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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 809/2024 RG, avente ad oggetto: modifica
delle condizioni di divorzio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Narciso Salvatore, come Parte_1
da mandato in atti, ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Casale Cristina, come da Controparte_1
1 mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RA. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in RA con e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2 Persona_3
26.05.1995, il 04.09.1988 ed il 04.06.2001, adiva questo Tribunale, chiedendo la modifica della convenzione di divorzio recepita dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 pronunciata dal Tribunale di RA e pubblicata in data 28.03.2022; più specificatamente, evidenziava che tali accordi lo oneravano alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro
200,00 mensili, oltre al pagamento di un assegno di euro 600,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli, in ragione di euro 200,00 ciascuno;
chiedeva, quindi, la revoca del contributo al mantenimento posto in favore della figlia la quale Per_1
aveva conseguito il diploma dall'anno 2014 e non aveva inteso proseguire gli studi né si era adoperata nella ricerca di un lavoro stabile, nonché la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno previsto per il figlio , diplomato nell'anno 2020 Persona_3
ed ancora privo di occupazione;
chiedeva quindi disporsi indagini patrimoniali presso l'Agenzia delle Entrate ed il Centro per l'impiego al fine di conoscere la reale condizione
2 lavorativa e reddituale dei figli e . Per_1 Persona_3
Con comparsa depositata in data 03.05.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della domanda, posto che non vi erano circostanze sopravvenute giustificative della modifica degli accordi intervenuti nella procedura di divorzio;
deduceva che il si era più volte sottotratto agli obblighi Parte_1
assunti, facendo mancare il necessario supporto materiale oltre che morale ai figli e si opponeva alla revoca dell'assegno previsto a beneficio dei figli e Per_1 [...]
, evidenziando che gli accordi prevedevano la corresponsione di un contributo Per_3
al loro mantenimento almeno sino al compimento dei trent'anni, salvo che non fosse provata la loro sopraggiunta indipendenza economica.
Il ricorrente si opponeva a tale ultima prospettazione, sottolineando che l'accordo divorzile subordinava l'erogazione dell'assegno di mantenimento ad un controllo annuale circa la reale condizione economico-lavorativa di ciascuno dei figli;
una diversa interpretazione della convenzione avrebbe, a suo dire, limitato il suo diritto ad agire per la modifica dell'accordo stesso, secondo quanto invece consentito ai sensi dell'art. 473
bis.29 c.p.c. in presenza di giustificati e sopravvenuti motivi.
Con ordinanza del 21.10.2024 il Collegio disponeva acquisirsi “informative presso
l'Agenzia delle Entrate ed il Centro per l'Impiego di RA con riferimento allo stato
occupazionale di , nata il [...], e , Persona_4 Persona_5
nato il [...]”.
Acquisite le informative richieste, all'udienza dell'08.01.2025 il Giudice delegato assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 07.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Occorre in primo luogo ribadire l'orientamento maggioritario in materia di contributo al mantenimento disposto in favore dei figli, secondo il quale l'obbligo del genitore di
3 concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale, come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c., prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (da ultimo vedi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Passando quindi all'esame del merito, è opportuno rilevare che, all'esito della istruttoria documentale espletata e delle informative acquisite, è emerso che la figlia Per_1
nell'anno 2023, ha maturato un reddito lordo pari ad euro 1.454,26 erogati dal
Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile, euro 132,03 lordi erogati da ed euro 260,17 lordi corrisposti da un' Parte_2
associazione per il lavoro;
il figlio ha invece percepito nel 2022 euro Persona_3
3.557,39 lordi e, nel 2023, euro 1.940,11 lordi dal Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile (vedi informativa Agenzia delle Entrate depositata in data
24.10.2024).
Dalle informative pervenute dal Centro per l'impiego di RA (vedi informative depositate in data 18.11.2024) è emerso poi che la figlia ha prestato attività Per_1
lavorativa con un contratto di lavoro intermittente sino al 13.01.2025 presso la
[...]
