cui chiede il rigetto argomentando: che un allontanamento dal territorio nazionale non comporterebbe alcuna violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto la richiedente non ha potuto avviare alcun percorso fattivo di integrazione, anche in relazione ai pochi anni trascorsi sul territorio nazionale, mentre il permesso per protezione speciale è a tutela di situazioni di inserimento nel nostro Paese già consolidate, che non è stato indicato alcun elemento che esporrebbe la ricorrente ad una situazione di particolare vulnerabilità in caso di ritorno in Perù, né è stata dedotta alcuna apprezzabile integrazione socio-economica.
La causa è stata infine trattata all'udienza del 20/03/2025 tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con concessione di termine per note e produzioni, è stata rimessa direttamente al Collegio in assenza di richiesta delle parti di ulteriore discussione orale avanti al Collegio ex art 275 c.p.c.
IN DIRITTO Osserva preliminarmente il Collegio, in rito, che correttamente la ricorrente ha impugnato avanti al Tribunale di Firenze Sezione Specializzata Immigrazione, il provvedimento del Questore di Prato che, nella sostanza, ha costituito la risposta (negativa) alla sua domanda di permesso del titolo di soggiorno anziché il parere della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale a cui l'atto questorile si adegua.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile la stessa va individuata in quella vigente all'epoca della presentazione dalla domanda al Questore, (2022) che la ha poi decisa acquisito il parere della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale competente.
La domanda è stata presentata in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 113\2018 (decreto Salvini) è in piena vigenza del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (D.l. Lamorgese) che ha nuovamente ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata rispetto alle restrizioni dell'ambito applicativi dell' 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 già operate dal D.L. Salvini che aveva di fatto abolito il permesso di soggiorno 'umanitario' previsto dal D.L.vo 286\1998 .
In particolare è stato reintrodotto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione (ove il D.L. 113/2018 aveva epurato la protezione umanitaria) quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno il doveroso rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano ( art. 1 lett. a D.L.130\2020), quindi ha integralmente riformulato l'art 19 comma 1 e comma 1.1 introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili al riconoscimento della protezione speciale, oltre ai casi in cui lo straniero rischierebbe sottoposizione a tortura, o 'trattamenti inumani e degradanti' nel suo Paese (chiaro richiamo alla lettera dell'art. 3 C.E.D.U. e al divieto di refoulement) i casi in cui l'allontanamento possa ledere il 'diritto al rispetto della propria vita privata e familiare' (chiaro richiamo all'art. 8 C.E.D.U.)1 .
Nel caso di specie - avendo la difesa della parte ricorrente incentrato le sue produzioni e richieste sul percorso di integrazione lavorativa e sulla presenza in Italia di consolidati legami familiari- occorre dare concreto contenuto della nozione di “vita privata e familiare” contemplata senza ulteriori specificazioni dall'art. 8 C.E.D.U. sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo.
Orbene, in diverse pronunce materia di coesione familiare in cui ha valutato quando l'espulsione dello straniero possa costituire un'ingerenza nella sua vita familiare e come siffatta ingerenza vada correttamente bilanciata, alla luce dei criteri di legalità e proporzionalità, con gli interessi pubblici di cui all'art. 8 C.E.D.U. comma 2), la Corte E.D.U. ha ritenuto concretato il diritto alla “vita familiare” in quelle situazioni ove, indipendentemente dalla presenza di un vincolo coniugale e di una convivenza con i soggetti coinvolti nella relazione medesima, sia accertata l'esistenza di un legame familiare anche di fatto, reale ed effettivo.
Quanto alla nozione di “ vita privata” la giurisprudenza della Corte E.D.U. valorizza la presenza di una condizione di 'stabile insediamento' sul territorio e all'interno della comunità dello Stato ospitante : «dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente TRIBUNALE DI FIRENZE
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dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”2
Ritiene il Tribunale che il legislatore nazionale, nell'introdurre la fattispecie di protezione speciale Contr all'art. 19.1.1. (versione 'Lamorgese' oggi modificata con soppressione dei riferimenti all'art. 3 e 8 C.E.D.U. ma vigente al momento della domanda e quindi applicabile al caso di specie) senza ripristinare per intero l'art. 5 comma sesto del d.lgs 286/98 nella formulazione anteriore al D.L. 113/2018, si sia posto nella stessa ottica della Corte di Strasburgo, prevedendo una forma di protezione interna che limita il potere statale di respingimento ed espulsione ogni volta che ciò possa comportare il rischio di violazione del diritto dello straniero alla vita privata e familiare costruita nel paese ospitante, diritto comunque suscettibile di subire un affievolimento di tutela per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e di sicurezza pubblica;
In coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U la suddetta norma interna ha disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna indicando gli elementi parametro di valutazione quali : la natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine il che ha rende possibile bilanciare la maturazione di un sistema di significative relazioni familiari e sociali nel territorio italiano col grado affievolimento di quei legami nel Paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle suddette Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 3).
