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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2253 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2253/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dalmazia, 18, presso lo studio dell'avv. Francesco
Bisceglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(C.F.: Controparte_2
), in persona del Regionale pro-tempore del Piemonte, elettivamente P.IVA_3 CP_3
domiciliato in Palmi, V.le B. Buozzi, 56, sede e domicilio delle avv.te Loretta Clerico e CP_2
Amalia Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, per
Pag. 1 di 7 procura generale alle liti Notaio di Chivasso del 28/5/2024 - Repertorio n. 67.190 - Tes_1
Raccolta 24.807;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli, 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede l'accertamento negativo e/o la non debenza delle somme di cui alle indicate cartelle di pagamento: 1) 09420110031394013000; 2) 09420120027260546000 3)
09420140001036734000 e 4) 09420140017916537000 e degli avvisi di addebito: 5)
39420120000551846000; 6) 39420120003465473000; 7) 39420130000878036000; 8)
39420130003083247000; 9) 39420140001015701000; 10) 39420 40002612061000 e 11)
39420140004472465000 posti a base della minacciata esecuzione e per l'effetto, statuire la nullità
e/o l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249007764987/000 notificata il
22.7.24; con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_2 diritto, confermando le cartelle per cui è causa e gli atti successivi, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento a favore dell' delle somme indicate nelle stesse e nell'atto CP_2
impugnato; con vittoria di spese di lite;
in via subordinata, per la denegata ipotesi
[...]
non comprovasse di aver effettuato idonei atti volti al recupero dei crediti Controparte_6 dell' , si chiede la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' per i motivi CP_2 CP_1
esposti in memoria di costituzione.
Parte resistente chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_7
l'inammissibilità del ricorso;
di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni che investono le attività precedenti alla consegna dei ruoli ( notifica degli avvisi di
CP_ addebito da parte dell' e più in generale per tutto quanto riguarda la fase precedente la consegna
Pag. 2 di 7 dei ruoli all'agente di riscossione); nel merito, previo riconoscimento della sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni che concernono unicamente l'ente creditore, di rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007764987/000, notificata il 22/07/2024, limitatamente alle cartelle di pagamento:
1) 09420110031394013000 notificata il 3.12.2011, ente creditore per € 2.637,16; CP_2
2) 09420120027260546000 notificata il 17.1.2013, ente creditore per € 2.535,64; CP_2
3) 09420140001036734000 notificata in data 11.03.2014, ente creditore per € 2.658,02; CP_2
4) 09420140017916537000 notificata il 20.01.2015, ente creditore per € 2.675,76; CP_2
e agli avvisi di addebito:
5) 39420120000551846000 notificato il 20.04.2012, ente creditore per € 10.076,34; CP_1
6) 39420120003465473000 notificato il 7.12.2012, ente creditore per € 5.225,01; CP_1
7) 39420130000878036000 notificato il 10.04.2013, ente creditore per € 2.687,10; CP_1
8) 39420130003083247000 notificato il 9.01.2014, ente creditore per € 5.322,20; CP_1
9) 39420140001015701000 notificato il 30.05.2014, ente creditore per € 5.545,01; CP_1
10) 39420 40002612061000 notificato il 12.11.2014, ente creditore per € 5.500,15; CP_1
11) 39420140004472465000 notificato il 20.01.2015, ente creditore per € 5.635,06. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito a decorrere dalla data in cui le competenze richieste avrebbero dovuto essere versate.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_1
l'incontestabilità del credito, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito pure l' ed ha contestato il ricorso, sostenendo che la prova dell'interruzione dei CP_2
termini di prescrizione e della notifica dei ruoli è di competenza dell' Controparte_6
, chiedendo, in via istruttoria l'acquisizione della prova della notifica dei titoli esecutivi
[...]
e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito genericamente la decadenza Controparte_6 dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la sua carenza di legittimazione passiva, la sua
Pag. 3 di 7 mancanza di responsabilità, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'interruzione dei termini di prescrizione e, comunque la sua sospensione nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei crediti a decorrere dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere versati, da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica del ruolo, e come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto, nella parte in cui eccepisce la mancata notifica dei ruoli e, quindi, l'assenza di titoli idonei ad intraprendere l'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'Agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la mancanza di notifica dei ruoli e degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex legge n. 335/1995, notifica di competenza dell'agente della riscossione ad eccezione degli avvisi di addebito che sono notificati dallo stesso , il quale, in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. CP_1
n. 78/2010, li consegna “in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Controparte_1
”, e in forza del comma 15 “i rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
[...] essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Pag. 4 di 7 Alla data del 10 agosto 2024, di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del
D.L.gs n. 112/1999 e, quindi, l' avrebbe dovuto rispondere della Controparte_6
regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento sostenendo anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento di competenza dell'agente di riscossione.