; viceversa, la stessa informativa non ha rilevato attività lavorative svolte CP_2
dal figlio . Persona_3
Alla luce di tali premesse, ritiene il collegio che l'esiguità dei redditi percepiti dal figlio
4 , oggi appena ventiquattrenne, e la sporadicità della attività lavorativa Persona_3
da egli espletata, non gli consentono di potersi affrancare dal sostegno economico paterno e che il servizio civile reso a pochi anni dal conseguimento del diploma, appare indicativo della volontà del figlio di adoperarsi concretamente per accrescere le proprie esperienze in attesa di un'occupazione stabile.
Per le ragioni che precedono, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento spiegata dal relativamente al figlio maggiorenne va rigettata. Parte_1 Persona_3
Per ciò che concerne la situazione lavorativa della figlia oggi trentenne, Per_1
sussistono invece le condizioni per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, atteso che la stessa, pur essendosi avviata nel mondo del lavoro, risulta aver svolto attività prive della necessaria continuità reddituale, di modo che ella non può considerarsi a parere del collegio del tutto economicamente indipendente.
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della figlia e delle sue attuali esigenze di vita, ritiene congruo il Collegio ridurre l'assegno di mantenimento previsto in suo favore da euro 200,00 ad euro 100,00 mensili.
Le ragioni del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 pronunciata dal Tribunale di RA e pubblicata in data
28.03.2022, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. RIDUCE da euro 200,00 ad euro 100,00 mensili l'assegno posto a carico di in favore di a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia oltre indicizzazione ISTAT ed oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie;
2. RIGETTA la domanda volta alla revoca e/o riduzione dell'assegno di
5 mantenimento previsto in favore del figlio;
Persona_3
3. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 22/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 809/2024 RG, avente ad oggetto: modifica
delle condizioni di divorzio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Narciso Salvatore, come Parte_1
da mandato in atti, ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Casale Cristina, come da Controparte_1
1 mandato in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di RA. INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario in RA con e che dalla loro Controparte_1
unione erano nati i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2 Persona_3
26.05.1995, il 04.09.1988 ed il 04.06.2001, adiva questo Tribunale, chiedendo la modifica della convenzione di divorzio recepita dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 pronunciata dal Tribunale di RA e pubblicata in data 28.03.2022; più specificatamente, evidenziava che tali accordi lo oneravano alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad euro
200,00 mensili, oltre al pagamento di un assegno di euro 600,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli, in ragione di euro 200,00 ciascuno;
chiedeva, quindi, la revoca del contributo al mantenimento posto in favore della figlia la quale Per_1
aveva conseguito il diploma dall'anno 2014 e non aveva inteso proseguire gli studi né si era adoperata nella ricerca di un lavoro stabile, nonché la revoca o, in subordine, la riduzione dell'assegno previsto per il figlio , diplomato nell'anno 2020 Persona_3
ed ancora privo di occupazione;
chiedeva quindi disporsi indagini patrimoniali presso l'Agenzia delle Entrate ed il Centro per l'impiego al fine di conoscere la reale condizione
2 lavorativa e reddituale dei figli e . Per_1 Persona_3
Con comparsa depositata in data 03.05.2024, si costituiva in giudizio Controparte_1
la quale preliminarmente rilevava l'infondatezza della domanda, posto che non vi erano circostanze sopravvenute giustificative della modifica degli accordi intervenuti nella procedura di divorzio;
deduceva che il si era più volte sottotratto agli obblighi Parte_1
assunti, facendo mancare il necessario supporto materiale oltre che morale ai figli e si opponeva alla revoca dell'assegno previsto a beneficio dei figli e Per_1 [...]
, evidenziando che gli accordi prevedevano la corresponsione di un contributo Per_3
al loro mantenimento almeno sino al compimento dei trent'anni, salvo che non fosse provata la loro sopraggiunta indipendenza economica.
