Sentenza 13 agosto 2025
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/08/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01393/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2024, proposto da
Giovanni Giudice, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comunità Montana dei Monti Reventino - Tiriolo - Mancuso in Liquidazione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. previo accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio di Liquidazione delle soppresse Comunità Montane Calabresi, dichiarare l’obbligo dello stesso, in persona del Commissario Straordinario Unico per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, di provvedere in ordine all’istanza presentata dal ricorrente in data 9 novembre 2023, mediante la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del decreto definitivo di esproprio prot. n. 2204 del 3 agosto 1999 emanato dalla allora Comunità Montana dei Monti Reventino - Tiriolo – Mancuso, nonché mediante la volturazione catastale dell’intestatario del bene espropriato, individuato al foglio 4, particella n. 242 del Catasto Terreni del Comune di Motta Santa Lucia, assegnando all’uopo un termine congruo decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della emananda sentenza;
2. in caso di persistente inadempienza dell’Ufficio di Liquidazione delle soppresse Comunità Montane Calabresi, nominare fin da ora un Commissario “ad acta” che provveda, alla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla emananda sentenza in sostituzione dell'Amministrazione inottemperante adottando tutti gli atti necessari, entro un ulteriore termine congruo;
3. condannare l’Ufficio di Liquidazione delle soppresse Comunità Montane Calabresi al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio oltre accessori di legge e alla refusione del contributo unificato come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto definitivo di esproprio prot. n. 2204 del 3 agosto 1999, l’allora Comunità Montana dei Monti Reventino - Tiriolo - Mancuso disponeva l’espropriazione di un’area di mq. 640 di proprietà del sig. Giovanni Giudice e del sig. Salvatore Giudice, individuata nel Catasto del Comune di Motta Santa Lucia al foglio di mappa n. 4, particella frazionata n. 90/b, particella definitiva n. 242.
2. Tuttavia, l’ente espropriante non provvedeva alla trascrizione del decreto di esproprio e alla volturazione catastale della particella n. 242.
3. Quindi, con istanza del 9 novembre 2023, il sig. Giovanni Giudice chiedeva all’Ufficio Liquidazione delle soppresse Comunità Montane Calabresi di provvedere, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del decreto definitivo di esproprio prot. n. 2204 del 3 agosto 1999.
4. Non avendo l’amministrazione riscontrato l’istanza, con ricorso notificato alla Comunità Montana dei Monti Reventino - Tiriolo - Mancuso in Liquidazione, in persona del Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, il sig. Giovanni Giudice ha impugnato avanti a questo TAR il silenzio serbato dall’amministrazione intimata in ordine a tale istanza, lamentandone l’illegittimità.
4. Non si è costituita l’amministrazione intimata, nonostante la ritualità della notifica.
5. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta indecisione.
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L’art. 23, comma 4, del DPR n. 327/2001 dispone che “[l] e operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio ”; l’art. 3, comma 1, lett. c) del predetto decreto precisa che “ per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio ”.
La giurisprudenza che si è occupata di tale disposizione ha precisato che “ l’art. 23, comma 4, d.P.R. n. 327/01, prevede che le operazioni di trascrizione e voltura nel catasto dei decreti di esproprio devono avere luogo a cura e spese del beneficiario dell’ablazione “senza indugio”, in presenza di decreti di esproprio legittimi e non contestati ” (TAR Lazio, Latina, sez. I, 17 settembre 2022, n. 742).
Ne consegue, dunque, che, nel caso di specie, a fronte di un procedimento ablatorio conclusosi senza contestazioni, sussiste in capo all’amministrazione l’obbligo giuridico a procedere alla trascrizione del decreto di esproprio, sicché l’inerzia dell’amministrazione sull’istanza presentata dal ricorrente, che ha subito i procedimento ablatorio, configura un silenzio - inadempimento, che può essere impugnato avanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 c.p.a..
Né l’amministrazione (non costituitasi) ha fornito elementi per contestare la sussistenza di un obbligo a procedere alla trascrizione.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e, di conseguenza, il Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi dovrà provvedere (siccome previsto dall’art. 23, comma 4, DPR 8 giugno 2001 n. 327) alla richiesta di trascrizione del decreto di esproprio prot. n. 2204 del 3 agosto 1999, presentata da parte ricorrente, entro il termine indicato in dispositivo.
Il Collegio ritiene di riservare la nomina di un “Commissario ad acta”, su istanza del ricorrente, nell’eventuale perdurare dell’inerzia da parte del Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 117 c.p.a., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, di provvedere sull’istanza presentata da parte ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione intimata, nella persona del Commissario Straordinario per la liquidazione delle Comunità Montane Calabresi, al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000, oltre alla rifusione del contributo unificato versato, alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO