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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1194/2022 R.G. tra
, in persona del Parte_1
direttore generale legale rappresentante pro tempore (p. iva: ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Artale;
appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Eleonora Andronico;
appellato
e
( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Andronico. CodiceFiscale_3
Avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
All'udienza collegiale del 14.2.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 826/2022, pubblicata il 10.5.2022, il Tribunale di Siracusa, affermata la responsabilità della convenuta Parte_1
in relazione alla perdita del testicolo destro dell'allora minorenne CP_1
dovuto ad una torsione del funicolo, non diagnosticata in occasione del ricovero del
25.6.2015 presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di , che aveva Pt_1
comportato la necrosi del testicolo e la necessità di un intervento di orchiectomia, ha condannato l'azienda al risarcimento, in favore di del danno non CP_1
patrimoniale, quantificato, in relazione agli esiti di carattere permanente dell'11 % e con la riconosciuta personalizzazione, nell'importo di euro 40.760,42, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi e spese;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata iure proprio dai genitori e , con la Controparte_2 Controparte_3
compensazione delle relative spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'azienda, con atto notificato il
3.9.2022, cui ha resistito CP_1
Si sono costituiti e eccependo il loro difetto di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione passiva all'appello.
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha affermato la responsabilità dei propri sanitari per avere, in occasione dell'intervento effettuato il 25.6.2015, sottoposto il piccolo soltanto all'esame obiettivo della CP_1
regione addominale, omettendo di effettuare “l'esame obiettivo visitando la regione inguinale ed genitali esterni”, cui erano tenuti in maniera imperativa.
Deduce, di contro, che questa affermazione non risulta da nessun atto di causa, in quanto la cartella clinica dell'ospedale di (all. 2 fascicolo di primo grado) Pt_1
precisa (pag. 1 nella parte relativa ai dati sanitari), invece, che è stato CP_1
sottoposto ad esame obiettivo, senza in alcun modo specificare che tale esame è stato riferito soltanto alla parte addominale.
2 Da ciò discende che i sanitari, espletata l'anamnesi - ove il minore paziente ed i suoi genitori hanno dichiarato soltanto il sintomo di algia al fianco destro - hanno provveduto all'esame obiettivo, nel corso del quale “hanno ovviamente proceduto a visitare anche i genitali del piccolo paziente”, i quali non presentavano alcun segno
(di arrossamento e/o ingrossamento) che potesse far ritenere in atto una torsione del testicolo.
Con un secondo motivo, l'azienda censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta presunta omissiva dei propri sanitari e l'evento lesivo, ossia la perdita del testicolo destro subita da CP_1
Deduce che tale prova non è stata fornita dal danneggiato, gravato del relativo onere, né può basarsi sulle risposte date dai ctu, in quanto la relazione depositata nel giudizio di primo grado è "contradditoria, infondata e carente". Assume in particolare
(qui in sintesi): a) se fosse vero che la torsione del testicolo fosse già stata presente nel piccolo la mattina del 25.6.2015, ci si chiede come sia possibile che lo CP_1
stesso non abbia presentato nessuno degli effetti tipici (recte: dolore scrotale) nelle ore successive alle dimissioni dal nosocomio siracusano, né nel corso della visita effettuata dallo specialista pediatra a cui si sono rivolti i genitori di il CP_1
pomeriggio del 26.6.2015 in seguito ad un innalzamento della temperatura del figlio,
e sino alle 15.00 del 27.6.2015, allorquando, proprio perché presentava un forte dolore ai testicoli, venne ricoverato presso il P.S. di Sant'Agata di Militello;
b) le conclusioni dei ctu contrastano con quanto pure da essi affermato, ossia che esiste una (bassissima) probabilità che il paziente pediatrico che avverte dolore soltanto ai quadranti basse dell'addome possa avere in atto una torsione del testicolo, ma che di tale torsione il paziente avvertirà i dolori nella zona scrotale soltanto nelle ore successive;
c) le affermazioni dei ctu - concernenti la graduale scomparsa della dolenzia spontanea con la necrosi testicolare - non sono comprovate da alcun riferimento alle linee guida approvate dalla comunità scientifica;
d) la relazione peritale nulla dice in merito all'ipotesi, avanzata dalla difesa dell'azienda nella comparsa di costituzione, secondo cui sarebbe possibile che il piccolo CP_1
sia stato vittima di una torsione intermittente del testicolo.
3 Col terzo motivo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa dei genitori e del medico pediatra che ha visitato successivamente CP_1
Assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 c.c.
[...]
Con il quarto motivo censura la quantificazione del danno biologico. Assume che, tenuto conto delle comuni tabelle valutative, il danno biologico conseguente alla descritta lesione (perdita di un testicolo) è valutabile intorno al cinque per cento, anche in considerazione del fatto che non è stata accertata una probabile infertilità.
Con il quinto motivo lamenta che il giudice di prime cure è incorso in un error in procedendo rigettando, con l'ordinanza del 2.8.2018, la richiesta avanzata da parte convenuta di ammettere la prova testimoniale di e della Testimone_1
dott.ssa (rispettivamente l'infermiere e la specialista di pronto Testimone_2
soccorso) sui capitolati di prova formulati in seno alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c.; assume che la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle richieste istruttorie rigettate durante il corso del giudizio di primo grado, non preclude la possibilità di riproporle in sede di impugnazione della sentenza.
2.) Tali i motivi di gravame, occorre preliminarmente evidenziare che nessuna specifica censura è stata rivolta dall'appellante alle statuizioni (peraltro di rigetto) della sentenza di primo grado concernenti la domanda di e Controparte_2 CP_3
; sicchè deve ritenersi che la notifica nei loro confronti (presso il difensore
[...]
costituito in primo grado) dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'azienda, non ha natura di "vocatio in jus" ex art. 331 c.p.c., bensì di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020,
5508/2016). Non v'è pertanto luogo a provvedere sulle spese di costituzione dei genitori dell'appellato.
3.) L'appello non merita accoglimento.
Osserva, anzitutto, il collegio che il primo motivo si fonda su una affermazione di
Part fatto - "i sanitari dell' di hanno ovviamente proceduto a visitare anche Pt_1
i genitali del piccolo paziente" - mai tempestivamente allegata dall'azienda, ed anzi incompatibile con le difese svolte con la comparsa di costituzione in primo grado, oltre che, comunque, infondata.
4 Parte In detta comparsa, la convenuta piuttosto, evidenziava che, in occasione dell'accesso di il 25.6.2015, presso il pronto soccorso dell'ospedale CP_1
Umberto I di , la specialista di turno ebbe ad effettuare un esame obiettivo Pt_1
così descritto nella cartella clinica: “addome trattabile, dolorante alla palpazione superficiale profonda, blumberg negativo, peristalsi presente”, per poi procedere a sottoporre il paziente ad un “eco fast” all'addome, ad esami del sangue e visita chirurgica;
l'azienda - lungi dal sostenere che furono effettuati i dovuti accertamenti sull'apparato genitale - indi assumeva, nondimeno, la correttezza dell'operato dei propri sanitari in quanto “all'anamnesi, un piccolo paziente dichiarava una semplice algia al fianco dx confermata … dall'esame obiettivo. Nessun dolore scrotale veniva evidenziato dal minore, né riferito dai familiari. Eppure la manifestazione classica della torsione del funicolo è il dolore scrotale intenso, continuo e lancinante con conseguente tumefazione del lato affetto dopo circa 6/8 ore e classica deambulazione zoppicante e risalita al testicolo verso l'alto in prossimità dell'inguine”.
In buona sostanza, la difesa dell'azienda al momento della costituzione in giudizio
(ma anche con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) risultava tutta incentrata, in via esclusiva, sulla non necessità di un esame all'apparato genitale del paziente (sul logico presupposto che un tal esame, evidentemente, non era stato eseguito), poiché accusava solo un'algia al fianco e non anche un dolore scrotale. CP_1
Valutazione, questa, radicalmente smentita dalla consulenza tecnica svolta dai periti del tribunale, e dalla sentenza che l'ha recepita, in quanto “Secondo quanto raccomandato nei comuni libri di testo di semeiotica pediatrica, in ogni caso di dolore addominale il sanitario non deve limitarsi ad eseguire l'esame obiettivo della regione addominale bensì è tenuto in maniera imperativa a completare l'esame obiettivo visitando la regione inguinale ed i genitali esterni. Infatti, esistono situazioni cliniche (non rare) in cui, sebbene il sintomo predominante sia il dolore addominale, la noxa patogena sia da ricercare tra le cause di origine extra- addominali. Una di queste è proprio la torsione del funicolo spermatico, da cui il minore era affetto, che rappresenta infatti una delle cause extraddominali di CP_1
addome acuto”.