L' e l' hanno chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti CP_1 CP_2
interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Pag. 5 di 7 Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' si è costituita nel presente giudizio ed ha Controparte_6
depositato documentazione relativa all'attività di riscossione dei crediti per cui è causa.
Passando all'esame dell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, proposta nel presente giudizio, essa è, in parte ammissibile, non essendo stato concluso, per tutti i titoli indicati in ricorso, il procedimento di notifica a soggetto diverso dal destinatario, ma è comunque, tardiva poiché tutti i titoli sono stati inclusi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500004338000, regolarmente notificata il 25.08.2015, mediante il ritiro in ufficio postale dal delegato del destinatario, e, pertanto, il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999 per proporre opposizione è inutilmente decorso da tale data.
Tale notifica deve considerarsi regolarmente effettuata, valida ed efficace in quanto la prova della irregolarità della delega al soggetto che ha ritirato l'atto avrebbe dovuto essere fornita dal delegante.
Parte ricorrente non ha eccepito, ai sensi dell'art. 615 cpc, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per avvenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, tuttavia tale prescrizione può essere sollevata d'ufficio.
L' ha sostenuto che la prescrizione è stata interrotta sia con la Controparte_6
predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500004338000, notificata il
25.08.2015, sia con l'intimazione di pagamento n. 09420219000629017000, notificata il
26.04.2022, entrambe depositati in atti con la prova dell'avvenuta notifica.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc, con il deposito nella casa comunale dell'atto, a cui è seguita la notifica dell'avviso di deposito, collegato sia all'elenco degli atti depositati, ove era inserita anche la suddetta intimazione di pagamento, riportata nell'avviso di deposto unitamente al numero di raccomandata con la quale l'avviso è stato spedito.
Dalla data del 25 agosto 2015 a quella del 26 aprile 2022, il termine quinquennale risulta essere completamente spirato il 29 giugno 2021 anche con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione covid19, per come prescritto dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del D.L. n. 183/2020.
Le spese di lite si compensano tra le parti essendo stata dichiarata la prescrizione dei crediti con diversa decorrenza rispetto a quella eccepita dalla parte ricorrente ed essendo state notificate al destinatario la cartella di pagamento n. 09420140017916537000, e gli avvisi di addebito n.
39420120003465473000, n. 39420130003083247000 e n. 39420140004472465000 , nonché la
Pag. 6 di 7 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500004338000, che conteneva tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento:
n. 09420110031394013000 notificata il 3.12.2011, ente creditore per € 2.637,16; CP_2
n. 09420120027260546000 notificata il 17.1.2013, ente creditore per € 2.535,64; CP_2
n. 09420140001036734000 notificata in data 11.03.2014, ente creditore per € CP_2
2.658,02;
n. 09420140017916537000 notificata il 20.01.2015, ente creditore per € 2.675,76; CP_2
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120000551846000 notificato il 20.04.2012, ente creditore per € 10.076,34; CP_1
n. 39420120003465473000 notificato il 7.12.2012, ente creditore per € 5.225,01; CP_1
n. 39420130000878036000 notificato il 10.04.2013, ente creditore per € 2.687,10; CP_1
n. 39420130003083247000 notificato il 9.01.2014, ente creditore per € 5.322,20; CP_1
n. 39420140001015701000 notificato il 30.05.2014, ente creditore per € 5.545,01; CP_1
n. 39420 40002612061000 notificato il 12.11.2014, ente creditore per € 5.500,15; CP_1
n. 39420140004472465000 notificato il 20.01.2015, ente creditore per € 5.635,06; CP_1
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249007764987/000, notificata il 22/07/2024, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dai suddetti avvisi di addebito e dalle suddette cartelle di pagamento;
3. Spese compensate..
Palmi, 27 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2253/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Dalmazia, 18, presso lo studio dell'avv. Francesco
Bisceglia, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(C.F.: Controparte_2
), in persona del Regionale pro-tempore del Piemonte, elettivamente P.IVA_3 CP_3
domiciliato in Palmi, V.le B. Buozzi, 56, sede e domicilio delle avv.te Loretta Clerico e CP_2
Amalia Manuela Nucera, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, per
Pag. 1 di 7 procura generale alle liti Notaio di Chivasso del 28/5/2024 - Repertorio n. 67.190 - Tes_1
Raccolta 24.807;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_4
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Milelli, 66, presso lo studio dell'avv. Francesca Mosciaro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta n. Persona_2
12772 del 25/07/2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede l'accertamento negativo e/o la non debenza delle somme di cui alle indicate cartelle di pagamento: 1) 09420110031394013000; 2) 09420120027260546000 3)
09420140001036734000 e 4) 09420140017916537000 e degli avvisi di addebito: 5)
39420120000551846000; 6) 39420120003465473000; 7) 39420130000878036000; 8)
39420130003083247000; 9) 39420140001015701000; 10) 39420 40002612061000 e 11)
39420140004472465000 posti a base della minacciata esecuzione e per l'effetto, statuire la nullità
e/o l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420249007764987/000 notificata il
22.7.24; con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, nel merito, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e CP_2 diritto, confermando le cartelle per cui è causa e gli atti successivi, per l'effetto, dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento a favore dell' delle somme indicate nelle stesse e nell'atto CP_2
impugnato; con vittoria di spese di lite;
in via subordinata, per la denegata ipotesi
[...]
non comprovasse di aver effettuato idonei atti volti al recupero dei crediti Controparte_6 dell' , si chiede la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' per i motivi CP_2 CP_1
esposti in memoria di costituzione.