È ben riconoscibile l'elemento comune tra la protezione speciale del D.L. Lamorgese e quella umanitaria che riposa proprio sul rilievo dato al rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – in caso di rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
Si deve invece osservare, quale elemento differenziale, che per la” protezione speciale” riformulata dal D.L. Lamorgese, è stata introdotta una nozione di “comparazione” fra la situazione dello straniero in Italia e quella che ritroverebbe, se rimpatriato, diversa e più ampia di quella elaborata p.es dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24413/2021 per la protezione umanitaria ex art 5 comma 6 D.L.vo 286\1998 vigente 'ante' D.L. 113\2018, perché svincolata dalla configurabilità di un rischio di compromissione dei diritti fondamentali della persona nel medesimo paese di origine (vedi in particolare gli enunciati interpretativi dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 20204). TRIBUNALE DI FIRENZE
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Tanto premesso, passando all'esame del caso di specie, alla luce della normativa applicabile non si ritengono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione speciale.
Non appare infatti apprezzabile nel caso di specie una particolare integrazione socio lavorativa in Italia, considerato che la ricorrente ha scarsamente documentato la propria integrazione sociale, lavorativa, linguistica in relazione al significativo periodo di tempo trascorso in Italia.
Certamente una tale prospettiva non è ricavabile dalle esperienze lavorative documentate (è stato prodotto solo una proroga del contratto e solo nn. 3 buste paga -dei mesi di novembre e dicembre 2024, pari a circa 600,00 €, e di febbraio 2025 di importo pari ad € 370,00, importi ceto non tali da consentire alla richiedente di mantenere autonomamente sé stessa e il bambino) soprattutto se rapportate al significativo periodo di tempo trascorso in Italia (3 anni) , esperienze peraltro svoltesi mentre la richiedente si trovava in una condizione di precarietà sul Territorio Nazionale.
Quanto all'argomento legato alla presenza di legami familiari che sarebbero lesi dal suo allontanamento, non appare rilevante quello con la sorella, che non rientra tra i 'familiari' di cui tiene conto la normativa sulla coesione familiare e con la quale ad oggi c'è un contesto di ospitalità necessitata, non certo di convivenza protratta dal Perù, che anzi è chiaro lei viveva in Perù con la sua famiglia e la sorella si trovava già da tempo in Italia ).
Quanto alla presenza sul Territorio Nazionale del marito , non solo non è stata prodotta alcuna certificazione della situazione abitativa della famiglia e tantomeno uno stato di famiglia che attesti quantomeno la sussistenza e prosecuzione di una convivenza familiare, che anzi, come emerge dagli atti a difesa la ricorrente mentre ella vive con la sorella ( proprietaria di un appartamento a , CP_1 ma che assume dovrebbe a Firenze ) il marito della richiedente non risulta convivente con la stessa e con il figlio visto che, dalla documentazione allegata, lo stesso risulta risiedere a Campi Bisenzio (FI), Via San Quirico 290 .
Inoltre, a che in mancanza di convivenza, non è stato allegato chiaramente, da parte della difesa che quello costituito col marito richiedente asilo sia un nucleo familiare unito per il quale il contributo affettivo e economico della ricorrente costituisca elemento essenziale o, quantomeno, l'esistenza attuale di una comunità familiare che verrebbe lesa dall'allontanamento della ricorrente alla luce del diritto alla vita privata familiare di cui all'art. 8 CEDU.
In ogni caso la condizione sul T.N. di tale marito , ad oggi, non è più stabile della sua è tutt'altro posto che avrebbe formalizzato richiesta di protezione internazionale il cui esito è, ad oggi, incerto e non documentato.
Si ricorda che in ogni caso, laddove sussistessero esigenze del minore, Persona_2 icorrelate alla presenza della madre sul Territorio Nazionale (come l'inizio di un percorso scolastico prima negato dalla difesa, che diceva che per colpa della mancanza di permesso di soggiorno della madre il bambino non poteva andare a scuola, cosa notoriamente non vera, e poi invece confermato) queste dovrebbero essere tutelate con altra specifica tipologia di permesso, quello di cui all'art. 31 D.L.vo 286\1998 per il quale è competente il Tribunale per i Minorenni e che appare maggiormente idoneo a tutelare la situazione familiare esposta dalla ricorrente, e non con la 'protezione speciale' richiesta in questa sede .