5 L'appellante, senza criticare tali affermazioni, oggi invece sostiene che la visita ai genitali fu espletata, e che essi “non presentavano alcun segno”.
L'assunto, oltre che - si ribadisce - inammissibile, appare comunque del tutto privo di fondamento, dal momento che tale visita ai genitali, ed il suo eventuale esito, non essendo stati in nessun modo documentati, né tanto meno descritti, nella cartella clinica, non possono affatto presumersi, ed anzi devono ritenersi mai effettuati.
La Cassazione ha più volte affermato che “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”
(Cass. n. 27471 del 2017, Cass. n. 27288 del 2022).
In sostanza, la cartella fa fede fino a querela di falso solo in positivo ed in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti. Né l'azienda o i suoi sanitari possono contestare le attestazioni della cartella clinica da essi stessi predisposta, in quanto l'eventuale incompletezza della cartella, per il principio di vicinanza della prova, può essere fonte di presunzioni solo in favore del danneggiato (Cass. n. 26428/2020).
Parte 4.) D'altra parte - così passando all'esame del quinto motivo - la richiesta dell formulata con la seconda memoria ex art.183, di provare, a mezzo testimonianza del personale sanitario, l'esecuzione della visita ai genitali ed i suoi esiti, respinta da tribunale con l'ordinanza istruttoria del 2.8.2018, è inammissibile, non solo per le ragioni già esposte (incompatibilità del thema probandum con le precedenti difese, atte a circoscrivere il thema decidendum), nonché per il potenziale interesse alla partecipazione al giudizio dei testi delle cui omissioni si discute, ma anche in ragione della mancata riproposizione dell'istanza con la precisazione delle conclusioni in primo grado, che induce a ritenerla abbandonata e non riproponibile con l'appello
Parte (Cass. n. 15029/19, 10767/22, 33103/21), avendo anzi l' in sede di conclusionali insistito per la non necessità di tali controlli, in assenza di dolore scrotale.
6 5.) Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione - da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi - sono pure infondati.
La consulenza disposta dal tribunale ha in realtà accertato inequivocabilmente il nesso di causalità materiale tra l'omessa diagnosi della torsione del funicolo ad opera dei sanitari dell'azienda appellante e la perdita del testicolo destro dell'odierno appellato, avendo evidenziato che se la torsione del funicolo viene adeguatamente trattata entro le 6 ore dall'insorgenza dei sintomi (nel caso in esame l'insorgenza del dolore addominale è stata fatta risalire alle ore 3.30 del 25.6.2015), vi è il 90-100% di possibilità che il testicolo possa essere salvato;
tale possibilità scende al 20-50% se il trattamento avviene tra le 6 e le 12 ore e si abbassa ulteriormente, fino ad annullarsi, qualora si intervenga dopo le 12-24h.
Il gravame sul punto si limita a ribadire il contenuto dei rilievi critici espressi da parte aziendale alla bozza della relazione medico legale dei consulenti del tribunale, essenzialmente incentrati sull'insussistenza di alcuna torsione funicolare al momento dell'accesso al pronto soccorso o, al più, di una sub-torsione testicolare risoltasi spontaneamente, e sulla responsabilità dei genitori, per aver sottoposto il figlio ad un viaggio in auto di quattro ore il successivo giorno 26 e del pediatra intervenuto nel pomeriggio dello stesso 26 giugno. Per come esattamente evidenziato dalla sentenza appellata, i ctu hanno nondimeno puntualmente e motivatamente risposto a tali rilievi critici, con affermazioni che, di contro, l'appello dell'azienda ha del tutto omesso di considerare, ovvero censurare specificamente.
Valga, al riguardo, evidenziare, anzitutto, che la probabilità che il paziente pediatrico, che, all'esordio, avverta dolore soltanto ai quadranti bassi dell'addome, possa avere in atto una torsione del testicolo, lungi dall'essere “bassissima”, come assume l'appellante, in età pediatrica si verifica circa nel 10% dei casi, simulando così una patologia a carico dei visceri addominali;
evidenziano inoltre i ctu che
“dalla revisione del database dei contenziosi medico-legali avvenuti in California, il
31% delle ritardate diagnosi di torsione del testicolo era da mettere in relazione alla presenza di dolore addominale come unico sintomo di presentazione clinica di torsione del testicolo”.