Parte resistente chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare Controparte_7
l'inammissibilità del ricorso;
di dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni che investono le attività precedenti alla consegna dei ruoli ( notifica degli avvisi di
CP_ addebito da parte dell' e più in generale per tutto quanto riguarda la fase precedente la consegna
Pag. 2 di 7 dei ruoli all'agente di riscossione); nel merito, previo riconoscimento della sua carenza di legittimazione passiva in relazione alle questioni che concernono unicamente l'ente creditore, di rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del difensore costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249007764987/000, notificata il 22/07/2024, limitatamente alle cartelle di pagamento:
1) 09420110031394013000 notificata il 3.12.2011, ente creditore per € 2.637,16; CP_2
2) 09420120027260546000 notificata il 17.1.2013, ente creditore per € 2.535,64; CP_2
3) 09420140001036734000 notificata in data 11.03.2014, ente creditore per € 2.658,02; CP_2
4) 09420140017916537000 notificata il 20.01.2015, ente creditore per € 2.675,76; CP_2
e agli avvisi di addebito:
5) 39420120000551846000 notificato il 20.04.2012, ente creditore per € 10.076,34; CP_1
6) 39420120003465473000 notificato il 7.12.2012, ente creditore per € 5.225,01; CP_1
7) 39420130000878036000 notificato il 10.04.2013, ente creditore per € 2.687,10; CP_1
8) 39420130003083247000 notificato il 9.01.2014, ente creditore per € 5.322,20; CP_1
9) 39420140001015701000 notificato il 30.05.2014, ente creditore per € 5.545,01; CP_1
10) 39420 40002612061000 notificato il 12.11.2014, ente creditore per € 5.500,15; CP_1
11) 39420140004472465000 notificato il 20.01.2015, ente creditore per € 5.635,06. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei titoli esecutivi e la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito a decorrere dalla data in cui le competenze richieste avrebbero dovuto essere versate.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito CP_1
l'incontestabilità del credito, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito pure l' ed ha contestato il ricorso, sostenendo che la prova dell'interruzione dei CP_2
termini di prescrizione e della notifica dei ruoli è di competenza dell' Controparte_6
, chiedendo, in via istruttoria l'acquisizione della prova della notifica dei titoli esecutivi
[...]
e degli atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito genericamente la decadenza Controparte_6 dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la sua carenza di legittimazione passiva, la sua
Pag. 3 di 7 mancanza di responsabilità, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e l'interruzione dei termini di prescrizione e, comunque la sua sospensione nel periodo covid19.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui eccepisce la prescrizione dei crediti a decorrere dalla data in cui essi avrebbero dovuto essere versati, da proporre nel termine di 40 giorni dalla notifica del ruolo, e come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto, nella parte in cui eccepisce la mancata notifica dei ruoli e, quindi, l'assenza di titoli idonei ad intraprendere l'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'Agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare la mancanza di notifica dei ruoli e degli atti interruttivi della prescrizione quinquennale ex legge n. 335/1995, notifica di competenza dell'agente della riscossione ad eccezione degli avvisi di addebito che sono notificati dallo stesso , il quale, in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. CP_1
n. 78/2010, li consegna “in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' Controparte_1
”, e in forza del comma 15 “i rapporti con gli agenti della riscossione continueranno ad
[...] essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Pag. 4 di 7 Alla data del 10 agosto 2024, di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del
D.L.gs n. 112/1999 e, quindi, l' avrebbe dovuto rispondere della Controparte_6
regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento sostenendo anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento di competenza dell'agente di riscossione.
L' e l' hanno chiesto, in via istruttoria, genericamente, l'acquisizione degli atti CP_1 CP_2
interruttivi della prescrizione, senza dedurre, nella memoria difensiva, la presenza di tali atti.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti, ciò per consentire la valutazione della loro utilità a provare il fatto controverso.
L'ordine di esibizione deve essere utile, in via diretta ed immediata, all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa, e non può avere fini meramente esplorativi.
Nel caso di specie non vi è menzione di fatti interruttivi della prescrizione.