Il suddetto permesso consentirebbe alla ricorrente la presenza biennale sul T.N., la possibilità di lavorare ed è convertibile in permesso di soggiorno lavorativo talché appare se non maggiormente, del pari tutelante gli interessi sottesi alla richiesta contenuta in ricorso.
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In sostanza il livello di inserimento sociale, familiare e lavorativo che la ricorrente espone di avere raggiunto sul T.N. non appare particolarmente significativo e comunque tale da a sostanziare l'acquisizione di un diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU 5 che potrebbe esser leso dall'azionamento di un'eventuale procedura espulsiva, non essendovi né elementi relativi all'intrattenimento di stabili e rapporti familiari con soggetti che hanno una condizione di stabilità sul T.N. , né di una condizione di stabilità lavorativa e sociale sul T.N. che realizzi il concetto di vita privata elaborato dalla Corte EDU che richiede la verifica di uno 'stabile insediamento' sul territorio dello Stato ospitante ("…dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita famigliare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».”6).
Del resto la stessa giurisprudenza della Corte EDU ha affermato che anche qualora lo straniero costituisca la propria vita privata in un momento in cui è consapevole della precarietà della propria permanenza nello Stato di accoglienza, il diniego di un titolo di residenza configura una violazione dell'art. 8 CEDU solo in circostanze del tutto eccezionali normalmente non integrate dall'intrattenimento di attività lavorative (o di relazioni sociali e\o familiari) sorte e consolidatesi in un contesto di irregolarità del soggiorno dello straniero sul Territorio Nazionale ovvero in un momento in cui l' interessato è consapevole del fatto la continuità di tale vita nello Stato di accoglienza sarebbe stata precaria 7.
Non appare ravvisabile una fragilità neppure rispetto alla situazione sociopolitica del paese di provenienza, il Perù, che, per quanto rimanga uno dei paesi più poveri e meno sviluppati del mondo, rispetto all'epoca in cui la ricorrente è espatriata, non presenta al momento attuale una situazione di instabilità tale da mettere a rischio i diritti primari dei suoi abitanti.
In ogni caso va ricordato l'insegnamento della S.C. per il quale la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria, che vale anche oggi per la
“protezione speciale” non può essere ancorata unicamente alla situazione del Paese di origine in considerazione di un contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani relativo al paese di provenienza perché, altrimenti, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto ma piuttosto quella del suo paese di origine, inidonea al riconoscimento della situazione 'umanitaria' (cfr. Cass. n.17072\2018 e Cass. 9304/2019).
Non essendovi altri elementi da cui desumere che ella si sia radicata sul né dal Controparte_3 punto vista sociale o culturale o della permanenza di legami familiari, e preso atto che ella non presenta patologie che evidenzino una vulnerabilità dal punto di vista sanitario, pur tenendo conto del tempo trascorso dall'epoca in cui si è allontanata dal contesto di origine e la situazione di
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soggetto fragile che ella evidentemente presentava all'arrivo in Italia, non si ravvisa attualmente in capo alla ricorrente una condizione per cui l'allontanamento dal Territorio Nazionale possa integrare una violazione della sua salute ovvero del rispetto della sua vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU . il ricorso va pertanto rigettato
In ragione dei mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, sussistono “gravi ed eccezionali motivi” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19.4.2018, n. 77) per giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- rigetta il ricorso
- spese interamente compensate.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26.3.2025 su relazione della D.ssa Guttadauro.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Il Presidente est.
d.ssa Giuseppina Guttadauro
Pagina 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così recita infatti l'attuale formulazione della norma: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali
o sociali con il suo Paese di origine.”
Pagina 3 2 Vedi sentenza IE c. Germania del 16 dicembre del 1992 e quanto in ultimo affermato nella sentenza del 14 Per_ febbraio 2019, c. Italia: 3 Art. 8 C.E.D.U: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». 4 (secondo l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 28316 dell'11 dicembre 2020 “il nuovo articolo 19, co. 1.1
d.lgs. 286/98, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le “ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine.»;
Pagina 4 5 Art. 8 C.E.D.U « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Per_ 6 Vedi sentenza c. Italia del 14 febbraio 2019 : 7 vedi caso c. Paesi Bassi https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203836 Pt_2