Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3618/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GOETHE n.1, presso lo studio dell'Avv. BALSANO VINCENZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GOETHE n.1, presso lo studio dell'Avv. BALSANO VINCENZA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/7/2024 (matrimonio celebrato in PALERMO, il 05/09/1984 ); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi, stante l'alto costo degli affitti ed l'eIGuità degli introiti dell'attività commericale, vivranno separati, seppur entrambi nell'immobile sito in Palermo, Via Bergonzoli n. 16, già adibito a casa coniugale, all'interno del quale, ognuno ha già dei propri spazi privati, con l'obbligo del reciproco rispetto sino a quando il IG. non riusicrà a reperire un immobile ad CP_1 un costo economico adeguato alle sue possibilità reddituali.
2) per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, i coniugi, già in regime di comunione dei beni, dichiarano di aver regolato e definito tutti i loro rapporti patrimoniali e null'altro hanno da pretendere l'uno dall'altro:
3) il IG. si obbliga a corrispondere la somma di € 150,00, Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della sola IG.ra , Parte_1 nulla per la GL in quanto ella è economicamente indipendente, come Per_1 da certificazione reddituale che si allega (doc. 6), entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, inoltre, egli, provvederà al pagamento delle spese di condominio, servizio elettrico e gas nonché le imposte locali tipo , riguardanti l'immobile di Via Bergonzoli n. 16; Per_2
4) Il IG. , come pure la IG.ra , avranno Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto per la sfera privata di ognuno.
5) i coniugi si prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei relativi passaporti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 103 P. 2, S. A, Anno 1984)
2 per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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