7 Avvertono inoltre i ctu che “nella storia naturale della torsione del testicolo, con il trascorrere delle ore dall'instaurarsi della torsione del testicolo si instaura una progressiva inesorabile sofferenza dei tessuti che si concretizza, infine, con la necrosi testicolare. Nella pratica clinica, tale evenienza si palesa con la graduale scomparsa della dolenzia spontanea, che può essere evocato solo con la palpazione della gonade. È, pertanto, verosimile che il minore, essendo trascorse almeno 24 ore dall'insorgenza dei sintomi, non abbia avuto più lamentato dolore spontaneo ed abbia potuto affrontare il viaggio in auto”.
Ma - ciò che più conta - i consulenti del tribunale, a supporto delle rassegnate conclusioni, hanno evidenziato come "l'esame ecografico eseguito in data 27.6.2015 presso il PO di Sant'Agata di Militello, che documentava ecostruttura finemente disomogenea con aree ipoecogene da riferire ad aree necrotiche nel contesto del testicolo destro, con color-Doppler, che non rilevava segnali intraparenchimali, è segno inequivocabile di torsione del funicolo spermatico con danno completo ed irreversibile della funzione testicolare compatibile con torsione “inveterata”, già sopravvenuta da diverse ore”.
Su tale “dato incontrovertibile… compatibile con torsione del funicolo spermatico sopraggiunta due giorni prima ed, invece, non compatibile con torsione insorta poche ore prima, come invece vorrebbe sostenere il legale della parte convenuta”, avente di certo rilievo decisivo, anche al fine di escludere l'ipotesi alternativa della
“torsione intermittente”, nessuna pertinente argomentazione contraria ha formulato l'appellante.
Da ultimo, evidenzia il collegio come nessun concorso di colpa può ascriversi ai genitori (privi delle competenze tecniche esigibili invece dai sanitari dell'odierna appellante cui essi ebbero a rivolgersi), ovvero al pediatra intervenuto 36 ore dopo le dimissioni dal PS di , allorquando si era ormai determinata l'irreversibile Pt_1
perdita della funzione testicolare.
6.) Il quarto motivo - concernente la quantificazione del danno biologico permanente (11%) operata da parte dei ctu - non si confronta con le motivate repliche dei consulenti medesimi.
8 Repliche volte ad evidenziare come la quantificazione del danno da perdita anatomica o funzionale di un testicolo va operata in relazione all'età del danneggiato e “risulta priva di alcun fondamento medico legale la proposta valutativa formulata
… in misura del 5%”: in particolare, secondo quanto previsto espressamente nelle
Linee Guida S.I.M.L.A. Giuffrè edizione 2016 alla pag. 515 “la percentuale maggiore è riservata alle fasce di età giovanili con perdita anatomica (non protesizzata) del testicolo, non tanto in relazione alla funzione riproduttiva, a pubertà raggiunta vicariata dal testicolo controlaterale (con funzionalità normale), quanto per un deficit della funzione di riserva riproduttiva (ed endocrina) e per una maggiore importanza che la normalità anatomica ha sull'auto-percezione dell'io nel giovane maschio, piuttosto che nell'anziano”.
Tali conclusioni vanno dunque tenute ferme, siccome congruamente motivate e non oggetto di specifici rilievi di segno contrario
7.) Il gravame va, in definitiva, respinto.
Le spese del grado dell'appellato seguono la soccombenza, CP_1
liquidate come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle vigenti, in relazione al valore della controversia di appello (pari agli importi liquidati in sentenza) e all'attività difensiva espletata (esclusa la voce relativa alla fase istruttoria Parte
o trattazione). Non v'è luogo a statuire sulle spese tra le spese tra l' e CP_2
e , per le ragioni espresse in premessa.
[...] Controparte_3
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'azienda appellante al pagamento in favore di delle CP_1
spese del grado, che liquida in €.3.397,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra l' e Parte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3
9 dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1194/2022 R.G. tra
, in persona del Parte_1
direttore generale legale rappresentante pro tempore (p. iva: ), P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Artale;
appellante
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Eleonora Andronico;
appellato
e
( ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Andronico. CodiceFiscale_3
Avente ad oggetto: responsabilità sanitaria.
