TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1237/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dagli Avv.ti P. Di Rosa e V. Iozzia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di non poter fornire la prova CP_1
della tempestiva notifica dell'accertamento prodromico all'emissione del provvedimento impugnato e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza d'ingiunzione opposta;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali, da porre a carico dell' , in base al principio di CP_1
soccombenza virtuale, vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi € 1.200,00, oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso spese forfetario.
Ragusa, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1237/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dagli Avv.ti P. Di Rosa e V. Iozzia) contro Parte_1 CP_1
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Parte_1
meglio descritta in ricorso;
che l' , costituendosi in giudizio, ha riconosciuto di non poter fornire la prova CP_1
della tempestiva notifica dell'accertamento prodromico all'emissione del provvedimento impugnato e di aver proceduto ad annullare l'ordinanza d'ingiunzione opposta;
che la superiore circostanza rende vana la chiesta pronuncia giudiziale, determinando la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali, da porre a carico dell' , in base al principio di CP_1
soccombenza virtuale, vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese processuali, che liquida in CP_1
complessivi € 1.200,00, oltre i.v.a. c.p.a. e rimborso spese forfetario.
Ragusa, 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)