Non si ravvisa, nel caso di specie, neppure il presupposto per fare ricorso ai poteri d'integrazione officiosa della prova, ex art. 421 c.p.c., dovendo la prova richiesta dal giudice essere funzionale al solo indispensabile approfondimento degli elementi già presenti nel processo. Il potere istruttorio del giudice è, infatti, circoscritto alla sola funzione integrativa e non anche a quella sostitutiva dell'attività istruttoria compiuta dalle parti.
Pag. 5 di 7 Nel caso di specie non vi sono elementi che propendono per una loro integrazione ai fini interruttivi della prescrizione.
Neppure la rilevabilità d'ufficio della prescrizione per crediti previdenziali è idonea ad attivare poteri officiosi straordinari, posto che la rilevabilità d'ufficio è sempre subordinata alla presenza di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo.
In ogni caso l' si è costituita nel presente giudizio ed ha Controparte_6
depositato documentazione relativa all'attività di riscossione dei crediti per cui è causa.
Passando all'esame dell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, proposta nel presente giudizio, essa è, in parte ammissibile, non essendo stato concluso, per tutti i titoli indicati in ricorso, il procedimento di notifica a soggetto diverso dal destinatario, ma è comunque, tardiva poiché tutti i titoli sono stati inclusi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201500004338000, regolarmente notificata il 25.08.2015, mediante il ritiro in ufficio postale dal delegato del destinatario, e, pertanto, il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999 per proporre opposizione è inutilmente decorso da tale data.
Tale notifica deve considerarsi regolarmente effettuata, valida ed efficace in quanto la prova della irregolarità della delega al soggetto che ha ritirato l'atto avrebbe dovuto essere fornita dal delegante.
Parte ricorrente non ha eccepito, ai sensi dell'art. 615 cpc, l'estinzione dell'obbligo di pagamento per avvenuta prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, tuttavia tale prescrizione può essere sollevata d'ufficio.
L' ha sostenuto che la prescrizione è stata interrotta sia con la Controparte_6
predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500004338000, notificata il
25.08.2015, sia con l'intimazione di pagamento n. 09420219000629017000, notificata il
26.04.2022, entrambe depositati in atti con la prova dell'avvenuta notifica.
La notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc, con il deposito nella casa comunale dell'atto, a cui è seguita la notifica dell'avviso di deposito, collegato sia all'elenco degli atti depositati, ove era inserita anche la suddetta intimazione di pagamento, riportata nell'avviso di deposto unitamente al numero di raccomandata con la quale l'avviso è stato spedito.
Dalla data del 25 agosto 2015 a quella del 26 aprile 2022, il termine quinquennale risulta essere completamente spirato il 29 giugno 2021 anche con l'aggiunta dei 311 giorni di sospensione covid19, per come prescritto dall'art. 37 del D.L. n. 18/2020 e art. 11 del D.L. n. 183/2020.
Le spese di lite si compensano tra le parti essendo stata dichiarata la prescrizione dei crediti con diversa decorrenza rispetto a quella eccepita dalla parte ricorrente ed essendo state notificate al destinatario la cartella di pagamento n. 09420140017916537000, e gli avvisi di addebito n.
39420120003465473000, n. 39420130003083247000 e n. 39420140004472465000 , nonché la
Pag. 6 di 7 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201500004338000, che conteneva tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato dalle cartelle di pagamento:
n. 09420110031394013000 notificata il 3.12.2011, ente creditore per € 2.637,16; CP_2
n. 09420120027260546000 notificata il 17.1.2013, ente creditore per € 2.535,64; CP_2
n. 09420140001036734000 notificata in data 11.03.2014, ente creditore per € CP_2
2.658,02;
n. 09420140017916537000 notificata il 20.01.2015, ente creditore per € 2.675,76; CP_2
e dagli avvisi di addebito:
n. 39420120000551846000 notificato il 20.04.2012, ente creditore per € 10.076,34; CP_1
n. 39420120003465473000 notificato il 7.12.2012, ente creditore per € 5.225,01; CP_1
n. 39420130000878036000 notificato il 10.04.2013, ente creditore per € 2.687,10; CP_1
n. 39420130003083247000 notificato il 9.01.2014, ente creditore per € 5.322,20; CP_1
n. 39420140001015701000 notificato il 30.05.2014, ente creditore per € 5.545,01; CP_1
n. 39420 40002612061000 notificato il 12.11.2014, ente creditore per € 5.500,15; CP_1
n. 39420140004472465000 notificato il 20.01.2015, ente creditore per € 5.635,06; CP_1
2. Dichiara illegittima ed inefficace per l'esecuzione l'intimazione di pagamento n.
09420249007764987/000, notificata il 22/07/2024, nella parte in cui intima il pagamento delle somme portate dai suddetti avvisi di addebito e dalle suddette cartelle di pagamento;
3. Spese compensate..
Palmi, 27 marzo 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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