All'udienza collegiale del 14.2.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 826/2022, pubblicata il 10.5.2022, il Tribunale di Siracusa, affermata la responsabilità della convenuta Parte_1
in relazione alla perdita del testicolo destro dell'allora minorenne CP_1
dovuto ad una torsione del funicolo, non diagnosticata in occasione del ricovero del
25.6.2015 presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di , che aveva Pt_1
comportato la necrosi del testicolo e la necessità di un intervento di orchiectomia, ha condannato l'azienda al risarcimento, in favore di del danno non CP_1
patrimoniale, quantificato, in relazione agli esiti di carattere permanente dell'11 % e con la riconosciuta personalizzazione, nell'importo di euro 40.760,42, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi e spese;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno azionata iure proprio dai genitori e , con la Controparte_2 Controparte_3
compensazione delle relative spese.
Avverso detta decisione ha proposto appello l'azienda, con atto notificato il
3.9.2022, cui ha resistito CP_1
Si sono costituiti e eccependo il loro difetto di Controparte_2 Controparte_3
legittimazione passiva all'appello.
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove ha affermato la responsabilità dei propri sanitari per avere, in occasione dell'intervento effettuato il 25.6.2015, sottoposto il piccolo soltanto all'esame obiettivo della CP_1
regione addominale, omettendo di effettuare “l'esame obiettivo visitando la regione inguinale ed genitali esterni”, cui erano tenuti in maniera imperativa.
Deduce, di contro, che questa affermazione non risulta da nessun atto di causa, in quanto la cartella clinica dell'ospedale di (all. 2 fascicolo di primo grado) Pt_1
precisa (pag. 1 nella parte relativa ai dati sanitari), invece, che è stato CP_1
sottoposto ad esame obiettivo, senza in alcun modo specificare che tale esame è stato riferito soltanto alla parte addominale.
2 Da ciò discende che i sanitari, espletata l'anamnesi - ove il minore paziente ed i suoi genitori hanno dichiarato soltanto il sintomo di algia al fianco destro - hanno provveduto all'esame obiettivo, nel corso del quale “hanno ovviamente proceduto a visitare anche i genitali del piccolo paziente”, i quali non presentavano alcun segno
(di arrossamento e/o ingrossamento) che potesse far ritenere in atto una torsione del testicolo.
Con un secondo motivo, l'azienda censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta presunta omissiva dei propri sanitari e l'evento lesivo, ossia la perdita del testicolo destro subita da CP_1
Deduce che tale prova non è stata fornita dal danneggiato, gravato del relativo onere, né può basarsi sulle risposte date dai ctu, in quanto la relazione depositata nel giudizio di primo grado è "contradditoria, infondata e carente". Assume in particolare
(qui in sintesi): a) se fosse vero che la torsione del testicolo fosse già stata presente nel piccolo la mattina del 25.6.2015, ci si chiede come sia possibile che lo CP_1
stesso non abbia presentato nessuno degli effetti tipici (recte: dolore scrotale) nelle ore successive alle dimissioni dal nosocomio siracusano, né nel corso della visita effettuata dallo specialista pediatra a cui si sono rivolti i genitori di il CP_1
pomeriggio del 26.6.2015 in seguito ad un innalzamento della temperatura del figlio,
e sino alle 15.00 del 27.6.2015, allorquando, proprio perché presentava un forte dolore ai testicoli, venne ricoverato presso il P.S. di Sant'Agata di Militello;
b) le conclusioni dei ctu contrastano con quanto pure da essi affermato, ossia che esiste una (bassissima) probabilità che il paziente pediatrico che avverte dolore soltanto ai quadranti basse dell'addome possa avere in atto una torsione del testicolo, ma che di tale torsione il paziente avvertirà i dolori nella zona scrotale soltanto nelle ore successive;
c) le affermazioni dei ctu - concernenti la graduale scomparsa della dolenzia spontanea con la necrosi testicolare - non sono comprovate da alcun riferimento alle linee guida approvate dalla comunità scientifica;
d) la relazione peritale nulla dice in merito all'ipotesi, avanzata dalla difesa dell'azienda nella comparsa di costituzione, secondo cui sarebbe possibile che il piccolo CP_1
sia stato vittima di una torsione intermittente del testicolo.