Il ricorrente si opponeva a tale ultima prospettazione, sottolineando che l'accordo divorzile subordinava l'erogazione dell'assegno di mantenimento ad un controllo annuale circa la reale condizione economico-lavorativa di ciascuno dei figli;
una diversa interpretazione della convenzione avrebbe, a suo dire, limitato il suo diritto ad agire per la modifica dell'accordo stesso, secondo quanto invece consentito ai sensi dell'art. 473
bis.29 c.p.c. in presenza di giustificati e sopravvenuti motivi.
Con ordinanza del 21.10.2024 il Collegio disponeva acquisirsi “informative presso
l'Agenzia delle Entrate ed il Centro per l'Impiego di RA con riferimento allo stato
occupazionale di , nata il [...], e , Persona_4 Persona_5
nato il [...]”.
Acquisite le informative richieste, all'udienza dell'08.01.2025 il Giudice delegato assegnava alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza del 07.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Occorre in primo luogo ribadire l'orientamento maggioritario in materia di contributo al mantenimento disposto in favore dei figli, secondo il quale l'obbligo del genitore di
3 concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale, come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c., prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (da ultimo vedi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Passando quindi all'esame del merito, è opportuno rilevare che, all'esito della istruttoria documentale espletata e delle informative acquisite, è emerso che la figlia Per_1
nell'anno 2023, ha maturato un reddito lordo pari ad euro 1.454,26 erogati dal
Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile, euro 132,03 lordi erogati da ed euro 260,17 lordi corrisposti da un' Parte_2
associazione per il lavoro;
il figlio ha invece percepito nel 2022 euro Persona_3
3.557,39 lordi e, nel 2023, euro 1.940,11 lordi dal Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile (vedi informativa Agenzia delle Entrate depositata in data
24.10.2024).
Dalle informative pervenute dal Centro per l'impiego di RA (vedi informative depositate in data 18.11.2024) è emerso poi che la figlia ha prestato attività Per_1
lavorativa con un contratto di lavoro intermittente sino al 13.01.2025 presso la
[...]
; viceversa, la stessa informativa non ha rilevato attività lavorative svolte CP_2
dal figlio . Persona_3
Alla luce di tali premesse, ritiene il collegio che l'esiguità dei redditi percepiti dal figlio
4 , oggi appena ventiquattrenne, e la sporadicità della attività lavorativa Persona_3
da egli espletata, non gli consentono di potersi affrancare dal sostegno economico paterno e che il servizio civile reso a pochi anni dal conseguimento del diploma, appare indicativo della volontà del figlio di adoperarsi concretamente per accrescere le proprie esperienze in attesa di un'occupazione stabile.
Per le ragioni che precedono, la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento spiegata dal relativamente al figlio maggiorenne va rigettata. Parte_1 Persona_3
Per ciò che concerne la situazione lavorativa della figlia oggi trentenne, Per_1
sussistono invece le condizioni per la riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore, atteso che la stessa, pur essendosi avviata nel mondo del lavoro, risulta aver svolto attività prive della necessaria continuità reddituale, di modo che ella non può considerarsi a parere del collegio del tutto economicamente indipendente.
In considerazione delle condizioni economiche delle parti, dell'età della figlia e delle sue attuali esigenze di vita, ritiene congruo il Collegio ridurre l'assegno di mantenimento previsto in suo favore da euro 200,00 ad euro 100,00 mensili.
Le ragioni del contendere giustificano la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 771/2022 pronunciata dal Tribunale di RA e pubblicata in data
28.03.2022, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. RIDUCE da euro 200,00 ad euro 100,00 mensili l'assegno posto a carico di in favore di a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento della figlia oltre indicizzazione ISTAT ed oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie;
2. RIGETTA la domanda volta alla revoca e/o riduzione dell'assegno di
5 mantenimento previsto in favore del figlio;
Persona_3
3. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del 22/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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