3 Col terzo motivo, l'appellante si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa dei genitori e del medico pediatra che ha visitato successivamente CP_1
Assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1227 c.c.
[...]
Con il quarto motivo censura la quantificazione del danno biologico. Assume che, tenuto conto delle comuni tabelle valutative, il danno biologico conseguente alla descritta lesione (perdita di un testicolo) è valutabile intorno al cinque per cento, anche in considerazione del fatto che non è stata accertata una probabile infertilità.
Con il quinto motivo lamenta che il giudice di prime cure è incorso in un error in procedendo rigettando, con l'ordinanza del 2.8.2018, la richiesta avanzata da parte convenuta di ammettere la prova testimoniale di e della Testimone_1
dott.ssa (rispettivamente l'infermiere e la specialista di pronto Testimone_2
soccorso) sui capitolati di prova formulati in seno alla seconda memoria ex art. 183
c.p.c.; assume che la mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni delle richieste istruttorie rigettate durante il corso del giudizio di primo grado, non preclude la possibilità di riproporle in sede di impugnazione della sentenza.
2.) Tali i motivi di gravame, occorre preliminarmente evidenziare che nessuna specifica censura è stata rivolta dall'appellante alle statuizioni (peraltro di rigetto) della sentenza di primo grado concernenti la domanda di e Controparte_2 CP_3
; sicchè deve ritenersi che la notifica nei loro confronti (presso il difensore
[...]
costituito in primo grado) dell'atto di impugnazione in esame, da parte dell'azienda, non ha natura di "vocatio in jus" ex art. 331 c.p.c., bensì di mera "litis denuntiatio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 13444 del 1992, 7031/2020,
5508/2016). Non v'è pertanto luogo a provvedere sulle spese di costituzione dei genitori dell'appellato.
3.) L'appello non merita accoglimento.
Osserva, anzitutto, il collegio che il primo motivo si fonda su una affermazione di
Part fatto - "i sanitari dell' di hanno ovviamente proceduto a visitare anche Pt_1
i genitali del piccolo paziente" - mai tempestivamente allegata dall'azienda, ed anzi incompatibile con le difese svolte con la comparsa di costituzione in primo grado, oltre che, comunque, infondata.
4 Parte In detta comparsa, la convenuta piuttosto, evidenziava che, in occasione dell'accesso di il 25.6.2015, presso il pronto soccorso dell'ospedale CP_1
Umberto I di , la specialista di turno ebbe ad effettuare un esame obiettivo Pt_1
così descritto nella cartella clinica: “addome trattabile, dolorante alla palpazione superficiale profonda, blumberg negativo, peristalsi presente”, per poi procedere a sottoporre il paziente ad un “eco fast” all'addome, ad esami del sangue e visita chirurgica;
l'azienda - lungi dal sostenere che furono effettuati i dovuti accertamenti sull'apparato genitale - indi assumeva, nondimeno, la correttezza dell'operato dei propri sanitari in quanto “all'anamnesi, un piccolo paziente dichiarava una semplice algia al fianco dx confermata … dall'esame obiettivo. Nessun dolore scrotale veniva evidenziato dal minore, né riferito dai familiari. Eppure la manifestazione classica della torsione del funicolo è il dolore scrotale intenso, continuo e lancinante con conseguente tumefazione del lato affetto dopo circa 6/8 ore e classica deambulazione zoppicante e risalita al testicolo verso l'alto in prossimità dell'inguine”.
In buona sostanza, la difesa dell'azienda al momento della costituzione in giudizio
(ma anche con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.) risultava tutta incentrata, in via esclusiva, sulla non necessità di un esame all'apparato genitale del paziente (sul logico presupposto che un tal esame, evidentemente, non era stato eseguito), poiché accusava solo un'algia al fianco e non anche un dolore scrotale. CP_1
Valutazione, questa, radicalmente smentita dalla consulenza tecnica svolta dai periti del tribunale, e dalla sentenza che l'ha recepita, in quanto “Secondo quanto raccomandato nei comuni libri di testo di semeiotica pediatrica, in ogni caso di dolore addominale il sanitario non deve limitarsi ad eseguire l'esame obiettivo della regione addominale bensì è tenuto in maniera imperativa a completare l'esame obiettivo visitando la regione inguinale ed i genitali esterni. Infatti, esistono situazioni cliniche (non rare) in cui, sebbene il sintomo predominante sia il dolore addominale, la noxa patogena sia da ricercare tra le cause di origine extra- addominali. Una di queste è proprio la torsione del funicolo spermatico, da cui il minore era affetto, che rappresenta infatti una delle cause extraddominali di CP_1
addome acuto”.
5 L'appellante, senza criticare tali affermazioni, oggi invece sostiene che la visita ai genitali fu espletata, e che essi “non presentavano alcun segno”.
L'assunto, oltre che - si ribadisce - inammissibile, appare comunque del tutto privo di fondamento, dal momento che tale visita ai genitali, ed il suo eventuale esito, non essendo stati in nessun modo documentati, né tanto meno descritti, nella cartella clinica, non possono affatto presumersi, ed anzi devono ritenersi mai effettuati.
La Cassazione ha più volte affermato che “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”
(Cass. n. 27471 del 2017, Cass. n. 27288 del 2022).
In sostanza, la cartella fa fede fino a querela di falso solo in positivo ed in relazione ai dati obiettivi in essa contenuti. Né l'azienda o i suoi sanitari possono contestare le attestazioni della cartella clinica da essi stessi predisposta, in quanto l'eventuale incompletezza della cartella, per il principio di vicinanza della prova, può essere fonte di presunzioni solo in favore del danneggiato (Cass. n. 26428/2020).
Parte 4.) D'altra parte - così passando all'esame del quinto motivo - la richiesta dell formulata con la seconda memoria ex art.183, di provare, a mezzo testimonianza del personale sanitario, l'esecuzione della visita ai genitali ed i suoi esiti, respinta da tribunale con l'ordinanza istruttoria del 2.8.2018, è inammissibile, non solo per le ragioni già esposte (incompatibilità del thema probandum con le precedenti difese, atte a circoscrivere il thema decidendum), nonché per il potenziale interesse alla partecipazione al giudizio dei testi delle cui omissioni si discute, ma anche in ragione della mancata riproposizione dell'istanza con la precisazione delle conclusioni in primo grado, che induce a ritenerla abbandonata e non riproponibile con l'appello
Parte (Cass. n. 15029/19, 10767/22, 33103/21), avendo anzi l' in sede di conclusionali insistito per la non necessità di tali controlli, in assenza di dolore scrotale.
6 5.) Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione - da esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi - sono pure infondati.
La consulenza disposta dal tribunale ha in realtà accertato inequivocabilmente il nesso di causalità materiale tra l'omessa diagnosi della torsione del funicolo ad opera dei sanitari dell'azienda appellante e la perdita del testicolo destro dell'odierno appellato, avendo evidenziato che se la torsione del funicolo viene adeguatamente trattata entro le 6 ore dall'insorgenza dei sintomi (nel caso in esame l'insorgenza del dolore addominale è stata fatta risalire alle ore 3.30 del 25.6.2015), vi è il 90-100% di possibilità che il testicolo possa essere salvato;
tale possibilità scende al 20-50% se il trattamento avviene tra le 6 e le 12 ore e si abbassa ulteriormente, fino ad annullarsi, qualora si intervenga dopo le 12-24h.
Il gravame sul punto si limita a ribadire il contenuto dei rilievi critici espressi da parte aziendale alla bozza della relazione medico legale dei consulenti del tribunale, essenzialmente incentrati sull'insussistenza di alcuna torsione funicolare al momento dell'accesso al pronto soccorso o, al più, di una sub-torsione testicolare risoltasi spontaneamente, e sulla responsabilità dei genitori, per aver sottoposto il figlio ad un viaggio in auto di quattro ore il successivo giorno 26 e del pediatra intervenuto nel pomeriggio dello stesso 26 giugno. Per come esattamente evidenziato dalla sentenza appellata, i ctu hanno nondimeno puntualmente e motivatamente risposto a tali rilievi critici, con affermazioni che, di contro, l'appello dell'azienda ha del tutto omesso di considerare, ovvero censurare specificamente.
Valga, al riguardo, evidenziare, anzitutto, che la probabilità che il paziente pediatrico, che, all'esordio, avverta dolore soltanto ai quadranti bassi dell'addome, possa avere in atto una torsione del testicolo, lungi dall'essere “bassissima”, come assume l'appellante, in età pediatrica si verifica circa nel 10% dei casi, simulando così una patologia a carico dei visceri addominali;
evidenziano inoltre i ctu che
“dalla revisione del database dei contenziosi medico-legali avvenuti in California, il
31% delle ritardate diagnosi di torsione del testicolo era da mettere in relazione alla presenza di dolore addominale come unico sintomo di presentazione clinica di torsione del testicolo”.
7 Avvertono inoltre i ctu che “nella storia naturale della torsione del testicolo, con il trascorrere delle ore dall'instaurarsi della torsione del testicolo si instaura una progressiva inesorabile sofferenza dei tessuti che si concretizza, infine, con la necrosi testicolare. Nella pratica clinica, tale evenienza si palesa con la graduale scomparsa della dolenzia spontanea, che può essere evocato solo con la palpazione della gonade. È, pertanto, verosimile che il minore, essendo trascorse almeno 24 ore dall'insorgenza dei sintomi, non abbia avuto più lamentato dolore spontaneo ed abbia potuto affrontare il viaggio in auto”.
Ma - ciò che più conta - i consulenti del tribunale, a supporto delle rassegnate conclusioni, hanno evidenziato come "l'esame ecografico eseguito in data 27.6.2015 presso il PO di Sant'Agata di Militello, che documentava ecostruttura finemente disomogenea con aree ipoecogene da riferire ad aree necrotiche nel contesto del testicolo destro, con color-Doppler, che non rilevava segnali intraparenchimali, è segno inequivocabile di torsione del funicolo spermatico con danno completo ed irreversibile della funzione testicolare compatibile con torsione “inveterata”, già sopravvenuta da diverse ore”.
Su tale “dato incontrovertibile… compatibile con torsione del funicolo spermatico sopraggiunta due giorni prima ed, invece, non compatibile con torsione insorta poche ore prima, come invece vorrebbe sostenere il legale della parte convenuta”, avente di certo rilievo decisivo, anche al fine di escludere l'ipotesi alternativa della
“torsione intermittente”, nessuna pertinente argomentazione contraria ha formulato l'appellante.
Da ultimo, evidenzia il collegio come nessun concorso di colpa può ascriversi ai genitori (privi delle competenze tecniche esigibili invece dai sanitari dell'odierna appellante cui essi ebbero a rivolgersi), ovvero al pediatra intervenuto 36 ore dopo le dimissioni dal PS di , allorquando si era ormai determinata l'irreversibile Pt_1
perdita della funzione testicolare.
6.) Il quarto motivo - concernente la quantificazione del danno biologico permanente (11%) operata da parte dei ctu - non si confronta con le motivate repliche dei consulenti medesimi.
8 Repliche volte ad evidenziare come la quantificazione del danno da perdita anatomica o funzionale di un testicolo va operata in relazione all'età del danneggiato e “risulta priva di alcun fondamento medico legale la proposta valutativa formulata
… in misura del 5%”: in particolare, secondo quanto previsto espressamente nelle
Linee Guida S.I.M.L.A. Giuffrè edizione 2016 alla pag. 515 “la percentuale maggiore è riservata alle fasce di età giovanili con perdita anatomica (non protesizzata) del testicolo, non tanto in relazione alla funzione riproduttiva, a pubertà raggiunta vicariata dal testicolo controlaterale (con funzionalità normale), quanto per un deficit della funzione di riserva riproduttiva (ed endocrina) e per una maggiore importanza che la normalità anatomica ha sull'auto-percezione dell'io nel giovane maschio, piuttosto che nell'anziano”.
Tali conclusioni vanno dunque tenute ferme, siccome congruamente motivate e non oggetto di specifici rilievi di segno contrario
7.) Il gravame va, in definitiva, respinto.
Le spese del grado dell'appellato seguono la soccombenza, CP_1
liquidate come in dispositivo, applicati i parametri medi delle tabelle vigenti, in relazione al valore della controversia di appello (pari agli importi liquidati in sentenza) e all'attività difensiva espletata (esclusa la voce relativa alla fase istruttoria Parte
o trattazione). Non v'è luogo a statuire sulle spese tra le spese tra l' e CP_2
e , per le ragioni espresse in premessa.
[...] Controparte_3
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'azienda appellante al pagamento in favore di delle CP_1
spese del grado, che liquida in €.3.397,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra l' e Parte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3
9 dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla l. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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